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Bozza di articolato
25 ottobre 1991
Relazione
Libro primo - Della legge penale Art. 3 Principio di stretta legalità Art. 4 Interpretazione ed applicazione della legge penale Art. 5 Efficacia della legge penale nel tempo Art. 6 Obbligatorietà della legge penale Art. 7 Efficacia della legge penale nello spazio. Riconoscimento di sentenze penali straniere.
Estradizione
Libro secondo - Del reato Art. 8 Delitti e contravvenzioni Art. 10 Rapporto di causalità e limiti della imputazione oggettiva Art. 12 Elemento soggettivo del reato Art. 13 Condizioni oggettive di punibilità Art. 14 Caso fortuito, forza maggiore e costringimento fisico Art. 15 Errore sul precetto ed errore sul fatto Art. 16 Cause di giustificazione Art. 17 Cause soggettive di esclusione della responsabilità Art. 21 Circostanze aggravanti comuni. Recidiva, abitualità e professionalità nel reato Art. 22 Circostanze attenuanti comuni Art. 23 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte Art. 24 Circostanze oggettive e soggettive Art. 25 Concorso di circostanze Art. 26 Concorso di persone nel reato Art. 27 Concorso nei delitti colposi e nelle contravvenzioni Art. 28 Responsabilità differenziata nel concorso di persone nel reato Art. 29 Agevolazione colposa del reato diverso da quello voluto Art. 30 Comunicabilità delle cause di giustificazione e delle circostanze ai concorrenti Art. 31 Mancato impedimento di reati a mezzo della stampa o di trasmissioni radiotelevisive Art. 32 Concorso necessario di persone
Libro terzo - Del reo Art. 34 Imputabilità. Casi di esclusione Art. 35 Ubriachezza e azione di sostanze stupefacenti
Libro quarto - Delle conseguenze del reato Art. 39 Discrezionalità nell'applicazione delle pene Art. 42 Sospensione condizionale. Affidamento in prova Art. 44 Liberazione condizionale Art. 45 Esecuzione delle pene pecuniarie Art. 46 Ragguaglio tra pene di specie diversa Art. 47 Conversione delle pene pecuniarie Art. 49 Concorso di pene e misure di sicurezza Art. 51 Obbligazioni civili derivanti dal reato e riparazione del danno Art. 52 Querela, istanza e richiesta Art. 53 Cause di estinzione della procedibilità e cause di estinzione degli effetti penali
Parte speciale - Dei principi generali di parte speciale Art. 54 Descrizione delle fattispecie delittuose Art. 55 Criteri - guida nella previsione delle contravvenzioni Art. 56 Assimilazione degli interessi delle Comunità Europee Art. 58 Comminatoria delle pene edittali, detentive e pecuniarie
Libro primo - Dei reati contro la persona Titolo I - Dei reati contro la vita e la incolumità individuale (artt. 59-60) Titolo II - Dei reati contro l'integrità psichica (art. 61) Titolo III - Dei reati contro la gestazione (art. 62) Titolo IV - Dei reati contro la dignità dell'essere umano (artt. 63-68) Capo I - Dei reati di schiavitù Capo II - Dei reati in materia di prostituzione Capo III - Dei reati contro l'identità genetica Capo IV - Dei reati contro la dignità della maternità Capo V - Dei reati di commercio di parti del corpo umano vivente Capo VI - Dei reati contro la dignità della persona defunta Titolo V - Dei reati contro la libertà (artt. 69-74) Capo I - Dei reati contro la libertà personale Capo II - Dei reati contro la libertà morale Capo III - Dei reati contro la libertà sessuale Capo IV - Dei reati contro l'altrui sentimento di discrezione sessuale Titolo VI - Dei reati contro la riservatezza (artt. 75-77) Capo I - Dei reati contro la riservatezza della vita privata Capo II - Dei reati contro la riservatezza delle comunicazioni Titolo VII - Dei reati contro l'inviolabilità dei segreti (art. 78) Titolo VIII - Dei reati contro la paternità dell'opera di ingegno (art. 79) Titolo IX - Dei reati contro l'onore (art. 80) Titolo X - Dei reati contro la tranquillità personale e l'altrui sentimento di decenza (art. 81) Titolo XI - Dei reati contro il patrimonio (artt. 82-86) Capo I - Dei reati di aggressione unilaterale Capo II - Dei reati con la cooperazione del soggetto passivo Capo III - Dei reati di prevenzione, perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale Capo IV - Disposizioni comuni
Libro secondo - Dei reati contro i rapporti civili, sociali ed economici Titolo I - Dei reati contro il rapporto di lavoro (art. 87) Titolo II - Dei reati contro la libertà religiosa (art. 88) Titolo III - Dei reati contro la famiglia (artt. 89-92) Capo I - Dei reati contro il matrimonio Capo II - Dei reati contro la solidarietà familiare Capo III - Dei reati contro lo stato di filiazione Titolo IV - Dei reati contro la fede pubblica (artt. 93-95) Capo I - Dei reati contro l'efficacia probatoria dei documenti Capo II - Dei reati di falsità personale Capo III - Dei reati contro l'altrui affidamento
Libro terzo - Dei reati contro la comunità Titolo I - Dei reati contro le genti (art. 96) Titolo II - Dei reati contro la sicurezza collettiva (artt. 97-98) Titolo III - Dei reati contro l'incolumità e la salute collettiva (artt. 99-101) Titolo IV - Dei reati contro l'ambiente (artt. 102-103) Titolo V - Dei reati contro il patrimonio culturale (artt. 104-105) Titolo VI - Dei reati contro il paesaggio e la flora (artt. 106-107) Titolo VII - Dei reati contro l'economia (artt. 108-120) Capo I- Dei reati contro le risorse economiche ambientali, la produzione ed il mercato Capo II - Dei reati contro le finanze dello Stato Capo III - Dei reati contro la circolazione monetaria Capo IV - Dei reati contro l'economia imprenditoriale Capo V- Dei reati connessi alla costituzione ed organizzazione dell'impresa Capo VI - Dei reati contro la trasparenza economica dell'impresa Capo VII - Dei reati fallimentari Capo VIII - Disposizioni generali Titolo VIII - Dei reati contro gli animali e il patrimonio faunistico (art. 121)
Libro quarto - Dei reati contro la Repubblica Titolo I - Dei reati contro l'ordine costituzionale (artt. 122-129) Capo I - Dei reati contro l'ordinamento democratico della Repubblica Capo II - Dei reati contro gli organi costituzionali Capo III - Dei reati contro la sicurezza della Repubblica e le relazioni internazionali Capo IV - Dei reati di associazione Capo V - Disposizioni comuni Titolo II - Dei reati contro la giurisdizione (artt. 130-137) Capo I - Dei reati contro le indagini preliminari Capo II - Dei reati contro l'integrità e la veridicità delle prove Capo III - Dei reati contro l'esercizio delle funzioni giurisdizionali Capo IV - Dei reati contro la difesa delle parti Capo V - Dei reati contro le decisioni giudiziali Titolo III - Dei reati contro la pubblica amministrazione (artt. 138-143) Capo I - Dei reati dei pubblici agenti Capo II - Dei reati dei privati Capo III - Disposizione comune
Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie Art. 3 Obbligo di particolare motivazione Art. 4 Sospensione obbligatoria del giudizio Art. 5 Ragguaglio delle pene pecuniarie Art. 6 Abrogazione della semilibertà Art. 7 Reati di impresa e fallimentari Art. 8 Reati contro l'ordine costituzionale Art. 10 Contravvenzioni di leggi speciali Art. 11 Contravvenzioni da abrogare
Parte generale
Art. 2
conformarsi ai principi e ai valori della Costituzione della Repubblica e del diritto internazionale;
armonizzare, a tutela dei beni giuridici, funzioni e limiti della sanzione penale;
porsi come testo centrale e punto di riferimento fondamentale dell'intero ordinamento penale, in modo da contrastare il pericolo di decodificazione;
impiegare, ove necessario, norme definitorie, onde garantire una maggiore certezza; evitare le tecniche del sistema casistico e del rinvio.
Libro primo Della legge penale
Art. 3
Art. 4
Art. 5
non retroattività delle norme incriminatrici e di ogni altra disposizione che comporti comunque un trattamento più sfavorevole;
retroattività delle leggi che rendono penalmente lecito un fatto prima incriminato, con effetto anche sull'eventuale giudicato;
retroattività di ogni altra disposizione che comporti comunque un trattamento più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Nonostante la suddetta sentenza, stabilire la retroattività della sopraindicata disposizione, quando essa preveda una pena pecuniaria in luogo della precedente pena detentiva, ovvero quando l'esecuzione di una pena detentiva sia destinata a protrarsi, in forza del giudicato, oltre il limite massimo stabilito dalla nuova legge. Definire legge più favorevole quella che, unitariamente considerata, assicuri complessivamente ed in concreto tale trattamento;
per le leggi eccezionali e temporanee, adottare il criterio tempus regit actum;
in caso di conversione del decreto-legge con emendamenti, applicazione dei criteri sopra indicati con riferimento alle disposizioni emendate;
in caso di mancata conversione di un decreto-legge, applicazione dei criteri indicati nei punti 1, 2 e 3, fatta salva in ogni caso l'applicazione della legge del tempo per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge;
in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge, applicazione dei criteri indicati nei punti 1, 2, 3 e 4 fatta salva l'applicabilità della legge precedente ai fatti commessi prima;
applicazione delle regole sopra indicate alla successione di leggi in materia di condizioni di procedibilità e di cause di estinzione della procedibilità; identificare il tempus commissi delicti nel momento in cui si è compiuta la condotta. Nei reati a condotta frazionata, permanenti o abituali, ove parte della condotta sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore di una legge più sfavorevole, questa si applica solo dopo decorsi 15 giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 6
Art. 7
previsione del principio di territorialità;
per i reati commessi a bordo di navi o aeromobili, applicabilità della legge della bandiera; efficacia della legge penale italiana per reati commessi all'estero, indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione, nei seguenti casi:
reati, tassativamente elencati, che offendono interessi iuris gentium;
reati, tassativamente elencati, che offendono interessi dello Stato italiano o delle Comunità europee; altri gravi reati offensivi di interessi primari della persona umana (vita, integrità fisica, libertà personale) commessi a danno di un cittadino italiano;
efficacia della legge penale italiana, condizionata alla presenza del reo nel territorio dello Stato e, se l'autore non è cittadino italiano, alla astratta previsione del fatto come reato dalla legge territoriale, per gravi reati, offensivi di altri interessi, commessi all'estero a danno di un cittadino italiano;
determinazione del luogo del commesso reato alla stregua del criterio c.d. dell'ubiquità;
previsione della necessità della richiesta del procedimento da parte del Ministro di grazia e giustizia nei casi preveduti nelle lettere c), c2), c3) e d), nonché della querela della persona offesa se vi è procedibilità a querela per la legge italiana. Per i delitti preveduti nella lettera c), c1), se commessi all'estero a danno di Stato estero, di stranieri o di apolidi, prevedere la procedibilità a richiesta del Ministro di grazia e giustizia; considerare l'opportunità di porre limiti all'esercizio o prosecuzione dell'azione penale per reati commessi all'estero, se è intervenuta sentenza definitiva da parte del giudice straniero.
2. In relazione all'esigenza di cooperazione internazionale e, in particolare, nell'ambito delle Comunità Europee, indicare i casi di riconoscimento di sentenze penali straniere anche ai fini dell'esecuzione della pena.
Libro secondo - Del reato
Art. 8
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
l'esercizio di una facoltà legittima e l'adempimento di un obbligo giuridico;
il consenso dell'avente diritto, rispetto ai reati aventi ad oggetto interessi disponibili, disciplinandone la validità con particolare riferimento alla capacità del titolare in relazione alla natura dell'atto. Riconoscere, nei limiti suddetti, la rilevanza del consenso presumibile, stabilendone i presupposti e, fra questi, in particolare la verosimile utilità obiettiva, al momento del fatto, per il titolare dell'interesse e la mancanza di un suo dissenso;
la difesa legittima, specificando che il pericolo non deve essere stato preordinato e che il requisito della proporzione deve riferirsi a tutti gli elementi significativi dell'aggressione;
lo stato di necessità, limitandolo all'ipotesi in cui il soggetto abbia agito per salvare, da un pericolo inevitabile e non volontariamente causato, un interesse personale proprio od altrui superiore a quello sacrificato. Inapplicabilità della scriminante a chi, essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza; l'attività terapeutica, sempre che:
vi sia il consenso dell'avente diritto o, in caso di impossibilità a consentire, il suo consenso presumibile e la urgente necessità del trattamento;
il vantaggio alla salute sia verosimilmente superiore al rischio; siano osservate le regole della migliore scienza ed esperienza;
l'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte dell'Autorità, conformemente ai principi che regolano le cause di giustificazione e, in particolare, a quelli di necessità e proporzione. Stabilire espressamente che i casi di liceità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica previsti da norme speciali siano ricondotti entro gli stessi limiti.
Art. 17
l'ordine di un privato rivestito di un'autorità specificatamente riconosciuta dalla legge, quando l'ordine si riferisca ad attività inerenti al rapporto di dipendenza e l'agente confidi ragionevolmente nella sua liceità;
la necessità cogente, nella ipotesi che il soggetto abbia commesso il fatto per salvare sé od altra persona a lui legata da speciali vincoli affettivi, dal pericolo attuale, non altrimenti evitabile né volontariamente causato, di morte o di danno grave all'integrità fisica o alla libertà personale o sessuale, purché l'interesse salvato presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso. Inapplicabilità della disposizione a chi, avendo un particolare dovere di esporsi al pericolo, agisca per salvare sé medesimo; l'affidamento nel consenso altrui, qualora il fatto sia commesso nell'interesse proprio, ma l'agente ragionevolmente confidi che il titolare del bene disponibile avrebbe consentito.
Art. 18
Art. 21
i motivi abietti o futili;
l'uso di sevizie o crudeltà verso le persone;
2. Prevedere quali circostanze aggravanti la recidiva, l'abitualità e la professionalità nel reato, subordinandole a limiti cronologici e alla medesima indole dei reati. Stabilirne l'esclusione, qualora i presupposti su cui si fondano non siano significativi di una più intensa colpevolezza per il fatto.
Art. 22
l'errore evitabile sul precetto;
Art. 23
Art. 24
oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso; soggettive quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa o le condizioni e le qualità personali del colpevole o i rapporti fra il colpevole e l'offeso ovvero che ineriscono alla persona del colpevole.
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
che la procedibilità per il reato si uniformi a quella preveduta per il reato commesso col mezzo della pubblicazione o della trasmissione;
3. Stabilire che sia considerato responsabile:
della pubblicazione, il direttore o il vicedirettore responsabile della stampa periodica o la persona, cui sia stata effettivamente trasferita la funzione di controllo; ovvero, nel caso di stampa non periodica o clandestina, l'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, o lo stampatore, se l'editore non è individuato o non è imputabile;
Art. 32
se i reati concorrenti presentano caratteri fondamentali comuni e sono stati posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso;
4. Prevedere che nella determinazione dell'aumento si tenga conto del disvalore complessivo dei fatti.
Libro terzo - Del reo
Art. 34
era minore degli anni quattordici ovvero, se maggiore degli anni quattordici e minore degli anni 18, non aveva la capacità di intendere o di volere;
2. Nei casi suddetti, se la capacità di intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, diminuire la pena.
Art. 35
Libro quarto - Delle conseguenze del reato
l'interdizione dall'ufficio pubblico o privato nell'esercizio del quale il reato è stato commesso;
3. Prevedere che le pene accessorie abbiano una durata eguale a quella della pena detentiva o sostitutiva inflitta, o che dovrebbe scontarsi, in caso di conversione della pena pecuniaria, salvo che non sia dalla legge diversamente stabilito.
della pena accessoria quando essa, in aggiunta alla pena principale, risulti in concreto sproporzionata alla gravità del reato e superflua allo scopo di impedire la commissione di reati da parte del condannato;
Art. 39
trenta anni, per la detenzione;
3. Precisare che, ai fini suddetti, non si tiene conto delle pene, né delle loro porzioni, già espiate al momento della commissione del reato al quale si riferisce la nuova pena.
Art. 42
possibilità di sospendere la pena detentiva e la pena conseguente alla conversione della multa o dell'ammenda, nonché le eventuali pene accessorie, per non più di tre volte, entro limiti di pena determinati dalla legge anche in rapporto alle condanne precedentemente subite;
semidetenzione per la detenzione; detenzione saltuaria;
arresti domiciliari;
libertà controllata;
lavoro di utilità sociale;
pena pecuniaria della specie corrispondente, secondo i seguenti criteri:
ammissibilità della sostituzione quando l'entità complessiva delle pene detentive precedentemente inflitte, ancorché sospese o sostituite, non superi limiti determinati, e sempre ché non si tratti di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o dalle quali sia decorso un congruo periodo di tempo;
Art. 44
possibilità di disporre la misura quando il condannato abbia scontato almeno la metà della pena inflittagli, ovvero l'ergastolo per un determinato numero di anni rapportato alle fasce d'età;
Art. 45
Art. 46
Art. 47
per l'infermo di mente, il ricovero in una struttura psichiatrica o il trattamento psichiatrico in libertà sorvegliata;
Le strutture di cui alle lettere precedenti, siano esse giudiziarie o civili, devono garantire, ove sia necessario, la custodia del soggetto ricoverato.
accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale;
Art. 49
della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo;
Art. 51
limitare la responsabilità civile da reato alle sole ipotesi in cui il danno patrimoniale o non patrimoniale costituisca espressione intrinseca del fatto tipico;
della persona fisica preposta alla sorveglianza dell'autore del reato;
considerare l'opportunità di prevedere la responsabilità, di natura non penale, dell'imprenditore, in riferimento ai reati connessi all'esercizio dell'impresa, e dei quali non debba rispondere personalmente, per una somma contenuta entro i limiti del profitto da lui effettivamente conseguito, al netto delle spese da lui sostenute per il risarcimento, le restituzioni o l'eliminazione delle conseguenze del reato e dell'ammontare delle pene pecuniarie di cui risponda sussidiariamente.
Art. 52
Art. 53
commisurare il tempo della prescrizione esclusivamente alla pena massima edittale, prescindendo dalle circostanze;
6. Disciplinare l'amnistia con riferimento anche alle ipotesi di delitto tentato e di reato circostanziato.
Parte speciale - Dei principi generali di parte speciale
Art. 54
Art. 55
ai reati consistenti nella violazione di regole cautelari, salvi i casi in cui la particolare gravità del pericolo insito nella violazione e l'importanza del bene giuridico rendano opportuna la qualificazione delittuosa;
Art. 56
Art. 58
il massimo edittale non può superare il quadruplo del minimo;
3. Prevedere classi anche per le pene pecuniarie.
Libro primo - Dei reati contro la persona
Titolo I - Dei reati contro la vita e la incolumità individuale
Prevedere i seguenti delitti:
Omicidio doloso, indicando come circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo l'avere commesso il fatto:
con premeditazione;
Prevedere come circostanza aggravante l'avere commesso il fatto durante la partecipazione ad una rissa.
le ipotesi in cui, nonostante l'apparente consenso della vittima, si applicano le disposizioni sull'omicidio;
istigazione o aiuto al suicidio, quando si verifica il suicidio o una lesione personale grave o gravissima, comminando in queste due ultime ipotesi una pena più lieve. Prevedere come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi in una delle condizioni di cui al n. 3 lettera a);
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni;
su persona sottoposta a sequestro a scopo di estorsione o al sequestro di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1985 n. 718: prevedere una pena superiore a quella prevista dalla lettera c).
Prevedere che nei casi indicati nelle lettere c) e d) il giudice non possa applicare una pena inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso dei reati;
lesioni personali dolose, configurando come figure criminose autonome le lesioni lievissime (perseguibili a querela), le lesioni lievi, le lesioni gravi e le lesioni gravissime ed incentrando le relative fattispecie sulla condotta del cagionare una malattia nel corpo o nella mente. Rendere applicabili le medesime circostanze aggravanti prevedute per l'omicidio doloso.
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni;
Prevedere che nei casi indicati nelle lettere c) e d) il giudice non possa applicare una pena inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso dei reati;
somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive;
Titolo II - Dei reati contro l'integrità psichica Prevedere i seguenti delitti:
plagio, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l'integrità psichica;
mediante violenza sulla persona o minaccia;
Stabilire la non punibilità dei delitti di cui ai nn. 3 e 5 quando l'età del colpevole non superi di oltre due anni della persona offesa, sempre che il consenso di questa non sia stato estorto con la violenza o la minaccia, o carpito con l'inganno, e non ricorra la circostanza aggravante di cui alla lettera c) del capoverso. oscenità in danno del minore, consistente nel fatto di chi:
compie atti osceni in presenza di persona minore degli anni quattordici;
Prevedere l'applicazione della stessa pena qualora il fatto preveduto dalle lettere b) o c) si riferisca ad oggetti, a spettacoli o a trasmissioni aventi contenuto raccapricciante di crudeltà, di efferatezza, di patimenti o di mostruosità. Titolo III - Dei reati contro la gestazione
aborto di donna non consenziente;
aborto colposo embrionicidio, consistente nel cagionare la morte di uno o più embrioni umani, fuori dei casi previsti dalle lettere precedenti.
produzione di embrioni umani per fini di procreazione in numero superiore a quello necessario, quando non sia applicabile la disposizione della lettera d);
2. Prevedere per i suddetti delitti la pena accessoria dell'interdizione dalla professione sanitaria, con eccezione per il caso preveduto dal secondo comma della lettera b). Titolo IV - Dei reati contro la dignità dell'essere umano
Capo I - Dei reati di schiavitù
riduzione in schiavitù, consistente nel ridurre una persona in stato di schiavitù;
Prevedere come circostanze aggravanti la commissione del fatto:
a scopo di lenocinio
per utilizzare la persona in attività delittuose;
su persona minore da parte dell'ascendente, del discendente, del tutore o di chi eserciti sulla persona un'autorità derivata da un affidamento per ragioni di cura, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Prevedere come circostanza attenuante, con riduzione di pena superiore al limite di un terzo, il fatto che il colpevole abbia volontariamente eliminato lo stato di schiavitù.
2. Stabilire che, agli effetti della legge penale, lo stato di schiavitù sia inteso come la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli di un diritto di proprietà o di un qualsiasi diritto reale, o vincolata alla destinazione di una cosa. Capo II - Dei reati in materia di prostituzione
lenocinio, consistente nel fatto di chi organizza, dirige o controlla l'altrui prostituzione, o recluta persone per avviarle alla prostituzione. Prevedere come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto di reclutamento con l'inganno; sfruttamento della prostituzione, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi preveduti dalla lettera precedente, sfrutta l'altrui prostituzione, facendosi dare o promettere, in cambio di una prestazione, vantaggi eccessivi o comunque maggiorati;
Le disposizioni prevedute nelle lettere precedenti si applicano anche quando i fatti hanno per oggetto attività della persona offesa, destinata a rappresentazioni pornografiche.
Capo III - Dei reati contro l'identità genetica
alterazione genetica, consistente nell'alterare, per fini non terapeutici, la struttura genetica di una persona umana mediante interventi sui gameti, sull'embrione o sull'essere umano dopo la nascita;
Capo IV - Dei reati contro la dignità della maternità
gestazione extramaterna, consistente nell'impianto di un embrione umano in un corpo animale o in un corpo umano maschile oppure nella collocazione dello stesso in una macchina, al fine, anche soltanto sperimentale, della gestazione;
contrattazione per fini procreativi, consistente nel fatto di impegnarsi a porre a disposizione il proprio corpo al fine della gestazione di un embrione umano per conto di altra persona.
affidamento illegittimo, consistente nell'affidare a terza persona o nel ricevere in affidamento un minore al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Capo V - Dei reati di commercio di parti del corpo umano vivente
commercio dell'altrui corpo umano, consistente nel ricevere o nel cedere dietro un compenso o la promessa di un compenso per sé o per altri una parte, anche già staccata, dell'altrui corpo umano vivente; mediazione, consistente nel procurare ad altri dietro un compenso o la promessa di un compenso per sé o per terzi una parte, anche già staccata, dell'altrui corpo umano vivente.
Capo VI - Dei reati contro la dignità della persona defunta
profanazione di sepolcro, consistente nel violare, danneggiare o lordare un sepolcro o un'urna ovvero cose poste a loro ornamento, allo scopo di profanazione;
profanazione di cadavere consistente nel profanare un cadavere o le sue ceneri. Prevedere come circostanza aggravante l'avere commesso il fatto per fini sessuali o rituali; disposizione illegittima di cadavere, consistente nel disporre del cadavere o di una sua parte ovvero delle sue ceneri fuori dei casi consentiti dalla legge.
commercio di cadavere, consistente nel ricevere o nel cedere dietro un compenso o la promessa di un compenso per sé o per altri l'altrui cadavere o una sua parte, anche già staccata, o le sue ceneri. mediazione, consistente nel procurare ad altri dietro un compenso o la promessa di un compenso per sé o per altri l'altrui cadavere o una sua parte, anche già staccata, o le sue ceneri.
Titolo V - Dei reati contro la libertà
Capo I - Dei reati contro la libertà personale
sequestro di persona, indicando come circostanze aggravanti l'essere il fatto commesso:
da un pubblico agente in danno di persona minore di età, o malata di mente o che versi in condizioni di inferiorità fisica o psichica, o sia stata affidata al colpevole per ragioni di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia;
da un pubblico agente con abuso dei poteri inerenti alle sue mansioni; per scopi sessuali o per costringere al matrimonio la persona offesa;
sequestro di persona a scopo di estorsione, indicando come circostanze aggravanti le circostanze prevedute alle lettere a) e b) del numero precedente;
arresto arbitrario; perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie.
Capo II - Dei reati contro la libertà morale
violenza privata, consistente nel fatto di chi usa violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni criminose, esistenti o supposte; per costringere a commettere un fatto costituente reato;
minaccia, prevedendo come circostanza aggravante il fatto che essa sia grave o posta in essere nei modi preveduti dalla lettera 1a);
stato di incapacità procurato, prevedendo come circostanza aggravante l'aver agito allo scopo di far commettere un reato ovvero il fatto che la persona resa incapace commetta in tale stato un fatto preveduto dalla legge come delitto; attività medica o chirurgica su persona non consenziente, consistente nel compimento di un'attività medica o chirurgica, anche sperimentale, su una persona senza il consenso dell'avente diritto (e sussistente se il fatto non costituisce un reato più grave). Escludere la punibilità quando il fatto comporti vantaggi senza alcun effettivo pregiudizio alla persona.
2. Stabilire la procedibilità a querela della persona offesa per i delitti preveduti nelle lettere a), b) e d), quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti ivi prevedute. Capo III - Dei reati contro la libertà sessuale
stupro, consistente nel fatto di chi, contro la volontà di una persona, si congiunge sessualmente con essa, o compie atti di identico significato offensivo;
stupro di gruppo, consistente nel fatto di più persone che, in concorso tra loro, commettono personalmente e contestualmente il delitto di cui alla lettera a); 2. Stabilire l'irrilevanza del consenso prestato:
dal malato di mente, quando l'infermità impedisca di percepire il significato dell'atto sessuale; dalla persona tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;
Prevedere come circostanze aggravanti dei delitti di cui al primo comma la commissione del fatto:
mediante violenza sulla persona o minaccia; abusando delle mansioni di pubblico agente, quando la persona sia arrestata, detenuta od internata.
3. Stabilire che i delitti di cui al primo comma lettere a) e c) siano perseguibili a querela, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera a) del comma 2, la circostanza prevista dalla lettera B), o che il fatto sia connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio. Prevedere che la querela proposta sia irrevocabile.
Capo IV - Dei reati contro l'altrui sentimento di discrezione sessuale
atti osceni, da punire anche a titolo di colpa; produzione, detenzione o diffusione di oggetti pornografici, consistente nel fatto di chi, allo scopo di farne commercio o di diffonderli pubblicamente, produce, importa nel territorio dello Stato o detiene oggetti pornografici di qualsiasi specie, ovvero ne fa commercio o li diffonde pubblicamente.
spettacoli pornografici, consistenti nel fatto di chi dà spettacoli teatrali o cinematografici ovvero effettua trasmissioni radiofoniche o televisive, aventi carattere pornografico. Prevedere circostanze aggravanti corrispondenti a quelle indicate al numero precedente. Stabilire la non punibilità dei delitti dei numeri 2 e 3 quando, non ricorrendo alcune delle circostanze aggravanti speciali, il fatto sia commesso in locali chiusi, con modalità tali da consentire la previa e univoca informazione sulla natura degli oggetti o degli spettacoli e da escludere in ogni caso l'accesso ad essi di persone minori.
Titolo VI - Dei reati contro la riservatezza
Capo I - Dei reati contro la riservatezza della vita privata
violazione di domicilio, indicando come circostanza aggravante l'essere il colpevole palesemente armato. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, con eccezione per la suddetta ipotesi aggravata;
violazione di domicilio commessa da pubblico agente;
immistione nell'altrui vita privata, consistente nel procurarsi, mediante l'uso di strumenti di captazione o di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nella abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi; rivelazione di notizie della altrui vita privata, consistente nel rivelare o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute, da sé o da altri nei modi indicati nella lettera c).
2. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per i delitti preveduti nelle lettere c) e d). Prevedere per i medesimi la circostanza aggravante, con procedibilità di ufficio, del fatto commesso dal pubblico agente con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alle sue mansioni, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Capo II - Dei reati contro la riservatezza delle comunicazioni
violazione di corrispondenza, consistente nel fatto di chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne ad altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta;
cognizione fraudolenta di comunicazione, consistente nel fatto di chi prende, fraudolentemente, cognizione di una comunicazione telefonica, telegrafica, telematica, o comunque di suoni, immagini od altre informazioni, trasmessi mediante collegamento su filo o ad onde guidate, tra altre persone o comunque a lui non dirette. Prevedere come circostanza aggravante l'avere commesso il fatto mediante l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare la comunicazione;
rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione, consistente nel rivelare o diffondere, senza giusta causa, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza o della comunicazione, indicate nei numeri 1 e 2;
soppressione di corrispondenza o di comunicazione, consistente nel fatto di chi distrugge o sopprime, in tutto o in parte, una corrispondenza a lui non diretta o il contenuto di una comunicazione, indicata nel numero 2; impedimento o interruzione di comunicazione consistente nell'impedire o nell'interrompere una comunicazione, indicata nel numero 2.
accesso abusivo ai sistemi informatici, consistente nel prendere cognizione di dati di un sistema informatico di elaborazione, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderla, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato (livello sanzionatorio f).
pubblicazione arbitraria delle generalità o dell'immagine dei minorenni comunque coinvolti in un procedimento penale o di notizie o di dati idonei a consentirne l'identificazione.
Titolo VII - Dei reati contro l'inviolabilità dei segreti
rivelazione del contenuto di notizie segrete, consistente nel fatto di chi rivela senza giusta causa ovvero impiega a proprio o altrui profitto con altrui nocumento notizie che debbono restare segrete. Prevedere come circostanza aggravante il fatto che si tratti di rivelazione del segreto professionale; procacciamento o rivelazione di segreti scientifici, tecnici o imprenditoriali, consistente nel fatto di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di cagionare un altrui danno, si procura abusivamente notizie segrete di natura scientifica, tecnica o imprenditoriale, ovvero, senza giusta causa, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto.
2. Prevedere per i delitti, indicati nel comma precedente, la procedibilità a querela della persona offesa. Titolo VIII - Dei reati contro la paternità dell'opera dell'ingegno
usurpazione della paternità di opera, consistente nel fare pubblicamente apparire, in tutto o in parte, come non appartenente all'autore l'altrui opera dell'ingegno;
alterazione di opera altrui, consistente nel modificare o mutilare l'altrui opera dell'ingegno, in modo pregiudizievole alla reputazione dell'autore ovvero senza darne atto; pubblicazione abusiva di opera altrui, consistente nel rendere pubblica l'altrui opera dell'ingegno senza averne il diritto.
2. Prevedere per i delitti, indicati nelle lettere precedenti, la procedibilità a querela della persona offesa o, in caso di morte, dei prossimi congiunti, dell'adottante o dell'adottato. Titolo IX - Dei reati contro l'onore
ingiuria, consistente nell'offendere l'onore o il decoro di persona presente, o mediante una comunicazione alla persona offesa;
diffamazione, consistente nell'offendere l'altrui onore o decoro in presenza di più persone o comunicando con più persone, ancorché una di esse sia la persona offesa; uso diffamatorio di un mezzo di pubblicità, consistente nell'usare un mezzo di pubblicità per comunicazioni con contenuto diffamatorio.
2. Prevedere come circostanze aggravanti:
l'offesa arrecata ad un pubblico agente, a causa o nell'esercizio delle sue mansioni, stabilendo la procedibilità d'ufficio e un aumento di pena anche in deroga ai limiti dell'art. 20 primo comma; per i delitti puniti nelle lettere a) e b) del primo comma, l'attribuzione di un fatto determinato.
3. Prevedere come giustificata l'offesa dell'altrui onore o decoro, quando corrisponda ad un interesse sociale prevalente sull'interesse offeso, sia espressa con modalità di per sé non offensive e, ove si riferisca ad un fatto, questo corrisponda a verità.
Titolo X - Dei reati contro la tranquillità personale e l'altrui sentimento di decenza
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, consistente nel fatto di chi, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba l'occupazione o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi, le cerimonie o i trattenimenti pubblici;
molestia o disturbo alle persone, ricomprendendovi pure il fatto di chi esercitando la prostituzione anche in luogo privato rechi a taluno molestia o disturbo;
atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio.
Titolo XI - Dei reati contro il patrimonio
Capo I - Dei reati di aggressione unilaterale
furto, consistente nel sottrarre e nell'impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
la violazione di domicilio;
la modalità fraudolenta; lo strappo della cosa di mano o di dosso alla persona.
Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, con eccezione per le ipotesi aggravate di cui alle lettere a) e c);
furto d'uso, perseguibile a querela della persona offesa; furto di servizi automatici, consistente nell'uso non consentito dell'altrui mezzo telefonico, telematico o informatico, senza il consenso dell'avente diritto e facendone gravare su di lui il costo.
rapina propria o impropria, indicando come circostanze aggravanti l'aver posto taluno in stato di incapacità di volere o di agire, nonché l'essere stata la violenza o minaccia posta in essere con armi, o da persona travisata, o da persona che faccia parte di associazione di tipo mafioso o da più persone riunite;
appropriazione indebita consistente nell'appropriarsi, per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, il danaro o la cosa mobile altrui. Prevedere la punibilità a querela della persona offesa;
danneggiamento, perseguibile a querela della persona offesa, indicando le circostanze aggravanti della violenza alla persona o minaccia e del fatto commesso su cose destinate ad uso pubblico, e prevedendo in entrambi i casi la procedibilità d'ufficio. Prevedere la non punibilità del fatto commesso per necessità su animali;
deturpamento o imbrattamento di cose altrui fuori dei casi previsti dal numero precedente, perseguibile a querela della persona offesa;
turbativa immobiliare, consistente nell'introdursi o nel trattenersi nel terreno o nell'edificio altrui, ovvero nell'invaderlo o nell'occuparlo ovvero nell'introdurvi o abbandonarvi animali, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione. Stabilire la non punibilità dell'introdursi o dell'intrattenersi per un giustificato motivo. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
spoglio immobiliare, consistente nel rimuovere o alterare i termini confinari ovvero nell'immutare nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi o nel deviare acque altrui, al fine di appropriarsi l'altrui cosa immobile per sé o per altri. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
riproduzione abusiva di opera altrui, consistente nel fatto di chi, senza averne il diritto, in tutto o in parte riproduce, esegue, rappresenta o diffonde un'altrui opera dell'ingegno, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Capo II - Dei reati con la cooperazione del soggetto passivo
estorsione, indicando le medesime circostanze aggravanti della rapina; truffa, indicando come circostanze aggravanti l'essere stato il fatto commesso:
a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
a danno di un assicuratore;
millantando credito presso un pubblico agente;
ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle suddette circostanze;
sfruttamento dell'errore altrui, consistente nel fatto di chi, sfruttando l'errore di una persona, ottiene da essa un atto di disposizione patrimoniale che importi per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
abuso di mezzi informatici o automatici, consistente nel fatto di chi, avvalendosi in modo fraudolento o abusivo di tali mezzi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Prevedere la stessa pena per il fatto commesso con carte di credito o di pagamento ovvero con altri documenti analoghi che abilitino all'acquisizione di beni o di servizi. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
scrocco, consistente nel fatto di chi, sfruttando l'altrui necessario affidamento, fruisce della prestazione di beni o servizi ed elude la prestazione del corrispettivo. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
circonvenzione di persona incapace;
usura, consistente nel fatto di chi, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri in corrispettivo di una somma di danaro o di altra cosa, interessi o altri vantaggi usurari; mediazione usuraria.
Capo III - Dei reati di prevenzione, perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale
ricettazione, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, indebitamente acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un reato, anche se commesso all'estero, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare; riciclaggio
Capo IV - Disposizioni comuni
del coniuge anche se legalmente separato;
di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
di un fratello o di una sorella, anche se non conviventi con l'autore del fatto; di uno zio o di un nipote o dell'affine di secondo grado, conviventi con l'autore del fatto.
2. Prevedere la non applicabilità della disposizione ai delitti preveduti dagli articoli 82 n. 4 e 83 nn. 1 e 6 e ad ogni delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alla persona. Libro II - Dei reati contro i rapporti civili, sociali ed economici
Titolo I - Dei reati contro il rapporto di lavoro
caporalato, consistente nel fatto di chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto in danno del lavoratore, ne cede in appalto la prestazione o interviene quale mediatore nella stipulazione del contratto di lavoro. Prevedere l'applicazione della stessa pena a carico del datore di lavoro che al fine suddetto riceva in appalto la prestazione o stipuli il contratto di lavoro. Stabilire come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto in danno di una persona minore o malata di mente ovvero in condizioni di inferiorità fisica o psichica o di abbandono materiale o morale;
sfruttamento del lavoro altrui, consistente nel fatto di chi, avendo assunto abusivamente un lavoratore, e approfittando del suo stato di bisogno, ne sfrutta l'attività, corrispondendogli una retribuzione netta largamente inferiore al profitto ricavatone;
impiego non consentito di minore in attività lavorative, consistente nel fatto di chi impiega una persona minore in attività lavorative alle quali non possono essere adibite persone minori;
omissione di misure igieniche o antinfortunistiche contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, consistente nel fatto di chi omette di collocare, rimuove o rende inservibili impianti, apparecchi, dispositivi o segnali prescritti dalla legge per prevenire infortuni sul lavoro o malattie professionali, ovvero per assicurare il salvataggio o il soccorso contro infortuni sul lavoro. Stabilire che alla stessa pena soggiaccia chi affida lavoro a domicilio con l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità dei lavoratori;
violenza o minaccia contro il libero esercizio del diritto di sciopero, consistente nel fatto di chi, con violenza o minaccia, costringe taluno ad astenersi dall'esercitare il diritto di sciopero o gli impedisce di prestare la propria attività lavorativa in occasione di uno sciopero. Stabilire come circostanze aggravanti l'aver commesso il fatto con armi o l'aver esercitato la minaccia in forma anonima;
violenza o minaccia contro il libero esercizio dell'impresa, consistente nel fatto di chi, con violenza o minaccia durante lo svolgimento di uno sciopero ed a causa di esso, costringe taluno ad astenersi dall'esercitare, in tutto o in parte, la propria attività di impresa. Stabilire le stesse circostanze aggravanti del numero precedente.
Titolo II - Dei reati contro la libertà religiosa
interruzione o turbativa di pratiche religiose, consistente nel fatto di chi, in luogo destinato al culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, arbitrariamente impedisce o turba l'esercizio di funzioni o pratiche religiose; offesa al sentimento religioso, consistente nell'offendere, in luogo destinato al culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, entità spirituali, persone o cose ritenute sacre o costituenti oggetto di culto nell'ambito di una fede religiosa ovvero ministri di essa o cose destinate all'esercizio del culto.
Titolo III - Dei reati contro la famiglia
Capo I - Dei reati contro il matrimonio
bigamia; induzione al matrimonio mediante inganno.
Capo II - Dei reati contro la solidarietà familiare
violazione degli obblighi di assistenza economica, consistente nel far mancare gli alimenti ai discendenti di età minore o inabili al lavoro o i mezzi di sussistenza agli ascendenti o al coniuge anche se separato o al divorziato, che versino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere al proprio mantenimento.
violazione del dovere di assistenza fisica, consistente nel non prestare, senza giustificato motivo, l'elementare assistenza fisica ai discendenti, agli ascendenti o al coniuge non separato, che versino in uno stato di particolare bisogno per malattia di corpo o di mente, per minore età o vecchiaia o per infermità fisica;
violazione dell'obbligo di istruzione, consistente nel fatto di chi, rivestito di autorità o incaricato di vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di fargli impartire l'istruzione obbligatoria. Prevedere la punibilità anche della violazione colposa;
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;
sottrazione consensuale di minorenni; sottrazione di persona incapace.
omesso avviso della fuga di minore o di incapace, consistente nel fatto di chi, rivestito dell'autorità o della vigilanza su un minore o su una persona incapace di provvedere a se stessa, omette di dare immediato avviso della sua fuga all'autorità;
omesso avviamento di minori al lavoro, consistente nel fatto di chi, rivestito di autorità sopra un minore che abbia superato i limiti di età stabiliti per l'istruzione obbligatoria e non prosegua gli studi, omette senza giusto motivo di avviarlo ad una attività di lavoro; impiego di minori nell'accattonaggio estesa all'impiego di persona minore di anni 18.
Capo III - Dei reati contro lo stato di filiazione
Titolo IV - Dei reati contro la fede pubblica
Capo I - Dei reati contro l'efficacia probatoria dei documenti
falsità in documento pubblico, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di una pubblica mansione di documentazione, forma falsamente un documento, o ne omette la formazione, o comunque determina l'alterazione della sua efficacia probatoria.
falsità in atto strumentale, consistente nel fatto del pubblico agente, che, avendo falsificato un atto strumentale all'esercizio della pubblica mansione di documentazione, ne fa uso o lascia che altri ne faccia uso;
falsità in documento privato, consistente nel fatto di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto o di arrecare ad altri un danno, avendo formato in tutto o in parte un documento privato falso o alterato un documento privato vero, ne fa uso o lascia che altri ne faccia uso.
falsità in foglio firmato in bianco, stabilendo la misura della pena in conformità agli articoli precedenti, secondo la rispettiva natura dell'atto;
uso di atto falso, punibile, fuori dei casi di concorso nel reato di falso, negli stessi termini preveduti nei numeri precedenti;
falsità in registri e comunicazioni, consistente, se il fatto non costituisce più grave reato, nel fatto di chi, nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale, essendo obbligato a fare registrazioni soggette al controllo dell'Autorità o comunicazioni alla stessa, registra o comunica false informazioni;
falsità in attestazione, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un documento fatti, dei quali il medesimo è destinato a provare la verità.
Capo II - Dei reati di falsità personale
sostituzione di persona;
supposizione di stato, consistente nel fatto di chi fa figurare nei registri dello stato civile una nascita o una morte inesistente;
falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico agente sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; altre false dichiarazioni sulle identità o qualità personali proprie o di altri.
frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziario o uso indebito di tali certificati; usurpazione di titoli o di onori.
Capo III - Dei reati contro l'altrui affidamento
abuso della credulità, consistente nel fatto di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico o con qualsiasi mezzo di pubblicità, attribuisca ad un oggetto o ad una prestazione qualità o effetti non rispondenti al vero;
falsificazione di cose d'arte, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, contraffà, riproduce od altera una cosa mobile di interesse artistico, storico o archeologico, non facendone constare sulla stessa la non autenticità (sempre che il fatto non costituisca più grave reato);
commercio di cose d'arte falsificate, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto nel numero precedente, pone in commercio o in circolazione ovvero importa o detiene per il commercio cose di interesse artistico, storico o archeologico, contraffatte, riprodotte o alterate, senza farne constare sulle stesse la non autenticità; autenticazione di cose d'arte falsificate, consistente nel fatto di chi, conoscendone la falsità, autentica o con qualsiasi mezzo contribuisce ad accreditare come autentiche le cose indicate nel numero precedente (sempre che il fatto non costituisca più grave reato).
2. Prevedere la interdizione dall'attività professionale nell'esercizio della quale i reati preveduti nelle lettere b), c) e d) sono stati commessi. Libro III - Dei reati contro la comunità
Titolo I - Dei reati contro le genti
genocidio, consistente nel fatto di chi, al fine di distruggere o indebolire un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, uccide, lede, deporta o tiene in condizioni disumane di vita persone che appartengono al gruppo oppure ne trasferisce i minori in altri gruppi o impone limitazioni alle nascite;
deportazione collettiva, consistente nel trasferire forzosamente in altro territorio gruppi di persone per ragioni demografiche, economiche o politiche;
discriminazione, consistente nello imporre misure dirette a impedire a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, la partecipazione paritaria alla vita politica, culturale, sociale ed economica;
cattura di ostaggi, consistente nel fatto di chi cattura o trattiene uno o più ostaggi per indurre l'organo di un Ente internazionale, di uno Stato o di un Ente pubblico, a fare o ad omettere qualche cosa; dirottamento, consistente nel dirottare, con sequestro di persone, un mezzo di trasporto oltre i confini di uno Stato.
Titolo II - Dei reati contro la sicurezza collettiva
associazione per delinquere, prevedendo come circostanze aggravanti, con aumento di pena in deroga al limite fissato dall'art. 20, 1° comma, l'essere l'associazione:
armata; diretta alla produzione, traffico, spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
assistenza agli associati;
devastazione o saccheggio;
danneggiamento a impianti di pubblica utilità;
istigazione a commettere delitti, consistente nell'istigare pubblicamente a commettere delitti; rissa
Titolo III - Dei reati contro l'incolumità e la salute collettiva
strage, consistente nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti idonei a porre in pericolo la incolumità collettiva. Prevedere come circostanza aggravante, punita con la pena dell'ergastolo, l'aver cagionato la morte di una o più persone; disastro, consistente nel fatto di chi pone in pericolo l'incolumità collettiva, cagionando:
l'incendio di una cosa propria o altrui;
una inondazione, una frana o una valanga;
il deragliamento, lo scontro, l'uscita di strada, la caduta, il naufragio o l'affondamento di un mezzo di trasporto;
il crollo di una costruzione o di parte di essa; una esplosione ovvero la diffusione o la dispersione di sostanze tossiche o radioattive, di radiazioni o di energie;
epidemia;
avvelenamento di acque o sostanze alimentari;
somministrazione o commercio di sostanze nocive, consistente nel fatto di chi somministra o pone in commercio, in modo pericoloso per la salute collettiva, sostanze o strumenti nocivi.
pericolo nucleare, consistente nel fatto di chi, esercitando attività relative ad impianti o sostanze nucleari senza le prescritte autorizzazioni, con autorizzazioni indebitamente ottenute ovvero violando norme di sicurezza, crea il pericolo di diffusione di sostanze radioattive o di radiazioni;
offesa alla sicurezza dei trasporti o degli impianti, consistente nell'arrecare offesa alla sicurezza dei trasporti, delle comunicazioni o degli impianti di energie o di raccolta di dati, danneggiando sistemi di produzione, di direzione o di distribuzione o le apparecchiature di segnalazione e di controllo;
sottrazione, danneggiamento od omissione di misure contro disastri, consistente nel fatto di sottrarre, danneggiare od omettere di collocare mezzi destinati a prevenire i disastri, preveduti nel numero 2; boicottaggio dell'opera di difesa, consistente nel fatto di chi, in occasione di un disastro, impedisce od ostacola l'opera di difesa o di soccorso ovvero commette i fatti preveduti nel numero precedente.
omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari;
getto pericoloso di cose;
collocamento pericoloso di cose;
rovina di edifici o di altre costruzioni;
rifiuto di prestare la propria opera in pubblico infortunio;
omissione di lavori in edifici o in costruzioni pericolanti;
somministrazione, commercio o produzione abusivi di sostanze alimentari o medicinali, consistente nel fatto di chi somministra, pone in commercio, detiene o produce per il commercio sostanze alimentari o medicinali o loro componenti, senza le prescritte autorizzazioni o con autorizzazioni indebitamente ottenute;
utilizzazione o commercio di materiali nocivi, consistenti nel fatto di chi utilizza, pone in commercio, detiene o produce per il commercio materiali nocivi, strumentali alla produzione, alla distribuzione, all'uso o al consumo di sostanze alimentari o medicinali, senza le prescritte autorizzazioni o con autorizzazioni indebitamente ottenute ovvero senza aver osservato le cautele stabilite dalla legge o dall'Autorità;
pubblicità di sostanze nocive, consistente nel fatto di chi fa propaganda di sostanze alimentari o medicinali nocive;
diffusione di notizie false e pericolose, consistente nel fatto di chi in luogo pubblico o aperto al pubblico o con qualsiasi mezzo di pubblicità diffonde notizie false e pericolose per l'incolumità collettiva;
impiego di personale inidoneo, consistente nel fatto di chi affida la manipolazione di sostanze alimentari o medicinali a persona non munita delle prescritte certificazioni sanitarie.
Titolo IV - Dei reati contro l'ambiente
dell'inquinamento ambientale, consistente nel fatto di chi effettua scarichi o immissioni di sostanze od energie ovvero emissioni di suoni o rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge; dell'esercizio abusivo di attività di ricerca, consistente, se il fatto non costituisce più grave reato, nello svolgimento di attività di ricerca o sperimentali senza le autorizzazioni prescritte o in violazione delle medesime, ovvero non osservando le norme di sicurezza, ovvero sottraendosi ai prescritti controlli.
Titolo V - Dei reati contro il patrimonio culturale
danneggiamento di cose di interesse culturale, consistente nel distruggere, demolire, deteriorare, disperdere o rendere in tutto o in parte inservibili cose, altrui o proprie, di interesse culturale;
sottrazione di cose di interesse culturale, consistente nel sottrarre le cose altrui di interesse culturale.
appropriazione di cose di interesse culturale, consistente nel fatto di chi, avendo rinvenuto, fortuitamente ovvero in seguito a ricerca o ad opere in genere, cose di interesse culturale, se ne appropria;
acquisto abusivo di cose di interesse culturale, consistente nell'acquistare cose provenienti dai delitti preveduti nelle lettere b) e c);
esportazione abusiva di cose di interesse culturale, consistente nell'esportare abusivamente all'estero cose di interesse culturale. 2. Prevedere:
la interdizione per la durata massima di .... e, in caso di recidiva, per la durata massima di ....., dalla attività professionale o imprenditoriale, nell'esercizio della quale i reati preveduti nelle lettere precedenti sono stati commessi; la confisca facoltativa delle cose proprie nei casi preveduti nelle lettere a), d) e e).
Titolo VI - Dei reati contro il paesaggio e la flora
danneggiamento di piante protette, consistente nel distruggere, disperdere, deteriorare, asportare, tagliare ovvero nel cogliere esemplari di flora protetta; commercio o detenzione di piante protette, consistente nel fatto di chi importa, esporta, trasporta, pone in commercio o detiene, fuori dei casi consentiti dalla legge, esemplari o parti di esemplari di flora protetta.
Titolo VII - Dei reati contro l'economia
Capo I - Dei reati contro le risorse economiche ambientali, la produzione ed il mercato
danneggiamento delle risorse economiche ambientali, consistente nell'arrecare alle risorse economiche ambientali una offesa tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, di enti pubblici o di imprese.
danneggiamento della produzione o grave riduzione della disponibilità di beni sul mercato, consistente nell'arrecare grave nocumento all'economia generale, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali;
aggiotaggio, consistente nel fatto di chi turba con mezzi fraudolenti il valore dei beni di mercato; sfruttamento di informazioni, consistente nel fatto di chi, abusando del proprio ufficio inerente all'impresa, sfrutta, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, informazioni riservate per alterare la posizione di parità dei partecipanti al mercato.
Capo II - Dei reati contro le finanze dello Stato
frode fiscale, consistente nel fatto di chi, al fine di evasione fiscale, avvalendosi di documenti contraffatti, alterati o attestanti fatti non corrispondenti al vero, indica in una delle dichiarazioni prescritte ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, componenti positivi o negativi del reddito in misura diversa da quella effettiva, per un importo superiore nel complesso a ....... milioni di lire;
omissione di dichiarazioni fiscali, consistente nell'omettere la presentazione di una delle dichiarazioni prescritte ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, se l'ammontare dei componenti positivi è superiore a ....... milioni di lire. Stabilire come circostanza aggravante il fatto che tale ammontare sia superiore a ...... milioni di lire; dichiarazione fiscale infedele, consistente, salvo che il fatto costituisca il delitto preveduto nel numero 1, nel presentare una delle dichiarazioni prescritte ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto indicando componenti positivi o negativi del reddito in misura diversa da quella effettiva per un importo superiore nel complesso a ...... milioni di lire. Stabilire come circostanza aggravante il fatto che tale ammontare sia superiore a ....... milioni di lire.
Capo III - Dei reati contro la circolazione monetaria
falsità in monete, consistente nel fatto di chi fa circolare monete false o alterate ovvero, allo scopo di metterle in circolazione, le fabbrica o le detiene.
Capo IV - Dei reati contro l'economia imprenditoriale
illegale diminuzione del patrimonio, consistente nel fatto di chi, mediante illegale ripartizione di utili societari o in altro modo non consentito dalla legge, cagiona una diminuzione del patrimonio della società.
infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto di chi, con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alle funzioni esercitate nell'impresa, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, cagioni all'impresa un danno patrimoniale. BR>
Precisare che non è ingiusto il profitto dell'impresa collegata, ove questo sia compensato dai riflessi favorevoli per l'impresa per il cui conto l'atto è compiuto;
illecita concorrenza, consistente nel fatto di chi, usando mezzi di concorrenza sleale, impedisce od ostacola l'esercizio della attività di un'impresa. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;
concorrenza violenta, consistente nel compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
vendita di prodotti industriali con segni mendaci, consistente nel fatto di chi, immettendo nel mercato prodotti industriali con segni mendaci, cagiona un nocumento ad industrie nazionali o dei paesi membri delle Comunità Europee;
frode nell'esercizio del commercio;
frode nella richiesta di credito, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività d'impresa, al fine di ottenere la concessione di un credito, ovvero di evitarne la revoca o la sospensione o di migliorarne le condizioni, cagiona un pericolo per gli interessi patrimoniali di un'azienda di credito, fornendo ad essa notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'impresa interessata al credito. captazione o storno di sovvenzioni, consistente nel fatto di chi, al fine di ottenere una qualsiasi forma di sovvenzione pubblica, fornisce notizie o documenti falsi, ovvero, senza giusta causa, distrae le sovvenzioni ottenute dalle finalità per cui sono state concesse.
Capo V - Dei reati connessi alla costituzione ed organizzazione dell'impresa
esercizio non autorizzato di impresa, consistente nel fatto di chi intraprende un'attività imprenditoriale senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione illegalmente ottenuta.
illecita trasformazione della impresa consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, mediante fusione, incorporazione o altri processi di trasformazione, muta l'assetto dell'impresa senza osservare le procedure di legge poste a garanzia del patrimonio sociale ed a tutela dei creditori o dei terzi;
impedita partecipazione alla attività imprenditoriale, consistente nel fatto dell'imprenditore o del titolare di uffici direttivi nell'impresa che impedisce o turba la partecipazione all'attività di impresa dei soggetti legittimati, omettendo la dovuta convocazione, indebitamente influendo sulla maggioranza assembleare ovvero in altro modo non consentito dalla legge;
menomazione dei diritti della minoranza, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale di enti gestiti collettivamente, in situazioni di collisione o divergenza degli interessi della maggioranza rispetto a quelli della minoranza, compie atti di gestione che manifestino un'indebita discriminazione a danno degli interessi della minoranza;
impedito o turbato controllo, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio dell'attività di impresa, impedisce o turba in modo rilevante le funzioni degli organi di controllo, interni o esterni all'impresa;
omessa osservanza di legittime prescrizioni degli organi di controllo, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio dell'attività di impresa, non osserva le legittime prescrizioni dell'Autorità, preposta al controllo dell'impresa, strettamente inerenti alla gestione dell'impresa stessa, con particolare riferimento ai limiti del rischio economico consentito nelle operazioni imprenditoriali.
Capo VI - Dei reati contro la trasparenza economica dell'impresa
falsità in bilancio o in relazioni o comunicazioni sociali, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio dell'attività di impresa, rappresenti falsamente le condizioni economiche della stessa mediante esposizione o omissione fraudolenta di dati in bilancio, in relazioni o comunicazioni sociali;
fraudolenta esagerazione del patrimonio, consistente nel fare figurare, nel caso di conferimento o di acquisto di beni o di crediti o di trasformazione della società, una consistenza patrimoniale dell'impresa superiore a quella reale; omessa o falsa comunicazione di quote di partecipazione, consistente nel falsificare od omettere le comunicazioni, prescritte dalla legge, di quote di partecipazione all'impresa.
fraudolenta pubblicizzazione di esagerata consistenza patrimoniale della impresa, consistente nel fatto di chi, mediante la diffusione di false notizie relative alla consistenza patrimoniale dell'impresa, presso la quale eserciti uffici direttivi, esagera fraudolentemente la consistenza medesima in modo da determinare un pericolo di nocumento; uso non consentito di denominazioni, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, usa denominazioni riservate per legge ad attività imprenditoriali diverse.
Capo VII - Dei reati fallimentari
bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente nel causare o aggravare con frode il dissesto. Stabilire che, agli effetti di questo delitto, la frode consista nella volontà di sottrarre attività alla garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori;
bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per dissimulazione od occultamento;
bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente nel favorire, senza giusta causa, taluno dei creditori a danno di altri; ricorso abusivo al credito.
2. Prevedere le seguenti contravvenzioni dell'imprenditore:
bancarotta semplice patrimoniale, consistente nel cagionare o aggravare volontariamente o per colpa grave il dissesto dell'impresa;
bancarotta semplice documentale; denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze nel corso delle procedure concorsuali.
3. Prevedere i reati corrispondenti di eredi dell'imprenditore, di soci illimitatamente responsabili, amministratori, direttori generali, institori, sindaci, liquidatori.
distrazioni senza concorso col fallito;
simulazione nella domande di ammissione ai crediti;
mercato di voto; frode nelle procedure conservative.
Capo VIII - Disposizioni generali
Titolo VIII - Dei reati contro gli animali e il patrimonio faunistico
maltrattamento di animali, consistente nel fatto di chi, maltratta animali senza necessità.
abbandono di animali domestici, consistente nell'abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività;
bracconaggio e pesca di frodo, consistente nel fatto di catturare, uccidere, ferire o raccogliere animali, dei quali è vietata, anche soltanto per il tempo, per il luogo o per il mezzo, la cattura, la caccia o la pesca.
su animali o su uova di animali particolarmente protetti;
a mezzo dell'uccellagione; a mezzo di sostanze esplodenti velenose o atte ad intorpidire, stordire gli animali, o di corrente elettrica.
Prevedere la stessa pena, indicata nel precedente comma, nei confronti di chi danneggia nidi o le tane di animali particolarmente protetti.
commercio o detenzione di animali protetti, consistente nel fatto di chi importa, esporta, trasporta, pone in commercio o detiene per il commercio, fuori dei casi consentiti dalla legge, animali, vivi o morti, ovvero parti o prodotti derivanti da animali, particolarmente protetti.
2. Sancire rispetto ai reati, preveduti nelle lettere c) e d), la confisca obbligatoria degli animali e delle parti o prodotti, provenienti da animali. Libro IV - Dei reati contro la repubblica
Titolo I - Dei reati contro l'ordine costituzionale
Capo I - Dei reati contro l'ordinamento democratico della Repubblica
attentato alla Costituzione, consistente nel compiere, con mezzi illeciti o comunque non consentiti dall'ordinamento costituzionale, un fatto diretto a mutare la Costituzione, o a menomare l'integrità, o l'indipendenza della Repubblica, o ad impedire od ostacolare l'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, del Governo, del Parlamento, della Corte costituzionale o di altro organo costituzionale;
usurpazione di funzioni costituzionali o di un alto comando militare, consistente nell'usurpare una funzione costituzionale o un alto comando militare, ovvero nel persistere indebitamente nell'esercitarli;
corruzione politica, consistente nel fatto di chi, essendo investito di funzioni costituzionali, riceva, per il loro esercizio o per il compimento di un qualsiasi atto ad esse inerente, una retribuzione non dovuta, o la promessa di essa. Prevedere la stessa pena per chi dà o promette la retribuzione; broglio elettorale, consistente nell'alterare il risultato delle votazioni nelle elezioni del Parlamento, di un'assemblea regionale o di un consiglio provinciale o comunale. Stabilire come circostanze aggravanti il fatto che:
il colpevole appartenga all'ufficio elettorale; l'alterazione abbia determinato una diversa assegnazione dei seggi;
corruzione elettorale, consistente nel dare o promettere ad un elettore danaro od altra utilità, in occasione delle elezioni indicate alla lettera precedente, allo scopo di indurlo a votare o non votare per una lista o per un candidato; violenza elettorale, consistente nell'usare, in occasione delle elezioni indicate al numero 4, violenza o minaccia per costringere un elettore a votare o non votare per una lista o per un candidato. Stabilire come circostanza aggravante dei delitti preveduti dai numeri 5 e 6 il fatto che l'elettore sia stato indotto o costretto ad esprimere il proprio voto violandone la segretezza o in modo da consentirne l'identificazione, anche solo parziale.
Capo II - Dei reati contro gli organi costituzionali
attentato contro il Presidente della Repubblica;
offesa alla libertà del Presidente della Repubblica;
offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.
attentato contro organi costituzionali, consistente nel commettere uno dei fatti preveduti dai numeri 1 e 2 in danno del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un ministro della Repubblica, di un membro del Parlamento, della Corte costituzionale o di un'assemblea regionale, o di altra persona investita di funzioni costituzionali, di un comando militare, ovvero di funzioni giudiziarie, per uno scopo politico o di terrorismo; offesa al prestigio delle istituzioni, consistente nell'offendere pubblicamente, per uno scopo politico, il prestigio della Repubblica, della sua Costituzione, del Governo, del Parlamento, della Corte costituzionale, o di altro Organo costituzionale ovvero dell'Ordine giudiziario o delle forze armate.
Capo III - Dei reati contro la sicurezza della Repubblica e le relazioni internazionali
guerra alla Repubblica, consistente nel tenere, da parte del cittadino anche all'estero, o dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato, intelligenze con uno Stato estero, affinché sia mossa guerra alla Repubblica o siano compiuti contro di essa atti di guerra, ovvero nel compiere atti di ostilità contro uno Stato estero o contro i suoi cittadini, esponendo la Repubblica al pericolo di guerra o di rappresaglie belliche;
conflitto armato, consistente, nel fatto di chi, fuori dei casi preveduti dal numero precedente, compie arruolamenti, organizza truppe o predispone armi o mezzi militari di qualsiasi tipo, allo scopo di suscitare un conflitto armato o di parteciparvi in qualsiasi modo. Prevedere la punibilità di chi si arruola. Stabilire che il fatto sia punibile anche se commesso all'estero, quando l'arruolamento si riferisca a cittadini italiani. Prevedere come circostanza aggravante, con un aumento di pena in deroga al limite fissato dall'art. 20, 1° comma, il fatto che il conflitto armato sia rappresentato da una guerra civile o da un'insurrezione nel territorio della Repubblica;
violazione del segreto di Stato, consistente nel procurarsi abusivamente un segreto di Stato, nel rivelarlo senza giusta causa o nell'utilizzarlo indebitamente a proprio od altrui profitto. Prevedere la punibilità dell'agevolazione colposa. Prevedere come circostanza aggravante la commissione del fatto a scopo di spionaggio o per una delle finalità indicate all'art. 122, n. 1 o nel numero 1 di questo articolo;
falsità in segreto di Stato, consistente nel formare falsamente, alterare o sopprimere notizie, che costituiscono oggetto del segreto di Stato o, senza essere concorso nella falsità, nell'utilizzarle. Prevedere come circostanza aggravante la commissione del fatto per una delle finalità indicate all'art. 122, n. 1 o nel numero 1 di questo articolo.
che non costituiscono oggetto del segreto di Stato le notizie concernenti fatti eversivi dell'ordine costituzionale; che siano applicate le norme dei numeri 4 e 5 nei casi in cui le suddette notizie siano state acquisite, rivelate o falsificate per una delle finalità ivi indicate;
attività spionistica, consistente nel fatto di prestare, a favore di uno Stato estero e contro la Repubblica, attività di collaborazione, anche per interposta persona con Organi di Stati Esteri per fornire notizie segrete diverse da quelle indicate nel precedente n. 4;
infedeltà in affari di Stato, consistente nel fatto di chi, incaricato di trattare affari di Stato, rendendosi infedele al mandato, pone in pericolo l'interesse cui l'affare di Stato si riferisce; offese a Capi di Stato esteri, a organi costituzionali e a rappresentanti diplomatici di Stati esteri, ad istituzioni od organi costituzionali di Stati esteri, corrispondenti alle previsioni dell'art. 123, punibili in quanto commessi nel territorio dello Stato, a condizione di reciprocità.
Capo IV - Dei reati di associazione
associazione eversiva, consistente nel promuovere, costituire, organizzare o dirigere un'associazione volta a perseguire una delle finalità indicate nell'art. 122, n. 1 o nell'art. 125, n. 1, o una qualsiasi altra finalità politica, anche di carattere internazionale, mediante l'uso della violenza o della minaccia, o mediante un'organizzazione di carattere militare. Prevedere la punibilità di chi partecipa all'associazione. Stabilire come circostanza aggravante, con aumento di pena in deroga al limite fissato dall'art. 20, 1^ comma, il fatto che la violenza consista nel compimento di atti terroristici.
cospirazione politica, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi indicati nel numero precedente, per una finalità politica promuove, costituisce, organizza o dirige un'associazione diretta a commettere uno o più delitti preveduti dai Capi I - II e III di questo titolo. Prevedere la punibilità di chi partecipa all'associazione;
associazione segreta, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi indicati nei numeri precedenti promuove, costituisce, organizza o dirige un'associazione segreta diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di rappresentanze diplomatiche, di organi giudiziari, di amministrazioni od enti pubblici, o sull'attività di pubblici servizi. Prevedere la punibilità di chi partecipa all'associazione.
Capo V - Disposizioni comuni
Titolo II - Dei reati contro la giurisdizione
Capo I - Dei reati contro le indagini preliminari
omissione di denuncia da parte del pubblico agente;
omissione di referto;
omissione di denuncia da parte del cittadino;
simulazione di reato;
calunnia;
autocalunnia;
false informazioni al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, consistente nel fatto di chi, sentito dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria come persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini preliminari, fornisce informazioni false o tace, in tutto o in parte, ciò che sa, sempre che non sia applicabile la norma preveduta dall'articolo 132 al n. 1. favoreggiamento personale, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato;
aiuta taluno a frustrare l'emanazione di una misura coercitiva di natura personale, della quale già esistano i presupposti, o ad eluderne l'esecuzione; ovvero, allo scopo di procurare a taluno l'impunità o di limitarne la responsabilità, rende vano anche in parte il ricorso ad un mezzo per la ricerca della prova, o ad un accertamento, sequestro o perquisizione disposti dal p.m. o dalla p.g; favoreggiamento reale, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e di quelli previsti dal precedente numero 8) e dall'art. 84, aiuta taluno a frustrare l'emanazione di un provvedimento di sequestro con finalità probatoria o preventiva o di confisca, dei quali già esistano i presupposti, o ad eluderne l'esecuzione.
pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale; omessa denuncia di cose provenienti da delitto.
Capo II - Dei reati contro l'integrità e la veridicità delle prove
falsa testimonianza; falsa perizia, interpretazione o consulenza, includendo tra i soggetti attivi il consulente nominato dal p.m. nel corso delle indagini preliminari.
di chi ritratta il falso e manifesta il vero prima che il dibattimento sia chiuso e, se la falsità è intervenuta in una causa civile, prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile; di chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, perito o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione;
subornazione;
falso giuramento della parte; frode processuale, punibile salvo che il fatto costituisca più grave reato. Stabilire che, per ciò che riguarda il processo penale, essa si riferisca alle ricognizioni, agli esperimenti giudiziali, alle perizie, alle ispezioni, alle intercettazioni ed alle consulenze disposte dal p.m. nel corso delle indagini preliminari. Prevedere come circostanza aggravante l'ipotesi che il fatto sia commesso da un patrocinatore.
Capo III - Dei reati contro l'esercizio delle funzioni giurisdizionali
rifiuto di uffici legalmente dovuti, esteso al consulente del p.m;
offesa al giudice in udienza, consistente nel fatto di chi offende l'onore o il decoro di un giudice in udienza a causa dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero rifiuta arbitrariamente di eseguire un ordine impartito dal giudice o dal p.m. per la disciplina dell'udienza; esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perseguibile a querela della persona offesa.
Capo IV - Dei reati contro la difesa delle parti
patrocinio o consulenza infedele; patrocinio o consulenza in favore di parti contrarie.
Capo V - Dei reati contro le decisioni giudiziali
evasione;
procurata evasione e procurata evasione colposa;
mancato rientro del detenuto.
inosservanza di pena accessoria;
procurata inosservanza di pena accessoria;
procurata inosservanza di misure di sicurezza.
mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie; elusione di obblighi civili giudizialmente accertati, consistente:
nel fatto di chi, per sottrarsi all'adempimento di un obbligo di risarcimento, di restituzione, di consegna o di rilascio nascente da una sentenza di condanna o del quale è in corso l'accertamento dinanzi al giudice, compie atti simulati o fraudolenti, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire la sentenza; nel fatto di chi rifiuta od elude arbitrariamente l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare nascente da una sentenza, non suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, o concernente l'affidamento di minori o altre persone incapaci;
elusione di un provvedimento cautelare, consistente nel fatto di chi elude l'esecuzione di un provvedimento cautelare del giudice concernente l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, o la tutela di un diritto della personalità, della proprietà, del possesso o del credito; sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro giudiziario o conservativo, o a pignoramento, commesso da chi sia proprietario o custode della cosa.
Titolo III - Dei reati contro la pubblica amministrazione
Capo I - Dei reati dei pubblici agenti
peculato su cosa mobile della pubblica amministrazione o di privati, nelle forme della appropriazione e della distrazione, purché quest'ultima sia effettuata a profitto esclusivamente privato proprio od altrui;
peculato d'uso;
peculato mediante profitto dell'errore altrui;
concussione da parte del pubblico agente;
concussione ambientale, consistente nel fatto del pubblico agente che riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità patrimoniale, sfruttando l'altrui convinzione, determinata da situazioni ambientali, reali o supposte, di non poter altrimenti contare su di un trattamento imparziale;
corruzione, prevedendo circostanze aggravanti, anche in deroga ai limiti di aumento della pena stabiliti dall'art. 20 primo comma, ove conseguano determinate condanne penali;
indebita accettazione di utilità, consistente nel fatto del pubblico agente che, per compiere un atto riceve, per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. Incriminare anche il fatto del pubblico agente che riceve la retribuzione per un atto, già compiuto, di ufficio o contrario ai doveri di ufficio. Punire con le stesse pene chi dà o promette il denaro od altra utilità per un atto contrario ai doveri di ufficio già compiuto;
abuso di autorità, consistente - ove non ricorra un reato più grave - nel fatto del pubblico agente che, abusando del suo ufficio, procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o procuri ad altri un danno ingiusto.
omissione, rifiuto o ritardo di atti di ufficio, consistente nel fatto del pubblico agente, che, omettendo, rifiutando o ritardando un atto di ufficio, cagioni turbamento alla regolare attività della pubblica amministrazione; rivelazione o agevolazione della conoscenza di segreto di ufficio da parte del pubblico agente, nonché utilizzazione di esso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Incriminare anche la rivelazione e la agevolazione colpose.
1. Prevedere, sempre che non ricorra un più grave reato, la contravvenzione di assenteismo, consistente nel fatto del pubblico dipendente che, con artifici e raggiri, si assenta ripetutamente dal lavoro. Capo II - Dei reati dei privati
violenza o minaccia a pubblico agente al fine di costrizione o di resistenza indicando come circostanze aggravanti quelle previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 70 punto 1. Stabilire che il fatto non è punibile se costituisce reazione agli atti arbitrari;
usurpazione di funzioni pubbliche;
esercizio abusivo di professione;
frode negli incanti, nelle licitazioni e nelle pubbliche forniture;
inadempimento di contratti di pubbliche forniture o utilizzo distorto di finanziamenti pubblici o di crediti agevolati;
violazione di sigilli; interruzione di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità.
inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità; rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.
Capo III - Disposizione comune
come pubblico agente la persona che, nello specifico rapporto rilevante per la legge penale, esercita un potere o adempie un dovere pubblicistico per conto dello Stato o di altro ente pubblico italiano. come esercente un servizio di pubblica necessità il privato che esercita una professione per legge vietata senza una speciale abilitazione dello Stato, quando della loro opera il pubblico sia per legge obbligato a valersi, ovvero che presta un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione. Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie
Art. 1
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
disciplinare la competenza per territorio in conformità a quella stabilita per la procedura concorsuale; disciplinare la costituzione di parte civile nel procedimento penale per i reati suddetti.
Art. 8
Art. 10
Art. 11
art. 654: Grida e manifestazioni sediziose
art. 655: Radunata sediziosa
art. 707: Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
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