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Legge n. 40 del 6 marzo 1998 Decreto Legislativo n 286 del 25 luglio 1998
Permesso di soggiorno
I cittadini stranieri che entrano legalmente in Italia (con passaporto e visto, se necessario) devono dichiarare la loro presenza in Italia entro otto giorni dalla data di ingresso alla Questura della Provincia in cui si trovano, richiedendo il rilascio del permesso di soggiorno: – 1 – 3 mesi: per visite, turismo, affari; – 3 – 6/9 mesi: per lavoro stagionale; – 1 anno: per studio (rinnovabile ogni anno, se il corso è pluriennale) – 2 anni: per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato, ricongiungimento familiare. Nei decreti annuali di determinazione dei flussi sono stabilite le quote di ingresso possibili per gli stranieri a seconda del loro paese d’origine. Sulla base di queste quote può essere richiesto un permesso per ricerca di lavoro (richiesta nominativa): va presentata unitamente alla garanzia circa l’alloggio dello straniero ed i relativi costi di sostentamento e di cura, per la durata del permesso di soggiorno, prestata da cittadino italiano o da residente straniero regolarmente soggiornante, da Regioni, Enti locali, Associazioni professionali, sindacali e di volontariato. Entrato in Italia lo straniero avrà un permesso di soggiorno per un anno. Rinnovo: va richiesto entro 30 giorni prima della scadenza. Se è scaduto, dopo 60 giorni, e non si è fatto il rinnovo, è prevista l’espulsione obbligatorio dal territorio italiano.
Minori
– fino a 14 anni: iscritto sul permesso di soggiorno del genitore convivente; – da 14 a 18 anni: permesso di soggiorno autonomo per motivi familiari; – per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e alle sue condizioni di salute, può essere autorizzato il rilascio del Visto d’ingresso e del Permesso di soggiorno a favore di un familiare del minore.
Diritto d’asilo
Ai sensi della Convenzione di Ginevra: può essere richiesto da chi presso il suo Paese è soggetto a persecuzioni personali per motivi politici, etnici, religiosi etc… da parte dello Stato. Deve essere richiesto alla frontiera o, nel più breve tempo possibile, alla Questura della città in cui si è arrivati. La richiesta verrà esaminata presso la Commissione Centrale dello Stato Italiano, che deciderà se accettare o meno la richiesta. Per il periodo tra la presentazione in Questura e la risposta della Commissione, alla persona verrà corrisposto un sussidio e verrà rilasciato un permesso di soggiorno per "richiesta asilo", di durata temporanea, ma rinnovabile, col quale potrà iscriversi al SSN, ma non potrà né lavorare né frequentare l’Università. Se viene dato parere favorevole, la persona avrà diritto a tutto ciò che prevede la Legge per gli stranieri regolarmente soggiornanti e potrà richiedere ulteriori sussidi presso il Servizio Sociale della Prefettura, oltre che ai Servizi Sociali della zona di residenza.
Carta di soggiorno
A tempo indeterminato; la possono chiedere i cittadini stranieri regolarmente in Italia da almeno cinque anni, con permesso di soggiorno legato a motivi che permettano un numero indeterminato di rinnovi, con reddito sufficiente al proprio sostentamento. È rilasciato anche al coniuge e ai figli minori conviventi.
Ricongiungimento familiare
Può richiederlo un cittadino straniero in Italia con carta di soggiorno oppure con permesso di soggiorno di durata minima un anno (per lavoro, studio, motivi religiosi, asilo politico). Lo si può richiedere per: coniuge (non legalmente separato); figli minori (meno di 18 anni) a carico (anche adottati, affidati o sotto tutela); genitori a carico; parenti (entro il terzo grado di parentela) inabili al lavoro secondo la legislazione italiana. Bisogna avere: un alloggio adatto; un reddito netto non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale per ogni familiare per cui si richiede il ricongiungimento ( per l’anno 1998 £ 6. 593.000). Se la richiesta di ricongiungimento è fatta da un rifugiato politico, può essere presa in considerazione anche senza documentazione di reddito e di alloggio.
Espulsione
Con accompagnamento alla frontiera: – per motivi di ordine pubblico e sicurezza; – stranieri già espulsi, che siano ancora presenti sul territorio italiano oltre il limite fissato con l’intimidazione; – stranieri appartenenti a categorie di persone pericolose per la sicurezza pubblica; – stranieri espulsi dal Giudice in sostituzione della detenzione; – stranieri entrati in Italia eludendo i controlli di frontiera (solo se sprovvisto di documenti e nel caso si accerti la possibilità che l’interessato si sottragga all’esecuzione dell’espulsione). Gli stranieri sottoposti ad espulsione con accompagnamento alla frontiera possono essere trattenuti in appositi centri di permanenza temporanea, per un periodo massimo di 20 giorni, prorogabili di ulteriori 10 giorni, su richiesta del Questore. I provvedimenti devono essere convalidati entro 48 ore, pena l’immediata cessazione degli effetti della misura. Il trattenimento nel centro non è in alcun caso assimilabile all’applicazione di una sanzione detentiva: alle persone è garantita con i limiti necessari alla gestione del centro libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l’esterno, e facoltà di ricevere visite. L’attività di polizia è limitata alla vigilanza e agli accompagnamenti esterni, esclusivamente volti a impedire allontanamenti indebiti.
Intimidazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni
Si applica in tutti gli altri casi di stranieri irregolarmente sul territorio nazionale (anche in questo caso è possibile essere trattenuti in centri di permanenza temporanea).
Ricorso all’espulsione
L’espulsione deve essere motivata e comunicata allo straniero in una lingua da lui conosciuta (ovvero tradotto in inglese, francese o spagnolo, su sua indicazione). È possibile fare ricorso: per espulsione, disposta dalla Prefettura, entro cinque giorni; le Autorità hanno dieci giorni per la decisione. Il ricorso, in caso di espulsione immediata, può essere presentato anche dall’estero, entro 30 giorni. Chi non ha possibilità economiche ha diritto al Gratuito Patrocinio; lo straniero può sottoscrivere anche personalmente il ricorso. Chi ha subito espulsione ha il divieto al rientro per 5 anni (a meno di diverso provvedimento del Pretore, comunque non inferiore a 3 anni).
Divieto di espulsione
– Minori; – Stranieri conviventi con parenti entro il 4° grado o con coniuge di nazionalità italiana (in questo caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari); – Donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio (in questo caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche); – Speciali misure di protezione temporanea per eventi eccezionali (disastri naturali, conflitti armati e simili situazioni di grave pericolo).
Articolo 16
Agevolazioni, anche attraverso specifiche forme di protezione sociale, all’allontanamento dello straniero, oggetto di sfruttamento, dai condizionamenti dell’organizzazione delinquenziale. Sono previste punizioni per chi favorisce la permanenza dei clandestini sul territorio italiano e per chi tragga un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero: organizzazione e sfruttamento della prostituzione, del "lavoro nero", impiego di clandestini in attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e simili. L’art. 16 della Legge 40/98 (conosciuto anche come art. 18 del DL 286/98) protegge gli stranieri vittime dei traffici illeciti, sottoposti a condizioni di grave sfruttamento o a violenze che, tentando di sottrarsi al condizionamento delle organizzazioni criminali, siano esposti a ritorsioni o comunque a pericoli per la loro incolumità. Per queste persone potranno essere attivati programmi di assistenza e di integrazione sociale, con la concessione di uno speciale permesso di soggiorno, della durata di sei mesi, rinnovabili per un anno (o per maggior periodo occorrente per motivi di giustizia). Alla scadenza è convertibile per motivi di lavoro o di studio. Le donne in gravidanza possono, al momento della nascita, non riconoscere il figlio, che viene affidato ai Servizi Sociali, che provvederanno ad aprire una pratica di adottabilità. Le donne hanno il diritto di mantenere l’anonimato.
Assistenza sanitaria
È necessario iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, l’iscrizione si fa presso l’A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) dei proprio quartiere per usufruire delle prestazioni sanitarie.
Stranieri in regola con le norme d’ingresso e soggiorno in Italia
L’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale presso le Aziende Sanitarie Locali dei Comune di dimora è previsto per: – lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o in cerca di prima occupazione e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento; – persone in possesso del permesso di soggiorno o che abbiano presentato domanda di rinnovo per:
Famigliari a carico
L’assistenza sanitaria prevista per gli aventi diritto è estesa anche ai famigliari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
Parità di trattamento
Gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento godono degli stessi diritti dei cittadini italiani, per cui devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente. Al momento dell’iscrizione bisogna avere il permesso di soggiorno in corso di validità o il certificato sostitutivo se il permesso è in corso di rinnovo.
Stranieri non in regola con le norme d’ingresso e soggiorno in Italia
Ai cittadini sprovvisti di permesso di soggiorno vengono comunque garantite: – le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti per malattia, infortunio – la tutela della gravidanza e della maternità – la tutela della salute dei bambini – le vaccinazioni secondo la normativa vigente – la cura delle malattie infettive e la profilassi HIV L’accesso alle strutture sanitarie da parte di questi soggetti non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità di polizia. Le prestazioni sono gratuite per le persone prive di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. Per l’accertamento delle condizioni di indigenza (in attesa del regolamento di attuazione), verrà accettata una autocertificazione da parte della persona interessata.
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