Proposta
di legge regionale per la Lombardia
sull’istituzione
del difensore civico regionale per le carceri
(Associazione
Antigone - Lombardia)
Relazione
introduttiva
La
presente proposta di legge regionale ha lo scopo di estendere le potenzialità
dell’istituto del difensore civico, quale autorità super partes garante dell’imparzialità
e del buon andamento della pubblica amministrazione, anche in ambito carcerario.
Detta
proposta nasce, in particolare, dalla necessità di garantire un rapporto di
trasparenza tra i detenuti e gli internati, o chi si trova comunque in
condizioni, anche solo provvisorie, di ristrettezza della libertà personale, e
tutte le pubbliche amministrazioni e/o i soggetti concessionari di pubblici
servizi o convenzionati con enti pubblici, che, a vario titolo, interagiscono
con l’amministrazione penitenziaria (ad esempio, in campo di assistenza
sanitaria e sociale, di formazione professionale, di istruzione scolastica, di
avviamento al lavoro dei detenuti, ecc.).
Naturalmente
deve essere subito chiarito che non si vogliono creare doppioni: restano
giustamente ferme le competenze della magistratura di sorveglianza, per quanto
attiene agli aspetti di tutela giurisdizionale connessi ai diritti dei detenuti
e degli internati previsti dall’ordinamento penitenziario e penale
(sostanziale e processuale). D’altro canto, nel rispetto della Costituzione
vigente, eventuali modifiche in tali materie potrebbero essere apportate
soltanto dal legislatore nazionale.
Allo
stesso modo, tale proposta prende atto dei limiti posti dalle Bassanini ai
poteri dei difensori civici regionali, e rispetta quindi il dato giuridico, per
il quale, in attesa dell’istituzione del difensore civico nazionale, la
funzione di tutela civica regionale può rivolgersi anche alle amministrazioni
statali periferiche, con l’esplicita esclusione, tuttavia, degli enti o organi
operanti nei settori della giustizia, della difesa e della sicurezza.
Conseguentemente il difensore civico delle persone private della libertà
personale non può avere una interlocuzione diretta con l’amministrazione
penitenziaria, poiché essa fa parte del plesso relativo al ministero di grazia
e giustizia.
Ad
ogni modo, pur nel doveroso rispetto di questi limiti, si vuole istituire una
figura ad hoc di difensore civico regionale, che si aggiunge organicamente a
quella preesistente, pur essendo dotata di funzioni e poteri pressoché analoghi
a quelli previsti dalla legge regionale della Lombardia 18 gennaio 1980, n. 7.
Si
vuole cioè definire un difensore civico "specializzato" a trattare,
dall’angolo visuale delle garanzie di cui alla legge 241 del 1990 (anche per
quanto concerne il diritto di accesso agli atti e ai documenti e i principi del
giusto procedimento amministrativo), i casi attinenti ai rapporti tra le persone
ristrette e le pubbliche amministrazioni, ovvero i gestori di pubblici servizi,
che hanno a che fare con la vita quotidiana del carcere.
In
altri termini, un mediatore super partes, dotato di autorevolezza istituzionale,
può efficacemente intervenire, d’ufficio o su istanza, al fine di migliorare
una serie di interventi, posti in essere dagli enti operanti nella realtà degli
istituti di pena.
In
definitiva, si propone uno strumento in più per garantire i diritti di
cittadinanza anche nella realtà difficile e drammatica del carcere, e per
facilitare il reinserimento sociale dei detenuti, voluto dalla Costituzione
italiana, quale indispensabile mezzo di tutela della persona e di prevenzione e
lotta alla criminalità.
Art.
1
(Oggetto
della legge)
-
È
istituito il difensore civico regionale delle persone private della libertà
personale, quale organo garante della imparzialità e del buon andamento di
tutti gli enti pubblici, o gestori o concessionari di servizi pubblici, o
convenzionati con enti pubblici, che, in ambito regionale, interagiscono con
gli istituti di pena con sede in Lombardia, con la sola eccezione delle
amministrazioni statali periferiche operanti nei settori della difesa, della
sicurezza, e della giustizia, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.
16, comma 1, della L. 127/97, così come sostituito dall’art. 2, comma 27,
della L. 121/98.
Art.
2
(Funzioni
ed obiettivi)
-
A
richiesta di chiunque vi abbia interesse, o anche d’ufficio, il difensore
civico regionale delle persone private della libertà personale interviene
presso gli enti, di cui all’art. 1 della presente legge, al fine di:
-
assicurare
che i procedimenti amministrativi, avviati d’ufficio o su istanza di
parte, relativi a diritti soggettivi, interessi legittimi, semplici,
diffusi, di cui siano titolari le persone private della libertà
personale, ovvero enti esponenziali di detti interessi (quali
associazioni, comitati, ecc.), abbiano regolare corso e si concludano
tempestivamente nei termini di legge;
-
rilevare
errori o disfunzioni procedimentali, onde consentire agli organi
competenti, appartenenti agli enti, di cui all’art. 1 della presente
legge, di riesaminare i propri atti nell’esercizio discrezionale del
potere di autotutela;
-
favorire
un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone private della
libertà personale e gli enti interessati, affinché il diritto di accesso
ad atti e documenti amministrativi, compatibilmente ai limiti di legge,
sia garantito anche in ambito penitenziario o di ristrettezza della
libertà personale.
Art.
3
(Modalità
di intervento)
-
Il
difensore civico regionale delle persone private della libertà personale
dispone di un potere raccomandatorio.
-
Il
difensore civico regionale delle persone private della libertà personale,
rispetto ai casi segnalati, ed a seguito di apposita istruttoria, che può
comprendere anche sopralluoghi e visite presso gli Istituti penitenziari,
previa apposita autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, articola
il proprio intervento, secondo le seguenti modalità:
-
archivia
la pratica per mancanza di interesse meritevole di tutela;
-
nei
casi dubbi, chiede chiarimenti ai funzionari o agli organi interessati;
-
ove
consideri il caso meritevole di tutela, svolge, in prima istanza, una
funzione di persuasione nei confronti dell’amministrazione interessata,
affinché si adegui a quanto raccomandato;
-
nei
casi di fatti, che possono costituire reato, presenta obbligatoriamente
rapporto alla autorità giudiziaria competente.
-
Fermo
restando il loro obbligo di fornire tutti i chiarimenti richiesti al
difensore civico regionale delle persone private della libertà personale e
di consentirgli l’accesso ad atti e documenti amministrativi rilevanti, il
funzionario o l’organo competente possono:
-
provvedere
nel senso e nei termini indicati dal difensore civico regionale delle
persone private della libertà personale;
-
comunicare
il loro diniego motivato.
-
Il
difensore civico delle persone private della libertà personale può
convocare direttamente i funzionari, cui spetta la responsabilità della
questione in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da
cui dipendono; con le stesse modalità può procedere congiuntamente col
funzionario o i funzionari interessati, entro un termine all’uopo fissato,
all’esame della pratica o del procedimento.
-
Il
difensore civico regionale delle persone private della libertà personale,
nei casi di illegittima omissione dei provvedimenti dovuti, può chiedere
all’autorità competente l’ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi
ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.
-
In
caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, il
difensore civico delle persone private della libertà personale emana una
dichiarazione pubblica di biasimo, anche tramite i mass media.
-
Nei
casi più gravi, il difensore civico regionale delle persone private della
libertà personale può richiedere all’autorità competente l’attivazione
di un procedimento disciplinare, il cui esito gli deve essere comunicato
entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento definitivo.
Art.
4
(Collaborazioni)
-
Il
difensore civico regionale delle persone private della libertà personale
può avvalersi:
-
della
collaborazione dei difensori civici provinciali e comunali, per trattare
più efficacemente i casi riguardanti gli enti, di cui all’art. 1 della
presente legge, operanti in ambito locale.
-
del
contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di
studio e ricerca, di associazioni che si occupano di diritti umani e di
condizioni di detenzione.
Art.
5
(Relazione
al Consiglio regionale)
-
Il
difensore civico regionale delle persone private della libertà personale ha
l’obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno la propria
relazione annuale sulla attività svolta, relativa all’anno precedente, al
Consiglio regionale della Lombardia, indicando il tipo e la natura degli
interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei
responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le
condizioni di detenzione, lo stato dei diritti umani negli istituti di pena.
-
Tale
relazione deve essere inoltre trasmessa al Comitato europeo per la
prevenzione della tortura e di ogni altra forma di trattamento inumano,
crudele o degradante ed al Comitato ONU contro la tortura.
Art.
6
(Disposizioni
di chiusura e di coordinamento)
-
Per
quanto concerne i seguenti aspetti della carica di difensore civico
regionale delle persone private della libertà personale, ossia,
designazione, ineleggibilità, incompatibilità, durata, revoca, diritti dei
consiglieri regionali, trattamento economico, si applicano rispettivamente
gli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della legge regionale della Lombardia
18 gennaio 1980, n. 7 "Istituzione del difensore civico regionale
lombardo".
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