Garante dei detenuti

 

Garante dei detenuti, il testo unificato

predisposto dall’On. Nitto Palma

 

Il testo unificato predisposto dal relatore, Onorevole Nitto Palma, ed adottato come testo base sull’istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro)


Art. 1

(Difensore civico delle persone private della libertà personale)

 

  1. È istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, denominato, ai fini della presente legge, difensore civico.

  2. Il difensore civico è costituito in collegio, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica ed in numero di due dalla Camera dei deputati.

  3. Il difensore civico rimane in carica per quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di prorogatio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo Presidente e per l’elezione dei nuovi membri.

  4. Le indennità del Presidente e degli altri membri sono equiparate al trattamento economico previsto, rispettivamente, per il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale dall’articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e successive modifiche.

 

Art. 2

(Requisiti)

 

  1. Ognuno dei componenti del difensore civico per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

  1. ventennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;

  2. formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.


Art. 3

(Incompatibilità)

 

  1. Ognuno dei componenti del difensore civico non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o partito politico.


Art. 4

(Sostituzione)

 

  1. Ognuno dei componenti del difensore civico è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l’incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l’effettiva esistenza dell’impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l’incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che vi procedono d’intesa e senza ritardo.

  2. Alla nomina del sostituto provvedono, d’intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

  3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato di difensore civico.


Art. 5

(Organico)

 

  1. Alle dipendenze del difensore civico è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

  2. L’organico dell’ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del difensore civico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del difensore civico.

  3. Le spese di funzionamento dell’ufficio del difensore civico sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

  4. Le norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del difensore civico nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso difensore civico.


Art. 6

(Consulenze)

 

  1. Il difensore civico, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi dell’opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.


Art. 7

(Funzione e poteri)

 

  1. Nell’esercizio della funzione di garanzia delle persone private della libertà personale, il difensore civico:

  1. concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

  2. adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che gli vangano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

  3. verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

  1. Nell’esercizio della funzione indicata al comma 1, il difensore civico:

  1. visita senza necessità di autorizzazione ed in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minori, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale ed incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

  2. prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione di quelli coperti da segreto relativi alle indagini ed al procedimento penale;

  3. richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lett. a) le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lett. b);

  4. nel caso in cui l’amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di giorni trenta alla richiesta di cui alla lett. c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

  1. Nell’esercizio della funzione indicata al comma 1, lett. c), il difensore civico, previo preavviso ma senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale nonché, previo preavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell’arma dei carabinieri, le caserme della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.

  2. I componenti del difensore civico sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell’esercizio delle loro funzioni.

  3. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il difensore civico informa il magistrato di sorveglianza competente territorialmente, affinché questi si determini se richiedere l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell’esistenza del segreto.


Art. 8

(Destinatari)

 

  1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

  2. All’articolo 35 comma 1, n. 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole "al magistrato di sorveglianza" sono sostituite da "al Difensore civico delle persone private della libertà personale".


Art. 9

(Procedimento)

 

  1. Il difensore civico, quando verifichi che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all’articolo 7, comma 3, lettera a) tengano comportamenti non conformi alle norme ed ai principi indicati dall’articolo 7, comma 1, lettera a) ovvero che le istanze ed i reclami a lui rivolti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, siano fondati, richiede all’amministrazione interessata di determinarsi in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

  2. L’amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

  3. Se l’amministrazione interessata omette di conformarsi ed il dissenso motivato non sia comunicato o non sia ritenuto sufficiente, il difensore civico si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

  4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta, l’attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l’inerzia è obbligatoria.

  5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il difensore civico può richiedere al magistrato di sorveglianza competente territorialmente di annullare l’atto che reputi illegittimo ovvero di ordinare all’amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

  6. Il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell’articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354.


Art. 10

(Procedimento contenzioso)

 

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’articolo 70, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal difensore civico delle persone private della libertà personale nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge";

  2. dopo l’articolo 71-sexies della legge 26 luglio 1975, n.354, è aggiunto il seguente:
    "Art. 71-septies. (Procedimento contenzioso). 1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.

  1. Il Presidente del tribunale, con decreto motivato, dichiara l’inammissibilità del ricorso quando esso sia stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando riproponga una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.

  2. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza ammette il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell’udienza in camera di consiglio. Il ricorso ed il decreto, almeno trenta giorni prima dell’udienza, sono notificati congiuntamente all’amministrazione interessata ed all’internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

  3. L’udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore civico. All’udienza può partecipare anche il difensore dell’internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.

  4. Il tribunale decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.

  5. Il difensore civico ed il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte di Cassazione, osservate le forme dell’articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza".


Art. 11

(Obbligo di denuncia)

 

  1. Il difensore civico ha l’obbligo di presentare rapporto all’autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.


Art. 12

(Relazione annuale)

 

  1. Il difensore civico delle persone private della libertà personale ha l’obbligo di presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, la propria relazione annuale sull’attività svolta, relativa all’anno precedente, al Parlamento, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

  2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e di trattamenti inumani o degradanti, ed al Comitato ONU contro la tortura.

  3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla figura del relativo difensore civico.


Art. 13

(Copertura finanziaria)

 

  1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 1.127.500 euro per l’anno 2004, e a 1.975.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Interno.

  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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