Il
Ministero della Giustizia e la Regione Calabria
Convengono su quanto segue:
Articolo
1
Comunicazione e strumenti informatici e telematici
Le parti concordano sulla importanza della comunicazione e sullo scambio di
conoscenze per la migliore realizzazione degli impegni assunti con il presente
Protocollo.
A tale fine esse si impegnano a sostenere lo sviluppo dei mezzi informatici e
telematici.
La Regione Calabria fornirà ai Servizi dell'Amministrazione della Giustizia,
sulla propria rete i servizi di connettività e di interoperabilità, qualora
necessari, alle interazioni con il dominio giustizia nell'ambito della RUPA e
nell'ottica della rete nazionale.
Articolo
2
Assistenza Sanitaria e Salute in Carcere
La salute – intesa come benessere psico-fisico – è strettamente legata alla
qualità delle condizioni di vita quotidiana all'interno degli Istituti
Penitenziari per adulti e per minorenni, dei Centri di Prima Accoglienza e delle
Comunità Ministeriali e all'assistenza sanitaria ivi prestata.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria orientano i propri interventi
nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230 avente per oggetto “riordino della medicina penitenziaria, a norma
dell'art. 5 della legge 30.11.98 n. 419” e degli ulteriori successivi atti
normativi (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, D. Lgs. 22.12.2000 n. 433), in
relazione ai quali sono transitate a far data 1.1.2000 dai Dipartimenti
dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile al Servizio
Sanitario Nazionale le funzioni relative alla tossicodipendenza ed alla
prevenzione ed è stata riconosciuta ai detenuti ed agli internati adulti e
minorenni la persistenza dell'iscrizione al S.S.N. per ogni forma di assistenza
e l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
Fino a quando non verrà data definitiva chiarezza normativa in merito
all'attuazione del D.Lgs 230/99, nell'ottica attuale di un'assistenza sanitaria
integrata con regime di tipo misto fra le due amministrazioni, la Regione
Calabria ed il Ministero della Giustizia si impegnano a garantire la più ampia
collaborazione reciproca, nel rispetto delle proprie competenze, al fine sia di
governare la delicata fase di avvio del trasferimento delle segnalate funzioni
senza arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti detenuti ed internati adulti e
minorenni, nel favorire ogni altro utile meccanismo di assistenza sanitaria del
S.S.N. agli stessi soggetti.
A tale scopo, stante il numero e la importanza degli Istituti Penitenziari per
adulti e per minorenni della Regione, nonché l'afferenza di popolazione
detenuta tossicodipendente, le parti si impegnano a costituire una commissione
mista per affrontare le tematiche della prevenzione e della tossicodipendenza,
nonché per esaminare congiuntamente ulteriori problematiche relative
all'assistenza sanitaria ai detenuti.
Inoltre la Regione Calabria interverrà affinché le ASL e le Aziende
Ospedaliere Regionali:
1. verifichino, nell'ambito delle attività di prevenzione, lo stato igienico
sanitario degli Istituti Penitenziari, compresi gli uffici e gli alloggiamenti
del personale penitenziario;
2. controllino le condizioni igieniche degli ambienti detentivi;
3. assicurino l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie
infettive e l'educazione alla salute;
4. garantiscano negli istituti penitenziari gli interventi in urgenza tramite i
D.E.A. e le altre strutture all'uopo deputate soprattutto nelle fasce orarie non
coperte dai Medici dell'Amministrazione Penitenziaria;
5. intervengano ai sensi della normativa citata nella dispensazione alla
popolazione detenuta dei farmaci in fascia A ed in fascia H, nonché degli
accertamenti specialistici ambulatoriali e dei ricoveri ospedalieri sia in
regime ordinario che di day hospital e day surgery:
6. agevolino l'attività professionale a convenzione con l'Amministrazione
Penitenziaria dei propri dipendenti, medici, infermieri e tecnici sanitari, nel
rispetto della vigente normativa sull'attività libero professionale dei
dipendenti dal servizio sanitario nazionale, comunque secondo le previsioni
della L. 740/70.
7. assicurino l'accesso dei detenuti alle prestazioni ospedaliere ampliando la
disponibilità di posti letto riservati ai detenuti ex art. 7 D.L. 14 giugno
1993 n. 187 L. 296/93, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, al fine di
garantire la riduzione al minimo dell'attesa e della durata dei ricoveri
all'esterno, nonchè i tempi di accesso ai servizi sanitari esterni;
8. sottoscrivono apposite convenzioni con il Centro per la Giustizia Minorile al
fine di includere le direttive di cui sopra anche a favore dei minori ristretti
nei Centri di Prima Accoglienza e nelle Comunità Ministeriali.
Il Ministero della Giustizia si impegna affinché:
1. l'attività sanitaria propria dell'Amministrazione e quella specialistica
attivata negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della Regione si
uniformino nelle metodologie operative e nei protocolli diagnostici e
terapeutici alla normativa nazionale e regionale orientandosi anch'essa ad
individuare sistemi in grado di assicurare Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.
– DPCM 29.11.2001) in particolare per quanto riguarda la gestione sanitaria ed
il trattamento medico delle patologie acute e croniche di più frequente
riscontro in ambiente penitenziario;
2. le modalità prescrittive e di utilizzo dei farmaci dispensati ai detenuti
negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, siano rigorosamente
aderenti alla vigente normativa del SSN;
3. sia applicata all'interno degli Istituti Penitenziari per adulti e per
minorenni la normativa regionale in materia sanitaria, in quanto concretamente
applicabile e coerentemente con le disposizioni adottate sull'argomento
dall'Amministrazione Penitenziaria.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di
competenza, si impegnano a:
a. realizzare un'attenta ed efficace educazione sanitaria rivolta anche agli
operatori penitenziari per adulti e per minori nonché nei confronti degli
operatori dei Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali;
b. potenziare i meccanismi di rilevamento delle patologie infettive come
catalogate con D.M. Sanità 15.12.1990 approntando intese ed accordi tra il
Servizio Sanitario Regionale e gli Istituti Penitenziari per adulti e per
minorenni, i Centri di Prima Accoglienza e le Comunità Ministeriali, per il
tempestivo rilevamento e trasmissione dei dati sui soggetti interessati da
patologie;
c. organizzare strategie per il rilevamento di situazioni di disagio mentale,
preesistenti o sopravvenute, al fine di consentire una risposta sanitaria pronta
ed efficace, anche programmandone la continuità dopo la dimissione dagli
Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dagli O.P.G., dai Centri di
Prima Accoglienza e dalle Comunità Ministeriali e a predisporre uno schema tipo
di convenzione tra i Servizi dell'Amministrazione della Giustizia e i DSM, che
tenga anche conto di quelli già esistenti;
d. riservare particolare attenzione ai problemi psicologici e psicopatologici
dei soggetti in esecuzione penale, in vista di interventi mirati che, tenendo
conto delle priorità ed urgenze, coinvolgano segnatamente il contesto
familiare, il gruppo di appartenenza, il contesto sociale di provenienza;
consentano inoltre la registrazione dell'evoluzione dei processi allo scopo di
un tempestivo adeguamento degli interventi.
La Regione Calabria, premesso il passaggio funzionale delle competenze in merito
al trattamento della tossico ed alcooldipendenza dal Ministero della Giustizia
ai propri Dipartimenti ASL delle Dipendenze, come da D. Lgs. 230/99, preso atto
dell'ormai prossimo trasferimento delle risorse finanziarie, a partire dal 1
luglio 2003, dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute per le
spese relative alle convenzioni con il personale sanitario: medici, infermieri,
psicologi, attualmente operanti a convenzione con l'Amministrazione
Penitenziaria negli Istituti della Regione, quale “Presidio per detenuti
tossicodipendenti”, si impegna a predisporre tutti gli atti necessari per
completare l'effettivo transito di detto personale alle ASL territorialmente
competenti.
La Regione Calabria si impegna ad emanare le più opportune disposizioni alle
Asl, affinché queste, nei programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e
reinserimento sociale, previsti per i tossicodipendenti e alcool-dipendenti
inseriscano a pieno titolo i soggetti predetti presenti negli Istituti
Penitenziari per adulti e per minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e nelle
Comunità Ministeriali, compresi i soggetti affetti da A.I.D.S e H.I.V, detenuti
o sottoposti a misure alternative e limitative della libertà personale, o altre
misure previste dal Codice di Procedura Penale a carico di imputati minorenni.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia concordano di definire
protocolli operativi unici per tutta la Regione, circa le modalità di
collaborazione tra gli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, i
Centri di Prima Accoglienza, gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, le
Comunità Ministeriali, i CSSA ed gli Enti Ausiliari ed i competenti SERT.
Tramite tali protocolli operativi saranno assicurati per i soggetti
tossicodipendenti ed alcool-dipendenti, sottoposti a custodia cautelare e in
esecuzione di pena detentiva e fermo e/o arresto in CPA, interventi terapeutici
tempestivi, subito dopo l'ingresso nella struttura, compatibilmente con le
esigenze cautelari.
Nel corso della presa in carico verrà effettuata la diagnosi multidisciplinare
dei bisogni, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici
anche di mantenimento, in relazione alla predisposizione di un programma
terapeutico che assicuri la continuità terapeutica nel caso in cui il detenuto
proveniente dalla libertà fosse già in programma terapeutico e prosegua
comunque dopo l'uscita dal carcere e dal CPA.
A tal fine i SERT competenti per istituti per adulti e per minorenni, e per i
CPA, si coordineranno con quelli competenti per residenza, per assicurare una
continuità di trattamento terapeutico.
Gli organici dei SERT dovranno prevedere differenti professionalità per
svolgere interventi adeguati secondo l'età, l'area di provenienza e le
specifiche condizioni soggettive.
La Regione Calabria si impegna altresì a predisporre programmi che garantiscano
la salute dei tossico- alcool dipendenti e contemperino strategie più
strettamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno, anche
in collegamento con le comunità terapeutiche locali.
La Regione Calabria si impegna, come già avviene per i soggetti adulti
sottoposti a provvedimenti penali, a farsi carico delle spese di mantenimento
dei minori inseriti dal Centro per la Giustizia Minorile nelle Comunità
Terapeutiche locali, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile ai
sensi del decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri del 14.02.2002.
Le Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dei CPA e
delle Comunità Ministeriali e convenzionate da parte loro si impegnano ad
assicurare adeguati spazi strutturali,temporali e funzionali per lo svolgimento
delle attività dei Sert.
Le parti concordano infine sulla necessità di attivare nella Regione Istituti o
sezioni d'Istituti a custodia attenuata, previa verifica della loro fattibilità.
Il sostegno degli interessi umani, culturali, professionali, l'azione
rieducativa, i progetti educativi/riabilitativi e il rispetto della dignità
delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale negli
Istituti Penitenziari, nei servizi della Giustizia minorile, o in misura penali
alternative a quelle detentive sul territorio della Calabria, rientra nelle
competenze istituzionali dei Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e
della Giustizia minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati e
integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti
Locali, nonché della loro congiunta eventuale presa in carico.
Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento penale,
la Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali si
impegna a far confluire le risorse previste dalle vigenti leggi in materia al
complesso delle azioni prioritarie previste nel presente accordo.
Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento dei soggetti
sottoposti a provvedimenti e/o misure penali resi dai presidi, dai servizi e
dalla comunità locale gravano finanziariamente sul bilancio degli Enti locali
coinvolti, integrato da cofinanziamento regionale e statale.
L'istruzione, la formazione professionale e il lavoro sono tra gli strumenti
principali del trattamento, sia per il valore intrinseco di diritto-dovere in
essi contenuto, sia come mezzo di espressione e realizzazione delle singole
capacità e potenzialità.
La Regione Calabria, nell'ambito delle competenze proprie e delegate dallo
Stato, riconosce all'istruzione di ogni ordine e grado tutte le priorità e
potenzialità di intervento sul campo formale (istruzione e formazione
professionale) e dell'istruzione non formale (percorsi di educazione
multi-culturale, culturale, sanitaria, fisica), nel rispetto del diritto
all'educazione ed all'istruzione per l'intero arco della vita.
La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo
nelle politiche ri-educative e formative regionali, in raccordo con le Province,
i Comuni e il Sistema delle Autonomie Scolastiche si impegna a:
1. promuovere e sostenere la costituzione di Comitati locali per l'Educazione
dei minori e degli adulti finalizzati a realizzare la programmazione locale
degli interventi di educazione formale e non formale, richiesti dal territorio,
concertati con tutti gli agenti formativi, ivi compresi i Centri territoriali
Permanenti;
2. agevolare l'istituzione di corsi scolastici di ogni ordine e grado
all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e per minorenni presenti
sul territorio regionale, nonché l'istituzione di corsi integrati di istruzione
e formazione professionale, strutturati su base modulare e mirati ai bisogni del
singolo utente, in accordo con le direttive europee sull'apprendimento
permanente;
3. stimolare, nell'ambito delle attività dei CTP, la realizzazione di progetti
formativi, educativi e culturali, destinati ai minori dell'area penale esterna;
4. monitorare l'attività svolta nei singoli Istituti Penitenziari per adulti e
per minorenni della Calabria da parte dei Centri Territoriali Permanenti per
l'istruzione e la formazione in età adulta, di cui alla O.M. (Pubblica
Istruzione) n. 455/97, competenti per territorio;
5. sostenere ed ampliare l'offerta formativa dei CTP, anche mediante il ricorso
a finanziamenti Comunitari, in particolare per quanto concerne le competenze
trasversali, relazionali, comunicative e le competenze di base quali
l'alfabetizzazione linguistica (italiano come seconda lingua per immigrati e
altre lingue comunitarie) e l'alfabetizzazione informatica, riconosciute come
competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
6. promuovere in collaborazione con le agenzie educative e formative accreditate
e con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e con il
Centro per la Giustizia Minorile, la formazione di formatori, tramite corsi di
formazione congiunta per operatori delle diverse realtà istituzionali;
7. realizzare conferenze di servizio annuali che, sulla base delle verifiche del
lavoro svolto, indichino le linee progettuali ed operative per le attività
future, nonché le priorità di eccellenza e di qualità formativa attribuite ai
percorsi integrati di istruzione e formazione;
8. favorire la stipula di protocolli e convenzioni fra il Provveditorato
Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro di Giustizia Minorile,
le Direzioni di Istituti per adulti e per minorenni, i Centri di Servizio
Sociale per adulti e gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, da un lato,
ed i Centri Territoriali, le autorità scolastiche regionali, dall'altro, per
garantire la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività
didattiche, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00, la loro continuità
nel tempo e per quanto possibile ,la riconferma, a richiesta dei docenti
impegnati nei corsi a garanzia della specificità professionale esercitata;
9. sostenere progetti che prevedano la compresenza di mediatori culturali
opportunamente formati, sotto la responsabilità didattica del personale
scolastico, nei corsi e/o nei percorsi modulari scolastici in cui siano presenti
corsisti stranieri;
10. incentivare la realizzazione di progetti volti a stimolare la comunicazione
e la produzione culturale ed artistica delle persone detenute in garanzia del
rispetto delle potenzialità dell'individuo e del suo diritto all'espressione;
11. definire le risorse economiche a copertura dei costi relativi al materiale
di cancelleria di facile consumo utilizzato dai corsisti, nonché l'adozione di
libri di testo o di sussidi didattici sostitutivi, in particolare quelli
multimediali attivabili per la FAD e l'auto-formazione assistita.
Il Ministero della Giustizia si impegna a:
a. comunicare alla Regione, per il tramite del Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria e del Centro per la Giustizia Minorile i
risultati della concertazione di cui al comma 2 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00,
in merito alla dislocazione ed al tipo di corsi di scuola dell'obbligo e
percorsi modulari personalizzati, istituiti territorialmente negli Istituti di
pena per adulti e per minorenni, anche in considerazione dell'innalzamento
dell'obbligo scolastico a 18 anni, nonché per consentire l'assolvimento
dell'obbligo formativo per i soggetti di età compresa tra i 15/18 anni;
comunica altresì la dislocazione dei corsi di scuola media secondaria superiore
di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. 230/00;
b. ad adeguare, alle esigenze didattiche, le strutture, i locali, le
attrezzature e gli arredi dei singoli Istituti per adulti e per minorenni;
c. ad attuare nei predetti Istituti un'ottimizzazione organizzativa interna che
eviti la sovrapposizione oraria fra lo svolgimento di attività lavorativa e la
frequenza a corsi scolastici e professionali, così come indicato dagli articoli
41 comma 4, 42 comma 4 e 45 comma 5 del D.P.R. 230/00;
d. ad individuare uno o più Istituti in ambito regionale da strutturare con
funzione di poli didattici e universitari.
Gli interventi relativi alla formazione professionale ed al lavoro coinvolgono
in eguale misura sia i Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della
Giustizia Minorile che gli Enti Locali, le parti orientano i propri servizi e le
proprie risorse nel quadro di una collaborazione intersettoriale e
interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente.
All'interno di tale collaborazione particolare rilievo assume l'attivazione ed
il funzionamento della Commissione Regionale per il Lavoro Penitenziario di cui
all'art. 25 bis della L. 354/75, introdotto dalla L. 296/93.
Relativamente alle attività di formazione professionale, la Regione Calabria,
per il tramite delle Province, ai sensi della LR. 5 del 2001, si impegna ad
assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale,
promossi a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a misure
alternative e/o provvedimenti diversi da quelli detentivi e delle persone
dimesse, e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale.
A tal fine, la Regione Calabria si impegna a mettere a disposizione i dati
qualitativi e quantitativi relativi alla domanda di professionalità espressa
dalle realtà produttive presenti sul territorio regionale, attraverso il
collegamento tra gli organi competenti, pubblici e privati, presenti nella
Regione.
In particolare le parti si impegnano a:
1. attivare un servizio permanente di orientamento, consulenza e motivazione al
lavoro a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a misure
alternative e/o a provvedimenti diversi da quelli della restrizione in carcere e
delle persone dimesse, mediante l'apertura di "Sportelli Lavoro"
gestiti anche in collaborazione con Enti Locali, Patronati e privato sociale, o
mediante la facilitazione all'accesso a servizi analoghi presenti sul
territorio, nell'ottica di quanto proposto nell'ambito del Progetto 'Polaris'
del Ministero della Giustizia, per informare i soggetti sottoposti a misura
penale (attraverso gli "Sportelli Lavoro"), le imprese e la
cooperazione sociale su opportunità, servizi e agevolazioni per l'inserimento
lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali;
2. promuovere e sostenere le iniziative di formazione professionale che
presentano una forte connessione con la domanda, al fine di assicurare al
detenuto adulto e minorenne, al soggetto sottoposto a misura penale e/o a
provvedimenti diversi da quelli detentivi, e alla persona dimessa una reale
opportunità di inserimento lavorativo;
3. favorire la partecipazione di detenuti adulti e minorenni ammessi al lavoro
all' esterno ex art. 21 legge 354/75, a misure alternative e/o diverse da quella
della restrizione in carcere o di persone dimesse a corsi professionali esterni,
anche non espressamente indirizzati ad appartenenti a fasce sociali deboli.
4. garantire un servizio permanente di tutoring a favore degli ammessi al lavoro
all'esterno, alle misure alternative e/o diverse da quella della restrizione in
carcere e alle persone dimesse. Per la realizzazione di questo servizio le parti
promuovono e realizzano di concerto un percorso di formazione, con attestato
finale rilasciato dalla Regione Calabria, per operatori esterni, soprattutto
dipendenti o soci di cooperative sociali e volontari, che, in stretta
collaborazione con le direzioni dei servizi penitenziari per adulti e minori,
supportino concretamente le persone in fase di trattamento e/o reinserimento.
5. coordinare ed incrementare le forme di incentivazione (borse lavoro,
tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali) a favore delle imprese che
assumono detenuti adulti e minorenni ammessi al lavoro all'esterno, a misure
alternative e/o provvedimenti diversi da quelli della restrizione in carcere e
persone dimesse;
6. monitorare l'attuazione a livello regionale della legge 22 giugno 2000, n°
193, promuovendone la diffusione, la conoscenza e l'applicazione presso aziende
pubbliche, private e cooperative sociali;
7. promuovere e sostenere specifici progetti, anche sperimentali, finalizzati
all'apertura di lavorazioni interne agli istituti per adulti e per minorenni.
8. promuovere e sostenere progetti specifici, anche sperimentali, nell'ambito
del POR Calabria – Misura 3.4 per l'avviamento al lavoro di adulti e minorenni
sottoposti a misure penali e nell'ambito di altre misure del POR che si rendano
accessibili.
In particolare le Parti promuoveranno e sosterranno progetti pilota per
realizzazione di lavorazioni industriali, colonie agricole, laboratori
artigianali e di tutte quelle altre iniziative che possono essere utili alla
migliore occupazione lavorativa della popolazione detenuta e dei soggetti
sottoposti a misure penali diverse da quelle detentive.
Al fine di incentivare i progetti di formazione al lavoro e di occupazione,
l'Amministrazione Regionale facilita le modalità di accesso ai finanziamenti
Comunitari, assicurandone adeguata informazione presso gli operatori pubblici e
privati interessati.
L'Ente Regione si impegna a produrre una normativa per favorire l'inserimento
dei condannati adulti e minorenni destinando specifiche risorse finanziarie,
nonché a riservare e assegnare una quota parte delle proprie commesse alle
iniziative produttive, intra ed extramurarie, gestite dalle imprese, dalla
cooperazione sociale e dai consorzi che coinvolgono, in tutto o in parte,
detenuti, soggetti ammessi a misure alternative e/o provvedimenti e misure
diverse da quella restrittive e persone dimesse, anche a ciò indirizzando gli
Enti locali.
Il Ministero della Giustizia assicurerà, inoltre:
1. gli ambienti idonei per l'attività di formazione professionale e di lavoro
in ambito intramurario;
2. l'accesso degli operatori territoriali preposti all'orientamento, al tutoring,
alla formazione professionale, alle attività produttive;
3. la stabilità per quanto possibile della popolazione penitenziaria adulta e
minorenne impegnata in corsi di istruzione e di formazione professionale, così
come previsto dai comma 4 degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 230/00.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria tutelano il diritto alla
libertà di espressione religiosa, spirituale e morale dei detenuti presenti
negli Istituti penitenziari per adulti e per minorenni, nei CPA e nelle Comunità
Ministeriali, anche mediante:
a. la facilitazione all'ingresso nelle strutture di ministri di culto per
l'istruzione o le celebrazioni di riti per detenuti e soggetti appartenenti a
confessioni religiose anche diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta,
ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 230/00;
b. la facilitazione della professione religiosa diversa da quella cattolica,
anche relativamente a cibo e preghiera.
c. l'organizzazione e la promozione di riunioni, funzioni ed incontri, anche di
tipo divulgativo e culturale, a carattere interreligioso;
d. la disponibilità di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di
traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni
religiose.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria promuovono, all'interno delle
strutture, opportune iniziative culturali, ricreative e sportive, sia
nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'articolo 1 della L. 354/75
e per quanto previsto dal D.P.R. 448/88, che nell'ambito di un possibile
trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate
fasce di soggetti, così come previsto dall' art. 14 della stessa legge, creando
così le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti locali e il
coinvolgimento degli organismi pubblici e privati e del Terzo Settore
all'interno degli II.PP. per adulti e per minori, degli altri Servizi della
Giustizia Minorile.
Per tali iniziative saranno inoltre favoriti il coinvolgimento diretto degli
stessi interessati, sia nella fase programmatoria che gestionale, e, in quanto
possibile, la partecipazione congiunta dei soggetti su progetti specifici di
intervento.
La Regione Calabria, nell'ambito della definizione del Piano Regionale per le
attività culturali, di cui alla L.R. 16/85, promuoverà e sosterrà progetti
predisposti da Enti locali o da soggetti pubblici e privati che abbiano le
finalità di favorire la fruizione e la produzione culturale da parte dei
soggetti adulti e minori ristretti negli Istituti Penali o nelle altre strutture
della Giustizia Minorile, come pure inserirà le strutture penali tra i soggetti
del territorio cui destinare le iniziative culturali annuali (stagioni teatrali,
cine o video-forum, promozione lettura del libro,conferenze, concerti e
spettacoli, biblioteche pubbliche e private, altro).
Migliorare ed agevolare i rapporti con i familiari rientra tra i compiti
previsti dall'Ordinamento Penitenziario ad integrazione degli interventi
trattamentali. A tal fine l'Amministrazione della Giustizia, per quanto
possibile e sempre che non sussistano indicazioni contrarie di tipo giudiziario
o di ordine pubblico, in attuazione anche del principio generale di
territorializzazione dell'esecuzione penale, favorirà l'assegnazione delle
persone calabresi, sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà,
nell'ambito delle strutture della regione tenendo conto pure della residenza del
nucleo familiare, onde facilitare o ricostruire il rapporto diretto con la
famiglia e con il tessuto sociale di appartenenza; nonché si impegna ad
agevolare il rientro delle stesse da strutture penitenziarie di altre regioni.
Si impegna, altresì, di concerto con gli Enti Locali e le altre risorse del
territorio a progettare, realizzare ed attrezzare all'interno delle strutture
penali gli spazi aperti per i colloqui con i familiari, di cui al comma 5
dell'art. 37 del D.P.R. 230/00, tenendo presenti in modo particolare le esigenze
dei figli minori delle persone ristrette.
La Regione Calabria, d'intesa con le Direzioni delle singole strutture dei due
Dipartimenti, sensibilizzerà gli Enti locali e sosterrà loro progetti, gestiti
anche in collaborazione con organismi del Terzo Settore, tesi ad istituire
appositi servizi di informazione ed orientamento(come gli sportelli spin) e di
ospitalità per familiari in visita a congiunti sottoposti a provvedimenti
penali, in particolare per quelli provenienti da zone non vicine alle strutture
che li ospitano.
Fermo restando l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente
protocollo per tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza
distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare
le particolari problematiche di cui sono portatori alcune fasce di soggetti,
come stranieri, autori di reati sessuali donne e minori nei cui confronti è
doveroso prevedere azioni specifiche aggiuntive ed integrative.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria concordano nel porre in atto
iniziative che rendano concreto il principio della parità di trattamento tra
cittadini italiani e stranieri, nomadi ed apolidi, adulti e minorenni.
Le Parti:
1. si impegnano a rendere effettivamente accessibili e fruibili a tutti, i
diritti e i benefici previsti dall'O.P., i servizi interni offerti dai due
Dipartimenti, dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri soggetti;
2. concordano pertanto di agevolare e cofinanziare i progetti di mediazione
culturale, di interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così
come previsto dal comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 230/00, attraverso anche la
creazione nei singoli Istituti per adulti e per minori di "Sportelli per
stranieri", con le finalità di svolgere un'azione di consulenza e
informazione per i detenuti in relazione ai diritti di tutela giuridica e di
fruizione di percorsi alternativi alla detenzione, nonché di supporto nella
ricerca di condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documenti, etc.)
per l'accesso al lavoro all'esterno e alle misure alternative, attraverso il
contatto con la rete di risorse pubbliche e private del territorio;
3. si impegnano a progettare una formazione adeguata e legalmente riconosciuta
rivolta a persone di madre lingua, finalizzata alla “creazione” della figura
di interprete/mediatore culturale in ambito penale per adulti e per minori
avvalendosi anche della rete del Volontariato e del Terzo Settore;
4. concordano sulla necessità di realizzare e diffondere i Regolamenti interni
degli Istituti di pena della regione, tradotti nelle lingue maggiormente
parlate. Il Ministero della Giustizia si impegna a promuovere la traduzione,
nelle lingue sopra indicate e la diffusione di estratti significativi del Codice
penale, del Codice di Procedura penale, del D.Lgs. n. 286/98, del D.P.R. n°
309/90, del D.P.R 448/88, dell'Ordinamento Penitenziario e del relativo
Regolamento di Esecuzione e di ogni altra normativa vigente;
5. per quanto concerne il diritto allo studio il Ministero della Giustizia e la
Regione Calabria si impegnano – nell'ambito delle rispettive competenze e in
collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca – a renderlo
effettivo, individuando modalità idonee a superare le eventuali difficoltà di
inserimento nei corsi scolastici di ogni ordine e grado, attraverso
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingue negli II.PP, con maggior
presenza di detenuti stranieri, ciò al fine di rendere attuabile anche per
l'utenza extracomunitaria il diritto alla “long-life learning” secondo gli
orientamenti espressi dall'accordo sottoscritto in data 2 marzo 2000 dalla
Conferenza unificata Stato-Regioni sulla riorganizzazione ed il potenziamento
dell'educazione permanente degli adulti;
Il
Ministero della Giustizia e la Regione Calabria si impegnano a favorire una
offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138
D.lg.vo 112/98) mirata alle esigenze del particolare tipo di utenza.
Tale offerta formativa integrata dovrà, possibilmente, tenere conto del rientro
nei paesi d'origine e dovrà essere realizzata attraverso percorsi formativi
costruiti “ad hoc”, mediante la stipula di contratti formativi individuali,
finalizzati all'acquisizione di una professionalità che sia spendibile nel
mercato del lavoro del Paese d'origine del detenuto.
Per l'attuazione di tale progetto il Ministero della Giustizia e la Regione
Calabria collaborano al fine di costruire una rete di rapporti tra i soggetti a
vario titolo coinvolti nello specifico settore. Tale rete dovrà necessariamente
avere carattere transnazionale al fine di agevolare la conoscenza del tessuto
economico dei Paesi terzi a favorire la creazione di canali di accesso al
lavoro.
6. si impegnano a realizzare e cofinanziare progetti di mediazione culturale
nell'ambito dei Servizi della Giustizia Minorile
Gli autori di reati a sfondo sessuale, siano essi adulti o minori, sono spesso
soggetti portatori di gravi problematiche a volte riconducibili a veri e propri
stati patologici, che comportano la necessità di urgenti interventi
trattamentali e/o terapeutici. Le condizioni descritte, se non adeguatamente
riconosciute, potrebbero aggravarsi, con rischi sia relativi alla sfera
personale che alla reiterazione del reato. E' necessario quindi avviare dei
progetti socio-terapeutici mirati a tale particolare fascia di utenza che negli
ultimi anni è aumentata numericamente in modo rilevante.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria si impegnano a collaborare al
trattamento ed al recupero degli autori di reati sessuali, anche attraverso la
programmazione di iniziative comuni a livello di formazione congiunta tra gli
operatori della Giustizia e quelli degli enti territoriali e a livello di
servizi, sia all'interno delle strutture che accolgono i soggetti con tale
tipologia di reati sessuali, sia sul territorio con adeguato sostegno alle
famiglie d'origine dei soggetti interessati.
I Servizi della Giustizia Minorile sono individuati dalla normativa di
riferimento tra quelli preposti al trattamento dei minori non solo autori ma
anche vittime di reati sessuali.
Pertanto le parti concordano progetti di intervento congiunti anche per questa
ultima tipologia di utenza e relative famiglie di appartenenza prevedendo anche
strutture di accoglienza mirate all'uopo.
La condizione delle donne adulte e minori detenute e\o sottoposte a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, richiede una particolare attenzione
sia in riferimento a problemi legati alla specificità dell'essere donna (casi
di maternità e cura del figlio in situazione di detenzione, sia in riferimento
alla condizione psico-fisica (in prevalenza si tratta di reati collegati alla
tossicodipendenza), sia in riferimento al peso irrilevante della presenza
femminile all'interno degli istituti penitenziari che rischia di lasciare queste
persone in un'area di ulteriore marginalità rispetto alla programmazione
complessiva degli interventi per i detenuti.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria assicurano pari opportunità
di trattamento alle donne detenute adulte e minorenni e\o sottoposte a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, garantendo:
1. la consulenza materno-infantile e le iniziative formative-educative
realizzate dai consultori familiari delle unità sanitarie locali;
2. la formazione professionale con la predisposizione di appositi corsi
formativi;
3. l'attivazione delle possibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 50
della L. 354/75 modificata dalla L. 663/86, nei casi di semilibertà o
affidamento all'esterno;
4. la salvaguardia, per quanto possibile, del principio della
territorializzazione della pena, attraverso la previsione di un adeguato numero
di sezioni detentive femminili.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria convengono sulla necessità
di dare una risposta adeguata alle esigenze poste dai minori sino a 3 anni,
figli di donne detenute, che, ai sensi dell'art. 11 della L. 354/75 possono
essere accolti negli istituti penitenziari.
L'Amministrazione Regionale si impegna a promuovere i necessari atti di
indirizzo e coordinamento affinché a tali minori venga garantito l'accesso ai
servizi sanitari e socio- educativi (in particolare agli Asili Nido) previsti
per la comunità esterna, assicurando il servizio di trasporto anche attraverso
il ricorso alle organizzazioni di volontariato.
La protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza sono un interesse-
dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni ed il preminente interesse del
minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l'impostazione
di politiche sociali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e
sviluppo della persona.
Le parti affermano che , specie per l'individuo in età evolutiva, sono
necessarie l'unitarietà e la globalità dell'intervento, ricomponendo
sull'individuo la possibile frammentazione delle funzioni delle competenze e
delle risorse attivabili dai singoli Enti.
Il D.P.R. 448/88 ed il D.Lgs. 272/89 sanciscono il principio che la misura
detentiva rappresenta nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale
una scelta residuale, a fronte della quale vengono introdotte misure volte a
rimuovere le cause che hanno determinato la condotta deviante,anche attraverso
azioni concrete nel territorio dove esse sono state prodotte, attivando quelle
risorse territoriali che possono fornire al minore e al suo nucleo familiare il
necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e a quello di
responsabilizzazione rispetto al reato.
L'utenza penale minorile della Regione Calabria, quantitativamente sempre dal
numero elevato e qualitativamente contraddistinta dalla commissione di gravi
reati, motivo di significativo allarme sociale, richiede un impegno, oltre che
per quanto già evidenziato nell'articolazione del presente atto, per attivare
la collaborazione tra i servizi minorili e quelli degli Enti Locali,
promuovendo, alla luce del D.P.R. 488/88, interventi che garantiscano il
rispetto della personalità e delle esigenze rieducative del minore sottoposto a
procedimento penale e la presa in carico congiunta.
Le parti si impegnano pertanto a rilevare, monitorare ed elaborare strategie
comuni di intervento nei confronti dell'utenza penale minorile, per come già
individuato dall'apposito protocollo tra Dipartimento Giustizia Minorile e
Regione Calabria di cui alla Delibera Giunta Regionale n.151 del 25.02.2003.
Particolare attenzione sarà rivolta alla predisposizione di programmi di
interventi congiunti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti
locali, associazioni artigiani, camere di commercio ed altro, per aumentare il
grado di scolarizzazione e di formazione professionale dei minori dell'area
penale, con i seguenti obiettivi:
1. contenere il fenomeno della dispersione scolastica, secondo le indicazioni e
lo spirito dell'Ordinanza del Ministero della P.I. n. 455/97, istitutiva dei
Centri Territoriali di Educazione Permanente;
2. aumentare le possibilità di accesso dei minori dell'area penale nel mondo
del lavoro;
3. individuare concrete opportunità lavorative, tenuto conto dei benefici
normativi previsti per le imprese secondo la Legge 22 giugno 2000, n. 193 e il
Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87.
Inoltre, preso atto dell'insufficienza sul territorio regionale dell'attuale
disponibilità di strutture residenziali giovanili – iscritte all'Albo
Regionale e/o in rapporto con il Centro Giustizia Minorile di Catanzaro – che
accolgono minori sottoposti, con provvedimento giudiziario, al collocamento in
comunità in misura cautelare, in misura di sicurezza e in applicazione ex art.
28 C.P.P.M., la Regione Calabria si impegna a destinare fondi annuali reperiti
dal proprio bilancio regionale per:
1. cofinanziare le rette di mantenimento dei minori collocati dal Centro
Giustizia Minorile su provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile nelle
comunità insistenti sul territorio regionale, ciò in adempimento delle
normative vigenti in materia minorile e per una maggiore qualificazione degli
interventi sui bisogni dell'area specifica;
2. promuovere anche l'organizzazione di comunita' in gestione mista con il
Dipartimento Giustizia Minorile, come previsto dall' art. 10 Dgls. 272/89;
l'organizzazione e la gestione delle Comunità deve rispondere ai seguenti
criteri:
a.
organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non
sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità,
tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione ed
un clima educativamente significativi;
b. utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
c. collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle
risorse del territorio.
All'interno
di una struttura, caratterizzata e autorizzata al funzionamento per specifiche
tipologie di intervento comunitario di tipo terapeutico-riabilitativo, possono
realizzarsi due moduli di accoglienza e trattamento comunque ciascuno non
superiore alle dieci unità con le caratteristiche di cui al punto (a), purché
dotati di percorsi differenziati e di relativo personale con standard
quali-quantitativo adeguato.
3. attivare con il Centro Giustizia Minorile, gli enti locali e sub-regionali,
ai sensi dell'art. 12 Dgls 272/89 programmi educativi di studio e formazione al
lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure
cautelari , alternative e sostitutive attraverso servizi polifunzionali diurni
ai quali è ammessa la partecipazione di minori non sottoposti a procedimenti
penali. Tali servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le
Istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle
diverse discipline.
4. stimolare le strutture residenziali che accolgono minori, in particolare
quelli in età adolescenziale, presenti nel territorio regionale, a rispondere
anche alle esigenze di trattamento e di collocamento in comunità delle varie
tipologie di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
Minorile, individuando mirati standard quali-quantitativi per la relativa
autorizzazione al funzionamento per detta attività specialistica, e stabilendo
la quantificazione della relativa retta di mantenimento;
5. organizzare percorsi di formazione e aggiornamento congiunto tra gli
operatori dei Servizi della Giustizia Minorile e quelli delle strutture
residenziali che accolgono minori dell'area penale.
6. promuovere ed istituire di intesa con il Centro Giustizia Minorile strutture
di accoglienza per minori abusati e loro madri.
La Regione Calabria favorirà in tal senso un'azione di ulteriore qualificazione
della rete, delle offerte residenziali e semiresidenziali per i minori e della
loro diversificazione rispetto ai progetti educativi, in particolare per i
minorenni affetti da patologie psico-psichiatriche e di tossicofilia. Nella
fattispecie, le rette di mantenimento di detti minori sono a totale carico del
Servizio Sanitario Regionale ai sensi del decreto presidenziale del Consiglio
dei Ministri del 14.02.2003, anche nel caso in cui detti minori, per carenze di
strutture regionali, dovessero essere allocati in regioni diverse da quella
calabrese.
Un ulteriore ambito di intervento è quello previsto dalla Legge n. 66/96 e
successive integrazioni, recante “norme contro la violenza sessuale”, nella
quale i minori rivestono il duplice ruolo di abusati e abusanti.
Pertanto, oltre a prevedere la predisposizione di progetti educativi mirati e
integrati, formalizzati congiuntamente tra gli operatori della Giustizia
Minorile e quelli degli EE.LL., la Regione Calabria si impegna a promuovere la
formazione congiunta dei medesimi operatori che a vario titolo operano su tale
delicata problematica.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di
competenza, si impegnano a consolidare ed a sviluppare i servizi di mediazione
penale minorile nei termini individuati nell'accordo di programma tra la Regione
ed il Centro della Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata con sede
in Catanzaro, allegato alla delibera regionale n. 565 dell'08.07.02 istitutiva
del servizio di mediazione familiare e penale minorile.
Le parti si impegnano inoltre ad avviare in via sperimentale un servizio di
mediazione penale minorile anche nel Distretto di Corte d'Appello di Reggio
Calabria.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria:
1. recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n° R(92)16 del 19
ottobre 1992;
2. attribuiscono all'esecuzione penale all'esterno un ruolo fondamentale nel
reinserimento sociale dei condannati adulti e minorenni, e dei soggetti
sottoposti comunque a provvedimenti penali, recepiscono la Raccomandazione del
Consiglio d'Europa n° R(92)16 del 19 ottobre 1992;
3. si impegnano in tutti i settori in cui hanno comune o autonomo potere
d'impulso, a predisporre iniziative e programmi d'intervento finalizzati ad
agevolare i processi di reinserimento sociale;
4. si attivano a promuovere e a valorizzare iniziative pubbliche e private di
sostegno in favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione e
alle misure previste dal D.P.R. 448/88, permettendo così una più ampia
fruizione delle anzidette misure ed assicurando che tali iniziative si
raccordino con l'attività dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e con gli
Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni;
5. si impegnano a realizzare la presa in carico congiunta dei minorenni
sottoposti a provvedimenti penali, così come previsto dalla normativa di
riferimento.
In particolare, oltre a quanto già definito in tema di formazione
professionale, di inserimento lavorativo e di contatti con il mondo esterno, si
impegnano a sostenere:
a. l'intervento degli Enti locali, anche attraverso l'indicazione di indirizzi
operativi che garantiscano maggiore omogeneità sul territorio, nella promozione
di iniziative intese a supportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento
sociale dei soggetti sottoposti a misura penale esterna;
b. l'azione degli organismi del Terzo Settore volta al trattamento degli ammessi
alle misure alternative e all'informazione a favore dei condannati in
sospensione pena (art. 656 c.p.p., modificato dalla L. n. 165/98);
c. la promozione di progetti che prevedano la prestazione di attività
socialmente utili da parte di soggetti sottoposti ad esecuzione penale esterna
in favore di associazioni di Volontariato e/o del Terzo Settore;
Si impegnano altresì a:
d. sensibilizzare gli Enti locali perché contribuiscano alla individuazione di
strutture idonee per le attuali sedi dei C.S.S.A. e strutture minorili, qualora
non siano più adeguate, e per le sedi di prossima apertura in ambito
provinciale, nell'ottica della territorializzazione della pena;
e. attuare programmi di informazione e progetti di coinvolgimento della comunità
esterna, mirati a sostenere l'applicazione delle misure alternative alla
detenzione e/o diverse da quelle restrittive in carcere.
La Regione Calabria promuove e sostiene i progetti degli Enti locali, gestiti
anche in convenzione con soggetti privati, che prevedano servizi di accoglienza
ed ospitalità per i soggetti, adulti e minorenni, in permesso premio, in misura
alternativa, dimessi, sottoposti a misure penali o cautelari e per donne con
figli minori, privi di validi punti di riferimento familiare e sociale, in
particolare per stranieri.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria concordano nell'affermare e
nel riconoscere la corresponsabilità rieducativa nei confronti dei soggetti
adulti e minori ristretti in carcere e nel considerare come elemento
fondamentale del trattamento la partecipazione della comunità esterna, intesa
come istituzione e come società di base.
In riferimento a quegli organismi che sono espressione di partecipazione
volontaria e di solidarietà, nel recepire le "Linee di indirizzo in
materia di volontariato" approvate dalla, Commissione Nazionale Consultiva
e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali il l0 marzo
1994, nonché il Protocollo d'intesa sottoscritto 1'8 giugno 1999 dal Ministero
della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, si
riconosce, in particolare, l'importante ruolo che il volontariato e, più in
generale, il Terzo Settore, possono esercitare nelle attività di prevenzione
generale, nonché nel corso del trattamento e del reinserimento sociale delle
persone entrate nel circuito penale sia esso adulto che minorile.
Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali tra il singolo
volontario ed il soggetto in trattamento, sia attraverso le connessioni di
carattere generale che il Terzo Settore può realizzare tra le strutture e i
servizi del Ministero della Giustizia, i servizi territoriali, le risorse
comunitarie.
Al fine di potenziare l'attività svolta dal Terzo Settore, il Ministero della
Giustizia e la Regione Calabria si impegnano:
1. a promuovere e stimolare la presenza di volontari all'interno dei Servizi
della Giustizia o sul territorio, in forma singola o associata, mediante una
programmazione in grado di coinvolgere tutti i cittadini in una maggiore
conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche riguardanti gli
Istituti penitenziari per adulti e minorenni, gli altri Servizi della Giustizia
Minorile, e tramite l'organizzazione di appositi corsi di formazione a livello
locale, soprattutto nei Comuni in cui sono ubicati gli Istituti di pena e le
altre strutture e/o servizi della Giustizia Minorile, progettati anche in
partnership con organismi del Terzo Settore;
2. ad offrire strumenti di informazione e di supporto tecnico finalizzati alla
creazione di un coordinamento a livello locale e regionale delle varie
esperienze poste in essere da organismi del Terzo Settore anche in collegamento
con i Centri di Servizio al Volontariato previsti dalla Legge 266/97;
3. ad instaurare forme di collaborazione stabili ed organiche, mirate
all'aggiornamento, alla progettazione e all'esecuzione di interventi coordinati
con gli organismi del Terzo Settore, sia con quelle attive specificamente nel
penitenziario (ex artt. 17 e 78 della L. 354/75), sia con quelle operanti sul
territorio;
La Regione Calabria inoltre si impegna a promuovere, attraverso opportune
iniziative, il massimo coinvolgimento degli Enti locali negli scopi della
presente intesa, favorendo e sostenendo:
a. la nascita e lo sviluppo di Comitati o Consulte locali, quale ambito
privilegiato di analisi, programmazione e verifica degli interventi di
reinserimento sociale a favore della popolazione detenuta adulta e minorenne;
b. la formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali per
quanto riguarda gli aspetti di loro competenza e in particolare l'assistenza
penitenziaria degli adulti e dei minori.
Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione
del principio di territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la
realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di
vita decorose anche agli operatori penitenziari, le Parti si impegnano
nell'ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Calabria, a
ridefinire congiuntamente il piano di edilizia penitenziaria.
Il Ministero della Giustizia assicurerà in base alle disponibilità
finanziarie, interventi di ammodernamento e di adeguamento funzionale degli
Istituti Penitenziari della Regione Calabria anche in relazione al nuovo
regolamento di esecuzione.
Tra le priorità da realizzarsi secondo il piano triennale in fase di esecuzione
vi è l'ultimazione della Casa di Reclusione sita in località Arghillà di
Reggio Calabria e dell'Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro nella cui
area demaniale, nei lavori del II° lotto, è anche prevista l'edificazione
della nuova Comunità Ministeriale per minori.
Anche le strutture minorili di Reggio Calabria necessitano di interventi di
edilizia considerata la loro attuale carenza strutturale. La Regione Calabria si
impegna a sensibilizzare i Comuni sul cui territorio sono ubicate le strutture
penali, affinché attuino tutte le opere di urbanizzazione civile quali: fogne,
acqua, viabilità, mezzi di trasporto e quant'altro possa essere utile per
inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolare lo svolgimento
dell'attività lavorativa di tutti gli operatori.
La Regione Calabria si impegna, altresi', nell'ambito degli interventi di
edilizia sovvenzionata, ad introdurre ed aumentare le risorse finanziarie in
favore dei Comuni sedi di strutture penitenziarie in genere, per adulti e per
minori, al fine di facilitare i processi di integrazione nelle realtà locali
del personale del Ministero della Giustizia.
Articolo
9
Giustizia riparativa e assistenza alle vittime del delitto
Il
Ministero della Giustizia e la Regione Calabria che in tal senso si è già
espressa con la delibera dell'8.7.02 sopra citata, recependo la Raccomandazione
n. (99)19, del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di
Vienna aprile 2000, sull'importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di
intervento penale, s'impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a favorire in
accordo con gli Enti Locali, l'istituzione di uffici per l'attività di
mediazione, non solo nell'ambito penale minorile, ma anche per gli adulti.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria concordano, altresì, sulla
necessità di porre attenzione alle problematiche delle vittime del reato.
Si impegnano pertanto a promuovere ciascuno per quanto di competenza, la
crescita di una cultura che favorisca la ricomposizione del rapporto tra vittima
e autore del reato
La Regione si impegna, con la partecipazione degli Enti Locali, a promuovere e
realizzare in collaborazione con la Magistratura minorile e di sorveglianza, i
Giudici di Pace, i Centri di Servizio Sociale adulti, gli uffici di servizio
Sociale per minori, azioni di riconciliazione tra autori e vittime del reato, di
riparazione del danno, avvalendosi del Volontariato, del Privato Sociale, del
Terzo Settore anche attraverso attività gratuite a favore della collettività,
enti o associazioni di volontariato, da parte di condannati in particolare in
affidamento in prova al servizio sociale.
La Regione Calabria si impegna a promuovere e sostenere, anche finanziariamente,
adeguate iniziative, in particolare sportelli di sostegno, alle vittime del
reato, in collaborazione con altri organismi pubblici e privati.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria riaffermano il comune impegno
nell' organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento Giustizia
Minorile, degli Enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali, negli ambiti in cui
si realizza il rapporto collaborativo, secondo le indicazioni contenute nelle
linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione
Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti
locali il 10 marzo 1994.
Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà
considerato, a tutti gli effetti, in servizio. Gli oneri relativi saranno
assunti dalle rispettive Amministrazioni.
A tali iniziative potranno partecipare gli operatori del volontariato e del
Terzo Settore che prestino la loro opera nell'ambito penale.
La Regione e i due Dipartimenti individueranno un gruppo misto, formato da loro
delegati e da rappresentanti del Terzo Settore, che avrà l'incarico di
elaborare proposte di formazione congiunta, tenendo conto:
1. delle esigenze formative, informative e professionali del personale impegnato
nel campo delle attività di risocializzazione;
2. delle tipologie di utenza, del loro modificarsi, delle caratteristiche
socio-culturali del territorio.
Esse si impegnano, inoltre, ad informarsi reciprocamente e a favorire la
partecipazione del personale ad iniziative che possano rivestire interesse
comune.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia, nel ribadire l'importanza
del ruolo degli operatori del penitenziario ai fini del trattamento dei detenuti
e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e
migliorare i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili
nido, trasporti, accesso a centri sportivi e culturali ed alle offerte formative
dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età
adulta), analogamente a quanto accade anche per gli appartenenti al comparto
Sicurezza, fermi restando gli impegni assunti in tema di edilizia e formazione
degli operatori.
Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Calabria di
programmare gli interventi di competenza secondo gli impegni assunti con il
presente protocollo, si impegna a fornire semestralmente i dati aggiornati e
riferiti al territorio della regione relativi a:
1. numero dei ristretti presenti negli Istituti di pena per adulti e per minori
della regione, suddivisi per posizione giuridica, per nazionalità e per area di
provenienza (detenuti italiani);
2. indicazione delle presenze di detenuti adulti e minorenni residenti nella
regione Calabria e ristretti in altri Istituti del territorio nazionale;
3. numero di occupati nelle differenti attività lavorative all'interno degli
Istituti per adulti e per minori;
4. numero dei frequentanti i corsi di formazione professionale e di istruzione;
5. numero dei casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;
6. numero dei tossicodipendenti presenti in ciascun Istituto per adulti e per
minori ed in esecuzione penale esterna;
7. numero degli affetti da infezione da HIV e dei malati di AIDS presenti negli
Istituti per adulti e per minori ed in esecuzione penale esterna;
8. dati relativi alla concessione di misure alternative da parte del Tribunale
di Sorveglianza adulti e minori di Catanzaro e Reggio Calabria , con indicazione
della provenienza intra od extramuraria.
9. delle istanze, nonché di permessi premio da parte dei Magistrati di
Sorveglianza adulti e minori operanti in ambito regionale, e loro percentuale in
rapporto alle istanze esaminate;
10. numero delle persone in esecuzione penale esterna, suddivisi per tipologia
di misura alternativa, per Comune di fruizione della misura e per condizioni
socio- lavorative;
11. numero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
minorile, da fornire a cura del Centro per la Giustizia Minorile.
La Regione Calabria, attraverso i suoi organismi competenti, si impegna a:
• raccogliere ed elaborare i dati quantitativi e qualitativi relativi ai
fenomeni di conflittualità sociale localizzati sul territorio, al fine di
predisporre interventi più mirati , di prevenzione e di contenimento;
• attivare una rete che metta in relazione strutture regionali e locali,
strutture del Ministero della Giustizia e del Terzo Settore, con funzione di
banca dati, per poter fornire informazioni e rendere conoscibili documentazione
e progetti in atto sul territorio, necessari per la formulazione di orientamenti
operativi organici e mirati.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia si impegnano a promuovere
studi e ricerche sul territorio, anche su suggerimento dell'Osservatorio
Regionale sull'esecuzione penale interna ed esterna di cui all'art. 13, per la
razionale ed utile programmazione di interventi di prevenzione e di contrasto
della devianza e del fenomeno della recidiva.
Articolo
13
Osservatorio Regionale sulla esecuzione penale interna ed esterna
Al fine di rendere concretamente operativa la presente “intesa” le Parti
convengono di istituire un organismo denominato Osservatorio regionale sulla
esecuzione penale interna ed esterna.
Di tale organismo dovranno fare parte, quali membri effettivi, per la Regione
Calabria: Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, che convoca e
presiede l'Osservatorio; per il Ministero della Giustizia: Il Provveditore
Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o un suo delegato; Il Direttore del
Centro di Giustizia minorile o un suo delegato; per gli Enti Locali Il
presidente dell'ANCI o un suo delegato; per
il Terzo Settore: Il presidente o un suo delegato; per il Volontariato: Il
presidente della Conferenza volontario Giustizia o un suo delegato.
Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario del Dipartimento
Servizi Sociali della Regione.
Le funzioni dell'Osservatorio sono quelle di:
a) promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti dalle parti con il
presente protocollo anche attraverso la stipula di appositi Protocolli
operativi;
b) definire, promuovere, attivare “progetti” per gli interventi su
specifiche aree come previsto dal presente atto;
c) procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi
individuati;
d) programmare studi, ricerche, incontri nella forma di convegni o seminari al
fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e
gli Enti Locali nell'azione congiunta delle parti;
e) redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Protocollo di
Intesa, comprensiva di un bilancio sui risultati conseguiti nonché di
osservazioni e proposte allo scopo di integrazioni o modifiche eventuali
dell'intesa.
La relazione, accompagnata da un programma d'intervento congiunto, sarà inviata
al Sig. Ministro della Giustizia, al Sig. Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e al Sig. Capo Dipartimento Giustizia
Minorile e al Sig. Presidente della Regione Calabria per le opportune
valutazioni e alla Commissione Regionale per la devianza e la criminalità.
L'Osservatorio Regionale, nell'ambito delle aree d'intervento oggetto
dell'intesa individuerà inoltre i settori per i quali si renda necessaria la
costituzione di gruppi di lavoro integrati con funzioni specifiche.
Le parti s'impegnano a dare al presente Protocollo la più ampia diffusione
emanando direttive generali per la sua realizzazione;
Il Ministero della Giustizia nella persona del Sig. Ministro della Giustizia,
Sen. Roberto Castelli, la Regione Calabria, nella persona del suo Presidente On.
Giuseppe Chiaravalloti, sottoscrivono il presente protocollo d'intesa con il
quale si impegnano all'esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in
premessa dichiarato.
Il
presente atto è firmato in doppio originale.
Per il Ministro della Giustizia
F.to On. Jole Santelli
Il Presidente della Regione
F.to On. Giuseppe Chiaravalloti