| 
   
Protocollo
d’Intesa tra il Ministero della Giustizia e 
il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 
  | 
    
  Considerato che il lavoro, diritto costituzionalmente protetto, favorendo il
  processo di inclusione sociale e l’adozione di modelli di vita socialmente
  accettabili, svolge un ruolo primario nel percorso di reinserimento alla vita
  sociale del detenuti, ai sensi dell’art. 15 della legge 26 luglio 1975 n.
  354, e può essere considerato un fattore significativo in ordine alla
  riduzione della recidiva;
  |  
  | 
   Considerato
  che obiettivo condiviso delle parti è il reinserimento socio-lavorativo del
  soggetti in esecuzione penale e, pertanto, l’opportunità di un’attività
  lavorativa per tali soggetti anche in vista di un loro futuro post-detentivo;  |  
  | 
   Considerato
  che l’assetto normativo vigente - in particolare la legge 26 luglio 1975 n.
  354 e successive modifiche ed il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 riguardanti l’ordinamento
  penitenziario, la legge 8 novembre 1991, n. 381 riguardante la disciplina
  delle cooperative, della legge 22 giugno 2000 n. 193 recante norme per
  favorire l’attività lavorativa dei detenuti - indirizza verso un
  allargamento delle ipotesi di lavoro negli istituti penitenziari ed una
  contestuale espansione delle opportunità di sostegno al lavoro per i soggetti
  in esecuzione penale esterna;  |  
  | 
   Considerata
  la necessità di coinvolgere tutte le componenti pubbliche e private nonché,
  ove possibile, il privato sociale, a diverso titolo competenti per il
  raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi della richiamata legge 8
  novembre 1991 n. 381 e della legge 8 novembre 2000 n. 328 recante norme per la
  realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;  |  
  | 
   Considerata
  altresì l’importanza di individuare azioni specifiche idonee a favorire la
  costruzione di una identità professionale e consentire l’occupazione dei
  detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari del territorio
  nazionale o i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione per
  il loro reinserimento nella società civile con particolare riguardo al
  territorio del sistema nazionale delle aree protette;  |  
  | 
   Considerato
  che la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 all’articolo 7 prevede misure di
  incentivazione per attività connesse allo sviluppo e valorizzazione del
  territorio all’interno delle aree protette con particolare riguardo ad
  attività culturali nei campi di interesse del parco, agriturismo, attività
  sportive compatibili e che tali attività possono essere svolte da detenuti
  e/o condannati ammessi alle misure alternative;  |  
  | 
   Considerata
  la necessità peraltro di favorire 1’organizzazione di qualificate
  lavorazioni all’interno degli istituti di pena da parte di imprese pubbliche
  o private in attuazione della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive
  modificazioni e del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230;  |  
  | 
   Considerata
  la necessità di individuare i bisogni del mondo penitenziario in ordine alla
  formazione professionale e al lavoro, in applicazione della Legge 24 giugno
  1997 n.196 recante norme in materia di occupazione e del D.Lgv. 10 settembre
  2003 n. 276 in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché di
  attivare esperienze pilota, elaborare e valutare i risultati delle azioni e
  dei progetti realizzati, individuare c diffondere le "buone prassi"
  in particolare nelle aree protette;  |  
  | 
   Considerato
  altresì che a seguito del passaggio al Ministero dell’Ambiente e della
  Tutela del Territorio di aree gia di pertinenza del Ministero della Giustizia
  ove erano esistenti sedi carcerarie che possono costituire oggi un valore
  aggiunto del territorio dei Parchi Nazionali in termini turistici, divulgativi
  e didattici con particolare riguardo alla formazione delle scolaresche;  |  
  | 
   Considerato
  che il Ministero intende incentivare e stimolare la produzione di prodotti
  agricoli biologici per la diffusione e lo sviluppo dell’ agricoltura
  biologica (anche attraverso la promozione di specifici servizi di formazione,
  assistenza tecnica, promozione) per lo sviluppo culturale ed etico dei
  produttori con particolare riguardo al sistema delle aree protette.  |  
 
  
Il
Ministero della Giustizia 
e
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 
 
Convengono
quanto segue 
  
    | 
     Le
    parti, coerentemente con quanto esposto, si impegnano a promuovere l’utilizzo
    della popolazione in esecuzione di pena, al fine di favorire la
    reintegrazione sociale dei condannati e diminuire il rischio di recidiva con
    particolare riguardo al sistema delle aree protette così come individuato
    dal V° elenco nazionale delle aree protette.  |  
    | 
     Le
    parti si impegnano a promuovere e sostenere – nell’ambito di una
    congiunta pianificazione -tutte quelle azioni ed iniziative tese a
    facilitare l’inserimento dei soggetti in esecuzione di pena ad attività
    di formazione professionale ed al lavoro sia all’interno degli Istituti
    penitenziari sia all’esterno, per i soggetti in misura alternativa con
    particolare attenzione alla promozione di arti, mestieri ed iniziative di
    valorizzazione e sviluppo del territorio.  |  
    | 
     Il
    Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e il Ministero della
    Giustizia promuoveranno azioni tese ad incentivare l’occupazione nell’ambito
    penitenziario prevedendo anche il coinvolgimento del mondo dell’imprenditoria
    e della cooperazione ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro all’interno
    degli istituti penitenziari, mediante l’affidamento agli Istituti di
    commesse stabili, ovvero mediante le ipotesi di gestione diretta da parte di
    soggetti terzi - tramite convenzione - delle lavorazioni penitenziarie per
    interventi che possono essere esternalizzati ai soggetti gestori del sistema
    delle aree protette, in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
    successive modificazioni del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 e della legge 22
    giugno 2000 n. 193.  |  
    | 
     Le
    parti si impegnano altresì ad incentivare la disponibilità del mondo dell’
    imprenditoria e della cooperazione all’assunzione dei soggetti in misura
    alternativa alla detenzione, offrendo al condannato l’opportunità di
    ristabilire ed in alcuni casi di non interrompere il legame con l’ambiente
    esterno, nella prospettiva della sua progressiva reintegrazione nel tessuto
    sociale e produttivo.  |  
    | 
     Le
    parti concorderanno un piano di attività per individuare i bisogni di
    formazione e occupazione dei soggetti in esecuzione di pena, pianificare le
    azioni e le iniziative necessarie a facilitare l’ingresso nel mondo del
    lavoro del soggetti suddetti, promuovere azioni tese a favorire l’inserimento
    lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena ed ex detenuti, attivare
    esperienze pilota particolarmente innovative, monitorare i risultati delle
    azioni e dei progetti realizzati, diffondere le "buone prassi".  |  
    | 
     Le
    parti con cadenza annuale attraverso le competenti Direzioni Generali
    redigeranno un rapporto, sulle attività avviate, sui risultati raggiunti,
    sui nodi critici evidenziati e sulle prospettive previste.  |  
    | 
     Le
    parti convengono sulla opportunità di avviare, in una prima fase, azioni
    pilota e successivamente azioni specifiche per il monitoraggio e la
    valutazione di tutte le azioni attivate a livello nazionale e territoriale
    in modo da avere una visione integrata delle varie iniziative e dei
    risultati raggiunti.  |  
    | 
     Il
    Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
    territorio si impegnano a realizzare quanto sopraesposto e ad operare in
    linea con gli obiettivi definiti nel presente protocollo.  |  
 
  
Roma,
8 giugno 2004 
  
Il
Ministro della Giustizia, Roberto Castelli 
Il
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, Altero Matteoli 
  
  
 |