Carta di Treviso
F.N.S.I.
e Ordine dei giornalisti, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi
e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale
ed in particolare:
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il riconoscimento
che valore supremo dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona
umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo
garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare
quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi
della propria personalità;
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l'impegno di tutta
la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie,
a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla
educazione ed una adeguata crescita umana;
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dichiarano di assumere
i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del
bambino, e in particolare:
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che il bambino deve
crescere in un'atmosfera di comprensione e che "per le sue
necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari
cure e assistenza";
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che in tutte le
azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria
considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che
perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
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che nessun bambino
dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella
sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e
alla sua reputazione;
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che lo Stato deve
incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché
il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo
benessere;
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che gli Stati devono
prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali
ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza,
danno, abuso anche mentale, sfruttamento.
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F.N.S.I.
e Ordine dei giornalisti consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione
può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali
delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando
il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento
con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca,
ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal
Codice di procedura penale e dal Codice di procedura penale per i minori.
Quest'ultimo, all'articolo 13 prescrive il:
"divieto
di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee
a identificare il minore comunque coinvolto nel reato". Il nuovo
Codice di procedura penale, all'articolo 114, comma 6, vieta "la
pubblicazione delle generalità dell'immagine di minori testimoni, persone
offese e danneggiate..."
Sulla
base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art.2
della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, ai fini
di sviluppare un'informazione sui minori più funzionale alla crescita
di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; la F.N.S.I.
e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione
con "Telefono Azzurro", il seguente
Protocollo
d'intesa
a)
il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia
come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei
suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che
anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
b)
la tutela della personalità del minore si estende anche - tenuta in
prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti
- a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni
relative ad adozione e affidamento, figli di genitori carcerati, etc.)
in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire,
prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione
che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni
del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
c)
particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni
da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente
il proprio interesse;
d)
per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione
devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno
proponendo sia davvero nell'interesse del minore;
e)
se, nell'interesse del minore - esempi possibili i casi di rapimento
e di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la pubblicazione di dati
personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il
preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.
Ordine
dei giornalisti e F.N.S.I. raccomandano ai direttori e a tutti i redattori
l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di
là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che in casi
di soggetti deboli l'informazione sia il più possibile approfondita con
un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando,
ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un
approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità
dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali,
dibattiti - la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.
F.N.S.I.
e Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze:
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a individuare strumenti
e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
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a prevedere che
nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo
sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia;
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a invitare i Consigli
regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali
di stampa ad organizzare insieme con l' Unione nazionale dei cronisti
italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti
deboli;
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ad attivare un filo
diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e
uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
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a coinvolgere i
soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
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ad instaurare un
rapporto di collaborazione stabile con l'ufficio del Garante per
la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche
sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo;
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a prevedere, attraverso
l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori,
una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di
lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia
nel nostro Paese;
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a
richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive ad una particolare
attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento
e pubblicitarie.
F.N.S.I.
e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione
con "Telefono Azzurro", insieme con le altre componenti del
mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale
permanente di Garanti che possa - sentiti anche costituendi gruppi di
lavoro - tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare
opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina
delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale;
tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione
dei lettori, di propria iniziativa
Treviso,
5 ottobre 1990
COMITATO
NAZIONALE DI GARANZIA PER L'INFORMAZIONE SUI MINORI E PER L’ATTUAZIONE
DELLA CARTA DI TREVISO
(composizione
e regolamento)
Il
Comitato ha il compito precipuo di favorire la crescita dei processi informativi
sull'infanzia ed i minori per l'applicazione e nel rispetto dei principi
contenuti nella Carta di Treviso.
Il
Comitato, avvalendosi anche della collaborazione di Enti, Associazioni
e singoli competenti sulle materie attinenti alla condizione minorile,
promuove attività di studio e ricerca su tali materie, con particolare
riferimento al rapporto fra infanzia e informazione, anche attraverso
l'Osservatorio e la costituzione di eventuali commissioni di lavoro.
Al
Comitato è inoltre affidato il compito della valutazione e della verifica,
sotto i profili della deontologia professionale e dell'etica applicata
alla produzione dei messaggi da parte dei mezzi di comunicazione, dei
casi di violazione dei principi contenuti nella Carta di Treviso. A tale
fine il Comitato esamina i casi su segnalazione dei propri membri, da
parte degli iscritti agli organismi componenti il Comitato, da parte di
strutture regionali o locali ad esso affini, da parte dei lettori e dei
cittadini che si pongano in rapporto non anonimo. Dopo approfondito esame
il Comitato trasmette i casi istruiti all'Ufficio di Presidenza per le
delibere definitive.
Sono
membri permanenti del Comitato :
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il Presidente ed
il Segretario nazionale della F.N.S.I., con facoltà di delegare
ciascuno un proprio sostituto;
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il Presidente ed
il Consigliere Segretario del C.N.O.G., con facoltà di delegare
ciascuno un proprio sostituto;
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il Presidente dell'Associazione
Telefono Azzurro, con facoltà di delegare un sostituto;
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il Presidente della
F.I.E.G., o un suo delegato;
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il Presidente della
F.R.T., o un suo delegato;
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il Presidente della
R.A.I., o un suo delegato;
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un rappresentante
del Garante della Radiodiffusione e l'Editoria;
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un rappresentante
del Consiglio degli Utenti;
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un rappresentante
del Ministero di Grazia e Giustizia;
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un rappresentante
del Ministero per gli Affari Sociali;
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un rappresentante
del Consiglio nazionale dei Minori;
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un rappresentante
dell'Associazione Nazionale Giudici minorili;
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un rappresentante
del Comitato interprofessionale Informazione Pubblicità;
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un rappresentante
del Giurì della Pubblicità;
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un rappresentante
della C.G.I.L.;
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|
un rappresentante
della C.I.S.L.;
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un rappresentante
della U.I.L.
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Possono
far parte del Comitato 5 esperti, fra i docenti, gli operatori ed i responsabili
di Associazioni che abbiano particolare competenza sui problemi dell'informazione
e della condizione minorile. La loro nomina è biennale ed è rinnovabile
fino a due bienni successivi.
Il
C.N.O.G. e la F.N.S.I. hanno, inoltre, facoltà di nominare giornalisti,
cultori della materia, che assumono la funzione di assistenti del Comitato
per l'istruzione dei casi e di singole questioni in discussione. La loro
nomina è biennale ed è rinnovabile per un biennio.
UFFICIO
DI PRESIDENZA
L'Ufficio
di Presidenza, in quanto organo deliberante di vigilanza e indirizzo,
esamina i casi, su trasmissione del Comitato, o in casi eccezionali e
urgenti su autonoma iniziativa. Delibera sulla trasmissione o meno agli
organi di autodisciplina e decisionali delle categorie competenti.
Assumono
la Presidenza, alternativamente a turno per un biennio, la F.N.S.I. e
il C.N.O.G., attraverso il legale rappresentante o un suo delegato L'Associazione
Telefono Azzurro regge in permanenza la Vice presidenza, da cui dipende
la sovrintendenza delle attività di ricerca e delle commissioni di lavoro.
L'Ufficio
di Presidenza nomina il Direttore dell'Osservatorio sui Minori e i membri
esperti non giornalisti del Comitato Nazionale.
Compongono
l'Ufficio di Presidenza:
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Il Presidente ed
il Segretario nazionale della F.N.S.I., con facoltà di delegare
ciascuno un proprio sostituto;
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il Presidente ed
il Consigliere Segretario del C.N.O.G., con facoltà di delegare
ciascuno un proprio sostituto;
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il Presidente dell'Associazione
Telefono Azzurro, con facoltà di delegare un proprio sostituto;
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|
il Presidente della
F.I.E.G., o un suo sostituto;
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|
il Presidente della
F.R.T., o un suo sostituto;
|
|
il Presidente della
RAI, o un suo sostituto.
|
OSSERVATORIO
SUI MINORI
É
istituito l'Osservatorio sui Minori. Il Direttore dell'Osservatorio, nominato
dall'Ufficio di Presidenza del Comitato, è anche coordinatore dei Gruppi
di lavoro e ricerca che il Comitato potrà istituire per singole e specifiche
questioni.
SEGRETERIA
É
istituita la segreteria dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato. Essa
ha sede, per il primo biennio, presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Giornalisti. Ne fanno parte il Direttore del C.N.O.G., il Direttore
ed il Vice Direttore della FNSI, il Direttore dell'Osservatorio sui minori.
CONSIGLIO
NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA
ITALIANA d’intesa con TELEFONO AZZURRO
CARTA
DI TREVISO - VADEMECUM ‘95
I
giornalisti italiani, d’intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall’approvazione
della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi
a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini
e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione
- , anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili
e per ampliare nell’opinione pubblica una cultura dell’infanzia pur prendendo
spunto dai fatti di cronaca.
In
considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono
utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive
dell’impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali
in vigore.
-
Al
bambino coinvolto -come autore, vittima o teste- in fatti di cronaca,
la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita,
deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere
evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare
alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo
dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri,
l’indicazione della scuola cui appartenga.
-
Per
quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori
separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica
circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli
e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato
del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.
-
Il
bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive
e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella
sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico
sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale
consenso dei genitori .
-
Nel
caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di
sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni, occorre
non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare
effetti di suggestione o emulazione.
-
Nel
caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare
attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine
di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un
sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.
I
giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per
il Convegno "Il Bambino e l’informazione" impegnano inoltre
il Comitato Nazionale di Garanzia a:
-
diffondere
la normativa esistente
-
pubblicizzare
i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
-
attuare
l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso:
-
organizzare
una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione
dei dati dell’Osservatorio;
-
coinvolgere
nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori
di quotidiani, agenzie di stampa, periodici, notiziari televisivi
e radiofonici;
-
sollecitare
la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
-
sviluppare
in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per
i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto
nell’emergenza;
Impegnano
il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a:
-
prevedere
che nella riforma dell’Ordine sia semplificata la procedura disciplinare
e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
-
organizzare
seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa
dei Consigli regionali dell’Ordine;
-
coinvolgere
le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio
Treviso,
25 novembre 1995
Codice
di autoregolamentazione Tv e Minori
sottoscritto
in Roma il 26 Novembre 1997
PREMESSA
Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti
alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come Aziende televisive)
considerano:
|
che
l'utenza televisiva è costituita - specie in alcune fasce orarie
- anche da minori (1);
che il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è
un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale:
basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità
nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia
e la gioventù (art. 31); o la Convenzione dell'ONU del 1989 - divenuta
legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per
predisporre il bambino a vivere una vita autonoma nella società,
nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza,
solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie
o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno,
abuso mentale, sfruttamento;
|
|
che la funzione
educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata
dalla televisione al fine di aiutare i bambini e i ragazzi a conoscere
progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;
|
|
che il minore è
un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto ad essere
tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere al suo sviluppo
psichico e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano
educativo;
|
|
che, riconosciuti
i diritti dell'utente adulto e i diritti di libertà di informazione
e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino,
si applica il principio di cui all'art. 3 della Convenzione ONU
secondo cui "i maggiori interessi del bambino/a devono costituire
oggetto di primaria considerazione".
|
Tutto ciò premesso le Aziende televisive ritengono opportuno non solo
impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela
dei minori, ma anche a dar vita ad un codice di autoregolamentazione che
possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità
e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla.
Ciò accogliendo il suggerimento della Convenzione ONU di sviluppare "appropriati
codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni
e materiali dannosi al suo benessere" (art. 17).
PRINCIPI
GENERALI
Le
Aziende televisive si impegnano: a) a migliorare ed elevare la qualità
delle trasmissioni televisive destinate ai bambini; b) ad aiutare gli
adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle
trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia
rispetto alla qualità che alla quantità: ciò per evitare il pericolo di
una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi;
per consentire una scelta critica dei programmi; c) a collaborare col
sistema scolastico per educare bambini e ragazzi ad una corretta e adeguata
alfabetizzazione televisiva; d) ad assegnare alle trasmissioni per bambini,
qualora siano prodotte, personale appositamente preparato e di alta qualità;
e) a sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi dell'handicap,
del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in
maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei bambini in queste condizioni;
f) a sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali
coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle
forme ritenute opportune da ciascuna Azienda televisiva; g) a diffondere
presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.
PARTE
PRIMA
A)
LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE
Le Aziende televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione
dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo
rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e i loro
corpi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità. In particolare
le Aziende televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento
che di informazione: a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni
o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato; a
non utilizzare minori con gravi patologie o portatori di handicap per
propagandare terapie in forme sensazionalistiche; a non intervistare minori
in situazione di grave crisi (per esempio che siano fuggiti di casa, che
abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità
adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i
genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto
anonimato; a non far partecipare minori (da 0 a 14 anni) a trasmissioni
in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento a un genitore o
a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o una adozione;
se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa; a non utilizzare
i minori (da 0 a 14 anni) in grottesche imitazioni degli adulti;
B)
LA TELEVISIONE PER TUTTI dalle ore 7.00 alle ore 22.30
Le
Aziende televisive si impegnano a trasmettere programmi nel rispetto delle
seguenti regole:
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione
si eviti la trasmissione di immagini gratuite di violenza o di sesso,
ovvero che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della
notizia. Le Aziende televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni
di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
a)
sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano
creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;
b)
notizie che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori.
Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione
di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si
renda comunque necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori
che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono
adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi
episodi in cui sono coinvolti i minori, le Aziende televisive si impegnano
al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice
e nella "Carta dei doveri del giornalista" per la parte relativa
ai "Minori e soggetti deboli". Le Aziende televisive, con particolare
riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare
specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare, non solo
i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi,
montatori, ecc.), alla problematica "Tv e minori". Le Aziende
televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i
programmi di informazione, a quanto sopra indicato.
FILM
FICTION E SPETTACOLI VARI
Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si
impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità
in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento
vario, a tutela del benessere fisico e psichico dei bambini e dei ragazzi,
attraverso un Comitato interno di autocontrollo, vigilanza e garanzia.
Detto Comitato - costituito, tra l'altro, da esperti di comunicazione
e diritto - detterà gli indirizzi e le valutazioni in attuazione dei principi
del presente Codice. Qualora si consideri che per straordinario valore
culturale o morale valga la pena mettere in onda in prima serata una trasmissione
destinata al pubblico adolescenziale ma non adatta ai più piccoli, si
potrà derogare all'impegno sopra indicato. In questo caso le Aziende televisive
si impegnano ad annunciare, se possibile anche nei giorni precedenti,
che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli, pur essendo
importante per i più grandi. Se la trasmissione avrà delle interruzioni,
l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione.
TRASMISSIONI
DI INTRATTENIMENTO
Le Aziende televisive si impegnano ad evitare quegli spettacoli che per
impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei
minori e in particolare: ad evitare trasmissioni che usino in modo gratuito
i conflitti familiari come spettacolo creando turbativa in un bambino
preoccupato per la stabilità affettiva delle relazioni con i suoi genitori;
ad evitare che nelle trasmissioni si faccia ricorso al turpiloquio, alla
scurrilità e alla offesa verso le religioni.
C)
LA TELEVISIONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI
Le
Aziende televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia
"protetta" di programmazione, fra le ore 16.00 e le ore 19.00,
idonea ai bambini sia con trasmissioni esplicitamente dedicate a loro,
sia con un controllo particolare anche su promo, trailer e pubblicità.
PRODUZIONE
DI PROGRAMMI
Le Televisioni che realizzano programmi per bambini e per ragazzi si impegnano
a produrre trasmissioni: che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
che favoriscano le principali necessità dei bambini e dei ragazzi come
la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la
propria autonomia; che accrescano le capacità critiche dei bambini e ragazzi
in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo; che favoriscano la partecipazione
dei bambini e ragazzi con i loro problemi, con i loro punti di vista dando
spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città (Consigli
dei bambini, progettazione di spazi urbani da parte di bambini e ragazzi,
iniziative per aumentare la loro autonomia e la loro partecipazione).
Le Televisioni si impegnano a curare la qualità della traduzione e del
doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta
educazione linguistica dei bambini.
PROGRAMMI
DI INFORMAZIONE DESTINATI AI MINORI
Le Aziende televisive, si impegnano a valutare la possibilità di produrre
programmi di informazione destinati ai bambini e ragazzi, possibilmente
curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di problematiche
infantili e con bambini e ragazzi.
COMUNICAZIONI
ALLA STAMPA ED AGLI SPETTATORI ADULTI
Le Aziende televisive si impegnano a comunicare abitualmente alla stampa
quotidiana, periodica ed anche specializzata, nonché alle pubblicazioni
specificatamente dedicate ai minori, i notiziari sui programmi destinati
all'utenza di bambini e ragazzi e a rispettarne gli orari.
D)
PUBBLICITÀ
Le
Aziende televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità,
dei trailer e dei promo dei programmi, al fine di non trasmettere pubblicità
e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità
dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale
per i minori stessi. Volendo garantire una particolare tutela di quella
parte del pubblico - bambini e ragazzi - che ha minore capacità di giudizio
e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari, si prevedono
le seguenti limitazioni nella propaganda pubblicitaria, secondo tre diversi
livelli di protezione (generale, rafforzata, specifica), a seconda delle
diverse esigenze di cautela nell'arco della giornata.
1°
LIVELLO: PROTEZIONE GENERALE
La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione.
I messaggi pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti
pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcool, né
presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcool;
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone
ad effettuare l'acquisto abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore i bambini: sulla natura, sulle prestazioni
e sulle dimensioni del giocattolo; sul grado di conoscenze e di abilità
necessario per utilizzare il giocattolo; sulla descrizione degli accessori
inclusi o non inclusi nella confezione; sul prezzo del giocattolo, in
particolar modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti
complementari.
2°
LIVELLO: PROTEZIONE RAFFORZATA
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui
si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato
dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle ore 7.00 alle ore 16.00
e dalle ore 19.00 alle ore 22.30). Durante la fascia di protezione rafforzata
non saranno trasmesse pubblicità, direttamente rivolte ai bambini, che
contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio
psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere
che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità
oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni
che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino
l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di genitori, insegnanti e di
altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i bambini
ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra
il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli
a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli
oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni
di sesso e di razza; ecc.).
3°
LIVELLO: PROTEZIONE SPECIFICA
La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione
in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non
sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione
dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti
ai bambini). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma
di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori, dovranno
essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità
ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini
che non sanno ancora leggere e da minori portatori di handicap. In questa
fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di: bevande superalcoliche;
servizi telefonici a valore aggiunto a prefisso "144" e "00"
a carattere di intrattenimento o conversazione, così come definiti dalle
leggi vigenti; profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne
sociali).
PARTE
SECONDA
DIFFUSIONE
DEL CODICE
Le Aziende televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente
Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi
di largo ascolto. Il Comitato chiede alla Presidenza del Consiglio di
provvedere alla maggiore diffusione possibile del Codice. In particolare,
in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione propone la più ampia
diffusione nelle scuole dell'obbligo.
CONTROLLO
ED APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Il rispetto e l'applicazione del presente Codice sono affidati ad un Comitato
di controllo che garantisca una composizione di ugual numero di rappresentanti
delle Aziende televisive e degli altri componenti indicati dal Presidente
del Consiglio. All'interno di questi ultimi è compreso il Presidente del
Comitato. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del Codice
sia effettuando proprie azioni di indagine sia raccogliendo le segnalazioni
che provengono dalle associazioni e dai cittadini. Il Comitato di controllo
può dotarsi degli strumenti tecnici necessari (ad esempio analisi specifiche
e monitoraggi sull'ascolto dei minori) per il raggiungimento dei propri
obiettivi. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice, il Comitato
di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare
eventuali controdeduzioni entro 15 giorni. Il Comitato valuta la questione
nella sua interezza (responsabilità, gravità del danno, ecc.) e, se del
caso, emette una motivata e pubblica risoluzione. La risoluzione viene
trasmessa all'Azienda inadempiente che si impegna a comunicarla ai suoi
utenti in spazi televisivi di alto ascolto (preferibilmente durante il
telegiornale) e prima delle ore 22.30. Nel caso di violazione delle norme
relative alla pubblicità, la comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata
senza citare il nome del prodotto e dell'utente pubblicitario.
VISTO
E SOTTOSCRITTO:
il Presidente del Comitato dott. Francesco Tonucci
il Vice Presidente del Comitato dott. Mauro Masi
per la RAI-Radiotelevisione Italiana
Il Presidente prof. Enzo Siciliano
il Direttore Generale dott. Franco Iseppi
per Mediaset
il Presidente dott. Fedele Confalonieri
per Cecchi Gori Communications
il Presidente dott. Biagio Agnes
per F.R.T - Federazione Radio Televisioni
il Presidente dott. Filippo Rebecchini
per A.E.R.-Associazione Editori Radiotelevisivi
il Presidente avv. Marco Rossignoli
Roma, 26 novembre 1997
(1)
Con la parola "minore" si intende comprendere l'arco di età
che va da 0 a 18 anni. Nel testo questo stesso arco viene indicato anche
da "bambini e ragazzi". Viene spesso utilizzata la parola "bambini"
per sottolineare la necessità di attenzione ai più piccoli e per ricordare
che se anche i bambini sono davanti al teleschermo è di loro che occorre
farsi carico primariamente.
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