Agenzia Solidarietà per Lavoro

 

Le modalità di iscrizione per il lavoro per i detenuti

 

Milano, novembre 2003

 

Presentazione

Gli strumenti di mediazione al lavoro

Le forme di lavoro

Lavoro all’interno degli istituti penitenziari

Lavoro all’esterno degli istituti penitenziari

La Legge Smuraglia 193/2000 e successivi decreti attuativi

Tossicodipendenti e alcooldipendenti

Cittadini stranieri

Formazione professionale

Alcuni riferimenti normativi

Presentazione

 

Con il Decreto Legislativo 297/2002, che introduce modifiche alla disciplina del collocamento ordinario, le liste ordinarie e speciali di collocamento sono state soppresse, fatta eccezione per gli elenchi dei lavoratori in mobilità, per i disabili e i lavoratori per lo spettacolo.
Il provvedimento si limita a fissare i principi e a dettare i criteri generali per il collocamento e demanda alle Regioni il compito di elaborare la relativa disciplina applicativa.

I modelli di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo saranno forniti, successivamente, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata. Fino all’adozione del decreto si utilizzeranno i vecchi modelli.
Le assunzioni da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici avverrà per chiamata, per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro. Salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso, se previsto dagli statuti degli enti pubblici economici (20 gennaio 2003).

Pertanto le Province devono predisporre interventi, strumenti ed operatori per procedere all’interno degli Istituti penitenziari alla registrazione di disponibilità al lavoro dei detenuti, (iob card), sia precedentemente iscritti al collocamento sia per quelli che desiderano farlo.
Il Centro per l’Impiego di Milano città della Provincia di Milano è situato in Viale Jenner, 24.

Le disponibilità al lavoro per i detenuti/e delle carceri milanesi e di Monza e le attività di orientamento vengono realizzate presso le carceri stesse, in seguito si rilascia la job card all’interessato/a.

Si ricorda comunque che l’art. 19 della Legge 56/87 prevedeva:

"I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi alle liste di collocamento, finché permane lo stato di detenzione e d’internamento sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell’internato, la direzione dell’istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o d’internamento".

Il Ministero del Lavoro, su quesito della C.R.I. della Lombardia del 11.599 "in materia di incidenza dell’effettuazione di lavoro domestico all’interno dell’istituto penitenziario sulla maturazione dell’anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione", in data 1.12.99 così rispondeva "si condivide la soluzione secondo cui, ricorrendone le condizioni, il lavoro svolto dal detenuto nell’istituzione carceraria, può consentire la maturazione dell’iscrizione nella lista di disoccupazione di lunga durata":

 

Gli strumenti di mediazione al lavoro

 

Le ASL e i Comuni hanno il compito di promuovere tutte le iniziative utili a realizzare progetti individualizzati di integrazione lavorativa.

Gli strumenti che consentono di supportare ogni inserimento sono molteplici e possono essere modulati da parte dei Servizi Pubblici Territoriali, secondo le specifiche situazioni della persona e dell’azienda, questi servizi e recentemente anche i Servizi Privati convenzionati in raccordo con gli Uffici Educatori degli Istituti Penitenziari e con il C.S.S.A. Centro Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia, si occupano dei contatti con le aziende esterne, progettando i singoli percorsi di inserimento e fornendo il necessario supporto alla persona ed all’impresa.

I principali strumenti sono:

 

il tirocinio formativo, si tratta di uno stage di breve durata (un paio di mesi) che consente di verificare sul campo le competenze lavorative della persona e le capacità di adattamento alle regole della vita esterna. Non sono previsti corrispettivi economici ma solo le coperture assicurative;

il tirocinio lavorativo, rappresenta una seconda tappa più avanzata di un percorso d inserimento: consente di apprendere, in azienda o cooperativa, competenze lavorative. La durata è variabile da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi, durante il quale il tirocinante percepisce un contributo economico (€ 180/300) erogato dal Servizio e a carico del Fondo Regionale e dei Comuni;

la borsa lavoro è finalizzata a costituire il rapporto di lavoro al termine del percorso di formazione in azienda. Può durare da tre a dodici mesi. Il borsista riceve un contributo (€ 250/400 mensili) sempre a carico della Regione e del Servizio, che in molti casi sono anticipati dall’impresa.

 

Le forme di lavoro

 

Si delineano le diverse tipologie di rapporto di lavoro carcerario che si possono così riassumere:

 

il lavoro svolto all’interno dell’istituto alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, cd. lavori domestici;

il lavoro svolto all’interno dell’istituto alle dipendenze di terzi, cd. lavorazioni;

il lavoro extramurario, svolto in regime di semilibertà o di lavoro all’esterno.

 

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha accettato in pieno il carattere di specialità del lavoro carcerario, il quale, in quanto strumento per il recupero del detenuto è una modalità trattamentale, da valorizzare per i suoi scopi special-preventivi e rappresenta qualcosa di diverso dal lavoro dei non detenuti. Ma tale valutazione, per la Corte Costituzionale, è limitata al solo lavoro inframurario alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria. Infatti si deve intendere che il rapporto che viene a instaurarsi nel lavoro extramurario e anche nel lavoro svolto all’interno dell’istituto alle dipendenze di terzi, è disciplinato, nei suoi elementi essenziali, dal diritto comune.

 

Lavoro all’interno degli istituti penitenziari

 

Secondo l’art. 19 della Legge 56/87:

 

Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

Quando il lavoro a domicilio si svolge all’interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell’istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

Per il lavoro a domicilio svolto all’interno dell’istituto penitenziario (lavoro "domestico"), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull’Ordinamento Penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto."
I detenuti che lavorano in carcere godono comunque degli stessi diritti e doveri dei lavoratori "liberi", in caso di contenzioso con il datore di lavoro sono garantiti tutti i diritti costituzionali davanti al Giudice del Lavoro.

 

Lavoro all’esterno degli istituti penitenziari

 

Lavoro all’esterno art. 21 O.P.:

 

"Nel caso in cui il lavoro sia svolto presso imprese private, l’O.P. prevede esplicitamente che "il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della Direzione dell’Istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del Servizio Sociale" (art. 21 O.P.).

Al lavoro esterno sono equiparati, i corsi di formazione professionale tenuti all’esterno del carcere. È data la possibilità di accedere a questo tipo di attività lavorativa a tutti i detenuti e gli internati, quindi anche a coloro che sono in attesa di giudizio, ma devono essere rispettate una serie di rigorose disposizioni che attengono: all’orario di uscita, al tragitto per recarsi sul luogo di lavoro, ai mezzi di trasporto usati per i trasferimenti, alla sede del lavoro, alla pausa per il pranzo e all’esatta individuazione del luogo dove consumare il pasto, nonché all’orario di rientro nell’istituto di Pena. Il programma di ammissione al lavoro esterno è redatto dal Direttore dell’Istituto ed approvato dal Magistrato di Sorveglianza.

 

Semilibertà

 

"Consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale" (art. 48 O.P.).

Possono essere ammessi a questo regime:

 

chi è stato condannato alla pena dell’arresto e della reclusione non superiore a 6 mesi, se il condannato non è stato affidato in prova ai Servizi Sociali;

la persona con pena detentiva non superiore a tre anni, se mancano i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali;

il detenuto che abbia scontato almeno metà della pena.

 

Questo regime prevede una maggiore libertà di movimento rispetto all’ipotesi dell’art. 21 O.P., in quanto si considera unicamente il rispetto degli orari di uscita e di rientro negli Istituti, appositamente istituiti per ospitare i semiliberi, i quali possono così organizzare più autonomamente la propria giornata e i conseguenti spostamenti sul territorio.

Affidamento in prova ai Servizi Sociali: è questa la misura alternativa al carcere che consente al condannato di usufruire di maggior libertà, con alcune restrizioni: di rientrare e uscire al/dal domicilio entro un orario predeterminato, di restare generalmente entro l’ambito provinciale e di avere colloqui periodici con gli operatori del C.S.S.A.

 

La Legge Smuraglia 193/2000 e successivi decreti attuativi

 

La Legge n. 193/2000, cd. Smuraglia, ha dettato una nuova importante disciplina mirante a favorire l’attività lavorativa dei detenuti. La legge Smuraglia si può considerare costituita da "due leggi": l’una che ha inciso sulla preesistente normativa in materia di Cooperative Sociali (Legge 381/91) e l’altra che ha determinato una estensione delle agevolazioni contributive ed ha introdotto sgravi fiscali.
La "parte prima" incide solo sulle cooperative sociali e modifica il catalogo delle persone svantaggiate in senso favorevole al mondo penitenziario ovvero: tutti i detenuti, le persone in art. 21, tutte le misure alternative allargando lo spettro "per tutti coloro sottoposti a misure alternative e successive modificazioni.

Accanto, ci sono le norme della Legge Smuraglia "parte seconda" che sono rivolte a soggetti del tutto diversi "imprese e aziende": si presume venga utilizzato il termine "aziende" laddove si è voluto includere anche il pubblico e "impresa" laddove il legislatore forse intende solo il privato, purtroppo non esplicitando se in questo concetto d’ impresa si ricomprendono anche le cooperative.
Di seguito una griglia riassuntiva, che tenta di esplicitare tutte le opportunità espresse dalla legge e dai decreti attuativi, anche se di difficile e controversa interpretazione.

 

 

Prospetto Agevolazioni Legge Smuraglia 193/2000

Chi sono

Cosa fanno

Godono di credito d’imposta di

€ 516

Normativa di riferimento

Godono di agevolazioni contributive

Normativa di riferimento

Cooperative

Assumono Semiliberi

NO

C

100%

Art. 4 Legge 381/91

Cooperative

Assumono Affidati

NO

c

100%

Art. 4 Legge 381/91

Cooperative

Assumono altre misure alternative

NO

c

100%

Art. 4 Legge 381/91

Cooperative

Assumono detenuti in art. 21 O.P.

SI(*)

Art. 3 Legge 193/00
Art. 1 D.M. 25.2.02

80%(*)

Art. 1 Legge 193/00
Art. 1 D.M. 9/11/01

Cooperative

Assumono detenuti reclusi

SI(*)

Art. 3 Legge 193/00
Art. 1 e 4 D.M. 25.2.02

80% (*)

Art. 1 Legge 193/00
Art. 1 D.M. 9.11.01

Cooperative

Formazione a detenuti

SI(*)

Art. 1 Legge 193/00
Art. 1 D.M. 9.11.01

NO

c

Imprese

Assumono Semiliberi

NO

c

NO

c

Imprese

Assumono Affidati

NO

c

NO

c

Imprese

Assumono altre misure alternative

NO

c

NO

c

Imprese

Assumono detenuti in art. 21 O.P.

SI

c Art. 3 Legge 193/00
Art. 1 D.M. 25.2.02

NO

c

Imprese e Aziende

Assumono detenuti reclusi

SI (*)

Art. 3 Legge 193/00
Art. 1 e 4 D.M. 25.2.02

80% (*)

Art. 2 Legge 193/00
Art. 1 D.M. 9.11.01

Imprese

Formazione a detenuti e in art. 21 O.P.

SI (*)

Art. 3 Legge 193/00
Art. 2 D.M. 25.2.02

NO

c

 

(*) Il beneficio spetta anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione

 

Tossicodipendenti e alcooldipendenti

 

Nel Testo Unico sugli stupefacenti: D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è stata accorpata tutta la normativa in materia di stupefacenti.

Sono previsti interventi per agevolare i trattamenti terapeutici dei tossicodipendenti autori di reato ed a non interrompere i percorsi riabilitativi già in atto. L’art. 89 sancisce che non può essere disposta la custodia cautelare in carcere salvo che sussistano esigenze di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipedente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero. Deve anche essere revocata la custodia cautelare in carcere nei confronti del tossicodipendente o alcooldipendente che intende sottoporsi a un programma terapeutico.
L’art. 94 disciplina l’affidamento in prova ai servizi sociali in casi particolari: "Se la pena detentiva inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad essa intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al Servizio Sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica. Se ricorrono i presupposti (limite di pena, stato di tossicodipendenza, idoneità del programma terapeutico) la pena deve essere immediatamente sospesa e la persona scarcerata.
Inoltre è previsto che i lavoratori già assunti a tempo indeterminato o determinato, di cui è accertato lo stato di tossicodipendenza, che accedono ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari ASL o di altre strutture terapeutiche o socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il trattamento riabilitativo, per un periodo non superiore a tre anni. L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico/riabilitativo è equiparata, ai fini normativi, economici e previdenziali, all’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello stato.

 

Cittadini stranieri

 

Con la normativa attuale, la cd. Legge Bossi-Fini, Legge 189/2002, il legislatore è intervenuto in modo radicale al fine di perseguire finalità di nuova disciplina di flussi migratori e di contrasto all’immigrazione clandestina, non si è in grado di suggerire modalità di comportamento omogenee e certe per quanto riguarda l’avviamento al lavoro di cittadini stranieri che abbiano avuto problemi con la giustizia o attualmente detenuti.

Prima della Bossi-Fini ai detenuti stranieri era corrisposto analogo trattamento previsto per i detenuti di nazionalità Italiana (art. 21, O.P. semilibertà, affidamento ai Servizi Sociali) in quanto prevaleva lo status di "detenuto" rispetto a quello di "straniero", con le relative regole di riferimento.
La circolare del Ministero del Lavoro, 27/93, infatti definiva che "è rilasciato un apposito atto di avviamento al lavoro per i detenuti extracomunitari che abbiano un provvedimento per attività lavorativa esterna (prescindendo dall’iscrizione al collocamento e dal possesso del permesso di soggiorno)".

 

Formazione professionale

 

Il periodo detentivo deve essere utilizzato per migliorare la professionalità, in tutti gli Istituti Lombardi si svolgono corsi professionali, promossi dalle Province e/o Enti specializzati.
Ogni detenuto può progettare il proprio tragitto formativo per agevolare il reinserimento nella società, anche con l’aiuto di operatori e volontari. L’attenzione deve essere rivolta a figure professionali che il mercato del lavoro esterno richiede, e non avventurarsi in percorsi di studio che poi non danno prospettive di sbocchi concreti.

È indispensabile frequentare i corsi per conseguire la licenza media inferiore, titolo di studio richiesto per qualsivoglia tipo di lavoro.

L’art. 21 O.P. prevede uscite dal carcere anche per stage e tirocini formativi.
E’ molto importante la formazione linguistica per i cittadini stranieri, così da facilitare la conoscenza reciproca e le modalità di comunicazione.

 

Alcuni riferimenti normativi

 

Riforma dell’ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975 n. 354.

Legge Gozzini: Legge 10 ottobre 1986 n. 663.

Legge Simeone Saraceni: Legge 27 maggio 1998 n. 165.

Nuovo Regolamento Penitenziario: DPR n. 30 giugno 2000 n. 230.

Testo Unico sugli stupefacenti: D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

 

Legge 8 marzo 2001 n. 40

Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e minori.

Legge 12 luglio 1999 n. 231

Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

 

Legge 30 luglio 2002 n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.


Legge 28 febbraio 1987 n. 56

Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro.

 

Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1

Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia. Questa legge prevede apposite risorse per favorire l’inserimento lavorativo "mirato" di cittadini svantaggiati, fra i quali i detenuti e gli ex detenuti. Le ASL e i Comuni hanno il compito di promuovere tutte le iniziative utili a realizzare progetti individualizzati di integrazione lavorativa.

 

Legge Regionale 15 gennaio 1999 n. 1

Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego. La Regione Lombardia ha inteso definire le competenze dei nuovi poteri locali in materia di lavoro e di servizi per l’impiego da attribuirsi concretamente alle Province. Fra le politiche attive del lavoro (art. 10) sono previsti specifici interventi per sostenere i soggetti appartenenti a categorie deboli, fra i quali l’erogazione di incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano intrapreso un percorso terapeutico concordato con i servizi pubblici locali, di ex detenuti e detenuti ammessi al lavoro all’esterno nonché minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

 

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469

Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro" Il legislatore ha trasferito le funzioni di collocamento, alle Regioni e Province. Agli enti territoriali sono stati altresì affidati compiti di politica attiva del lavoro: collaborazione relativa all’elaborazione di progetti per l’occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti. Fra le innovazioni principali vi è il riconoscimento anche a soggetti privati, debitamente qualificati, attrezzati e autorizzati dal Ministero del Lavoro, della possibilità di svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, segnando il superamento del monopolio pubblico del cosiddetto "collocamento".

 

Legge 8 novembre 1991 n. 381

Disciplina delle Cooperative Sociali.

 

Legge Smuraglia: Legge 22 giugno 2000 n. 193

Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti.

 

Decreto del Ministero della Giustizia 9 novembre 2001

Sgravi fiscali a favore delle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti.

 

Decreto del Ministero della Giustizia 25 febbraio 2002 n. 87

Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

 

Decreto legislativo n. 297/2002

Modifiche alla disciplina del collocamento ordinario. Il legislatore ha previsto l’abolizione delle liste ordinarie e speciali di collocamento fatta eccezione per gli elenchi dei lavoratori in mobilità, dei disabili e dei lavoratori per lo spettacolo. Le assunzioni da parte dei datori di lavori privati e degli enti pubblici economici avverrà per domanda per qualsiasi tipo di rapporto, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso, se espressamente previsto dagli statuti degli enti economici.

 

Accordo quadro tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia del 3 marzo 2003

individuazione delle priorità in materia di esecuzione penale degli adulti e dei minori. Con il presente accordo sono state determinate le linee di intervento e le indicazioni operative per i soggetti sottoposti a misure restrittive e/o limitative della libertà personale e per i minori sottoposti a procedimento penale, con particolare attenzione alle priorità territoriali, correlando attraverso la progettazione integrata le rispettive e reciproche competenze.

 

Circolare INPS 25 luglio 2002 n. 134

Nel dettare disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal D.M. 9 novembre 2001 a favore delle cooperative sociali e/o aziende pubbliche e privare che impiegano persone detenute o internate, l’Istituto chiarisce che, mentre per le cooperative sociali i benefici trovano applicazione a prescindere dal luogo nel quale le persone detenute od internate svolgono l’attività lavorativa (quindi sia all’interno che all’esterno del carcere), le aziende pubbliche o private che organizzano attività di servizi o produttive sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alle persone impegnate nelle attività lavorative che si svolgono all’interno degli istituti penitenziari.

 

Indultino: Legge 1 agosto 2003 n. 207, sospensione condizionale dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni

Questa Legge, è andata ad arricchire il già vasto panorama delle misure alternative al carcere. Il Legislatore ha optato per l’introduzione di "nuovo affidamento in prova ai servizi sociali", la cui applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del Magistrato di Sorveglianza, in altre parole, nei confronti del condannato che ha scontato almeno metà della pena, può essere sospesa la pena residua nel limite di due anni.

 

Legge Biagi: Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge delega n. 30/2003

La cosiddetta riforma Biagi sul mercato del lavoro è ispirata all’adozione di regole idonee a favorire il reciproco adattamento delle esigenze dei lavoratori e quelle dell’imprese, con particolare riguardo all’orario del lavoro, nonché a promuovere un lavoro regolare e non precario, fornendo strumenti di tutela effettiva.

 

 

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