La difesa del sordomuto

 

La questione in dottrina e in giurisprudenza

dell'interprete e della difesa al sordomuto
di  Mario Pavone (avvocato Patrocinante in Corte di Cassazione)

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 341 del 22/7/1999, ha dichiarato illegittimo l'articolo 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o no leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

La Corte ha ritenuto, infatti, del tutto carenti le garanzie prestate dalla norma censurata sia sotto il profilo dell’omessa considerazione delle esigenze di comprensione e di comunicazione proprie dell’imputato sordomuto, al di là della sola ipotesi in cui egli debba o voglia rendere dichiarazioni, e più in generale del diritto dell’imputato s.m. a partecipare consapevolmente al procedimento, sia sotto il profilo dell’esclusione dell’assistenza di un interprete quando l’imputato sordomuto sappia leggere e scrivere.
Come chiarito nei primi commenti alla sentenza (v. in particolare, Gabriele Filistrucchi, navigatore sordomuto!) sino alla dichiarazione di incostituzionalità, la norma disciplinava, in maniera singolare, la partecipazione dell'imputato sordo, muto e sordomuto agli atti del procedimento prescrivendo che in tali casi al sordo le domande fossero formulate per iscritto con risposta orale; al muto si ponessero oralmente con risposta scritta; al sordomuto le domande fossero formulate per iscritto con risposta scritta.

Tale impostazione presupponeva da parte del sordomuto un’effettiva capacità di comprendere le domande del Giudice ed articolare le risposte mentre alcuna distinzione era formulata dalla norma tra quanti, all'impossibilità di sentire e di parlare, univano anche l'analfabetismo e quanti invece erano in grado di leggere e scrivere.

Infatti, solo ai primi l'articolo 119 comma due riservava la facoltà di servirsi di un interprete, allo scopo di farsi comunicare domande, avvertimenti, ammonizioni e fornire le relative risposte mentre, nel caso di un imputato sordomuto, ma alfabetizzato, la norma si limitava a prescrivere l'impiego della scrittura, senza alcuna intermediazione.

La norma, siccome formulata, appariva, invero, del tutto discriminatoria e, a parere del Giudice remittente, in palese contrasto sia con l'articolo 24 della Costituzione, stante la lesione del diritto alla difesa dell'imputato sordomuto alfabetizzato, cui sarebbe in ogni modo rimasto precluso di "comprendere tutto quanto accade nel corso dell'istruzione dibattimentale e di valutare se e quando rendere le spontanee dichiarazioni di cui all'articolo 494 del C.P. P.”, sia con l'articolo tre della Costituzione, stante la disparità di trattamento esistente sia con riferimento all'articolo 143 del C. P. che riserva un trattamento certamente più favorevole all'imputato straniero, assistito gratuitamente dall'interprete, così come nel caso previsto dall'articolo 71 del C.P.P., che prevede la nomina di un curatore speciale nei confronti dell'imputato malato di mente, e sia pure con lo stesso articolo 119 comma due, che prevede l’obbligo di un interprete nei confronti di un imputato sordomuto analfabeta.
Secondo la Dottrina prevalente, lo spirito informatore del nuovo giudizio penale non deve consentire, in verità, nessuna lacuna nella partecipazione al processo dell'imputato, il quale deve potere svolgere la propria attività difensiva "anche in forma di autodifesa", ormai in totale e separato interesse, rispetto a quello del magistrato celebrante.

Ebbene, la conoscenza della lingua nella quale si tiene il procedimento costituisce una legittima quanto principale espressione, della necessaria partecipazione al giudizio da parte dell’imputato anche se versi nella condizione del sordomutismo con la conseguenza che tale esigenza non può essere limitata al momento della semplice sottoposizione di una domanda del giudice.

Dal punto di vista della Corte delle Leggi, la comprensione della accusa da parte dell’imputato s.m. come pure il compimento degli atti cui esso partecipa è collegata alla nomina di un interprete gratuito, scelto di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui, indipendentemente dal fatto che l’imputato sappia leggere o scrivere, analogamente a quanto previsto dall’art. 143 C.P.P..

Peraltro, nel caso previsto dall’art. 119, secondo comma, la qualità di interprete, a norma dell’art. 144, ultimo comma C.P. P., può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta, laddove per “prossimi congiunti” ai fini della legge penale, si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii ed i nipoti ai sensi dell’art. 307, quarto comma C. P..

Importante è il rinvio operato dalla Corte alle garanzie per l’imputato previste dai trattati internazionali recepiti nell’ordinamento dallo Stato italiano laddove forme speciali di tutela sono richieste allorquando l'accusato, a causa di sue particolari condizioni personali, non sia in grado di comprendere i discorsi altrui o di esprimersi essendo compreso.
Secondo la Corte, la più comune delle situazioni meritevoli di tutela è rappresentata dalla non conoscenza della lingua in cui si svolge il processo, ed è per questo che le norme delle convenzioni internazionali sui diritti prevedono espressamente fra i diritti dell’accusato quello di "farsi assistere gratuitamente da un interprete se comprende o parla la lingua usata in udienza" (art. 6, n. 3, lettera e, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; e analogamente art. 14, comma tre, lettera t, del patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966) così come è previsto dall’art. 143, primo comma, per chi abbia ignoranza culturale della lingua italiana (v. in Dottrina, F. Corbi, Commentario Amodio - Dominioni, Vol.II, pag.55). Tali norme sono state recepite dalla legge-delega (art. 2) quali principi guida cui deve essere adeguato il Codice di rito ed in conseguenza non possono essere in alcun modo disattese dal parte del Legislatore (v. Lupo, in Commento Chiavario, vol. II pag. 73 ss).

In precedenza la Suprema Corte (v. Cass. Pen., Sezione VI, 29/10/1992 n. 10934, Faggian) aveva enunciato che il disposto di cui all’art. 143 C.P.P. andava riferito esclusivamente a coloro che parlano una lingua diversa da quella italiana e non sono in grado di comprendere tale lingua o di esprimersi in essa.

In tale categoria di soggetti non potevano essere annoverati i sordomuti per i quali andava applicata la specifica disciplina di cui all’art. 119 C.P.P. in base alla quale la nomina di un interprete doveva ritenersi esclusa al di fuori dei casi previsti dal secondo comma della disposizione.

Della stessa opinione era parte della Dottrina atteso che tale esclusione ”si desume dal fatto che l’art.119 è richiamato soltanto nel comma due dell’art.143 che prevede l’interprete ausiliario e non l’interprete assistente dell’imputato”

L’impianto dell’art. 119 è sostanzialmente analogo a quello dell’art. 143 del CPP abrogato con alcune innovazioni.

Innanzi tutto è stato eliminato ogni riferimento al giuramento poiché lo stesso è stato abolito dal nuovo Codice di rito. In secondo luogo la norma fa generico richiamo alle dichiarazioni che il s.m. intende rendere all’autorità giudiziaria. Infine, in deroga alla possibilità che i prossimi congiunti possano astenersi dal testimoniare (art. 199) o dal prestare l’ufficio di perito (art. 222, lett. d), gli stessi possono svolgere l’attività di interprete in favore del s. m..

L’inosservanza delle disposizioni relative alla nomina di un interprete è stata considerata motivo di nullità sebbene a regime intermedio ai sensi dell’art. 180 C.P.P. in relazione all’art. 178, lett. c che prescrive a pena di nullità l’inosservanza delle norme concernenti l’assistenza dell’imputato e delle altre parti private (v. Corbi, in Commentario Amodio- Dominioni, vol. pag.56).

La norma del Codice di Rito va, tuttavia, letta anche in correlazione all’art.96 C.P. secondo il quale “non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità di intendere e di volere. Se la capacità era grandemente scemata ma non esclusa, la pena è diminuita”.

Tale disposizione risulta ancora oggi inserita nel contesto di altre norme del Codice Rocco destinate all’accertamento della imputabilità tra cui sono annoverati gli stati emotivi e passionali (art. 90), l’ubriachezza volontaria, fortuita o abituale (artt. 91, 92, 94), le tossicodipendenze (93 e 95), la minore età (art. 97 e 98).

L’art. 96, nel prendere in considerazione il sordomutismo come possibile causa di esclusione della imputabilità, parte dalla considerazione che l’udito e la favella sono indispensabili per lo sviluppo psichico del soggetto(!), tuttavia, poiché la scienza ha fatto notevoli progressi nella cura di questa malattia, il Legislatore non ha adottato una soluzione definitiva, lasciando tale soluzione all’accertamento giudiziale caso per caso della esistenza o meno della capacità di intendere e di volere.

In conseguenza se il sordomutismo appare tutt’ora meritevole di accertamento ai fini della imputabilità alla stregua di altri stati patologici ovvero derivanti dall’abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti dall’altra non manca di rilevare la Corte Costituzionale l’insufficiente tutela processuale di tale condizione umana ai fini della partecipazione al giudizio dell’imputato s. m..

Un siffatto trattamento normativo del sordomutismo non appare immune da rilevanti censure di costituzionalità sul piano logico giuridico.

Invero la Giurisprudenza ritiene che l’art. 96 non ravvisi nel sordomutismo uno stato necessariamente psicopatologico, ma richieda soltanto che nel sordomuto tanto la capacità quanto l’incapacità formi oggetto di specifico accertamento.

In conseguenza, nell’ottica della Giurisprudenza, “il sordomutismo non costituisce una vera e propria malattia della mente valendo soltanto eventualmente ad impedire o ad ostacolare lo stato di sviluppo della psiche e dunque la maturità psichica”.

Secondo tale consolidato orientamento “è sufficiente che dalla decisione risulti che detto accertamento sia stato compiuto e che il giudice abbia congruamente motivato la decisione assunta sul punto” (v. Cass. Pen. Sezione VI, 30/11/1996 n. 8817, Gangitano )

Pertanto, quando il Giudice riconosca che la capacità di intendere e di volere era piena, il sordomuto sarà trattato come un individuo normale. Se invece si accerta che la capacità non sussisteva, il s.m. è parificato all’individuo affetto da vizio totale di mente, mentre se tale capacità era grandemente scemata il s.m. è parificato all’individuo affetto da vizio parziale di mente.

Nondimeno, la norma dell’art.219 del C.P. prevede tutt’ora il ricovero del condannato “per ragione del sordomutismo” in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni il secondo della natura del reato commesso. Come pure la norma dell’art. 222 C.P. prevede il ricovero in O. P.G. nel caso di proscioglimento dell’imputato “per sordomutismo”.

E’ pur vero che, in entrambi i casi tale ricovero è subordinato all’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato, come più volte sancito dalla Corte Costituzionale in varie sentenze(v. sent. 139/1982,249/1983,1102/1988,324 del 1998) ma la ancora attuale previsione delle misure di sicurezza personali nei casi di sordomutismo appare quanto meno del tutto anacronistica alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali e della stessa sentenza della Corte Costituzionale in commento che pure limita la sua analisi alle garanzie processuali nei confronti dell’imputato s.m. senza analizzare i riflessi della norma processuale sul trattamento normativo del sordomutismo attualmente vigente nel Codice Rocco.

In conseguenza, se l'articolo 119 dovrà essere riformulato dal Legislatore in maniera tale da consentire all'imputato sordomuto di avvalersi gratuitamente e per tutto il corso del dibattimento, di un interprete "scelto di preferenza fra le persone abilitate a trattare con lui", per la migliore comprensione e il più adeguato compimento degli atti in cui è intenzionato o chiamato a partecipare, l’intera disciplina del sordomutismo va riconsiderata anche in vista della emanazione del nuovo Codice Penale che pone la tutela della persona al centro dell’impianto normativo allo studio e contrariamente al vigente Codice Rocco secondo il quale una tale rilevanza viene tutt’ora riconosciuta allo Stato.

Corte Costituzionale

Sentenza n. 341 del 22 Luglio 1999

La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1998 dal Pretore di Marsala, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il Giudice relatore Valerio Onida.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del dibattimento a carico di un imputato sordomuto, che risulta saper leggere e scrivere, il Pretore di Marsala, con ordinanza emessa il 23 luglio 1998, pervenuta a questa Corte 1'8 ottobre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 119 cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che l' imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere abbia diritto di farsi assistere, gratuitamente, da un interprete al fine di seguire il compimento degli atti cui partecipa e di partecipare coscientemente al dibattimento".

Premesso, quanto alla rilevanza, che la partecipazione al dibattimento dell’imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere è regolata dall'art. 119, comma 1, cod. proc. pen., che prevede solo l'uso dello scritto per la presentazione delle domande, degli avvertimenti e delle ammonizioni e per le relative risposte, mentre la nomina di interpreti è prevista dal successivo comma due solo nel caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere, il remittente ritiene che tale disposizione violi, in primo luogo, il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, impedendo allo imputato sordomuto, che sappia leggere e scrivere, di comprendere tutto quanto accade nel corso dell'istruzione dibattimentale e di valutare se e quando rendere le spontanee dichiarazioni di cui all'art. 494 cod. proc. pen., così impedendogli di partecipare coscientemente al dibattimento.

In secondo luogo, il giudice a quo ritiene che la disposizione in esame violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché riserva all'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere un trattamento deteriore rispetto all'imputato che non conosce la lingua italiana, cui l'art. 143 cod. proci. Pen. riconosce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa; rispetto all’ imputato il cui stato mentale sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, riguardo al quale l'art. 71 cod. proc. pen. prescrive la sospensione del procedimento medesimo e la nomina di un curatore speciale; nonché rispetto all'imputato sordomuto che non sappia leggere o scrivere, per il quale è prevista dal comma 2 dello stesso art. 119 cod. proc. pen. la nomina di uno o più interpreti.

Tale diversità di trattamento appare al remittente illogica ed irrazionale, considerando che tutte le ipotesi menzionate concernono casi in cui l'imputato, per ragioni diverse, non è in grado di partecipare coscientemente al procedimento, e che solo le altre disposizioni indicate prevedono gli opportuni rimedi ed accorgimenti processuali.

 

2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Ad avviso dell'Avvocatura erariale, il legislatore avrebbe ritenuto il sordomuto che sappia leggere e scrivere in grado di partecipare scientemente al procedimento, comunicando per iscritto, onde non sarebbe violato il diritto di difesa. Né vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza, perché la diversità della disciplina dettata per l'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere rispetto alle altre evocate dal remittente si giustificherebbe per la differenza delle fattispecie messe a confronto.

 

Considerato in diritto

 

1.- La questione sollevata investe la disciplina risultante dall'art.119 del codice di procedura penale per l'ipotesi in cui l'imputato sia sordomuto e sappia leggere e scrivere. La disposizione prevede che quando un sordomuto "vuole o deve fare dichiarazioni", gli si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni, ed egli risponde per iscritto (comma uno); mentre solo per il caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere si prevede che l'autorità procedente nomini uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui (comma due).

Tale disciplina appare al remittente lesiva, da un lato, del diritto di difesa dell'imputato, in quanto gli impedirebbe di comprendere tutto ciò che avviene nel dibattimento e di valutare se e quando rendere dichiarazioni spontanee a norma dell'art. 494 dello stesso codice, e dunque di partecipare coscientemente al dibattimento; dall'altro lato, del principio di eguaglianza, in quanto realizzerebbe un’irragionevole differenza di trattamento rispetto alla ipotesi dell'imputato sordomuto che non sappia leggere e scrivere (in relazione alla quale si prevede la nomina di interpreti), nonché rispetto a quelle dell'imputato che non conosca la lingua italiana (perciò l'art. 143 cod. proc. pen.prevede l'assistenza gratuita di un interprete), e dell'imputato che non sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento a causa del suo stato mentale (nel qual caso l'art. 71 cod. proc. pen. prevede la sospensione del procedimento e la nomina di un curatore speciale).

2.-La questione è fondata, sotto il profilo della denunciata violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
La garanzia costituzionale del diritto di difesa comprende l’effettiva possibilità che la partecipazione personale dell'imputato al procedimento avvenga in modo consapevole, in specie- per quanto qui rileva -nelle fasi che l'ordinamento affida al principio dell'oralità: il che comporta la possibilità effettiva sia di percepire, comprendendone il significato linguistico, le espressioni orali dell'autorità procedente e degli altri protagonisti del procedimento, sia di esprimersi a sua volta essendone percepito e compreso (cfr. sentenza n. 9 del 1982 e, da ultimo, sentenza n. 10 del 1993).

Senza la garanzia di tale possibilità, infatti, resterebbe irrimediabilmente compromesso, nelle fasi processuali dominate dall'oralità, il diritto dell'accusato di essere messo personalmente, immediatamente e compiutamente a conoscenza di quanto avviene nel processo che lo riguarda, e così non solo dell'accusa mossagli, ma anche degli elementi sui quali essa si basa, delle vicende istruttorie e probatorie che intervengono via via a corroborarla o a smentirla, delle affermazioni e delle determinazioni espresse dalle altre parti e dall'autorità procedente; nonché, conseguentemente, il diritto dell'imputato di svolgere la propria attività difensiva, anche in forma di autodifesa, conformandola, adattandola e sviluppandola in correlazione continua con le esigenze che egli stesso ravvisi e colga secondo l’andamento della procedura, ovvero comunicando con il proprio difensore.
Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che "la peculiare natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la possibilità della diretta e personale partecipazione dell'imputato", onde l'autodifesa, che "ha riguardo a quel complesso di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo", costituisce "diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio" (sentenza n. 99 del 1975; e cfr. anche sentenze n. 205 del 1971, n. 186 del 1973).

  3.- Se normalmente questi diritti dell'accusato sono resi effettivi attraverso la garanzia della possibilità di presenziare alle udienze (salvo esserne allontanato solo se ne impedisce il regolare svolgimento: art. 475 cod. proc. pen.) e di rendere "in ogni stato del dibattimento" le dichiarazioni che egli ritiene opportune, purché si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale (art. 494 cod. proc. pen.), avendo per ultimo la parola (art. 523, comma 5, cod. proc. pen.), nonché attraverso la "facoltà di conferire con il proprio difensore tutte le volte che lo desideri, tranne che durante l ' interrogatorio o prima di rispondere a domande rivoltegli" (sentenza n. 9 del 1982; e cfr. anche sentenza n. 216 del 1996), forme speciali di tutela sono richieste allorquando l'accusato, a causa di sue particolari condizioni personali, non sia in grado di comprendere i discorsi altrui o di esprimersi essendo compreso.

La più comune di tali condizioni è rappresentata dalla non conoscenza della lingua in cui si svolge il processo, ed è per questo che le norme delle convenzioni internazionali sui diritti prevedono espressamente fra i diritti dell’' accusato quello di "farsi assistere gratuitamente da un interprete se comprende o parla la lingua usata in udienza" (art. 6, n. 3, lettera e, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; e analogamente art. 14, comma tre, lettera t, del patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966).

Allo stesso modo il legislatore italiano del codice ha preso in specifica considerazione la situazione dell'imputato che non conosce la lingua italiana, statuendo che egli "ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa" (art. 143, comma 1, cod. proc. pen.). Disposizione, quest'ultima, che correttamente configura il ricorso all'interprete non già come un mero strumento tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare lo svolgimento del processo alla presenza di persone che parlino o  comprendano l'italiano, ma come oggetto di un diritto individuale dell'imputato, diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che, come si è detto, è parte ineliminabile del diritto di difesa; e per questo anche è stata intesa da questa Corte come suscettibile di essere applicata con la massima espansione, in funzione della sua ratio (sentenza n. 10 del 1993).

Nulla di simile è invece previsto dalla legge per le persone che siano impedite di parlare o di ascoltare, ovvero sia di parlare che di ascoltare, da un loro handicap fisico (sordità, mutismo, sordomutismo), per i diritti delle quali tuttavia si pongono le stesse esigenze di tutela. Il legislatore ha bensì preso in considerazione tale situazione, ma a fini insieme più generici e più limitati: infatti l'art. 119, comma uno, del codice di procedura penale prevede che "quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni", si usi lo scritto da parte dell'interessato che non parli e per rivolgere "le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni" all'interessato che non senta; mentre l'art. 119, comma due, prevede che -nelle medesime ipotesi-se il sordo, il muto e il sordomuto non sa leggere o scrivere, "l ' autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui".

Tali previsioni non riguardano solo l'imputato, ma qualsiasi persona che sia chiamata o abilitata, nel processo, a rendere dichiarazioni; e contemplano però solo il caso in cui tale persona-e dunque anche l'imputato -voglia o debba rendere dichiarazioni, non occupandosi in alcun modo della possibilità per I ' imputato di seguire tutto ciò che avviene nel processo, indipendentemente dalle domande, dagli avvertimenti e dalle ammonizioni a lui rivolte. D'altra parte tali norme considerano il ricorso allo scritto come rimedio sufficiente a sopperire al difetto dell'udito e della parola, onde riservano la nomina di uno o più interpreti al solo caso in cui la persona non sappia leggere o scrivere: non tenendo conto della differenza sostanziale che vi è fra il potere percepire ed esprimersi immediatamente e direttamente, sia pure con la mediazione di un interprete, e l'essere messi in grado solo di percepire e di esprimersi attraverso lo scritto. Più in generale, si tratta di previsioni normative dettate nell'ottica di rendere possibile lo svolgimento del processo quando ad esso partecipi una persona portatrice di siffatti handicap, piuttosto che in quella della garanzia dei diritti dell'imputato.

4 .- E dunque palese I ' insufficienza delle disposizioni di cui all'art. 119 cod. proc. pen. a soddisfare le esigenze di garanzia effettiva del diritto di difesa dell'imputato sordo o sordomuto (ma anche dell’imputato muto che sappia leggere e scrivere, al quale è reso possibile di comunicare solo mediante lo scritto): sia sotto il profilo della omessa considerazione delle esigenze di comprensione e di comunicazione proprie dell’' imputato al di là della sola ipotesi in cui egli debba o voglia rendere dichiarazioni, e più in generale delle esigenze che derivano dal diritto dell'imputato a partecipare consapevolmente al procedimento; sia sotto il profilo della esclusione della assistenza di un interprete quando l'imputato sappia leggere e scrivere.

La lacuna va colmata attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale di tipo "additivo" che estenda agli imputati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 119 cod. proc. pen., la forma di tutela già prevista dall'art. 143 dello stesso codice per l'imputato che non conosce la lingua italiana, con l'ulteriore precisazione che l'interprete, secondo la regola già presente nell'art. 119, comma due, dovrà essere scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con la persona interessata, elemento questo destinato a facilitare ulteriormente la comunicazione. Per ogni altro aspetto della disciplina varrà, in forza del rinvio all'art. 119 contenuto nell'art. 143, comma due, quanto disposto in generale in tema di interprete che assiste l'imputato: mentre resta ferma, per l'imputato che si trovi nelle predette condizioni, la facoltà di avvalersi dello scritto, secondo le previsioni dell'art. 119, comma uno, del codice.

Resta assorbito ogni altro profilo della questione.

 

Per questi motivi


La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999. Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999

 

 

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