Privacy minori

 

Carta di Treviso

F.N.S.I. e Ordine dei giornalisti, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

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il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

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l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

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dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino, e in particolare:

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che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

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che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

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che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

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che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;

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che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento.

F.N.S.I. e Ordine dei giornalisti consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura penale e dal Codice di procedura penale per i minori. Quest'ultimo, all'articolo 13 prescrive il:

"divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato". Il nuovo Codice di procedura penale, all'articolo 114, comma 6, vieta "la pubblicazione delle generalità dell'immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate..."

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art.2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; la F.N.S.I. e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con "Telefono Azzurro", il seguente

Protocollo d'intesa

a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;

b) la tutela della personalità del minore si estende anche - tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti - a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozione e affidamento, figli di genitori carcerati, etc.) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;

c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del minore;

e) se, nell'interesse del minore - esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.

Ordine dei giornalisti e F.N.S.I. raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che in casi di soggetti deboli l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti - la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.

F.N.S.I. e Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze:

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a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

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a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia;

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a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare insieme con l' Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

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ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;

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a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

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ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo;

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a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;

a richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.

F.N.S.I. e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con "Telefono Azzurro", insieme con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale permanente di Garanti che possa - sentiti anche costituendi gruppi di lavoro - tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di propria iniziativa

Treviso, 5 ottobre 1990

COMITATO NAZIONALE DI GARANZIA PER L'INFORMAZIONE SUI MINORI E PER L’ATTUAZIONE DELLA CARTA DI TREVISO

(composizione e regolamento)

Il Comitato ha il compito precipuo di favorire la crescita dei processi informativi sull'infanzia ed i minori per l'applicazione e nel rispetto dei principi contenuti nella Carta di Treviso.

Il Comitato, avvalendosi anche della collaborazione di Enti, Associazioni e singoli competenti sulle materie attinenti alla condizione minorile, promuove attività di studio e ricerca su tali materie, con particolare riferimento al rapporto fra infanzia e informazione, anche attraverso l'Osservatorio e la costituzione di eventuali commissioni di lavoro.

Al Comitato è inoltre affidato il compito della valutazione e della verifica, sotto i profili della deontologia professionale e dell'etica applicata alla produzione dei messaggi da parte dei mezzi di comunicazione, dei casi di violazione dei principi contenuti nella Carta di Treviso. A tale fine il Comitato esamina i casi su segnalazione dei propri membri, da parte degli iscritti agli organismi componenti il Comitato, da parte di strutture regionali o locali ad esso affini, da parte dei lettori e dei cittadini che si pongano in rapporto non anonimo. Dopo approfondito esame il Comitato trasmette i casi istruiti all'Ufficio di Presidenza per le delibere definitive.

Sono membri permanenti del Comitato :

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il Presidente ed il Segretario nazionale della F.N.S.I., con facoltà di delegare ciascuno un proprio sostituto;

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il Presidente ed il Consigliere Segretario del C.N.O.G., con facoltà di delegare ciascuno un proprio sostituto;

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il Presidente dell'Associazione Telefono Azzurro, con facoltà di delegare un sostituto;

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il Presidente della F.I.E.G., o un suo delegato;

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il Presidente della F.R.T., o un suo delegato;

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il Presidente della R.A.I., o un suo delegato;

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un rappresentante del Garante della Radiodiffusione e l'Editoria;

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un rappresentante del Consiglio degli Utenti;

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un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia;

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un rappresentante del Ministero per gli Affari Sociali;

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un rappresentante del Consiglio nazionale dei Minori;

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un rappresentante dell'Associazione Nazionale Giudici minorili;

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un rappresentante del Comitato interprofessionale Informazione Pubblicità;

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un rappresentante del Giurì della Pubblicità;

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un rappresentante della C.G.I.L.;

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un rappresentante della C.I.S.L.;

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un rappresentante della U.I.L.

Possono far parte del Comitato 5 esperti, fra i docenti, gli operatori ed i responsabili di Associazioni che abbiano particolare competenza sui problemi dell'informazione e della condizione minorile. La loro nomina è biennale ed è rinnovabile fino a due bienni successivi.

Il C.N.O.G. e la F.N.S.I. hanno, inoltre, facoltà di nominare giornalisti, cultori della materia, che assumono la funzione di assistenti del Comitato per l'istruzione dei casi e di singole questioni in discussione. La loro nomina è biennale ed è rinnovabile per un biennio.

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza, in quanto organo deliberante di vigilanza e indirizzo, esamina i casi, su trasmissione del Comitato, o in casi eccezionali e urgenti su autonoma iniziativa. Delibera sulla trasmissione o meno agli organi di autodisciplina e decisionali delle categorie competenti.

Assumono la Presidenza, alternativamente a turno per un biennio, la F.N.S.I. e il C.N.O.G., attraverso il legale rappresentante o un suo delegato L'Associazione Telefono Azzurro regge in permanenza la Vice presidenza, da cui dipende la sovrintendenza delle attività di ricerca e delle commissioni di lavoro.

L'Ufficio di Presidenza nomina il Direttore dell'Osservatorio sui Minori e i membri esperti non giornalisti del Comitato Nazionale.

Compongono l'Ufficio di Presidenza:

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Il Presidente ed il Segretario nazionale della F.N.S.I., con facoltà di delegare ciascuno un proprio sostituto;

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il Presidente ed il Consigliere Segretario del C.N.O.G., con facoltà di delegare ciascuno un proprio sostituto;

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il Presidente dell'Associazione Telefono Azzurro, con facoltà di delegare un proprio sostituto;

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il Presidente della F.I.E.G., o un suo sostituto;

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il Presidente della F.R.T., o un suo sostituto;

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il Presidente della RAI, o un suo sostituto.

OSSERVATORIO SUI MINORI

É istituito l'Osservatorio sui Minori. Il Direttore dell'Osservatorio, nominato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato, è anche coordinatore dei Gruppi di lavoro e ricerca che il Comitato potrà istituire per singole e specifiche questioni.

SEGRETERIA

É istituita la segreteria dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato. Essa ha sede, per il primo biennio, presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Ne fanno parte il Direttore del C.N.O.G., il Direttore ed il Vice Direttore della FNSI, il Direttore dell'Osservatorio sui minori.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA d’intesa con TELEFONO AZZURRO

CARTA DI TREVISO - VADEMECUM ‘95

I giornalisti italiani, d’intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall’approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione - , anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell’opinione pubblica una cultura dell’infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell’impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

  1. Al bambino coinvolto -come autore, vittima o teste- in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.

  2. Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.

  3. Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori .

  4. Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.

  5. Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per il Convegno "Il Bambino e l’informazione" impegnano inoltre il Comitato Nazionale di Garanzia a:

  1. diffondere la normativa esistente

  2. pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;

  3. attuare l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso:

  4. organizzare una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione dei dati dell’Osservatorio;

  5. coinvolgere nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa, periodici, notiziari televisivi e radiofonici;

  6. sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;

  7. sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell’emergenza;

Impegnano il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a:

  1. prevedere che nella riforma dell’Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;

  2. organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa dei Consigli regionali dell’Ordine;

  3. coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio

Treviso, 25 novembre 1995

Codice di autoregolamentazione Tv e Minori

sottoscritto in Roma il 26 Novembre 1997

PREMESSA


Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come Aziende televisive) considerano:

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che l'utenza televisiva è costituita - specie in alcune fasce orarie - anche da minori (1);
che il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art. 31); o la Convenzione dell'ONU del 1989 - divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre il bambino a vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento;

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che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i bambini e i ragazzi a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;

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che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto ad essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere al suo sviluppo psichico e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo;

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che, riconosciuti i diritti dell'utente adulto e i diritti di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art. 3 della Convenzione ONU secondo cui "i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione".


Tutto ciò premesso le Aziende televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita ad un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla.
Ciò accogliendo il suggerimento della Convenzione ONU di sviluppare "appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere" (art. 17).

PRINCIPI GENERALI

Le Aziende televisive si impegnano: a) a migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai bambini; b) ad aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità: ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi; per consentire una scelta critica dei programmi; c) a collaborare col sistema scolastico per educare bambini e ragazzi ad una corretta e adeguata alfabetizzazione televisiva; d) ad assegnare alle trasmissioni per bambini, qualora siano prodotte, personale appositamente preparato e di alta qualità; e) a sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi dell'handicap, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei bambini in queste condizioni; f) a sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna Azienda televisiva; g) a diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.

PARTE PRIMA

A) LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

Le Aziende televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e i loro corpi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità. In particolare le Aziende televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione: a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato; a non utilizzare minori con gravi patologie o portatori di handicap per propagandare terapie in forme sensazionalistiche; a non intervistare minori in situazione di grave crisi (per esempio che siano fuggiti di casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato; a non far partecipare minori (da 0 a 14 anni) a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento a un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o una adozione; se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa; a non utilizzare i minori (da 0 a 14 anni) in grottesche imitazioni degli adulti;

B) LA TELEVISIONE PER TUTTI dalle ore 7.00 alle ore 22.30

Le Aziende televisive si impegnano a trasmettere programmi nel rispetto delle seguenti regole:

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE


Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini gratuite di violenza o di sesso, ovvero che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della notizia. Le Aziende televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:

a) sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;

b) notizie che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda comunque necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Aziende televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella "Carta dei doveri del giornalista" per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli". Le Aziende televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare, non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, ecc.), alla problematica "Tv e minori". Le Aziende televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.

FILM FICTION E SPETTACOLI VARI


Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere fisico e psichico dei bambini e dei ragazzi, attraverso un Comitato interno di autocontrollo, vigilanza e garanzia. Detto Comitato - costituito, tra l'altro, da esperti di comunicazione e diritto - detterà gli indirizzi e le valutazioni in attuazione dei principi del presente Codice. Qualora si consideri che per straordinario valore culturale o morale valga la pena mettere in onda in prima serata una trasmissione destinata al pubblico adolescenziale ma non adatta ai più piccoli, si potrà derogare all'impegno sopra indicato. In questo caso le Aziende televisive si impegnano ad annunciare, se possibile anche nei giorni precedenti, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli, pur essendo importante per i più grandi. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione.

TRASMISSIONI DI INTRATTENIMENTO


Le Aziende televisive si impegnano ad evitare quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori e in particolare: ad evitare trasmissioni che usino in modo gratuito i conflitti familiari come spettacolo creando turbativa in un bambino preoccupato per la stabilità affettiva delle relazioni con i suoi genitori; ad evitare che nelle trasmissioni si faccia ricorso al turpiloquio, alla scurrilità e alla offesa verso le religioni.

C) LA TELEVISIONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI

Le Aziende televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, fra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai bambini sia con trasmissioni esplicitamente dedicate a loro, sia con un controllo particolare anche su promo, trailer e pubblicità.

PRODUZIONE DI PROGRAMMI


Le Televisioni che realizzano programmi per bambini e per ragazzi si impegnano a produrre trasmissioni: che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento; che favoriscano le principali necessità dei bambini e dei ragazzi come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia; che accrescano le capacità critiche dei bambini e ragazzi in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo; che favoriscano la partecipazione dei bambini e ragazzi con i loro problemi, con i loro punti di vista dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città (Consigli dei bambini, progettazione di spazi urbani da parte di bambini e ragazzi, iniziative per aumentare la loro autonomia e la loro partecipazione). Le Televisioni si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei bambini.

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DESTINATI AI MINORI


Le Aziende televisive, si impegnano a valutare la possibilità di produrre programmi di informazione destinati ai bambini e ragazzi, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di problematiche infantili e con bambini e ragazzi.

COMUNICAZIONI ALLA STAMPA ED AGLI SPETTATORI ADULTI


Le Aziende televisive si impegnano a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica ed anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori, i notiziari sui programmi destinati all'utenza di bambini e ragazzi e a rispettarne gli orari.

D) PUBBLICITÀ

Le Aziende televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, al fine di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi. Volendo garantire una particolare tutela di quella parte del pubblico - bambini e ragazzi - che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari, si prevedono le seguenti limitazioni nella propaganda pubblicitaria, secondo tre diversi livelli di protezione (generale, rafforzata, specifica), a seconda delle diverse esigenze di cautela nell'arco della giornata.

1° LIVELLO: PROTEZIONE GENERALE


La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcool, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcool;
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore i bambini: sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo; sul grado di conoscenze e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo; sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione; sul prezzo del giocattolo, in particolar modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.

2° LIVELLO: PROTEZIONE RAFFORZATA


La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.30). Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità, direttamente rivolte ai bambini, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i bambini ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza; ecc.).

3° LIVELLO: PROTEZIONE SPECIFICA


La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai bambini). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori, dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori portatori di handicap. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di: bevande superalcoliche; servizi telefonici a valore aggiunto a prefisso "144" e "00" a carattere di intrattenimento o conversazione, così come definiti dalle leggi vigenti; profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).

PARTE SECONDA

DIFFUSIONE DEL CODICE


Le Aziende televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. Il Comitato chiede alla Presidenza del Consiglio di provvedere alla maggiore diffusione possibile del Codice. In particolare, in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione propone la più ampia diffusione nelle scuole dell'obbligo.

CONTROLLO ED APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE


Il rispetto e l'applicazione del presente Codice sono affidati ad un Comitato di controllo che garantisca una composizione di ugual numero di rappresentanti delle Aziende televisive e degli altri componenti indicati dal Presidente del Consiglio. All'interno di questi ultimi è compreso il Presidente del Comitato. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del Codice sia effettuando proprie azioni di indagine sia raccogliendo le segnalazioni che provengono dalle associazioni e dai cittadini. Il Comitato di controllo può dotarsi degli strumenti tecnici necessari (ad esempio analisi specifiche e monitoraggi sull'ascolto dei minori) per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare eventuali controdeduzioni entro 15 giorni. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza (responsabilità, gravità del danno, ecc.) e, se del caso, emette una motivata e pubblica risoluzione. La risoluzione viene trasmessa all'Azienda inadempiente che si impegna a comunicarla ai suoi utenti in spazi televisivi di alto ascolto (preferibilmente durante il telegiornale) e prima delle ore 22.30. Nel caso di violazione delle norme relative alla pubblicità, la comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata senza citare il nome del prodotto e dell'utente pubblicitario.

VISTO E SOTTOSCRITTO:


il Presidente del Comitato dott. Francesco Tonucci
il Vice Presidente del Comitato dott. Mauro Masi

per la RAI-Radiotelevisione Italiana
Il Presidente prof. Enzo Siciliano
il Direttore Generale dott. Franco Iseppi

per Mediaset
il Presidente dott. Fedele Confalonieri

per Cecchi Gori Communications
il Presidente dott. Biagio Agnes

per F.R.T - Federazione Radio Televisioni
il Presidente dott. Filippo Rebecchini

per A.E.R.-Associazione Editori Radiotelevisivi
il Presidente avv. Marco Rossignoli


Roma, 26 novembre 1997

(1) Con la parola "minore" si intende comprendere l'arco di età che va da 0 a 18 anni. Nel testo questo stesso arco viene indicato anche da "bambini e ragazzi". Viene spesso utilizzata la parola "bambini" per sottolineare la necessità di attenzione ai più piccoli e per ricordare che se anche i bambini sono davanti al teleschermo è di loro che occorre farsi carico primariamente.

 

 

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