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Obblighi fiscali del lavoratore detenuto
È bene ricordare che, anche se in stato di detenzione, si dovranno rispettare tutte le date e scadenze riguardanti gli obblighi fiscali, sia nel caso di attività autonome non ancora interrotte o di proprietà personali (casa, etc.). Per risolvere questi problemi, oltre ai normali commercialisti, è possibile affidarsi a vari Centri di Assistenza Fiscale esistenti sul territorio e che si occupano di:
La dichiarazione dei redditi riguarda anche coloro che hanno svolto collaborazioni occasionali, mentre non attiene chi ha svolto lavori di pubblica utilità. Per qualsiasi operazione, ma utile anche in altre evenienze, è necessario il codice fiscale, da richiedere all’Ufficio delle Imposte Dirette. Per i cittadini extracomunitari è possibile ottenere il codice fiscale anche in assenza di un valido documento di riconoscimento, che a sua volta sarà sostituito dal codice stesso unitamente ai dati personali certificati dalla Direzione dell’Istituto.
Stato di famiglia
Ai fini della dichiarazione dei redditi o per altre eventualità (assegni familiari, etc.) è bene avere presente il proprio stato di famiglia, nel quale figurano in genere i familiari che risiedono nella stessa abitazione. Il detenuto, pertanto, può fare "stato di famiglia a sé" oppure essere (o avere) a carico di un altro familiare, che diventa capofamiglia. Per entrambi i casi è sufficiente la propria dichiarazione ad ogni eventuale richiesta. Avere lo Stato di famiglia in comune non implica necessariamente il cumulo dei redditi e quindi la dichiarazione congiunta degli stessi. Dal 23 febbraio 1999 è possibile l’autocertificazione di gran parte dei certificati anagrafici (stato di famiglia, separazione o comunione dei beni, godimento dei diritti politici, etc.), nonché del titolo di studio, reddito, stato di disoccupazione, situazione giuridica e altro. Non possono essere autocertificate alcune attestazioni, come l’antimafia. Per il resto è sufficiente quindi una semplice dichiarazione in carta semplice ed eventualmente l’apposizione della firma davanti al funzionario pubblico (o, per delega, al Direttore dell’Istituto). Tutte le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione e provvedere alla verifica ed eventuale ricorso legale in caso di false dichiarazioni.
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