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      Carta di Treviso 
      F.N.S.I. 
        e Ordine dei giornalisti, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi 
        e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale 
        ed in particolare: 
      
        
         
          
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             il riconoscimento 
              che valore supremo dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona 
              umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo 
              garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare 
              quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi 
              della propria personalità; 
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             l'impegno di tutta 
              la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, 
              a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla 
              educazione ed una adeguata crescita umana; 
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             dichiarano di assumere 
              i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del 
              bambino, e in particolare: 
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             che il bambino deve 
              crescere in un'atmosfera di comprensione e che "per le sue 
              necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari 
              cure e assistenza"; 
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             che in tutte le 
              azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria 
              considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che 
              perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati; 
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             che nessun bambino 
              dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella 
              sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e 
              alla sua reputazione; 
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             che lo Stato deve 
              incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché 
              il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo 
              benessere; 
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             che gli Stati devono 
              prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali 
              ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, 
              danno, abuso anche mentale, sfruttamento. 
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      F.N.S.I. 
        e Ordine dei giornalisti consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione 
        può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali 
        delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando 
        il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento 
        con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, 
        ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal 
        Codice di procedura penale e dal Codice di procedura penale per i minori. 
        Quest'ultimo, all'articolo 13 prescrive il: 
      "divieto 
        di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee 
        a identificare il minore comunque coinvolto nel reato". Il nuovo 
        Codice di procedura penale, all'articolo 114, comma 6, vieta "la 
        pubblicazione delle generalità dell'immagine di minori testimoni, persone 
        offese e danneggiate..." 
      Sulla 
        base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art.2 
        della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, ai fini 
        di sviluppare un'informazione sui minori più funzionale alla crescita 
        di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; la F.N.S.I. 
        e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione 
        con "Telefono Azzurro", il seguente 
      Protocollo 
        d'intesa 
       
        a) 
          il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia 
          come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei 
          suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che 
          anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione; 
        
       
        b) 
          la tutela della personalità del minore si estende anche - tenuta in 
          prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti 
          - a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni 
          relative ad adozione e affidamento, figli di genitori carcerati, etc.) 
          in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, 
          prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione 
          che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni 
          del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni; 
        
       
        c) 
          particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni 
          da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente 
          il proprio interesse; 
        
       
        d) 
          per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione 
          devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno 
          proponendo sia davvero nell'interesse del minore; 
        
       
        e) 
          se, nell'interesse del minore - esempi possibili i casi di rapimento 
          e di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la pubblicazione di dati 
          personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il 
          preventivo assenso dei genitori e del giudice competente. 
        
      Ordine 
        dei giornalisti e F.N.S.I. raccomandano ai direttori e a tutti i redattori 
        l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di 
        là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che in casi 
        di soggetti deboli l'informazione sia il più possibile approfondita con 
        un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, 
        ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un 
        approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità 
        dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, 
        dibattiti - la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità. 
      F.N.S.I. 
        e Ordine dei giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze: 
      
        
         
          
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             a individuare strumenti 
              e occasioni che consentano una migliore cultura professionale; 
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             a prevedere che 
              nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo 
              sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia; 
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             a invitare i Consigli 
              regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali 
              di stampa ad organizzare insieme con l' Unione nazionale dei cronisti 
              italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti 
              deboli; 
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             ad attivare un filo 
              diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e 
              uno sviluppo del bambino e dell'adolescente; 
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             a coinvolgere i 
              soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori; 
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             ad instaurare un 
              rapporto di collaborazione stabile con l'ufficio del Garante per 
              la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche 
              sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo; 
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             a prevedere, attraverso 
              l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, 
              una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di 
              lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia 
              nel nostro Paese; 
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      a 
        richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive ad una particolare 
        attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento 
        e pubblicitarie. 
      F.N.S.I. 
        e Ordine dei giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione 
        con "Telefono Azzurro", insieme con le altre componenti del 
        mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale 
        permanente di Garanti che possa - sentiti anche costituendi gruppi di 
        lavoro - tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare 
        opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina 
        delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; 
        tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione 
        dei lettori, di propria iniziativa 
      Treviso, 
        5 ottobre 1990 
      COMITATO 
        NAZIONALE DI GARANZIA PER L'INFORMAZIONE SUI MINORI E PER L’ATTUAZIONE 
        DELLA CARTA DI TREVISO 
      (composizione 
        e regolamento) 
      Il 
        Comitato ha il compito precipuo di favorire la crescita dei processi informativi 
        sull'infanzia ed i minori per l'applicazione e nel rispetto dei principi 
        contenuti nella Carta di Treviso. 
      Il 
        Comitato, avvalendosi anche della collaborazione di Enti, Associazioni 
        e singoli competenti sulle materie attinenti alla condizione minorile, 
        promuove attività di studio e ricerca su tali materie, con particolare 
        riferimento al rapporto fra infanzia e informazione, anche attraverso 
        l'Osservatorio e la costituzione di eventuali commissioni di lavoro. 
      Al 
        Comitato è inoltre affidato il compito della valutazione e della verifica, 
        sotto i profili della deontologia professionale e dell'etica applicata 
        alla produzione dei messaggi da parte dei mezzi di comunicazione, dei 
        casi di violazione dei principi contenuti nella Carta di Treviso. A tale 
        fine il Comitato esamina i casi su segnalazione dei propri membri, da 
        parte degli iscritti agli organismi componenti il Comitato, da parte di 
        strutture regionali o locali ad esso affini, da parte dei lettori e dei 
        cittadini che si pongano in rapporto non anonimo. Dopo approfondito esame 
        il Comitato trasmette i casi istruiti all'Ufficio di Presidenza per le 
        delibere definitive. 
      Sono 
        membri permanenti del Comitato : 
      
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente ed 
              il Segretario nazionale della F.N.S.I., con facoltà di delegare 
              ciascuno un proprio sostituto; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente ed 
              il Consigliere Segretario del C.N.O.G., con facoltà di delegare 
              ciascuno un proprio sostituto; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente dell'Associazione 
              Telefono Azzurro, con facoltà di delegare un sostituto; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente della 
              F.I.E.G., o un suo delegato; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente della 
              F.R.T., o un suo delegato; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente della 
              R.A.I., o un suo delegato; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              del Garante della Radiodiffusione e l'Editoria; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              del Consiglio degli Utenti; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              del Ministero di Grazia e Giustizia; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              del Ministero per gli Affari Sociali; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              del Consiglio nazionale dei Minori; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              dell'Associazione Nazionale Giudici minorili; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              del Comitato interprofessionale Informazione Pubblicità; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              del Giurì della Pubblicità; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              della C.G.I.L.; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              della C.I.S.L.; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             un rappresentante 
              della U.I.L. 
            | 
         
        
       
      
       
      Possono 
        far parte del Comitato 5 esperti, fra i docenti, gli operatori ed i responsabili 
        di Associazioni che abbiano particolare competenza sui problemi dell'informazione 
        e della condizione minorile. La loro nomina è biennale ed è rinnovabile 
        fino a due bienni successivi. 
      Il 
        C.N.O.G. e la F.N.S.I. hanno, inoltre, facoltà di nominare giornalisti, 
        cultori della materia, che assumono la funzione di assistenti del Comitato 
        per l'istruzione dei casi e di singole questioni in discussione. La loro 
        nomina è biennale ed è rinnovabile per un biennio. 
      UFFICIO 
        DI PRESIDENZA 
      L'Ufficio 
        di Presidenza, in quanto organo deliberante di vigilanza e indirizzo, 
        esamina i casi, su trasmissione del Comitato, o in casi eccezionali e 
        urgenti su autonoma iniziativa. Delibera sulla trasmissione o meno agli 
        organi di autodisciplina e decisionali delle categorie competenti. 
      Assumono 
        la Presidenza, alternativamente a turno per un biennio, la F.N.S.I. e 
        il C.N.O.G., attraverso il legale rappresentante o un suo delegato L'Associazione 
        Telefono Azzurro regge in permanenza la Vice presidenza, da cui dipende 
        la sovrintendenza delle attività di ricerca e delle commissioni di lavoro. 
      L'Ufficio 
        di Presidenza nomina il Direttore dell'Osservatorio sui Minori e i membri 
        esperti non giornalisti del Comitato Nazionale. 
      Compongono 
        l'Ufficio di Presidenza: 
      
        
         
          
            | 
           
            
             
             Il Presidente ed 
              il Segretario nazionale della F.N.S.I., con facoltà di delegare 
              ciascuno un proprio sostituto; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente ed 
              il Consigliere Segretario del C.N.O.G., con facoltà di delegare 
              ciascuno un proprio sostituto; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente dell'Associazione 
              Telefono Azzurro, con facoltà di delegare un proprio sostituto; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente della 
              F.I.E.G., o un suo sostituto; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente della 
              F.R.T., o un suo sostituto; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             il Presidente della 
              RAI, o un suo sostituto. 
            | 
         
        
       
      
       
      OSSERVATORIO 
        SUI MINORI 
      É 
        istituito l'Osservatorio sui Minori. Il Direttore dell'Osservatorio, nominato 
        dall'Ufficio di Presidenza del Comitato, è anche coordinatore dei Gruppi 
        di lavoro e ricerca che il Comitato potrà istituire per singole e specifiche 
        questioni. 
      SEGRETERIA 
      É 
        istituita la segreteria dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato. Essa 
        ha sede, per il primo biennio, presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine 
        dei Giornalisti. Ne fanno parte il Direttore del C.N.O.G., il Direttore 
        ed il Vice Direttore della FNSI, il Direttore dell'Osservatorio sui minori. 
      CONSIGLIO 
        NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA 
        ITALIANA d’intesa con TELEFONO AZZURRO 
      CARTA 
        DI TREVISO - VADEMECUM ‘95 
      I 
        giornalisti italiani, d’intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall’approvazione 
        della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi 
        a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini 
        e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione 
        - , anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili 
        e per ampliare nell’opinione pubblica una cultura dell’infanzia pur prendendo 
        spunto dai fatti di cronaca. 
      In 
        considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono 
        utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive 
        dell’impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali 
        in vigore. 
      
        -  
          
Al 
            bambino coinvolto -come autore, vittima o teste- in fatti di cronaca, 
            la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, 
            deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere 
            evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare 
            alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo 
            dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, 
            l’indicazione della scuola cui appartenga. 
          
        -  
          
Per 
            quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori 
            separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica 
            circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli 
            e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato 
            del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità. 
          
        -  
          
Il 
            bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive 
            e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella 
            sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico 
            sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale 
            consenso dei genitori . 
          
        -  
          
Nel 
            caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di 
            sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni, occorre 
            non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare 
            effetti di suggestione o emulazione. 
          
        -  
          
Nel 
            caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare 
            attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine 
            di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un 
            sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona. 
          
       
      I 
        giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per 
        il Convegno "Il Bambino e l’informazione" impegnano inoltre 
        il Comitato Nazionale di Garanzia a: 
      
        -  
          
diffondere 
            la normativa esistente 
          
        -  
          
pubblicizzare 
            i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino; 
          
        -  
          
attuare 
            l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso: 
          
        -  
          
organizzare 
            una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione 
            dei dati dell’Osservatorio; 
          
        -  
          
coinvolgere 
            nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori 
            di quotidiani, agenzie di stampa, periodici, notiziari televisivi 
            e radiofonici; 
          
        -  
          
sollecitare 
            la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni; 
          
        -  
          
sviluppare 
            in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per 
            i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto 
            nell’emergenza; 
          
       
      Impegnano 
        il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a: 
      
        -  
          
prevedere 
            che nella riforma dell’Ordine sia semplificata la procedura disciplinare 
            e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento; 
          
        -  
          
organizzare 
            seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa 
            dei Consigli regionali dell’Ordine; 
          
        -  
          
coinvolgere 
            le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio 
          
       
      Treviso, 
        25 novembre 1995 
         
      Codice 
        di autoregolamentazione Tv e Minori 
      sottoscritto 
        in Roma il 26 Novembre 1997 
         
      PREMESSA 
       
        Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti 
        alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come Aziende televisive) 
        considerano: 
         
      
        
         
          
            | 
           
            
             
             che 
              l'utenza televisiva è costituita - specie in alcune fasce orarie 
              - anche da minori (1); 
              che il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è 
              un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale: 
              basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità 
              nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia 
              e la gioventù (art. 31); o la Convenzione dell'ONU del 1989 - divenuta 
              legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per 
              predisporre il bambino a vivere una vita autonoma nella società, 
              nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, 
              solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie 
              o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, 
              abuso mentale, sfruttamento; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             che la funzione 
              educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata 
              dalla televisione al fine di aiutare i bambini e i ragazzi a conoscere 
              progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             che il minore è 
              un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto ad essere 
              tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere al suo sviluppo 
              psichico e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano 
              educativo; 
            | 
         
        
         
          
            | 
           
            
             
             che, riconosciuti 
              i diritti dell'utente adulto e i diritti di libertà di informazione 
              e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, 
              si applica il principio di cui all'art. 3 della Convenzione ONU 
              secondo cui "i maggiori interessi del bambino/a devono costituire 
              oggetto di primaria considerazione". 
            | 
         
        
       
      
       
       
        Tutto ciò premesso le Aziende televisive ritengono opportuno non solo 
        impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela 
        dei minori, ma anche a dar vita ad un codice di autoregolamentazione che 
        possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità 
        e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla. 
        Ciò accogliendo il suggerimento della Convenzione ONU di sviluppare "appropriati 
        codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni 
        e materiali dannosi al suo benessere" (art. 17). 
      PRINCIPI 
        GENERALI 
      Le 
        Aziende televisive si impegnano: a) a migliorare ed elevare la qualità 
        delle trasmissioni televisive destinate ai bambini; b) ad aiutare gli 
        adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle 
        trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia 
        rispetto alla qualità che alla quantità: ciò per evitare il pericolo di 
        una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi; 
        per consentire una scelta critica dei programmi; c) a collaborare col 
        sistema scolastico per educare bambini e ragazzi ad una corretta e adeguata 
        alfabetizzazione televisiva; d) ad assegnare alle trasmissioni per bambini, 
        qualora siano prodotte, personale appositamente preparato e di alta qualità; 
        e) a sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi dell'handicap, 
        del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in 
        maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei bambini in queste condizioni; 
        f) a sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali 
        coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle 
        forme ritenute opportune da ciascuna Azienda televisiva; g) a diffondere 
        presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione. 
      PARTE 
        PRIMA 
      A) 
        LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE 
         
        Le Aziende televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione 
        dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo 
        rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e i loro 
        corpi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità. In particolare 
        le Aziende televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento 
        che di informazione: a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni 
        o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato; a 
        non utilizzare minori con gravi patologie o portatori di handicap per 
        propagandare terapie in forme sensazionalistiche; a non intervistare minori 
        in situazione di grave crisi (per esempio che siano fuggiti di casa, che 
        abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità 
        adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i 
        genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto 
        anonimato; a non far partecipare minori (da 0 a 14 anni) a trasmissioni 
        in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento a un genitore o 
        a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o una adozione; 
        se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa; a non utilizzare 
        i minori (da 0 a 14 anni) in grottesche imitazioni degli adulti; 
      B) 
        LA TELEVISIONE PER TUTTI dalle ore 7.00 alle ore 22.30 
      Le 
        Aziende televisive si impegnano a trasmettere programmi nel rispetto delle 
        seguenti regole: 
         
        PROGRAMMI DI INFORMAZIONE 
       
        Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione 
        si eviti la trasmissione di immagini gratuite di violenza o di sesso, 
        ovvero che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della 
        notizia. Le Aziende televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni 
        di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:  
      a) 
        sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano 
        creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;  
      b) 
        notizie che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori. 
        Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione 
        di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si 
        renda comunque necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori 
        che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono 
        adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi 
        episodi in cui sono coinvolti i minori, le Aziende televisive si impegnano 
        al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice 
        e nella "Carta dei doveri del giornalista" per la parte relativa 
        ai "Minori e soggetti deboli". Le Aziende televisive, con particolare 
        riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare 
        specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare, non solo 
        i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, 
        montatori, ecc.), alla problematica "Tv e minori". Le Aziende 
        televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i 
        programmi di informazione, a quanto sopra indicato. 
      FILM 
        FICTION E SPETTACOLI VARI 
       
        Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si 
        impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità 
        in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento 
        vario, a tutela del benessere fisico e psichico dei bambini e dei ragazzi, 
        attraverso un Comitato interno di autocontrollo, vigilanza e garanzia. 
        Detto Comitato - costituito, tra l'altro, da esperti di comunicazione 
        e diritto - detterà gli indirizzi e le valutazioni in attuazione dei principi 
        del presente Codice. Qualora si consideri che per straordinario valore 
        culturale o morale valga la pena mettere in onda in prima serata una trasmissione 
        destinata al pubblico adolescenziale ma non adatta ai più piccoli, si 
        potrà derogare all'impegno sopra indicato. In questo caso le Aziende televisive 
        si impegnano ad annunciare, se possibile anche nei giorni precedenti, 
        che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli, pur essendo 
        importante per i più grandi. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, 
        l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. 
      TRASMISSIONI 
        DI INTRATTENIMENTO 
       
        Le Aziende televisive si impegnano ad evitare quegli spettacoli che per 
        impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei 
        minori e in particolare: ad evitare trasmissioni che usino in modo gratuito 
        i conflitti familiari come spettacolo creando turbativa in un bambino 
        preoccupato per la stabilità affettiva delle relazioni con i suoi genitori; 
        ad evitare che nelle trasmissioni si faccia ricorso al turpiloquio, alla 
        scurrilità e alla offesa verso le religioni. 
      C) 
        LA TELEVISIONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI 
      Le 
        Aziende televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia 
        "protetta" di programmazione, fra le ore 16.00 e le ore 19.00, 
        idonea ai bambini sia con trasmissioni esplicitamente dedicate a loro, 
        sia con un controllo particolare anche su promo, trailer e pubblicità. 
      PRODUZIONE 
        DI PROGRAMMI 
       
        Le Televisioni che realizzano programmi per bambini e per ragazzi si impegnano 
        a produrre trasmissioni: che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento; 
        che favoriscano le principali necessità dei bambini e dei ragazzi come 
        la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la 
        propria autonomia; che accrescano le capacità critiche dei bambini e ragazzi 
        in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto 
        di vista qualitativo che quantitativo; che favoriscano la partecipazione 
        dei bambini e ragazzi con i loro problemi, con i loro punti di vista dando 
        spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città (Consigli 
        dei bambini, progettazione di spazi urbani da parte di bambini e ragazzi, 
        iniziative per aumentare la loro autonomia e la loro partecipazione). 
        Le Televisioni si impegnano a curare la qualità della traduzione e del 
        doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta 
        educazione linguistica dei bambini. 
      PROGRAMMI 
        DI INFORMAZIONE DESTINATI AI MINORI 
       
        Le Aziende televisive, si impegnano a valutare la possibilità di produrre 
        programmi di informazione destinati ai bambini e ragazzi, possibilmente 
        curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di problematiche 
        infantili e con bambini e ragazzi. 
      COMUNICAZIONI 
        ALLA STAMPA ED AGLI SPETTATORI ADULTI 
       
        Le Aziende televisive si impegnano a comunicare abitualmente alla stampa 
        quotidiana, periodica ed anche specializzata, nonché alle pubblicazioni 
        specificatamente dedicate ai minori, i notiziari sui programmi destinati 
        all'utenza di bambini e ragazzi e a rispettarne gli orari. 
      D) 
        PUBBLICITÀ 
      Le 
        Aziende televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, 
        dei trailer e dei promo dei programmi, al fine di non trasmettere pubblicità 
        e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità 
        dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale 
        per i minori stessi. Volendo garantire una particolare tutela di quella 
        parte del pubblico - bambini e ragazzi - che ha minore capacità di giudizio 
        e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari, si prevedono 
        le seguenti limitazioni nella propaganda pubblicitaria, secondo tre diversi 
        livelli di protezione (generale, rafforzata, specifica), a seconda delle 
        diverse esigenze di cautela nell'arco della giornata. 
      1° 
        LIVELLO: PROTEZIONE GENERALE 
       
        La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. 
        I messaggi pubblicitari: 
        a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti 
        pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività ecc.); 
        b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcool, né 
        presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcool; 
        c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone 
        ad effettuare l'acquisto abusando della loro naturale credulità ed inesperienza; 
        d) non debbono indurre in errore i bambini: sulla natura, sulle prestazioni 
        e sulle dimensioni del giocattolo; sul grado di conoscenze e di abilità 
        necessario per utilizzare il giocattolo; sulla descrizione degli accessori 
        inclusi o non inclusi nella confezione; sul prezzo del giocattolo, in 
        particolar modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti 
        complementari. 
      2° 
        LIVELLO: PROTEZIONE RAFFORZATA 
       
        La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui 
        si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato 
        dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle ore 7.00 alle ore 16.00 
        e dalle ore 19.00 alle ore 22.30). Durante la fascia di protezione rafforzata 
        non saranno trasmesse pubblicità, direttamente rivolte ai bambini, che 
        contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio 
        psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere 
        che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità 
        oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni 
        che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino 
        l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di genitori, insegnanti e di 
        altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i bambini 
        ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra 
        il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli 
        a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli 
        oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni 
        di sesso e di razza; ecc.). 
      3° 
        LIVELLO: PROTEZIONE SPECIFICA 
       
        La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione 
        in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non 
        sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione 
        dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti 
        ai bambini). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma 
        di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori, dovranno 
        essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità 
        ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini 
        che non sanno ancora leggere e da minori portatori di handicap. In questa 
        fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di: bevande superalcoliche; 
        servizi telefonici a valore aggiunto a prefisso "144" e "00" 
        a carattere di intrattenimento o conversazione, così come definiti dalle 
        leggi vigenti; profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne 
        sociali). 
      PARTE 
        SECONDA 
      DIFFUSIONE 
        DEL CODICE 
       
        Le Aziende televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente 
        Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi 
        di largo ascolto. Il Comitato chiede alla Presidenza del Consiglio di 
        provvedere alla maggiore diffusione possibile del Codice. In particolare, 
        in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione propone la più ampia 
        diffusione nelle scuole dell'obbligo. 
      CONTROLLO 
        ED APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
       
        Il rispetto e l'applicazione del presente Codice sono affidati ad un Comitato 
        di controllo che garantisca una composizione di ugual numero di rappresentanti 
        delle Aziende televisive e degli altri componenti indicati dal Presidente 
        del Consiglio. All'interno di questi ultimi è compreso il Presidente del 
        Comitato. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del Codice 
        sia effettuando proprie azioni di indagine sia raccogliendo le segnalazioni 
        che provengono dalle associazioni e dai cittadini. Il Comitato di controllo 
        può dotarsi degli strumenti tecnici necessari (ad esempio analisi specifiche 
        e monitoraggi sull'ascolto dei minori) per il raggiungimento dei propri 
        obiettivi. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice, il Comitato 
        di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare 
        eventuali controdeduzioni entro 15 giorni. Il Comitato valuta la questione 
        nella sua interezza (responsabilità, gravità del danno, ecc.) e, se del 
        caso, emette una motivata e pubblica risoluzione. La risoluzione viene 
        trasmessa all'Azienda inadempiente che si impegna a comunicarla ai suoi 
        utenti in spazi televisivi di alto ascolto (preferibilmente durante il 
        telegiornale) e prima delle ore 22.30. Nel caso di violazione delle norme 
        relative alla pubblicità, la comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata 
        senza citare il nome del prodotto e dell'utente pubblicitario. 
      VISTO 
        E SOTTOSCRITTO: 
       
        il Presidente del Comitato dott. Francesco Tonucci 
        il Vice Presidente del Comitato dott. Mauro Masi 
         
        per la RAI-Radiotelevisione Italiana 
        Il Presidente prof. Enzo Siciliano 
        il Direttore Generale dott. Franco Iseppi 
         
        per Mediaset 
        il Presidente dott. Fedele Confalonieri 
         
        per Cecchi Gori Communications 
        il Presidente dott. Biagio Agnes 
         
        per F.R.T - Federazione Radio Televisioni 
        il Presidente dott. Filippo Rebecchini 
         
        per A.E.R.-Associazione Editori Radiotelevisivi 
        il Presidente avv. Marco Rossignoli 
         
       
        Roma, 26 novembre 1997 
      
        
      (1) 
        Con la parola "minore" si intende comprendere l'arco di età 
        che va da 0 a 18 anni. Nel testo questo stesso arco viene indicato anche 
        da "bambini e ragazzi". Viene spesso utilizzata la parola "bambini" 
        per sottolineare la necessità di attenzione ai più piccoli e per ricordare 
        che se anche i bambini sono davanti al teleschermo è di loro che occorre 
        farsi carico primariamente. 
      
  
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