Modifica all'art. 47 ter O.P.

 

Proposta di legge per la modifica dell’art. 47 ter della legge 354/1975

redatta dal prof. Carlo Alberto Romano, Ass. "Carcere e Territorio" di Brescia

 

 

Articolo 1

 

  1. All’articolo 47 ter, comma 1 bis della L. 354 / 1975 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "per l’affidamento in prova al servizio sociale" e prima delle parole "e sempre che tale misura" è aggiunto il seguente periodo: "ma il condannato sia comunque nelle condizioni di poter svolgere attività lavorativa a favore di una Onlus presente sul territorio nazionale." Dopo le parole "commetta altri reati" e prima delle parole "la presente disposizione" è aggiunto il seguente periodo: "Tale attività potrà essere remunerata secondo le forme previste dalla normativa vigente in tema di accesso al lavoro delle categorie svantaggiate. L’eventuale mancata prestazione dell’attività lavorativa a favore di una onlus costituirà motivo di revoca ai sensi del successivo comma 6".

  2. All’articolo 100, comma 4 del DPR 230/2000 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "nello stesso indicato" è aggiunto il seguente periodo: "ivi si recherà, una volta notificatogli il provvedimento, entro 5 giorni il condannato nel caso previsto dall’Art. 47 ter comma 1 bis, esprimendo formalmente l’indicazione della onlus presso cui intende svolgere l’attività lavorativa. Allo scopo saranno messi a disposizione dei centri di servizio sociale, e delle relative sedi distaccate, gli elenchi delle onlus che intendono rendersi disponibili ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale".

  3. All’articolo 118, comma 6 del DPR 230/2000 sono apportate le seguenti modificazioni:dopo le parole "che operano sul territorio" è aggiunto il seguente periodo: "e delle onlus che si sono rese disponibili ad accogliere soggetti sottoposti ad esecuzione penale".

 

Articolo 2

 

  1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il governo si impegna ad individuare le onlus che intendono accogliere soggetti in esecuzione penale, attraverso una verifica delle candidature pervenute al Ministero della Giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tale verifica dovrà comprendere l’esame delle attitudini ad accogliere soggetti in esecuzione penale, della idoneità delle opportunità lavorative messe a disposizione e delle risorse previste dalle onlus stesse per la remunerazione dei condannati ammessi a misura alternativa, anche di concerto con il Ministero del Lavoro.

  2. Entro 120 giorni, il Ministero della giustizia redigerà l’elenco, annualmente ridefinibile, delle onlus idonee all’accoglienza di soggetti in esecuzione penale, mettendolo a disposizione dei centri di servizio sociale per adulti e delle relative sedi distaccate, per le incombenze di cui alla L. 354/1975, art. 47 ter comma 1 bis, così come modificato dalla presente legge.

 

 

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