Forum italiano sicurezza

 

Il Forum italiano per la sicurezza urbana

 

Il Forum italiano per la sicurezza urbana è un'associazione, attiva dal 1996, di oltre settanta città, province e regioni italiane, il cui obiettivo è quello di promuovere, anche nel nostro paese, nuove politiche di sicurezza urbana.
Il Forum italiano riconosce il ruolo centrale delle città nello sviluppo di queste nuove politiche ed opera, fina dalla sua costituzione, per costruire un punto di vista unitario delle città, delle regioni e delle province sulle politiche di sicurezza urbana.
Il Forum italiano è sezione nazionale del Forum europeo per la sicurezza urbana, al quale sono associate oltre duecento città e amministrazioni territoriali europee di dieci diversi paesi.

Il Forum italiano per la sicurezza urbana si è costituito a Roma il 19 Febbraio 1996 su iniziativa di un gruppo di città e regioni italiane, aderenti al Forum europeo per la sicurezza urbana.

La presidenza è stata inizialmente assunta da Saro Pettinato (Assessore all’urbanistica del Comune di Catania). Il 1°Luglio 1997, in occasione della assemblea annuale, è stata eletta presidente Lalla Golfarelli (Assessore alle politiche sociali e alla sicurezza del Comune di Bologna) e alla scadenza del suo mandato la Presidenza è stata assunta nel novembre 1999 da Maria Fortuna Incostante, Assessore alle risorse umane della Regione Campania.

Il Forum italiano, analogamente a quello europeo, si è costituito sul principio del rifiuto dell’esclusione, sull’idea che la sicurezza è un bene ed un diritto fondamentale di tutti i/le cittadini/e, e sulla convinzione che le strategie di prevenzione sono uno dei modi con cui si rende fruibile questo bene comune.

L’affermazione di fondo è che la sicurezza è il risultato di un intervento coordinato fra più attori con il coinvolgimento dei/delle cittadini/e nella programmazione, implementazione e valutazione delle politiche di sicurezza. Di qui il ruolo centrale delle città ed in particolare dei sindaci nell’integrare i diversi livelli istituzionali, nel ridefinire i servizi e nel costruire nuovi strumenti per collegare prevenzione e repressione.

In questo quadro il Forum italiano si pone innanzitutto lo scopo di ottenere che il Governo nazionale assuma a proprio obiettivo le finalità e determini gli strumenti per una sicurezza urbana fondata sul governo locale.

Si pone inoltre come strumento di elaborazione culturale e politica, di formazione, di sostegno alle azioni locali e di scambio di esperienze fra le città italiane.

La struttura permanente del Forum italiano per la sicurezza urbana è costituita dalla Presidenza e da un Comitato esecutivo.

Il funzionamento del Forum italiano e le modalità di accesso vengono definiti dallo statuto.

STATUTO DEL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA

 

approvato dall'Assemblea annuale dell'Associazione


Bologna, 6 marzo 2001

 

Denominazione e sede

ART.1

E' costituito un ente non commerciale, Sezione Italiana del Forum Europeo per la sicurezza urbana, che assume la denominazione di Forum Italiano per la sicurezza urbana (FISU), con sede presso l'ente individuato ai sensi dell'art. 14.

 

Scopo - Oggetto

ART.2

L'Associazione non persegue fini di lucro.
Nel rispetto dello statuto del Forum Europeo per la sicurezza urbana, il FISU assume come propri i principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e i "principi fondamentali" di cui alla prima parte della Costituzione Italiana, ed agisce per il perseguimento degli obiettivi e secondo le modalità che seguono:

sviluppa iniziative volte a promuovere migliori condizioni di libertà e sicurezza, reali e percepite, per tutte le persone presenti sul territorio nazionale;

opera affinché il Governo nazionale riconosca i governi locali e regionali quali attori fondamentali nello sviluppo delle politiche di sicurezza urbana;

promuove iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio fondato sull'integrazione tra azioni di prevenzione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffuso;

privilegia le strategie di prevenzione integrata, le pratiche di mediazione e riduzione del danno, l'attenzione alle vittime, l'educazione alla convivenza, la valorizzazione del principio di legalità;

considera la lotta all'esclusione, la partecipazione democratica e la condivisione comunitaria degli obiettivi, elementi centrali di ogni azione volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle città e del territorio.

 

In particolare il FISU:

assicura il coordinamento delle attività di tutti i propri membri;

promuove la progettazione e lo sviluppo di azioni e programmi concertati;

organizza lo scambio di informazioni, di studi, di esperienze pilota sollecitando ed organizzando scambi operativi nazionali e internazionali;

fornisce ai propri soci supporto tecnico in relazione ad attività di progettazione sociale, formazione e consulenza rispetto a progetti dell'ONU, dell'Unione Europea e dei Ministeri italiani;

individua e promuove moduli formativi condivisi per i diversi livelli di intervento;

promuove nuovi percorsi di collaborazione tra governo nazionale, governi locali e governi regionali, tra polizie nazionali, polizie locali e altre agenzie pubbliche, nazionali e locali;

promuove il coinvolgimento attivo nelle politiche di sicurezza dell'associazionismo, con particolare riferimento alle associazioni di cittadini e a quelle di volontariato.

Fondo comune

ART. 3

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da

a) contributi associativi
b) eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione da enti pubblici o privati e da chiunque altro.

 

Esercizio sociale

ART. 4

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo, il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.

 

Soci

ART. 5

Partecipano al FISU membri attivi, membri associati e membri onorari. Sono membri attivi i Comuni, le Città metropolitane, le Associazioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province e le Regioni, che condividono le finalità del FISU e del Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU), aderiscono al presente statuto e sono in regola con il versamento delle quote associative.
L'assunzione della qualità di membro attivo del FESU fa assumere la qualità di membro attivo del FISU, salvo esplicita rinuncia, e deriva dal pagamento della quota associativa. L'ammontare della quota e le relative modalità di versamento sono determinate sulla base di accordi tra il FISU e il FESU.
Ai fini dell'assunzione della qualità di membro attivo la quota associativa si intende pagata con la predisposizione di apposito atto amministrativo con cui si impegnano i fondi necessari per l'iscrizione. L'effettivo versamento della quota dovrà comunque effettuarsi entro un anno dalla data di esecutività dell'atto. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.
Possono partecipare in qualità di membri associati, secondo le modalità definite dall'Assemblea, altri enti ed organismi locali, nazionali ed internazionali, che intendano prendere parte alle attività del FISU.
Come riconoscimento al sostegno dato all'Associazione da singole personalità, l'Assemblea generale può attribuire ad esse la qualità di membri onorari del Forum italiano.
Il socio si impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli Organi Statutari. I membri attivi devono, altresì, impegnarsi a versare il contributo annuale.
Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun membro attivo.

 

ART.6

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse. Tutti i membri attivi esercitano il diritto di voto, sia attivo che passivo.

 

Recesso - esclusione

ART. 7

La qualità di socio può essere persa:

a) per dimissioni
b) per espulsione per gravi motivi proposta dal Comitato Esecutivo e deliberata dalla prima Assemblea utile. Al socio interessato verrà inviata una comunicazione ufficiale almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea, con l'invito a fornire spiegazioni.
c) per morosità. La morosità sarà verificata dal Comitato Esecutivo quando il socio non abbia predisposto l'atto amministrativo con cui impegna i fondi necessari per l'iscrizione entro il 31/12 dell'anno precedente e deliberata dalla prima assemblea utile.

La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

 

Organi sociali

ART.8

Organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea generale dei Soci
b) Comitato Esecutivo
c) Il Presidente e fino a due Vice-Presidenti
d) Il Revisore Unico.

 

Assemblee

ART. 9

L'Assemblea Generale ordinaria è composta dai rappresentanti o delegati dei membri attivi in ragione di un delegato per membro attivo.
L'assemblea generale è sovrana. Essa si riunisce su convocazione del Comitato Esecutivo mediante comunicazione tramite fax, e-mail o raccomandata almeno 15 giorni prima per deliberare:

a) sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
b) sul bilancio consuntivo dell'Associazione;
c) sull'elezione del Presidente dell'Associazione e degli organi direttivi ed amministrativi;
d) sull'ammontare del contributo associativo annuale, secondo quanto stabilito dall'art. 5;
e) sulle modalità di adesione dei membri associati;
f) sulle proposte di scioglimento del Comitato Esecutivo e di revoca del Presidente;
g) sull'individuazione, tra i propri membri attivi, di quelli che svolgeranno i compiti indicati all'art. 14;
h) sull'ammissione, recesso e decadenza dalla qualità di socio;
i) in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto;
l) in via straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei soci è convocata sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno tre volte all'anno, o per richiesta di 1/5 dei membri attivi. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei membri attivi.
Hanno diritto di intervenire tutti i membri attivi in regola nel pagamento del contributo annuale d'associazione, per i quali sussiste il principio di voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, C.C.

 

ART. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in mancanza dai Vice-Presidenti; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Un membro attivo assente può dare mandato di rappresentanza ad un altro membro attivo partecipante all'Assemblea, ma ogni membro attivo può votare, oltre che per sé, per non più di un membro assente.
Il Presidente è tenuto a costatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventuali scrutatori.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei membri attivi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei membri attivi presenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre comunque il voto favorevole della maggioranza dei membri attivi.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri attivi.

 

Comitato Esecutivo

ART. 11

Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di diciotto membri, scelti fra i membri attivi. I membri del Comitato restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e i Vice-Presidenti.
Nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Comitato Esecutivo sarà convocata tempestivamente un'Assemblea per rinominarlo.

 

ART. 12

Il Comitato Esecutivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione.
Il Comitato Esecutivo predispone il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.
Il Comitato Esecutivo ha la responsabilità della realizzazione dei programmi decisi dall'assemblea e del coordinamento in sede nazionale dell'attività del Forum europeo.
Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei membri attivi per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale e amministrativa dell'Associazione.
Il Comitato Esecutivo sarà convocato mediante comunicazione tramite fax, e-mail o raccomandata, almeno 15 giorni prima.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente; in mancanza dai Vice-Presidenti; in assenza di entrambi il Comitato Esecutivo nomina il suo Presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni partecipano di diritto il Presidente e il Vice Presidente del FESU, se rappresentanti di amministrazioni italiane.

 

Presidente

ART. 13

Il Presidente e i Vice-Presidenti e il Revisore Unico sono scelti, a titolo personale, tra gli amministratori degli enti membri attivi che fanno parte del Comitato Esecutivo
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti, pubblici e privati.
Il presidente rappresenta il FISU presso tutte le sedi istituzionali, nazionali ed internazionali, può delegare in sua vece gli altri membri del Comitato Esecutivo, convoca il Comitato Esecutivo e ne assume il coordinamento. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e del Comitato Esecutivo.
Il Presidente è responsabile della gestione del fondo comune dell'Associazione e può delegare per iscritto i Vice-Presidenti e uno o più membri del Comitato Esecutivo a rappresentarlo in tutti i rapporti con le banche, in relazione alla gestione del Fondo stesso. Le persone delegate dal Presidente possono, in relazione alla concreta gestione delle operazioni bancarie, attribuire deleghe di cassa a persone di propria fiducia.
Le funzioni del Presidente, in sua assenza, sono svolte dai Vice-Presidenti.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di amministratore del Presidente, il Comitato esecutivo individua il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni fino alla successiva assemblea, che deve essere convocata entro 4 mesi. In caso di cessazione dalla carica di amministratore del Presidente e dei Vice-Presidenti, il Presidente continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla successiva assemblea, che deve essere convocata entro 4 mesi.
Il Presidente, i Vice-Presidenti e il Revisore Unico restano in carica due anni e sono rieleggibili.
I Vice-Presidenti assistono il presidente in tutte le sue funzioni. Il revisore unico controlla la gestione finanziaria del FISU e partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo, qualora necessario.

 

Coordinamento tecnico-organizzativo

ART. 14

L'assemblea individua tra i propri membri attivi quello che svolgerà i compiti di segreteria, di organizzazione e di amministrazione delle attività del FISU.
Il FISU ha sede presso l'ente che svolge i compiti indicati nel presente articolo.
Con apposita convenzione della Giunta della Regione Emilia Romagna, pubblicata nelle forme di legge, vengono regolati gli aspetti relativi ai rapporti instaurati ai sensi dei due precedenti commi.
L'assemblea può inoltre affidare, con le stesse modalità, ad uno o più membri attivi appositi compiti tra quelli rientranti nell'oggetto sociale.

 

Rapporti con il Forum Europeo

ART. 15

I rapporti tra la Sezione Italiana ed il Forum europeo sono regolati da apposita convenzione sulla base dell'ART. XI dello statuto del Forum europeo.
Il presidente ed il delegato generale del Forum europeo partecipano di diritto alle assemblee generali del FISU.
Il presidente del FISU partecipa alle riunioni dell'esecutivo del Forum europeo secondo le modalità previste dallo statuto del FESU.
L'Assemblea del FISU individua al proprio interno le amministrazioni da proporre all'assemblea generale del FESU per il Comitato Esecutivo del Forum europeo.

 

Pubblicità e Trasparenza

ART.16

Oltre alla regolare tenuta dei libri contabili (Assemblea, Comitato Esecutivo e Soci), deve essere assicurata la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al Bilancio e ai Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione e ogni socio ha diritto di averne copia.

 

Durata - Scioglimento

ART. 17

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.
Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

 

Norma finale

ART. 18

Tutte le eventuali contestazioni sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro un mese la nomina verrà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Bologna.
Il loro lodo è inappellabile.
Per tutto quanto non è specificamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

 

f.to Maria Fortunata Incostante
GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI Notaio

 

Precedente Home Su Successiva