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Disegno
di legge sulla
regolamentazione della prostituzione
Articolo 1
1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono aggiunti i seguenti commi: "L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da duecento a tremila euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove si verifichi la reiterazione della violazione, il fatto è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e l'ammenda da duecento a mille euro. Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma, chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulti esser stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia. Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa da duecento a mille euro. In caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa da cinquecento a duemila euro". 2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 è inserito il seguente: "Art. 6 bis 1. Non è punibile per il delitto di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, n. 8), chi esercitando esso stesso la prostituzione, si sia attivato senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività. 2. Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, n. 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che abbiano subito turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme dell'articolo 1170 del Codice Civile. 3. I regolamenti condominiali possono limitare o proibire nei fabbricati destinati a civile abitazione l'esercizio abituale della prostituzione".
Articolo 2 (Valutazione della negligenza nella pratica della prostituzione)
1. Dopo l'articolo 600 bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 590 bis Nei casi previsti dagli articoli 598 e 590, ove la morte o la malaria sia stata provocata da agenti patogeni trasmessi sessualmente da soggetto che eserciti abitualmente la prostituzione, il giudice nel valutare la sussistenza ed il grado della colpa, tiene conto dei controlli clinico - sanitari effettuati e della loro frequenza".
Articolo 3 (Prostituzione minorile)
1. L'articolo 600 bis, secondo comma, del Codice Penale è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a seimila euro. La pena è ridotta di un terzo se l'autore del fatto è persona minore degli anni diciotto".
Articolo 4 (Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)
1. Le pene previste dall'articolo 416 del Codice Penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che l'associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Articolo 5 (Interventi di protezione sociale)
1. Fermi restando i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600 bis del Codice Penale e 4 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo secondo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni. 2. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento previsto per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che siano stati indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza il ritorno in patria. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 5. Il ministro dell'Economica e delle Finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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