La giustizia riparativa


 Sfide: la giustizia riparativa

di Adolfo Ceretti e Grazia Mannozzi

 

La funzione punitiva può essere considerata una costante nella storia della civiltà giuridica occidentale. Ciò che mutano sono essenzialmente i metodi utilizzati per "sorvegliare e punire". In estrema sintesi, la storia del diritto penale è contrassegnata da un lento processo di umanizzazione delle pene, avvenuto attraverso il progressivo abbandono delle forme più crudeli di repressione (sebbene la pena di morte continui a essere applicata in molti ordinamenti giuridici, almeno in Europa sono state da tempo abbandonate le pene corporali e infamanti). 

Questo percorso di "umanizzazione" del diritto penale si svolge secondo "cicli" storici che vedono il prevalere di logiche sanzionatorie diverse: dapprima quella retributiva (che deriva dalla legge vetero-testamentaria del 'taglione' e che è volta alla compensazione del male, il delitto, con un altro male, la pena), poi, di quella general-preventiva improntata alla produzione di deterrenza, infine, dell'idea rieducativa, che mira al reinserimento sociale del reo e che ha, nel nostro ordinamento, fondamento costituzionale (art. 27). 

L'ultima fase della evoluzione della giustizia penale verso risposte meno afflittive e più efficaci nel controllo del crimine può essere considerata quella che vede la nascita della cosiddetta "giustizia riparativa". Si tratta di un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) che è caratterizzato dal ricorso a strumenti che promuovono la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e la riconciliazione tra autore e vittima. Va ricordato, in proposito, che nel sistema storico "dei delitti e delle pene" la vittima del reato - che è il co-protagonista del fatto delittuoso nonché il soggetto che risente maggiormente del crimine - non ha ricevuto quasi mai la debita considerazione dalle istituzioni. Marginale è tuttora il ruolo che riveste nel processo, spesso insoddisfatto è il suo diritto al risarcimento del danno, completamente trascurata appare la dimensione emozionale dell'offesa. 

Il rinnovato interesse per le vittime ha dunque contribuito a promuovere l'emersione dal modello "riparativo", che sta riscuotendo un interesse sempre maggiore sia in Europa che nell'area giuridica di common law. La giustizia riparativa è dunque un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza. La sfida che la giustizia riparativa lancia, alle soglie del XXI secolo, è quella di cercare di superare la logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere semplicemente considerato come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l'ordine costituito - e che richiede una pena da espiare - bensì come come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alla vittima privazioni, sofferenza, dolore o persino la morte, e che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno. 

Da un punto di vista sociologico-giuridico, la giustizia riparativa si caratterizza, anzitutto, per essere una teoria "sociale" della giustizia, le cui radici affondano nella ricerca di un modello di giustizia che sia in grado di far convergere su di sé il consenso dei vari gruppi sociali stanziati su un determinato territorio. Per queste ragioni, la giustizia riparativa non offre soluzioni a senso unico, né produce effetti stigmatizzanti. In quanto giustizia che "cura" anziché "punire", la giustizia riparativa è orientata verso il soddisfacimento dei bisogni delle vittime e della comunità specifica in cui viene vissuta l'esperienza di vittimizzazione. Le questioni fondamentali non sono più "chi merita di essere punito?" e "con quali sanzioni?", bensì "cosa può essere fatto per riparare il danno?", laddove riparare non significa, riduttivamente, controbilanciare in termini economici il danno cagionato. 

Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza molto più profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento e che affonda le proprie radici nel percorso di mediazione-riconciliazione che la precede. La necessità di promuovere l'adozione di strumenti riparativi (in primis, la mediazione tra autore e vittima) deriva tra l'altro dalla presa di posizione delle Nazioni Unite in relazione all'opportunità di adottare, a livello sia nazionale che internazionale, politiche di riparazione e di sostegno delle vittime. 

I paragrafi 27 e 28 della "Dichiarazione di Vienna" adottata a conclusione dei lavori del Decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei rei, tenutosi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000, stabiliscono quanto segue: "27. Noi decidiamo di introdurre, laddove risulti opportuno, strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime, come tecniche di mediazione e di giustizia riparativa, e fissiamo nel 2002 il termine entro il quale gli Stati sono chiamati a valutare le pratiche essenziali per promuovere ulteriori servizi di supporto alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle stesse e a prendere in considerazione l'adozione di fondi per le vittime, nonché a predisporre e sviluppare programmi di protezione dei testimoni". "28. Noi incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, procedure e programmi che promuovano il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti". 

Va sottolineato come tali risoluzioni non si limitino a incoraggiare i soli servizi di assistenza e protezione delle vittime di reato, ma contengano indicazioni per una politica di più ampio respiro, che contempli anche il consolidamento delle garanzie nei confronti dei cittadini accusati o condannati e il rafforzamento della tutela della comunità. Opzione che si fonda, probabilmente, sulla consapevolezza che la promozione di una politica riparativa sbilanciata a favore delle vittime presenta un fattore di rischio non trascurabile: nella specie, quello di favorire l'attività di gruppi di pressione che "mascherano", sotto la copertura di istanze per una reale tutela delle vittime, richieste di progressivi inasprimenti sanzionatori unicamente dettati da esigenze di "legge e ordine", con ciò determinando una evoluzione in senso illiberale del sistema.

In concreto, i principali obiettivi che si intende perseguire attraverso la giustizia riparativa sono riassumibili in sei questioni. 

1) Il riconoscimento della vittima: la parte lesa deve potersi sentire dalla parte della ragione e deve poter riguadagnare il controllo sulla propria vita e sulle proprie emozioni, superando gradualmente i sentimenti di vendetta, rancore ma anche di sfiducia verso l'autorità che avrebbe dovuto tutelarla. 

2) La riparazione del danno nella sua dimensione "globale": deve essere valutata oltre alla componente economica del danno anche la dimensione psicologica e emozionale dell'offesa, che può essere causa di insicurezza collettiva e può indurre i cittadini a modificare le abitudini comportamentali. 

3) L'autoresponsabilizzazione del reo: ogni tentativo di promuovere concrete attività riparative si fonda in primo luogo sul consenso dell'autore del reato e, secondariamente, si snoda lungo un percorso mirato che dovrebbe condurre il medesimo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a riconoscere la propria responsabilità e ad avvertire la necessità della riparazione. 

4) Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione: nel doppio ruolo di destinataria delle politiche di riparazione (sia dell'azione positiva che del rafforzamento del senso di sicurezza collettivo) e di attore sociale nel percorso "di pace" che si fonda sull'azione riparativa da parte del reo. 

5) Il rafforzamento degli standards morali: dalla gestione comunicativa e comunitaria del conflitto e dallo svolgimento di concrete attività riparative dovrebbero emergere, infatti, concrete indicazioni di comportamento per i consociati. 

6) Il contenimento dell'allarme sociale: ciò diventa possibile a condizione che si restituisca alla comunità la gestione di determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione della sicurezza da parte dei consociati. 

Dal punto di vista dei contenuti, la giustizia riparativa si caratterizza per una elevata flessibilità delle risposte, dosate sul tipo e sulla intensità del conflitto e orientate a gesti positivi di riparazione e di riconciliazione. La giustizia riparativa può tradursi, operativamente, in una pluralità di programmi e di istituti. Si va dalle "scuse formali" al Community Sentencing/Peacemaking Circles (sorta di collaborazione comunitaria della gestione del processo) al Personal Service to Victims (attività lavorative che il reo svolge a favore della parte lesa). I principali strumenti della giustizia riparativa sono comunque il "Family group conferencing", che in Nuova Zelanda affronta circa il 30 per cento dei reati commessi da minori, e la "mediazione tra autore e vittima", istituto cardine della giustizia riparativa che può essere considerato la pietra angolare delle politiche di riparazione. 

Pur rappresentando uno strumento di intervento particolarmente duttile che consente, laddove possibile, di rinunciare alla pena o anche, addirittura, al processo, e di avvalersi, per converso, di tecniche extragiudiziali di riparazione e composizione del conflitto, la giustizia riparativa non è in grado di sostituirsi alla giustizia penale e neppure al ricorso alla pena. Il raccordo tra la giustizia riparativa e la giustizia penale, anzi, è necessario e indispensabile e si sostanzia nella regolamentazione dei circuiti di attivazione della mediazione o degli altri strumenti riparativi, nonché nel controllo degli effetti di questa sui meccanismi assolutori dall'osservanza del giudizio. 

La giustizia riparativa, però, può diventare la corsia preferenziale da utilizzarsi tutte le volte in cui sia necessario principalmente riparare il danno alla vittima e l'applicazione della pena tradizionale appaia, in relazione al suo destinatario, inutile o addirittura controproducente. Benché non usi il potere che caratterizza il diritto penale, non esprima soluzioni a senso unico e non abbia effetti stigmatizzanti, il ricorso alla giustizia riparativa può anche svolgere un effetto deterrente, almeno sotto il profilo del rafforzamento degli standard di comportamento. Non è da escludere, anzi, che il modello possa agire da fattore di stabilizzatore sociale: qualora la prassi e gli esiti della riparazione venissero comunicati alla collettività con sufficiente persuasività, infatti, potrebbero essere mitigate efficacemente le crescenti e irrazionali richieste di prevenzione generale. 

In definitiva, la giustizia riparativa costituisce un approccio innovativo e dinamico al reato e ci insegna, soprattutto, che la società civile non ha bisogno solo e necessariamente di norme rinforzate da sanzioni ma anche - e il discorso vale soprattutto per le società complesse moderne - di un'etica della comunicazione (come modalità di soluzione dei conflitti) che alle norme possa offrire una legittimazione e una conferma di validità.

 

 

Precedente Home Su Successiva