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Linee guida per applicazione norme su immigrazione e sanità Se
l'immigrato che richiede una prestazione sanitaria non è in possesso del
tesserino di iscrizione al SSN, possono verificarsi 3 situazioni: Immigrati regolari: tutti iscrivibili al SSN, come il cittadino italiano (D.Lgs.
286/98, art. 34 comma 1)
Documenti necessari:
Immigrati irregolari con domanda di regolarizzazione (3/98): tutti temporaneamente iscrivibili al SSN (Telex Ministero della Sanità, prot. DPS-X-40-286/98-240 del 1/4/00)
Documenti necessari:
Nei
casi 1 e 2 la prestazione sanitaria va comunque fornita,(Circol. Minister. n°5
24-3-2000, pag. 6), salvo poi richiedere la formalizzazione dell'iscrizione al
SSN (se possibile con la collaborazione degli assistenti sociali dell'Ente). Immigrati irregolari
MINORI (0-14 anni)
Visite
di base c/o pediatra di base, ambulatori ospedalieri
o di ASL, o consultori: senza ticket (L 176/91,richiamata all’art.35 D Lgs.286/98 e
Circol. Minister. n°5 24-3-2000, pag.14);
per
tutte le altre prestazioni: ticket come per il minore italiano. Previa
dichiarazione di indigenza (Decr.
Pres. Rep. 394/99 art.43 comma
4):
MALATTIE
ESSENZIALI
Visite
di base: (ad accesso diretto, senza appuntamento) presso le strutture della
medicina del territorio o dei presidi sanitari pubblici e privati accreditati,
strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in
collegamento con organismi di volontariato aventi esperienza specifica, per DPR
394/99, art.43, comma 8 e Circol. Minister. n° 5, 24-3-2000, pag.14. Tali
prestazioni di base saranno fornite senza ticket per D.Lgs.286/98, art. 35,
comma 4 e Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;
Visite
specialistiche: da eseguirsi su richiesta del medico di base (al momento,
e solo fino all’apertura degli ambulatori di base istituiti dalla
Regione, è da ritenersi valida anche la richiesta di medici del volontariato);
ticket come per il cittadino italiano.
Ricoveri:
da eseguirsi su richiesta del medico specialista; esonero anche dal ticket per D.Lgs 286/98, art 35, comma 3-4. Per
cure essenziali si intendono “le prestazioni sanitarie, diagnostiche e
terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve
termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o
rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
MALATTIE INFETTIVE E CRONICHE
(Come
da elenco contenuto nel D.M. sanità 28 maggio 1999, n° 329), esonero anche dal
ticket per le prestazioni della specialità inerente (per il D.M. sanità 28
maggio 1999, n° 329 e Circol. Minister. n°5 24-3-2000, pag.14, per le altre
prestazioni : ticket come per il cittadino italiano. Tutte
le prestazioni, le prescrizioni e le pratiche di rendicontazione saranno
effettuate mediante l’utilizzo del codice STP (= straniero temporaneamente
presente), come da Circolare Ministeriale n° 5 del 24-3-2000, pag.13. Codice STP: costituito da 16 caratteri:
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