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Citazione in giudizio civile del Ministero della Giustizia per ottenere il risarcimento del danno esistenziale causato dalle condizioni carcerarie
Con l’atto di citazione, distribuito in fac-simile unitamente alla presente nota, sarà possibile citare in giudizio civile il Ministero di Grazia e Giustizia per ottenere il risarcimento del danno esistenziale causato dalle condizioni carcerarie ad ogni singolo detenuto che sia ristretto tanto in applicazione di una misura cautelare (non definitivo), quanto in esecuzione di una pena detentiva definitiva. Per intentare la causa, di tipo individuale, il detenuto interessato, avvalendosi del proprio legale di fiducia o d’ufficio, potrà prendere a modello l’atto di citazione distribuito specificando la concreta situazione in cui il detenuto effettivamente versa e dunque le norme Costituzionali dei Trattati Internazionali di Legge di Regolamento effettivamente violate. Limitando la richiesta risarcitoria al di sotto di Euro 1.100 il Giudice di Pace di Roma (territorialmente competente), dovrà pronunciare secondo equità ed il giudizio, relativamente veloce, sarà privo di spese (esente dal pagamento del contributo unificato) e quindi accessibile a tutti. L’azione - il risarcimento richiesto è poco più che simbolico - mira a far accertare giudizialmente che le condizioni della maggior parte delle carceri italiane sono anzitutto in contrasto con ciò che la stessa normativa di settore prescrive (dalla Costituzione al Regolamento di Attuazione dell’Ordinamento Penitenziario). Per quanto l’azione sia di tipo individuale,è chiaro che il numero delle cause intentate, tutte accentrate sugli uffici del Giudice di Pace di Roma, sarà determinante per il successo dell’iniziativa complessiva e dunque a vantaggio di ciascun detenuto.
Radicali Italiani Al Giudice di Pace di Roma Atto di citazione
Il sig. __________________________ detenuto presso l’Istituto penitenziario ________________ elettivamente domiciliato in _______________ presso lo studio dell’avvocato ________________, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta mandato a margine del presente atto
Premesso che
Il sig. _____________________________ è detenuto (in regime di _____________) presso la Casa Circondariale di _____________________________ dal giorno____________ , in forza di ordinanza di custodia cautelare/sentenza irrevocabile di condanna, emessa dal Giudice _________________ in data ____________ ; lo stesso occupa la cella _____________, ubicata al piano __________ del lato ___________ del sopraindicato Penitenziario, insieme ad altri __________ detenuti;
In relazione a tale collocazione e alle più generali condizioni di vita esistenti all’interno del carcere, il sig. ________________________ è costretto da ________________ giorni/mesi/anni a subire un trattamento carcerario disumano che si pone in contrasto con i più basilari principi in tema di dignità e di rispetto dell’essere umano;
In particolare il sig. ___________________________
□ vive nella propria cella in condizioni che dal punto di vista igienico sono assolutamente inadeguate: i servizi igienici non sono collocati in un vano debitamente separato dal resto della cella, ma sono pericolosamente ravvicinati ai letti delle persone detenute; tra i sanitari, che sono peraltro del tutto fatiscenti e perciò spesso soggetti a ingorghi e a maleodoranti effluvi, è presente solo un lavabo, mentre manca una doccia/manca un bidet; non esistono/non sono in numero adeguato, inoltre, gli altri servizi igienici posti nelle adiacenze delle aree comuni; nelle aree adibite ai servizi igienici non scorre acqua calda, di fatto diviene impossibile qualsiasi tipo di adeguata e quotidiana igiene personale. □ la biancheria da letto rimane accatastata per giorni dentro i magazzini, non viene pulita e cambiata se non _______________ volta al mese/settimana: non è quindi garantita né la loro buona conservazione né tanto meno la loro pulizia; □ la biancheria personale ed il vestiario sono quantitativamente insufficienti, e, non essendo periodicamente sostituiti, non consentono una adeguata igiene; le coperte che vengono fornite nella stagione invernale non riescono a riparare in modo adeguato dalle rigide temperature dei mesi più freddi, considerando inoltre che l’Istituto è ubicato _______________ la biancheria che viene fornita d’ estate, di tessuto _______________ è assolutamente inidonea viste e considerate le alte temperature che si raggiungono durante la stagione estiva, considerando anche che l’Istituto è ubicato _____________; gli stessi capi di biancheria risultano poi utilizzati da più di _________________ mesi/anni, nonostante essi siano palesemente deteriorati; □ nella cella del sig. ___________________ larga metri ____________ e lunga metri _________, nella quale dormono altre __________persone, dotata semplicemente di una minuscola finestra di circa ___________________ mancano in modo assoluto luce ed aria; i detenuti fumatori sono inoltre internati nelle stesse celle con quelli non fumatori e sono costretti perciò a subire nei propri esigui e non sufficientemente spazi, anche il fumo di sigaretta passivo dei propri compagni; □ non esiste un impianto elettrico, anche se rudimentale, che risulti adeguato a garantire il funzionamento degli apparecchi radio o TV, né tanto meno ad illuminare sufficientemente la cella e non esiste un apposito pulsante all’interno della stessa cella; non vi sono prodotti specifici in quantitativo sufficiente per garantire una adeguata pulizia del proprio ambiente e della propria cella; □ esiste una sola cucina che offre il vitto per più di ________________ persone; il vitto è consumato, in condizioni assolutamente disagevoli, in un locale sovraffollato e privo di sufficiente aerazione, che contiene al suo interno più di ___________ persone; gli spazi adibiti alla ricreazione all’aperto non sono adeguatamente riparati dalla pioggia, cosicché viene di fatto impedito, nelle giornate invernali, la permanenza all’aperto; lo spazio adibito alla ricreazione all’ aperto appare angusto e privo di aria, in quanto chiuso da un fabbricato/da più fabbricati adiacenti ad esso.
Considerato che
Ricorre nel caso di specie un’evidente violazione delle norme sull’ordinamento penitenziario. In via generale, infatti le norme contenute nella legge 26 luglio 1975 n° 354 prescrivono:
In particolare risulta violato anche il "Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" introdotto recentemente con il D.P.R. 30 giugno 2000 n° 230. In tale regolamento infatti:
Si è in presenza anche e soprattutto di una grave ed illecita lesione a quelli che sono i valori fondamentali dell’ esser umano, ossia i cosiddetti "beni della vita" a cui corrispondono diritti inviolabili dell’uomo sanciti dalla Costituzione; se nelle nonne sull’ordinamento penitenziario ai sensi della legge 26 luglio 1975 n° 354, è infatti sancito all’articolo 1 che "Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", è nello stesso dettato costituzionale, a cui, infatti la norma è ispirata, che è previsto che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (articolo 27 Costituzione) ed è espressamente vietata ogni forma di "violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà" (articolo 13 Costituzione); tali fondamentali principi sono poi garantiti e tutelati da Convenzioni internazionali ratificate e perciò vincolanti per lo Stato Italiano quali, a livello europeo, la Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali che, all’articolo 3, stabilisce "Nessuno può esser sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti disumani o degradanti" e, a livello internazionale, il "Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici" ove, all’articolo 10, è sancito che "qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e con rispetto della dignità inerente alla persona umana". Sussiste inoltre l’evidente violazione:
Ricorre, pertanto, un evidente danno ingiusto di natura non patrimoniale, che comprende al suo interno anche un danno più propriamente esistenziale; È noto che la più recente giurisprudenza di legittimità, che si è trovata a seguire, o, a volte, ad anticipare tendenze introdotte da alcune leggi recenti (si pensi alla legge sull’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, a quella sulla discriminazione razziale, alla tutela della privacy), ha ormai abbandonato la lettura restrittiva dell’articolo 2059 c.c., in relazione all’articolo 185 c.p., come tutela diretta ad assicurare il solo danno morale soggettivo conseguente ad un fatto illecito costituente reato; la tendenza è ormai quella di "sganciare" il danno non patrimoniale dal solo fatto di reato e soprattutto di riconoscere che esso contiene in sé anche il danno morale, ma non si esaurisce in esso. Il nuovo danno non patrimoniale così come interpretato, copre, difatti, tutte le lesioni ai diritti della personalità costituzionalmente garantiti tutelando, al di là del solo danno biologico e morale soggettivo, il valore uomo in tutte le sue proiezioni; "il danno non patrimoniale non si identifica necessariamente ed esclusivamente con il danno morale, potendo invece benissimo comprendere tutte quelle situazioni che vanno a ledere la persona, nel senso di intaccarne l’identità, lo sviluppo morale e relazionale, la personalità e la dignità". (cfr. sent. ult. cit. Trib. Civ. Torre Annunziata). "Si deve – infatti – ritenere ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di danno non patrimoniale, inteso come danno da lesione di valori inerenti la persona, e non più solo come danno morale soggettivo (…); si risarciscono così - solo nel caso di conseguenze pregiudizievoli derivanti, secondo i principi della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale - danni diversi da quello biologico e da quello morale soggettivo pur se anch’essi, come gli altri, di natura non patrimoniale" (Cass. Civ. Sez. III, 31.05.2003 n° 8827). Tali danni, che sono concepiti nell’ottica della concezione unitaria della persona, possono essere valutati e quantificati dal giudice in modo unitario, facendo ricorso ai necessari criteri equitativi. Si afferma, infatti, che "proprio (…) la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza una distinzione - bensì opportuna, ma non sempre indispensabile tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica (…); ovvero ancora che la liquidazione (…) sia espressa da un’unica somma di denaro, per la cui determinazione si sia tuttavia tenuto conto di tutte le proiezioni lesive del fatto dannoso" (Cass. Civ. Sez. III, 31.05.2003 n° 8827); Ricorre, in particolare, nel caso di specie, anche uno specifico danno esistenziale: se infatti il danno morale - risarcibile ove sia conseguenza di un fatto reato - è la sola angoscia, il patema d’animo causato da un lesione ad un proprio "bene della vita", il danno esistenziale - sganciato dalla verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi di una ipotesi delittuosa - invece individua tutta quell’infinita serie di pregiudizi che riflettono negativamente la propria esistenza in seguito alla lesione subita, e quindi tutte le modificazioni peggiorative dei diritti inviolabili dell’uomo e della qualità della sua vita, che trovano la loro egida nella clausola generale prevista dall’articolo 2 della Costituzione. Il danno esistenziale, infatti, tutela il valore uomo in sé, al di fuori del suo solo stato di angoscia o delle sue lesioni fisiche, e, soprattutto, a prescindere dalla sua situazione patrimoniale. Esso consiste "nella perdita o nella compromissione di una o più attività realizzatrici della persona", ed è dato da quel "malessere" che si prova inevitabilmente in seguito, come nel caso, ad un trattamento contrario al senso di umanità e di dignità della persona, dalla "offesa alla piena esplicazione dei momenti qualificanti dell’esistenza vista nell’aspetto dinamico correlato all’ambiente di vita in cui si è inseriti, offesa che costringe la persona (…) a vedere compresse o limitate o addirittura negate, spazzate via occasioni e situazioni che avrebbero agevolato e sostenuto lo sviluppo e la realizzazione della propria personalità", in sintesi da un "danno al vivere quotidiano e a tutto ciò che può darle benessere" (Trib. Civ. Torre Annunziata, sentenza 25.03.2002, Amato). Ogni essere umano ha dunque diritto "ad un’esistenza serena" ed il solo danno morale è assolutamente incapiente, non è cioè adeguato a coprire i devastanti effetti che possono essere stati causati alla vita di una persona.
Tutto ciò premesso e considerato, la parte attrice come sopra rappresentata e difesa
Cita
Il Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro pro tempore, domiciliato come per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n° 12, a comparire avanti al Giudice di pace di Roma, sezione e Giudice designandi, per l’udienza che si terrà il giorno ____________, con invito a costituirsi con le forme previste dall’ articolo 319 c.p.c. e con l’avvertimento che in difetto potranno incorrere nelle decadenze di cui all’articolo 167 c.p.c. e si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti
Conclusioni
"Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria domanda, eccezione o istanza reietta, giudicando secondo equità, previo accertamento dei fatti meglio in premessa indicati, accertare il fatto illecito di cui all’articolo 2043 c.c. e riconoscere che il convenuto ha arrecato all’attore i conseguenti danni non patrimoniali, e per l’effetto Voglia condannarlo, ai sensi dell’articolo 113, comma II, c.p.c. così come recentemente innovato dal DL 8 febbraio 2003 n° 18 (convertito con legge 7 aprile 2003 n° 63), al risarcimento degli stessi danni, da determinarsi in misura non superiore e dunque da contenersi nella cifra di Euro 1.100,00. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio".
In via istruttoria
Si chiede prova testimoniale del Direttore dell’Istituto di pena, sig. _________________ sul seguente capitolo di prova (da articolarsi a seconda della doglianza o delle doglianze che sono state espresse, solo esemplificativamente indicate: □ vero è che la cella occupata dal sig. _______________ è priva di ______________; □ che non esiste un impianto adeguato a ____________________________________; □ che nel carcere non è stato adibito un impianto adeguato a ___________________; □ che la biancheria viene cambiata con una frequenza _________________________; □ che, nonostante i capi di biancheria siano deteriorati, non vengono sostituiti; □ che le celle sono di dimensioni ___________________; □ sovraffollate; □ prive di luce e di un’adeguata presa d’aria; □ che i servizi igienici non sono separati in un vano apposito; □ che i locali per la consumazione del vitto occupano un numero elevato di persone; □ che gli spazi all’aperto non sono riparati dalla pioggia; □ che gli spazi all’aperto sono angusti e coperti da fabbricati adiacenti; □ che non sono adibite celle per detenuti fumatori distinte da quelle per non fumatori.
Salvis juribus
Data e firma _______________________________________
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