Giustizia riparatoria in Italia

 

Mediazione e Giustizia riparatoria nel sistema penale italiano

X congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo
 

Vienna, 10-17 aprile 2000

Documento tratto dal Sito Internet www.giustizia.it

 

  1. La mediazione penale minorile in Italia

     

    Linee guida della mediazione penale minorile

    Obiettivi della mediazione penale in ambito minorile

    Approcci teorici

    Il quadro normativo

    Le esperienze concrete

  1. La mediazione penale nella giustizia ordinaria

     

    Il quadro normativo

    La tendenza attuale di protezione delle vittime

    Mediazione e riparazione nell'esperienza delle forze dell'ordine

    Mediazione e riparazione del giudice di pace

La mediazione penale minorile in Italia


Linee guida della mediazione penale minorile

A partire dalla metà degli anni '70, anche sulla scia delle esperienze di "diversion" attuate in altri Paesi europei e delle ricerche nazionali e internazionali sui potenziali effetti negativi insiti nell'interazione fra minorenni e giustizia penale, si è andato affermando il principio della "minima offensività del processo", ovvero della riduzione degli interventi giudiziari, in particolare di quelli di natura coercitiva e restrittiva, al minimo indispensabile. Il giudice tiene in considerazione la capacità offensiva del processo nei confronti del minore, e valuta caso per caso l'opportunità di continuare il procedimento ovvero di interromperlo, in vista degli scopi educativi.

In Italia l'espressione di questo principio è rappresentata dal D.P.R. n° 448 del 22 settembre 1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), che ha raccolto e utilmente elaborato le indicazioni provenienti dalle riflessioni ed esperienze anche internazionali, anticipando in alcuni casi la stessa elaborazione dei principi contenuti in importanti carte internazionali, come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989.

Per quanto riguarda l'applicazione concreta degli interventi, le principali linee-guida elaborate dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia sono:

  1. definire e proporre un nuovo regolamento di esecuzione delle misure penali nei confronti dei minorenni, con limitazione degli interventi a carattere fortemente contenitivo, come il carcere, alle situazioni più gravi, sia in relazione alla tipologia di reato, sia all'età e alla particolare problematicità del soggetto;

  2. attuare ed utilizzare, a tal fine, un sistema di polifunzionalità dei Servizi quale nuovo modello di intervento nei confronti della devianza minorile, tenendo anche conto delle esperienze di altri Paesi europei (mediazione penale, lavori di utilità sociale, ecc.) ed accogliendo le raccomandazioni internazionali in materia e le linee di indirizzo dell'U.E.;

  3. in considerazione dell'alto numero di minorenni denunciati per reato, ma non sottoposti a misure restrittive, potenziare e strutturare diversamente l'intervento dei servizi penali minorili a loro favore, mediante la definizione di modelli che prevedano la collaborazione e l'interconnessione di tutte le risorse disponibili sul territorio, sia statali sia locali, sia private sia pubbliche;

  4. collegare funzionalmente la politica d'intervento dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con quella di tutte le altre istituzioni pubbliche e private - fra cui l'Università e gli enti di studio e di ricerca - coinvolte nel problema del disagio minorile.


Il contesto politico e normativo appena descritto rappresenta uno scenario favorevole per il pieno sviluppo del nuovo paradigma di gestione della giustizia penale, il cosiddetto principio riparativo. Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa corrisponde ad una nuova concezione della sanzione penale che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento, e ad una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso. In quest'ambito si colloca la mediazione penale per la quale reo e vittima, adeguatamente supportati, realizzano l'opportunità di prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da altri.

 

Obiettivi della mediazione penale in ambito minorile

In un documento curato dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, la mediazione penale minorile viene intesa come "attività intrapresa da un terzo neutrale al fine di ricomporre un conflitto fra due parti...attraverso la riparazione del danno alla vittima o la riconciliazione fra vittima e autore del reato"; viene inoltre sottolineato che per attività riparatoria può intendersi anche una riparazione che prescinda dal risarcimento del danno in senso stretto privilegiandone gli aspetti simbolici.

Viene dato particolare risalto alla cosiddetta "terzietà" del mediatore, che deve collocarsi in posizione equidistante rispetto alle parti in causa, e che soprattutto non svolge una funzione giudicante, né sul piano giuridico né su quello morale: il mediatore non ha il compito di prendere una decisione o di trovare una soluzione al conflitto, mentre è invece utile che ne espliciti i termini, al fine di facilitare uno scambio fra le parti fondato sull'ascolto delle reciproche ragioni. Si tratta di prevedere uno spazio (sia fisico che temporale) finalizzato al ristabilimento di un ordine che risulti condiviso, contrattato fra le parti in causa piuttosto che sovradeterminato.

Gli obiettivi della mediazione penale in ambito minorile sono principalmente tre; essa assume rilevanza:

  1. per l'autore del reato, che viene stimolato al confronto con le conseguenze delle sue azioni;

  2. per la vittima che viene rivalutata. L'atteggiamento di disponibilità da parte della vittima, talvolta rifiutato in partenza a causa di ostacoli diversi (paura, rancore, ignoranza, ideologie, culture, etc.), può essere sviluppato attraverso un'azione chiarificatrice proposta e gestita da una terza persona. La vittima e l'apparato giudiziario si ispirano a sistemi valoriali diversi, prevalendo nella vittima aspetti personalizzati, influenzati dall'azione negativa subita (odio, conflitto, coinvolgimento), e nel sistema giudiziario relazioni impersonali, ispirate ad una logica di funzionalità e di prestazione. Appare necessario instaurare un nuovo tipo di relazione che possa soddisfare i reciproci bisogni; si manifesta la necessità che la vittima sia contattata, informata, sostenuta non alla fine del processo burocratico, ma lungo tutto il percorso giudiziario, fin dal momento in cui ha subito il reato, essendo messa in tal modo nella condizione di conoscere e capire;

  3. per la società, all'interno della quale vengono promossi valori e modelli nuovi, volti a superare la contrapposizione ideologica e morale fra reo e vittima, e ad avvicinare maggiormente la comunità al problema della gestione della devianza. Il processo avviato dall'intervento di mediazione si compone di uno sforzo di costruzione di regole e significati condivisi, di una volontà di assumere il punto di vista dell'altro, di un tentativo di approfondimento ed elaborazione di comportamenti e vissuti individuali, tutti elementi che sarebbe riduttivo ricondurre primariamente o unicamente all'obiettivo di riconciliazione fra due singole parti (reo e vittima), e che possono invece costituire la base per una più complessiva strategia di politica criminale.


Per coinvolgere la comunità in un più generale processo culturale di mediazione dei conflitti, occorre che questa rintracci una finalità comune rispetto alla gestione della devianza e della diversità, e che rinunci alla facile tentazione di consegnare il trasgressore alle autorità per isolarlo.

Il coinvolgimento della comunità locale nella gestione della devianza implica:

uno sforzo finalizzato alla destrutturazione delle categorie di disagio e diversità che le varie teorie sulla devianza hanno di volta in volta avanzato, per proporre una concezione del reato come "emergente nel sociale" e che dunque nel sociale deve essere affrontato;

prevedere una educazione permanente (civica, alla solidarietà, alla tolleranza, ecc) per la comunità locale;

 

definire di volta in volta i valori di riferimento specifici di ciascuna comunità;

valorizzare le competenze pedagogiche delle diverse rappresentanze del territorio (amministrazione locale, parroco, vigile urbano, insegnante...), affinché contribuiscano a sviluppare nella comunità momenti di incontro e di scambio.


I tre obiettivi enunciati (verso l'autore del reato, verso la vittima e verso la società) evidentemente convivono, anche se l'uno o l'altro vengono più o meno enfatizzati all'interno di diversi approcci teorici.
 

Approcci teorici 

Esistono in Italia almeno due diverse prospettive culturali dalle quali si guarda al problema; per la prima, la mediazione viene collocata all'interno del sistema penale minorile quale strumento aggiuntivo di questo, e viene così in special modo evidenziata la funzione responsabilizzante che essa può svolgere nei confronti del minore. Secondo un'altra prospettiva, la mediazione viene intesa come progetto socio-culturale volto a promuovere la convivenza e la pace sociale; in questa seconda accezione la mediazione non è più interesse solo dell'amministrazione della giustizia, ma della società intera.

Le due prospettive non appaiono fra loro incompatibili, e anzi hanno entrambe contribuito a mantenere vivo il dibattito e attenta la verifica sul tema della mediazione penale minorile.

Una questione non meno importante riguarda la definizione dei destinatari degli interventi di mediazione, ossia se imputati e vittime debbano essere selezionati ed in base a quali criteri. Occorre, in altre parole, precisare se la proposta di mediazione possa nascere in relazione a tutte le tipologie di reato oppure solo a reati di lieve entità - eventualmente accompagnati da una valutazione di "rilevanza sociale" del reato stesso - o ancora se la mediazione possa farsi utilmente in presenza di contesti normativi particolari (come ad esempio avviene nei casi di recidivismo) e di situazioni familiari e sociali particolarmente disagiate o complesse.

Allo stato attuale si ritiene preferibile non definire criteri vincolanti per l'individuazione dei casi, mantenendo elasticità e discrezionalità come salienti caratteristiche delle decisioni da prendere, nella consapevolezza sempre più chiara che sia impossibile definire a priori concetti quali "interesse del minore" o "bene comune".
 

Il quadro normativo

In Italia vige il principio della "obbligatorietà dell'azione penale"; pertanto nessuna politica di sviluppo delle pratiche di mediazione può rispondere all'esigenza primaria di riduzione e snellimento delle procedure processuali; il processo penale minorile tuttavia ha in sé la possibilità di ridisegnare i confini dell'intervento penale, creando delle "terre di mezzo" nelle quali è possibile "fare giustizia" senza fare processi.

Ne sono esempio i diversi contesti precedenti il dibattimento e il giudizio, quali:

l'art. 9 del DPR 448/88, che prescrive, in fase di indagini preliminari, di acquisire elementi utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore;

l'art. 27 DPR 448/88, che contempla la pronuncia di non luogo a procedere e quindi di non esercitare l'azione penale per irrilevanza del fatto, prevedendo preliminarmente l'audizione del minorenne, dell'esercente la potestà dei genitori e della persona offesa dal reato;

 

l'art. 28 DPR 448/88, che prevede la sospensione del processo e messa alla prova del minorenne, attraverso un provvedimento del giudice che può anche contenere prescrizioni dirette alla riparazione del danno e alla promozione di iniziative di conciliazione con la vittima. Inoltre, è previsto che il giudice, qualora valuti che la prova abbia avuto esito positivo, debba dichiarare con sentenza l'estinzione del reato;

l'art. 564 del codice di procedura penale, che offre un ulteriore spazio per l'attivazione della mediazione in quanto attribuisce al Pubblico Ministero la facoltà di tentare una conciliazione fra querelante e querelato.


Oltre a tali spazi, che precedono la definizione giudiziaria del procedimento, l'intervento di mediazione è possibile anche in fase di esecuzione penale, nell'ambito delle sanzioni sostitutive, già applicabili in fase di udienza preliminare, e all'interno del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla detenzione, in relazione all'opportunità che: "...l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...." ( comma 8 dell'art. 47 della L. 354/75). Infine, sempre in fase di esecuzione della pena e, in particolare di quella pecuniaria, spazi per la mediazione sono ravvisabili nel caso in cui detta pena debba essere convertita dal giudice per insolvenza del condannato (artt. 101 e ss. della legge 24 novembre 1981, n° 689).

 

Le esperienze concrete

Per l'applicazione della normativa, nell'elaborazione del progetto di messa alla prova, è prevalsa, inizialmente, un'interpretazione "simbolica" della riparazione e della riconciliazione, attraverso programmi di inserimento del minore in attività di utilità sociale, attribuendo a tale esperienza contenuti riparativi ed effetti riconciliativi tra soggetto e comunità sociale.

La riparazione è stata quindi realizzata come partecipazione del minore ad interventi di volontariato sociale nell'ambito delle prestazioni svolte da enti, associazioni ed organismi di volontariato.

Secondo tale applicazione operativa, le attività di riparazione non prevedono un incontro tra le parti e, di fatto, è l'operatore della Giustizia che aiuta il minore a comprendere il significato dell'esperienza di volontariato, per la quale non si configura certamente un carattere afflittivo quanto invece un carattere evidente di attività di utilità sociale.

L'operatore, specificamente l'educatore o l'assistente sociale incaricato del caso, favorisce nel minore l'attribuzione di significati e di contenuti riparatori all'attività di volontariato individuata, in quanto tale cognizione ha un valore responsabilizzante riguardo al danno prodotto dal reato commesso.

La necessità di rafforzare il patto sociale e di ridurre la conflittualità, aumentando il senso di sicurezza del cittadino e confermando l'adesione a valori comuni, ha favorito l'interesse per quelle attività che, secondo le esperienze attuate in diversi paesi europei ed extra europei, si pongono obiettivi di azione diretti non solo all'autore ma anche alla vittima del reato.

In questa linea di ricerca e sperimentazione, la mediazione penale si è connotata come un possibile strumento di intervento a favore anche della vittima.

L'attività di mediazione-riparazione, in linea con i principi cui si ispira la legislazione penale minorile, privilegia inoltre l'azione responsabilizzante dei provvedimenti e degli interventi e consente al minore di acquisire una maggiore consapevolezza dei danni cagionati dal reato, riflettendo sulle motivazioni del proprio comportamento.

Nel processo di mediazione la vittima è considerata quale soggetto attivo e non come semplice destinatario di un eventuale risarcimento materiale: il danno prodotto dal reato comporta infatti non soltanto una possibile perdita economico-patrimoniale, ma anche una sofferenza personale nella dimensione emotiva e psicologica. La mediazione costituisce quindi una opportunità per la vittima di esprimere il proprio disagio in termini di emozioni e di vissuti di paura e di rabbia.

Sul piano dell'efficacia simbolica, la mediazione permette, infine, alla comunità di farsi carico dei problemi della devianza minorile, compresi i riflessi dannosi nei confronti delle vittime, e di partecipare alla realizzazione di interventi destinati a ristabilire la pace sociale ed a rafforzare il senso di sicurezza sociale.

La mediazione è quindi un percorso relazionale che prepara, motiva e configura la successiva definizione dell'attività riparatoria.

La sperimentazione attuata in area minorile prevede l'incontro tra la vittima e l'autore del reato, come percorso di relazione e di confronto che risulta responsabilizzante per il minore e che consente alla vittima di utilizzare uno spazio di accoglienza e di espressione.

Tale percorso è parallelo al processo giudiziario in quanto, anche se l'iniziativa viene esperita su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, l'adesione è comunque volontaria per entrambe le parti ed il contesto in cui si attua è neutrale onde permettere una comunicazione che, per essere efficace, dev'essere riservata.

L'esito della mediazione viene comunicato all'Autorità giudiziaria nella forma sintetica di risultato positivo o negativo e con l'eventuale definizione dell'accordo riparativo, senza ulteriori specificazioni sull'andamento degli incontri.

L'attività di mediazione condotta su richiesta dell'Autorità giudiziaria è realizzata da un gruppo di lavoro composto da tecnici appartenenti ai Servizi Minorili della Giustizia, agli Enti locali, al settore del volontariato.

La somma di competenze professionali viene assunta come risorsa e come garanzia, in quanto l'intervento di mediazione interessa l'autore del reato e la vittima, rispetto ai quali interagiscono operatori appartenenti ai diversi ambiti istituzionali, portatori di conoscenze e di competenze specifiche che possono utilmente integrarsi.

Le sperimentazioni sono state avviate a Torino nel 1995, poi successivamente a Milano, Bari, Trento e Catanzaro.

Sul piano dell'organizzazione è da evidenziare il carattere interistituzionale che contraddistingue le sperimentazioni, tutte maturate in un clima di accordo, sia rispetto all'approfondimento teorico della materia e al percorso formativo, sia riguardo all'evoluzione organizzativa.

Per le sedi di Torino, Milano, Bari e Trento sono stati siglati protocolli d'intesa tra il Centro per la Giustizia Minorile, la Regione e gli Enti locali, al fine di consentire l'attuazione del progetto attraverso la definizione di impegni in termini di risorse economiche e di personale.

Tali protocolli prevedono, inoltre, la firma o comunque l'accordo esplicito e formale del Presidente del Tribunale per Minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Il modello organizzativo e gestionale della mediazione penale minorile, in assenza di una previsione normativa specifica, è quindi basato su un sistema d'intervento condiviso da tutti i soggetti interessati.

Non esistono, peraltro, standards nazionali veri e propri, in quanto gli accordi sono stati elaborati a livello locale, tenendo conto delle risorse disponibili. E' possibile comunque desumere i requisiti minimi, come il sostegno dell'Autorità Giudiziaria, la formazione, la partecipazione degli operatori della Giustizia e degli Enti locali al progetto.

Nelle esperienze italiane, il ruolo attribuito al mediatore è di creare una situazione neutrale in cui reo e vittima possano incontrarsi e riconoscersi reciprocamente come persone.

Il mediatore è quindi un facilitatore della comunicazione, non deve sostituirsi alle parti ma deve consentire a queste ultime di esprimere il proprio vissuto, instaurando una comunicazione diretta ed efficace. Il mediatore ha, inoltre, un ruolo contraddistinto da imparzialità, riservatezza, non direttività dell'intervento e deve possedere una competenza in ambito relazionale supportata da una formazione specifica in materia di mediazione penale, in quanto i contenuti "penali" del conflitto comportano specifiche capacità, che sono certamente diverse da quelle richieste in altri campi di applicazione, quali, ad esempio, la mediazione familiare, la mediazione scolastica o la mediazione sociale. Rispetto all'appartenenza istituzionale, nelle predette sperimentazioni di mediazione penale sono stati individuati operatori della Giustizia e degli Enti Locali.

La mediazione viene svolta da un'équipe di operatori, nessuno dei quali assume una posizione direttiva rispetto agli altri. La presenza di più mediatori assicura maggiori garanzie sulla tenuta dell'incontro, sulla necessità d'imporre delle regole di comunicazione, sulla capacità di far procedere la comunicazione.

Il mediatore deve considerare costantemente che il fine della sua attività consiste nello stabilire una comunicazione tra le parti e nel ridurre il conflitto; nel caso della mediazione penale, l'obiettivo specifico è quello di arrivare ad una riparazione, in quanto il reato ha originato una posizione di asimmetria, un'offesa, una sottrazione che può e deve essere reintegrata. Pertanto l'incontro di mediazione dovrebbe naturalmente concludersi con un accordo riparativo, attraverso attività di riparazione/risarcimento dirette alla vittima o dirette alla comunità sociale.

Qualora, pur avendo avuto esito positivo l'incontro di mediazione, la riparazione diretta non sia possibile, è comunque prevista la possibilità d'inserimento del minore in un'attività di utilità sociale che consenta un impegno effettivo da parte dello stesso.

Presentiamo di seguito alcuni dati relativi alle attività svolte negli anni 1998 e 1999.

Rilevazioni effettuate a dicembre '98 e a dicembre '99.

 

Sedi /Anno

n° casi

Esito positivo

Esito negativo

Non fattibili

In corso

1998

1999

1998

1999

1998

1999

1998

1999

1998

1999

Bari

n.p

12

n.p

2

n.p

-

n.p

8

n.p

2

Catanzaro

14

75

8

30

-

22

2

-

4

23

Milano

28

42

9

21

-

3

6

15

13

3

Torino

20

40

3

16

1

2

7

22

9

5

Trento

22

11

7

1

-

-

8

8

7

2


Dall'esame dei dati è possibile rilevare che in tutte le realtà il numero di casi è aumentato nel tempo, così com'è per lo più aumentata la percentuale di conclusioni della mediazione con esito positivo.

In conclusione, dato il carattere fortemente sperimentale delle esperienze avviate, particolare valore viene conferito alla formazione degli operatori. Si ritiene che questa debba procedere su due livelli, prevedendo un percorso di base per tutti gli operatori (sensibilizzazione al tema della mediazione), e una formazione rivolta esclusivamente a coloro che svolgeranno materialmente gli interventi di mediazione, finalizzata quindi all'acquisizione di specifiche competenze professionali.

 

La mediazione penale nella giustizia ordinaria


Il quadro normativo


La mediazione ha avuto una discreta accoglienza nella giustizia penale minorile dalla prima metà degli anni '90 mentre nella giustizia penale ordinaria sta muovendo i primi passi.

La legge processuale penale entrata in vigore nel 1989 dava al pubblico ministero il potere di tentare la conciliazione tra la vittima e l'autore del reato solo per i reati perseguibili a querela.

Una recentissima riforma processuale dell'inizio dell'anno 2000 ha tolto questo tentativo di conciliazione al pubblico ministero e lo ha attribuito al giudice.

La legge processuale penale premia il comportamento dell'autore del reato che risarcisca la vittima o che elimini le conseguenze dannose del reato con una diminuzione della pena.

Alcune norme processuali tutelano la parte offesa attribuendogli il potere di costituirsi parte civile e riconoscendo i diritti di presentare memorie, di indicare elementi di prova, di essere informata in caso di archiviazione e di richiedere al pubblico ministero di impugnare la sentenza.

In alcuni casi al condannato possono essere imposti degli obblighi di fare a favore della vittima e della collettività. In particolare il condannato a una pena non superiore ai tre anni può essere affidato in prova al servizio sociale con l'obbligo di adoperarsi a favore della vittima; al condannato che non paga la pena pecuniaria può essere imposto un lavoro sostitutivo a favore della collettività; infine al condannato per reati a sfondo razziale possono essere imposti obblighi di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività.

 

La tendenza attuale di protezione delle vittime

Negli anni più recenti è cresciuta una nuova sensibilità tra gli operatori del settore giudiziario, nella cultura universitaria e nello stesso mondo politico per una maggiore attenzione alle esigenze delle vittime dei reati.

In Italia la consolidata tradizione di particolare attenzione alle vittime era finora limitata ai reati di strage, di terrorismo e di criminalità organizzata; sono state approvate leggi specifiche per riconoscere alle vittime e ai loro famigliari indennizzi per le perdite subite in occasione di quei gravissimi reati.

Oggi nel nostro paese comincia però ad affermarsi una cultura anche giuridica di tutela generale della vittima di reati: intendiamo dire una tutela non condizionata dall'eccezionalità dell'evento criminoso ma fondata sulla consapevolezza che la giustizia del terzo millennio si fonda innanzitutto sulla ricerca del soddisfacimento dei bisogni delle vittime.

La prospettiva della mediazione e della giustizia riparatoria fornisce alla giustizia minorile nuovi strumenti per una migliore responsabilizzazione del minorenne; nella giustizia penale ordinaria si presta indubbiamente ad una migliore considerazione della vittima del reato.

Uno dei tratti più interessanti di questa tendenza risiede nel fatto che l'azione positiva in favore delle parti offese non può certo esaurirsi nell'ambito della risposta giudiziaria al reato. Il risarcimento e la riparazione dei danni sono certamente aspetti essenziali per una giustizia riparatoria ma non gli unici; le stesse attività di mediazione è preferibile che si svolgano in un contesto meno giudicante di quello caratteristico del procedimento penale.

Non deve quindi stupire che a livello locale alcune amministrazioni locali e le associazioni di volontariato abbiano investito in numerose iniziative per la tutela delle vittime di reati comuni. In molte grandi città italiane sono nati dei centri di assistenza per gli anziani vittime di reati (in particolare per le truffe e i furti in abitazione); in alcuni comuni sono sorti dei centri di mediazione sociale e in alcuni casi vi sono stati degli stanziamenti ad hoc per l'indennizzo a favore delle vittime di reati di strada in precarie condizioni economiche.

 

Mediazione e riparazione nell'esperienza delle forze dell'ordine

L'arte della mediazione-riparazione consiste nella capacità del mediatore di creare le condizioni per la ripresa di una corretta comunicazione tra i protagonisti del reato. E' dunque fondamentale che le parti in conflitto riescano a recuperare nel contesto della mediazione il potere di giudicare e decidere delle loro vicende quale condizione irrinunciabile per riconoscersi, ricostruire una verità dei fatti accettabile per entrambe e per, infine, trovare autonomamente una soluzione o, quanto meno, una positiva gestione del conflitto. La riparazione, in questo senso, è l'esito di questo procedimento comunicativo: un esito interiore, pacificatorio, e un esito esteriore che può assumere le sembianze più diverse, dalle scuse ad attività utili alla vittima e alla collettività. Al sistema penale interessa soprattutto quest'ultimo aspetto della giustizia riparatoria perché è l'unico suscettibile di una valutazione da parte dell'ordinamento: è bene tuttavia non dimenticare mai tutto il procedimento che può preparare e favorire una soluzione genuinamente riparatoria.

Queste specificazioni ci permettono di capire come la mediazione-riparazione non sia sempre conciliabile con le caratteristiche proprie del processo: la delega a terzi nella decisione, il formalismo della procedura, i ruoli rigidi dei soggetti processuali.

E' importante quindi riservare uno spazio autonomo alla mediazione-riparazione svincolato dalle esigenze e dai ritmi del processo.

Anzi è importante predisporre le risorse organizzative e sociali per uno sviluppo della mediazione-riparazione come risposta preliminare e preprocessuale per tutti quei conflitti la cui gestione possa essere positivamente rimessa alla volontà delle parti.

In questa prospettiva si sta conducendo una interessante attività di formazione delle forze dell'ordine nell'area della Provincia di Torino che potrebbe essere una buona base di partenza per l'estensione nazionale dell'esperienza.

L'idea di fondo è quella di venire incontro alla parte offesa dal reato attivando gli operatori del "sistema giudiziario" ad una immediata "presa in carico" della lite in contrasto con l'attuale schema fondato sulla delega di ogni iniziativa alla magistratura.

Sappiamo - per esperienza - che le querele vengono presentate normalmente presso gli uffici di polizia e le stazioni dei carabinieri. Si tratta appunto di valorizzare questo contatto tra querelante e il primo operatore a cui viene comunicata la volontà di querelarsi per organizzare in tempi ragionevoli un tentativo di conciliazione.

Si tratta di valorizzare la disposizione d'apertura del Testo unico di pubblica sicurezza, laddove l'Autorità di pubblica sicurezza è invitata "per mezzo dei suoi ufficiali e a richiesta delle parti a provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati". Questa funzione può essere uno degli strumenti essenziali perché la stessa autorità di pubblica sicurezza possa vegliare alla sicurezza dei cittadini. L'insicurezza dei cittadini infatti per quanto possa concentrarsi - nei modi più svariati - su fenomeni come lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'immigrazione e la prostituzione trova una conferma certa tutte le volte che il conflitto personale e concreto (per motivi che nulla hanno a che fare con i fenomeni sopracitati) viene trascurato dall'apparato giudiziario o trattato a distanze temporali inaccettabili.

In questo quadro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e la Provincia di Torino hanno ritenuto di pervenire ad un accordo per realizzare un "progetto speciale" finalizzato a trattare in forme nuove innanzitutto la conflittualità di tipo famigliare nell'atto in cui questa si rivela all'esterno con una richiesta di punizione avanzata alle forze dell'ordine.

Il progetto viene seguito nelle sue diverse fasi da un gruppo di lavoro rappresentativo degli enti e delle forze che vi sono coinvolti (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Provincia di Torino, Polizia di Stato e Carabinieri).

La prospettiva è quella di un gruppo di lavoro permanente costituito per l'avvio del progetto, per la direzione delle diverse fasi di realizzazione dello stesso e, soprattutto, quale elemento di continuità rispetto alle esigenze di valutazione dell'andamento del progetto nonché per garantire l'inevitabile necessità di una "supervisione" e di una formazione costante degli operatori.

Innanzitutto è stata data una informazione ai responsabili delle forze dell'ordine.

Una volta completato il momento puramente informativo si è proceduto alla sensibilizzazione del personale operativo. La sensibilizzazione ha per il momento (nel corso dei primi due anni di attivazione del progetto) coinvolto 280 operatori di polizia ed ha lo scopo, innanzitutto, di illustrare non tanto il contesto o il percorso giuridico e pratico quanto le modalità e le caratteristiche tecniche dell'approccio conciliativo.

Mentre la fase dell'informazione si risolve in un momento di comunicazione e di esposizione dei temi, la fase della sensibilizzazione comporta un approfondimento e una partecipazione maggiore del personale.

Il progetto è destinato agli operatori che ricevono materialmente la lamentela del cittadino presso i commissariati o le stazioni. Si è ritenuto, comunque, di non sottovalutare il momento del pronto-intervento della pattuglia o della volante richieste di una azione in circostanze di crisi acuta del conflitto (circostanza nelle quali occorre combinare il momento repressivo con quello propositivo).

La formazione è la fase più delicata. Essa ha per ora coinvolto un centinaio di operatori suddivisi in piccoli gruppi con un massimo di 20-25 "allievi" per gruppo. Ogni gruppo segue un modulo di sei incontri di mezza giornata ciascuna.

I formatori sono stati scelti tra gli esponenti più autorevoli della cultura della mediazione in Italia (un docente universitario, una psicologa, un criminologo) e il loro lavoro è stato integrato da comunicazioni di vari esperti nelle discipline della salute mentale, del servizio sociale, delle alcoldipendenze proprio perché il conflitto che viene portato negli uffici di polizia ordinariamente si intreccia con varie patologie sociali e personali.

Mentre le comunicazioni degli esperti hanno assunto la forma consueta della relazione orale il resto della formazione ha fatto leva essenzialmente sulle tecniche dei giochi di ruolo e sulla serrata discussione di gruppo.

I risultati sono positivi sia sul piano dell'apprezzamento di questa risorsa formativa da parte degli operatori sia sul piano della sua immediata applicazione pratica.

 

Mediazione e riparazione del giudice di pace

La novità più importante è senza dubbio la legge che attribuisce al giudice di pace alcune competenze penali. Il giudice di pace è un giudice onorario istituito nel 1995 e che finora aveva competenze limitate ai giudizi civili. Il Parlamento ha deciso di riconoscere al giudice di pace dei poteri penali soprattutto in relazione a reati che sono espressione della conflittualità minore (ingiurie, diffamazioni, danneggiamenti, minacce, lesioni personali) o che prevedono pene ridottissime. Questo intervento legislativo completa una grande riforma dell'ordinamento giudiziario italiano che tende a distinguere una giustizia "maggiore" riservata a reati di maggiore gravità e dotata di maggiori garanzie per l'imputato da una giustizia "minore" riservata a reati di minore allarme sociale e caratterizzata da procedimenti informali e da un sistema sanzionatorio totalmente rinnovato.

Questa legge introduce in modo organico un sistema di giustizia riparatoria anche in Italia.

Secondo questa legge, che entrerà in vigore nel 2001, il giudice di pace non può irrogare sanzioni detentive. Si prevede un sistema sanzionatorio articolato su tre tipi di pene: le prestazioni di attività non retribuite a favore della collettività, l'obbligo della permanenza a casa e misure prescrittive specifiche.

La parte offesa ha il potere - assolutamente inedito in Italia - di citare direttamente in giudizio l'autore del reato per ottenere la punizione del colpevole: questo potere può essere esercitato solo nei reati perseguibili a querela.

La natura "riparatoria" della giustizia di pace è resa particolarmente significativa da due disposizioni.

Il giudice di pace deve procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato. Questo significa che il tentativo di conciliazione non può essere ridotto ad un intervento burocratico - come accadeva nel passato - teso unicamente a registrare la volontà della parte offesa di rimettere la querela. Con questa riforma si chiede al giudice di pace, o a un suo delegato, di promuovere non solo la riconciliazione tra le parti in conflitto ma la riparazione e il risarcimento del danno.

Il giudice di pace può archiviare il procedimento penale (o comunque pronunciare una sentenza di proscioglimento) in ragione dell'attivazione dell'autore del reato per la riparazione e il risarcimento del danno. Questo significa che l'opera del colpevole per eliminare le conseguenze dannose del reato non si limita a garantire una diminuzione della pena ma consente addirittura la chiusura del procedimento penale.

La legge sulle competenze penali del giudice di pace può davvero collocare questo giudice onorario al centro di un sistema di mediazione-riparazione che assicuri una rete di interventi fondati sulla negoziazione e la gestione dei conflitti non solo in campo penale. Occorre tenere conto, infatti, che il giudice di pace è dotato di poteri conciliativi anche in sede civile nella quale le parti in conflitto possono presentarsi a lui anche informalmente per ottenere un intervento pacificatorio. Inoltre il giudice di pace può costituirsi quale utile punto di riferimento per tutte le attività pubbliche e private che favoriscono la mediazione e la gestione dei conflitti nell'auspicabile prospettiva di una strategia coordinata che affianchi alla giustizia formale una giustizia fondata sul consenso degli interessati.

 

 

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