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Definitivamente abrogato l’art. 222 del codice penale (Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) a cura dell’Avvocato Mario Pavone
La Corte Costituzionale, con sentenza n° 253/2003 del 18.07.2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), "nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale". E’ stato, quindi, ritenuto incostituzionale il vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva (tale è considerato il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell’art. art. 215, primo comma, n° 3, cod. pen.) anche quando una misura meno drastica e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), "idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati" (art. 228, secondo comma, cod. pen.), appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale. Nel caso dell’infermo di mente, quindi, l’automatismo di una misura segregante e "totale", come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione (1).
La Tutela della salute mentale in Italia
Prima di commentare la rilevante sentenza emessa dalla Corte delle Leggi, occorre premettere un breve excursus sulle carenze della attuale disciplina dell’assistenza psichiatrica per gli infermi di mente. Secondo autorevole Dottrina (2), la riforma psichiatrica varata nel 1978 con la legge n° 180, poi travasata nei contenuti sostanziali negli articoli 33 e seguenti della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n° 833, ha aperto la via a profondi cambiamenti culturali e organizzativi a tutti i livelli delle istituzioni pubbliche preposte al settore. Il progetto-obiettivo per la Tutela della salute mentale venne definito nel D.P.R. 7 aprile 1994 che nella sua premessa chiariva l’obiettivo che intendeva perseguire. La nuova disciplina della materia, secondo una autorevole corrente di pensiero (3), ha introdotto un diverso approccio alla malattia mentale, modificando gli obiettivi fondamentali dell’intervento pubblico dal controllo sociale dei malati di mente alla promozione della salute e alla prevenzione dei disturbi mentali e spostando l’asse portante delle istituzioni assistenziali dagli interventi fondati sul ricovero ospedaliero a quelli incentrati sui servizi territoriali. I successivi anni di lavoro e di sperimentazione svolti nel settore psichiatrico, che sono seguiti alla riforma cd "Basaglia", hanno comportato importanti risultati documentati dagli stessi operatori coinvolti nel processo di cambiamento benché, tuttavia, i risultati complessivi siano ancora insoddisfacenti. Emergono, infatti, situazioni alquanto differenziate tra le varie regioni italiane per quanto concerne il sistema dei servizi predisposti e le modalità di intervento, com’è stato ampiamente documentato dalle ricerche svolte su tutto il territorio nazionale. Tali ricerche concordano nell’indicare quattro grandi questioni che devono essere affrontate per elevare ed omogeneizzare la qualità dell’intervento attualmente offerto:
Va sottolineato pure che la progressiva delegittimazione che ha investito questo tipo di istituzione non è stata accompagnata da un uguale lavoro sul territorio per preparare prima, e seguire poi, le condizioni di inserimento non traumatico dei pazienti nel circuito dell’assistenza e nei contesti familiare, sociale e lavorativo. A molti anni di distanza dall’emanazione della legge n° 180 si deve purtroppo rilevare che in alcune realtà tale problema non è stato affrontato con la necessaria decisione determinando, in conseguenza, uno stato di abbandono e di inaccettabile degrado della condizione di vita dei ricoverati. L’insieme di questi elementi e soprattutto la scarsa articolazione dei servizi, nonché il ritardo nel predisporre strutture ed interventi sul territorio, complementari ed alternativi alla degenza ospedaliera, ha prodotto inevitabilmente un sovraccarico funzionale alla famiglia, che ha portato soprattutto in passato a diffusi fenomeni di rigetto della stessa filosofia della legge n° 180/1978. Tale disagio ha preso corpo, come è noto, in numerosi interventi delle associazioni dei familiari dei malati, nel frattempo costituitesi, finalizzati all’ottenimento di risposte efficienti a bisogni sempre più complessi.
Le misure di sicurezza previste dal Codice Penale
Una breve disamina merita pure la disciplina delle misure di sicurezza nel Codice Penale per il suo riflesso sulla attuale situazione della assistenza psichiatrica in Italia. Le misure di sicurezza vengono comunemente definite dalla Dottrina come provvedimenti di polizia, da assumere con le garanzie giurisdizionali, con cui lo Stato persegue uno scopo di tutela preventiva sociale assoggettando determinate persone, imputabili o non imputabili, punibili o non punibili, alla privazione o alla restrizione della loro libertà per causa della pericolosità delle persone stesse, pericolosità rivelata con la commissione di uno o più fatti che la legge contempla come reati ed in previsione della probabilità di ulteriori manifestazioni della loro attività socialmente nociva (4). Le misure di sicurezza previste dal Codice Penale sono sia personali che patrimoniali. Le misure personali si distinguono inoltre in detentive e non detentive e la materia è regolata dagli artt. 199 e seguenti del codice penale. Inoltre, le misure di sicurezza "possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose" (art. 202 c.p.). Infine, "agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati" (art. 203 c.p.). È naturale che di regola il giudizio di pericolosità abbia per presupposto la condanna di chi ha commesso il fatto preveduto dalla legge come reato perché il proscioglimento, in generale, esclude per se stesso la pericolosità dell’imputato. Tuttavia, in determinate ipotesi eccezionali, nonostante che il soggetto non sia imputabile o non punibile per cause soggettive, egli può apparire socialmente pericoloso in quanto è ragionevolmente prevedibile che, senza adeguati provvedimenti preventivi, commetterebbe nuovi fatti contemplati dalla legge come reati. In tali casi si può procedere all’applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza in vista dell’applicazione in via definitiva della stessa misura. La questione ripropone il problema dell’accertamento in concreto della pericolosità sociale.
L’accertamento della pericolosità sociale ai fini della irrogazione della misura
Nella disciplina introdotta con il Codice Rocco, nei confronti dei prosciolti per vizio di mente, vigeva la presunzione di pericolosità e, in conseguenza, l’obbligo di assegnazione all’O.P.G., per un tempo predefinito nel minimo, ma non nel massimo, in funzione della gravità del reato e non della malattia. L’avvenuta guarigione prima dello scadere del termine della misura, così come la concreta e reale non pericolosità del soggetto, non avevano alcuna rilevanza. Analogo regime vigeva per i seminfermi di mente, con l’ulteriore incongruenza che la misura si aggiungeva alla pena diminuita. Il tutto traeva origine da una duplice presunzione:
La conseguenza di tale presunzione, del tutto inaccettabile sul piano costituzionale, era che poteva essere sottoposto a misura di sicurezza un soggetto che nel lasso di tempo intercorso tra i due momenti predetti fosse guarito dallo stato di alterazione mentale, senza che tuttavia tale circostanza valesse a differenziarlo sul piano giuridico da chi risultava ancora infermo. La riforma penitenziaria del 1975, prima, e le pronunce della Corte Costituzionale, poi, aprirono la strada alla riforma operata con la legge Gozzini del 1986 che intervenne ad abolire tutte le presunzioni di pericolosità previste dal codice penale, sia quelle di pericolosità qualificata, sia quelle connesse a certi tipi di reati, sia le presunzioni nei confronti dei portatori di vizio totale o parziale di mente. Da quel momento in avanti la pericolosità sociale divenne una caratteristica eventuale del reo da accertarsi caso per caso.
Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
La Dottrina (5) aveva posto in evidenza come le sentenze della Corte Costituzionale n° 139/1982 e 249/1983, pur venendo ad incidere sulle singole presunzioni di pericolosità, non avevano mai incrinato la presunzione circa la corrispondenza tra infermità mentale e pericolosità sociale. Tali pronunce, infatti, avevano dichiarato la incostituzionalità dell’automatica applicazione del provvedimento di ricovero in O.P.G. nei confronti del prosciolto per infermità totale o del condannato a pena diminuita per vizio parziale di mente senza porre l’obbligo per il giudice della cognizione e per quello dell’esecuzione di procedere "all’accertamento della persistente pericolosità sociale derivante dall’infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura". La sentenza della Corte del 1982(6)era giunta ad affermare la "irragionevolezza della presunzione assoluta di persistenza della infermità psichica accertata rispetto all’epoca del fatto", presunzione implicita nell’art. 222 c.p. che non poggiava su dati di esperienza suscettibili di generalizzazione. La successiva sentenza del 1983 pervenne alla stessa considerazione precisando che tale presunzione è ancora più irragionevole in base ad un duplice ordine di considerazioni:
Il controverso oggetto di tale accertamento sembrava doversi individuare non tanto nella pericolosità del soggetto, ma nel permanere dell’infermità da cui tale pericolosità presuntivamente derivava. Secondo una siffatta interpretazione, la Corte aveva, in definitiva, eliminato solo la presunzione della persistenza dell’infermità mentale al momento dell’esecuzione della misura ma non aveva intaccato in alcun modo la presunzione in base alla quale l’infermità psichica era da considerarsi come condizione presuntiva iuris et de iure di pericolosità sociale. Secondo la Corte risultava, infatti "privo di base scientifica, ipotizzare uno stato di salute che si mantenga costante come regola generale valida per qualsiasi caso di infermità", atteso che la presunzione che lega la pericolosità all’infermità mentale risultava fondata su "dati di comune esperienza". Restava, quindi, inalterato l’erroneo convincimento per cui il malato di mente doveva ritenersi un soggetto che, a cagione del suo stato, è più incline del sano a commettere reati. Tale erroneo presupposto risultava, inoltre, non solo in contrasto con i principi di cui alle leggi 180 e 833 del 1978, ma veniva smentito anche dalle più recenti ricerche psichiatriche e criminologiche. Invero, si sottolineava da più parti che tale correlazione non appariva giustificata né sul piano scientifico, né su quello normativo, se non con l’intento di mantenere come connotato essenziale della misura di sicurezza manicomiale una preminente funzione di difesa sociale, anche in contrasto con i principi affermati dalla riforma del 1978, recante l’affermazione della necessaria preminenza della finalità di cura con caratteristiche che non si connotano in modo differente rispetto ad altre patologie. Negli stessi termini si esprimeva la critica di gran parte della Dottrina che sottolineava gli imbarazzi dell’interprete circa l’individuazione delle conseguenze processuali di tali sentenze. Altra parte della Dottrina riteneva poco fondata tale interpretazione restrittiva sulla base del rilievo che la portata abrogativa della sentenza aveva investito anche l’art. 204 c.p. che prevede l’accertamento della pericolosità senza fare riferimento all’infermità mentale. Si riteneva, quindi, acquisita la comune opinione di escludere l’applicazione della misura non solo quando l’infermità fosse venuta meno o migliorata, ma anche quando, pur essendo questa immutata rispetto all’epoca della commissione dei fatti, risultasse comunque improbabile che il soggetto ponesse nuovamente in essere comportamenti lesivi degli interessi della collettività. In altri termini anche la pericolosità sociale dell’infermo di mente andava accertata non soltanto sulla base di emergenze di natura medico - psichiatrica, ma sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 133 C.P. con la conseguenza che il giudice era legittimato a prendere in esame qualsiasi elemento utile a detto accertamento, compreso l’ambiente in cui il soggetto liberato dovrebbe vivere ed operare e la presenza ed efficienza o meno di presidi territoriali socio-sanitari ai fini della continuità nell’assistenza psichiatrica. La conseguenza di tale impostazione di metodo era che, nei confronti dell’autore di reato, anche gravissimo, prosciolto per vizio totale e che non fosse stato riconosciuto pericoloso, non era previsto nessun provvedimento ed egli sfuggiva a qualsiasi terapia o cura appropriata.
La legge 663/1986, abrogando ogni fattispecie di pericolosità presunta, è quindi intervenuta a risolvere definitivamente il problema del binomio pericolosità sociale - infermità mentale, "consentendo così di considerare quest’ultima non più come una causa speciale di pericolosità, ma come un qualsiasi fattore che, interagendo con gli altri, può esercitare un’efficacia criminogena". L’art. 21 della cd "Legge Gozzini" ha stabilito, infatti, che l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario rientra nella esclusiva competenza del Magistrato di Sorveglianza. Tale attribuzione di competenza, in base al nuovo Codice di Rito, consegue alla necessità di adeguare le norme processuali ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale in varie sentenze con le quali La Corte aveva stabilito che ogni provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico per infermità totale o parziale di mente fosse subordinato all’accertamento della persistente pericolosità sociale del prevenuto derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura. Il Legislatore, adeguandosi a tale principio, ha poi stabilito, con l’art. 31 della Legge, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa" e che il Magistrato di Sorveglianza "provveda all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza nonché al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 208 c.p.". La legge Gozzini è intervenuta, quindi, in maniera decisa a disciplinare nuovamente la materia abolendo la pericolosità sociale presunta, già prevista dall’art. 204 C. P. e disponendo che le misure dì sicurezza personali possono essere ordinate solo previo accertamento della pericolosità sociale (art. 31) ed attribuendo al Magistrato di Sorveglianza la esclusiva competenza funzionale in ordine all’applicazione in concreto delle misure di sicurezza (art. 21). In tal modo la Legge Gozzini ha finito con l’anticipare la direttiva n° 96 della legge-delega al nuovo codice di procedura penale che, successivamente, ha introdotto l’abolizione della presunzione legale di pericolosità sociale ed accentrato in capo al Magistrato di Sorveglianza ogni potere relativo alla gestione delle misure di sicurezza, alla loro modificazione o revoca. Tale accentramento di tutte le competenze in materia di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza ha attribuito allo stesso Magistrato, unitamente al potere di riesame, il mezzo tecnico per procedere all’accertamento della pericolosità del soggetto prima dell’inizio in concreto della esecuzione, secondo il principio affermato dalla Corte Costituzionale. La stessa Corte di Cassazione ha, in seguito, sgombrato il campo da ogni altra interpretazione in senso restrittivo, collegando il termine esecuzione alla "attribuzione al Magistrato di Sorveglianza della esecuzione amministrativa delle misure di sicurezza, come modifica implicita dell’art. 663, comma 3, C.P.P. e dell’intero sistema processuale del Codice Rocco e di quello attuale che vuole il P.M. organo della esecuzione". Nel nuovo Codice di Rito è stato quindi introdotto il principio cardine secondo il quale "quando una misura di sicurezza è stata ordinata con sentenza o deve essere ordinata successivamente il magistrato di sorveglianza, su richiesta del P.M. o d’ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti consequenziali" (art. 658 C.P.P.). La disposizione, nella sua indiscutibile chiarezza, stabilisce che l’esecuzione definitiva di una misura di sicurezza è sempre conseguenza di un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza e che allo stesso compete procedere al giudizio di pericolosità sia quando viene richiesto dal P.M. in ordine ad una sentenza di proscioglimento o di condanna, sia quando dispone autonomamente la misura di sicurezza. La regola ammette una sola eccezione: la confisca che, per la sua natura patrimoniale, prescinde dalla pericolosità del soggetto. La ratio della norma è chiarita nella Relazione al nuovo codice laddove si enuncia che, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, si evince che la pericolosità sociale deve sussistere oltre che nel momento in cui la misura è ordinata anche in quello della concreta applicazione ed è per questo che è stato previsto che "il Magistrato di Sorveglianza accerti la pericolosità non soltanto quando ordina le misure, ma anche quando è investito, ai sensi dell’art. 658, della esecuzione di quelle ordinate in giudizio (Relazione, v. art. 670 C.P.P.)". Il sistema si completa con l’attribuzione al Giudice di Merito unicamente del potere di disporre, su richiesta del P.M., le misure di sicurezza in via provvisoria, in qualunque stato e grado del procedimento, sebbene anche in questo caso sia espressamente richiesto il giudizio di pericolosità ai fini della irrogazione della misura (art. 312 C.P.P.). Il principio che se ne ricava è che la esecuzione di una misura di sicurezza può essere disposta, in via definitiva, dal Magistrato di Sorveglianza mentre in via provvisoria dal Giudice che procede sebbene in entrambi i casi sia necessario accertare in concreto che la persona da sottoporre alla misura sia socialmente pericolosa. Orbene la pericolosità sociale, così come definita dall’art. 203 C..P., va desunta dalle circostanze indicate nell’art. 133 C.P. ma essa non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in correlazione con la natura e l’evoluzione dello stato patologico del soggetto, come aveva sostenuto la stessa Cassazione (7).
Gli orientamenti della psichiatria forense
La mancanza di alternative intermedie tra l’internamento in istituto e la remissione in libertà senza possibilità di imporre alcuna forma di controllo o di aiuto agli infermi di mente finiva con l’investire di una grossa responsabilità il giudice e lo psichiatra forense chiamato a esprimere un giudizio di pericolosità che si traduceva o in una profonda limitazione della libertà personale o in una totale rinuncia alla difesa sociale. Alcuni autori avevano proposto di riformulare la valutazione di pericolosità restringendone i confini ai soli reati che ledono l’incolumità personale. Secondo tale opinione la stessa legge Gozzini, oltre ad attuare la abolizione delle presunzioni di pericolosità in modo clandestino ed inorganico, suscitava perplessità in base a due ordini di considerazioni: in primo luogo si assisteva, col progressivo erodersi degli spazi della pericolosità presunta, ad un ampliamento del ruolo e della responsabilità del perito psichiatra, il quale vedeva aumentare le conseguenze ed il peso del suo esprimersi sulla pericolosità sociale fino ad essere chiamato, stante "l’ampia delega operata abitualmente dai magistrati in favore dei tecnici chiamati ad esprimere il loro parere", ad operare un giudizio che secondo l’opinione dominante non è da considerarsi di competenza medica e ad assumersi una responsabilità che non gli compete, tra i due opposti rischi di sconfinare in una sovrastima della pericolosità sociale o di agevolare i simulatori che se giudicati non imputabili e non pericolosi non subiranno alcuna sanzione. Secondo altri autori, meglio sarebbe stato che allo psichiatra fossero riservate considerazioni tecniche su elementi quali le caratteristiche individuali della malattia, l’eventuale miglioramento o guarigione della stessa, le indicazioni terapeutiche, la prognosi legata al tipo di interventi; elementi che il giudice potesse utilizzare per effettuare lui stesso il giudizio di pericolosità, non delegabile ad altri, avvalendosi anche di tutti quei dati per la cui valutazione non è necessaria una competenza di tipo medico, quali la gravità del reato, l’allarme sociale, i precedenti penali, etc. È stato ritenuto, quindi, criticabile l’orientamento in base al quale "il giudice non è tenuto ad effettuare un dettagliato esame critico della perizia psichiatrica, quando aderisca alle conclusioni dell’esperto, accettandone i criteri ed i metodi di indagine" e quello per cui "ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza non è richiesta una formale preventiva indicazione dei singoli elementi indicanti la pericolosità" dovendo invece il giudice adeguatamente motivare le valutazioni in base alle quali ritiene sussistere la pericolosità (v. Note di Dottrina). Inoltre si criticava la legge Gozzini per aver sprecato un’occasione per provvedere in merito alla sorte dell’infermo di mente non pericoloso non prevedendo alternative al ricovero in O. P. G. come, ad es., il collegamento con le strutture psichiatriche territoriali o la presa in carico da parte delle stesse del malato bisognoso di cura e assistenza. In conseguenza, secondo tale opinione, l’abolizione delle presunzioni di pericolosità finiva con il risolversi in una secca alternativa tra un giudizio di non pericolosità comportante un mero abbandono a se stesso dell’infermo di mente ed un giudizio di pericolosità che preludesse ad internamenti non necessari. Altri autori, infine, ammettevano la competenza del perito psichiatra, ma solo se congiunta alla formulazione di un programma terapeutico in base alla considerazione che il binomio prognosi-terapia, dimostratosi valido in ogni settore della medicina, conserva comunque la sua validità anche in psichiatria forense, coinvolgendo nei progetti terapeutici i servizi psichiatrici civili territoriali, che sono oggi abilitati ad occuparsi anche dei malati di mente in detenzione, siano essi imputati o condannati. Naturalmente ciò che contestavano i critici della capacità della psichiatria non è la necessità di formulare predizioni nella quotidianità del vivere, bensì il fatto di gabellare per scientifiche, ovvero dotate di certezza, prognosi che non sarebbero più sicure di quelle basate sul senso comune. In base a tale opinione rimarrebbe impregiudicato il principio che, se pur ammettendo che al folle residua pur sempre uno spazio di libertà, ogni disturbo mentale comporta una riduzione di questa area. Inoltre le dinamiche dei disturbi mentali sono note alla psichiatria e le reazioni dei soggetti che ne sono affetti sono più rigide di quelle delle persone sane, più frequentemente stereotipate e più agevoli ad essere previste. Nonostante ciò, secondo l’opinione più diffusa, non sono possibili certezze in materia perché il malato non è guidato nella propria condotta soltanto dalle dinamiche psicopatologiche, atteso che le stesse, seppur rilevanti, non eliminano la sua libertà di scelta. Le predizioni psichiatriche sono pertanto possibili, ma contengono un margine ineliminabile di errore, che impedisce di farle assurgere a dignità di certezze scientifiche. In conseguenza, posto che il diritto penale vigente deve poter disporre, per il suo corretto funzionamento, così come dei giudizi di colpevolezza, anche di quelli di pericolosità sociale del reo malato di mente, la psichiatria può offrire al giudice ulteriori elementi di valutazione benché la responsabilità ultima del giudizio di pericolosità sia pur sempre del giudice, nella veste di peritus peritorum, non potendo attribuirsi al perito la funzione di arbitro del conflitto fra la sicurezza sociale e la libertà individuale. La moderna psichiatria forense ha, infatti, progressivamente abbandonato le rigide corrispondenze criminologiche tra le varie forme di disturbi da cause organiche o non organiche e imputabilità e pericolosità sociale del soggetto che ne è affetto, superando l’originaria e aprioristica distinzione tra psicosi da un lato e nevrosi o psicopatie o disturbi della personalità dall’altro, tradizionalmente considerate meno rilevanti, ma che in realtà possono causare disturbi ancora più pesanti di una psicosi attenuata o stabilizzata. Certamente, in relazione ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza manicomiali la pericolosità sociale sarà da ricercarsi prevalentemente in una condizione psichica di patologia mentale per cui il magistrato non potrà prescindere dall’acquisizione di valutazioni medico- legali in relazione all’evoluzione delle condizioni del soggetto dal momento dell’internamento a quello in cui viene effettuato il riesame. Tali valutazioni potranno essere fornite da un’indagine peritale specificamente disposta ovvero da una dettagliata relazione tecnica dei sanitari preposti all’Istituto. In tale ottica assumono particolare importanza la relazione del C.S.S.A. e quella eventuale del servizio di salute mentale della U.S.L. del luogo in cui l’interessato abbia operato prima dell’internamento o in cui andrà a risiedere dopo la dimissione. Naturalmente tali elementi avranno particolare risalto ed efficacia nei casi in cui l’internato sia stato preventivamente ammesso al regime di semilibertà, che consente di seguire ed osservare il soggetto in un graduale reinserimento nell’ambiente libero. In conclusione, ai fini dell’accertamento della pericolosità sociale del soggetto affetto da malattia di mente, occorre tener presente che nulla consente di affermare con certezza che in determinate circostanze di tempo e di luogo o sotto determinate spinte emotive o psicologiche il malato di mente possa o meno porre in essere azioni delittuose che non sarebbero compiute, nelle stesse condizioni, da una persona sana sebbene anche in materia di prognosi comportamentale non possa negarsi che l’esistenza di una malattia mentale o di disturbi alla sfera neuro-psichica costituisca un elemento tale da pesare in modo rilevante. Sotto questo profilo il Giudice dovrà ottenere dall’indagine tecnica specifiche indicazioni circa la attualità della malattia, il livello di intensità con cui essa si presenta, la possibilità di attuare in ambiente diverso dallo stato di libertà adeguate terapie con ragionevole previsione di efficacia, la compatibilità della condizione morbosa del soggetto con l’inserimento in un ambiente (sociale e familiare) di cui siano state preventivamente valutate la natura e le caratteristiche di recettività, gli elementi di danno che possono derivare al malato dalla privazione della libertà nonché gli elementi che possono determinare il soggetto alla perpetrazione di nuovi reati. In definitiva, il Giudice, una volta acquisiti tali elementi di valutazione tecnica, sarà chiamato ad esprimere, sulla base di essi ed utilizzando i criteri di cui agli artt. 203 e 133 C.P., il giudizio circa l’esistenza, la permanenza, l’attenuazione o il venir meno della pericolosità, pur tenendo presente che in tali casi "l’infermità psichica, in quanto condizionante l’attuazione stessa della prognosi di pericolosità, è l’elemento di maggior peso ai fini di quest’ultima". Ne consegue che tale accertamento è compito esclusivo del Giudice, che non può abdicarvi a favore di altri soggetti, quali il perito, né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali e comportamentali in cui si trova il soggetto interessato, eventualmente indicati dal perito. Il sistema non ammette eccezioni: l’accertamento demandato per competenza funzionale ad un giudice specializzato non ammette equipollenti. In caso contrario si opererebbe una forzatura della norma dell’art. 222 c.p. prescindendo da un giudizio sulla pericolosità sociale che è e rimane tecnico nel caso di infermità mentale.
L’applicazione della misura di sicurezza
Emergono, a questo punto, anche numerosi problemi interpretativi in relazione alla applicazione in concreto della misura che pure meritano un’attenta disamina. Va, innanzitutto, sottolineato che l’art. 31 della legge 663/1986 stabilisce l’obbligo del previo accertamento in concreto della pericolosità sociale al tempo dell’applicazione della misura di sicurezza. A tal fine gli accertamenti svolti in sede di incidente probatorio debbono ritenersi vincolanti per il Giudicante. Risulta, infatti, del tutto evidente come il G.I.P. non possa in alcun modo discostarsi dagli accertamenti psichiatrici svolti nel corso del giudizio proprio per la loro peculiarità. Il Giudice di Merito, per pervenire all’accertamento della pericolosità sociale del soggetto, ai sensi dell’art. 220 C.P.P. può disporre perizie al fine di acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecnico- scientifiche. Non può, tuttavia, procedere a perizie per stabilire "l’abitualità o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato ed in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche". Questo tipo di perizia è invece consentito al Magistrato di Sorveglianza, in sede di esecuzione della misura di sicurezza (art. 220), il che rende più ampia la sfera di conoscenza della personalità del soggetto e più approfondita la relativa indagine. In conseguenza risulta interdetta al G.I.P. dalla norma citata ogni valutazione che prescinda dai risultati delle indagini peritali già acquisite nel corso del giudizio. Non è perciò consentito ad altro Magistrato e tanto meno al G.I.P., un accertamento in materia se non nel caso previsto dall’art. 312 C.P.P. che disciplina l’applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza. In definitiva, nessuna competenza è attribuita al il G.I.P. in ordine all’applicazione della misura di sicurezza a seguito dell’emanazione di una sentenza di proscioglimento. Il potere discrezionale del G.I.P. in subiecta materia va quindi contenuto nei principi innanzi enunciati. Va comunque sottolineato che l’ordinanza del giudice di merito che applica la misura di sicurezza in via provvisoria ha una validità limitata alla durata del procedimento. La sua efficacia cessa immediatamente laddove non sia confermata con decisione definitiva, oppure "con l’emissione da parte del magistrato di sorveglianza" del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 679 C.P.P.. Inoltre va evidenziato che, pure in presenza di una sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente, l’irrevocabilità della sentenza non comporta, tuttavia, l’esecutività del titolo. Corollario di tale principio è che il provvedimento di proscioglimento non diviene esecutivo se non dopo gli accertamenti a carico del soggetto, ove il Magistrato di Sorveglianza ritenga di procedere all’applicazione della misura di sicurezza. L’esecuzione della sentenza attribuisce al P.M. presso il Magistrato di sorveglianza di promuovere l’accertamento di pericolosità sociale ove non vi provveda d’ufficio lo stesso Magistrato al quale gli atti vanno trasmessi. In conseguenza non compete al P.M. il potere-dovere di dare corso all’esecuzione contrariamente a quanto avviene per la confisca e per le pene detentive sebbene in tali casi la legge imponga l’obbligo di richiedere, direttamente o investendo il P.M. competente, al Magistrato di sorveglianza di provvedere all’esame di pericolosità sociale ed emettere il provvedimento applicativo della misura di sicurezza. Solo a quest’ultimo provvedimento è riconosciuto carattere di esecutività. Una volta accertata la pericolosità sociale del soggetto, spetta allo stesso Magistrato di sorveglianza determinare la durata della misura da irrogare in concreto ed ogni altra competenza in ordine al riesame o revoca della misura stessa. Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte si può sostenere a buon diritto come i provvedimenti in materia di misure di sicurezza non siano esecutivi anche in base alla considerazione che l’art. 648 non contempla tra i provvedimenti esecutivi quelli di proscioglimento. La norma dell’art. 648 C.P.P., infatti, non riproduce la disposizione del comma 3 dell’art. 576 del vecchio codice che prevedeva l’esecuzione immediata delle sentenze di proscioglimento ed in pratica delle misure di sicurezza disposte con dette sentenze. La norma costituisce una eccezione alla regola, dettata dall’art. 650 C.P.P. che attribuisce, salvo che sia diversamente disposto, efficacia esecutiva alle sentenze ed ai decreti divenuti irrevocabili. Unica alternativa riconosciuta al malato di mente giudicato socialmente pericoloso è la possibilità che, in sede di accertamento della pericolosità prima dell’esecuzione in concreto della misura o in sede di riesame della pericolosità, il Magistrato di sorveglianza dichiari non venuta meno, ma attenuata, la sua pericolosità sociale e disponga la conversione della misura manicomiale in quella della libertà vigilata, meno lesiva della libertà personale. La norma dell’art. 680 C.P.P. consente, inoltre, l’impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza sebbene tale impugnazione non abbia effetto sospensivo del provvedimento tranne che lo stesso non venga sospeso dal Tribunale di Sorveglianza. Risulta evidente, quindi, come l’intera materia meriti ulteriori approfondimenti e contributi dottrinali e giurisprudenziali per la sua rilevanza dal punto di vista sostanziale e processuale. Argomentando in modo diverso, si sarebbe in presenza della palese violazione dell’art. 222 c.p. in relazione agli artt. 392 e 220 C.P.P. Tale norma, disciplinando il ricovero in manicomio giudiziario del reo-malato di mente, prescrive che tale misura sia adottata in presenza dell’accertamento da parte del giudice di cognizione o di esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura. In definitiva si finirebbe con l’operare una forzatura della norma dell’art. 222 c.p. laddove il Giudice prescindesse nella irrogazione del provvedimento da un giudizio sulla pericolosità sociale che è e deve rimanere tecnico nel caso di infermità mentale.
La intervenuta incostituzionalità dell’art. 222 CP
Ciò posto, la disciplina delle misure di sicurezza prevista dal C.P. era già stata, in passato, oggetto di profonde riflessioni e notevoli rimaneggiamenti da parte della stessa Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, infatti, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204 e 205, n° 2, C.P. poiché il vecchio testo non prevedeva alcun preventivo quanto necessario accertamento della pericolosità sociale del soggetto (8). Con la innovativa sentenza, in commento, la Corte è giunta ad un ulteriore chiarimento della vexata quaestio in linea con la evoluzione della assistenza psichiatrica e del trattamento dell’infermo di mente. Oggetto di esame da parte della Corte è stato l’art. 219 C.P. nella parte in cui, nel prevedere che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia (primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla le stesse possibilità nei riguardi del soggetto prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Era stata inoltre eccepita la incostituzionalità dell’art. 222 nella parte in cui, nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica, giudicato socialmente pericoloso, la norma impone sempre di adottare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, senza consentire (come invece è previsto per il minore non imputabile dagli articoli 224 e 232, primo e secondo comma, del codice penale) di adottare altre misure, e in specie quella della libertà vigilata, con eventuali prescrizioni. La Corte, nel motivare la propria innovativa decisione, ha sancito che la specificità della misura di sicurezza prevista dall’art. 222 sta, ovviamente, nella circostanza che essa è prevista nei confronti di persone che, per essere gravemente infermi di mente, non sono in alcun modo penalmente responsabili e quindi non possono divenire destinatari di misure aventi un contenuto anche solo parzialmente punitivo. La loro qualità di infermi rende, quindi, necessaria l’adozione di misure a contenuto terapeutico, non diverse da quelle che in generale si ritengono adeguate alla cura degli infermi psichici. D’altra parte la pericolosità sociale di tali persone, manifestatasi nel compimento di fatti costituenti oggettivamente reato, e valutata prognosticamente in occasione e in vista delle decisioni giudiziarie conseguenti, richiede misure alternative atte a contenere tale pericolosità e a tutelare la collettività dalle sue ulteriori possibili manifestazioni pregiudizievoli. In base a tale orientamento della Corte, le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali debbono muoversi inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto esse trovano giustificazione, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della Costituzione), in quanto esse rispondano contemporaneamente ad entrambe le finalità, collegate e non scindibili, di cura e tutela dell’infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale (9). Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell’infermo "pericoloso"), e non all’altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile. E ancora.Le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente (10). In conseguenza, ove la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell’infermo essa non apparirebbe giustificata nemmeno in nome di tali esigenze. Ricorda la Corte, nella pregevole sentenza, che non è la prima volta che essa è stata investita dell’esame di questioni di legittimità costituzionale in relazione alla inadeguatezza della disciplina che la legge penale prevede nel caso degli infermi di mente che commettono fatti costituenti oggettivamente reato. (11) Una volta risolto il problema, inizialmente assai dibattuto, della necessaria "attualizzazione" della valutazione di pericolosità sociale (12), la sentenza rammenta che sono state ripetutamente sottoposte alla Corte questioni tendenti a mettere in dubbio la legittimità sul piano costituzionale della previsione della misura "obbligatoria" del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, spesso facendo leva anche sulla legislazione che, a partire dalla legge 13 maggio 1978, n°180 ha cercato di far fronte al problema dell’assistenza ai malati di mente superando l’antica prassi del ricovero in strutture segreganti come erano i manicomi. Gli ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G., nuovo nome dei manicomi giudiziari) sono oggi rimaste le ultime strutture "chiuse" per la cura di infermi psichiatrici. Tuttavia la Corte si è sempre trovata di fronte a questioni volte o ad un intento meramente caducatorio, il cui accoglimento avrebbe condotto ad un vuoto di tutela, o più spesso a richiedere la introduzione di una nuova disciplina di creazione giurisprudenziale, non ancorata a contenuti normativi già esistenti salvo a pronunciarne la infondatezza, o più spesso la inammissibilità, vuoi perché non la Corte disponeva degli strumenti necessari per intervenire nel senso indicato, vuoi perché le questioni prospettavano profili di inadeguatezza delle strutture di ricovero molto più delle previsioni normative (13). È tuttavia significativo sottolineare come in numerose occasioni la Corte abbia avvertito l’esigenza di indicare, là dove era possibile, soluzioni pratiche adeguate (14), e soprattutto di esprimere la propria valutazione circa il "non soddisfacente trattamento riservato all’infermità psichica grave (...) specie quando è incompatibile con l’unico tipo di struttura custodiale oggi prevista" (15), nonché circa l’opportunità di una "attenta revisione" dell’intera disciplina in questione, "sia alla stregua dei dubbi avanzati intorno all’istituto stesso dell’ospedale psichiatrico giudiziario, sia alla stregua di una valutazione relativa all’adeguatezza di tale istituzione in relazione ai mutamenti introdotti sin dalle leggi 13 maggio 1978, n° 180 e 23 dicembre 1978, n° 833 per il trattamento dei soggetti totalmente infermi di mente". Solo nei confronti dei minori infermi di mente la Corte è potuta giungere alla caducazione della normativa che anche nei loro confronti prevedeva il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, pur facendo leva sulla necessità costituzionale di un trattamento differenziato dei soggetti minorenni (16). La situazione dell’infermo di mente, che sia divenuto responsabile di atti costituenti oggettivamente reato, sebbene non lo sia penalmente in forza appunto della sua infermità, è stata, quindi, ritenuta dalla Corte, nella sentenza in commento, per molti versi assimilabile a quella di una persona bisognosa di specifica protezione come il minore. La Corte ha quindi ritenuto ammissibile il ricorso sottoposto al suo esame poiché esso denuncia il rigido "automatismo" della regola legale che impone al giudice, in caso di proscioglimento per infermità mentale per un delitto che comporti una pena edittale superiore nel massimo a due anni, di ordinare il ricovero dell’imputato in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di due anni, o per un periodo più lungo in relazione all’entità della pena edittale prevista, senza consentirgli di disporre, in alternativa, misure diverse, pur quando in concreto tale prima misura non appaia adeguata alle caratteristiche del soggetto, alle sue esigenze terapeutiche e al livello della sua pericolosità sociale. E questo a differenza di quanto avviene sia nel caso del seminfermo di mente (17), sia nel caso del minore non imputabile per il quale l’art. 224 del codice penale contempla la possibilità di disporre la libertà vigilata in alternativa al ricovero in riformatorio giudiziario (18). In sostanza la Corte ha ritenuto che deve essere ritenuto incostituzionale il vincolo rigido imposto al Giudice di disporre comunque la misura detentiva (tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell’art. 215, primo comma, n° 3, cod. pen.) anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), "idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati" (art. 228, secondo comma, cod. pen.), sia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale. Pertanto, secondo la Corte, anche per l’infermo di mente l’automatismo di una misura segregante e "totale", come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione.
In definitiva, mentre solo il legislatore (la cui inerzia in questo campo, caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche, non può omettersi di rilevare ancora una volta) può intraprendere la strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più di una riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse, la Corte ha ritenuto come non possa più sottrarsi al più limitato compito di eliminare l’accennato automatismo, consentendo che, pur nell’ambito dell’attuale sistema, il Giudice possa adottare, fra le misure che l’ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall’altro lato. In base a tali considerazioni, la Corte ha, quindi, ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 222 del codice penale nella parte in cui preclude al giudice, che in concreto ravvisi l’inidoneità della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a rispondere alle predette esigenze, di adottare un’altra fra le misure previste dalla legge, e in specie la misura della libertà vigilata, accompagnata, ai sensi dell’art. 228, secondo comma, del codice penale, da prescrizioni idonee nella specie ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Ostuni, luglio 2003
(1) dello stesso autore, v.Problemi di tutela del diritto alla salute in carcere, in Altalex, Aprile 2003 (2) sul concetto di pericolosità sociale ai fini della irrogazione delle misure di prevenzione v. dello stesso autore Il Procedimento di applicazione delle misure di sicurezza secondo il nuovo Codice di Rito, in La Difesa penale n°35/1992 (3) v. Di Fresco, L’ordinamento giuridico dei servizi assistenziali psichiatrici, (4) v. Manzini, Trattato di diritto penale. III, Utet, pag. 232 e ss. (5) GIANNINI "La pericolosità sociale degli infermi di mente ed il suo accertamento" (6) Corte Cost. 27 luglio 1982, n° 139, (7) Cass. Sez. II, 28 aprile 1988, Bizzarro (8) v. Corte Cost. sentenza n° 139 del 1982 (9) v. Corte Cost. sentenze n° 307 del 1990, n° 258 del 1994, n° 118 del 1996, sulle misure sanitarie obbligatorie a tutela della salute pubblica (10) il solo art. 222 del codice penale risulta oggetto di ben 18 decisioni della Corte, dal 1967 ad oggi (11) v.sentenza n° 139 del 1982 (12) v. sentenza n° 139 del 1982, ordinanze n° 24 del 1985, n° 111 del 1990, n° 333 del 1994, n° 396 del 1994, sentenze n° 111 del 1996 e n° 228 del 1999, ordinanza n° 88 del 2001. (13) v.sentenza n° 111 del 1996 (14) v. ordinanza n° 111 del 1990, relativa all’attiguo tema della misura del ricovero del seminfermo di mente in casa di cura e custodia (15) v.sentenza n° 228 del 1999 (16) v. sentenza n° 324 del 1998 (17) per il quale l’art. 219, terzo comma, prevede, a certe condizioni, la sostituibilità della misura del ricovero in casa di cura e custodia con quella della libertà vigilata (18) v. sentenza n° 1 del 1971 che ha eliminato l’obbligo, in certi casi, di ordinare il ricovero in riformatorio giudiziario, nonché la sentenza n° 324 del 1998, che esclude l’applicabilità ai minori della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
1 GIURI "Infermità psichica e presunzione di pericolosità nel giudizio della Corte Costituzionale", nota a C. Cost. 249/1983 in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1984 I 460 che giudica tale sentenza come una sorta di dovere d’ufficio conseguente alla emanazione della precedente C. Cost. 139/1982. 2 RUSSO "La pericolosità sociale dell’infermo di mente" in Riv. It. Med. Leg. 1983, 375 e "Infermità di mente e pericolosità sociale" in Riv. It. Med. Leg. 1987, 736: "La Corte Costituzionale si è limitata a ritenere costituzionalmente illegittima la presunzione di persistenza dell’infermità, senza smantellare alla base la fattispecie presuntiva in base alla quale l’infermità psichica veniva considerata iuris et de iure come condizione produttiva di pericolosità sociale". 3 RUSSO "La pericolosità sociale dell’infermo di mente" in Riv. It. Med. Leg. 1983, 375 e "Infermità di mente e pericolosità sociale" in Riv. It. Med. Leg. 1987, 736: Tale impostazione sembra trarre conferma dalla successiva sentenza 141/1982 che "nel ribadire la legittimità dell’art. 88 c.p.p. sosteneva che la ratio del ricovero manicomiale dell’imputato a procedimento sospeso in caso di sopravvenuta infermità psichica andava ravvisata nel risultare questi pericoloso per sé o per altri: intesa, non nel senso della pericolosità sociale di cui all’art. 203 c.p., bensì in quello corrispondente all’accezione comune del termine adottato dalla abrogata legge sui manicomi e gli alienati". 4 LUZZAGO A. - BEDUSCHI G. "Dal manicomio giudiziario all’OPG: un problema insoluto" in Rass. Di Criminol. 1984, 141. 5 MUSCO "Variazioni minime in tema di pericolosità presunta" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1982, 1584 ; FERRARI "Il cielo dei concetti e le diaboliche applicazioni" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1983, 169 ;VASSALLI "L’ abolizione della pericolosità presunta degli infermi di mente attraverso la cruna dell’ago" in Giur. Cost. 1982 I 1202. 6
INTRONA "Coscienza e volontà, capacità di intendere e di volere ed art.
222 c.p. in un caso di cleptomania" in Riv. It. Med. Leg. 1982, 1003 ;
DOMENICO GIURI "Infermità psichica e presunzione di pericolosità nel
giudizio della C. Cost." in Riv. Dir. Proc. Pen. 1984 I, 460. 8
RUSSO "Infermità di mente e pericolosità sociale" in Riv. It. Med.
Leg. 1987, 736. 10 CERQUETTI "Riflessioni sulla pericolosità sociale come presupposto delle misure di sicurezza nella Costituzione" in Arch. Pen° 1983, 490. Questo perché, molti reati tipici della "bizzarria" di alcuni malati di mente, come le ingiurie, gli oltraggi, i vilipendi, le calunnie, gli schiamazzi ed altri sempre di poco conto, rientrano comunque in una troppo estesa definizione di pericolosità, in cui il bene tutelato è "reso come immune dalla considerazione da parte dei consociati della situazione di incapacità dell’ offensore, la quale impedisce anche il sorgere dell’ allarme sociale". 11 BANDINI "La valutazione psichiatrico -forense della pericolosità" in Rass. Criminologia. 1981, 55; PONTI - MERZAGORA - PONTI "L’abolizione delle presunzioni di pericolosità" in Riv. It. Med. Leg. 1987, 17. 12 FORNARI - ROSSO "Perizia psichiatrica e prospettive terapeutiche" in Rass. Criminol. 1993, 77. 13 CANEPA - MERLO "Manuale di diritto penitenziario" Giuffré 1996, pagg. 350-351, ove si dice anche "che l’evoluzione della psicosi è variabile da caso a caso e che la prognosi è sempre incerta. Si verificano casi che rispondono alle cure e presentano sollecita remissione; casi che rispondono alle cure soltanto dopo un trattamento protratto; casi che presentano remissioni, tuttavia non definitive, con possibilità di recidiva; casi che rispondono solo parzialmente alle cure e finiscono per cronicizzarsi; casi, infine, che diventano mal governabili e non autosufficienti". 14 CANEPA - MERLO "Manuale di diritto penitenziario" Giuffré 1996 pag. 348-353. 15 CANEPA -MERLO "Problemi applicativi della legge 663/1986" in Quaderni del CSM 1987, 128. 16 GIANNINI "La pericolosità sociale degli infermi di mente ed il suo accertamento"
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