Regole
minime per il trattamento dei detenuti
(Raccomandazione
Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987)
Il
Comitato dei ministri, in virtù dell’art 15.b dello Statuto del Consiglio
d’Europa:
|
Considerando
che è interesse degli Stati membri del Consiglio d’Europa stabilire
principi comuni in materia di politica penale; |
|
Constatando
che, nonostante i progressi considerevoli intervenuti nella adozione
di misure non carcerarie di trattamento dei delinquenti, la privazione
della libertà rimane una sanzione necessaria nei sistemi di giustizia
penale; |
|
Considerando
il ruolo importante delle regole internazionali nella prassi e nella
filosofia penitenziaria; |
|
Osservando
tuttavia che l’evoluzione della società e i mutamenti relativi al
trattamento dei detenuti e alla organizzazione penitenziaria hanno
reso opportuna una riformulazione delle regole minime per il trattamento
dei detenuti adottate dal Consiglio d’Europa, anche per sostenere
e incoraggiare nel modo migliore questi sviluppi, e per offrire
un quadro di riferimento ai progressi futuri; |
|
Raccomanda
ai governi degli Stati membri di ispirarsi nella loro legislazione
e prassi interne ai principi contenuti nel testo delle regole penitenziarie
europee, figuranti in allegato alla presente raccomandazione, in
vista della loro progressiva messa in opera. prestando una attenzione
particolare agli obiettivi enunciati nel preambolo ed ai principi
fondamentali esposti nella parte 1 e di dare a questo testo la massima
diffusione possibile. |
La
finalità delle regole è:
-
di
stabilire un insieme di regole minime su tutti gli aspetti dell’amministrazione
penitenziaria che siano essenziali per assicurare delle condizioni
umane di detenzione e di trattamento positivo nel quadro di un sistema
moderno e progressivo:
-
di
stimolare le amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica,
una gestione e una prassi fondate su principi attuali finalizzati
ed equi:
-
di
incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento
conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro e a creare
condizioni nelle quali esso possa svolgere al meglio le proprie prestazioni
a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso affidati,
e della soddisfazione della propria vocazione professionale:
-
di
definire criteri di base realistici che permettano alle Amministrazioni
penitenziarie ed ai servizi ispettivi di giudicare validamente dei
risultati ottenuti e di misurare i progressi in funzione di più elevati
livelli qualitativi.
È
stato sottolineato che le regole non costituiscono un modello di sistema
poiché in pratica numerose Amministrazioni penitenziarie europee sono
già oggi andate oltre tali regole e che altre si affretteranno a seguire
tale esempio. In ogni caso ove l’applicazione delle regole fosse difficoltosa
o ponesse dei problemi di ordine pratico, il Consiglio d’Europa ha l’esperienza
ed i mezzi necessari per assistere con i suoi consigli, e comunicare gli
esiti delle esperienze di cui già dispongono in questa materia le diverse
Amministrazioni penitenziarie.
Nelle
regole si è molto insistito sulla nozione di dignità umana, sulla volontà
dell’Amministrazione penitenziaria di intraprendere un trattamento positivo
ed umano. Sull’importanza del ruolo del personale e di un approccio moderno
alla gestione della amministrazione. Le regole sono state elaborate per
servire da parametro.
guidare
o incoraggiare l’azione del personale di ogni livello dell’Amministrazione
penitenziaria. Il commento che accompagna le regole ha per finalità la
migliore comprensione e accettazione delle stesse conferendo loro la flessibilità
necessaria per assicurarne il più alto e realistico livello di applicazione
anche oltre le regole base.
Parte
prima
Principi
fondamentali
-
La
privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e
morali che assicurino il rispetto della dignità umana e in conformità
con queste regole.
-
Le
regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare
alcuna discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali. nascita.
condizione economica di altro tipo. Le credenze religiose e i principi
morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati.
-
La
finalità del trattamento dei condannati deve essere quella di salvaguardare
la loro salute e dignità e, nella misura in cui lo permetta la durata
della pena, di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare
quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento
sociale. con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge
e di provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione.
-
Ispettori
qualificati e dotati di esperienza, nominati da una autorità competente,
devono procedere alla ispezione regolare degli istituti e dei servizi
penitenziari. Il loro compito deve consistere in particolare nel sorvegliare
se ed in quale misura questi istituti sono amministrati conformemente
alle leggi e ai regolamenti in vigore, agli obiettivi dei servizi
penitenziari e alle norme contenute in queste regole.
-
Il
rispetto dei diritti individuali dei detenuti, in particolare la legalità
dell’esecuzione delle pene, deve essere assicurato da una autorità
giudiziaria o ogni altra autorità legalmente abilitata a visitare
i detenuti e non appartenente alla Amministrazione penitenziaria.
-
Queste
regole devono essere portate a conoscenza del personale nella lingua
nazionale. Esse devono essere anche disponibili per i detenuti nella
stessa lingua e in altre lingue, nella misura del possibile.
Parte
seconda
Gestione
degli istituti penitenziari
Ingresso
e registrazione
-
I dati essenziali del titolo di detenzione e quelli relativi
all’ingresso devono essere immediatamente registrati
-
In
ogni luogo ove vi siano persone in stato di detenzione deve essere
conservata, per ogni detenuto, una completa e sicura registrazione
delle seguenti informazioni:
a)
dati sulla identità personale;
b)
motivazione del titolo di detenzione e autorità che lo ha emesso;
c)
giorno ed ora dell’ingresso e della uscita.
-
Le
procedure di ingresso devono essere conformi ai principi fondamentali
contenuti nelle regole e idonee ad aiutare i detenuti a risolvere
i propri urgenti problemi personali.
-
Appena
possibile, successivamente all’ingresso, deve essere formato un fascicolo
dettagliato sulla situazione processuale di ogni condannato a pena
di una certa durata e organizzato un programma di trattamento in vista
della liberazione, tale programma sarà portato a conoscenza del direttore
o, se del caso, sottoposto alla sua approvazione. Ogni fascicolo deve
contenere il referto del sanitario e i rapporti del personale che
si trova in diretto contatto con il detenuto internato. I fascicoli
e le informazioni relative ai detenuti devono essere mantenuti, con
il debito riguardo alloro carattere riservato, in dossier individuali
regolarmente aggiornati ed accessibili alle sole persone autorizzate.
Assegnazione
e classificazione dei detenuti
-
Per
l’assegnazione dei detenuti ai diversi istituti o regimi penitenziari
deve essere considerata la loro posizione giuridica (in attesa di
giudizio o condannati, delinquenti primari o recidivi. condannati
a pene lunghe o brevi), le esigenze particolari del loro trattamento,
le esigenze sanitarie, il sesso e l’età. Gli uomini e le donne devono
essere detenuti separatamente in linea di principio, ma essi possono
partecipare assieme ad attività organizzate previste in un determinato
programma di trattamento. Gli imputati ed i condannati devono essere
detenuti separatamente in linea di principio, salvo che essi accettino
di essere assegnati insieme odi partecipare in comune ad attività
organizzate ad essi utili. I giovani detenuti devono essere alloggiati
in condizioni che li proteggano, nel modo migliore possibile, dalle
influenze negative e che tengano conto delle necessità peculiari della
loro età.
-
La
classificazione o riclassificazione dei detenuti deve avere la finalità.
a)
di separare dagli altri quei detenuti che. in ragione dei loro precedenti
penali o per la loro personalità, hanno interesse a beneficiare di tale
separazione o che possono esercitare una influenza negativa sugli altri;
b)
di assegnare i detenuti in modo da facilitare il loro trattamento ed
il loro reinserimento sociale tenendo conto delle esigenze della amministrazione
e della sicurezza
-
Nella
misura del possibile bisogna utilizzare separati istituti o separate
sezioni di un istituto per facilitare l’applicazione dei diversi regimi
di trattamento o l’assegnazione di determinate categorie di detenuti.
Locali
di detenzione
-
I
detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la
notte in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata
vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti. Quando
una camera è in comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti
adatti ad essere alloggiati in queste condizioni. Deve essere adottata
una sorveglianza notturna, in relazione alla natura dell’istituto.
-
I
locali di detenzione ed, in particolare, i locali occupati di notte
devono rispondere a requisiti di sanità e igiene, tenuto conto delle
condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la cubatura
d’aria, una superficie ragionevole, l’illuminazione, il riscaldamento
e l’areazione.
-
In
tutti i locali in cui i detenuti devono vivere e lavorare:
a)
le finestre devono essere abbastanza ampie perché i detenuti, tra l’altro,
possano leggere o lavorare alla luce naturale in condizioni normali.
Esse devono essere costruite in modo da permettere l’ingresso di aria
esterna, salvo che esista un sistema adeguato di aria condizionata.
Inoltre, tenuto conto delle esigenze della sicurezza, le finestre devono
presentare, quanto a dimensione, ubicazione e costruzione, un aspetto
il più possibile simile al normale;
b)
la luce artificiale deve soddisfare gli standard tecnici riconosciuti.
-
Le
istallazioni sanitarie e l’accesso a queste ultime devono permettere
al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali, quando necessario,
in condizioni di pulizia e decenza.
-
Installazioni
adeguate di bagni e docce devono essere apprestate, perché ogni detenuto
possa essere in grado di fare il bagno o la doccia ad una temperatura
adatta al clima e con la frequenza necessaria per l’igiene generale,
relativamente alla stagione e alla regione geografica, ma in ogni
caso almeno una volta la settimana. Dovunque ciò sia possibile, i
detenuti dovrebbero avervi libero accesso in ogni momento ragionevole.
-
Tutti
i locali di un istituto devono essere sempre mantenuti in perfetto
stato di ordine e pulizia.
L’igiene
personale
-
I
detenuti devono essere obbligati a mantenere pulite le loro persone,
e, per questo fine, essi devono disporre di acqua e degli articoli
di toilette necessari per la loro igiene e pulizia.
-
Per
ragioni di igiene, affinché i detenuti possano avere un aspetto decoroso,
e mantenere il rispetto di se stessi, sarà fornito ad essi il necessario
per la cura dei capelli e della barba; gli uomini devono potersi radere
regolarmente.
Vestiario
e corredo per il letto
-
I
detenuti che non sono autorizzati a portare indumenti propri devono
ricevere un vestiario adatta al clima e tale da mantenerli in buona
salute. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante
o umiliante. Tutti gli indumenti devono essere puliti e mantenuti
in buono stato. La biancheria deve essere cambiata e lavata con la
frequenza necessaria al mantenimento dell’igiene. Quando un detenuto
ottiene un permesso per uscire dall’istituto, deve essere autorizzato
a portare i propri indumenti personali o degli indumenti che non attirino
l’attenzione.
-
Al
momento dell’ingresso di un detenuto in un istituto devono essere
adottate misure per assicurare il mantenimento in buono stato dei
suoi indumenti.
-
Ogni
detenuto deve disporre di un idoneo letto individuale e di idonea
relativa biancheria personale, che deve essere mantenuta in buono
stato e cambiata con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia.
Alimentazione
-
L’Amministrazione
deve, in conformità alle norme stabilite in materia dalle autorità
sanitarie, fornire ai detenuti, negli orari abituali, un’alimentazione
convenientemente preparata e presentata, rispondente in quantità e
qualità alle regole della dietetica e dell’igiene moderna, e che tenga
conto della loro età, della loro salute, della natura del loro lavoro
e, nella misura del possibile, delle esigenze religiose e culturali.
L’acqua potabile deve essere disponibile per ogni detenuto.
Servizi
sanitari
-
Ogni
istituto penitenziario deve disporre almeno dell’opera del medico
generico. I servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta
relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale. Essi
devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, se
del caso, per il trattamento delle turbe psichiche. I detenuti malati
che richiedono cure specialistiche devono essere ricoverati in istituti
specializzati o in strutture sanitarie civili. Quando un trattamento
ospedaliero è organizzato nell’istituto, questo deve essere provvisto
di installazioni, materiali e prodotti farmaceutici che consentano
di offrire ai malati le cure ed i trattamenti convenienti; il personale
sanitario deve avere una sufficiente formazione professionale. Ogni
detenuto deve poter usufruire delle cure di un dentista qualificato.
-
I
detenuti non possono essere sottoposti ad alcun esperimento che possa
provocare loro un danno fisico o morale.
-
Nella
misura del possibile devono essere adottate le disposizioni idonee
per permettere la nascita dei bambini in un ospedale esterno all’istituto.
Tuttavia, quando ciò non sia possibile, gli istituti devono disporre
di personale adeguato e di strutture idonee per il parto e le cure
post-natali. Se un bambino è nato in istituto. questo fatto non deve
essere menzionato nel certificato di nascita. Se le madri detenute
sono autorizzate a tenere con sé i propri figli, si deve poter disporre
di un asilo nido dotato di personale qualificato dove i bambini saranno
sistemati quando non sono affidati alle loro madri.
-
Il
sanitario deve vedere e visitare ogni detenuto nel più breve tempo
possibile dopo il suo ingresso ed in seguito con la frequenza necessaria,
in particolare al fine di accertare l’esistenza di una malattia fisica
o psichica e di adottare tutte le misure necessarie per le cure mediche,
di assicurare l’isolamento dei detenuti sospetti di essere affetti
da malattie infettive o contagiose, di individuare le deficienze fisiche
o psichiche che potrebbero ostacolare il reinserimento del detenuto
dopo la liberazione, e di determinare l’idoneità di ogni detenuto
al lavoro.
-
Il
sanitario deve aver cura della salute fisica e psichica dei detenuti,
deve visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle
norme ospedaliere, tutti i detenuti malati, tutti quelli che segnalano
di essere malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione
è particolarmente attirata.
-
Il
sanitario deve far rapporto al direttore ogni qualvolta ritenga che
la salute fisica o psichica di un detenuto è stata o può essere sfavorevolmente
influenzata da un prolungamento oda una qualsivoglia modalità della
detenzione. Il sanitario o una autorità competente deve effettuare
delle ispezioni regolari e consigliare il direttore per quel che riguarda:
a)
La quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli alimenti
e dell’acqua;
b)
L’igiene e la pulizia dell’istituto e dei detenuti;
c)
Le installazioni sanitarie, il riscaldamento, l’illuminazione e la ventilazione
dell’istituto;
d)
La qualità e la pulizia dei vestiti e del corredo per il letto dei detenuti.
Il
direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i pareri del
sanitario e, in caso di accordo, adottare immediatamente le misure idonee
perché tali raccomandazioni siano applicate; in caso di disaccordo,
o se la materia non rientra nella sua competenza, egli deve trasmettere
immediatamente le sue osservazioni e il rapporto sanitario all’autorità
sovraordinata.
-
I
servizi sanitari dell’istituto devono adoperarsi, per diagnosticare
e curare tutte le malattie fisiche o mentali e le malformazioni, suscettibili
di compromettere il reinserimento del detenuto dopo la sua liberazione.
A questo fine, devono essere fornite al detenuto tutte le cure mediche,
chirurgiche e psichiatriche necessarie, ivi comprese quelle che sono
fornite all’esterno.
Disciplina
e punizioni
-
L’ordine
e la disciplina devono essere mantenuti nell’interesse della sicurezza,
di una vita comunitaria bene organizzata e degli obiettivi del trattamento
perseguiti nell’istituto.
-
Nessun
detenuto potrà rivestire nei servizi dell’istituto un ruolo che importi
un potere disciplinare. Questa regola non dovrà comunque essere di
ostacolo al buon funzionamento di iniziative che implichino che determinate
attività o responsabilità di tipo sociale, educativo o sportivo siano
affidate, sotto controllo, a gruppi di detenuti nell’ambito della
loro partecipazione a programmi previsti dal loro regime.
-
I
seguenti punti devono essere regolati da una legge o da un regolamento
emanato dalla autorità competente.
a)
la condotta che integra una infrazione disciplinare:
b)
il genere e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere
inflitte;
c)
l’autorità competente a infliggere tali sanzioni;
d)
l’autorità cui ricorrere e la procedura da seguire.
-
Un
detenuto non può essere punito che in conformità alle disposizioni
di una tale legge o di un tale regolamento, e mai due volte per lo
stesso fatto. Il rapporto disciplinare deve essere immediatamente
trasmesso alle autorità competenti che decidono senza ritardo. Nessun
detenuto può essere punito senza essere informato dell’infrazione
che gli si contesta e senza che abbia la possibilità di discolparsi.
Quando necessario e possibile, il detenuto deve essere autorizzato
a discolparsi per mezzo di un interprete.
-
Le
sanzioni collettive, le pene corporali, la assegnazione ad una camera
priva di luce così come ogni punizione crudele, inumana o degradante
devono essere completamente vietate come sanzioni disciplinari.
-
La
sanzione dell’isolamento disciplinare e ogni altra misura punitiva
che rischierebbe di alterare la salute fisica e mentale del detenuto
non possono essere inflitte se non quando il medico, dopo aver esaminato
il detenuto, certifichi per iscritto che costui è in condizioni di
sopportarle. In ogni caso tali misure non devono mai essere contrarie
ai principi posti dalla regola, né discostarsene. Il sanitario deve
visitare giornalmente i detenuti che subiscono tali sanzioni disciplinari
e deve fare rapporto al direttore, se ritiene necessario porre fine
alla sanzione o modificarla per ragioni di salute fisica o psichica.
Strumenti
di contenzione
-
L’uso
di catene e ferri deve essere proibito. Le manette, le camicie di
forza e altri mezzi di contenzione non saranno mai impiegali a titolo
di sanzione. Essi non potranno essere utilizzati che nei casi seguenti:
a)
se necessario, come precauzione contro una evasione durante un trasferimento,
purché siano tolte quando il detenuto compare davanti ad una autorità
giudiziaria o amministrativa, a meno che la detta autorità decida altrimenti;
b)
per ragioni sanitarie, su indicazione e sotto controllo del medico;
c)
per ordine del direttore, se gli altri mezzi per contenere il detenuto
siano falliti, al fine di impedirgli di causare pregiudizio a se stesso
o ad altri o causare danni rilevanti: in questo caso, il direttore deve
consultare con urgenza il sanitario e fare rapporto all’autorità amministrativa
superiore.
-
Il
modello e il sistema di impiego degli strumenti di contenzione autorizzati
dall’articolo precedente devono essere regolati dalla legge o dai
regolamenti. La loro applicazione non deve essere prolungata oltre
il tempo strettamente necessario.
Informazione
e reclami dei detenuti
-
Ogni
detenuto, al momento dell’ingresso in istituto, deve ricevere informazioni
scritte relative alla regolamentazione del trattamento dei detenuti
della propria categoria, alle regole disciplinari dell’istituto, ai
mezzi autorizzati per ottenere informazioni e formulare reclami, a
tutto ciò che può essere necessario per permettergli di conoscere
i suoi diritti e obblighi e adattarsi alla vita dell’istituto. Se
il detenuto non può comprendere le informazioni scritte, esse devono
essere fornite oralmente.
-
Ogni
detenuto deve avere, quotidianamente, la possibilità di avanzare richieste
e sporgere reclami al direttore dell’istituto o al funzionario che
ne fa le veci. Ogni detenuto deve potersi rivolgere, o presentare
istanze e sporgere reclami, a un ispettore degli istituti o a ogni
altra autorità autorizzata a visitare l’istituto senza la presenza
del direttore e di altri membri del personale. Ogni detenuto deve
essere autorizzato ad indirizzare, in busta chiusa, un’istanza o reclamo
all’amministrazione penitenziaria centrale, all’autorità giudiziaria
o ad altre autorità competenti. Ogni istanza o reclamo indirizzato
o trasmesso all’autorità penitenziaria deve essere esaminato senza
ritardo e la risposta al detenuto deve essere data in tempo utile.
Contatti
con il mondo esterno
-
I
detenuti devono essere autorizzati ad avere contatti con le famiglie
e, nei limiti imposti dalle esigenze del trattamento, dalla sicurezza
e dall’ordine e disciplina dell’istituto, con le persone e i rappresentanti
di organismi esterni, e a ricevere visite di dette persone a intervalli
regolari. Per incoraggiare i contatti con il mondo esterno, deve essere
previsto un sistema di permessi compatibile con gli obiettivi del
trattamento, che sono oggetto della parte IV di queste regole.
-
I
detenuti stranieri dovrebbero essere informati senza ritardo del diritto
di richiedere contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare
dello Stato cui appartengono, e ragionevoli agevolazioni devono essere
loro accordate a tal fine, l’Amministrazione penitenziaria dovrebbe
cooperare strettamente con ogni rappresentanza nell’interesse dei
detenuti stranieri che possono avere esigenze particolari. I detenuti
cittadini di Stati che non hanno rappresentanze diplomatiche o consolari
nel Paese, così come i rifugiati e gli apolidi, devono godere delle
stesse agevolazioni per comunicare con il rappresentante diplomatico
del Paese incaricato di proteggere i loro interessi o con ogni altra
autorità nazionale o internazionale il cui compito è di proteggere
tali interessi.
-
I
detenuti devono potere tenersi regolarmente al corrente degli avvenimenti
sia con la lettura di giornali quotidiani, periodi o altre pubblicazioni,
sia attraverso la radio e la televisione, sia con conferenze o ogni
altro mezzo simile autorizzato o controllato dall’amministrazione.
Disposizioni particolari dovrebbero essere adottate per soddisfare
i bisogni dei cittadini stranieri che hanno difficoltà linguistiche.
Assistenza
religiosa e morale
-
Ogni
detenuto deve essere autorizzato, nella misura del possibile, a soddisfare
le esigenze della propria vita religiosa. spirituale e morale, partecipando
alle funzioni o riunioni organizzate nell’istituto e disponendo dei
libri e delle pubblicazioni necessarie.
-
Se
nell’istituto vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti
alla stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione
deve essere nominato o riconosciuto. Se il numero dei detenuti lo
giustifica e le circostanze lo permettono, l’intervento dovrebbe essere
di tipo permanente. Il rappresentante qualificato nominato o riconosciuto
ai sensi del paragrafo deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente
i servizi e le attività religiose e a effettuare visite pastorali
particolari, negli orari a ciò riservati, ai detenuti appartenenti
alla sua religione. Il diritto di entrare in contatto con un rappresentante
qualificato di una religione non deve essere rifiutato ad alcun detenuto.
Se un detenuto si oppone alla visita di un rappresentante di una religione,
la sua volontà deve essere rispettata.
Deposito
degli oggetti appartenenti ai detenuti
-
Quando
il regolamento non autorizza i detenuti a tenere in loro possesso
denaro, oggetti di valore e altri effetti loro appartenenti, questi
devono essere conservati in luogo sicuro, al momento dell’ammissione
nello stabilimento. Un elenco di essi sarà compilato e firmato dal
detenuto. Devono essere adottate misure per conservare questi oggetti
in buono stato. Se qualche oggetto deve essere distrutto per motivi
di igiene, il fatto sarà registrato e il detenuto ne sarà informato.
Tali oggetti e il denaro devono essere restituiti al detenuto al momento
della liberazione, ad eccezione del denaro legalmente prelevato e
degli oggetti che egli ha potuto inviare all’esterno o che hanno dovuto
essere distrutti per motivi di igiene. Il detenuto deve firmare una
ricevuta per il denaro e gli oggetti che gli sono stati restituiti.
Nella misura del possibile, i valori egli oggetti inviati dall’esterno
al detenuto sono sottoposti alle stesse regole, a meno che il loro
uso durante la detenzione sia previsto ed autorizzato. Se il detenuto
porta con sé medicinali al momento dell’ammissione in istituto, il
medico deciderà sul loro impiego.
Notificazioni
di decessi, malattie, trasferimenti
-
In
caso di decesso o grave malattia di un detenuto, o di ricovero in
un istituto per il trattamento di malattie o anormalità psichiche,
il direttore deve informare immediatamente il coniuge, se il detenuto
è coniugato, o il parente più prossimo, e in ogni caso ogni altra
persona preventivamente indicata dal detenuto. Un detenuto deve essere
informato subito della morte o della grave malattia di un parente
prossimo. In tal caso, e quando le circostanze lo permettono, il detenuto
dovrebbe essere autorizzato a visitare libero o scortato il parente
malato, od a rendere visita alla salma. Ogni detenuto deve avere il
diritto di informare subito la sua famiglia della propria detenzione
o del proprio trasferimento in un altro istituto.
Trasferimento
dei detenuti
-
Quando
i detenuti sono condotti in un istituto o ne sono trasferiti, essi
devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico, ed
opportune disposizioni devono essere adottate per proteggerli dagli
insulti, dalla curiosità e da ogni tipo di pubblicità. Deve essere
proibito il trasporto dei detenuti in veicoli con ventilazione e illuminazione
non adeguata, o in condizioni che impongono loro una non necessaria
sofferenza fisica o un’umiliazione. Il trasporto di detenuti deve
avvenire a spese dell’amministrazione e conformemente alle regole
in vigore.
Parte
terza
Personale
-
Considerato
il ruolo fondamentale del personale penitenziario, ai fini della buona
gestione dell’istituto e gli sforzi per raggiungere gli obiettivi
riguardanti l’organizzazione ed il trattamento, le Amministrazioni
penitenziarie daranno la massima priorità alla piena applicazione
delle regole relative al personale.
-
I
membri del personale penitenziario saranno costantemente incoraggiati,
attraverso strumenti di formazione, procedure di consultazione e metodi
efficaci di gestione, a sviluppare il senso di umanità e del lavoro.
-
L’Amministrazione
penitenziaria deve considerare che uno dei suoi maggiori compiti è
di tenere l’opinione pubblica costantemente informata, del ruolo svolto
dal sistema penitenziario e del lavoro compiuto dal suo personale,
in maniera da far meglio comprendere al pubblico l’importanza del
contributo offerto dal personale alla società.
-
Amministrazione
penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni livello
al momento del reclutamento e delle progressioni di carriera. Deve
essere tenuto conto in particolare delle qualità morali e umane, della
capacità professionale e delle attitudini personali a tale lavoro.
I membri del personale devono normalmente essere impiegati, a titolo
permanente, in qualità di funzionari penitenziari: essi devono avere
lo status di pubblici impiegati e conseguentemente godere della stabilità
dell’impiego, che può essere condizionata soltanto dalla loro buona
condotta, dall’efficacia nel lavoro, dalle buone condizioni fisiche
e mentali, e da un livello di istruzione appropriato. La remunerazione
deve essere sufficiente per permettere di assumere e trattenere in
servizio uomini e donne competenti: i vantaggi di carriera e le condizioni
di impiego devono essere stabiliti tenendo conto della natura penosa
del lavoro. Ogni volta che è necessario impiegare personale a tempo
parziale, questi criteri dovrebbero essere seguiti anche per tale
personale, in quanto applicabili.
-
Il
personale, al momento del reclutamento o dopo un appropriato periodo
di esperienza pratica, deve frequentare un corso di formazione generale
e particolare e superare prove teoriche e pratiche, a meno che la
sua preparazione professionale renda ciò non necessario. Durante la
carriera il personale dovrà mantenere e migliorare le sue conoscenze
e la competenza professionale, frequentando corsi di perfezionamento
organizzati periodicamente dall’amministrazione. Dovrebbero essere
adottate le misure necessarie per far acquistare una esperienza e
una formazione più estesa al personale le cui capacità professionali
sarebbero da ciò incrementate. La formazione di tutto il personale
dovrebbe includere una informazione sulle regole penitenziarie europee
e sulla loro applicazione, e sulla Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo.
-
Tutti
i membri del personale devono in ogni circostanza comportarsi e svolgere
i propri compiti in modo che il loro esempio abbia una influenza positiva
sui detenuti e provochi il loro rispetto.
-
Nella
misura del possibile il personale deve comprendere un numero sufficiente
di specialisti come psichiatri, psicologi, assistenti sociali, insegnanti,
capi d’arte, insegnanti di educazione fisica e istruttori sportivi.
-
Questo
personale ed altri specialisti devono normalmente essere impiegati
a pieno tempo. Ciò non esclude che si possa ricorrere ad impiegati
part-time o a volontari, in caso di necessità, se il loro impiego
è considerato opportuno. L’Amministrazione penitenziaria deve assicurare
che ogni istituto sia sempre sotto la piena responsabilità del direttore,
del vice direttore o di altro funzionario autorizzato. Il direttore
di un istituto deve essere adeguatamente qualificato per il suo incarico,
in relazione alle qualità personali, alla competenza amministrativa,
alla formazione e all’esperienza. Il direttore deve essere nominato
a pieno tempo ed essere disponibile e accessibile in ogni momento,
secondo quanto richiesto dall’Amministrazione penitenziaria nelle
sue istruzioni professionali. Quando due o più istituti sono sotto
l’autorità di un solo direttore, questi deve visitarli ad intervalli
frequenti. Ognuno degli istituti deve avere a capo un funzionario
responsabile.
-
L’Amministrazione
deve promuovere metodi di organizzazione e sistemi di gestione idonei
ad assicurare una buona comunicazione tra le diverse categorie di
personale dell’istituto e un buon coordinamento dei servizi, specialmente
per quel che concerne il trattamento ed il reinserimento sociale dei
detenuti.
-
Il
direttore, il vicedirettore e la maggioranza dei membri del personale
dell’istituto devono parlare la lingua della maggioranza dei detenuti,
o una lingua compresa dalla maggioranza di essi. Si deve ricorrere
ai servizi di un interprete ogni volta che ciò sia necessario e possibile.
-
Devono
essere adottate misure per assicurarsi che un medico qualificato e
riconosciuto sia in condizione di intervenire in ogni momento in caso
di urgenza. Negli istituti che non dispongono di uno o più medici
a pieno tempo, un medico a part-time o personale autorizzato di un
servizio sanitario deve effettuare visite regolari.
-
Deve
essere incoraggiato l’impiego, in un istituto o sezione di istituto
che ospita detenuti di un determinato sesso, di personale dell’altro
sesso.
-
Il
personale degli istituti non deve utilizzare la forza nei confronti
dei detenuti se non in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione
o di resistenza fisica, attiva o passiva a un ordine impartito in
base alla legge o al regolamento. Il personale che ha fatto ricorso
alla forza deve limitarne l’uso allo stretto necessario e deve fare
rapporto sull’incidente immediatamente al direttore dell’istituto.
Il personale deve ricevere quando necessario una speciale formazione
tecnica per rendere inoffensivi i detenuti violenti. Salvo che in
circostanze speciali, il personale che svolge i suoi compiti a contatto
diretto dei detenuti non deve essere armato. Inoltre, non si deve
mai affidare un’arma a un membro del personale senza che questi sia
stato ben addestrato per il suo uso.
Parte
quarta
Obiettivi
del trattamento e regime penitenziario
-
La
detenzione, comportando la privazione della libertà, è una punizione
in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari
non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo
che come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell’isolamento
o dalle esigenze della disciplina.
-
Ogni
sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti
siano regolati e gestiti in maniera da:
a)
assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità
umana e con le norme accettate dalla collettività;
b)
ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze
tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a
far diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale
nei detenuti;
c)
mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro
famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi
dei detenuti e delle loro famiglie;
d)
offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro attitudini
e di accrescere le loro prospettive di reinserimento nella società dopo
la liberazione.
-
A
questi fini, tutte le risorse riabilitative, educative, morali, spirituali
e di altro tipo dovrebbero essere disponibili e utilizzate secondo
le necessità trattamentali individuali dei detenuti. Si dovrebbero
quindi prevedere:
a)
un aiuto e un’assistenza spirituale e la possibilità di lavorare, di
beneficiare di un orientamento e di un addestramento professionale,
di studiare, di praticare esercizi fisici, sviluppare le attitudini
e vivere in società, avere l’aiuto di esperti, essere occupati in attività
di gruppo e ricreative;
b)
misure appropriate perché tali attività siano concepite, nella misura
del possibile, in modo da rendere più numerosi i contatti e le relazioni
con la comunità esterna, anche per facilitare il reinserimento sociale
dopo la liberazione;
c)
procedure per stabilire e rivedere i programmi individuali di trattamento
e di formazione, nei confronti dei detenuti dopo ampia consultazione
con il personale interessato e quando ciò sia praticabile, con i singoli
detenuti interessati;
d)
sistemi di comunicazione e uno stile di gestione che favoriscano lo
stabilirsi di relazioni positive tra il personale e i detenuti, così
da permettere di elaborare prospettive di regime penitenziario e programmi
di trattamento efficaci.
-
Per
raggiungere questi obiettivi. si deve individualizzare il trattamento
e a tal fine, occorre disporre di un sistema flessibile di assegnazione
che permetta di collocare i detenuti in istituti o sezioni separate,
dove ognuno possa ricevere il trattamento idoneo e la opportuna formazione.
Il tipo, la dimensione, l’organizzazione e la capacità di questi istituti
saranno determinati essenzialmente dalla natura del trattamento applicato.
È necessario assicurarsi che i detenuti siano assegnati tenendo conto
delle necessità di ordine e sicurezza, ma ogni restrizione dovrebbe
essere adottata nella misura minima possibile compatibile con la sicurezza
e dovrebbe rispettare gli speciali bisogni del detenuto. È necessario
adoperarsi per assegnare i detenuti ad istituti aperti, o comunque
offrire loro ampie opportunità di contatti con la comunità esterna.
Nel caso di detenuti stranieri, bisogna considerare come particolarmente
importanti i contatti con appartenenti alla comunità esterna della
loro stessa nazionalità.
-
Il
più presto possibile dopo l’ingresso in istituto e dopo l’osservazione
della personalità di ogni detenuto condannato a pena di ragionevole
durata, dovrà essere preparato un programma di trattamento in un istituto
idoneo sulla base dei risultati ottenuti circa i suoi bisogni individuali.
le sue capacità e attività. e, in particolare le sue esigenze di vicinanza
alla famiglia.
-
Quale
che sia il regime penitenziario, i detenuti devono avere l’opportunità
di partecipare ad attività dell’istituto capaci di sviluppare il loro
senso di responsabilità, e di autonomia e di stimolarli a interessarsi
del proprio trattamento. Si dovrebbe cercare di sviluppare i metodi
per incoraggiare la cooperazione e la partecipazione dei detenuti
al proprio trattamento. A questo fine i detenuti devono essere incoraggiati
ad assumere, nei limiti specificati nella regola 34, delle responsabilità
in alcuni settori delle attività dell’istituto.
-
La
preparazione dei detenuti alla dimissione dovrebbe cominciare il più
presto possibile dopo l’ingresso in un istituto penitenziario. Per
questo il trattamento dei detenuti deve sottolineare la loro non esclusione
dalla comunità ma al contrario il fatto che essi continuano a farne
parte. Organismi della comunità e operatori sociali dovrebbero nella
misura del possibile essere coinvolti nella collaborazione con il
personale dell’istituto nel compito del reinserimento sociale dei
detenuti, in particolare mantenendo e migliorando le relazioni di
essi con le famiglie, con altre persone e con gli organismi sociali.
Dovranno essere adottate misure per salvaguardare. nella misura massima
possibile compatibile con la legge e la condanna subita, i diritti
civili, i diritti relativi alla sicurezza sociale e gli altri vantaggi
sociali dei detenuti. I programmi di trattamento dovrebbero prevedere
disposizioni relative ai permessi, che dovrebbero anche esser accordati
nella più larga misura possibile, per motivi sanitari, educativi,
professionali, familiari e per altre ragioni di carattere sociale.
I detenuti stranieri non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità
di beneficiare dei permessi soltanto a causa della loro nazionalità.
Inoltre, ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per permettere loro
di partecipare in comune alle attività previste dal loro regime al
fine di attenuare il loro senso di isolamento.
Lavoro
-
Il
lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo
del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell’istituto.
I condannati possono essere soggetti all’obbligo di lavoro, tenuto
conto delle loro capacità fisiche e mentali, come determinate dal
sanitario. Un lavoro sufficiente e di natura conveniente o, nel caso,
altre attività utili, devono essere proposte al detenuto per occuparlo
durante la normale durata di una giornata di lavoro. Nella misura
del possibile, il lavoro deve essere tale da conservare e aumentare
la capacità del detenuto di guadagnarsi normalmente la vita dopo la
sua dimissione. Bisogna offrire una formazione professionale per mestieri
utili ai detenuti che sono nella condizione di profittarne, e particolarmente
i giovani. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale,
con le possibilità dell’amministrazione e le esigenze di disciplina
dell’istituto, i detenuti devono poter scegliere il tipo di lavoro
che desiderano effettuare.
-
L’organizzazione
e il metodo di lavoro negli istituti devono avvicinarsi, nella misura
del possibile, a quelli che regolano un lavoro nella società esterna,
al fine di preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro
libero. Il lavoro dovrebbe comunque rispondere alle regole giuridiche
c tecniche in vigore ed essere organizzato nel quadro dei moderni
metodi di gestione e produzione. Il fine di trarre un profitto finanziario
dal lavoro penitenziario può avere quale effetto l’innalzamento del
livello, ed il miglioramento della qualità della formazione, ma gli
interessi dei detenuti ed il loro trattamento non devono essere subordinati
a questo fine.
-
Il
lavoro per i detenuti deve essere assicurato dalla Amministrazione
penitenziaria:
a)
sia nei propri locali, officine e tenute agricole;
b)
sia in collaborazione con imprenditori privati, all’interno o all’esterno
dell’istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno versare il
salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo
dei detenuti.
-
La
sicurezza e l’igiene devono essere assicurati nella stessa misura
che per i lavoratori liberi. Misure devono essere adottate per indennizzare
i detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali,
a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per
i lavoratori liberi
-
Il
numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti
deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali concernenti
il lavoro in libertà. I detenuti devono godere almeno di un giorno
di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi
alle attività previste nel quadro del trattamento e in vista del loro
reinserimento sociale.
-
Deve
essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei detenuti.
Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare almeno
una parte della propria remunerazione per l’acquisto di oggetti autorizzati
dal regolamento, destinati all’uso personale, e di inviarne una parte
alla famiglia o spenderla per altri fini autorizzati. Il regolamento
dovrebbe anche prevedere che una parte della remunerazione sia accantonata
dall’Amministrazione, per costituire un peculio che sarà restituito
al detenuto al momento della sua liberazione.
Istruzione
-
Un
programma di studi completo deve essere organizzato in ogni istituto
per offrire a tutti i detenuti la possibilità di soddisfare almeno
qualcuno dei loro bisogni e delle loro aspirazioni individuali. L’obiettivo
di tali programmi dovrebbe essere quello di aumentare la possibilità
di positivo reinserimento sociale, sostenere il morale dei detenuti,
migliorare il loro comportamento e promuovere il senso del rispetto
di sé.
-
L’istruzione
dovrebbe essere considerata come una attività del regime penitenziario,
informata allo stesso statuto e remunerazione di base del lavoro,
a condizione che sia organizzata durante l’orario di lavoro e faccia
parte integrante del programma individuale di trattamento.
-
L’istruzione
dei giovani detenuti, soprattutto di quelli di origine straniera o
aventi specifici bisogni culturali o connessi alla loro etnia, dovrebbe
attirare particolarmente l’attenzione delle amministrazioni penitenziarie.
-
Programmi
speciali di istruzione dovrebbero essere organizzati per detenuti
con speciali problemi, come gli analfabeti.
-
Nella
misura del possibile, l’istruzione del detenuto deve:
-
essere
integrata nel sistema di istruzione pubblica perché gli interessati
possano continuare con facilità la propria formazione dopo la liberazione;
-
essere
impartita in istituti scolastici fuori dell’istituto penitenziario.
-
Ogni
istituto deve disporre di una biblioteca destinata a tutte le categorie
di detenuti, convenientemente fornita con una larga scelta di libri
istruttivi e ricreativi. I detenuti devono essere incoraggiati ad
usufruirne pienamente. Quando possibile, la biblioteca dell’istituto
sarà organizzata in cooperazione con i servizi delle biblioteche pubbliche.
Educazione
fisica, esercizi, sport e attività ricreative
-
Il
regime penitenziario deve riconoscere l’importanza, per la salute
fisica e mentale, delle attività tendenti a mantenere i detenuti in
buona forma fisica, a compiere adeguati esercizi e a godere di attività
di tempo libero.
-
Conseguentemente
un appropriato programma di educazione fisica, di sport e di altre
attività di tempo libero, dovrebbe essere organizzato nel quadro del
sistema di trattamento e di formazione. A questo fine, dovrebbero
essere previsti spazi, installazioni ed attrezzature.
-
Le
Amministrazioni penitenziarie dovrebbero assicurare che i detenuti,
i quali partecipano a questi programmi, siano in possesso dei necessari
requisiti fisici. Speciali misure dovrebbero essere adottate per organizzare,
sotto direzione medica, attività fisiche, educative e correttive per
quei detenuti che ne hanno necessità.
-
Tutti
i detenuti che non lavorano all’esterno, o che non sono assegnati
a istituti aperti, devono essere autorizzati, se il tempo lo permette,
a godere di almeno un’ora giornaliera di permanenza o esercizio fisico
appropriato all’aria aperta, nella misura del possibile al riparo
dalle intemperie.
Preparazione
alla dimissione
-
Tutti
i detenuti dovrebbero poter beneficiare di misure specificamente dirette
ad assisterli per il reinserimento sociale, familiare e lavorativo
dopo la dimissione. Idonee procedure e speciali corsi dovrebbero essere
predisposti a questo fine.
-
Nel
caso di detenuti condannati a pena di più lunga durata, dovrebbero
essere adottate misure per assicurare un graduale reinserimento nella
società. Questo fine potrebbe essere conseguito in particolare grazie
a un programma di preparazione alla dimissione organizzato nell’istituto
stesso o in un altro istituto idoneo, o grazie a una liberazione condizionale
sorretta da un’efficace assistenza sociale.
-
Le
Amministrazioni penitenziarie dovrebbero lavorare in stretta cooperazione
con i servizi sociali e gli organismi che aiutano i detenuti liberati
a ritrovare un posto nella società, in particolare a riprendere la
vita familiare e lavorativa. Misure devono essere adottate per assicurare
che ai detenuti liberati siano forniti, se necessario, documenti di
identificazione validi e assistenza per reperire un alloggio idoneo
e un lavoro. Essi devono essere provvisti dei mezzi di sussistenza
per l’immediato, di abiti convenienti e adatti al clima e alla stagione,
e dei mezzi sufficienti per raggiungere la propria destinazione. Rappresentanti
autorizzati di servizio o organismi sociali dovrebbero potersi recare
nell’istituto e visitare i detenuti per dare un pieno contributo alla
preparazione della loro dimissione e del programma successivo alla
liberazione.
Parte
quinta
Regole
complementari applicabili a particolari categorie di detenuti
-
L’Amministrazione
penitenziaria deve essere guidata dalle regole precedenti nella misura
in cui esse possono essere applicate effettivamente alle particolari
categorie di detenuti per le quali sono dettate le seguenti regole
complementari.
Detenuti
in attesa di giudizio
-
Senza
pregiudizio delle regole legali dettate per la tutela della libertà
individuale e relative alla procedura da osservarsi riguardo ai detenuti
in attesa di giudizio, questi ultimi, che sono presunti innocenti
fino a che non siano dichiarati colpevoli, devono fruire dei benefici
che possono loro derivare ai sensi della regola 90, e devono essere
trattati senza altre restrizioni che quelle imposte dalle necessità
del procedimento penale e dalla sicurezza dell’istituto.
-
Ogni
detenuto in attesa di giudizio deve immediatamente potere informare
la famiglia del suo arresto e ad esso deve essere accordata ogni ragionevole
agevolazione per poter comunicare con la famiglia, gli amici e le
persone con le quali ha un legittimo interesse ad entrare in contatto.
Deve essere altresì autorizzato a ricevere, in condizioni soddisfacenti
dal punto di vista umano, visite da queste persone, con le sole restrizioni
e modalità di sorveglianza necessarie per l’amministrazione della
giustizia e l’ordine e la sicurezza dell’istituto. Se un detenuto
in attesa di giudizio non desidera informare qualcuna di queste persone,
l’Amministrazione penitenziaria non dovrebbe farlo di propria iniziativa,
a meno che ciò non sia necessario per ragioni connesse, ad esempio,
all’età, alla condizione mentale o ad ogni altra incapacità del detenuto.
-
Ogni
detenuto deve potere, all’inizio della detenzione, nominare un difensore
di fiducia o chiedere la nomina di un difensore d’ufficio, quando
ciò sia previsto, ed incontrare il proprio avvocato per predisporre
la difesa, preparare e trasmettere istruzioni confidenziali e riceverne,
a sua richiesta, ogni agevolazione deve essergli accordata a questo
effetto. In particolare deve potersi fare assistere gratuitamente
da un interprete nei suoi rapporti essenziali con gli organi amministrativi
e per la sua difesa. Gli incontri tra l’imputato e il suo difensore
possono essere controllati visivamente ma non uditivamente da un funzionario
di polizia o dell’istituto. La assegnazione dei detenuti in attesa
di giudizio deve essere conforme alle previsioni della regola 11,
paragrafo 3.
-
Salvo
che se le circostanze rendano ciò poco consigliabile, il detenuto
in attesa di giudizio deve poter disporre di una camera individuale.
-
Il
detenuto in attesa di giudizio deve avere la possibilità di indossare
i propri indumenti personali se questi sono puliti e convenienti.
I detenuti che non hanno tale possibilità devono essere forniti di
indumenti convenienti. In mancanza di tenute convenienti personali,
un abito civile in buone condizioni deve essere fornito al detenuto
in attesa di giudizio per comparire davanti all’autorità giudiziaria
o per altre uscite autorizzate.
-
Il
detenuto in attesa di giudizio deve avere nella misura del possibile
l’opportunità di lavorare, ma senza averne l’obbligo, Se lavora, deve
essere remunerato come gli altri detenuti. Se è previsto un programma
di studi e di formazione professionale, deve essere incoraggiato a
parteciparvi.
-
Il
detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a procurarsi,
a proprie spese o a spese di terzi, libri, giornali, materiali necessari
per scrivere, così come altri mezzi per impiegare il tempo nei limiti
compatibili con gli interessi dell’amministrazione della giustizia
e con l’ordine e la sicurezza dell’istituto.
-
Il
detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a essere visitato
e curato dal suo medico di fiducia e dal suo dentista personale, se
vi sono valide ragioni, In caso di rifiuto, questo dovrebbe essere
motivato. I costi relativi non devono essere a carico dell’Amministrazione
penitenziaria.
Condannati
per procedure non penali
-
Nei
Paesi dove la legge permette la carcerazione per ordine di organo
giudiziario, in seguito a una procedura non penale, tali detenuti
non devono essere assoggettati a restrizioni maggiori, né essere trattati
con severità maggiore, di quella minima necessaria per assicurare
l’ordine e la sicurezza. Il trattamento non può essere meno favorevole
di quello dei detenuti in attesa di giudizio, ad eccezione, eventualmente,
del fatto che essi possono essere obbligati a lavorare.
Detenuti
alienati e anormali psichici
-
Gli
alienati non dovrebbero essere detenuti negli istituti penitenziari,
e devono essere adottate misure per trasferirli al più presto possibile
in istituti destinati ai malati psichici. Istituti specializzati,
o sezioni a gestione sanitaria, dovrebbero essere disponibili per
l’osservanza e il trattamento dei detenuti colpiti da altre affezioni
o disordini psichici. Il servizio medico o psichiatrico dell’istituto
penitenziario deve assicurare il trattamento psichiatrico ad ogni
detenuto che ne abbia bisogno. Misure devono essere adottate, in collaborazione
con gli organismi comunitari competenti, per assicurare quando necessario,
dopo la dimissione, la continuazione del trattamento psichiatrica
e perché sia assicurata una assistenza sociale psichiatrica post-penitenziaria.
|