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Disegno
di legge n° 2517, presentato dal Ministro della Giustizia (Castelli) 
di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Tremonti) 
  
Misure
urgenti e delega al Governo 
in
materia di diritto di famiglia e dei minori 
presentato
il 14 marzo 2002 
  
  
Parere
del Comitato per la legislazione 
  
Il
Comitato per la legislazione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2517, rilevato che il testo è volto a conferire alcune deleghe legislative al
Governo per la definizione di una nuova disciplina in materia di giustizia
minorile e in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, rilevato che, in
ragione della materia, è necessario utilizzare un linguaggio normativo chiaro e
appropriato, considerato che la Circolare sulle regole e raccomandazioni per la
formulazione tecnica dei testi legislativi dell’aprile del 2001, al punto 2
lettera d) prevede, tra l’altro, che nelle disposizioni contenenti deleghe
legislative i principi e i criteri direttivi devono essere distinti dall’oggetto
della delega, stabilendo inoltre che "le disposizioni di delega sono
contenute in un apposito articolo e che un articolo non può contenere più di
una disposizione di delega". 
Constatato
che le nuove norme dovranno essere opportunamente coordinate con la normativa
vigente e, in particolare, con talune disposizioni recate dal codice civile (ad
esempio gli articoli 375 e 394), ritiene che, per la conformità ai parametri
stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la
seguente condizione, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione: con riferimento alle deleghe legislative conferite al Governo, di
cui all’articolo 9, commi 2, 3 e 4, si verifichi la adeguatezza dell’attuale
formulazione, al fine di una migliore individuazione dell’oggetto delle
deleghe e della precisazione dei principi e criteri direttivi, anche in
relazione alla necessità di coordinare questi ultimi con le altre norme
contenute nel testo che incidono direttamente sulla materia oggetto di delega
(in particolare con riferimento all’articolo 1, relativamente all’operatività
della riforma e alla soppressione dei tribunali per i minorenni, all’articolo
2,relativamente alla competenza delle sezioni specializzate, all’articolo 3,
relativamente all’assegnazione dei magistrati). 
  
Il
Comitato osserva altresì che, sotto il profilo dell’efficacia del testo, per
la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: 
  
    | 
     all’articolo
    1, comma 3, relativo alla soppressione del tribunale per i minorenni e alle
    procure della Repubblica costituite presso gli stessi, dovrebbe valutarsi l’opportunità
    di coordinare la previsione con quanto disposto dall’articolo 9, comma 4,
    dall’articolo 11, dall’articolo 13, al fine di individuare il termine
    certo di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 1;  |  
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     sotto
    il profilo dell’omogeneità di contenuto: all’articolo 12, comma 1,
    lettera l), che stabilisce la gratuità di tutti i giudizi che si svolgono
    dinanzi alla sezione specializzata per la famiglia, dovrebbe valutarsi se
    tale principio di delega sia correttamente collocato tra quelli dettati per
    l’esercizio della delega per disciplinare i procedimenti in materia di
    separazione dei coniugi e di divorzio, o se lo stesso non debba essere
    collocato in una autonoma partizione;  |  
    | 
     sotto
    il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: agli
    articoli 1, comma 2, e 6, comma 2, dovrebbe valutarsi l’opportunità di
    specificare la portata dell’inciso "con adeguata motivazione",
    nonché di precisare quali siano gli "altri affari "che possono
    essere attribuiti ai magistrati assegnati alle sezioni specializzate e agli
    uffici specializzati;  |  
    | 
     all’articolo
    2, comma 1, dovrebbe valutarsi l’opportunità di meglio chiarire l’effettiva
    ampiezza delle competenze delle istituende sezioni specializzate, in
    particolare con riferimento a quelle "relative allo stato e alla
    capacità delle persone";  |  
    | 
     all’articolo
    4, comma 1, dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire se i corsi cui
    si fa riferimento sono gli stessi menzionati anche all’articolo 3, comma
    2, lettera b);  |  
    | 
     all’articolo
    5, comma 2, si chiarisca quali sono i soggetti che possono comporre la
    sezione specializzata per i casi in cui la stessa decide in composizione
    monocratica;  |  
    | 
     all’articolo
    5, comma 1-bis, dovrebbe valutarsi l’opportunità di sostituire la
    locuzione "privati cittadini" con altra più adeguata;  |  
    | 
     all’articolo
    7, comma 1, capoverso art. 73, relativo alle attribuzioni generali del
    pubblico ministero, dovrebbe valutarsi l’opportunità di precisare in cosa
    consista la "vigilanza sulle materie devolute alle sezioni
    specializzate";  |  
    | 
     all’articolo
    8, comma 1, relativo alla nomina a giudice onorario, dovrebbe precisarsi che
    la disciplina dettata è relativa esclusivamente alla nomina presso le
    sezioni specializzate; dovrebbe, altresì, valutarsi se la disposizione sia
    esaustiva, ovvero se la stessa debba essere corredata dalle opportune
    previsioni attuative, chiarendo in ogni caso la durata del periodo di
    tirocinio previsto;  |  
    | 
     all’articolo
    9, comma 2, in cui vengono individuati i principi e i criteri direttivi per
    l’esercizio della delega conferita, dovrebbe valutarsi l’opportunità di
    indicare gli stessi con la tradizionale locuzione che si fonda sull’articolo
    76 Cost. in luogo di ricorrere ad una nuova formulazione ("concorrenti
    ed integrati criteri");  |  
    | 
     all’articolo
    9, comma 4, in cui si prevede la possibilità di adottare norme di
    coordinamento con la legislazione vigente, dovrebbe valutarsi l’opportunità
    di fare riferimento non solo ai decreti legislativi emanati ai sensi della
    delega di cui al comma 2 dell’articolo 9 ma anche di quelli emanati ai
    sensi del comma 3 del medesimo articolo;  |  
    | 
     all’articolo
    10, con riferimento ai compiti degli ausiliari, dovrebbe chiarirsi cosa si
    intenda con la locuzione "verifiche sui rapporti familiari",
    chiarendo in particolare su istanza di quale autorità o soggetto le stesse
    siano attivate;  |  
    | 
     all’articolo
    12, comma 1, relativo al conferimento di una delega legislativa, la
    locuzione "è tenuto ad adottare" dovrebbe essere sostituita dalla
    seguente "è delegato ad adottare"; al medesimo comma – inoltre
    – dovrebbe chiarirsi dinanzi a quale autorità giudiziaria si svolgano i
    procedimenti che si intende ridisciplinare;  |  
    | 
     all’articolo
    12, comma 1, con riferimento ai principi e criteri direttivi per l’esercizio
    della delega dovrebbe valutarsi l’opportunità: alla lettera b), di
    chiarire in quale sede e dinanzi a quale soggetto possono essere presentante
    nuove domande ed eccezioni; alla lettera c), a quale autorità spetti la
    revoca o la modifica dei provvedimenti; alla lettera i), cosa si intenda per
    "sentenza non definitiva";  |  
    | 
     all’articolo
    14, comma 1, dovrebbe valutarsi l’opportunità di meglio chiarire tanto l’oggetto
    quanto i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega
    conferita.  |  
 
  
Parere
della I Commissione permanente 
(Affari
costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) 
  
Il
Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il nuovo testo
del disegno di legge C. 2517, come risultante dagli emendamenti approvati nel
corso dell’esame in sede referente; 
    | 
     rilevato
    che le disposizioni da esso recate siano riconducibili alla materia
    "giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale"
    che l’articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà
    legislativa esclusiva dello Stato;  |  
    | 
     ritenuto
    che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità
    costituzionale,  |  
 
  
esprime 
  
parere
favorevole 
  
con
la seguente osservazione: 
    | 
     all’articolo
    1, comma 3, valuti la Commissione l’opportunità di coordinare, ai fini di
    una maggiore chiarezza normativa, la disposizione da esso recata, che
    prevede la soppressione dei Tribunali per i minorenni e delle Procure della
    Repubblica costituite presso gli stessi, con la disposizione di cui all’articolo
    11, comma 1, che prevede che le controversie pendenti presso detti tribunali
    o altro ufficio sono trasferite alle sezioni specializzate per la famiglia e
    i minori entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei
    decreti di cui all’articolo 9, commi 6 e 7.  |  
 
  
Parere
della VI Commissione permanente (Finanze) 
  
La
VI Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, recante
misure in materia di diritto di famiglia e di minori, come risultante dagli
emendamenti approvati dalla Commissione di merito; 
rilevato
come la previsione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), secondo la
quale è possibile procedere anche d’ufficio all’accertamento dei redditi e
delle sostanze delle parti, potrebbe determinare conseguenze significative sui
comportamenti dei coniugi in sede di procedimento di separazione o di divorzio, 
  
esprime 
  
parere
favorevole 
  
con
la seguente osservazione: 
  
    | 
     in
    riferimento all’articolo 12, comma 1, lettera l), valuti la Commissione di
    merito l’opportunità di specificare che la previsione circa la gratuità
    dei giudizi dinanzi alla sezione specializzata si sostanzia nell’esenzione
    dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.  |  
 
  
Parere
della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) 
  
La
XI Commissione, premesso che: 
    | 
     appare
    effettivamente opportuna una revisione organica, anche ordinamentale, della
    giustizia minorile;  |  
    | 
     costituisce
    un obiettivo condivisibile quello di avvicinare quanto più possibile ai
    cittadini l’amministrazione e quindi le articolazioni operative della
    giustizia;  |  
    | 
     tali
    principi valgono precipuamente per tutti i versanti della giustizia che
    concernono i minori, con ogni conseguente riforma dell’attuale sistema,
    mentre, per la verità, sono già praticamente  |  
    | 
     attuati
    e vigenti per tutta la materia coniugale, della famiglia e della persona;  |  
    | 
     appare
    sicuramente preziosa una sempre più approfondita e sensibile preparazione
    dei magistrati in settori tanto delicati come quello che si occupa dei
    minori di età;  |  
    | 
     risulta,
    oggigiorno, invece fortemente ripensata la spinta verso la
    iperspecializzazione ed assoluta esclusività delle competenze, sia sul
    piano della formazione del personale magistratuale e coadiuvante, sia sul
    piano dell’ottimale produttività e distribuzione dello stesso;  |  
    | 
     i
    fini di riforma ordinamentale, al riguardo, possono essere perseguiti con lo
    strumento delle Sezioni specializzate ovvero con altre formule
    organizzative, anche in ragione dei mezzi umani e strumentali disponibili;
    sarebbe stato organizzativamente incongruo, costituzionalmente censurabile,
    socialmente contraddittorio, controproducente sul piano funzionale,
    stabilire che la trattazione delle materie de quibus avvenisse soltanto
    presso alcune sedi di tribunale e non in altre, non potendo sussistere
    legittimamente alcuna distinzione o graduazione di attribuzioni fra organi
    di pari livello giudiziario;  |  
    | 
     al
    fine pratico della istituzione di organi o Sezioni specializzate di primo
    grado presso tutti i tribunali indistintamente, ben avrebbe potuto e
    potrebbe soccorrere la normativa sulle "Tabelle infradistrettuali"
    dei magistrati di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, con un meccanismo
    ineccepibile dal punto di vista ordinamentale ed ottimale dal punto di vista
    organizzativo e della migliore utilizzazione dei magistrati stessi;  |  
    | 
     sebbene
    in linea subordinata, può risultare compatibile ed efficace rispetto ai
    fini sopra ricordati, purché rigorosamente attuata, la normativa prevista
    che impone al Governo di assicurare, contestualmente all’istituzione delle
    Sezioni specializzate laddove l’organico lo consenta, la permanente
    operatività delle Sezioni, per tutte le attività di competenza, nessuna
    esclusa, presso le sedi circondariali di tribunale nelle quali l’istituzione
    non sia stata possibile;  |  
    | 
     è
    di grande importanza, ai fini del positivo esito della riforma, l’insieme
    delle norme sulla formazione dei magistrati, sul ruolo dei magistrati
    onorari, sull’organico del personale ausiliario, aspetti che devono
    trovare negli emanandi decreti soluzioni di assoluta coerenza sistematica ed
    organizzativa;  |  
 
  
esprime 
  
parere
favorevole 
  
Con
la seguente osservazione: 
rivaluti
la Commissione di merito l’opportunità e la possibilità, in linea
principale, che la legge stabilisca l’istituzione delle Sezioni specializzate
di primo grado presso tutti i tribunali indistintamente mediante la formazione
delle stesse con la normativa ed il meccanismo delle "Tabelle
infradistrettuali" di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, posto che la
stessa detta: e con le seguenti condizioni: 
    | 
     all’articolo
    9, l’espressione "rese operative" sia precisata espressamente
    dicendosi "rese operative in via permanente"; al medesimo articolo
    9, comma 3, lettera b), sia corretto l’evidente errore materiale,
    dicendosi: "l’utilizzazione delle cancellerie di tribunale e delle
    segreterie di procura della Repubblica ivi costituite.  |  
 
  
Parere
della XII Commissione permanente (Affari sociali) 
  
La
XII Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, premesso
che, durante l’esame in sede consultiva del provvedimento, la XII Commissione
ha valutato in senso positivo il complesso del provvedimento nella formulazione
approvata dalla Commissione di merito, esprimendo però alcune considerazioni
correlate al fine di rendere più rispondente a profili di carattere sociale le
disposizioni che saranno recate dalla nuova legge. In particolare sono state
sottolineate, proponendone il recepimento nel testo finale del disegno di legge,
le seguenti questioni: 
  
    | 
     l’esigenza
    di recuperare la funzione dei giudici onorari al fine di salvaguardare un
    approccio integrato nella valutazione delle problematiche che riguardano il
    mondo dell’infanzia, in tal senso prevedendo che sia assicurata la
    presenza del medesimo giudice onorario in materie civili, oltre che penali,
    nel momento del giudizio;  |  
    | 
     migliorare
    l’efficacia e l’efficienza dell’istituto della messa in prova
    affinché con la nuova legge si possa assecondare al meglio la logica della
    prevenzione, del recupero e del reinserimento, in luogo della repressione,
    soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disagio;  |  
    | 
     perseguire
    la soppressione definitiva, nel tempo, della possibilità di distacco
    momentaneo di uno dei magistrati del collegio, in vista di una piena e
    definitiva esclusività delle funzioni;  |  
    | 
     la
    necessità di potenziare gli organismi ausiliari delle sezioni
    specializzate, in considerazione della già insufficiente funzionalità dei
    servizi sociali, destinata ad accrescersi quando entrerà in  |  
    | 
     vigore
    la nuova legge. In tali circostanze si evidenzia altresì la necessità di
    prevedere nuove norme volte a disciplinare le modalità di intervento degli
    stessi servizi sociali, nonché l’esigenza di reprimere con continuità e
    decisione i fenomeni della violenza familiare e della conflittualità tra
    coniugi separati;  |  
    | 
     l’esigenza
    di prevedere interventi integrati di prevenzione, che coinvolgano, tra l’altro,
    la famiglia, la scuola e l’associazionismo, ridando centralità alle
    politiche giovanili, allo scopo organizzandole e finanziandole in maniera
    adeguata,  |  
 
  
esprime 
  
parere
favorevole 
  
con
la seguente osservazione: 
  
    | 
     valuti
    la Commissione di merito l’opportunità e la possibilità di tenere in
    considerazione le questioni enunciate in premessa, se del caso prevedendone
    un pertinente recepimento nel testo definitivo del disegno di legge.  |  
 
  
  
  
  
    
      | 
         Testo
        del disegno di legge N. 2517 
        
          
        Misure
        urgenti e delega al Governo 
        in
        materia di diritto di famiglia 
        e
        dei minori 
        
          
          
        
          
        Articolo
        1 
        
          
        1.
        Sono istituite, presso i tribunali e le 
        corti
        di appello, le sezioni specializzate per 
        la
        famiglia e per i minori, alle quali è 
        devoluta
        la cognizione di tutte le controversie 
        di
        cui all’articolo 2. 
        2.
        Ai giudici assegnati alle sezioni di cui 
        al
        comma 1 possono essere devoluti anche 
        altri
        affari civili, purché ciò non comporti 
        ritardo
        nella trattazione delle controversie 
        previste
        dalla presente legge. 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           | 
      
         Testo
        della Commissione 
          
        
        Delega
        al Governo per l’istituzione delle 
        sezioni
        specializzate per la famiglia e per i
        minori nonché per la disciplina dei 
        procedimenti
        in materia di separazione 
        dei
        coniugi e di divorzio 
          
        Articolo
        1 
        
          
        1.
        Sono istituite, presso le corti
        di 
        appello
        e i tribunali individuati ai sensi 
        dall’articolo
        9, le sezioni specializzate per 
        la
        famiglia e per i minori, alle quali è 
        devoluta
        la cognizione di tutte le controversie 
        di
        cui all’articolo 2. 
        2.
        Ai giudici assegnati alle sezioni di cui 
        al
        comma 1 possono essere devoluti,
        con 
        adeguata
        motivazione, anche altri affari 
        civili
        in casi eccezionali, dovuti ad
        imprescindibili 
        esigenze
        di servizio e purché ciò 
        non
        comporti ritardo nella trattazione 
        delle
        controversie previste dalla presente 
        legge. 
        
        3.
        Sono soppressi i tribunali per i 
        minorenni
        e le procure della Repubblica 
        costituite
        presso gli stessi tribunali. 
        
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        2 
        
          
        1.
        Sono attribuite alla competenza delle 
        sezioni
        specializzate tutte le controversie 
        di
        competenza del tribunale per i minorenni 
        in
        materia civile, nonché quelle 
        attualmente
        devolute alla competenza del 
        giudice
        tutelare e del tribunale ordinario 
        in
        materia di rapporti di famiglia e di 
        minori. 
        
        2.
        Sono altresì devolute alla competenza 
        delle
        sezioni specializzate le controversie 
        aventi
        per oggetto: 
        a)
        la formazione e la rettificazione 
        degli
        atti di stato civile; 
        b)
        i procedimenti di interdizione e di 
        inabilitazione; 
        c)
        i procedimenti per la dichiarazione 
        di
        assenza e di morte presunta; 
        d)
        gli accertamenti ed i trattamenti 
        sanitari
        obbligatori di competenza dell’autorità 
        giudiziaria. 
        
           | 
      
         Articolo
        2 
        
          
        1.
        Sono attribuite alla competenza delle 
        sezioni
        specializzate di cui all’articolo
        1, 
        comma
        1, tutte le controversie di
        competenza 
        del
        tribunale per i minorenni in 
        materia
        civile, penale e amministrativa, 
        nonché
        quelle attualmente devolute alla 
        competenza
        del giudice tutelare e del tribunale 
        ordinario
        in materia di rapporti di 
        famiglia
        e di minori e quelle relative
        allo 
        stato
        e alla capacità delle persone. 
          
        Soppresso. 
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        3 
        
          
        1.
        Nella determinazione dei posti in 
        organico
        presso le sezioni specializzate 
        dovrà
        essere data precedenza ai magistrati 
        che: 
        a)
        abbiano svolto per almeno due 
        anni
        funzioni di presidente o di giudice 
        nelle
        controversie in materia di famiglia, 
        ovvero
        funzioni di giudice tutelare o funzioni 
        di
        giudice del tribunale per i minorenni; 
        b)
        abbiano partecipato a corsi, incontri, 
        dibattiti,
        convegni in materia familiare 
        o
        minorile o possano fare valere titoli o 
        pubblicazioni
        da cui dedurre una specifica 
        competenza
        nella materia. 
           | 
      
         Articolo
        3 
        
          
        
        1.
        I magistrati ordinari sono assegnati, 
        a
        domanda, alle sezioni specializzate di cui 
        all’articolo
        1, comma 1, e agli uffici specializzati 
        per
        la famiglia e per i minori, di 
        cui
        all’articolo 6, dal Consiglio superiore 
        della
        magistratura, sentito il parere del 
        consiglio
        giudiziario. 
        2.
        Nell’assegnazione dei posti
        in organico 
        presso
        le sezioni specializzate e gli 
        uffici
        specializzati deve essere data
        precedenza 
        ai
        magistrati che: 
        a)
        abbiano svolto per almeno due 
        anni
        funzioni di presidente o di
        giudice del 
        tribunale
        per i minorenni o di procuratore 
        della
        Repubblica presso il tribunale per i 
        minorenni
        , ovvero funzioni di presidente 
        o
        di giudice nelle controversie in materia 
        di
        famiglia ovvero funzioni di giudice tutelare; 
        b)
        possano far valere titoli o
        pubblicazioni 
        da
        cui dedurre una specifica competenza 
        in
        materia, o abbiano partecipato 
        a
        corsi in materia familiare o minorile. 
        
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        4 
        
          
        1.
        La sezione specializzata del tribunale 
        e
        della corte di appello è composta da 
        almeno
        quattro giudici. 
           | 
      
         Articolo
        4 
          
        1.
        Il Consiglio superiore della magistratura 
        organizza
        ogni anno un corso di 
        preparazione
        per i magistrati che intendano 
        acquisire
        le speciali conoscenze previste 
        per
        l’assegnazione alle sezioni specializzate 
        di
        cui all’articolo 1, comma 1, e 
        uno
        o più corsi di aggiornamento per i 
        magistrati
        e i giudici onorari assegnati agli 
        uffici
        giudiziari competenti per la famiglia 
        e
        per i minori. 
        
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        5 
        
          
        1.
        Le attribuzioni conferite dalla legge 
        al
        pubblico ministero nelle materie di 
        competenza
        delle sezioni specializzate 
        sono
        esercitate da magistrati assegnati all’ufficio 
        specializzato
        per la famiglia e per 
        i
        minori, costituito presso la procura della 
        Repubblica
        presso i tribunali dove sono 
        istituite
        le sezioni di cui all’articolo 1, 
        comma
        1. 
        2.
        Ai magistrati di cui al comma 1 può 
        essere
        devoluta anche altra attività giudiziaria, purché ciò non comporti
        ritardo 
        nella
        trattazione delle controversie previste 
        dalla
        presente legge. 
           | 
      
         Articolo
        5 
          
        
        1.
        La sezione specializzata del tribunale 
        e
        della corte di appello è composta da 
        almeno
        quattro giudici, in deroga all’articolo 
        46
        dell’ordinamento giudiziario, approvato 
        con
        regio decreto 30 gennaio 1941, 
        n.
        12, come modificato dal decreto legislativo 
        4
        maggio 1999, n. 138. 
        2.
        La sezione specializzata è composta 
        da
        giudici specializzati nelle materie di 
        competenza
        previste dalla presente legge 
        nonché
        da privati cittadini aventi la qualifica 
        di
        giudice onorario. 
        3.
        La sezione specializzata decide
        in 
        composizione
        monocratica in tutte le materie 
        attribuite
        dalla legge alla competenza 
        del
        giudice tutelare e nelle materie di cui 
        agli
        articoli 90, 145, 166, 194, secondo 
        comma,
        247, secondo comma, 248, 264, 
        273,
        321, 347, 375, secondo comma, 394, 
        terzo
        comma, primo periodo, e 424 del 
        codice
        civile; in ogni altra materia civile 
        decide
        in composizione collegiale con
        tre 
        magistrati
        togati di cui il più anziano di 
        
        ruolo
        con funzioni di presidente. In
        materia 
        penale,
        la sezione specializzata giudica 
        con
        tre magistrati di cui due togati, 
        uno
        con qualifica non inferiore a magistrato 
        d’appello,
        che la presiede, e un 
        giudice
        onorario. In funzione di giudice 
        dell’udienza
        preliminare la sezione è composta 
        da
        un magistrato e da un giudice 
        onorario.
        In caso di parità di voto prevale 
        il
        voto del magistrato. 
         | 
     
    
      | 
         Articolo
        6 
        
          
        1.
        L’articolo 73 dell’ordinamento giudiziario, 
        approvato
        con regio decreto 30 
        gennaio
        1941, n. 12, è sostituito dal seguente: 
        "Articolo
        73. – (Attribuzioni generali del 
        pubblico
        ministero). – 1. Il pubblico ministero 
        vigila
        sull’osservanza delle leggi, 
        sulla
        pronta e regolare amministrazione 
        della
        giustizia, sulla tutela dei diritti dello 
        Stato,
        delle persone giuridiche e degli 
        incapaci,
        sul rispetto dei diritti indisponibili 
        e
        sulle materie devolute alle sezioni 
        specializzate
        per la famiglia e per i minori 
        richiedendo,
        nei casi di urgenza, i provvedimenti 
        che
        ritiene necessari; promuove 
        la
        repressione dei reati e l’applicazione 
        delle
        misure di sicurezza; fa eseguire i 
        giudicati
        ed ogni altro provvedimento del 
        giudice,
        nei casi stabiliti dalla legge. 
        2.
        Il pubblico ministero ha altresì 
        azione
        diretta per fare eseguire ed osservare 
        le
        leggi di ordine pubblico e che 
        interessano
        i diritti dello Stato, sempre che 
        tale
        azione non sia dalla legge attribuita 
        ad
        altri organi". 
           | 
      
         Articolo
        6 
          
        
        1.
        Le attribuzioni conferite dalla legge 
        al
        pubblico ministero nelle materie di 
        competenza
        delle sezioni specializzate 
        sono
        esercitate da magistrati assegnati all’ufficio 
        specializzato
        per la famiglia e per 
        i
        minori, costituito presso la
        procura generale 
        presso
        le corti d’appello e presso
        la 
        procura
        della Repubblica presso i tribunali 
        dove
        sono istituite le sezioni specializzate 
        
        di
        cui all’articolo 1, comma 1. 
        2.
        Ai magistrati di cui al comma 1 
        
        possono
        essere devoluti, con adeguata motivazione, anche altri affari penali in
        casi 
        eccezionali,
        dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purché
        ciò non comporti 
        ritardo
        nella trattazione delle controversie 
        previste
        dalla presente legge. 
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        7 
        
          
        1.
        Il Governo è delegato ad adottare, 
        entro
        duecentoquaranta giorni dalla data 
        di
        entrata in vigore della presente legge, 
        uno
        o più decreti legislativi con i quali 
        individuare
        i tribunali e le corti di appello 
        presso
        i quali istituire le sezioni specializzate 
        per
        la famiglia e per i minori, 
        secondo
        i seguenti concorrenti ed integrati 
        criteri: 
        a)
        istituzione delle sezioni specializzate 
        presso
        tutte le corti di appello; 
        b)
        istituzione delle sezioni specializzate 
        in
        tutte le sedi di tribunale attualmente 
        esistenti,
        ad eccezione delle sezioni 
        distaccate,
        purché rispondenti ai criteri di 
        cui
        alle lettere c) e d); 
        c)
        equa distribuzione del carico di 
        lavoro; 
        d)
        adeguata funzionalità degli uffici 
        giudiziari,
        tenuto conto dell’estensione del 
        territorio,
        del numero di abitanti, delle 
        caratteristiche
        dei collegamenti esistenti 
        tra
        le varie zone e la sede dell’ufficio, 
        nonché
        del carico di lavoro atteso. 
        
        2.
        Il Governo è altresì delegato ad 
        adottare,
        entro centoventi giorni dalla scadenza 
        del
        termine di cui al comma 1, uno 
        o
        più decreti legislativi per rideterminare 
        l’organico
        dei tribunali per i minorenni, 
        tenuto
        conto del residuo carico di lavoro 
        in
        materia penale. 
        
        3.
        Il Governo è delegato ad adottare, 
        entro
        lo stesso termine di cui al comma 2, 
        uno
        o più decreti legislativi recanti le 
        norme
        necessarie al coordinamento delle 
        disposizioni
        dei decreti legislativi emanati 
        nell’esercizio
        della delega di cui al medesimo 
        comma
        con tutte le altre leggi dello 
        Stato
        e la necessaria disciplina transitoria. 
        4.
        Gli schemi dei decreti legislativi 
        emanati
        nell’esercizio delle deleghe di cui 
        al
        presente articolo sono trasmessi al Senato 
        della
        Repubblica ed alla Camera dei 
        deputati
        perché sia espresso dalle competenti 
        Commissioni
        parlamentari permanenti 
        un
        parere motivato, entro il termine 
        di
        trenta giorni dalla data di trasmissione, 
        decorso
        il quale i decreti sono emanati 
        anche
        in mancanza del parere. 
        5.
        Con decreto del Ministro della giustizia, 
        sentito
        il Consiglio superiore della 
        magistratura,
        da emanare entro sei mesi 
        dalla
        scadenza del termine di cui al 
        comma
        2, è determinato l’organico delle 
        sezioni
        specializzate per la famiglia e per 
        i
        minori dei tribunali e delle corti di 
        e
        degli uffici delle procure della Repubblica 
        presso
        i tribunali, senza aumento 
        dell’attuale
        organico complessivo; con il 
        medesimo
        decreto sono apportate le necessarie 
        variazioni
        agli organici degli altri 
        uffici
        giudiziari. 
        6.
        Con decreto del Ministro della giustizia, 
        da
        emanare entro lo stesso termine 
        di
        cui al comma 5, è determinato l’organico 
        del
        personale amministrativo destinato 
        alle
        sezioni specializzate per la famiglia 
        e
        per i minori dei tribunali e delle 
        corti
        di appello e degli uffici delle procure 
        della
        Repubblica presso i medesimi tribunali, 
        senza
        aumento dell’attuale organico 
        complessivo;
        con il medesimo decreto sono 
        apportate
        le necessarie variazioni agli organici 
        del
        personale amministrativo degli 
        altri
        uffici giudiziari. 
        7.
        Entro due anni dalla data di entrata 
        in
        vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
        previsti
        dal presente articolo, il Governo 
        può
        emanare disposizioni correttive nel 
        rispetto
        dei criteri di cui ai commi 1 e 2, 
        con
        la procedura di cui al comma 4. 
           | 
      
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        1.
        Sono considerati ausiliari delle sezioni 
        specializzate,
        a norma dell’articolo 
        68
        del codice di procedura civile, gli uffici 
        del
        servizio sociale del Dipartimento della 
        giustizia
        minorile o, in mancanza, quelli 
        dipendenti
        dai comuni o con questi convenzionati. 
        2.
        Agli ausiliari di cui al comma 1 
        potranno
        essere devoluti compiti di: 
        a)
        assistenza all’esecuzione dei provvedimenti 
        di
        consegna dei minori; 
        b)
        vigilanza sull’osservanza degli obblighi 
        di
        fare, contenuti nei provvedimenti 
        di
        affidamento dei minori; 
        c)
        verifiche sui rapporti familiari. 
        3.
        I servizi sociali sono tenuti a segnalare 
        al
        pubblico ministero i casi che ritengono 
        meritevoli
        di valutazione da parte 
        del
        suo ufficio. 
           | 
      
         Articolo
        8 
          
        1.
        Possono essere nominati giudici onorari 
        presso
        le sezioni specializzate di cui 
        all’articolo
        1, comma 1: psicologi con specializzazione 
        in
        materia di diritto di famiglia 
        o
        di diritto minorile, pedagogisti, 
        nonché
        criminologi e neuropsichiatri infantili 
        e
        per l’età evolutiva. La nomina 
        deve
        essere seguita da un periodo di 
        tirocinio
        presso le istituende sezioni specializzate. 
        2.
        Il giudice onorario ha il compito di 
        delineare
        il profilo psicologico del minore 
        e
        svolgere le audizioni nelle procedure di 
        adozione.
        Nelle controversie in materia 
        penale
        compone il collegio e partecipa alla 
        camera
        di consiglio. 
        
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        9 
        
          
        1.
        Le controversie, previste dalla presente 
        legge,
        pendenti dinanzi al tribunale 
        per
        i minorenni o altro ufficio, sono trasferite 
        d’ufficio
        alla sezione specializzata 
        per
        la famiglia e per i minori entro 
        centottanta
        giorni dalla data di entrata in 
        vigore
        dei decreti di cui all’articolo 7, 
        commi
        5 e 6. 
        2.
        Le parti costituite hanno comunque 
        facoltà
        di depositare presso la cancelleria 
        della
        sezione specializzata, entro l’ulteriore 
        termine
        di sessanta giorni, un ricorso 
        in
        riassunzione; la cancelleria provvede in 
        tale
        caso a richiedere senza indugio all’ufficio 
        giudiziario
        competente la trasmissione 
        degli
        atti. 
        3.
        Il presidente della sezione specializzata 
        fissa
        l’udienza per la prosecuzione del 
        giudizio,
        disponendone la comunicazione 
        alle
        parti. 
           | 
      
         Articolo
        9 
          
        1.
        Le sezioni specializzate per la famiglia 
        e
        per i minori, di cui all’articolo 1, 
        sono
        istituite presso tutte le corti di appello 
        e
        presso tutti i tribunali individuati 
        secondo
        i criteri indicati al comma 2 e 
        sono,
        in ogni caso, rese operative in tutti 
        i
        restanti tribunali attualmente esistenti, 
        secondo
        i criteri indicati al comma 3. 
        2.
        Identico: 
        a)
        identica; 
        b)
        istituzione delle sezioni specializzate 
        nelle
        sedi di tribunale rispondenti ai 
        requisiti
        di un adeguato organico e a quelli 
        
        di
        cui alle lettere c) e d); 
        c)
        identica; 
        d)
        identica. 
        Soppresso. 
        
        3.
        Il Governo è delegato ad adottare, 
        entro
        lo stesso termine di cui al comma 2, 
        uno
        o più decreti legislativi al fine di 
        assicurare
        l’operatività della sezione specializzata 
        e
        del relativo ufficio della procura 
        della
        Repubblica presso tutti i tribunali 
        in
        cui la sezione non è istituita, sulla 
        base
        dei seguenti principi e criteri direttivi: 
        a)
        previsione dello svolgimento di 
        tutte
        le attività monocratiche e collegiali di 
        competenza
        della sezione specializzata per 
        la
        famiglia e per i minori da parte dei 
        magistrati
        specializzati assegnati alla sezione 
        istituita
        più vicina nell’ambito del 
        distretto
        di corte d’appello, secondo previsione 
        tabellare
        ai sensi dell’articolo 7-bis 
        dell’ordinamento
        giudiziario, approvato 
        con
        regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 
        sentiti
        i relativi consigli dell’ordine degli 
        avvocati
        e la conseguente fissazione del 
        calendario
        delle udienze; 
        b)
        utilizzazione delle cancellerie e 
        delle
        segreterie dei tribunali e delle procure 
        della
        Repubblica costituite presso gli 
        stessi. 
        4.
        Il Governo è delegato ad
        adottare, 
        entro
        lo stesso termine di cui al comma 2, 
        uno
        o più decreti legislativi recanti le 
        norme
        necessarie al coordinamento delle 
        disposizioni
        dei decreti legislativi emanati 
        nell’esercizio
        della delega di cui ai commi 
        2
        e 3 con tutte le altre leggi
        dello Stato e 
        la
        necessaria disciplina transitoria. 
        
        5.
        Gli schemi dei decreti
        legislativi 
        emanati
        nell’esercizio delle deleghe di cui 
        al
        presente articolo sono trasmessi al Senato 
        della
        Repubblica ed alla Camera dei 
        deputati
        perché sia espresso dalle competenti 
        Commissioni
        parlamentari permanenti 
        un
        parere, entro il termine di trenta 
        giorni
        dalla data di trasmissione, decorso 
        il
        quale i decreti sono emanati anche in 
        mancanza
        del parere. 
        
        6.
        Identico. 
        
        7.
        Con decreto del Ministro della
        giustizia, 
        da
        emanare entro lo stesso termine 
        di
        cui al comma 6, è determinato l’organico 
        del
        personale amministrativo destinato 
        alle
        sezioni specializzate per la famiglia 
        e
        per i minori dei tribunali e delle 
        corti
        di appello e degli uffici delle procure 
        della
        Repubblica presso i medesimi tribunali, 
        senza
        aumento dell’attuale organico 
        complessivo;
        con il medesimo decreto sono 
        apportate
        le necessarie variazioni agli organici 
        del
        personale amministrativo degli 
        altri
        uffici giudiziari. 
        
        8.
        Entro due anni dalla data di
        entrata 
        in
        vigore di ciascuno dei decreti legislativi 
        previsti
        dal presente articolo, il Governo 
        può
        emanare uno o più decreti
        legislativi 
        contenenti
        disposizioni correttive nel
        rispetto 
        dei
        criteri di cui ai commi 2 e 3, con 
        la
        procedura di cui al comma 5. 
         | 
     
    
      | 
         Articolo
        10 
          
        1.
        L’articolo 706 del codice di procedura 
        civile
        è sostituito dal seguente: 
        "Articolo
        706 – (Forma della domanda). – 
        La
        domanda di separazione personale si 
        propone
        con ricorso alla sezione specializzata 
        per
        la famiglia e per i minori 
        istituita
        presso il tribunale del luogo in cui 
        il
        coniuge convenuto ha residenza o domicilio. 
        Ove
        il coniuge convenuto abbia residenza 
        o
        domicilio nel circondario di un 
        tribunale
        in cui non sia istituita la sezione 
        specializzata
        di cui al primo comma, la 
        domanda
        va proposta alla sezione specializzata 
        istituita
        presso il tribunale che ha 
        sede
        nel capoluogo della provincia. 
        La
        domanda di cui al primo comma 
        deve
        contenere a pena di nullità: 
        1)
        il nome, il cognome, la residenza o 
        il
        domicilio, il codice fiscale, la data di 
        nascita
        del ricorrente e del coniuge convenuto; 
        2)
        il nome, il cognome, la data di 
        nascita
        dei figli minori o maggiorenni 
        conviventi
        non autosufficienti economicamente; 
        3)
        l’oggetto della domanda; 
        4)
        l’esposizione dei fatti e degli elementi 
        di
        diritto sui quali si fonda la 
        domanda; 
        5)
        l’indicazione specifica dei mezzi di 
        prova; 
        6)
        un programma relativo alla crescita 
        dei
        figli, con particolare riferimento 
        alle
        scelte relative all’educazione scolastica 
        e
        culturale, alla abitazione, alle esigenze 
        economiche,
        di salute e sportive; 
        7)
        le dichiarazioni dei redditi degli 
        ultimi
        tre anni, ovvero una dichiarazione, 
        liberamente
        valutabile dal giudice, che 
        attesti
        i motivi della mancata presentazione". 
        
           | 
      
         Articolo
        10 
          
        
        1.
        Sono considerati ausiliari delle sezioni 
        specializzate,
        a norma dell’articolo 
        68
        del codice di procedura civile, gli uffici 
        del
        servizio sociale del Dipartimento della 
        giustizia
        minorile e quelli dipendenti dai 
        comuni
        o con questi convenzionati. 
        2.
        Identico. 
        3.
        Identico. 
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        11 
          
        1.
        All’articolo 707 del codice di procedura 
        civile,
        il primo comma è sostituito 
        dal
        seguente: 
        "I
        coniugi devono comparire personalmente 
        davanti
        al presidente della sezione 
        specializzata
        per la famiglia e per i minori, 
        senza
        l’assistenza dei difensori". 
        
           | 
      
         Articolo
        11 
          
        1.
        Il Governo è delegato ad adottare, 
        entro
        trecentosessanta giorni dalla data di 
        entrata
        in vigore della presente legge, uno 
        o
        più decreti legislativi volti a regolamentare 
        i
        rapporti tra l’autorità giudiziaria e 
        i
        servizi sociali di cui all’articolo 10 della 
        presente
        legge, secondo i seguenti principi 
        e
        criteri direttivi: 
        a)
        modalità dei compiti di vigilanza e 
        di
        verifica dei servizi sociali caratterizzati 
        da
        continuità di contatto con l’autorità 
        giudiziaria; 
        b)
        specializzazione degli operatori dei 
        servizi
        sociali in qualità di ausiliari nelle 
        materie
        relative alle problematiche minorili 
        e
        familiari in genere. 
        
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        12 
          
        1.
        L’articolo 708 del codice di procedura 
        civile
        è sostituito dal seguente: 
        "Articolo
        708 – (Provvedimenti del presidente) 
        –
        All’udienza di comparizione il 
        presidente,
        verificata la regolarità del ricorso 
        introduttivo,
        procede a sentire i 
        coniugi
        prima separatamente e poi congiuntamente, 
        procurando
        di conciliarli. 
        Se
        i coniugi si conciliano, il presidente 
        fa
        redigere processo verbale della conciliazione. 
        Se
        il coniuge convenuto non compare, 
        o
        la conciliazione non riesce, il presidente 
        verifica
        la regolarità del ricorso introduttivo 
        e
        della sua notificazione e, se ne rileva 
        la
        nullità , ne dispone la rinnovazione entro 
        il
        termine perentorio di venti giorni. La 
        rinnovazione
        sana i vizi. Gli effetti sostanziali 
        e
        processuali della domanda si producono 
        sin
        dal momento del deposito del 
        ricorso. 
        Il
        presidente chiede alle parti se intendono 
        raggiungere
        un accordo consensuale 
        o
        discutere la causa. 
         | 
      
         Articolo
        12 
          
        
        1.
        Le controversie, previste dalla presente 
        legge,
        pendenti dinanzi al tribunale 
        per
        i minorenni o altro ufficio, sono trasferite 
        d’ufficio
        alla sezione specializzata 
        per
        la famiglia e per i minori entro 
        centottanta
        giorni dalla data di entrata in 
        vigore
        dei decreti di cui all’articolo 9, 
        commi
        6 e 7. 
        
        2.
        Entro lo stesso termine di cui
        al 
        comma
        1, le parti costituite hanno
        comunque 
        facoltà
        di depositare presso la cancelleria 
        della
        sezione specializzata una 
        istanza
        per la prosecuzione del processo; 
        
        la
        cancelleria provvede in tale caso a 
        richiedere
        senza indugio all’ufficio giudiziario 
        competente
        la trasmissione degli 
        atti. 
        3.
        Il presidente della sezione specializzata 
        fissa
        l’udienza per la prosecuzione del 
        giudizio,
        disponendone la comunicazione 
        alle
        parti, entro sessanta giorni dal
        trasferimento 
        all’ufficio
        della controversia. 
         | 
     
    
      | 
         Articolo
        13 
          
        1.
        L’articolo 709 del codice di procedura 
        civile
        è abrogato. 
         | 
      
         Articolo
        13 
          
        1.
        Il Governo è delegato ad adottare, 
        entro
        centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
        uno o 
        più
        decreti legislativi volti a disciplinare i 
        procedimenti
        in materia di separazione 
        dei
        coniugi e di divorzio, secondo i seguenti 
        principi
        e criteri direttivi: 
        a)
        prevedere una fase sommaria davanti 
        al
        presidente del tribunale e al 
        giudice
        da questi designato diretta alla 
        comparizione
        personale delle parti e al 
        tentativo
        obbligatorio di conciliazione da 
        concludere
        con provvedimenti cautelari e 
        urgenti
        volti ad assicurare la decisione di 
        merito
        e sottoposti a reclamo secondo le 
        norme
        del rito cautelare uniformi che 
        conservano
        la loro efficacia anche nel caso 
        di
        estinzione del processo; 
        b)
        prevedere un raccordo tra la fase 
        sommaria
        e la fase di merito con la 
        possibilità
        per le parti di presentare nuove 
        domande
        ed eccezioni; 
        c)
        prevedere che i provvedimenti cautelari 
        emessi
        dal giudice designato o dal 
        collegio
        in sede di reclamo siano modificabili 
        o
        revocabili sia in presenza di nuove 
        circostanze
        di fatto sia a seguito degli 
        accertamenti
        compiuti nel corso del giudizio, 
        con
        provvedimento anch’esso sottoposto 
        a
        reclamo; 
        d)
        prevedere poteri istruttori anche 
        d’ufficio
        per l’accertamento dei redditi e 
        del
        patrimonio delle parti; 
        e)
        prevedere che in caso di inadempimento 
        dell’obbligo
        di mantenimento del 
        coniuge
        e della prole, il giudice possa 
        pronunciare
        ordini di pagamento anche 
        nei
        confronti di terzi comunque obbligati 
        verso
        il coniuge debitore; 
        f)
        prevedere in qualsiasi momento, in 
        presenza
        di accordo dei coniugi sulle condizioni 
        della
        separazione, la possibilità di 
        trasformare
        il procedimento di separazione 
        giudiziale
        in consensuale; 
        g)
        prevedere procedimenti unitari in 
        materia
        di separazione dei coniugi e di 
        cessazione
        degli effetti civili e di scioglimento 
        del
        matrimonio e i giudizi collegati 
        ispirati
        a criteri di massima celerità; 
        h)
        prevedere la giurisdizione del giudice 
        ordinario
        per i procedimenti per 
        l’attribuzione
        delle quote di pensione; 
        i)
        prevedere nel procedimento di separazione 
        e
        di divorzio che il tribunale su 
        istanza
        di uno dei coniugi pronunci sentenza 
        non
        definitiva; 
        l)
        prevedere la totale gratuità di tutti 
        i
        giudizi che si svolgono davanti alla sezione 
        specializzata
        per la famiglia e per i 
        minori. 
        
        Soppresso. 
        Soppresso. 
        Soppresso. 
        Soppresso. 
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        14 
          
        1.
        Dopo l’articolo 709 del codice di 
        procedura
        civile, sono inseriti i seguenti: 
        "Articolo
        709-bis – (Trattazione della 
        causa)
        – Il giudice istruttore ascolta le 
        parti
        e decide sull’ammissibilità dei mezzi 
        di
        prova, fissando l’udienza per l’audizione 
        dei
        testi e per l’assunzione degli ulteriori 
        mezzi
        di prova. 
        Al
        termine dell’istruzione, il giudice rimette 
        la
        causa al collegio per la decisione, 
        invitando
        le parti alla immediata precisazione 
        delle
        conclusioni, ovvero entro un 
        termine
        non superiore a venti giorni, a 
        mezzo
        di atto depositato in cancelleria. 
        In
        caso di mancato deposito, si intendono 
        proposte
        le conclusioni di cui ai rispettivi atti 
        introduttivi;
        le comparse conclusionali devono 
        essere
        depositate entro il termine, prorogabile 
        una
        sola volta su istanza delle parti 
        costituite,
        di sessanta giorni dalla rimessione 
        della
        causa al collegio e le memorie di replica 
        entro
        i venti giorni successivi. 
        Il
        giudice istruttore concede altresì, su 
        richiesta
        delle parti, l’integrazione delle 
        prove
        in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo. 
        Articolo
        709-ter – (Udienza di discussione) 
        –
        Nell’udienza di discussione il giudice 
        istruttore
        fa la relazione della causa. 
        Dopo
        la discussione, il collegio, al termine 
        della
        camera di consiglio, legge in 
        udienza
        il dispositivo della sentenza. La 
        motivazione
        è depositata in cancelleria 
        entro
        i successivi trenta giorni". 
         | 
      
         Articolo
        14 
          
        
        1.
        Sino alla entrata in funzione delle 
        istituende
        sezioni specializzate per la famiglia 
        e
        per i minori continuano ad
        esercitare 
        le
        proprie funzioni i tribunali per i 
        minorenni,
        secondo le norme vigenti. 
        
         | 
     
    
      | 
         Articolo
        15 
        
          
        1.
        Sino alla entrata in funzione delle 
        istituende
        sezioni specializzate per la famiglia 
        e
        per i minori continuano a trovare 
        applicazione
        le norme vigenti. 
        
         | 
      
         Articolo
        15 
          
        
        1.
        Agli oneri derivanti dall’attuazione 
        della
        presente legge, valutati in 1.700.000 
        euro
        per l’anno 2003, si provvede mediante 
        corrispondente
        riduzione dello 
        stanziamento
        iscritto, ai fini del bilancio 
        triennale
        2003-2005, nell’ambito dell’unità 
        previsionale
        di base di conto capitale 
        "Fondo
        speciale" dello stato di previsione 
        del
        Ministero dell’economia e delle finanze 
        per
        l’anno 2003, allo scopo parzialmente 
        utilizzando
        l’accantonamento relativo al 
        Ministero
        della giustizia. 
        2.
        Identico. 
           | 
     
    
      | 
         Articolo
        16 
        
          
        1.
        Agli oneri derivanti dall’attuazione 
        della
        presente legge, valutati in 1.700.000 
        euro
        per l’anno 2002, si provvede mediante 
        corrispondente
        riduzione dello 
        stanziamento
        iscritto, ai fini del bilancio 
        triennale
        2002-2004, nell’ambito dell’unità 
        previsionale
        di base di conto capitale 
        "Fondo
        speciale" dello stato di previsione 
        del
        Ministero dell’economia e delle finanze 
        per
        l’anno 2002, allo scopo parzialmente 
        utilizzando
        l’accantonamento relativo al 
        Ministero
        della giustizia. 
        2.
        Il Ministro dell’economia e delle 
        finanze
        è autorizzato ad apportare, con 
        propri
        decreti, le occorrenti variazioni di 
        bilancio. 
           | 
      
         Articolo
        16 
          
        
        Identico.  | 
     
    
      | 
         Articolo
        17 
        
          
        1.
        La presente legge entra in vigore il 
        giorno
        successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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