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Nel testo unico sulle spese di giustizia qualche novità in tema di conversione delle pene pecuniarie e remissione del debito. Si riporta qui di seguito l’estratto di alcune disposizioni del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in vigore dal 1° luglio 2002, e i capi correlati della Relazione Illustrativa al medesimo
come si vedrà esse contengono, oltre che una razionalizzazione della disciplina (ad esempio, in tema di patrocinio a spese dello Stato, oppure con il riferimento alla condotta in libertà del condannato non detenuto, ai fini della remissione del debito), uno spostamento della competenza in tema di conversione della pena pecuniaria in caso di insolvibilità, dal Magistrato di Sorveglianza al Giudice dell’Esecuzione. Colpisce che in tale occasione si sia completamente pretermesso ogni chiarimento circa profili quali la gestione (modifiche delle prescrizioni, ecc.) della misura della libertà controllata derivante da conversione di pena pecuniaria, la conversione in carcerazione nel caso di violazioni delle prescrizioni, e si sia omesso l’adeguamento del canone di ragguaglio del lavoro sostitutivo. Perdura, infatti, l’assurda situazione nella quale un giorno di lavoro sostitutivo "vale meno" in termini di restituzione sociale, che non la libertà controllata.
Alberto Marcheselli, Magistrato di Sorveglianza di Alessandria D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
ART. 6 (L) (Remissione del debito)
1. Se l'interessato non è stato detenuto o
internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si
trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in
libertà.
Titolo IV Disposizioni particolari per pene pecuniarie
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese
e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo
219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta
reperibile.
(Pene pecuniarie rateizzate)
1. Per le pene pecuniarie rateizzate,
rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo
238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della
conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole
rate.
(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)
1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché
attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti
giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario,
relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
(Conversione delle pene pecuniarie)
1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine
di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del
domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli
stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario,
informazioni agli organi finanziari.
4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo. 5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il
giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in
osservanza delle norme vigenti.
(Comunicazioni)
1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
Articolo 6 (Remissione del debito) (L) La norma è riscritta registrando gli interventi della Corte costituzionale (sentt. n. 342/1991 e n. 271/1998).
La riformulazione tiene conto delle precisazioni
apportate con il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Contrariamente a quanto suggerito dal Consiglio di Stato, si è ritenuto opportuno non inserire una definizione di "regolare condotta in libertà" trattandosi di materia estranea al testo unico. Né si è ritenuto opportuno inserire un richiamo espresso all'articolo 106 del d.P.R. n.230/2000, trattandosi di normativa di attuazione secondaria.
TITOLO IV Disposizioni particolari per pene pecuniarie
Premessa:
- esito positivo: termina la fase della
conversione (restituzione atti al P.M.) e riprende l'esecuzione da parte del
concessionario sui nuovi beni e per lo stesso articolo di ruolo, che è rimasto
sospeso in attesa di tale esito; tale fase si chiude con l'esecuzione forzata su
questi ultimi beni;
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza) (L)
La cassazione (sent. 25 ottobre 1995) ha statuito che: le indagini sono di competenza della cancelleria giudice esecuzione e non del p.m., il quale deve solo attivare la conversione presso il giudice di sorveglianza; - la reperibilità è presupposto della conversione perché prima di convertire occorre accertare l'effettiva insolvibilità, accertamento che non si può compiere se non si conosce il luogo in cui presumibilmente si devono cercare i beni. Dopo la riforma, la riscossione delle pene pecuniarie è di fatto bloccata a causa dell'assoluta mancanza di coordinamento nelle norme di legge. La disposizione in commento supera i problemi sorti nella prassi, ponendo regole chiare in conformità ai principi già presenti nell'ordinamento. Innanzitutto, la conversione per insolvibilità è ancorata al presupposto della reperibilità del debitore, perché solo se è stato reperito, si può verificare se è o meno solvibile. In secondo luogo, proprio perché le pene pecuniarie devono essere convertite in caso di insolvibilità, prevede che il credito risorga (ovviamente nei limiti della prescrizione), se dopo l'annullamento per irreperibilità, in qualsiasi modo, il debitore risulti reperibile. In terzo luogo, al fine di assicurare la reperibilità del debitore, utilizza uno strumento previsto nell'ordinamento per assicurare la reperibilità di colui che è sottoponibile a pene detentive e che, proprio per la finalità che lo caratterizza, non può essere usato se la condanna è solo per spese e pene.
L'ipotesi che risulterà più frequente è quella
disciplinata nei commi 2 e 3, dove si usufruisce dell'attività, prevista e
disciplinata nel codice di procedura penale, per l'esecuzione delle pene
detentive.
Articolo 236 (Pene pecuniarie rateizzate) (L)
La disposizione in commento riprende l'art. 181,
att. c.p.p., e lo raccorda con il testo unico.
Articolo 237 (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) (L)
Per quanto riguarda la trasmissione delle notizie
sullo stato della procedura esecutiva dal concessionario all'ufficio, si deve
considerare che è disciplinata dagli articoli 19, comma 2, lett. b), dall'art.
36, del d. lgs. n. 112/1999, dal d.m. di attuazione 22 ottobre 1999.
- il concessionario è obbligato a trasmettere
mensilmente all'ufficio che ha formato il ruolo le informazioni relative allo
svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni ( art. 36 citato); Questa disciplina generale soddisfa anche le esigenze della particolare procedura prevista per la conversione delle pene pecuniarie. Poiché spese e pene pecuniarie sono sempre congiunte, il concessionario - che comunque è obbligato ad informazioni mensili - ha interesse a trasmettere le informazioni almeno entro diciotto mesi, per evitare di perdere il diritto al discarico. L'ufficio competente potrà così attivare la procedura speciale per pene pecuniarie in tempo utile per evitare la prescrizione.
Articolo 238 (Conversione delle pene pecuniarie) (L)
L'articolo disciplina la procedura di conversione delle pene pecuniarie, già contenuta negli artt. 660 c.p.p e 182 delle disposizioni di attuazione al c.p.p., effettuando il necessario raccordo con la nuova disciplina della riscossione tramite ruolo. Si usa il termine "articolo di ruolo", tenendo conto del d. m. n. 321/1999, che qualifica come articolo di ruolo ogni componente del credito. La previsione del discarico automatico è un'esplicitazione dell'articolo 19, comma 3, del d. lgs. n. 112/99 per riferirla espressamente alle pene pecuniarie.
(Comunicazioni) (R)
La disposizione prevede che il magistrato competente per il procedimento di conversione debba dare comunicazione all'ufficio e al concessionario dell'esito degli accertamenti sui nuovi beni e restituire gli atti al P.M. in caso di esito positivo.
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