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Statuto della Associazione Sesta Opera San Fedele Comitato di assistenza carceraria e post-carceraria
Articolo 1 E'
costituita l'associazione "Sesta Opera San Fedele" - Comitato di
assistenza carceraria e post-carceraria", quale emanazione della
"Comunità di vita cristiana: Mater Ecclesiae" di Milano (già
"Congregazione Mariana dei professionisti di Milano) della quale rispecchia
i principi e le finalità e ne riceve, nella persona del Padre assistente pro
tempore della Comunità di vita cristiana, l'assistenza spirituale. Articolo 2L'associazione
ha sede in Milano, piazza San Fedele n. 4. Il comitato di presidenza potrà
istituire altrove, in Italia, uffici periferici, ove lo reputi opportuno. Articolo 3L'associazione
è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone: a)
di visitare i carcerati, prestare loro assistenza morale e materiale, allo scopo
di facilitare il loro reinserimento nella società, nonché l'assistenza ai
liberati dal carcere; b)
visitare le famiglie dei carcerati operando una assistenza materiale e morale,
favorendone, dove è possibile e necessario, le relazioni con il detenuto;
promuovere e verificare che le famiglie usufruiranno di tutte quelle forme
assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni; seguire con particolare
attenzione l'assistenza ai minori nei loro problemi di inserimento nel mondo
della scuola; c) promuove iniziative di lavoro (es. cooperative) in carcere e fuori. In carcere l'iniziativa deve coinvolgere i detenuti, sia del giudiziario che del penale; all'esterno gli ex detenuti o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge; d)
avviare lo studio e l'organizzazione di case di accoglienza per ex detenuti allo
scopo di agevolare il loro reinserimento nel contesto sociale; e)
compiere ed incoraggiare lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative
editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale riguardante l'assistenza
carceraria, anche allo scopo di proporre la formulazione di norme legislative in
materia carceraria; f)
costruire una maggiore sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica verso
la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea al detenuto ed a tutte
le persone coinvolte, con particolare riguardo alle famiglie; g)
organizzare corsi di preparazione per la formazione di assistenti volontari
carcerari; h) partecipare a congressi, seminari, incontri in generale nei quali si dibattono i problemi inerenti alla tematica carceraria; i)
promuovere incontri di aggiornamento e di informazione, aperti anche ai non
soci. Articolo 4L'associazione
ha durata illimitata.
Soci
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7-
soci operatori (assistenti volontari carcerari in possesso del tesserino
ministeriale); -
soci ordinari; -
soci benemeriti o sostenitori. Le
prestazioni fornite dai propri aderenti sono gratuite.
Articolo 8a)
osservare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti
dell'associazione; b)
partecipare attivamente alla viva associativa; c)
versare annualmente la quota sociale.
Articolo 9La
qualifica di socio si perde: a)
per dimissioni; b)
per decadenza che dovesse essere pronunciata dal comitato di presidenza in
dipendenza di inosservanza alle norme statutarie o di eventuali regolamenti.
Articolo 10 I
soci non rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni dell'associazione.
Organi dell'associazione
Articolo 1 1a)
l'assemblea dei soci; b)
il comitato di presidenza; c)
il collegio dei revisori dei conti. Le
cariche in seno all'associazione sono gratuite. Non
sono eleggibili in carica alcuna le persone che svolgono attività retribuita
dall'associazione.
Articolo 12 l'assemblea
dei soci è costituita dai soci operatori, dai soci ordinaci e dai soci
benemeriti o sostenitori. I
soci devono essere in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni
socio ha diritto ad un voto.
Articolo 1 3Le
assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal comitato di
presidenza mediante avviso scritto spedito ai soci almeno otto giorni prima
dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nonché affisso, nel
termine suddetto, nei locali della associazione. L'avviso
di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il giorno, luogo
ed ora dell'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere indicato anche altro
giorno per 1'eventuale seconda convocazione nell'ipotesi che in prima
convocazione l'assemblea andasse deserta. I
soci aventi diritto di intervenire all'assemblea potranno farsi in essa
rappresentare da altro socio. Ogni socio interveniente non potrà, però,
rappresentare più di due altri soci.
Articolo 1 4L'assemblea
dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, per esaminare ed approvare il
rendiconto economico annuale ed eleggere - quando necessario - le varie cariche
sociali. L'assemblea
deve inoltre essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un
decimo degli associati, indirizzata al comitato di presidenza.
Articolo 1 5L'assemblea
è presieduta dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal
vice-presidente e, in assenza anche di questi, da altra persona designata
dall'assemblea stessa.
Articolo 1 6Per
la validità delle riunioni delle assemblee occorre sempre la presenza e il voto
favorevole della maggioranza dei soci qualora trattasi di assemblee in prima
convocazione mentre in seconda convocazione le assemblee delibereranno
validamente qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza degli
intervenuti stessi. Per le deliberazioni concernenti modifiche del presente
statuto, scioglimento della associazione e devoluzione dell'eventuale suo
patrimonio, occorrerà sempre la presenza di almeno la metà degli associati ed
il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.
Articolo 1 7L'associazione
è retta ed amministrata da un comitato di presidenza composto da sette membri,
singolarmente così eletti dall'assemblea: presidente, vice-presidente,
tesoriere, segretario, tre consiglieri, che dureranno in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il
comitato è convocato dal presidente o dal vice-presidente mediante avviso
scritto almeno dieci giorni prima della data della riunione. Esso deve riunirsi
almeno quattro volte all'anno e dovrà altresì essere riunito quando ne venga
effettuata richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Articolo 1 8Il
comitato di presidenza è regolarmente costituito e delibera validamente con la
presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 1 9Al
comitato di presidenza spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria
amministrazione nonché di disposizione, senza limitazione alcuna, esclusi
soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono riservati
all'assemblea. Esso predispone altresì il bilancio preventivo e consuntivo,
delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, ne dichiara la loro
decadenza, determina l'ammontare del contributo annuale di soci, ha i poteri di
regolamentazione e coordinamento dell'attività dell'associazione.
Articolo 20Venendo
a mancare, per morte o dimissioni, uno o più membri del comitato di presidenza,
lo stesso comitato nominerà, per cooptazione, in sostituzione di chi è venuto
a mancare, altro o altri membri . La nomina del o dei cooptati deve essere
ratificata in occasione della prima assemblea.
Articolo 21La
firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione, sia in giudizio che
di fronte ai terzi, spetta - disgiuntamente - al presidente ed al
vice-presidente. La
firma e la rappresentanza dell'associazione spetteranno anche a coloro ai quali
siano stati delegati poteri che le richiedono e limitatamente all'espletamento
di tali poteri.
Articolo 2 2Il
tesoriere svolge la sua attività curando la tenuta della contabilità della
associazione con osservanza delle disposizioni legislative in materia. Egli
risponde del proprio operato verso il comitato di presidenza.
Articolo 2 3Il
segretario assiste il presidente e il vice-presidente nell'espletamento di tutte
le attività conseguenti all'attuazione delle delibere; coordina e cura in
particolare l'attività promozionale dell'associazione secondo le direttive del
comitato di presidenza.
Articolo 2 4Il
collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti (questi ultimi destinati a ricoprire il posto di quelli effettivi che
- nel periodo - dovesse rendersi vacante), nominati dall'assemblea che durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori dei conti hanno il compito
della vigilanza contabile dell'associazione e riferiscono all'assemblea dei soci
sulla rispondenza del rendiconto economico. I revisori dei conti hanno diritto
di partecipare alle riunioni del comitato di presidenza.
Esercizio finanziario e patrimonio
Articolo 2 5
Articolo 2 6L'associazione
attinge i mezzi necessari per il scopi attraverso le quote associative annuali
fissate dal comitato di presidenza, dai contributi volontari e donazioni dei
soci e simpatizzanti e/o sostenitori nonché da eventuali oblazioni, lasciti,
legati o altro da chiunque effettuati e che siano stati accettati dai comitato
di presidenza con apposita delibera.
Articolo 2 7In
caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione per
qualsiasi motivo la assemblea nomina - ove necessario - uno o più liquidatori
determinandone i poteri. Le attività che comunque - dopo estinte le passività
- dovessero residuare una volta esaurita la liquidazione, saranno devolute ad
altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Clausola
arbitrale
Articolo 2 8Qualsiasi
controversia dovesse sorgere tra i membri della associazione per
l'interpretazione dello statuto e più in generale in ordine alla attività
della associazione e degli associati sarà demandata ad un collegio di arbitri
amichevoli compositori che decideranno la controversia senza alcuna formalità
ed inappellabilmente. Il
collegio è composto di tre membri così nominati: uno dal presidente del
comitato esecutivo; uno dalla parte o dalle parti interessate; ed il terzo dai
due arbitri così nominati o, in difetto d'accordo, dal Padre assistente
spirituale.
Disposizioni generali
Articolo 2 9
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