Agevolazioni per le imprese

 

Agevolazioni per le imprese che assumono i detenuti

di Carlo Alberto Romano e Luisa Ravagnani

 

Agevolazioni previste dalla Legge 407/1990

Agevolazioni introdotte dalla legge "Smuraglia" n° 193/2000

Credito d’imposta per il lavoro intra ed extramurario (D.I. n° 87/2002)

Benefici contributivi per il lavoro infra ed extramurario fruibili da coop. sociali

Benefici contributivi per il lavoro inframurario fruibili da aziende pubbliche e private

Lavoro inframurario: disposizioni I.N.P.S. (Circolare n. 134 luglio 2002)

Convenzioni tra D.A.P. e cooperative e tra D.A.P. e aziende pubbliche e private

Modalità operative e di regolamentazione dei periodi pregressi

Agevolazioni previste dalla legge 407/1990

 

Le imprese, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, usufruiranno di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali, per 36 mesi. Per le Aziende artigiane, il beneficio consiste nell’esonero totale dei contributi per 36 mesi (art. 8 comma 9 L. 407/90).

Pertanto, tale agevolazione può essere applicata anche a tutte le assunzioni a tempo indeterminato di detenuti od internati ovvero ammessi al lavoro all’esterno che possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi". Tale requisito viene posseduto nel caso in cui il soggetto interessato abbia fornito la sua disponibilità al lavoro presso un Centro per l’Impiego da almeno 24 mesi (D. Lgs 181/00, come modificato dal D. Lgs 297/02).

È opportuno ricordare che i destinatari di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari, se possiedono il requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi", potranno essere assunti in base all’alt. 8 comma 9 L. 407/90, qualora ottengano la modifica della misura della custodia cautelare da patte dell’Autorità Giudiziaria procedente.

 

Come accedere al beneficio

  1. Richiedere l’autorizzazione di lavoro all’esterno (art. 21 L. 354/75; art. 48 c. 4 D.P.R. 230/2000): la richiesta di autorizzazione verrà effettuata dal detenuto o internato al Direttore dell’Istituto Penitenziario.

  2.  

  3. Comunicare l’assunzione: al lavoro all’esterno dell’istituto penitenziario si applica la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione. Pertanto, l’impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l’Impiego di competenza, INPS, INAIL, etc.

  4.  

  5. Comunicare l’assunzione all’istituto penitenziario: l’impresa che assume lavoratori detenuti o internati o ammessi al lavoro esterno (Art. 21 L. 354/75) comunicherà all’Istituto Penitenziario dove il lavoratore assunto è detenuto, l’assunzione, eventualmente allegando una copia della comunicazione d’assunzione effettuata al Centro per l’Impiego (denominata "C/ASS").

Agevolazioni introdotte dalla legge "Smuraglia" n° 193/2000

 

Le imprese che assumono, per un periodo superiore ai 30 giorni, anche con contratto a tempo parziale, detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero ammessi al lavoro all’esterno, ai sensi dell’art. 21 L. 354/75 e successive modificazioni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

  1. Credito d’imposta per il lavoro intra ed extramurario (Decreto Interministeriale n° 87/2002). Decorrenza della fruizione del credito d’imposta dal 28 luglio 2000 (art. 1 comma 1 Decreto Interministeriale n° 87/2002);

  2. Benefici contributivi per il lavoro infra ed extramurario fruibili da coop. sociali (D. Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02);

  3. Benefici contributivi per il lavoro inframurario fruibili da aziende pubbliche e private (D. Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02).

A) Credito d’imposta per il lavoro intra ed extramurario (D.I. n° 87/2002)

 

Decorrenza della fruizione del credito d’imposta dal 28 luglio 2000
(art. 1 comma 1 Decreto Interministeriale n° 87/2002)

Fruitori

Condizioni

Misura del credito

Imprese (cooperative sociali e aziende pubbliche e private - vedi Circolare D.A.P. del 19.07.2002)

Assunzione di detenuti, internati o ammessi al lavoro all’esterno ex art. 21 O.P. per un periodo superiore ai 30 giorni (art. 3 c. 1 legge 193/00), anche con contratto di lavoro tempo parziale (art. 1 comma 2 D. Interministeriale 87/02)

516,46 € mensili per ogni lavoratore assunto (art. 1 comma 1 D. Interministeriale 87/02) e, in misura proporzionale alle ore prestate, per i lavoratori assunti a tempo parziale (art. 1 comma 2 D. Interministeriale 87/02)

Assunzione di ex detenuti, nei sei mesi successivi alla scarcerazione (art. 2 comma 1 D. Interministeriale 87/02)

516,46 € mensili per ogni lavoratore assunto (art. 4 comma 1 D. Interministeriale 87/02)

Svolgimento di attività formativa nei confronti dei soggetti sopra indicati, finalizzata all’assunzione degli stessi (art. 2 comma 1/a D. Interministeriale 87/02)

516,46 € mensili per ogni lavoratore formato (art. 2 comma 1 D. Interministeriale 87/02)

Svolgimento di attività formativa della professionalità dei detenuti ed internati da impiegare in attività gestite in proprio dall’amministrazione penitenziaria (art. 2 comma 1/b D. Interministeriale 87/02)

 

N.B.: Le imprese possono fruire del credito d’imposta di 516,46 mensili se alla data del 28 luglio 2000 il soggetto da assumere risulta detenuto o internato presso istituti penitenziari ovvero ammesso al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della L. 354/75 e successive modificazioni. Qualora il soggetto risulti detenuto o internato o ammesso al lavoro all’esterno in data successiva al 28 luglio 2000, il beneficio non spetta.

Nel caso di assunzione con contratto di lavoro ad orario part-time, il credito d’imposta sarà corrisposto proporzionato alle ore di lavoro effettuate. Tutte le imprese (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) sono destinatarie del credito d’imposta nel momento in cui facciano formazione nei confronti di detenuti, internati o ammessi al lavoro all’esterno in base all’art. 21, a condizione che dopo il periodo di formazione tali soggetti vengano assunti.

L’agevolazione in esame è cumulabile con altri benefici ed in particolare con l’incentivo di cui all’art. 7 della L. 388/00 - Legge Finanziaria 2001 (art 5 comma 3 D. Interministeriale n. 87/00). Il credito d’imposta disciplinato dall’art. 7 L. 388/00 spetta per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di almeno 25 anni di età, che non abbiano sottoscritto nei 24 mesi precedenti un contratto subordinato a tempo indeterminato. Tale agevolazione spetta a decorrere dal 1.10.2000 al 31.12.2003. Al fine della cumulabilità dei due benefici dovranno altresì essere rispettati gli altri requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal citato art. 7.

 

Come accedere al beneficio

  1. Richiedere l’autorizzazione di lavoro all’esterno (art. 21 L. 354/75; art. 48 c. 4 D.P.R. 230/2000): la richiesta di autorizzazione verrà effettuata dal detenuto o internato al Direttore dell’Istituto Penitenziario.

  2.  

  3. Comunicare l’assunzione: al lavoro all’esterno dell’istituto penitenziario si applica la disciplina e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione. Pertanto, l’impresa avrà cura di effettuare le comunicazioni del caso a tutti gli enti preposti: Centro per l’Impiego di competenza, INPS, INAIL, etc.

  4.  

  5. Comunicare l’assunzione all’istituto penitenziario: l’impresa che assume lavoratori detenuti o internati o ammessi al lavoro esterno (Art. 21 L. 354/75) comunicherà all’Istituto Penitenziario dove il lavoratore assunto è detenuto, l’assunzione, eventualmente allegando una copia della comunicazione d’assunzione effettuata al Centro per l’Impiego (denominata "C/ASS"). Inoltre provvederà a comunicare, tramite autocertificazione, il credito d’imposta maturato ogni anno.

  6.  

  7. Compilare il modello F24 - Agenzia delle entrate (Risoluzione n° 182 del 11.06.2002 - Agenzia delle Entrate - Ministero delle Finanze) Il menzionato credito spetta in base all’art. 5 del D. Interministeriale n° 87/2002, che prevede la compensazione in base all’art. 17 del D. Lgs 241/97. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice: 6741, denominato "Credito d’imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti di detenuti - art. 1 D. Interministeriale 87/2002". Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo deve essere esposto nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione Erario" del modello di versamento, con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno in cui si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA. Il credito d’imposta non è rimborsabile.

B) Benefici contributivi per lavoro infra ed extramurario, fruibili da coop. sociali (D. Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02)

 

Decorrenza dalla fruizione dell’agevolazione: 28 luglio 2000 (art. 1 comma 2 D.I. 87/02)

Fruitori

Condizioni

Misura dell’agevolazione

Cooperative sociali

Assunzione di condannati in misura alternativa, che siano stati precedentemente alle loro dipendenze come detenuti, internati o ammessi all’art 21 O.P. (art 4 c. 3 legge 381/91 "disciplina delle cooperative sociali)

Contributi per l’assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti a zero (art. 1 comma 2 legge 193/2000)

Assunzione di detenuti ammessi al lavoro all’esterno ex art 21 O.P.

Contributi per l’assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell’80% (Decreto Interministeriale del 09.11.2001)

Assunzione di ex detenuti nei sei mesi successivi alla detenzione

C) Benefici contributivi per lavoro inframurario, fruibili da aziende pubbliche e private (D. Interministeriale del 09.11.2001; D. Interministeriale n° 87/02)

 

Decorrenza dalla fruizione dell’agevolazione: 28 luglio 2000 (art. 1 comma 2 D.I. 87/02)

Fruitori

Condizioni

Misura dell’agevolazione

Aziende pubbliche e private

Assunzione di detenuti ed internati per attività produttive e di servizi

Contributi per l’assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti dell’80% (art. 2, c. 1, legge 193/2000; Decreto Interministeriale del 09.11.2001)

 

N.B. tutte le imprese (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) che assumono detenuti o internati che prestino la loro attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari sono destinatarie di entrambi i benefici e, cioè, gli sgravi contributivi, a cui va aggiungersi l’agevolazione fiscale (credito d’imposta di 516,46 € mensili). Tali benefici potranno essere usufruiti anche per i 6 mesi successivi allo stato di cessazione dello stato di detenzione (Circolare D.A.P. 19.07.2002).

Lavoro inframurario: disposizioni I.N.P.S. (Circolare n. 134 luglio 2002)

 

Come accedere al beneficio dei contributi per l’assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, ridotti a zero per le cooperative sociali e dell’80% per le aziende pubbliche e private

Cooperative e/o aziende pubbliche e private destinatarie delle agevolazioni

Devono presentare alla competente sede dell’istituto copia della convenzione stipulata. (art. 5 c. 1 legge 193/2000)

Cooperative sociali che non intrattengono rapporti con l istituto

Devono presentare copia della citata convenzione unitamente alla documentazione prevista al punto 4 della circolare 296 del 29 dicembre 1992

Aziende private e pubbliche che impiegano detenuti per attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari

Devono presentare copia della dichiarazione di assunzione fornita dall’amministrazione penitenziaria

Convenzioni tra D.A.P. e cooperative e tra D.A.P. e aziende pubbliche e private

 

Oggetto della convenzione

Concessione in comodato gratuito dell’utilizzazione di locali interni all’istituto, da parte della casa circondariale / di reclusione

Obblighi della società contraente

attrezzare ed utilizzare diligentemente i citati locali

predisporre il piano per l’igiene e la sicurezza sui posti di lavoro (legge 626/94)

restituire locali ed attrezzature nelle condizioni originarie

comunicare preventivamente alla direzione ogni eventuale lavoro sulla struttura

assicurare idonea formazione di detenuti e successivamente avviarli all’attività

individuare personale idoneo alla sovrintendenza alle attività lavorative

rispettare la normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia

far fronte alle spese d’energia elettrica

consegnare all’INPS copia della convenzione e alla direzione del carcere copia dei modelli D.M. 10

Obblighi della casa circondariale / di reclusione

individuare i detenuti da avviare all’attività lavorativa

rispettare gli orari di lavoro programmati

riservare le quote agli aventi diritto

favorire l’attività, nell’istituto del personale incaricato dalla società cooperativa

garantire, nel limite, della propria competenza, la permanenza nell’istituto dei detenuti lavoratori

rilasciare dichiarazione d’avvio dell’attività lavorativa alla società / cooperativa

Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti

la società / cooperativa si impegna a stipulare contratti di lavoro subordinato a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni

Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti

oneri del datore di lavoro:

predisporre una busta paga per ciascun detenuto, secondo la normativa vigente nel settore

versare direttamente ai familiari aventi diritto gli assegni familiari spettanti ai detenuti lavoratori

riepilogare in un elenco nominativo, con allegate le buste paga, le retribuzioni del detenuti al netto delle detrazioni, con versamento con assegno postale o vaglia cambiarlo o con bonifico sul conto corrente postale della casa circondariale / di reclusione

Modalità operative e di regolamentazione dei periodi pregressi

disposizioni I.N.P.S. (circ. n° 134 luglio 2002)

 

Calcolo mensile dei contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori *.

Inserimento degli importi in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello D.M. 10/2 preceduti dal codice "tipo di contribuzione" di nuova istituzione "79" (lavoratori ammessi ai benefici legge 193/2000).

Calcolo del beneficio nella misura spettante *.

Inserimento dell’importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello D.M. 10/2, preceduto dalla dicitura. "RID. EX LEGE 193/200" e dal codice di nuova istituzione "L240".

Calcolo del beneficio complessivamente spettante per i periodi scaduti *.

Inserimento in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello D.M. 10/2 preceduto dalla dicitura "ARR. AGEVOLAZ. EX LEGE 193/2000" e dal codice di nuova istituzione "L250" al momento del recupero delle agevolazioni le aziende devono restituire ai lavoratori le quote di retribuzione oggetto di sgravio, precedentemente trattenute.

 

Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770

 

Restano invariate le modalità previste per la generalità dei lavoratori.

Nel punto "tipo rapporto" va inserito il nominato codice "79".

 

* Le posizioni contributive devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "4V" (= azienda ammessa ai benefici ex lege 193/2000)

 

 

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