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Bari: Cssa apre sportello ai Servizi Sociali del Comune
Comunicato stampa, 27 aprile 2005
Il Cssa di Bari, nell’ambito delle iniziative intraprese per il miglioramento della qualità dei propri interventi, dal 1998 ha implementato una forma di collaborazione con le amministrazioni comunali della provincia, collaborazione che si realizza attraverso l’apertura di sportelli territoriali. Localizzare il più possibile l’attività del Cssa nel territorio significa principalmente:
In sintesi l’esperienza dello sportello territoriale rappresenta un elemento di miglioramento della qualità sia nell’organizzazione del CSSA che nella esecuzione dei processi di servizio relativi all’esecuzione della pena; inoltre esso è un volano nello sviluppo della collaborazione tra servizi diversi. Il tale ottica di decentramento operativo e di sviluppo delle sinergie d’azione tra agenzie locali, nello scorso mese di gennaio il CSSA di Bari ha sottoscritto protocolli d’intesa con sei circoscrizioni del Comune di Bari, per l’apertura di sportelli territoriali nei rispettivi ambiti amministrativi. Tale iniziativa, al momento, vede coinvolte le circoscrizioni San Paolo - Stanic, Japigia - Torre a Mare, Murat - San Nicola, Palese - Santo Spirito, Carbonara - Ceglie - Roseto, e Libertà - San Girolamo - Fesca.
Di seguito il testo del protocollo d’intesa adottato
Protocollo d’intesa per l’apertura di uno sportello territoriale del Centro di Servizio Sociale per Adulti presso il Settore di Servizio Sociale del Comune di Bari
Premesso che l’evoluzione legislativa in materia di interventi e servizi socio-assistenziali, a partire dal D.P.R. n. 616/1977 fino al D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), si muove nella direzione del progressivo decentramento amministrativo delle funzioni dello Stato agli Enti Locali; Considerato che la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) richiede l’integrazione in rete tra i soggetti pubblici e privati che erogano servizi alla persona; in particolare, all’art. 19 c. lett. e), ripreso anche dall’art. 9 c. 2 lett. f) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, prevede espressamente che nei piani di zona comunali siano individuate le modalità per realizzare il coordinamento con l’Amministrazione penitenziaria e della giustizia; Atteso che, ai sensi dell’art. 2 c. 3 della medesima legge quadro, i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria hanno accesso prioritario ai servizi ed alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali; Rilevato che la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di esecuzione richiedono una stretta collaborazione tra il Centro di Servizio Sociale per Adulti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Servizio Sociale territoriale per l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione, nonché per l’attuazione degli interventi di sostegno alle famiglie dei detenuti e di mantenimento delle relazioni familiari degli stessi; Considerato che è necessario individuare forme di sempre maggiore localizzazione dell’azione del Centro di Servizio Sociale per Adulti, dal momento che l’esecuzione penale esterna è volta anche a garantire la tutela della sicurezza delle comunità in cui i soggetti in misura alternativa vivono, attraverso gli interventi di aiuto e di controllo posti in essere dagli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria; Ritenuto che il protocollo d’intesa interistituzionale si configuri come strumento efficace nel realizzare l’integrazione progettuale ed operativa tra le agenzie del territorio; Viste le Linee di indirizzo adottate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti tra il Ministero di Grazia e Giustizia e le Regioni e gli Enti Locali in materia di esecuzione penale; Vista la circolare n. 3541-5991 del 12.02.01 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, avente ad oggetto gli accordi di programma con le Regioni ed i Comuni per lo sviluppo di azioni comuni, progetti, opere e servizi penitenziari; Vista l’ormai consolidata collaborazione tra il Settore Servizi Sociali della Circoscrizione del Comune di Bari ed il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Bari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Vista la delibera del Consiglio Circoscrizionale n. del , con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa per l’apertura di uno sportello territoriale del Centro di Servizio Sociale per Adulti di Bari presso gli Uffici del Servizio Sociale della Casa Circoscrizione cittadina ;
Tutto ciò premesso e considerato
Tra la Circoscrizione cittadina e il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Bari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Presso gli uffici del Settore del Servizio Sociale della Circoscrizione n. del Comune di Bari è istituito un servizio, denominato "Sportello Territoriale", tenuto dal Centro di Servizio Sociale per Adulti di Bari, al quale potranno rivolgersi i cittadini residenti nel Comune di individuati secondo le seguenti tipologie: a) soggetti in esecuzione di misure alternative alla detenzione e/o congiunti o persone significative del loro contesto familiare e relazionale; b) soggetti con problematiche rientranti nella competenza del Centro di Servizio Sociale per Adulti, necessitanti di informazioni e consulenza su argomenti direttamente o indirettamente connessi con l’esecuzione penale esterna; c) congiunti e/o persone significative del contesto familiare e relazionale di soggetti in esecuzione di pena detentiva.
Art. 2
Tale servizio si rivolge, inoltre, all’utenza, segnalata dal Servizio Sociale di base, avente problematiche relative all’esecuzione delle pene, nonché a quei soggetti, residenti nella Circoscrizione n. del Comune di Bari che sono convocati dal Centro di Servizio Sociale per Adulti ai fini dell’espletamento di interventi connessi all’applicazione delle norme dell’Ordinamento Penitenziario.
Art. 3
Il servizio di Sportello Territoriale ha una periodicità almeno mensile, nei giorni e negli orari che saranno definiti tra il Direttore del Cssa e dal Responsabile del Servizio - Ufficio Servizio Sociale. A tal fine la Circoscrizione metterà a disposizione degli operatori che saranno designati dal Cssa un locale idoneo all’effettuazione dei colloqui, dotato di linea telefonica e di requisiti di sicurezza.
Art. 4
Il Direttore del Cssa ed il Dirigente del Servizio - Ufficio Servizio Sociale adotteranno tutti gli atti necessari ad assicurare il funzionamento dello Sportello Territoriale. A tal proposito, sarà oggetto di particolare attenzione la circolazione delle informazioni tra gli operatori coinvolti, con particolare riguardo ai servizi esistenti o in fase di progettazione nel territorio e rivolti al soddisfacimento dei bisogni della popolazione. Gli stessi operatori, inoltre, si impegnano ad informarsi reciprocamente e con tempestività sulle iniziative formative e di aggiornamento attuate in materia sul territorio.
Art. 5
Gli operatori del Cssa impegnati nel servizio e gli operatori del Servizio Sociale della Circoscrizione programmeranno periodici incontri, di norma con cadenza non superiore a quattro mesi, finalizzati: a) allo scambio di informazioni sui casi reciprocamente segnalati ed alla formulazione di proposte operative inerenti progetti individualizzati di trattamento su utenti congiuntamente in carico; b) alla promozione dell’interazione progettuale ed operativa tra gli attori territoriali nella prospettiva dei Piani di zona, in esecuzione delle linee programmatiche individuate dalla legge 328/2000, al fine di definire competenze, obiettivi, azioni, tempi, verifiche, strumenti; c) alla verifica degli aspetti organizzativi e funzionali del Servizio, alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi ed alla eventuale rimodulazione dell’esperienza.
Art. 6
Il Direttore del Centro di Servizio Sociale ed il Direttore del Servizio - Ufficio Servizio Sociale, o altro funzionario da essi delegato, partecipano agli incontri sugli argomenti di cui all’art. 5 - punto b e c, e adottano tutti gli atti necessari per pervenire alla modifica, al potenziamento e/o all’attribuzione di nuovi obiettivi all’esperienza.
Art. 7
La realizzazione del progetto di "Sportello Territoriale" non comporta oneri finanziari specifici per il Centro di Servizio Sociale per Adulti di e per la Circoscrizione cittadina; l’attività svolta dal personale impegnato nel progetto è parte dell’attività di lavoro svolta per conto di ciascuno degli Enti di appartenenza e non configura l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, dipendente o di consulenza, con l’altro Ente firmatario del presente accordo. Il presente Protocollo d’intesa, che diventa esecutivo dopo la sottoscrizione delle parti, ha durata annuale ed è tacitamente rinnovato se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
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