Garante per i diritti
delle
persone private della libertà personale
Articolo
1
(Oggetto
e principi generali di riferimento)
-
Le
presenti disposizioni disciplinano l’esercizio delle funzioni del Garante
per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e
le modalità per l’elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti
la sua attività, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13-bis,
comma 4 dello Statuto.
Articolo
2
(Funzioni
specifiche del Garante, elementi di garanzia ed interazioni operative)
-
Il
Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale
dei soggetti di cui all’articolo 13-bis, comma 2 dello Statuto anche
mediante:
-
la
promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei
diritti umani e dell’umanizzazione delle pene delle persone comunque
private della libertà personale;
-
la
promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della
libertà personale il pieno esercizio dei diritti di cui all’articolo
13-bis, comma 3 dello Statuto, comportanti relazioni ed interazioni
operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.
-
Il
Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le
Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle
condizioni delle persone private della libertà personale anche mediante
visite ai luoghi ove essi stessi si trovino, nonché con associazioni ed
organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal
fine anche convenzioni specifiche.
-
Il
Garante promuove, inoltre:
-
l’esercizio
dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di
fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della
libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento
domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Bologna,
con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla
formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo
sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune
medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
-
iniziative
e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle
persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena
detentiva.
-
Il
Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è
sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Articolo
3
(Requisiti,
incompatibilità ed ipotesi di decadenza)
-
Alla
carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza
nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle
attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di
servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra
la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e
capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
-
Non
possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una
delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere
Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante
decade dalla carica.
-
Non
sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in
una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di
Consigliere Comunale.
-
L’ufficio
di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è
incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l’efficace
svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell’istituzione.
-
Si
applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di
Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e di Quartiere del Comune di
Bologna. L’accettazione della candidatura per elezioni politiche o
amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
-
Qualora,
nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di
incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque
cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione,
assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l’eventuale rimozione,
se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi
richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla
carica.
Articolo
4
(Presentazione
delle candidature, valutazione e modalità di elezione
del
Garante per i diritti delle persone private
della libertà personale)
-
Il
Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la
possibilità di presentare candidature per l’elezione a Garante per i
diritti delle persone private della libertà personale, informandone la
cittadinanza entro congruo termine.
-
I
cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3
possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando
apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da
dettagliato curriculum.
-
Le
candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei
Consiglieri comunali.
-
Le
candidature ed i curricula sono sottoposti all’esame della I Commissione
consiliare "Affari Generali e Istituzionali", la quale provvede,
previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all’individuazione
dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo
una rosa di tre candidati da proporre al Consiglio comunale per l’elezione.
Articolo
5
(Elezione
e durata in carica del Garante)
-
Il
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è
eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei
due terzi dei consiglieri assegnati.
-
Qualora
per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta,
si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
-
L’elezione
avviene con voto limitato ad un solo candidato. Qualora nessuno dei
candidati raggiunga la maggioranza prevista, il procedimento di elezione è
nuovamente effettuato nella seduta immediatamente successiva, con
reiscrizione all’ordine del giorno in deroga a quanto previsto dall’Articolo
46 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
-
Il
Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola
volta.
Articolo
6
(Dimissioni
e revoca)
-
Il
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può
dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal
momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.
-
La
revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all’esercizio
delle sue funzioni.
-
La
procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su
richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio
Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante.
-
Il
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può
presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie contro deduzioni che
vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio
Comunale.
-
Il
Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle
contro deduzioni dell’interessato, in seduta segreta, con votazione
segreta e con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se la
proposta di revoca è approvata il Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale cessa immediatamente dall’incarico.
-
A
seguito della decadenza, è avviato il procedimento di elezione di un nuovo
Garante ai sensi del precedente articolo 6.
Articolo
7
(Ufficio
del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e
indennità)
-
Al
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in
relazione alle funzioni attribuite e all’attività svolta, sono assicurati
struttura organizzativa di supporto, personale e risorse finanziarie. I
profili organizzativi inerenti l’Ufficio del Garante sono disciplinati da
apposite disposizioni adottate dalla Giunta.
-
Al
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale spetta,
per la durata dell’incarico, un’indennità mensile a carico del bilancio
del Comune, da determinarsi con deliberazione della Giunta. Spetta inoltre
al Garante il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
documentate.
Articolo
8
(Relazione
agli Organi del Comune)
-
Il
Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle
Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza e con facoltà di
avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio
dei compiti di cui all’Articolo 3, sulle attività svolte, sulle
iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga
opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
-
Il
Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli
Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno
per i fini di cui all’Articolo 3.
Articolo
9
(Disposizioni
finali)
-
Il
presente regolamento entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione della deliberazione approvativa.
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