Garante
dei detenuti, il testo unificato
predisposto
dall’On. Nitto Palma
Il
testo unificato predisposto dal relatore, Onorevole Nitto Palma, ed adottato
come testo base sull’istituzione del difensore civico delle persone private
della libertà personale (C. 411
Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro)
Art. 1
(Difensore
civico delle persone private della libertà personale)
-
È
istituito il difensore civico delle persone private della libertà
personale, autorità garante autonoma e indipendente, denominato, ai fini
della presente legge, difensore civico.
-
Il
difensore civico è costituito in collegio, composto dal Presidente,
nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, e da quattro membri eletti, a
maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due
dal Senato della Repubblica ed in numero di due dalla Camera dei deputati.
-
Il
difensore civico rimane in carica per quattro anni non prorogabili, fatto
salvo il regime di prorogatio. Almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo Presidente e per
l’elezione dei nuovi membri.
-
Le
indennità del Presidente e degli altri membri sono equiparate al
trattamento economico previsto, rispettivamente, per il Presidente e i
giudici della Corte Costituzionale dall’articolo 12 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e successive modifiche.
Art.
2
(Requisiti)
-
Ognuno
dei componenti del difensore civico per essere nominato o eletto non deve
avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere,
anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:
-
ventennale
esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;
-
formazione
culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei
diritti umani.
Art. 3
(Incompatibilità)
-
Ognuno
dei componenti del difensore civico non può assumere cariche elettive,
governative e istituzionali né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici
di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o
autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad
una associazione o partito politico.
Art. 4
(Sostituzione)
-
Ognuno
dei componenti del difensore civico è immediatamente sostituito in caso di
dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento
fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l’incarico
affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto.
La valutazione circa l’effettiva esistenza dell’impedimento fisico o
psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l’incarico
affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati, che vi procedono d’intesa e senza ritardo.
-
Alla
nomina del sostituto provvedono, d’intesa, i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati.
-
Il
componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato di difensore civico.
Art. 5
(Organico)
-
Alle
dipendenze del difensore civico è istituito un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
-
L’organico
dell’ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato,
su proposta del difensore civico, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo
insediamento del difensore civico.
-
Le
spese di funzionamento dell’ufficio del difensore civico sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
-
Le
norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del
difensore civico nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso
difensore civico.
Art. 6
(Consulenze)
-
Il
difensore civico, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle
questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi
dell’opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali.
Art. 7
(Funzione
e poteri)
-
Nell’esercizio
della funzione di garanzia delle persone private della libertà personale,
il difensore civico:
-
concorre
con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che
l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei
soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità
delle norme e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni
internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti;
-
adotta
le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che gli
vangano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell’articolo 35
della legge 26 luglio 1975, n. 354;
-
verifica
che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione
della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con
riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.
-
Nell’esercizio
della funzione indicata al comma 1, il difensore civico:
-
visita
senza necessità di autorizzazione ed in condizioni di sicurezza, gli
istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti
penali per minori, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale ed
incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;
-
prende
visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti e dei
documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà,
fatta eccezione di quelli coperti da segreto relativi alle indagini ed al
procedimento penale;
-
richiede
alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lett. a) le
informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo
restando il divieto di cui alla lett. b);
-
nel
caso in cui l’amministrazione responsabile non fornisca risposta nel
termine di giorni trenta alla richiesta di cui alla lett. c), informa il
magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli
di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.
-
Nell’esercizio
della funzione indicata al comma 1, lett. c), il difensore civico, previo
preavviso ma senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i
centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque locale nonché, previo preavviso e senza che da ciò possa
derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di
sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell’arma dei
carabinieri, le caserme della guardia di finanza ed i commissariati di
pubblica sicurezza.
-
I
componenti del difensore civico sono tenuti al segreto su quanto acquisito
nell’esercizio delle loro funzioni.
-
Nel
caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il difensore civico informa
il magistrato di sorveglianza competente territorialmente, affinché questi
si determini se richiedere l’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell’esistenza del
segreto.
Art. 8
(Destinatari)
-
Tutti
i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono
rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.
-
All’articolo
35 comma 1, n. 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole "al
magistrato di sorveglianza" sono sostituite da "al Difensore
civico delle persone private della libertà personale".
Art. 9
(Procedimento)
-
Il
difensore civico, quando verifichi che le amministrazioni responsabili delle
strutture indicate all’articolo 7, comma 3, lettera a) tengano
comportamenti non conformi alle norme ed ai principi indicati
dall’articolo 7, comma 1, lettera a) ovvero che le istanze ed i reclami a
lui rivolti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
siano fondati, richiede all’amministrazione interessata di determinarsi in
conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
-
L’amministrazione
interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso
motivato nel termine di trenta giorni.
-
Se
l’amministrazione interessata omette di conformarsi ed il dissenso
motivato non sia comunicato o non sia ritenuto sufficiente, il difensore
civico si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente
interessati.
-
Se
gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla
richiesta, l’attivazione del procedimento disciplinare a carico del
dipendente al quale risulta attribuibile l’inerzia è obbligatoria.
-
Se
gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il
difensore civico può richiedere al magistrato di sorveglianza competente
territorialmente di annullare l’atto che reputi illegittimo ovvero di
ordinare all’amministrazione di tenere il comportamento dovuto.
-
Il
magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell’articolo 71-septies della
legge 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 10
(Procedimento
contenzioso)
-
Alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
-
all’articolo
70, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Il tribunale di
sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal difensore civico
delle persone private della libertà personale nell’esercizio dei poteri
conferitigli dalla legge";
-
dopo
l’articolo 71-sexies della legge 26 luglio 1975, n.354, è aggiunto il
seguente:
"Art. 71-septies. (Procedimento contenzioso). 1. Il difensore civico
delle persone private della libertà personale, nei casi in cui il relativo
potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento
con ricorso al tribunale di sorveglianza.
-
Il
Presidente del tribunale, con decreto motivato, dichiara l’inammissibilità
del ricorso quando esso sia stato presentato fuori dai casi previsti dalla
legge ovvero quando riproponga una questione già decisa. Contro il decreto
può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.
-
Quando
il presidente del tribunale di sorveglianza ammette il ricorso, con decreto
nomina il relatore e fissa la data dell’udienza in camera di consiglio. Il
ricorso ed il decreto, almeno trenta giorni prima dell’udienza, sono
notificati congiuntamente all’amministrazione interessata ed
all’internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente.
Fino a dieci giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie
in cancelleria.
-
L’udienza
si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore
civico. All’udienza può partecipare anche il difensore dell’internato o
del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.
-
Il
tribunale decide con ordinanza notificata alle parti a cura della
cancelleria.
-
Il
difensore civico ed il pubblico ministero possono proporre ricorso per
cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte di Cassazione,
osservate le forme dell’articolo 611 del codice di procedura penale,
decide con ordinanza".
Art. 11
(Obbligo
di denuncia)
-
Il
difensore civico ha l’obbligo di presentare rapporto all’autorità
giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano
costituire reato.
Art. 12
(Relazione
annuale)
-
Il
difensore civico delle persone private della libertà personale ha
l’obbligo di presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, la propria
relazione annuale sull’attività svolta, relativa all’anno precedente,
al Parlamento, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto,
gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture
interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione,
nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri
luoghi visitati.
-
La
relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la
prevenzione della tortura, delle pene e di trattamenti inumani o degradanti,
ed al Comitato ONU contro la tortura.
-
La
relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell’interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della
salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
-
Nei
programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve
essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela
dei diritti umani delle persone private della libertà personale e sulla
figura del relativo difensore civico.
Art. 13
(Copertura
finanziaria)
-
All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 1.127.500 euro per
l’anno 2004, e a 1.975.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’Interno.
-
Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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