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 Legge
15 gennaio 1994 n° 64 
Riconoscimento,
affidamento e rimpatrio dei minori 
 
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     ratifica
    ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione
    delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
    dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980,  e
    della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
    minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980;  |  
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     norme di
    attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia
    di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, e
    della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja
    il 28 maggio 1970. 
     
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Articolo
1 
  - 
    
Il
    Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione
    europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di
    affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla
    firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la Convenzione sugli aspetti
    civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja
    il 25 ottobre 1980.  
 
 
 Articolo
2 
  - 
    
Piena
    ed intera esecuzione é data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a
    decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto
    previsto dall'articolo 22 della Convenzione di Lussemburgo e dall'articolo
    43 della Convenzione de l'Aja.  
 
 
 Articolo
3 
  - 
    
Il
    Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é
    autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della
    Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori,
    dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980
    sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento
    dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6
    della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della
    sottrazione internazionale di minori. 
     
    
    - 
    
Per
    lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove
    necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'avvocatura dello stato,
    nonché dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Può
    chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della
    polizia di stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle
    funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1. 
     
    
    - 
    
Gli
    atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure
    promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di
    bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto. 
     
    
    - 
    
Il
    Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é
    altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di
    cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961 sulla
    competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di
    protezione dei minori.  
 
 
 Articolo
4 
  - 
    
Il
    riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti
    adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi
    dell'articolo 7 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti
    dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono
    avere attuazione. 
     
    
    - 
    
Il
    tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico
    ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si
    trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche
    dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità
    centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere
    proposto ricorso per cassazione. 
     
    
    - 
    
Il
    tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede é competente ad
    adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9
    della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento é dato
    avviso all'autorità centrale. 
     
    
    - 
    
L'attuazione
    nello stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 5
    ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere é di
    competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero,
    ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali
    sono stati adottati i provvedimenti.  
 
 
 Articolo
5 
  - 
    
Le
    decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello stato,
    avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e
    dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate
    dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede. 
     
    
    - 
    
Le
    decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello
    stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2,
    paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio
    1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le
    persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del
    luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore
    cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la
    potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla
    potestà parentale di alcuna persona e che non sia Stato residente in
    Italia, la decisione é adottata dal tribunale per i minorenni di Roma. 
     
    
    - 
    
Le
    richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2,
    paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio
    1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove
    risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale,
    ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove
    deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione
    del minore. 
     
    
    - 
    
Le
    richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato Contraente ai sensi
    dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'aia
    del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del
    luogo ove il minore risiede. 
     
    
    - 
    
Nei
    casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto
    in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito
    di richiesta dell'autorità centrale. 
     
    
    - 
    
Nei
    casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto
    in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli
    interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico
    ministero. La decisione é trasmessa all'autorità centrale per i
    provvedimenti di competenza. 
     
    
    - 
    
Contro
    il decreto del tribunale per i minorenni é ammesso ricorso per cassazione.  
 
 
 
 Articolo
6 
  - 
    
Il
    riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni
    relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle
    autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di
    Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni
    del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione. 
     
    
    - 
    
Il
    tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico
    ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si
    trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione
    é deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il
    decreto del tribunale é ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del
    ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. 
     
    
    - 
    
Ove
    la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima,
    premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli
    atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni
    competente a norma del comma 1, perché sia proposto il ricorso di cui al
    comma 2. Il ricorso é presentato senza ritardo. La decisione é deliberata
    nel termine di cui al comma 2. 
     
    
    - 
    
Il
    procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura
    l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili
    dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso
    all'autorità centrale.  
 
 
 Articolo
7 
  - 
    
Le
    richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al
    quale é Stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto
    di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma
    degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980. 
     
    
    - 
    
L'autorità
    centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza
    indugio gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i
    minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della
    repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di
    restituzione o il ripristino del diritto di visita. 
     
    
    - 
    
Il
    presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa
    con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione
    all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni
    dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la
    persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del
    caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta é
    informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale e può
    comparire a sue spese e chiedere di essere sentita. 
     
    
    - 
    
Il
    decreto é immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto
    ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende
    l'esecuzione del decreto. 
     
    
    - 
    
Il
    procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura
    l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili
    dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso
    all'autorità centrale. 
     
    
    - 
    
É
    fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le
    competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della Convenzione di cui al
    comma 1.  
 
 
 Articolo
8 
  - 
    
All'onere
    derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni
    annue a decorrere dell'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui
    all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo
    6856 dello Stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno
    finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
    riguardante il ministero degli affari esteri. 
     
    
    - 
    
Il
    ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
    occorrenti variazioni di bilancio.  
 
 
 
Articolo 9
 
  - 
    
La
    presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua
    pubblicazione nella gazzetta ufficiale. 
     
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
    Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto
    obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
    dello Stato.  
 
 
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