Agevolazioni
previste dalla legge 407/1990
Le
imprese, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori
disoccupati da almeno 24 mesi, usufruiranno di una riduzione del 50% dei
contributi previdenziali ed assistenziali, per 36 mesi. Per le Aziende
artigiane, il beneficio consiste nell’esonero totale dei contributi per 36
mesi (art. 8 comma 9 L. 407/90).
Pertanto,
tale agevolazione può essere applicata anche a tutte le assunzioni a tempo
indeterminato di detenuti od internati ovvero ammessi al lavoro all’esterno
che possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24
mesi". Tale requisito viene posseduto nel caso in cui il soggetto
interessato abbia fornito la sua disponibilità al lavoro presso un Centro per l’Impiego
da almeno 24 mesi (D. Lgs 181/00, come modificato dal D. Lgs 297/02).
È
opportuno ricordare che i destinatari di custodia cautelare nella forma degli
arresti domiciliari, se possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato
da almeno 24 mesi", potranno essere assunti in base all’alt. 8 comma 9 L.
407/90, qualora ottengano la modifica della misura della custodia cautelare da
patte dell’Autorità Giudiziaria procedente.
Come
accedere al beneficio
-
Richiedere
l’autorizzazione di lavoro all’esterno (art. 21 L. 354/75; art. 48 c. 4
D.P.R. 230/2000): la richiesta di autorizzazione verrà effettuata dal
detenuto o internato al Direttore dell’Istituto Penitenziario.
-
Comunicare
l’assunzione: al lavoro all’esterno dell’istituto penitenziario si
applica la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di
assunzione. Pertanto, l’impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni
del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l’Impiego di competenza,
INPS, INAIL, etc.
-
Comunicare
l’assunzione all’istituto penitenziario: l’impresa che assume
lavoratori detenuti o internati o ammessi al lavoro esterno (Art. 21 L.
354/75) comunicherà all’Istituto Penitenziario dove il lavoratore assunto
è detenuto, l’assunzione, eventualmente allegando una copia della
comunicazione d’assunzione effettuata al Centro per l’Impiego
(denominata "C/ASS").
Agevolazioni
introdotte dalla legge "Smuraglia" n° 193/2000
Le
imprese che assumono, per un periodo superiore ai 30 giorni, anche con contratto
a tempo parziale, detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero
ammessi al lavoro all’esterno, ai sensi dell’art. 21 L. 354/75 e successive
modificazioni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
-
Credito
d’imposta per il lavoro intra ed extramurario (Decreto Interministeriale
n° 87/2002). Decorrenza della fruizione del credito d’imposta dal 28
luglio 2000 (art. 1 comma 1 Decreto Interministeriale n° 87/2002);
-
Benefici
contributivi per il lavoro infra ed extramurario fruibili da coop. sociali
(D.
Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02);
-
Benefici
contributivi per il lavoro inframurario fruibili da aziende pubbliche e private (D.
Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02).
A)
Credito
d’imposta per il lavoro intra ed extramurario (D.I.
n° 87/2002)
Decorrenza della fruizione del credito d’imposta dal 28
luglio 2000
(art. 1 comma 1 Decreto Interministeriale n° 87/2002) |
Fruitori |
Condizioni |
Misura
del credito
|
Imprese
(cooperative sociali e aziende pubbliche e private - vedi Circolare
D.A.P. del 19.07.2002) |
Assunzione
di detenuti, internati o ammessi al lavoro all’esterno ex art. 21
O.P. per un periodo superiore ai 30 giorni (art. 3 c. 1 legge 193/00),
anche con contratto di lavoro tempo parziale (art. 1 comma 2 D.
Interministeriale 87/02) |
516,46
€ mensili per ogni
lavoratore assunto (art. 1 comma 1 D. Interministeriale 87/02) e, in
misura proporzionale alle ore prestate, per i lavoratori assunti a
tempo parziale (art. 1 comma 2 D. Interministeriale 87/02) |
Assunzione
di ex detenuti, nei sei mesi successivi alla scarcerazione (art. 2
comma 1 D. Interministeriale 87/02) |
516,46
€ mensili per ogni
lavoratore assunto (art. 4 comma 1 D. Interministeriale 87/02) |
Svolgimento
di attività formativa nei confronti dei soggetti sopra indicati,
finalizzata all’assunzione degli stessi (art. 2 comma 1/a D.
Interministeriale 87/02) |
516,46
€ mensili per ogni
lavoratore formato (art. 2 comma 1 D. Interministeriale 87/02) |
Svolgimento
di attività formativa della professionalità dei detenuti ed
internati da impiegare in attività gestite in proprio dall’amministrazione
penitenziaria (art. 2 comma 1/b D. Interministeriale 87/02) |
N.B.:
Le imprese possono fruire del credito d’imposta di 516,46 mensili se alla data
del 28 luglio 2000 il soggetto da assumere risulta detenuto o internato presso
istituti penitenziari ovvero ammesso al lavoro all’esterno ai sensi dell’art.
21 della L. 354/75 e successive modificazioni. Qualora il soggetto risulti
detenuto o internato o ammesso al lavoro all’esterno in data successiva al 28
luglio 2000, il beneficio non spetta.
Nel
caso di assunzione con contratto di lavoro ad orario part-time, il credito d’imposta
sarà corrisposto proporzionato alle ore di lavoro effettuate. Tutte le imprese
(cooperative sociali, aziende pubbliche e private) sono destinatarie del credito
d’imposta nel momento in cui facciano formazione nei confronti di detenuti,
internati o ammessi al lavoro all’esterno in base all’art. 21, a condizione
che dopo il periodo di formazione tali soggetti vengano assunti.
L’agevolazione
in esame è cumulabile con altri benefici ed in particolare con l’incentivo di
cui all’art. 7 della L. 388/00 - Legge Finanziaria 2001 (art 5 comma 3 D.
Interministeriale n. 87/00). Il credito d’imposta disciplinato dall’art. 7
L. 388/00 spetta per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di almeno
25 anni di età, che non abbiano sottoscritto nei 24 mesi precedenti un
contratto subordinato a tempo indeterminato. Tale agevolazione spetta a
decorrere dal 1.10.2000 al 31.12.2003. Al fine della cumulabilità dei due
benefici dovranno altresì essere rispettati gli altri requisiti soggettivi e
oggettivi stabiliti dal citato art. 7.
Come
accedere al beneficio
-
Richiedere
l’autorizzazione di lavoro all’esterno (art. 21 L. 354/75; art. 48 c. 4
D.P.R. 230/2000): la richiesta di autorizzazione verrà effettuata dal
detenuto o internato al Direttore dell’Istituto Penitenziario.
-
Comunicare
l’assunzione: al lavoro all’esterno dell’istituto penitenziario si
applica la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di
assunzione. Pertanto, l’impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni
del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l’Impiego di competenza,
INPS, INAIL, etc.
-
Comunicare
l’assunzione all’istituto penitenziario: l’impresa che assume
lavoratori detenuti o internati o ammessi al lavoro esterno (Art. 21 L.
354/75) comunicherà all’Istituto Penitenziario dove il lavoratore assunto
è detenuto, l’assunzione, eventualmente allegando una copia della
comunicazione d’assunzione effettuata al Centro per l’Impiego
(denominata "C/ASS"). Inoltre provvederà a comunicare, tramite
autocertificazione, il credito d’imposta maturato ogni anno.
-
Compilare
il modello F24 - Agenzia delle entrate (Risoluzione n° 182 del 11.06.2002 -
Agenzia delle Entrate - Ministero delle Finanze) Il menzionato credito
spetta in base all’art. 5 del D. Interministeriale n° 87/2002, che
prevede la compensazione in base all’art. 17 del D. Lgs 241/97. A tal fine
l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice: 6741, denominato
"Credito d’imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono
detenuti o che svolgono attività formative nei confronti di detenuti - art.
1 D. Interministeriale 87/2002". Per quanto riguarda le modalità di
compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo
deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati"
della "Sezione Erario" del modello di versamento, con l’indicazione,
quale periodo di riferimento, dell’anno in cui si effettua la
compensazione del credito, espresso nella forma AAAA. Il credito d’imposta
non è rimborsabile.
B)
Benefici
contributivi per lavoro infra ed extramurario, fruibili da coop. sociali
(D.
Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02)
Decorrenza
dalla fruizione dell’agevolazione: 28 luglio 2000 (art. 1 comma 2 D.I.
87/02)
|
Fruitori |
Condizioni |
Misura
dell’agevolazione |
Cooperative
sociali |
Assunzione
di condannati in misura alternativa, che siano stati precedentemente
alle loro dipendenze come detenuti, internati o ammessi all’art 21
O.P. (art 4 c. 3 legge 381/91 "disciplina delle cooperative
sociali) |
Contributi
per l’assicurazione
obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti a zero
(art. 1 comma 2 legge 193/2000) |
Assunzione
di detenuti ammessi al lavoro all’esterno ex art 21 O.P. |
Contributi
per l’assicurazione
obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell’80%
(Decreto Interministeriale del 09.11.2001) |
Assunzione
di ex detenuti nei sei mesi successivi alla detenzione |
C)
Benefici
contributivi per lavoro inframurario, fruibili da aziende pubbliche e private
(D.
Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02)
Decorrenza
dalla fruizione dell’agevolazione: 28 luglio 2000 (art. 1 comma 2 D.I.
87/02)
|
Fruitori |
Condizioni |
Misura
dell’agevolazione |
Aziende
pubbliche e private |
Assunzione
di detenuti ed internati per attività produttive e di servizi |
Contributi
per l’assicurazione
obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell’80%
(art. 2, c. 1, legge 193/2000; Decreto Interministeriale del 09.11.2001) |
N.B.
tutte le imprese (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) che assumono
detenuti o internati che prestino la loro attività lavorativa all’interno
degli istituti penitenziari sono destinatarie di entrambi i benefici e, cioè,
gli sgravi contributivi, a cui va aggiungersi l’agevolazione fiscale (credito
d’imposta di 516,46 € mensili). Tali benefici potranno essere usufruiti
anche per i 6 mesi successivi allo stato di cessazione dello stato di detenzione
(Circolare D.A.P. 19.07.2002).
Lavoro
inframurario: disposizioni I.N.P.S. (Circolare n. 134 luglio 2002)
Come accedere al
beneficio dei contributi per l’assicurazione
obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti a zero per le
cooperative sociali e dell’80% per le aziende pubbliche e private
|
Cooperative
e/o aziende pubbliche e private destinatarie delle agevolazioni |
Devono
presentare alla competente sede dell’istituto copia della convenzione
stipulata. (art. 5 c. 1 legge 193/2000) |
Cooperative
sociali che non intrattengono rapporti con l istituto |
Devono
presentare copia della citata convenzione unitamente alla documentazione
prevista al punto 4 della circolare 296 del 29 dicembre 1992 |
Aziende
private e pubbliche che impiegano detenuti per attività produttive o di
servizi all’interno degli istituti penitenziari |
Devono
presentare copia della dichiarazione di assunzione fornita dall’amministrazione
penitenziaria |
Convenzioni
tra D.A.P. e cooperative e tra D.A.P. e aziende pubbliche e private
Oggetto
della convenzione |
Concessione
in comodato gratuito dell’utilizzazione di locali interni all’istituto,
da parte della casa circondariale / di reclusione |
Obblighi
della società contraente |
|
attrezzare
ed utilizzare diligentemente i citati locali |
|
predisporre
il piano per l’igiene e la sicurezza sui posti di lavoro (legge
626/94) |
|
restituire
locali ed attrezzature nelle condizioni originarie |
|
comunicare
preventivamente alla direzione ogni eventuale lavoro sulla struttura |
|
assicurare
idonea formazione di detenuti e successivamente avviarli all’attività |
|
individuare
personale idoneo alla sovrintendenza alle attività lavorative |
|
rispettare
la normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia |
|
far
fronte alle spese d’energia elettrica |
|
consegnare
all’INPS copia della convenzione e alla direzione del carcere
copia dei modelli D.M. 10
|
|
Obblighi
della casa circondariale / di reclusione |
|
individuare
i detenuti da avviare all’attività lavorativa |
|
rispettare
gli orari di lavoro programmati |
|
riservare
le quote agli aventi diritto |
|
favorire
l’attività, nell’istituto del personale incaricato dalla
società cooperativa |
|
garantire,
nel limite, della propria competenza, la permanenza nell’istituto
dei detenuti lavoratori |
|
rilasciare
dichiarazione d’avvio dell’attività lavorativa alla società /
cooperativa
|
|
Contratto
di lavoro con i detenuti dipendenti |
|
la
società / cooperativa si impegna a stipulare contratti di lavoro
subordinato a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni
|
|
Trattamento
retributivo dei detenuti dipendenti |
oneri
del datore di lavoro:
|
predisporre
una busta paga per ciascun detenuto, secondo la normativa vigente
nel settore |
|
versare
direttamente ai familiari aventi diritto gli assegni familiari
spettanti ai detenuti lavoratori |
|
riepilogare
in un elenco nominativo, con allegate le buste paga, le retribuzioni
del detenuti al netto delle detrazioni, con versamento con assegno
postale o vaglia cambiarlo o con bonifico sul conto corrente postale
della casa circondariale / di reclusione
|
|
Modalità
operative e di regolamentazione dei periodi pregressi
disposizioni
I.N.P.S. (circ. n° 134 luglio 2002)