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Al via gli sgravi fiscali per l’assunzione di lavoratori detenuti
Italiaoggi, 27 maggio 2002
Sulla Gazzetta Ufficiale n° 107 del 9 maggio 2002 è stato pubblicato il decreto 25 febbraio 2002, n° 7 che contiene il regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti. Il provvedimento ministeriale che dà il via libera alla legge del 2000 si ricollega a doppio filo alle disposizioni che regolano il lavoro prestato da detenuti e internati e offre alle imprese la possibilità di fruire di un bonus fiscale di 516,46 euro legato all’assunzione di queste particolari categorie di soggetti; il credito d’imposta è peraltro cumulabile con quello ordinario di cui all’articolo 7 della legge n° 388 del 2000. L’articolo 1 del regolamento concede alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori dipendenti in questione, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate . Il credito d’imposta è concesso anche alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all’esterno a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l’assunzione dei detenuti o internati formati; allo stesso modo il credito spetta alle imprese che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’amministrazione penitenziaria. Le agevolazioni spettano a condizione che le imprese assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all’esterno, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni e corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il credito d’imposta spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto. Tale credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del Tuir. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, e non è comunque rimborsabile. Il regolamento sottolinea anche un aspetto importante relativo alla cumulabilità con altre agevolazioni fruite; ebbene l’assunzione di detenuti con credito d’imposta può essere sommata all’agevolazione prevista per le ordinarie assunzioni, di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n° 388. Il bonus è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002. Il ministero della giustizia predispone, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d’imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.
Fin qui il regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge n° 193 del 2000.
Le disposizioni agevolative in esame si riallacciano alle previsioni degli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 inerente le disposizioni sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. Nell’assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell’anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l’esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare. Il collocamento al lavoro da svolgersi all’interno dell’istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l’altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all’interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione apposita. Al lavoro all’esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo. Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all’ingrosso della zona in cui è situato l’istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi a esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. Con riguardo alle modalità di svolgimento del lavoro il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d’opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all’amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d’intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni. L’amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale. Previo assenso della direzione dell’istituto, i privati che commissionano forniture all’amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti. Quanto al lavoro all’esterno i detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni. I detenuti egli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. Quando si tratta di imprese private il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
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