Rimpatrio minori

 

Legge 15 gennaio 1994 n° 64

Riconoscimento, affidamento e rimpatrio dei minori

ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980,  e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980;

norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970.

Articolo 1

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980.

 

Articolo 2

  1. Piena ed intera esecuzione é data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della Convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della Convenzione de l'Aja.

 

Articolo 3

  1. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

  2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'avvocatura dello stato, nonché dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della polizia di stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.

  3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.

  4. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

 

Articolo 4

  1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

  2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.

  3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede é competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento é dato avviso all'autorità centrale.

  4. L'attuazione nello stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere é di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

 

Articolo 5

  1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.

  2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia Stato residente in Italia, la decisione é adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.

  3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.

  4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato Contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'aia del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

  5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.

  6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione é trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.

  7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni é ammesso ricorso per cassazione.



Articolo 6

  1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

  2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione é deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale é ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

  3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perché sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso é presentato senza ritardo. La decisione é deliberata nel termine di cui al comma 2.

  4. Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

 

Articolo 7

  1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale é Stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.

  2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.

  3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta é informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.

  4. Il decreto é immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

  5. Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

  6. É fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della Convenzione di cui al comma 1.

 

Articolo 8

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dell'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il ministero degli affari esteri.

  2. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Articolo 9

  1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Precedente Home Su Successiva