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Comitato locale per l’area dell’esecuzione penale adulti Regolamento interno
Articolo 1 - Composizione del Comitato
La composizione del Comitato è fissata con deliberazione di Giunta Comunale n. 2507 del 25/10/1999, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del "Protocollo d’Intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà" (atto Consiglio Regionale. n. 778 del 10/12/1997, e successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 10/3/1998), nonché a seguito della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 882 del 18/10/1999 "Servizi Sociali. Partecipazione della Provincia alla costituzione del Comitato Locale per l’area dell’esecuzione penale adulti (ex Comitato "Carcere-Città". Il Comitato è composto di diritto da:
Articolo 2 – Presidenza
La presidenza del Comitato è assunta dall’Assessore alle Politiche Socio-assistenziali del Comune di Parma, che pure rappresenterà il Comitato locale di Parma in seno alla Commissione Regionale.
Articolo 3 - Compiti e ruolo
Compiti attribuiti al sopraddetto Comitato sono:
Il Comitato Locale svolge il proprio ruolo attraverso una articolazione organizzativa su tre livelli:
Articolo 4 - Funzionamento
Il Comitato si riunisce almeno tre volte l’anno. Può inoltre riunirsi in qualsiasi momento, sia per iniziativa del Presidente, sia per iniziativa di uno dei membri. L’invito alle riunioni del Comitato, nonché l’ordine del giorno e i documenti che saranno discussi in riunione, vengono trasmessi dal Presidente ai membri del Comitato almeno quindici giorni prima della riunione. L’ordine del giorno deve comprendere tutti i punti richiesti dai membri del Comitato. Il resoconto della riunione precedente è ugualmente allegato all’ordine del giorno. Il Comitato è assistito da una segreteria, le cui funzioni saranno garantite dal competente Servizio dell’Assessorato del Comune. La segreteria provvederà alla preparazione degli ordini del giorno e dei resoconti delle riunioni. Il Comitato, nei casi in cui lo ritenga opportuno, può invitare esperti, consulenti e rappresentanti delle istituzioni, dell’associazionismo e del volontariato, rappresentanti delle parti sociali e singoli operatori
Articolo 5 - Verbali delle riunioni
Il verbale di ogni riunione viene predisposto ed inviato, tramite fax o altri mezzi di comunicazione celere, a ciascun componente del Comitato, per eventuali osservazioni. Queste ultime debbono pervenire al Presidente entro quindici giorni dalla data di spedizione del verbale stesso. Il verbale si intende approvato se, entro tale termine, non vengono formulate osservazioni.
Parma 15 marzo 2000
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