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Statuto dell’Associazione di volontariato "Vol.Gi.Ter" (Volontariato Giustizia Territorio)
Costituzione - Denominazione - Sede
Articolo 1
È costituita con Sede in Busto Arsizio Piazza don Angelo Volontè 4 l’Associazione di Volontariato denominata Associazione di volontariato "Vol.Gi.Ter" (Volontariato Giustizia Territorio). In conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L’Associazione può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto. L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
Articolo 2
L’Associazione "Vol.Gi.Ter", più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi cristiani del "farsi prossimo e del saper condividere", è apartitica, è aperta all’altro, come espressione di accoglienza, di valorizzazione della diversità, di promozione della interculturalità non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Finalità e attività
Articolo 3
L’associazione persegue le finalità di solidarietà sociale nei confronti delle nuove povertà, e, in particolare, delle persone con problemi penali e delle loro famiglie.
Articolo 4
L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:
Articolo 5
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Soci
Articolo 6
Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio é subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Articolo 7
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Articolo 8
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio, entro 30 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea
Diritti e doveri dei soci
Articolo 8 bis
I soci si dividono nelle seguenti categorie: a. fondatori b. volontari c. onorari.
Articolo 9
I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10
La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, come pure il provvedimento di esclusione. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Articolo 11
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori, pur non assumendo la qualifica di soci, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma, a richiesta, possono essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. Il Segretario curerà di annotare su apposito registro i nominativi dei sostenitori, registrando l’entità del contributo e la data di erogazione.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Articolo 12
Sono organi dell’Associazione: a. l’Assemblea dei soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il presidente; d. il Collegio dei Revisori dei Conti; Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute, in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo (per le spese di viaggio con auto propria valgono le norme dei pubblici dipendenti).
Articolo 13
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata oppure mediante avviso consegnato a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi, in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, oppure con l’esposizione all’albo dell’associazione almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Articolo 14
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Articolo 15
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi non sono ammesse più di due deleghe pro capite. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti (50%+1 dei presenti aventi diritto al voto).
Articolo 16
Nelle delibere di atti che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Articolo 17
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Articolo 18
L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento del quorum, sia nel primo che nel secondo caso, è prevista una seconda convocazione. Nelle situazioni sopra menzionate sono ammesse deleghe, sino a un massimo di tre.
Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 6 a 10, più il Presidente ; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta, fax, e-mail e avviso, affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
Articolo 22
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Articolo 23
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Articolo 24
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del conto economico, dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Il Segretario
Articolo 25
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.
Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 26
Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Articolo 27
Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica il conto economico e/o il bilancio preventivo e consuntivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad esso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Articolo 29
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 30
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
Articolo 31
Il patrimonio sociale è costituito da:
Articolo 32
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Articolo 33
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Articolo 34
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Busto Arsizio 10.07.2003
Sede legale: Piazza don Angelo Volontè, 4 - 21052 Busto Arsizio Sede operativa: Via Lega Lombarda, 18 - 21052 Busto Arsizio Tel. 0331.341939 - Fax. 0331.354952 - email: volgiter@yahoo.it C.F. 90028270123
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