Legge n° 56/87
Norme
sull’organizzazione del mercato del lavoro
Articolo
19
(Norme
per i detenuti e gli internati)
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La
Commissione circoscrizionale per l’impiego, su richiesta delle direzioni
degli istituti penitenziari esistenti nell’ambito della circoscrizione,
stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per
promuovere l’offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che,
in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a
collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da
ammettere, a nonna delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.
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I
detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di
collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento,
sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta
del detenuto o dell’internato, la direzione dell’istituto penitenziario
provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di
internamento.
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Lo
stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal
diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
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Quando
viene svolta un’attività lavorativa remunerata all’interno o all’esterno
degli istituti penitenziari, l’indennità di cui al comma terzo non è
cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell’ammontare della
retribuzione medesima.
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Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della
Commissione centrale per l’impiego, determina i criteri di computo dell’anzianità
figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si
iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in
relazione alla durata del periodo di carcerazione.
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Quando
il lavoro a domicilio si svolge all’interno degli istituti penitenziari,
il datore di lavoro versa alla direzione dell’istituto medesimo le somme
dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti,
dimostrando ad essa l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela
assicurativa, previdenziale ed infortunistica.
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Per
il lavoro a domicilio svolto all’interno dell’istituto penitenziario, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull’ordinamento
penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali,
intellettuali o artistiche per proprio conto.
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