Disegno
di legge n° 2517, presentato dal Ministro della Giustizia (Castelli)
di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Tremonti)
Misure
urgenti e delega al Governo
in
materia di diritto di famiglia e dei minori
presentato
il 14 marzo 2002
Parere
del Comitato per la legislazione
Il
Comitato per la legislazione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2517, rilevato che il testo è volto a conferire alcune deleghe legislative al
Governo per la definizione di una nuova disciplina in materia di giustizia
minorile e in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, rilevato che, in
ragione della materia, è necessario utilizzare un linguaggio normativo chiaro e
appropriato, considerato che la Circolare sulle regole e raccomandazioni per la
formulazione tecnica dei testi legislativi dell’aprile del 2001, al punto 2
lettera d) prevede, tra l’altro, che nelle disposizioni contenenti deleghe
legislative i principi e i criteri direttivi devono essere distinti dall’oggetto
della delega, stabilendo inoltre che "le disposizioni di delega sono
contenute in un apposito articolo e che un articolo non può contenere più di
una disposizione di delega".
Constatato
che le nuove norme dovranno essere opportunamente coordinate con la normativa
vigente e, in particolare, con talune disposizioni recate dal codice civile (ad
esempio gli articoli 375 e 394), ritiene che, per la conformità ai parametri
stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la
seguente condizione, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione: con riferimento alle deleghe legislative conferite al Governo, di
cui all’articolo 9, commi 2, 3 e 4, si verifichi la adeguatezza dell’attuale
formulazione, al fine di una migliore individuazione dell’oggetto delle
deleghe e della precisazione dei principi e criteri direttivi, anche in
relazione alla necessità di coordinare questi ultimi con le altre norme
contenute nel testo che incidono direttamente sulla materia oggetto di delega
(in particolare con riferimento all’articolo 1, relativamente all’operatività
della riforma e alla soppressione dei tribunali per i minorenni, all’articolo
2,relativamente alla competenza delle sezioni specializzate, all’articolo 3,
relativamente all’assegnazione dei magistrati).
Il
Comitato osserva altresì che, sotto il profilo dell’efficacia del testo, per
la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
|
all’articolo
1, comma 3, relativo alla soppressione del tribunale per i minorenni e alle
procure della Repubblica costituite presso gli stessi, dovrebbe valutarsi l’opportunità
di coordinare la previsione con quanto disposto dall’articolo 9, comma 4,
dall’articolo 11, dall’articolo 13, al fine di individuare il termine
certo di entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 1; |
|
sotto
il profilo dell’omogeneità di contenuto: all’articolo 12, comma 1,
lettera l), che stabilisce la gratuità di tutti i giudizi che si svolgono
dinanzi alla sezione specializzata per la famiglia, dovrebbe valutarsi se
tale principio di delega sia correttamente collocato tra quelli dettati per
l’esercizio della delega per disciplinare i procedimenti in materia di
separazione dei coniugi e di divorzio, o se lo stesso non debba essere
collocato in una autonoma partizione; |
|
sotto
il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: agli
articoli 1, comma 2, e 6, comma 2, dovrebbe valutarsi l’opportunità di
specificare la portata dell’inciso "con adeguata motivazione",
nonché di precisare quali siano gli "altri affari "che possono
essere attribuiti ai magistrati assegnati alle sezioni specializzate e agli
uffici specializzati; |
|
all’articolo
2, comma 1, dovrebbe valutarsi l’opportunità di meglio chiarire l’effettiva
ampiezza delle competenze delle istituende sezioni specializzate, in
particolare con riferimento a quelle "relative allo stato e alla
capacità delle persone"; |
|
all’articolo
4, comma 1, dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire se i corsi cui
si fa riferimento sono gli stessi menzionati anche all’articolo 3, comma
2, lettera b); |
|
all’articolo
5, comma 2, si chiarisca quali sono i soggetti che possono comporre la
sezione specializzata per i casi in cui la stessa decide in composizione
monocratica; |
|
all’articolo
5, comma 1-bis, dovrebbe valutarsi l’opportunità di sostituire la
locuzione "privati cittadini" con altra più adeguata; |
|
all’articolo
7, comma 1, capoverso art. 73, relativo alle attribuzioni generali del
pubblico ministero, dovrebbe valutarsi l’opportunità di precisare in cosa
consista la "vigilanza sulle materie devolute alle sezioni
specializzate"; |
|
all’articolo
8, comma 1, relativo alla nomina a giudice onorario, dovrebbe precisarsi che
la disciplina dettata è relativa esclusivamente alla nomina presso le
sezioni specializzate; dovrebbe, altresì, valutarsi se la disposizione sia
esaustiva, ovvero se la stessa debba essere corredata dalle opportune
previsioni attuative, chiarendo in ogni caso la durata del periodo di
tirocinio previsto; |
|
all’articolo
9, comma 2, in cui vengono individuati i principi e i criteri direttivi per
l’esercizio della delega conferita, dovrebbe valutarsi l’opportunità di
indicare gli stessi con la tradizionale locuzione che si fonda sull’articolo
76 Cost. in luogo di ricorrere ad una nuova formulazione ("concorrenti
ed integrati criteri"); |
|
all’articolo
9, comma 4, in cui si prevede la possibilità di adottare norme di
coordinamento con la legislazione vigente, dovrebbe valutarsi l’opportunità
di fare riferimento non solo ai decreti legislativi emanati ai sensi della
delega di cui al comma 2 dell’articolo 9 ma anche di quelli emanati ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo; |
|
all’articolo
10, con riferimento ai compiti degli ausiliari, dovrebbe chiarirsi cosa si
intenda con la locuzione "verifiche sui rapporti familiari",
chiarendo in particolare su istanza di quale autorità o soggetto le stesse
siano attivate; |
|
all’articolo
12, comma 1, relativo al conferimento di una delega legislativa, la
locuzione "è tenuto ad adottare" dovrebbe essere sostituita dalla
seguente "è delegato ad adottare"; al medesimo comma – inoltre
– dovrebbe chiarirsi dinanzi a quale autorità giudiziaria si svolgano i
procedimenti che si intende ridisciplinare; |
|
all’articolo
12, comma 1, con riferimento ai principi e criteri direttivi per l’esercizio
della delega dovrebbe valutarsi l’opportunità: alla lettera b), di
chiarire in quale sede e dinanzi a quale soggetto possono essere presentante
nuove domande ed eccezioni; alla lettera c), a quale autorità spetti la
revoca o la modifica dei provvedimenti; alla lettera i), cosa si intenda per
"sentenza non definitiva"; |
|
all’articolo
14, comma 1, dovrebbe valutarsi l’opportunità di meglio chiarire tanto l’oggetto
quanto i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega
conferita. |
Parere
della I Commissione permanente
(Affari
costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Il
Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il nuovo testo
del disegno di legge C. 2517, come risultante dagli emendamenti approvati nel
corso dell’esame in sede referente;
|
rilevato
che le disposizioni da esso recate siano riconducibili alla materia
"giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale"
che l’articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato; |
|
ritenuto
che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità
costituzionale, |
esprime
parere
favorevole
con
la seguente osservazione:
|
all’articolo
1, comma 3, valuti la Commissione l’opportunità di coordinare, ai fini di
una maggiore chiarezza normativa, la disposizione da esso recata, che
prevede la soppressione dei Tribunali per i minorenni e delle Procure della
Repubblica costituite presso gli stessi, con la disposizione di cui all’articolo
11, comma 1, che prevede che le controversie pendenti presso detti tribunali
o altro ufficio sono trasferite alle sezioni specializzate per la famiglia e
i minori entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all’articolo 9, commi 6 e 7. |
Parere
della VI Commissione permanente (Finanze)
La
VI Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, recante
misure in materia di diritto di famiglia e di minori, come risultante dagli
emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato
come la previsione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), secondo la
quale è possibile procedere anche d’ufficio all’accertamento dei redditi e
delle sostanze delle parti, potrebbe determinare conseguenze significative sui
comportamenti dei coniugi in sede di procedimento di separazione o di divorzio,
esprime
parere
favorevole
con
la seguente osservazione:
|
in
riferimento all’articolo 12, comma 1, lettera l), valuti la Commissione di
merito l’opportunità di specificare che la previsione circa la gratuità
dei giudizi dinanzi alla sezione specializzata si sostanzia nell’esenzione
dal contributo unificato di iscrizione a ruolo. |
Parere
della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
La
XI Commissione, premesso che:
|
appare
effettivamente opportuna una revisione organica, anche ordinamentale, della
giustizia minorile; |
|
costituisce
un obiettivo condivisibile quello di avvicinare quanto più possibile ai
cittadini l’amministrazione e quindi le articolazioni operative della
giustizia; |
|
tali
principi valgono precipuamente per tutti i versanti della giustizia che
concernono i minori, con ogni conseguente riforma dell’attuale sistema,
mentre, per la verità, sono già praticamente |
|
attuati
e vigenti per tutta la materia coniugale, della famiglia e della persona; |
|
appare
sicuramente preziosa una sempre più approfondita e sensibile preparazione
dei magistrati in settori tanto delicati come quello che si occupa dei
minori di età; |
|
risulta,
oggigiorno, invece fortemente ripensata la spinta verso la
iperspecializzazione ed assoluta esclusività delle competenze, sia sul
piano della formazione del personale magistratuale e coadiuvante, sia sul
piano dell’ottimale produttività e distribuzione dello stesso; |
|
i
fini di riforma ordinamentale, al riguardo, possono essere perseguiti con lo
strumento delle Sezioni specializzate ovvero con altre formule
organizzative, anche in ragione dei mezzi umani e strumentali disponibili;
sarebbe stato organizzativamente incongruo, costituzionalmente censurabile,
socialmente contraddittorio, controproducente sul piano funzionale,
stabilire che la trattazione delle materie de quibus avvenisse soltanto
presso alcune sedi di tribunale e non in altre, non potendo sussistere
legittimamente alcuna distinzione o graduazione di attribuzioni fra organi
di pari livello giudiziario; |
|
al
fine pratico della istituzione di organi o Sezioni specializzate di primo
grado presso tutti i tribunali indistintamente, ben avrebbe potuto e
potrebbe soccorrere la normativa sulle "Tabelle infradistrettuali"
dei magistrati di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, con un meccanismo
ineccepibile dal punto di vista ordinamentale ed ottimale dal punto di vista
organizzativo e della migliore utilizzazione dei magistrati stessi; |
|
sebbene
in linea subordinata, può risultare compatibile ed efficace rispetto ai
fini sopra ricordati, purché rigorosamente attuata, la normativa prevista
che impone al Governo di assicurare, contestualmente all’istituzione delle
Sezioni specializzate laddove l’organico lo consenta, la permanente
operatività delle Sezioni, per tutte le attività di competenza, nessuna
esclusa, presso le sedi circondariali di tribunale nelle quali l’istituzione
non sia stata possibile; |
|
è
di grande importanza, ai fini del positivo esito della riforma, l’insieme
delle norme sulla formazione dei magistrati, sul ruolo dei magistrati
onorari, sull’organico del personale ausiliario, aspetti che devono
trovare negli emanandi decreti soluzioni di assoluta coerenza sistematica ed
organizzativa; |
esprime
parere
favorevole
Con
la seguente osservazione:
rivaluti
la Commissione di merito l’opportunità e la possibilità, in linea
principale, che la legge stabilisca l’istituzione delle Sezioni specializzate
di primo grado presso tutti i tribunali indistintamente mediante la formazione
delle stesse con la normativa ed il meccanismo delle "Tabelle
infradistrettuali" di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, posto che la
stessa detta: e con le seguenti condizioni:
|
all’articolo
9, l’espressione "rese operative" sia precisata espressamente
dicendosi "rese operative in via permanente"; al medesimo articolo
9, comma 3, lettera b), sia corretto l’evidente errore materiale,
dicendosi: "l’utilizzazione delle cancellerie di tribunale e delle
segreterie di procura della Repubblica ivi costituite. |
Parere
della XII Commissione permanente (Affari sociali)
La
XII Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2517, premesso
che, durante l’esame in sede consultiva del provvedimento, la XII Commissione
ha valutato in senso positivo il complesso del provvedimento nella formulazione
approvata dalla Commissione di merito, esprimendo però alcune considerazioni
correlate al fine di rendere più rispondente a profili di carattere sociale le
disposizioni che saranno recate dalla nuova legge. In particolare sono state
sottolineate, proponendone il recepimento nel testo finale del disegno di legge,
le seguenti questioni:
|
l’esigenza
di recuperare la funzione dei giudici onorari al fine di salvaguardare un
approccio integrato nella valutazione delle problematiche che riguardano il
mondo dell’infanzia, in tal senso prevedendo che sia assicurata la
presenza del medesimo giudice onorario in materie civili, oltre che penali,
nel momento del giudizio; |
|
migliorare
l’efficacia e l’efficienza dell’istituto della messa in prova
affinché con la nuova legge si possa assecondare al meglio la logica della
prevenzione, del recupero e del reinserimento, in luogo della repressione,
soprattutto per quanto riguarda le situazioni di disagio; |
|
perseguire
la soppressione definitiva, nel tempo, della possibilità di distacco
momentaneo di uno dei magistrati del collegio, in vista di una piena e
definitiva esclusività delle funzioni; |
|
la
necessità di potenziare gli organismi ausiliari delle sezioni
specializzate, in considerazione della già insufficiente funzionalità dei
servizi sociali, destinata ad accrescersi quando entrerà in |
|
vigore
la nuova legge. In tali circostanze si evidenzia altresì la necessità di
prevedere nuove norme volte a disciplinare le modalità di intervento degli
stessi servizi sociali, nonché l’esigenza di reprimere con continuità e
decisione i fenomeni della violenza familiare e della conflittualità tra
coniugi separati; |
|
l’esigenza
di prevedere interventi integrati di prevenzione, che coinvolgano, tra l’altro,
la famiglia, la scuola e l’associazionismo, ridando centralità alle
politiche giovanili, allo scopo organizzandole e finanziandole in maniera
adeguata, |
esprime
parere
favorevole
con
la seguente osservazione:
|
valuti
la Commissione di merito l’opportunità e la possibilità di tenere in
considerazione le questioni enunciate in premessa, se del caso prevedendone
un pertinente recepimento nel testo definitivo del disegno di legge. |
Testo
del disegno di legge N. 2517
Misure
urgenti e delega al Governo
in
materia di diritto di famiglia
e
dei minori
Articolo
1
1.
Sono istituite, presso i tribunali e le
corti
di appello, le sezioni specializzate per
la
famiglia e per i minori, alle quali è
devoluta
la cognizione di tutte le controversie
di
cui all’articolo 2.
2.
Ai giudici assegnati alle sezioni di cui
al
comma 1 possono essere devoluti anche
altri
affari civili, purché ciò non comporti
ritardo
nella trattazione delle controversie
previste
dalla presente legge.
|
Testo
della Commissione
Delega
al Governo per l’istituzione delle
sezioni
specializzate per la famiglia e per i
minori nonché per la disciplina dei
procedimenti
in materia di separazione
dei
coniugi e di divorzio
Articolo
1
1.
Sono istituite, presso le corti
di
appello
e i tribunali individuati ai sensi
dall’articolo
9, le sezioni specializzate per
la
famiglia e per i minori, alle quali è
devoluta
la cognizione di tutte le controversie
di
cui all’articolo 2.
2.
Ai giudici assegnati alle sezioni di cui
al
comma 1 possono essere devoluti,
con
adeguata
motivazione, anche altri affari
civili
in casi eccezionali, dovuti ad
imprescindibili
esigenze
di servizio e purché ciò
non
comporti ritardo nella trattazione
delle
controversie previste dalla presente
legge.
3.
Sono soppressi i tribunali per i
minorenni
e le procure della Repubblica
costituite
presso gli stessi tribunali.
|
Articolo
2
1.
Sono attribuite alla competenza delle
sezioni
specializzate tutte le controversie
di
competenza del tribunale per i minorenni
in
materia civile, nonché quelle
attualmente
devolute alla competenza del
giudice
tutelare e del tribunale ordinario
in
materia di rapporti di famiglia e di
minori.
2.
Sono altresì devolute alla competenza
delle
sezioni specializzate le controversie
aventi
per oggetto:
a)
la formazione e la rettificazione
degli
atti di stato civile;
b)
i procedimenti di interdizione e di
inabilitazione;
c)
i procedimenti per la dichiarazione
di
assenza e di morte presunta;
d)
gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari
obbligatori di competenza dell’autorità
giudiziaria.
|
Articolo
2
1.
Sono attribuite alla competenza delle
sezioni
specializzate di cui all’articolo
1,
comma
1, tutte le controversie di
competenza
del
tribunale per i minorenni in
materia
civile, penale e amministrativa,
nonché
quelle attualmente devolute alla
competenza
del giudice tutelare e del tribunale
ordinario
in materia di rapporti di
famiglia
e di minori e quelle relative
allo
stato
e alla capacità delle persone.
Soppresso.
|
Articolo
3
1.
Nella determinazione dei posti in
organico
presso le sezioni specializzate
dovrà
essere data precedenza ai magistrati
che:
a)
abbiano svolto per almeno due
anni
funzioni di presidente o di giudice
nelle
controversie in materia di famiglia,
ovvero
funzioni di giudice tutelare o funzioni
di
giudice del tribunale per i minorenni;
b)
abbiano partecipato a corsi, incontri,
dibattiti,
convegni in materia familiare
o
minorile o possano fare valere titoli o
pubblicazioni
da cui dedurre una specifica
competenza
nella materia.
|
Articolo
3
1.
I magistrati ordinari sono assegnati,
a
domanda, alle sezioni specializzate di cui
all’articolo
1, comma 1, e agli uffici specializzati
per
la famiglia e per i minori, di
cui
all’articolo 6, dal Consiglio superiore
della
magistratura, sentito il parere del
consiglio
giudiziario.
2.
Nell’assegnazione dei posti
in organico
presso
le sezioni specializzate e gli
uffici
specializzati deve essere data
precedenza
ai
magistrati che:
a)
abbiano svolto per almeno due
anni
funzioni di presidente o di
giudice del
tribunale
per i minorenni o di procuratore
della
Repubblica presso il tribunale per i
minorenni
, ovvero funzioni di presidente
o
di giudice nelle controversie in materia
di
famiglia ovvero funzioni di giudice tutelare;
b)
possano far valere titoli o
pubblicazioni
da
cui dedurre una specifica competenza
in
materia, o abbiano partecipato
a
corsi in materia familiare o minorile.
|
Articolo
4
1.
La sezione specializzata del tribunale
e
della corte di appello è composta da
almeno
quattro giudici.
|
Articolo
4
1.
Il Consiglio superiore della magistratura
organizza
ogni anno un corso di
preparazione
per i magistrati che intendano
acquisire
le speciali conoscenze previste
per
l’assegnazione alle sezioni specializzate
di
cui all’articolo 1, comma 1, e
uno
o più corsi di aggiornamento per i
magistrati
e i giudici onorari assegnati agli
uffici
giudiziari competenti per la famiglia
e
per i minori.
|
Articolo
5
1.
Le attribuzioni conferite dalla legge
al
pubblico ministero nelle materie di
competenza
delle sezioni specializzate
sono
esercitate da magistrati assegnati all’ufficio
specializzato
per la famiglia e per
i
minori, costituito presso la procura della
Repubblica
presso i tribunali dove sono
istituite
le sezioni di cui all’articolo 1,
comma
1.
2.
Ai magistrati di cui al comma 1 può
essere
devoluta anche altra attività giudiziaria, purché ciò non comporti
ritardo
nella
trattazione delle controversie previste
dalla
presente legge.
|
Articolo
5
1.
La sezione specializzata del tribunale
e
della corte di appello è composta da
almeno
quattro giudici, in deroga all’articolo
46
dell’ordinamento giudiziario, approvato
con
regio decreto 30 gennaio 1941,
n.
12, come modificato dal decreto legislativo
4
maggio 1999, n. 138.
2.
La sezione specializzata è composta
da
giudici specializzati nelle materie di
competenza
previste dalla presente legge
nonché
da privati cittadini aventi la qualifica
di
giudice onorario.
3.
La sezione specializzata decide
in
composizione
monocratica in tutte le materie
attribuite
dalla legge alla competenza
del
giudice tutelare e nelle materie di cui
agli
articoli 90, 145, 166, 194, secondo
comma,
247, secondo comma, 248, 264,
273,
321, 347, 375, secondo comma, 394,
terzo
comma, primo periodo, e 424 del
codice
civile; in ogni altra materia civile
decide
in composizione collegiale con
tre
magistrati
togati di cui il più anziano di
ruolo
con funzioni di presidente. In
materia
penale,
la sezione specializzata giudica
con
tre magistrati di cui due togati,
uno
con qualifica non inferiore a magistrato
d’appello,
che la presiede, e un
giudice
onorario. In funzione di giudice
dell’udienza
preliminare la sezione è composta
da
un magistrato e da un giudice
onorario.
In caso di parità di voto prevale
il
voto del magistrato.
|
Articolo
6
1.
L’articolo 73 dell’ordinamento giudiziario,
approvato
con regio decreto 30
gennaio
1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Articolo
73. – (Attribuzioni generali del
pubblico
ministero). – 1. Il pubblico ministero
vigila
sull’osservanza delle leggi,
sulla
pronta e regolare amministrazione
della
giustizia, sulla tutela dei diritti dello
Stato,
delle persone giuridiche e degli
incapaci,
sul rispetto dei diritti indisponibili
e
sulle materie devolute alle sezioni
specializzate
per la famiglia e per i minori
richiedendo,
nei casi di urgenza, i provvedimenti
che
ritiene necessari; promuove
la
repressione dei reati e l’applicazione
delle
misure di sicurezza; fa eseguire i
giudicati
ed ogni altro provvedimento del
giudice,
nei casi stabiliti dalla legge.
2.
Il pubblico ministero ha altresì
azione
diretta per fare eseguire ed osservare
le
leggi di ordine pubblico e che
interessano
i diritti dello Stato, sempre che
tale
azione non sia dalla legge attribuita
ad
altri organi".
|
Articolo
6
1.
Le attribuzioni conferite dalla legge
al
pubblico ministero nelle materie di
competenza
delle sezioni specializzate
sono
esercitate da magistrati assegnati all’ufficio
specializzato
per la famiglia e per
i
minori, costituito presso la
procura generale
presso
le corti d’appello e presso
la
procura
della Repubblica presso i tribunali
dove
sono istituite le sezioni specializzate
di
cui all’articolo 1, comma 1.
2.
Ai magistrati di cui al comma 1
possono
essere devoluti, con adeguata motivazione, anche altri affari penali in
casi
eccezionali,
dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purché
ciò non comporti
ritardo
nella trattazione delle controversie
previste
dalla presente legge.
|
Articolo
7
1.
Il Governo è delegato ad adottare,
entro
duecentoquaranta giorni dalla data
di
entrata in vigore della presente legge,
uno
o più decreti legislativi con i quali
individuare
i tribunali e le corti di appello
presso
i quali istituire le sezioni specializzate
per
la famiglia e per i minori,
secondo
i seguenti concorrenti ed integrati
criteri:
a)
istituzione delle sezioni specializzate
presso
tutte le corti di appello;
b)
istituzione delle sezioni specializzate
in
tutte le sedi di tribunale attualmente
esistenti,
ad eccezione delle sezioni
distaccate,
purché rispondenti ai criteri di
cui
alle lettere c) e d);
c)
equa distribuzione del carico di
lavoro;
d)
adeguata funzionalità degli uffici
giudiziari,
tenuto conto dell’estensione del
territorio,
del numero di abitanti, delle
caratteristiche
dei collegamenti esistenti
tra
le varie zone e la sede dell’ufficio,
nonché
del carico di lavoro atteso.
2.
Il Governo è altresì delegato ad
adottare,
entro centoventi giorni dalla scadenza
del
termine di cui al comma 1, uno
o
più decreti legislativi per rideterminare
l’organico
dei tribunali per i minorenni,
tenuto
conto del residuo carico di lavoro
in
materia penale.
3.
Il Governo è delegato ad adottare,
entro
lo stesso termine di cui al comma 2,
uno
o più decreti legislativi recanti le
norme
necessarie al coordinamento delle
disposizioni
dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio
della delega di cui al medesimo
comma
con tutte le altre leggi dello
Stato
e la necessaria disciplina transitoria.
4.
Gli schemi dei decreti legislativi
emanati
nell’esercizio delle deleghe di cui
al
presente articolo sono trasmessi al Senato
della
Repubblica ed alla Camera dei
deputati
perché sia espresso dalle competenti
Commissioni
parlamentari permanenti
un
parere motivato, entro il termine
di
trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso
il quale i decreti sono emanati
anche
in mancanza del parere.
5.
Con decreto del Ministro della giustizia,
sentito
il Consiglio superiore della
magistratura,
da emanare entro sei mesi
dalla
scadenza del termine di cui al
comma
2, è determinato l’organico delle
sezioni
specializzate per la famiglia e per
i
minori dei tribunali e delle corti di
e
degli uffici delle procure della Repubblica
presso
i tribunali, senza aumento
dell’attuale
organico complessivo; con il
medesimo
decreto sono apportate le necessarie
variazioni
agli organici degli altri
uffici
giudiziari.
6.
Con decreto del Ministro della giustizia,
da
emanare entro lo stesso termine
di
cui al comma 5, è determinato l’organico
del
personale amministrativo destinato
alle
sezioni specializzate per la famiglia
e
per i minori dei tribunali e delle
corti
di appello e degli uffici delle procure
della
Repubblica presso i medesimi tribunali,
senza
aumento dell’attuale organico
complessivo;
con il medesimo decreto sono
apportate
le necessarie variazioni agli organici
del
personale amministrativo degli
altri
uffici giudiziari.
7.
Entro due anni dalla data di entrata
in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi
previsti
dal presente articolo, il Governo
può
emanare disposizioni correttive nel
rispetto
dei criteri di cui ai commi 1 e 2,
con
la procedura di cui al comma 4.
|
Articolo
7
Identico.
|
Articolo
8
1.
Sono considerati ausiliari delle sezioni
specializzate,
a norma dell’articolo
68
del codice di procedura civile, gli uffici
del
servizio sociale del Dipartimento della
giustizia
minorile o, in mancanza, quelli
dipendenti
dai comuni o con questi convenzionati.
2.
Agli ausiliari di cui al comma 1
potranno
essere devoluti compiti di:
a)
assistenza all’esecuzione dei provvedimenti
di
consegna dei minori;
b)
vigilanza sull’osservanza degli obblighi
di
fare, contenuti nei provvedimenti
di
affidamento dei minori;
c)
verifiche sui rapporti familiari.
3.
I servizi sociali sono tenuti a segnalare
al
pubblico ministero i casi che ritengono
meritevoli
di valutazione da parte
del
suo ufficio.
|
Articolo
8
1.
Possono essere nominati giudici onorari
presso
le sezioni specializzate di cui
all’articolo
1, comma 1: psicologi con specializzazione
in
materia di diritto di famiglia
o
di diritto minorile, pedagogisti,
nonché
criminologi e neuropsichiatri infantili
e
per l’età evolutiva. La nomina
deve
essere seguita da un periodo di
tirocinio
presso le istituende sezioni specializzate.
2.
Il giudice onorario ha il compito di
delineare
il profilo psicologico del minore
e
svolgere le audizioni nelle procedure di
adozione.
Nelle controversie in materia
penale
compone il collegio e partecipa alla
camera
di consiglio.
|
Articolo
9
1.
Le controversie, previste dalla presente
legge,
pendenti dinanzi al tribunale
per
i minorenni o altro ufficio, sono trasferite
d’ufficio
alla sezione specializzata
per
la famiglia e per i minori entro
centottanta
giorni dalla data di entrata in
vigore
dei decreti di cui all’articolo 7,
commi
5 e 6.
2.
Le parti costituite hanno comunque
facoltà
di depositare presso la cancelleria
della
sezione specializzata, entro l’ulteriore
termine
di sessanta giorni, un ricorso
in
riassunzione; la cancelleria provvede in
tale
caso a richiedere senza indugio all’ufficio
giudiziario
competente la trasmissione
degli
atti.
3.
Il presidente della sezione specializzata
fissa
l’udienza per la prosecuzione del
giudizio,
disponendone la comunicazione
alle
parti.
|
Articolo
9
1.
Le sezioni specializzate per la famiglia
e
per i minori, di cui all’articolo 1,
sono
istituite presso tutte le corti di appello
e
presso tutti i tribunali individuati
secondo
i criteri indicati al comma 2 e
sono,
in ogni caso, rese operative in tutti
i
restanti tribunali attualmente esistenti,
secondo
i criteri indicati al comma 3.
2.
Identico:
a)
identica;
b)
istituzione delle sezioni specializzate
nelle
sedi di tribunale rispondenti ai
requisiti
di un adeguato organico e a quelli
di
cui alle lettere c) e d);
c)
identica;
d)
identica.
Soppresso.
3.
Il Governo è delegato ad adottare,
entro
lo stesso termine di cui al comma 2,
uno
o più decreti legislativi al fine di
assicurare
l’operatività della sezione specializzata
e
del relativo ufficio della procura
della
Repubblica presso tutti i tribunali
in
cui la sezione non è istituita, sulla
base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
previsione dello svolgimento di
tutte
le attività monocratiche e collegiali di
competenza
della sezione specializzata per
la
famiglia e per i minori da parte dei
magistrati
specializzati assegnati alla sezione
istituita
più vicina nell’ambito del
distretto
di corte d’appello, secondo previsione
tabellare
ai sensi dell’articolo 7-bis
dell’ordinamento
giudiziario, approvato
con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sentiti
i relativi consigli dell’ordine degli
avvocati
e la conseguente fissazione del
calendario
delle udienze;
b)
utilizzazione delle cancellerie e
delle
segreterie dei tribunali e delle procure
della
Repubblica costituite presso gli
stessi.
4.
Il Governo è delegato ad
adottare,
entro
lo stesso termine di cui al comma 2,
uno
o più decreti legislativi recanti le
norme
necessarie al coordinamento delle
disposizioni
dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio
della delega di cui ai commi
2
e 3 con tutte le altre leggi
dello Stato e
la
necessaria disciplina transitoria.
5.
Gli schemi dei decreti
legislativi
emanati
nell’esercizio delle deleghe di cui
al
presente articolo sono trasmessi al Senato
della
Repubblica ed alla Camera dei
deputati
perché sia espresso dalle competenti
Commissioni
parlamentari permanenti
un
parere, entro il termine di trenta
giorni
dalla data di trasmissione, decorso
il
quale i decreti sono emanati anche in
mancanza
del parere.
6.
Identico.
7.
Con decreto del Ministro della
giustizia,
da
emanare entro lo stesso termine
di
cui al comma 6, è determinato l’organico
del
personale amministrativo destinato
alle
sezioni specializzate per la famiglia
e
per i minori dei tribunali e delle
corti
di appello e degli uffici delle procure
della
Repubblica presso i medesimi tribunali,
senza
aumento dell’attuale organico
complessivo;
con il medesimo decreto sono
apportate
le necessarie variazioni agli organici
del
personale amministrativo degli
altri
uffici giudiziari.
8.
Entro due anni dalla data di
entrata
in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi
previsti
dal presente articolo, il Governo
può
emanare uno o più decreti
legislativi
contenenti
disposizioni correttive nel
rispetto
dei
criteri di cui ai commi 2 e 3, con
la
procedura di cui al comma 5.
|
Articolo
10
1.
L’articolo 706 del codice di procedura
civile
è sostituito dal seguente:
"Articolo
706 – (Forma della domanda). –
La
domanda di separazione personale si
propone
con ricorso alla sezione specializzata
per
la famiglia e per i minori
istituita
presso il tribunale del luogo in cui
il
coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Ove
il coniuge convenuto abbia residenza
o
domicilio nel circondario di un
tribunale
in cui non sia istituita la sezione
specializzata
di cui al primo comma, la
domanda
va proposta alla sezione specializzata
istituita
presso il tribunale che ha
sede
nel capoluogo della provincia.
La
domanda di cui al primo comma
deve
contenere a pena di nullità:
1)
il nome, il cognome, la residenza o
il
domicilio, il codice fiscale, la data di
nascita
del ricorrente e del coniuge convenuto;
2)
il nome, il cognome, la data di
nascita
dei figli minori o maggiorenni
conviventi
non autosufficienti economicamente;
3)
l’oggetto della domanda;
4)
l’esposizione dei fatti e degli elementi
di
diritto sui quali si fonda la
domanda;
5)
l’indicazione specifica dei mezzi di
prova;
6)
un programma relativo alla crescita
dei
figli, con particolare riferimento
alle
scelte relative all’educazione scolastica
e
culturale, alla abitazione, alle esigenze
economiche,
di salute e sportive;
7)
le dichiarazioni dei redditi degli
ultimi
tre anni, ovvero una dichiarazione,
liberamente
valutabile dal giudice, che
attesti
i motivi della mancata presentazione".
|
Articolo
10
1.
Sono considerati ausiliari delle sezioni
specializzate,
a norma dell’articolo
68
del codice di procedura civile, gli uffici
del
servizio sociale del Dipartimento della
giustizia
minorile e quelli dipendenti dai
comuni
o con questi convenzionati.
2.
Identico.
3.
Identico.
|
Articolo
11
1.
All’articolo 707 del codice di procedura
civile,
il primo comma è sostituito
dal
seguente:
"I
coniugi devono comparire personalmente
davanti
al presidente della sezione
specializzata
per la famiglia e per i minori,
senza
l’assistenza dei difensori".
|
Articolo
11
1.
Il Governo è delegato ad adottare,
entro
trecentosessanta giorni dalla data di
entrata
in vigore della presente legge, uno
o
più decreti legislativi volti a regolamentare
i
rapporti tra l’autorità giudiziaria e
i
servizi sociali di cui all’articolo 10 della
presente
legge, secondo i seguenti principi
e
criteri direttivi:
a)
modalità dei compiti di vigilanza e
di
verifica dei servizi sociali caratterizzati
da
continuità di contatto con l’autorità
giudiziaria;
b)
specializzazione degli operatori dei
servizi
sociali in qualità di ausiliari nelle
materie
relative alle problematiche minorili
e
familiari in genere.
|
Articolo
12
1.
L’articolo 708 del codice di procedura
civile
è sostituito dal seguente:
"Articolo
708 – (Provvedimenti del presidente)
–
All’udienza di comparizione il
presidente,
verificata la regolarità del ricorso
introduttivo,
procede a sentire i
coniugi
prima separatamente e poi congiuntamente,
procurando
di conciliarli.
Se
i coniugi si conciliano, il presidente
fa
redigere processo verbale della conciliazione.
Se
il coniuge convenuto non compare,
o
la conciliazione non riesce, il presidente
verifica
la regolarità del ricorso introduttivo
e
della sua notificazione e, se ne rileva
la
nullità , ne dispone la rinnovazione entro
il
termine perentorio di venti giorni. La
rinnovazione
sana i vizi. Gli effetti sostanziali
e
processuali della domanda si producono
sin
dal momento del deposito del
ricorso.
Il
presidente chiede alle parti se intendono
raggiungere
un accordo consensuale
o
discutere la causa.
|
Articolo
12
1.
Le controversie, previste dalla presente
legge,
pendenti dinanzi al tribunale
per
i minorenni o altro ufficio, sono trasferite
d’ufficio
alla sezione specializzata
per
la famiglia e per i minori entro
centottanta
giorni dalla data di entrata in
vigore
dei decreti di cui all’articolo 9,
commi
6 e 7.
2.
Entro lo stesso termine di cui
al
comma
1, le parti costituite hanno
comunque
facoltà
di depositare presso la cancelleria
della
sezione specializzata una
istanza
per la prosecuzione del processo;
la
cancelleria provvede in tale caso a
richiedere
senza indugio all’ufficio giudiziario
competente
la trasmissione degli
atti.
3.
Il presidente della sezione specializzata
fissa
l’udienza per la prosecuzione del
giudizio,
disponendone la comunicazione
alle
parti, entro sessanta giorni dal
trasferimento
all’ufficio
della controversia.
|
Articolo
13
1.
L’articolo 709 del codice di procedura
civile
è abrogato.
|
Articolo
13
1.
Il Governo è delegato ad adottare,
entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o
più
decreti legislativi volti a disciplinare i
procedimenti
in materia di separazione
dei
coniugi e di divorzio, secondo i seguenti
principi
e criteri direttivi:
a)
prevedere una fase sommaria davanti
al
presidente del tribunale e al
giudice
da questi designato diretta alla
comparizione
personale delle parti e al
tentativo
obbligatorio di conciliazione da
concludere
con provvedimenti cautelari e
urgenti
volti ad assicurare la decisione di
merito
e sottoposti a reclamo secondo le
norme
del rito cautelare uniformi che
conservano
la loro efficacia anche nel caso
di
estinzione del processo;
b)
prevedere un raccordo tra la fase
sommaria
e la fase di merito con la
possibilità
per le parti di presentare nuove
domande
ed eccezioni;
c)
prevedere che i provvedimenti cautelari
emessi
dal giudice designato o dal
collegio
in sede di reclamo siano modificabili
o
revocabili sia in presenza di nuove
circostanze
di fatto sia a seguito degli
accertamenti
compiuti nel corso del giudizio,
con
provvedimento anch’esso sottoposto
a
reclamo;
d)
prevedere poteri istruttori anche
d’ufficio
per l’accertamento dei redditi e
del
patrimonio delle parti;
e)
prevedere che in caso di inadempimento
dell’obbligo
di mantenimento del
coniuge
e della prole, il giudice possa
pronunciare
ordini di pagamento anche
nei
confronti di terzi comunque obbligati
verso
il coniuge debitore;
f)
prevedere in qualsiasi momento, in
presenza
di accordo dei coniugi sulle condizioni
della
separazione, la possibilità di
trasformare
il procedimento di separazione
giudiziale
in consensuale;
g)
prevedere procedimenti unitari in
materia
di separazione dei coniugi e di
cessazione
degli effetti civili e di scioglimento
del
matrimonio e i giudizi collegati
ispirati
a criteri di massima celerità;
h)
prevedere la giurisdizione del giudice
ordinario
per i procedimenti per
l’attribuzione
delle quote di pensione;
i)
prevedere nel procedimento di separazione
e
di divorzio che il tribunale su
istanza
di uno dei coniugi pronunci sentenza
non
definitiva;
l)
prevedere la totale gratuità di tutti
i
giudizi che si svolgono davanti alla sezione
specializzata
per la famiglia e per i
minori.
Soppresso.
Soppresso.
Soppresso.
Soppresso.
|
Articolo
14
1.
Dopo l’articolo 709 del codice di
procedura
civile, sono inseriti i seguenti:
"Articolo
709-bis – (Trattazione della
causa)
– Il giudice istruttore ascolta le
parti
e decide sull’ammissibilità dei mezzi
di
prova, fissando l’udienza per l’audizione
dei
testi e per l’assunzione degli ulteriori
mezzi
di prova.
Al
termine dell’istruzione, il giudice rimette
la
causa al collegio per la decisione,
invitando
le parti alla immediata precisazione
delle
conclusioni, ovvero entro un
termine
non superiore a venti giorni, a
mezzo
di atto depositato in cancelleria.
In
caso di mancato deposito, si intendono
proposte
le conclusioni di cui ai rispettivi atti
introduttivi;
le comparse conclusionali devono
essere
depositate entro il termine, prorogabile
una
sola volta su istanza delle parti
costituite,
di sessanta giorni dalla rimessione
della
causa al collegio e le memorie di replica
entro
i venti giorni successivi.
Il
giudice istruttore concede altresì, su
richiesta
delle parti, l’integrazione delle
prove
in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.
Articolo
709-ter – (Udienza di discussione)
–
Nell’udienza di discussione il giudice
istruttore
fa la relazione della causa.
Dopo
la discussione, il collegio, al termine
della
camera di consiglio, legge in
udienza
il dispositivo della sentenza. La
motivazione
è depositata in cancelleria
entro
i successivi trenta giorni".
|
Articolo
14
1.
Sino alla entrata in funzione delle
istituende
sezioni specializzate per la famiglia
e
per i minori continuano ad
esercitare
le
proprie funzioni i tribunali per i
minorenni,
secondo le norme vigenti.
|
Articolo
15
1.
Sino alla entrata in funzione delle
istituende
sezioni specializzate per la famiglia
e
per i minori continuano a trovare
applicazione
le norme vigenti.
|
Articolo
15
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione
della
presente legge, valutati in 1.700.000
euro
per l’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale
di base di conto capitale
"Fondo
speciale" dello stato di previsione
del
Ministero dell’economia e delle finanze
per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando
l’accantonamento relativo al
Ministero
della giustizia.
2.
Identico.
|
Articolo
16
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione
della
presente legge, valutati in 1.700.000
euro
per l’anno 2002, si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale
di base di conto capitale
"Fondo
speciale" dello stato di previsione
del
Ministero dell’economia e delle finanze
per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando
l’accantonamento relativo al
Ministero
della giustizia.
2.
Il Ministro dell’economia e delle
finanze
è autorizzato ad apportare, con
propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
|
Articolo
16
Identico. |
Articolo
17
1.
La presente legge entra in vigore il
giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
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