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Come rinnovare il permesso di soggiorno dal carcere
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto da tutti i cittadini stranieri alla questura del luogo dove si ha l’attuale domicilio (la questura di Padova, per chi è detenuto al Due Palazzi), entro 60 giorni al massimo dalla scadenza indicata sul permesso di soggiorno stesso.
Se il detenuto ha il permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, è meglio comunque che chieda il rinnovo, con la stessa procedura: avrà sempre, tramite la ricevuta di ritorno, la prova che ha presentato domanda e gli dovrà essere, in ogni caso, data una risposta, contro la quale potrà presentare ricorso.
La domanda va presentata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere accompagnata da:
Per riavere la documentazione, relativa al permesso di soggiorno, depositata presso una questura (ad esempio, nel caso si fossero avviate le pratiche per il rinnovo prima di venire arrestati) bisogna incaricare un avvocato, perché vada di persona a richiederle.
Difficilmente arriverà una risposta dalla questura prima del fine pena: se dovesse arrivare risposta negativa, bisogna attivare il ricorso al T.A.R. competente entro 15 giorni, chiedendo la sospensione della decisione fino a fine pena, momento in cui sarà possibile esaminare in concreto la condizione di pericolosità sociale del detenuto, anche alla luce della condotta tenuta in carcere e dei percorsi di reinserimento avviati.
Se oltre il rifiuto del rinnovo del permesso viene notificata al detenuto un’espulsione amministrativa, deve presentare un secondo ricorso, entro 5 giorni dalla notifica del decreto di espulsione, al Giudice Unico del Tribunale dello stesso luogo della Prefettura che ha emesso l’espulsione. Nel ricorso al Giudice occorre far presente di aver depositato ricorso al T.A.R. contro il rifiuto e bisogna chiedere che la conferma dell’espulsione venga subordinata all’esito del ricorso al T.A.R. Come rinnovare il permesso di soggiorno da ex detenuti
Bisogna innanzitutto distinguere tra due categorie di ex detenuti: quelli usciti con un permesso di soggiorno valido, scaduto successivamente, e quelli usciti con un permesso scaduto da più di 60 giorni.
Detenuti usciti con il permesso valido
Devono presentare la stessa documentazione richiesta agli altri cittadini stranieri. In prossimità del fine pena la documentazione relativa al reddito potrebbe essere: modello 101, per chi ha lavorato in carcere, documentazione su una borsa lavoro, promessa di contratto, garanzie economiche fornite da un’associazione di volontariato o da un servizio sociale. La banca dati della questura avrà in memoria la data dell’arresto, ma non l’esito del processo: è quindi molto utile, anche se non obbligatorio, presentare la sentenza definitiva e il certificato di scarcerazione. La sentenza permette alla questura di verificare che la persona non ha avuto l’espulsione come misura di sicurezza e, confrontandola con il certificato di scarcerazione, è prova che la pena è stata interamente espiata. Nel caso l’espulsione come misura di sicurezza sia stata revocata, è assolutamente necessario presentare la revoca. Se altri processi sono in corso il cittadino straniero può presentare il certificato dei carichi pendenti o quello di iscrizione al registro delle notizie di reato, o i verbali relativi ad eventuali fermi: l’essenziale è che non si trova in fase di esecuzione di un’altra pena e non ha procedimenti di espulsione in corso. La questura non chiede questa documentazione, ma la cerca e quindi fa aspettare dei mesi, che si possono risparmiare se si presentano direttamente i documenti.
Documentazione preziosa, ma non necessaria, può essere costituita da:
Detenuti usciti con il permesso scaduto da più di 60 giorni
Valgono le stesse regole di cui al punto precedente, ma è indispensabile motivare per quale ragione di forza maggiore non è stato richiesto il rinnovo nei termini previsti. È necessario che il detenuto venga accompagnato in questura da un avvocato, o da un’associazione, e che un avvocato esamini la situazione prima che il detenuto vada in questura, controllando soprattutto eventuali precedenti o procedimenti in corso e se esistono o meno espulsioni come misura di sicurezza.
Attenzione!
Le persone già espulse per motivi amministrativi prima di essere arrestate, se non hanno presentato ricorso entro 5 giorni dall’espulsione, non possono fare nulla: al fine pena se emettono un nuovo decreto di espulsione si può ricorrere, se notificano di nuovo quello vecchio non c’ è nulla da fare (salvo matrimonio con un cittadino italiano prima di uscire o gravidanza). Le persone entrate in carcere clandestine, ma mai espulse, se ricevono l’espulsione a fine pena possono ricorrere entro i 5 giorni. Se vincono l’espulsione è annullata, ma rimangono comunque clandestine. Chiunque abbia ricevuto l’espulsione come misura di sicurezza, può sempre chiedere il riesame della pericolosità sociale al Magistrato di Sorveglianza: la revoca però non comporta automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno, evita solo l’espulsione. Per il rinnovo è necessario compiere per intero tutta la procedura descritta.
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