Pene pecuniarie

 

Nel testo unico sulle spese di giustizia qualche novità in tema di conversione delle pene pecuniarie e remissione del debito. Si riporta qui di seguito l’estratto di alcune disposizioni del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in vigore dal 1° luglio 2002, e i capi correlati della Relazione Illustrativa al medesimo

 

come si vedrà esse contengono, oltre che una razionalizzazione della disciplina (ad esempio, in tema di patrocinio a spese dello Stato, oppure con il riferimento alla condotta in libertà del condannato non detenuto, ai fini della remissione del debito), uno spostamento della competenza in tema di conversione della pena pecuniaria in caso di insolvibilità, dal Magistrato di Sorveglianza al Giudice dell’Esecuzione.

Colpisce che in tale occasione si sia completamente pretermesso ogni chiarimento circa profili quali la gestione (modifiche delle prescrizioni, ecc.) della misura della libertà controllata derivante da conversione di pena pecuniaria, la conversione in carcerazione nel caso di violazioni delle prescrizioni, e si sia omesso l’adeguamento del canone di ragguaglio del lavoro sostitutivo. Perdura, infatti, l’assurda situazione nella quale un giorno di lavoro sostitutivo "vale meno" in termini di restituzione sociale, che non la libertà controllata.

 

Alberto Marcheselli, Magistrato di Sorveglianza di Alessandria

D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

 

ART. 6 (L)

(Remissione del debito)

 

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

 

 

Titolo IV

Disposizioni particolari per pene pecuniarie


ART. 235 (L)

(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

 

1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.


ART. 236 (L)

(Pene pecuniarie rateizzate)

 

1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.
2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.


ART. 237 (L)

(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)

 

1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.


ART. 238 (L)

(Conversione delle pene pecuniarie)

 

1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.


3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.

5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.


ART. 239 (R)

(Comunicazioni)

 

1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

 

Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

 

Articolo 6 (Remissione del debito) (L)

La norma è riscritta registrando gli interventi della Corte costituzionale (sentt. n. 342/1991 e n. 271/1998).


La fattispecie incide sulla materia di cui ci si occupa, perché la remissione estingue il debito per spese processuali e di mantenimento.

La riformulazione tiene conto delle precisazioni apportate con il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Non è disciplinata la trasmissione della notizia, dell'avvenuta presentazione dell'istanza e della decisione sulla stessa, dal giudice competente all'ufficio che procede alla riscossione, ai fini della sospensione o dell'estinzione della procedura di riscossione, perché opera l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Contrariamente a quanto suggerito dal Consiglio di Stato, si è ritenuto opportuno non inserire una definizione di "regolare condotta in libertà" trattandosi di materia estranea al testo unico. Né si è ritenuto opportuno inserire un richiamo espresso all'articolo 106 del d.P.R. n.230/2000, trattandosi di normativa di attuazione secondaria.

 

TITOLO IV

Disposizioni particolari per pene pecuniarie

 

Premessa:
In questo titolo sono contenute le norme di raccordo della nuova disciplina della riscossione - prevista dal legislatore dal 1996 in poi - con le norme del codice di procedura penale, che prevedono la conversione delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del condannato.
Il legislatore della riforma non si è interessato del raccordo. Il testo unico, nell'ambito del riordino e dell'armonizzazione della materia per conseguire la coerenza sistematica, ha individuato i necessari raccordi tra le due procedure, nel rispetto dei principi della legge generale di riforma della riscossione e del codice di procedura penale in tema di pene pecuniarie.
La disciplina contenuta nelle leggi generali sulla riscossione si articola nelle seguenti scansioni: infruttuoso esperimento delle procedure esecutive, dichiarazione di inesigibilità del concessionario, discarico del concessionario, equivalente ad annullamento del credito, che ottiene il rimborso delle spese da parte dell'ente creditore; possibilità del diniego del discarico da parte dell'ente creditore, con soddisfacimento di questo sul concessionario per l'importo non recuperato ed eventuali spese. Questa procedura raggiunge efficacemente l'obiettivo per i crediti ordinari (ben potendo lo Stato decidere di rinunciare al recupero dopo aver fatto il possibile e di rivalersi su colui a cui aveva dato l'incarico di recuperare se l'attività non è stata ben svolta); non può valere per le pene pecuniarie in ordine alle quali il legislatore, con il codice di procedura penale, si prefigge altri obiettivi.
Per le pene pecuniarie, infatti, vale l'irrinunciabilità, il favor nei confronti del debitore, tutte le volte che l'insolvenza non è volontaria ma dovuta ad effettive difficoltà economiche. La conseguenza è che si consente la rateizzazione e l'ulteriore dilazione prima di pervenire a misure, che seppure oramai non detentive, sono comunque restrittive della libertà personale.
Per individuare i raccordi, problema fondamentale è stabilire il momento in cui le due procedure si innestano, quando si chiude l'una per aprirsi l'altra. Considerati i principi di entrambe le procedure, il punto di intersezione è stato individuato nel momento in cui si verifica l'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive, garantendo così parità di trattamento per spese e pene.
La disciplina - quale risulta dagli articoli che seguono - è così sinteticamente articolata:

1. la procedura è comune a spese e pene sino a che l'attività compiuta dal concessionario non approda alla verifica dell'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive, identificato con il primo infruttuoso pignoramento;
2. a questo punto parte la procedura di conversione, che prevede la ricerca di nuovi beni ad opera del giudice della conversione, e che può avere:

- esito positivo: termina la fase della conversione (restituzione atti al P.M.) e riprende l'esecuzione da parte del concessionario sui nuovi beni e per lo stesso articolo di ruolo, che è rimasto sospeso in attesa di tale esito; tale fase si chiude con l'esecuzione forzata su questi ultimi beni;
esito negativo: il ruolo del concessionario è automaticamente discaricato (era rimasto sospeso in attesa del primo o di questo secondo esito); la conversione si svolge completamente, con possibilità di rateizzazione e doppia dilazione del termine di adempimento; in mancanza di adempimento scatta la conversione.


Articolo 235

 (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza) (L)


Questa disposizione si collega a quella generale [(art. 219 (L)] che prevede l'annullamento del credito per irreperibilità.
La problematica della irreperibilità e della conversione delle pene pecuniarie ha come fulcro l'esigenza di conciliare l'irrinunciabilità alla conversione con quella di evitare l'inutile spreco di risorse.
Nella prassi, prima della riforma del '97 sulla riscossione, si è fatto ricorso all'art. 660 c.p.p. per chiedere la conversione per insolvibilità quando il debitore non era reperibile (80% dei casi di richiesta di conversione), con conseguenti continui passaggi di carte e opinioni discordanti.
Il Ministero della giustizia ha cercato di risolvere i problemi nel contesto della procedura di conversione (circ. n. 11 del 12 giugno 1995, rettificata dalla circ. n. 15 del 30 agosto 1995), attribuendo al P.M. le ricerche per irreperibilità, al cui esito negativo era subordinata la richiesta di annullamento, salvo la reiscrizione nel caso di successivo esito positivo.

La cassazione (sent. 25 ottobre 1995) ha statuito che:

le indagini sono di competenza della cancelleria giudice esecuzione e non del p.m., il quale deve solo attivare la conversione presso il giudice di sorveglianza;

- la reperibilità è presupposto della conversione perché prima di convertire occorre accertare l'effettiva insolvibilità, accertamento che non si può compiere se non si conosce il luogo in cui presumibilmente si devono cercare i beni.

Dopo la riforma, la riscossione delle pene pecuniarie è di fatto bloccata a causa dell'assoluta mancanza di coordinamento nelle norme di legge. La disposizione in commento supera i problemi sorti nella prassi, ponendo regole chiare in conformità ai principi già presenti nell'ordinamento. Innanzitutto, la conversione per insolvibilità è ancorata al presupposto della reperibilità del debitore, perché solo se è stato reperito, si può verificare se è o meno solvibile. In secondo luogo, proprio perché le pene pecuniarie devono essere convertite in caso di insolvibilità, prevede che il credito risorga (ovviamente nei limiti della prescrizione), se dopo l'annullamento per irreperibilità, in qualsiasi modo, il debitore risulti reperibile. In terzo luogo, al fine di assicurare la reperibilità del debitore, utilizza uno strumento previsto nell'ordinamento per assicurare la reperibilità di colui che è sottoponibile a pene detentive e che, proprio per la finalità che lo caratterizza, non può essere usato se la condanna è solo per spese e pene.

L'ipotesi che risulterà più frequente è quella disciplinata nei commi 2 e 3, dove si usufruisce dell'attività, prevista e disciplinata nel codice di procedura penale, per l'esecuzione delle pene detentive.
Residuale è l'ipotesi di cui al comma 1, che è volta ad evitare l'inutile spreco di risorse, stante l'impossibilità di far scattare la procedura prevista solo per le pene detentive, quando sono comminate esclusivamente pene pecuniarie, oltre alle spese.

 

Articolo 236

(Pene pecuniarie rateizzate) (L)

 

La disposizione in commento riprende l'art. 181, att. c.p.p., e lo raccorda con il testo unico.
L'ultimo comma, assente nelle norme specifiche delle pene, è stato ripreso dalla disciplina relativa alle spese perché originariamente, nell'art. 78 del d.m. istruzioni del 1866, era riferito a spese e pene ed ancora oggi appare principio comune.

 

Articolo 237

(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) (L)


Giudice competente alla conversione non è il giudice di sorveglianza, ma il giudice dell'esecuzione, sempre su richiesta del pubblico ministero.
E' stata estesa, utilizzando le possibilità offerte dal riordino, l'innovazione introdotta dal legislatore per i procedimenti relativi al giudice di pace (art. 42 del d. lgs. n. 274/2000).
Il riordino è necessario: stante la competenza funzionale ad oggi diversa (al giudice di sorveglianza per i procedimenti ordinari, al giudice di pace dell'esecuzione per i reati di competenza di quest'ultimo), in caso di pene pecuniarie nei confronti dello stesso soggetto emesse da giudici diversi, la conversione deve svolgersi separatamente non essendo possibile l'attrazione dell'intera procedura al giudice superiore; si evitano frammentazioni di competenze tra il giudice dell'esecuzione e di sorveglianza, visto che il primo è quello la cui cancelleria conosce dell'insolvenza; la competenza del giudice di sorveglianza non ha più senso perché mai la pena convertita è una pena detentiva, trattandosi di libertà controllata o lavoro sostitutivo per i procedimenti ordinari, di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità per i procedimenti dinanzi al giudice di pace.

Per quanto riguarda la trasmissione delle notizie sullo stato della procedura esecutiva dal concessionario all'ufficio, si deve considerare che è disciplinata dagli articoli 19, comma 2, lett. b), dall'art. 36, del d. lgs. n. 112/1999, dal d.m. di attuazione 22 ottobre 1999.
Dal sistema di queste norme risulta che:

- il concessionario è obbligato a trasmettere mensilmente all'ufficio che ha formato il ruolo le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni ( art. 36 citato);
- le informazioni sono riferite alle singole quote comprese nei ruoli (d.m. citato);
- il concessionario perde il diritto al discarico se non trasmette la prima informazione entro il diciottesimo mese successivo alla consegna del ruolo e, successivamente, con cadenza annuale.

Questa disciplina generale soddisfa anche le esigenze della particolare procedura prevista per la conversione delle pene pecuniarie. Poiché spese e pene pecuniarie sono sempre congiunte, il concessionario - che comunque è obbligato ad informazioni mensili - ha interesse a trasmettere le informazioni almeno entro diciotto mesi, per evitare di perdere il diritto al discarico. L'ufficio competente potrà così attivare la procedura speciale per pene pecuniarie in tempo utile per evitare la prescrizione.

 

Articolo 238

(Conversione delle pene pecuniarie) (L)

 

L'articolo disciplina la procedura di conversione delle pene pecuniarie, già contenuta negli artt. 660 c.p.p e 182 delle disposizioni di attuazione al c.p.p., effettuando il necessario raccordo con la nuova disciplina della riscossione tramite ruolo. Si usa il termine "articolo di ruolo", tenendo conto del d. m. n. 321/1999, che qualifica come articolo di ruolo ogni componente del credito. La previsione del discarico automatico è un'esplicitazione dell'articolo 19, comma 3, del d. lgs. n. 112/99 per riferirla espressamente alle pene pecuniarie.


Articolo 239

(Comunicazioni) (R)

 

La disposizione prevede che il magistrato competente per il procedimento di conversione debba dare comunicazione all'ufficio e al concessionario dell'esito degli accertamenti sui nuovi beni e restituire gli atti al P.M. in caso di esito positivo.

 

 

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