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Interrogazioni al Ministro della Giustizia (Camera dei Deputati)
Francesco Carboni - Seduta del 16 febbraio 2005
Per sapere - premesso che: il Provveditore per gli affari penitenziari per la Sardegna ha dovuto ridurre le ore di attività convenzionata con gli esperti indicati dall’articolo 80 del regolamento penitenziario, avendo subito, con la legge finanziaria per l’anno in corso, una decurtazione pari al 30 per cento riferita all’anno 2004, sul capitolo 1770, relativo alle attività di osservazione e di trattamento e per l’inserimento dei nuovi giunti; la riduzione delle ore di attività stabilite in convenzione con gli esperti, ha interessato tutti gli istituti penitenziari della Sardegna: case di reclusione e circondariali, ponendo le strutture in ulteriori difficoltà oltre a quelle derivanti dalla carenza del personale in tutti i settori dell’attività; non risulta all’interrogante che la riduzione degli stanziamenti nel capitolo 1770 abbia toccato altri provveditorati regionali -: per quali ragioni siano stati ridotti gli stanziamenti in capitolo di tale importanza pur avendo sempre affermato il Ministro che le risorse assegnate al proprio dicastero hanno fruito annualmente di notevoli incrementi con le leggi finanziarie approvate in questa legislatura; per quali ragioni la riduzione è stata operata in rilevante misura sugli stanziamenti destinati al provveditorato della Sardegna, mettendo a rischio lo svolgimento delle attività trattamentali; tali iniziative intende assumere il Ministro per reintegrare gli stanziamenti sul capitolo indicato, consentendo, il tal modo, di riportare le ore in convenzione ai precedenti livelli e, di conseguenza, lo svolgimento delle attività trattamentali.
Francesco Carboni - Seduta del 16 febbraio 2005
Per sapere - premesso che: note di agenzia e di stampa hanno diffuso la notizia, data da alcuni operatori dei minori nel corso del convegno del Forum per la salute mentale, della realizzazione da parte del Ministero della giustizia di un reparto per minori nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Sitiviere, la cui gestione è stata affidata alla A.S.L. di Mantova; nel reparto sarebbero stati rinchiusi alcuni minori; se consti ai Ministri interrogati ed, in particolare, al Ministro della giustizia che i minori non possono essere rinchiusi negli ospedali psichiatrici giudiziari -: in forza di quali norme sia stato istituito il reparto; quanti siano i minori ivi rinchiusi, da quanto tempo e per quali ragioni; quali operatori provvedano al loro recupero ed assistenza; quali siano le finalità della decisione.
Sandro Delmastro Delle Vedove - Seduta del 16 febbraio 2005
Per sapere - premesso che: secondo quanto pubblicato da recenti fonti di stampa, le condizioni di salute dell’ex-deputato Giancarlo Cito, ora detenuto a Taranto, sarebbero assai precarie; Giancarlo Cito avrebbe perso addirittura 45 chilogrammi di peso mentre sta scontando una pena della reclusione per quattro anni; la perdita di 45 chilogrammi di peso denuncia una situazione certamente preoccupante -: se le condizioni di salute dell’ex-deputato Giancarlo Cito, detenuto a Taranto e dimagrito di ben 45 chilogrammi siano state valutate dalla direzione del carcere nel parere espresso dal magistrato di sorveglianza sotto il profilo della compatibilità con il regime detentivo. (4-13028)
Gabriella Pistone - Seduta del 15 febbraio 2005
Per sapere - premesso che: il 14 febbraio 2005, in un articolo apparso sul quotidiano La Repubblica, è stata riportata la notizia riguardante l’apertura di una sezione per i minori dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere (Mantova); dall’articolo suddetto si evince che, nel luglio 2004, sulla base di una convenzione tra il Ministero della giustizia e la Asl di Mantova, gestore dell’ospedale psichiatrico giudiziario, si è istituita una sezione per accogliere minori autori di reato e di difficile gestione in istituti minorili o in comunità e che per fare spazio a questa divisione è stata ricavata un’area all’interno della sezione femminile con particolari difficoltà perché i minori non possono avere contatti con gli adulti; da notizie in possesso dell’interrogante risulta che attualmente i minori ospitati all’interno della struttura suddetta sono quattro, ma nei mesi scorsi sono arrivati fino a otto; la normativa oggigiorno vigente non consente che minori vengano ricoverati in ospedali psichiatrici giudiziari; tra le altre cose, a parere dell’interrogante, è inconcepibile pensare di rinchiudere dei ragazzi nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere nel momento stesso in cui questo tipo di struttura è al centro di molte proposte che ne vorrebbero la sua progressiva chiusura; come ha tenuto a precisare lo psichiatra Giuseppe Dell’Acqua, direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste ed uno dei fondatori del Forum per la salute mentale, "è la prima volta dopo 40-50 anni che si ritorna a costruire un istituto per minori, che abbia la caratteristica del disturbo mentale e della devianza. Siamo nella peggiore delle tradizioni ottocentesche" -: se non ritenga che la costruzione della struttura vada contro qualsiasi impostazione di recuperare questi ragazzi, tenuto conto del fatto che da molti decenni il trattamento dei ragazzi che commettono reati si realizza lontano dagli ambienti più problematici destinati agli adulti e, quindi, se non ritenga, opportuno procedere di conseguenza allo smantellamento della stessa, nel rispetto della dignità dei ragazzi minori attualmente ospitati.
Giacomo Mancini - Seduta del 10 febbraio 2005
Per sapere - premesso che: recenti episodi verificatisi all’interno delle carceri italiane hanno posto all’attenzione dell’opinione pubblica la drammatica condizione di vita alla quale sono sottoposti alcuni detenuti; alle tante mancanze delle strutture edilizie spesso fatiscenti e sovraffollate si aggiungono disposizioni regolamentari che appaiono eccessivamente afflittive nei confronti del detenuto; è il caso della circolare n. 34770/5920 del 20 febbraio 1998 che prevede che il detenuto in regime di 41-bis possa svolgere colloqui con i propri figli senza i vetri divisori solo fino al compimento del 12 anno di età del minore; al contrario al minore, maggiore di 12 anni è impedito anche il minimo contatto fisico con il genitore detenuto; il regime del cosiddetto carcere duro che già prevede invasive privazioni della libertà individuale contro le quali più volte si è pronunziata la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con queste previsione aggiunge un divieto che appare crudele e inumano e di difficile comprensione anche dal punto di vista normativo considerato che la legge penale pone come parametro il compimento non degli anni 12, bensì di anni 14 come riferimento all’imputabilità; pertanto non si comprende per quali ragioni le afflizioni che, per quanto riguarda il detenuto in regime di carcere duro già ben poco si attagliano alla finalità rieducativa della pena di recupero sociale, devono estendersi nei fatti anche ai figli minorenni che vengono da tale disposizione regolamentare impediti ad avere un contatto fisico diretto con il proprio genitore rischiando di subire così traumi che possono provocare danni irreparabili alla crescita psichica del minore -: se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di agevolare i rapporti tra il detenuto sottoposto al regime del 41-bis e i propri familiari, con speciale riguardo ai figli minori essendo questo uno dei compiti previsti dall’ordinamento penitenziario ad integrazione degli interventi trattamentali.
Luciano Violante - Seduta del 10 febbraio 2005
Per sapere - premesso che: il giorno 27 gennaio 2005, si è svolto a Roma il Convegno "La tossicodipendenza, il carcere, le alternative" organizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), in cui è stato presentato il progetto "Dap-prima" in base al quale il tossicodipendente arrestato per reati minori, prima di essere condotto dal Giudice viene preso in carico da un’équipe composta da medici del Ser.T. e delle ASL - ma non anche da parte delle équipe del privato sociale, organizzato nelle comunità - al fine di aiutare il tossicodipendente a scegliere un programma di cura e così, offrire al Giudice quegli elementi utili a valutare l’opportunità di emettere un provvedimento di custodia cautelare alternativa in una Comunità Terapeutica o in un Centro di cura; in occasione di detto convegno, il Presidente del Consiglio, ha inviato un messaggio individuando nel ricovero in strutture adeguate e gestite da professionisti preparati ad hoc il modo più efficace per combattere il problema della tossicodipendenza dei detenuti; già da tempo, molte strutture delle comunità terapeutiche ospitano tossicodipendenti in regime di arresti domiciliari, per i quali il Dap corrisponde rette che risultano mediamente corrispondenti al 60 per cento di quanto riconosciuto dalle A.S.L. regionali; per di più, i tempi di pagamento delle rette risultano ampiamente dilatati, tanto che risultano ancora da corrispondere importi superiori ai 630 mila euro; tale situazione provoca gravi difficoltà economiche nella gestione di detti Centri cui è urgente porre rimedio -: quali iniziative intenda, tempestivamente, assumere al fine di una revisione delle rette attualmente corrisposte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, comparandole a quelle riconosciute dalle Asl, nonché per accelerarne i tempi di liquidazione; come valuti la possibilità di coinvolgere anche gli operatori del privato sociale insieme al servizio pubblico, per offrire al detenuto opportunità di cura maggiori in relazione al Progetto "Dap-prima", al contempo, operando il necessario aggiornamento dell’elenco delle strutture a tal fine accreditate dalle Regioni.
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