Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione
della
pornografia e del
turismo sessuale in danno di minori
Articolo 1
Modifiche al codice penale
-
In
adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla
dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31
agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e
violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico,
spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito
dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del
libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli
articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e
7 della presente legge.
Articolo
2
Prostituzione minorile
-
Dopo
l'articolo 600 del codice penale é inserito il seguente: "Articolo
600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione
una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o
sfrutta la prostituzione é punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un
minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
denaro o di altra utilità economica, é punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena
é ridotta di un terzo se colui che commette il fatto é persona minore
degli anni diciotto ".
-
Dopo
l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, é inserito il
seguente:
"Articolo 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime
di reati a carattere sessuale).
-
Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia
notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà
immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo'
proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale
per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di
carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi
di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
-
Qualora
un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia
vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601,
secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via
di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i
provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli
strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni
accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello
Stato di origine o di appartenenza".
Articolo
3
Pornografia minorile
-
Dopo
l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1,
della presente legge, é inserito il seguente: "Articolo 600-ter. -
(Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al
fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico é punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena
soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
-
Chiunque,
al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga
notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto, é punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
-
Chiunque,
al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo,
consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli
anni diciotto, é punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da
lire tre milioni a lire dieci milioni".
Articolo
4
Detenzione di materiale pornografico
-
Dopo
l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della
presente legge, é inserito il seguente:
"Articolo 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico).
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto é punito
con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre
milioni".
Articolo
5
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
-
Dopo
l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge, é inserito il seguente:
"Articolo 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o
propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a
danno di minori o comunque comprendenti tale attività é punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire
trecento milioni".
Articolo
6
Circostanze aggravanti ed attenuanti
-
Dopo
l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della
presente legge, é inserito il seguente:
"Articolo 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei
casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e
600-quinquies la pena é aumentata da un terzo alla metà se il fatto é
commesso in danno di minore degli anni quattordici.
-
Nei
casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena é
aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto é commesso da un ascendente,
dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da
affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale,
dal tutore o da persona a cui il minore é stato affidato per ragioni di
cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle
loro funzioni ovvero se é commesso in danno di minore in stato di infermità
o minorazione psichica, naturale o provocata.
-
Nei
casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena é
aumentata se il fatto é commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti
dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena é ridotta da un terzo alla metà
per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto
riacquisti la propria autonomia e libertà".
Articolo
7
Pene accessorie
-
Dopo
l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della
presente legge, é inserito il seguente: "Articolo 600-septies. - (Pene
accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600 quinquies é sempre ordinata la confisca
di cui all'articolo 240 ed é disposta la chiusura degli esercizi la cui
attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli,
nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o
dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".
Articolo
8
Tutela delle generalità e dell'immagine del minore
-
All'articolo
734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis " sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater,
600-quinquies,".
Articolo
9
Tratta di minori
-
All'articolo
601 del codice penale é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni
diciotto al fine di indurli alla prostituzione é punito con la reclusione
da sei a venti anni".
Articolo
10
Fatto commesso all'estero
-
L'articolo
604 del codice penale é sostituito dal seguente:
"Articolo 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di
questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter,
609- quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto é
commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino
italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano.
In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero é punibile quando si tratta
di delitto per il quale é prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni e quando vi é stata richiesta del Ministro di
grazia e giustizia ".
Articolo
11
Arresto obbligatorio in flagranza
-
All'articolo
380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole:
"articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto
di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e
secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".
Articolo
12
Intercettazioni
-
All'articolo
266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), é
aggiunta la seguente: "f -bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter,
terzo comma, del codice penale".
Articolo
13
Disposizioni processuali
-
Nell'articolo
33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le
parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da
600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni".
-
All'articolo
190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 é aggiunto il
seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede
per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e
609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone
minore degli anni sedici".
-
All'articolo
392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 - quinquies,".
-
All'articolo
398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
-
All'articolo
472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
-
All'articolo
498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il
presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398,
comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene
effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro
specchio unitamente ad un impianto citofonico".
-
All'articolo
609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti
previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis,
600-ter, 600-quinquies,".
Articolo
14
Attività di contrasto
-
Nell'ambito
delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno
provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia
giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti
sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il
contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di
materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché
partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente
legge. Dell'acquisto é data immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla
conclusione delle indagini.
-
Nell'ambito
dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di
cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di
telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata
a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di
cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e
terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di
sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando
reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale
addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti
nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o
sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale
specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al
comma 1 anche per via telematica.
-
L'autorità
giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che
sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori,
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui
agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e
600- quinquies del codice penale. Quando é identificata o identificabile la
persona offesa dal reato, il provvedimento é adottato sentito il
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
-
L'autorità
giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione
della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi
di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività
di contrasto di cui al presente articolo.
Articolo
15
Accertamenti sanitari
-
All'articolo
16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per
i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, secondo comma,".
Articolo
16
Comunicazioni agli utenti
-
Gli
operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi
esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti
dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali
propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di
viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o
relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all'estero".
-
Quanto
prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi
o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo
giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
-
Gli
operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dieci milioni.
Articolo
17
Attività di coordinamento
-
Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le
disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di
coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del
Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione
sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
-
Le
multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla
vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito
fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici
programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori
degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli
articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del
fondo é destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al
recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli
articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
-
Nello
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio
dei ministri:
-
acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività
svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di
contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
-
promuove,
in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti
sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei
minori;
-
partecipa,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari
e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento
sessuale.
-
Per
lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 é autorizzata la spesa
di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
-
Il
Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di
giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la
competenza di Europol anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità
specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le
indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.
-
Il
Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della
questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere
tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla
presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli
altri Paesi europei.
-
L'unità
specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti
delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
Articolo
18
Abrogazione di norme
-
All'articolo
4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o "
sono soppresse.
Articolo
19
Entrata in vigore
-
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Nota all'Articolo 1
La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: "Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatto a New York il 20 novembre
1989.".
Nota all'Articolo 2
Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, reca: "Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni.".
Nota all'Articolo 15
Il testo del comma 1 dell'Articolo 16 della legge 15 febbraio 1996, n. 66
(Norme contro la violenza sessuale), così come modificato dalla presente legge,
é il seguente: "1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis,
secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609 - octies del codice penale é
sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di
patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano
prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime".
Nota
all'Articolo 17
La legge 28 agosto 1997, n. 285, reca: "Disposizioni per la promozione
di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.".
Nota all'Articolo 18
Il testo del numero 2) dell'Articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
(Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui), così come modificato dalla presente
legge, é il seguente:
"Articolo 4. - La pena é raddoppiata: (Omissis);
se il fatto é commesso ai danni di persona in
stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
(Omissis)".
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