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L’Antropologia del diritto interpreta il problema “immigrazione e criminalità” di
Barbara Faedda
a)
L’assurda equazione “immigrazione = criminalità”
La condizione di straniero implica un inquietante quesito: essere veramente “dentro” un certo paese o viverci – spesso sopravviverci – in posizione perennemente liminare, di esclusione latente, di non accettazione e spesso di illegalità. L’illegale più noto – quello di cui oggi forse si parla maggiormente – è il clandestino, figura particolarmente critica: il clandestino è il perenne escluso, è colui che in ogni momento si scontra con il proprio “non dover esserci”, con la sua necessaria “invisibilità”; egli ha, come sottolinea A. Gnisci, “due destini possibili: cercare di venire alla luce, con circospezione e timore, per mettersi in regola, oppure sottrarsi vertiginosamente alle regole spostandosi continuamente, correndo invisibile – ma solo a tratti – lungo il perimetro nascosto ed oscuro dell’anomia e del disagio, per non farsi cogliere dal sonno, dalla sfortuna, dall’espulsione o dalla morte[1]”. Storie di famiglie e comunità che si sono frammentate, diluite negli spazi globalizzanti della migrazione, sempre al di qua o al di là di un confine, riarticolando continuamente la propria identità e la propria memoria e, soprattutto, lottando ogni momento con la povertà: “migrare è il gesto trascendente del coraggio, contro la zavorra discendente della disperazione […] è l’atto di coraggio che inaugura un’altra esistenza e si oppone alla depressione che ti affoga nel suicidio[2]”. Spesso, alla costante preoccupazione per il quotidiano sostentamento per se stesso e per la famiglia lasciata nel paese di provenienza si unisce l’azione persecutoria che vede in ogni straniero un probabile (o sicuro) delinquente. Sovente, infatti, si mette in relazione diretta la criminalità e l’immigrazione, sebbene da tempo sia dimostrato che non esiste nessun collegamento vero tra la “produzione criminale” e la presenza sempre più consistente di immigrati stranieri[3]. Allo straniero, all’immigrato si addossano sovente e con grande facilità le responsabilità e le colpe delle situazioni critiche di casa propria: un comodo capro espiatorio che distoglie – anche per tempi lunghi – dalle proprie responsabilità e dalle proprie lacune. A tal riguardo afferma S. Palidda “l’attuale accanimento repressivo contro gli immigrati è dovuto, secondo quanto dicono numerosi operatori di polizia, alla necessità di accontentare l’opinione pubblica...[4]”. L’immigrato viene così considerato colui che minaccia la sicurezza e la stabilità del proprio ambiente e della propria vita: all’ “invasione del proprio territorio” da parte del “bàrbaros” si risponde con una altrettanto forte “difesa del territorio”. Gli stranieri diventano figure di invasori che sottraggono ai legittimati cittadini nativi gli spazi vitali, minacciandone la stabilità sociale e personale. Come evidenziato da un’indagine dell’Eurispes, la “conquista” da parte degli stranieri del suolo nazionale è dovuta, secondo una certa percentuale rappresentativa di italiani, al “mancato intervento della Pubblica Amministrazione e all’assenza del controllo sul territorio da parte dello Stato[5]”: lo Stato, quindi, viene considerato impotente nel compito di protezione sia delle proprie frontiere che dei suoi cittadini. Comunque, fattore estremamente rilevante è che non di rado gli episodi di criminalità gestita da immigrati si verificano in aree dove è latente il senso generale di perdita di sicurezza sociale e di fiducia nelle istituzioni dovuto soprattutto al calo del reddito, alla disoccupazione, alla crescita di fenomeni di criminalità locale, alla carenza di abitazioni e all’inconsistenza dei servizi pubblici. Chiara e prevedibile – in un certo senso - la reazione di chiusura e di difesa nei confronti dell’immigrato conseguente alla sensazione d’insicurezza delle popolazioni residenziali. La stessa ricerca su citata dichiara inoltre un reale problema di interpretazione e visione della legalità e della legge da parte della comunità: il cittadino, infatti, è vincolato ancora ad una “rappresentazione della legge come fonte di legittimità e come luogo di risoluzione dei problemi. I concetti chiave sono quelli di legalità, ordine pubblico, norme, volontà politica[6]”. Il problema immigrazione è ancora essenzialmente vissuto come una mera questione di ordine pubblico: il controllo e la sanzione (nella sua accezione negativa) come unici rimedi all’”aggressione” territoriale straniera. Nella paura dello “sconosciuto” quindi ci si riscopre uniti, magari in uno spirito nazionalistico precedentemente disatteso: ma l’intolleranza nei confronti dello straniero, soprattutto verso lo straniero delinquente, è segnale di un disagio più profondo, di problemi non risolti, di carenze strutturali e ritardi delle istituzioni che la presenza degli stranieri non fa che acuire. Effettivamente si registra una certa presenza di detenuti stranieri nelle carceri italiane, ma essi ancora rappresentano, sul territorio nazionale, una bassa percentuale rispetto alla popolazione “indigena”, e ciò sebbene si ipotizzi anche per l’Italia una politica di accentuata “criminalizzazione” e di “tolleranza zero” che in qualche modo inevitabilmente conduce ad un numero fermi ed arresti maggiori rispetto a quelli operati nei confronti dei cittadini di origine italiana. In realtà, per l’opinione pubblica, la maggioranza di immigrati che hanno trovato la via dell’inserimento sociale, contribuendo contemporaneamente allo sviluppo del paese, tende a scomparire sopraffatta dalle storie di spaccio, omicidi, prostituzione e rapine, non di rado amplificate oltremodo dai mass media. È oramai diventato indispensabile un canale di comunicazione specialistico e privilegiato tra le culture, soprattutto con lo scopo di bandire pregiudizi e perversi meccanismi discriminatori: è necessaria una figura professionale che sappia gestire la differenza. Il mediatore culturale è in tal senso una figura che, lavorando in modo complementare con gli immigrati stessi, individua e delimita quelle aree, quei binari sui quali costruire un rapporto conoscitivo e di scambio dialogico. Il mediatore culturale, infatti, svolge una vera e propria attività di traduzione, oltre che della lingua, anche e soprattutto delle culture, delle strutture del pensiero, dei modi di vedere il mondo e la vita, del senso religioso, del patrimonio giuridico[7], per rendere possibile una vera interazione fra “diversi” sullo stesso territorio. Si tratta di affrontare comportamenti, ideologie, credo e pratiche che spesso, oltre a risultare naturalmente differenti, possono anche apparire in evidente contrasto con la cultura italiana. Per fare ciò risulta indispensabile che “l’operatore conosca approfonditamente i sistemi culturali stranieri unitamente alla legislazione italiana e comunitaria sui diritti degli stranieri, sulla loro integrazione scolastica, sul sistema sanitario italiano[8]”. In paesi europei nei quali oramai si può a ragione parlare di una vera e propria tradizione multietnica come, ad esempio, la Francia, la figura professionale del mediatore culturale è ritenuta fondamentale e di inequivocabile strategica importanza. Da tenere in seria considerazione l’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230[9] (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000 - Supplemento ordinario) parla espressamente di cultura e mediazione culturale: 1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese. 2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato. Per quanto riguarda più specificamente il discorso penalistico, è doveroso sottolineare che la semplice traduzione operata esclusivamente a livello linguistico nelle aule dei tribunali non basta per “tradurre” a fondo anche la cultura giuridica dell’immigrato. È necessaria una comunicazione di tipo dialogico, assolutamente biunivoca, affinché gli operatori della giustizia, e quindi lo Stato, sappiano veramente gestire un rapporto cittadino-istituzioni sano e costruttivo. b)
Normativa, politiche e criminalizzazione Esiste probabilmente una certa connotazione europea della cosiddetta “criminalizzazione” dei fenomeni migratori, e sempre più numerose diventano le voci che sottolineano come l’Italia entri nel gruppo dei paesi che, nel vivere l’arrivo consistente di popolazioni diverse, inevitabilmente registrano un aumento della criminalità. Alcuni esperti in materia addirittura sostengono tesi contrarie al “sentire comune”: Marzio Barbagli più volte afferma come “non sia assolutamente vero che nel corso degli anni ’90 in Italia vi sia stato un aumento della criminalità”. Egli sostiene inoltre che lo stesso “andamento della criminalità, così come l’andamento di tutti i fenomeni sociali, dipende da una pluralità di fattori e quindi (che) ci sono fattori che agiscono in un senso e fattori che agiscono nell’altro senso”. L'approccio italiano alla questione migratoria è stato spesso contraddistinto più che altro da una logica dell'emergenza, mancando – cosa ovvia per un Paese che fino agli anni ’70 era stato Paese di emigranti - inizialmente una legislazione specifica sull'immigrazione. Le restrizioni normative si hanno inizialmente con l'adozione dei provvedimenti legislativi 943/86 e 39/90. La prima legge ebbe la funzione di regolare lo status del lavoratore straniero, prevedendo le modalità con le quali fosse possibile avviare al lavoro i cittadini stranieri extracomunitari. La legge 39/90, più conosciuta come “legge Martelli”, venne elaborata al fine di regolare nella sua totalità lo statuto dello straniero. Un fattore a dir poco inaspettato è che il legislatore ha emanato norme generali ben quattro anni dopo aver adottato una legge riguardante un aspetto particolare dello status di immigrato. Le disposizioni esposte nella “legge Martelli” riguardarono fondamentalmente i criteri in base ai quali era consentito l'ingresso di un cittadino immigrato e i requisiti necessari per l’ottenimento del permesso di soggiorno: l'ingresso era consentito per motivi di turismo, di studio, di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, per motivi familiari e di culto. Oltre a prevedere i criteri di “selezione” per l'ingresso e il soggiorno, tale normativa introdusse la ''programmazione dei flussi'', in base alla quale venivano definiti, con cadenza annuale, i limiti all'ingresso di cittadini immigrati nel nostro Paese: questa programmazione doveva essere adottata dal governo tramite decreti che indicassero quali categorie di stranieri ammettere in Italia, oltre che i programmi di inserimento socio-culturale. Tali decreti di “programmazione dei flussi”, che seguirono alla 39/90, limitarono fortemente le possibilità d'ingresso per gli immigrati, poiché si potevano ammettere cittadini stranieri chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro ai sensi della legge 943/86, oppure per possesso dei requisiti sul diritto al ricongiungimento. Sulla base di questa disposizione dei “filtri” di ingresso, i suddetti decreti hanno in realtà limitato notevolmente (alcuni dicono addirittura “azzerato”) le possibilità di ingresso regolare in Italia e, nell’impatto con i sempre crescenti ed inevitabili flussi migratori - soprattutto dall'est europeo e dai paesi in via di sviluppo - hanno finito per ridurre i migranti alla insopportabile condizione di “clandestini” ed “irregolari”. Le legislazioni sempre piu restrittive varate dall'Italia – sulla scia senza dubbio di una tendenza a livello europeo di sempre minor “tolleranza” - indicano dunque una propensione a trattare il problema seguendo metodi e servendosi di interpretazioni legate ad un'ottica puramente emergenziale e quindi spesso inevitabilmente persecutoria nei confronti dei cittadini immigrati. Ne è scaturita una selezione “ad imbuto”, restrittiva a tal punto da costringere sistematicaticamente gli aspiranti-regolari ad una condizione di clandestinità perenne. Per molti studiosi il decreto sull'immigrazione recentemente approvato non ha fatto altro in realtà che rinforzare e cristallizzare questa situazione, in quanto è contemplata la possibilità di regolarizzare la propria posizione solo in rapporto all’esistenza reale e provata di un contratto di lavoro dipendente. Tutti sanno che numerosi cittadini “autoctoni” italiani sfruttano in nero la forza lavoro immigrata. E così, allo stato attuale, solo 200.000 clandestini circa hanno ottenuto il regolare permesso di soggiorno ai sensi dell'ultimo decreto. Le prime tre versioni del decreto sull'immigrazione estendevano considerevolmente il numero di casi riguardanti le espulsioni, già regolate dalla legge 39/90 e dalle successive integrazioni. Secondo tali versioni del decreto si parlava di espulsione in alcuni casi ben precisi: 1. in presenza di condanne penali con sentenza anche non definitiva per la quasi totalità dei reati commessi o meno in flagranza; 2. in caso di supposta ''pericolosità sociale'' del cittadino straniero; 3. nel caso in cui il cittadino immigrato fosse stato colto in flagranza di reato; 4. nel caso di ingresso e permanenza in territorio italiano senza il permesso di soggiorno. Fu rilevata da più parti una grave disparità di trattamento in ambito penale fra cittadini italiani ed immigrati in quanto, nei casi su citati, l'espulsione rappresentava realmente ed inspiegabilmente una sanzione ulteriore, aggiuntiva alle stesse condanne penali. Fu denunciato il carattere palesemente anticostituzionale delle disposizioni in questione; nell’art. 3 della costituzione italiana si enuncia il principio di eguaglianza secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. M. Mazziotti di Celso[10] così commenta: “il riconoscimento della pari dignità di tutti i cittadini, quale che sia la posizione che occupano e la funzione che svolgono nella società, rende infatti ragione ed insieme indica il fine sia dell’eguale efficacia formale della legge per tutti i soggetti dell’ordinamento, sia del divieto dei privilegi, sia dell’obbligo dei poteri pubblici di operare perché tutti possano godere dei diritti fondamentali”. E continua precisando: “sebbene l’art. 3 parli solo di cittadini, è chiaro che, ravvisato il nucleo sostanziale di questo principio nel divieto di leggi arbitrarie, esso si riferisce a tutti i soggetti dell’ordinamento, cittadini e stranieri, persone fisiche e persone giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti cui queste vengono imputate”. Non ci si può a questo punto astenere dal riprendere a tal proposito anche alcuni articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: l’art. 13 dispone che “ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato”, l’art. 14 afferma che “ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”, l’art. 15 recita “ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza”. Da ultimo si ricorda l’art. 29 che sancisce: “nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica”[11]. I numerosi passaggi naturali, aperti lungo tutti i confini del nostro Paese, consentono quotidianamente l'ingresso di una fetta di migranti, ma la loro condizione di clandestinità ne fa dei soggetti deboli, quasi dei non-soggetti, soprattutto dal punto di vista giuridico. Essi rimangono a tutti gli effetti individui senza alcun diritto di cittadinanza. La presenza di clandestini, regolari e stranieri in attesa di una regolarizzazione, in numerose aree urbane (sia nella provincia che nella metropoli) ha inasprito la contesa territoriale su quegli spazi nei quali si vive la presenza di immigrati come un rischio certo ed un fattore di degrado e svalorizzazione del proprio habitat. Come già accennato, il più delle volte – sebbene non in modo esclusivo – si tratta di aree urbane caratterizzate già alla base da fattori di disagio e sofferenza: crisi alloggiativa, disoccupazione o sotto-occupazione, mancanza o carenza di servizi. A questi elementi si è aggiunta la difficile convivenza con gli immigrati, l’immagine dei quali è quella offerta, sovente senza troppi risparmi, dai mass media che sottolineano ed enfatizzano le immagini della vita “difficile” nei centri e nei campi di accoglienza, le situazioni di precarietà e di degrado. Questi diventano, oltre che spazi reali, anche i luoghi “mentali” di riconoscimento dell’individuo-immigrato, molto più di quanto lo siano le situazioni di inserimento, di convivenza, di collaborazione e di crescita comune. Gli stereotipi hanno il loro effetto e l’equazione immigrato = delinquente ne rappresenta un’immagine efficace: anche per questo molti parlano di una politica che tende a ridurre la miseria a problema penale. Esiste infatti in moltissime carceri in tutto il mondo quella che viene denominata la “sproporzione razziale”: negli Stati Uniti ad esempio “più di un terzo dei neri fra i diciotto e ventinove anni è incarcerato, sotto l’autorità di un giudice esecutivo o dei funzionari addetti al controllo dei detenuti in libertà condizionata, oppure in attesa di processo”[12]. Wacquant afferma al riguardo che “in realtà, l’accrescimento rapido e continuo del divario fra bianchi e neri deriva non tanto da un’improvvisa divergenza della propensione a commettere reati degli uni e degli altri, quanto dal carattere strutturalmente discriminatorio delle pratiche poliziesche e giudiziarie condotte nel quadro della politica di Law and Order degli ultimi decenni. Ecco qualche prova: i neri pur essendo il 13% dei consumatori di droga ... costituiscono un terzo degli arrestati e i tre quarti dei carcerati per violazioni della legge sugli stupefacenti”.
Numero di detenuti ogni 100.000 adulti 1985 1990 1995 Neri 3544 5365 6926 Bianchi 528 718 919 Differenza 3016 4647 6007 Ratio 6,7 7,4 7,5
Tabella ripresa da Wacquant L., Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale. Milano, 2000. Fonte: Bureau of Justice Statistics, Correctional Populations in the United States, Governament Printing Office, Washington, 1997. Ciò che fa riflettere essenzialmente, al di là dei dati pur estremamente significativi, è lo slittamento sempre più accentuato delle problematiche giuridico-sociali verso trattazioni marcatamente penali. Il modello statunitense risulta ancor oggi, uno standard affascinante per l’Europa: esso sembra risolvere in tempi brevi questioni che al momento sembrerebbero insormontabili. Il rafforzamento della gestione penale offre senza dubbio una risposta (oggi forse l’unica ad avere molta presa sulla maggior parte dell’opinione pubblica) alla matassa intricatissima legata alla criminalità e collegata, sotto certi aspetti, ai flussi migratori. É la misura adatta a placare sull’immediato i sentimenti di insicurezza diffusi nella società, soprattutto negli strati più esposti agli “sbandamenti” dei flussi violenti dell’economia globale. Per
quanto riguarda il problema posto dall’immigrazione, di certo è innegabile
che studiare realisticamente e a fondo le radici dell’attuale disagio che
inevitabilmente accompagna il processo di inserimento degli stranieri,
servirebbe certamente ad arginare e controllare – se non ad eliminare -
gli effetti piuttosto perversi del “comune sentire sociale” che tende sempre
più a vivere in chiave "etnica" problemi di convivenza che possono
avere invece soluzioni differenti e soprattutto non conflittuali.
c) Una valutazione di tipo comparativo: il caso canadese Per Paesi che, come il Canada, vivono da tempo la questione multietnica, le misure studiate ed adottate sono il segnale di un dibattito già avanzato e maturo: non a caso esiste un Ministero della cittadinanza e dell’immigrazione. Per quanto riguarda il settore penale-carcerario[13] il governo canadese, da tempo, ha avviato precise politiche multiculturali: il Correctional Service Canada (CSC) è un’istituzione che opera proprio per individuare – e successivamente gestire in senso interculturale - le necessità e gli interessi culturali dei detenuti appartenenti alle cosiddette minoranze etnoculturali. È previsto che ogni istituzione carceraria abbia una Citizen Advisory Committee, una commissione, in altre parole, che sia effettivamente rappresentativa della popolazione dei detenuti, sopratutto in base alla loro composizione etnica. Il Regional Chaplains ha il compito invece di impiegare operatori religiosi part-time che offrano assistenza spiritiale ai detenuti delle differenti fedi. Nella regione del Pacifico i detenuti hanno la possibilità di partecipare ai programmi riabilitativi nella loro prima lingua, sebbene venga contemporaneamente loro offerto un corso di inglese come seconda lingua, prima di partecipare ai programmi di trattamento. In ogni caso traduzioni ed interpreti sono disponibili qualora essi ne abbiano bisogno. Gli operatori delle carceri sono scelti, secondo i casi, tra coloro che parlano, oltre all’inglese, lingue diverse quali, ad esempio, il mandarino e il cantonese. Gli operatori carcerari, prima di iniziare a svolgere il loro lavoro all’interno dei penitenziari, ricevono un training full-time di “coscienza interculturale”. Come istituzione principale del Criminal Justice Diversity Management Network, il Correctional Service Canada lavora inoltre con numerose organizzazioni non governative che rappresentano tutte le culture presenti all’interno del paese. La regione dell’Ontario ha collegamenti con l’Association of Black Law Enforcers e con la Aboriginal Advisory Committee. Nella regione del Pacifico esiste una rete di collegamenti tra gli operatori del CSC e le numerose organizzazioni etnoculturali presenti in loco. La regione del Quebec ha invece una Regional Ethnocultural Consultative Committee di rappresentanti delle comunità etnoculturali, delle istituzioni e dei distretti: tale commissione persegue l’obiettivo di sensibilizzare sia gli operatori che i giovani detenuti delle carceri regionali sulle questioni multiculturali. Il Legal Operations Sector segue un programma di “coscienza etnica” che intende offrire una risposta mirata al rapporto effettuato dalla regione dell’Ontario sul “razzismo sistematico all’interno del sistema di giustizia criminale”.
d) Penitenziari ed immigrazione
Quindi in paesi come il Canada, gli Stati Uniti o l’Australia il problema del multiculturalismo nel sistema giudiziario è stato affrontato da tempo, ma esiste un dibattito permanente e sempre in crescita su tale fondamentale questione sebbene, soprattutto negli Stati Uniti, si assista da diversi anni ad un irrigidimento dei processi di penalizzazione volti a “criminalizzare la miseria[14]” e a procedere talvolta ad arresti basati unicamente sul cosiddetto racial profiling. In ogni modo, per quanto riguarda l’attività quotidiana delle Corti, i giudici australiani, ad esempio, denunciano un’effettiva difficoltà di vera e propria traduzione – forse più propriamente “interpretazione” - delle differenze culturali degli immigrati all’interno dei tribunali. Essi si chiedono in definitiva quanto tali differenze influiscano e condizionino l’iter che conduce alla sentenza finale. Quanto un giudice dovrebbe accogliere e quanto invece dovrebbe rigettare della cultura dello straniero da giudicare?[15] In quale misura le differenze culturali determinano modifiche sensibili degli atteggiamenti e dei comportamenti degli operatori della giustizia nei confronti dei detenuti stranieri? È ovvio che anche nel sistema giudiziario italiano si possano presentare le stesse problematiche; anche nelle carceri italiane esiste il quotidiano e reale pericolo che si verifichino casi di trattamenti diversificati sulla base della cultura di appartenenza. Anche senza ipotizzare casi limite, atteggiamenti apertamente razzisti o xenofobi, la discriminazione spesso è il frutto di una ignorata incomprensione culturale[16], di una mancata mancata conoscenza degli stili di vita stranieri, oltre ad una difficoltà comunicativa a livello meramente linguistico. Come già accennato, è oramai innegabile che anche l’Europa senta il fascino della politica di origine statunitense della tolleranza zero ideata e messa in pratica dal sindaco di New York Rudolph Giuliani[17]; una politica volta ad eliminare i problemi collegati a criminalità, povertà e immigrazione attraverso una rigida “gestione poliziesca e giudiziaria”. È auspicabile un cambiamento indirizzato chiaramente ai principi di una nuova società multiculturale in modo che anche il sistema di giustizia sia pienamente accessibile a tutti coloro che vivono in Italia, indipendentemente dall’origine culturale[18]. Tale cambiamento dovrebbe permettere a tutti di avere sempre maggiore fiducia nel sistema di giustizia, certi che siano sempre rispettati i diritti umani e civili. A tal fine si possono circoscrivere senza dubbio alcuni punti focali attorno ai quali organizzare piani e progetti finalizzati alle reali politiche multiculturali che possono essere individuati a) nella valutazione in senso interdisciplinare delle misure necessarie, coordinando gli interventi sulla base della complessità delle problematiche, b) nel monitoraggio – laddove esistano – nelle aule dei tribunali così come nelle carceri delle forme di discriminazione basate sul colore della pelle, sulla provenienza e sull’origine etnica, c) nella consultazione dei gruppi di immigrati, per conoscere, individuare e rispondere alle esigenze e alle richieste più urgenti, d) nella promozione di collaborazioni e sinergie tra giuristi, antropologi, sociologi, assistenti sociali, traduttori/interpreti, rappresentanti delle minoranze, enti locali, agenzie non governative, associazioni per i diritti umani, organizzazioni per gli immigrati ed istituzioni educative, e) nella verifica costante che i bisogni e gli interessi culturali dei detenuti immigrati siano realmente identificati e rispettati. Attualmente l’Italia si scopre sovente impreparata alla gestione dell’arrivo o del passaggio di immigrati e rifugiati all’interno del proprio territorio; infatti, fino ad un ventennio fa, l’Italia era un Paese di emigrazione, non di immigrazione, e quindi non già “avvezza” a sapersi districare all’interno delle dinamiche spesso complesse dei flussi immigratori. È appurato oramai che con troppa facilità l’opinione pubblica italiana ritiene ci sia un rapporto stretto tra movimenti migratori e devianza, senza riflettere sul fatto che l’andamento della criminalità, al pari di ogni altro fenomeno sociale, dipende da molteplici fattori che non possono razionalmente convergere in un unico e preciso motivo scatenante. Questo infatti sarebbe troppo semplicistico: tale atteggiamento a-critico non prenderebbe in considerazione elementi importanti e a volte determinanti all’interno delle dinamiche sociali quali, ad esempio, l’aumentata insicurezza generale che, unita ad un sotteso e non sempre sotterraneo sentimento xenofobo e razzista, conduce inevitabilmente ad “inquadrare” lo straniero come un inevitabile e sicuro delinquente. La diversità è sempre stata vissuta, ovunque, con un moto di paura e rifiuto e, come afferma A. Signorelli[19], “gli immigrati africani ed asiatici hanno infatti tutte le caratteristiche dei diversi, a cominciare da quella, più vistosa di ogni altra e forse più di ogni altra carica di valore simbolico, di un aspetto fisico diverso”. Si tende sempre a raggrupparsi fra simili: ciò rafforza il senso di sicurezza di ognuno ed allontana il timore di perdere i punti fermi e tutto ciò che si possiede. Ecco perché nei confronti dell’Altro, normalmente, ci si chiude e si oppone un’azione per così dire “respingente”. E se ciò avviene quotidianamente in ogni ambiente, dall’ufficio al negozio, alla strada, è senz’altro immaginabile quanto possa essere amplificato tale atteggiamento discriminatorio in un ambiente quale quello delle aule dei tribunali o delle celle dei penitenziari. Come già accennato, l’intervento dei mass media spesso poi contribuisce ad indirizzare l’opinione pubblica verso un’immagine dell’immigrato decisamente negativa: quasi mai vengono riportate notizie di pacifica coesistenza e di fruttuosa collaborazione tra “autoctoni” ed immigrati. Molti di noi ignorano quante storie di immigrazione contribuiscano in realtà alla crescita della società e del Paese tutto. Osservando le tabelle statistiche pubblicate per l’anno 1997 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Stranieri[20] si può facilmente notare, inoltre, che il maggior numero di arresti di cittadini extracomunitari si riferisce a delitti di furto e che la maggior parte delle denunce riguarda reati riferibili alle norme degli stranieri. Si tratta, in conclusione, essenzialmente di reati non gravi, risultando essere ben più scarse le segnalazioni di reati gravi commessi da immigrati e stranieri. Quello che in Italia sta, senza dubbio, prendendo piede è l’insinuarsi di sentimenti intolleranti e “criminalizzanti” nei confronti dei gruppi più deboli e disagiati. La convivenza multietnica è, e rimane, un problema all’ordine del giorno: è innegabile che qualcosa sta cambiando – e molto è già cambiato – nell’organizzazione e nella struttura della società italiana. Non si può minimizzare né ignorare che esistano culture sì differenti dalla nostra che però, stanziandosi sul territorio italiano, consumano, producono, costruiscono, collaborano e talvolta delinquono alla stessa stregua degli “autoctoni”. La pluralità, come si sa, porta con sé necessariamente un aumento della conflittualità sociale alla quale qualsiasi società coinvolta ha il dovere di opporre misure alternative e concilianti, e non limitatamente all’ambito penale, valutando soprattutto gli effetti positivi che possono avere le analisi, le metodologie e i programmi elaborati dalle scienze sociali, che ora più che mai possono realmente offrire una possibile soluzione “conciliativa” alle conflittuali dinamiche di coesistenza “pluriculturale”. Barbara
Faedda Antolisei F., Manuale di diritto penale. Milano: 1997. Bernardotti A. – Michielli M., (a cura di). Immigrazione e criminalità. Devianza o discriminazione?. Osservatorio Newsletter, Osservatorio delle immigrazioni, Comune di Bologna, n. 5 – 1999. Bonetti P., La condizione giuridica del cittadino extracomunitario. Lineamenti e guida pratica. Rimini: 1993. Bonifazi C., L’immigrazione straniera in Italia. Bologna: 1998. Dal Lago A., (a cura di). Le nuove forme della devianza. DISCIPROCO-Università di Genova: 1999. Eurispes. L’atteggiamento degli italiani nei confronti dell’immigrazione extracomunitaria. Indagine ISPES/Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma: 1991. Ferrarese M. R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale. Bologna: 2000. Fiandaca G. – Musco, E., Diritto penale. Parte generale. Bologna: 1989. Fiandaca G, – Musco, E., Diritto penale. Parte speciale. Bologna: 1995. Fondazione Cariplo-ISMU. Quinto rapporto sulle migrazioni. Milano: 1999. Gnisci, A. Creoli, meticci, migranti, clandestini e ribelli. Roma: 1998. Kymlicka, W., La cittadinanza multiculturale. Bologna: 1999. Mantovani F., Diritto penale. Milano: 1995. Mantovani F., Il problema della criminalità. Compendio di scienze criminali. Padova: 1984. Margiocco M., Cdu: regoliamo l’immigrazione e difendiamo la cultura tedesca. Sole24Ore n. 301. Milano: 7 novembre 2000. Mazziotti di Celso M., Lezioni di diritto costituzionale. Milano: 1985. Ministero dell’Interno. Relazione sulla presenza straniera in Italia e sulle situazioni di irregolarità. Roma: 1998. Palidda S., Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale. Milano: 2000. Quassoli, F. Immigrazione uguale criminalità: rappresentazioni di senso comune e pratiche degli operatori del diritto. “Rassegna Italiana di Sociologia”. XL/1: 1999. Sito ufficiale del Ministero della giustizia http://www.giustizia.it/ Testo Unico sull’immigrazione. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. G.U. 18 agosto 1998 n. 191 S.O. Disposizioni correttive al testo unico. Decreto legislativo n. 113/99. Vinciguerra S., Diritto penale italiano. Padova: 1999. Wacquant
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extracomunitaria, Indagine ISPES/Presidenza del Consiglio dei Ministri,
1991. [6]
Eurispes, op.cit. [7]
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Costituzionale (in Giur. it. 1988, I, 1, 1076) la quale stabilisce che
“l’ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di
ignoranza inevitabile”. [8]
ICS – Italian Consortium of Solidarity, La Mediazione culturale. [9]
Dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia, http://www.giustizia.it/.
[10]
Mazziotti di Celso, Manlio. Lezioni di diritto costituzionale. Milano, 1985. [11]
Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo in “Diritti Umani.
Riflessioni e prospettive antropologiche” a cura di A. Santiemma, Roma,
1998. [12]
Wacquant, L. op. cit. [13]
Dati forniti a chi scrive da Jane Miller-Ashton, Director of Restorative
Justice and Dispute Resolution Unit, CSC Correctional Service of Canada, e
da Stephanie Hronek, Project Officer
Restorative Justice and Dispute Resolution Unit. [14]
Wacquant Loïc, Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello
stato penale nella società neoliberale, InterZone Feltrinelli, 2000. [15]
Un esempio piuttosto banale ma affrontato quotidianamente è rappresentato
dalla questione dei pacchi che molti immigrati portano con sé dai loro
Paesi di provenienza per consegnarli a coloro che prima di loro si sono
trasferiti in Australia: sovente il contenuto di tali pacchi è considerato,
per la legge australiana o per quella internazionale, illegale, eppure per
coloro che ne sono i latori, per i loro principi culturali, è assolutamente
impensabile rifiutare un favore assolutamente “innocente” ad un
compaesano. [16]
Sulla difficoltà causata dall’incomunicabilità tra legale ed assistito
immigrato ha espresso interessanti considerazioni a chi scrive il Sig. Chen
Ming, responsabile dello Sportello Interraziale c/o il Sindacato UGL di
Torino Via Mercantini 6, il quale afferma: “una delle difficoltà più
grosse per gli avvocati italiani è quella di non conoscere la cultura
straniera (del cliente), quindi ci vogliono più sforzi per capire e credere
alle parole del cliente. In questi casi, non svolgo l’attività di
interprete, ma anche di consulente”. [17]
Wacquant L., op. cit. [18]
Alcuni dati interessanti sono stati gentilmente riferiti dalla Dott.ssa L.
Berardi della Regione Emilia Romagna la quale ha riportato a chi scrive che
la Regione Emilia Romagna gestisce da tempo un progetto di mediazione
culturale nelle carceri: dopo una sperimentazione iniziale, attraverso lo
“sportello informativo” avviato nel carcere di Bologna nel 1995 e
successivamente nel carcere di Modena, nel 1999 vi è stato un ampliamento
di tale servizio a tutte le carceri della regione. La regione stessa cura
dal 1997/98 una formazione degli operatori degli enti locali interessati, i
mediatori e operatori dell’Amministrazione Penitenziaria (educatori,
assistenti sociali dei CSSA e agenti). Il progetto regionale (che
nell’anno 2000 ha visto la regione impegnare L. 350.000 cui si aggiungono
altrettanti da parte dei comuni sedi di carceri) è interamente finanziato
da regione ed enti locali, senza partecipazione del Provveditorato regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria. Esistono delibere regionali che
finanziano i progetti dei comuni e delibere comunali di istituzione degli
sportelli. [19]
Signorelli, Amalia.. Antropologia urbana. Introduzione alla ricerca in
Italia. Milano, 1996. [20] Ministero dell’Interno, Relazione sulla presenza straniera in Italia e sulle situazioni di irregolarità, Roma, 1998.
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