Regione
Lazio
Legge
Regionale 6 ottobre 2003, n. 31
Istituzione
del Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà
personale
Art.
1
(Garante
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)
-
È
istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito
denominato garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai
principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito
delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
-
Tra
le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti
penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima
accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle
strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario
obbligatorio.
-
Il
garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
Art.
2
(Costituzione,
incompatibilità e revoca)
-
Il
garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due
coadiutori. Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale
con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il
garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone
che abbiano svolto attività in ambito sociale.
-
Il
garante e i due coadiutori durano io carica cinque anni.
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La
carica di garante e di coadiutore è incompatibile con quella di:
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membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale,
provinciale e comunale;
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amministratore
di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica,
nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
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-
Il
garante e i due coadiutori non possono esercitare, durante il mandato, altre
attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di
garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti
dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il
diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è
utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell’anzianità di servizio.
-
Qualora,
successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di
incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio
regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici
giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla
carica e, ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine
della sostituzione.
-
Il
Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può
revocare il garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di
legge.
-
Il
garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per
qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi
ultimi. (11)
Art.
3
(Trattamento
economico)
-
Al
garante e ai due coadiutori è attribuita un’indennità di funzione pari,
rispettivamente, al 50 per cento e al 40 per cento dell’indennità
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
-
Al
garante e ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio delle
proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede a
struttura di cui all’articolo 4, comma 1 è dovuto il trattamento
economico di missione previsto per i consiglieri regionali
Art.
4
(Organizzazione
e regolamento)
-
Il
garante, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’articolo 8,
dispone di autonomia gestionale ed operativa. Per lo svolgimento delle
proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa istituita ai
sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6
(Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche. Al dirigente della struttura di supporto spetta l’adozione
degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in
attuazione delle decisioni e delle direttive del garante stesso.
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Il garante può avvalersi, altresì, della struttura di cui all’articolo
37, comma 3, della lr. 6/2002.
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Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da
consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di
associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.
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Il garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative
interne.
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Art.
5
(Funzioni)
-
Il
garante per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e nell’ambito
delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le
competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
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assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui
all’articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto
alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e
alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al
recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del
lavoro;
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segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio odi danno per le
persone di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in
qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di
associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività
inerente a quanto segnalato;
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si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata,
affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le
prestazioni di cui alla lettera a);
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|
interviene nel confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di
accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che
compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e,
qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi
regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune
iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
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|
invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione
sociale e la lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi
dell’articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in
cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
negli istituti penitenziari;
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propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da
intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti
delle persone di cui all’articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi
organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono
riguardare anche dette persone;
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propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di
informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
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Il
garante nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene
costantemente informata la commissione consiliare speciale perla sicurezza
ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità.
Art.
6
(Protocolli
d’intesa)
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La
commissione consiliare speciale per le sicurezza, ed integrazione sociale e
la lotta alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli
d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti:
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per attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi
e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1;
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per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo
svolgimento delle funzioni del garante.
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Art.
7
(Relazione
annuale)
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Entro
il 30 aprile di ogni anno il garante presenta una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale
ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il
Consiglio regionale.
-
Il
garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti I responsabili
delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2.
Art.
8
(Disposizioni
finanziarie)
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Per
le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di
previsione per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, è istituito,
nell’ambito dell’unità previsionale di base R11, apposito capitolo
denominato “Spese per il garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale” con lo stanziamento di euro
200.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
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Alla
copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzazione
della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501,
lettera d) - elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale -
rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005, mentre alla dotazione di
cassa per anno 2003 si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 dello
stanziamento dell’UPB T25.
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