Protocollo
d’Intesa tra il Ministero della Giustizia e
il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
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Considerato che il lavoro, diritto costituzionalmente protetto, favorendo il
processo di inclusione sociale e l’adozione di modelli di vita socialmente
accettabili, svolge un ruolo primario nel percorso di reinserimento alla vita
sociale del detenuti, ai sensi dell’art. 15 della legge 26 luglio 1975 n.
354, e può essere considerato un fattore significativo in ordine alla
riduzione della recidiva;
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Considerato
che obiettivo condiviso delle parti è il reinserimento socio-lavorativo del
soggetti in esecuzione penale e, pertanto, l’opportunità di un’attività
lavorativa per tali soggetti anche in vista di un loro futuro post-detentivo; |
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Considerato
che l’assetto normativo vigente - in particolare la legge 26 luglio 1975 n.
354 e successive modifiche ed il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 riguardanti l’ordinamento
penitenziario, la legge 8 novembre 1991, n. 381 riguardante la disciplina
delle cooperative, della legge 22 giugno 2000 n. 193 recante norme per
favorire l’attività lavorativa dei detenuti - indirizza verso un
allargamento delle ipotesi di lavoro negli istituti penitenziari ed una
contestuale espansione delle opportunità di sostegno al lavoro per i soggetti
in esecuzione penale esterna; |
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Considerata
la necessità di coinvolgere tutte le componenti pubbliche e private nonché,
ove possibile, il privato sociale, a diverso titolo competenti per il
raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi della richiamata legge 8
novembre 1991 n. 381 e della legge 8 novembre 2000 n. 328 recante norme per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; |
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Considerata
altresì l’importanza di individuare azioni specifiche idonee a favorire la
costruzione di una identità professionale e consentire l’occupazione dei
detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari del territorio
nazionale o i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione per
il loro reinserimento nella società civile con particolare riguardo al
territorio del sistema nazionale delle aree protette; |
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Considerato
che la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 all’articolo 7 prevede misure di
incentivazione per attività connesse allo sviluppo e valorizzazione del
territorio all’interno delle aree protette con particolare riguardo ad
attività culturali nei campi di interesse del parco, agriturismo, attività
sportive compatibili e che tali attività possono essere svolte da detenuti
e/o condannati ammessi alle misure alternative; |
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Considerata
la necessità peraltro di favorire 1’organizzazione di qualificate
lavorazioni all’interno degli istituti di pena da parte di imprese pubbliche
o private in attuazione della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive
modificazioni e del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230; |
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Considerata
la necessità di individuare i bisogni del mondo penitenziario in ordine alla
formazione professionale e al lavoro, in applicazione della Legge 24 giugno
1997 n.196 recante norme in materia di occupazione e del D.Lgv. 10 settembre
2003 n. 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché di
attivare esperienze pilota, elaborare e valutare i risultati delle azioni e
dei progetti realizzati, individuare c diffondere le "buone prassi"
in particolare nelle aree protette; |
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Considerato
altresì che a seguito del passaggio al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio di aree gia di pertinenza del Ministero della Giustizia
ove erano esistenti sedi carcerarie che possono costituire oggi un valore
aggiunto del territorio dei Parchi Nazionali in termini turistici, divulgativi
e didattici con particolare riguardo alla formazione delle scolaresche; |
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Considerato
che il Ministero intende incentivare e stimolare la produzione di prodotti
agricoli biologici per la diffusione e lo sviluppo dell’ agricoltura
biologica (anche attraverso la promozione di specifici servizi di formazione,
assistenza tecnica, promozione) per lo sviluppo culturale ed etico dei
produttori con particolare riguardo al sistema delle aree protette. |
Il
Ministero della Giustizia
e
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
Convengono
quanto segue
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Le
parti, coerentemente con quanto esposto, si impegnano a promuovere l’utilizzo
della popolazione in esecuzione di pena, al fine di favorire la
reintegrazione sociale dei condannati e diminuire il rischio di recidiva con
particolare riguardo al sistema delle aree protette così come individuato
dal V° elenco nazionale delle aree protette. |
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Le
parti si impegnano a promuovere e sostenere – nell’ambito di una
congiunta pianificazione -tutte quelle azioni ed iniziative tese a
facilitare l’inserimento dei soggetti in esecuzione di pena ad attività
di formazione professionale ed al lavoro sia all’interno degli Istituti
penitenziari sia all’esterno, per i soggetti in misura alternativa con
particolare attenzione alla promozione di arti, mestieri ed iniziative di
valorizzazione e sviluppo del territorio. |
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Il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e il Ministero della
Giustizia promuoveranno azioni tese ad incentivare l’occupazione nell’ambito
penitenziario prevedendo anche il coinvolgimento del mondo dell’imprenditoria
e della cooperazione ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro all’interno
degli istituti penitenziari, mediante l’affidamento agli Istituti di
commesse stabili, ovvero mediante le ipotesi di gestione diretta da parte di
soggetti terzi - tramite convenzione - delle lavorazioni penitenziarie per
interventi che possono essere esternalizzati ai soggetti gestori del sistema
delle aree protette, in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 e della legge 22
giugno 2000 n. 193. |
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Le
parti si impegnano altresì ad incentivare la disponibilità del mondo dell’
imprenditoria e della cooperazione all’assunzione dei soggetti in misura
alternativa alla detenzione, offrendo al condannato l’opportunità di
ristabilire ed in alcuni casi di non interrompere il legame con l’ambiente
esterno, nella prospettiva della sua progressiva reintegrazione nel tessuto
sociale e produttivo. |
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Le
parti concorderanno un piano di attività per individuare i bisogni di
formazione e occupazione dei soggetti in esecuzione di pena, pianificare le
azioni e le iniziative necessarie a facilitare l’ingresso nel mondo del
lavoro del soggetti suddetti, promuovere azioni tese a favorire l’inserimento
lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena ed ex detenuti, attivare
esperienze pilota particolarmente innovative, monitorare i risultati delle
azioni e dei progetti realizzati, diffondere le "buone prassi". |
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Le
parti con cadenza annuale attraverso le competenti Direzioni Generali
redigeranno un rapporto, sulle attività avviate, sui risultati raggiunti,
sui nodi critici evidenziati e sulle prospettive previste. |
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Le
parti convengono sulla opportunità di avviare, in una prima fase, azioni
pilota e successivamente azioni specifiche per il monitoraggio e la
valutazione di tutte le azioni attivate a livello nazionale e territoriale
in modo da avere una visione integrata delle varie iniziative e dei
risultati raggiunti. |
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Il
Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio si impegnano a realizzare quanto sopraesposto e ad operare in
linea con gli obiettivi definiti nel presente protocollo. |
Roma,
8 giugno 2004
Il
Ministro della Giustizia, Roberto Castelli
Il
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, Altero Matteoli
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