Legge
15 gennaio 1994 n° 64
Riconoscimento,
affidamento e rimpatrio dei minori
|
ratifica
ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e
della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980; |
|
norme di
attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia
di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, e
della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja
il 28 maggio 1970.
|
Articolo
1
-
Il
Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione
europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di
affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla
firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la Convenzione sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja
il 25 ottobre 1980.
Articolo
2
-
Piena
ed intera esecuzione é data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 22 della Convenzione di Lussemburgo e dall'articolo
43 della Convenzione de l'Aja.
Articolo
3
-
Il
Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é
autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della
Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori,
dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980
sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento
dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6
della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori.
-
Per
lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove
necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'avvocatura dello stato,
nonché dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Può
chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della
polizia di stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle
funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.
-
Gli
atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure
promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di
bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.
-
Il
Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é
altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di
cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961 sulla
competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di
protezione dei minori.
Articolo
4
-
Il
riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti
adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi
dell'articolo 7 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti
dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono
avere attuazione.
-
Il
tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si
trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche
dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità
centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere
proposto ricorso per cassazione.
-
Il
tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede é competente ad
adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9
della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento é dato
avviso all'autorità centrale.
-
L'attuazione
nello stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 5
ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere é di
competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero,
ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali
sono stati adottati i provvedimenti.
Articolo
5
-
Le
decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello stato,
avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e
dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate
dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.
-
Le
decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello
stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio
1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le
persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del
luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore
cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la
potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla
potestà parentale di alcuna persona e che non sia Stato residente in
Italia, la decisione é adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.
-
Le
richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio
1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove
risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale,
ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove
deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione
del minore.
-
Le
richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato Contraente ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'aia
del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del
luogo ove il minore risiede.
-
Nei
casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto
in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito
di richiesta dell'autorità centrale.
-
Nei
casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli
interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico
ministero. La decisione é trasmessa all'autorità centrale per i
provvedimenti di competenza.
-
Contro
il decreto del tribunale per i minorenni é ammesso ricorso per cassazione.
Articolo
6
-
Il
riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni
relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle
autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di
Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni
del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
-
Il
tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si
trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione
é deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il
decreto del tribunale é ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del
ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
-
Ove
la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima,
premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli
atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni
competente a norma del comma 1, perché sia proposto il ricorso di cui al
comma 2. Il ricorso é presentato senza ritardo. La decisione é deliberata
nel termine di cui al comma 2.
-
Il
procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura
l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso
all'autorità centrale.
Articolo
7
-
Le
richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al
quale é Stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto
di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma
degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.
-
L'autorità
centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza
indugio gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i
minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della
repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di
restituzione o il ripristino del diritto di visita.
-
Il
presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa
con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione
all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la
persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del
caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta é
informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale e può
comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.
-
Il
decreto é immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto
ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende
l'esecuzione del decreto.
-
Il
procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura
l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso
all'autorità centrale.
-
É
fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le
competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della Convenzione di cui al
comma 1.
Articolo
8
-
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni
annue a decorrere dell'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui
all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo
6856 dello Stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
riguardante il ministero degli affari esteri.
-
Il
ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9
-
La
presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
|