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Il Codice penale tedesco in sintesi
Titolo primo - Le Pene
Pena detentiva
Durata della pena detentiva. La pena detentiva è temporanea, se la legge non commina l’ergastolo. La durata massima della pena detentiva temporanea è di quindici anni, la minima di un mese.
Computo della durata della pena detentiva. La pena detentiva inferiore a un anno viene misurata in settimane e mesi interi; la pena detentiva di più lunga durata in mesi ed anni interi.
Pena pecuniaria
Determinazione dei tassi giornalieri. La pena pecuniaria viene comminata in tassi giornalieri. Essa ammonta nel minimo a cinque e nel massimo, se la legge non stabilisce diversamente, a trecentosessanta interi tassi giornalieri. Il giudice determina l’importo di un tasso giornaliero tenendo in considerazione le condizioni personali ed economiche dell’autore. Di regola, ci si basa sul guadagno netto che l’autore realizza o potrebbe realizzare mediamente in un giorno. Un tasso giornaliero è fissato nel minimo in due e nel massimo in diecimila marchi. Ai fini della commisurazione del tasso giornaliero possono essere valutati gli introiti dell’autore, il suo patrimonio ed altri elementi. Nella decisione vengono enunciati numero ed ammontare dei tassi giornalieri.
Pena pecuniaria cumulata alla pena detentiva. Se l’autore si è arricchito o ha tentato di arricchirsi mediante la commissione del fatto, può essergli inflitta, unitamente alla pena detentiva, una pena pecuniaria altrimenti non comminata o comminata solo come pena alternativa se ciò risulta opportuno in considerazione delle condizioni personali ed economiche dell’autore.
Agevolazioni di pagamento. Se dal condannato non si può esigere un pagamento immediato, il giudice gli accorda una dilazione o gli consente di pagare la pena per tassi rateali. Il giudice può disporre che l’agevolazione del pagamento rateale venga meno se il condannato non paga puntualmente una rata.
Pena detentiva sostitutiva. Se la pena pecuniaria non può essere riscossa interviene la pena detentiva. A un tasso giornaliero corrisponde un giorno di pena detentiva. La durata minima della pena detentiva sostitutiva è di un giorno.
Pena patrimoniale
Inflizione della pena patrimoniale. Quando la legge fa rinvio a questa disposizione, il giudice può, in aggiunta all’ergastolo o a una pena detentiva superiore a due anni, condannare al pagamento di una somma di denaro, la cui entità ha come limite massimo il valore del patrimonio dell’autore (pena patrimoniale). Il giudice stabilisce una pena detentiva, che viene inflitta in luogo della pena patrimoniale, qualora questa non possa essere riscossa (pena detentiva sostitutiva). La misura massima della pena detentiva sostitutiva è di due anni, la sua misura minima di un mese.
Pena accessoria
Divieto di guida. Se, per un reato commesso durante la guida di un autoveicolo o in relazione a tale situazione o violando i doveri dell’automobilista, taluno è condannato ad una pena detentiva o pecuniaria, il giudice può vietargli, per un periodo da uno a tre mesi, di condurre nel traffico stradale veicoli di ogni tipo o di un tipo particolare. Nel periodo di divieto non è computato il tempo in cui l’autore si è trovato, per ordine dell’autorità, in stato di custodia in un istituto.
Conseguenze accessorie
Perdita della capacità di ricoprire pubblici uffici, dell’eleggibilità e del diritto di voto. Chi viene condannato per un crimine alla pena detentiva di almeno un anno, perde per la durata di cinque anni la capacità di ricoprire pubblici uffici e di ottenere i poteri derivanti da elezioni pubbliche.
Inizio e computo della perdita. La perdita delle capacità, delle posizioni giuridiche e dei diritti, ha effetto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Riconferimento di capacità e diritti. Il giudice può riconferire le capacità perdute e i diritti perduti se: 1. È già trascorsa la metà del tempo in cui la perdita doveva avere effetto. 2. Si deve ritenere che il condannato non commetterà in futuro altri reati dolosi. Non viene incluso nel computo dei termini il tempo in cui il condannato è stato detenuto in un istituto per ordine dall’autorità. Titolo secondo - Commisurazione della Pena
Principi della commisurazione della pena. La colpevolezza dell’autore è il fondamento per la commisurazione della pena. Sono da tenere in considerazione gli effetti che ci si può attendere dalla pena sulla futura vita sociale dell’autore. Ai fini della commisurazione, il giudice valuta le circostanze favorevoli e contrarie all’autore. Al riguardo, vengono tenuti in considerazione: 1. I motivi e gli scopi dell’autore. 2. L’atteggiamento interiore che emerge dal fatto e la volontà esplicata nel fatto. 3. La misura dell’antidoverosità. 4. Le modalità esecutive e le conseguenze colpevoli del fatto. 5. La vita anteatta e le condizioni personali ed economiche dell’autore. 6. La sua condotta successiva al fatto, in particolare il suo sforzo per risarcire il danno, così come lo sforzo dell’autore di raggiungere una composizione con la parte offesa.
Casi eccezionali di ammissibilità della pena detentiva breve. Il giudice infligge una pena detentiva inferiore a sei mesi, solo quando particolari circostanze relative al fatto o alla personalità dell’autore, rendono indispensabile l’inflizione di una pena detentiva per l’effetto che può esercitare sull’autore o per la difesa dell’ordinamento giuridico. Quando la legge non commina alcuna pena pecuniaria e non viene presa in considerazione l’applicazione di una pena detentiva di sei mesi o più, il giudice infligge una pena pecuniaria, a meno che non si renda indispensabile l’inflizione della pena detentiva.
Attenuanti legali speciali. Quando un’attenuazione della pena viene prescritta o consentita si applicano le seguenti disposizioni: 1. L’ergastolo è sostituito dalla pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. In caso di pena detentiva temporanea, può essere applicata una pena pari nel massimo a tre quarti della pena massima comminata. In caso di pena pecuniaria, si applica la stessa disposizione in riferimento al numero massimo di tassi giornalieri. 3. Il minimo della pena detentiva è diminuito:
Se il giudice, in forza di una legge che fa rinvio alla presente disposizione, può diminuire la pena secondo la propria discrezionalità, può ridurla fino al minimo legale della pena prevista o infliggere la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.
Concorso di attenuanti. Una circostanza che, da sola o con altre, comporti il riconoscimento di un caso di minore gravità ed al contempo costituisca attenuante speciale, può essere presa in considerazione una sola volta.
Computo. Se il condannato è stato soggetto a custodia preventiva o ad altra forma di privazione della libertà per un fatto che sia o sia stato oggetto del processo, essa viene scomputata dalla pena detentiva temporanea o dalla pena pecuniaria. Il giudice può però disporre che lo scomputo venga in tutto o in parte omesso se, avendo riguardo al comportamento del condannato dopo il fatto, esso appare ingiustificato. Se una pena inflitta con efficacia esecutiva è sostituita con un’altra pena a seguito di un successivo processo, la pena precedente viene scomputata da quest’ultima, nella misura in cui sia stata eseguita. Se il condannato è già stato punito all’estero per lo stesso fatto, dalla nuova pena deve scomputarsi quella inflitta all’estero, in quanto scontata. Nel computo della pena pecuniaria o per i fini della pena pecuniaria, un giorno di privazione della libertà corrisponde ad un tasso giornaliero. Quando viene scomputata una pena o una privazione della libertà inflitte all’estero, il giudice stabilisce discrezionalmente il criterio di corrispondenza. Per lo scomputo della durata del ritiro provvisorio della patente di guida dal divieto di guida. La custodia, il deposito di sicurezza ed il sequestro della patente sono equiparati al suo ritiro provvisorio. Terzo titolo - Commisurazione della Pena in caso di più violazioni di legge
Unità di reato. Se con una stessa condotta sono violate più disposizioni penali o più volte la medesima disposizione, si condanna ad una pena unica. Se sono violate più disposizioni penali, la pena è stabilita in base alla disposizione che prevede la pena più grave. Essa non può essere inferiore alla pena minima consentita dalle altre leggi applicabili. La pena pecuniaria può essere inflitta dal giudice unitamente alla pena detentiva in presenza dei presupposti fissati dalla legge. Se una delle leggi applicabili consente l’irrogazione della pena patrimoniale, il giudice può infliggerla in aggiunta all’ergastolo o ad una pena detentiva superiore a due anni. Si deve o si può inoltre condannare a pene accessorie se una delle disposizioni applicabili lo impone o lo consente.
Pluralità di reati. Se taluno ha commesso più reati che vengono giudicati contemporaneamente e con ciò incorre in più pene detentive o in più pene pecuniarie, è condannato alla pena cumulativa. Se concorrono una pena detentiva ed una pena pecuniaria, si condanna ad una pena cumulativa. Il giudice può tuttavia infliggerle separatamente. Se l’autore è incorso in una pena dell’ergastolo o in una pena detentiva superiore a due anni, il giudice può infliggere la pena patrimoniale in aggiunta della pena cumulativa risultante dall’applicazione della legge; se in tali casi la pena patrimoniale dev’essere inflitta in più reati, si condanna ad una pena patrimoniale cumulativa.
Determinazione della pena cumulativa. Se una delle singole pene è costituita dall’ergastolo, la pena cumulativa sarà lo stesso ergastolo. In tutti i restanti casi, la pena cumulativa è determinata attraverso l’aumento della più elevata pena inflitta; in caso di pene di tipo diverso, attraverso l’aumento della pena di tipo più grave. La pena cumulativa non può raggiungere la somma delle singole pene. Essa non può superare i quindici anni in caso di pene detentive, il valore del patrimonio dell’autore in caso delle pene patrimoniali e i settecentoventi tassi giornalieri in caso di pene pecuniarie. Se la pena detentiva deve essere costituita da pena detentiva e pecuniaria, nella determinazione del cumulo delle singole pene un tasso giornaliero corrisponde ad un giorno di pena detentiva.
Determinazione successiva della pena cumulativa. La pluralità dei reati e la determinazione della pena cumulativa devono essere applicati anche quando chi ha già subito una condanna definitiva viene condannato, prima che la pena inflitta sia eseguita, prescritta o condonata, per un altro reato, che egli ha commesso prima della condanna precedente. Per condanna precedente deve intendersi la sentenza emessa nel precedente processo in cui poterono essere esaminati da ultimo gli accertamenti di fatto posti a fondamento della condanna. Restano salve le pene patrimoniali, le pene accessorie, le conseguenze accessorie e le misure applicate nel precedente giudizio, a meno che non vengano dichiarate inefficaci con la nuova decisione. Ciò vale anche quando al momento della nuova decisione l’entità della pena patrimoniale inflitta nel precedente giudizio superi il valore del patrimonio dell’autore. Titolo quarto - Sospensione condizionale della pena
Sospensione della pena. In caso di condanna a pena detentiva non superiore ad un anno, il giudice sospende condizionatamente l’esecuzione della pena se ci si può attendere che già la condanna possa servire da monito al condannato e che questi in futuro si asterrà dal commettere altri reati anche senza l’effetto dell’esecuzione. Al riguardo, sono da prendere in considerazione la personalità del condannato, la sua vita anteatta, le circostanze del fatto, il suo comportamento dopo il fatto, le sue condizioni di vita e gli effetti che sono da attendersi su di lui dalla sospensione. Il giudice può, dati i presupposti, sospendere condizionalmente anche l’esecuzione di una pena detentiva più elevata, che non superi i due anni, in presenza di particolari circostanze relative al fatto o alla personalità del condannato. In caso di condanna a una pena detentiva di almeno sei mesi, l’esecuzione non viene sospesa, se lo impone la difesa dell’ordinamento giuridico. La sospensione della pena non può essere limitata a una parte della pena. Essa non è esclusa dallo scomputo della carcerazione preventiva o di altra privazione della libertà personale.
Periodo di prova. Il giudice fissa la durata del periodo di prova. Essa non può superare i cinque anni né essere inferiore a due anni. Il periodo di prova inizia con il passaggio in giudicato della decisione sulla sospensione condizionale della pena. Esso può essere successivamente ridotto fino alla durata minima o essere prolungato, prima della sua decorrenza, fino alla durata massima.
Obblighi. Il giudice può imporre al condannato obblighi utili per la riparazione dell’illecito commesso. Non possono essere rivolte al condannato pretese inesigibili. Il giudice può imporre al condannato: 1. Di risarcire, nei limiti delle sue capacità, il danno causato dal fatto. 2. Di versare una somma di denaro a favore di una istituzione di pubblica utilità o della Cassa dello Stato. 3. Di realizzare altre prestazioni di pubblica utilità. Se il condannato si offre di realizzare prestazioni adeguate, che servano alla riparazione dell’illecito commesso, di regola il giudice si astiene provvisoriamente dal fissare obblighi quando sia lecito attendersi l’adempimento di quanto è stato offerto.
Direttive. Il giudice, per la durata del periodo di prova, impartisce al condannato, se questi necessita di tale aiuto, direttive per non commettere ulteriori reati. Non possono essere chieste al condannato prestazioni inesigibili circa la sua condotta di vita. Il giudice può espressamente ordinare al condannato di :
Le seguenti direttive possono essere impartite solo con il consenso del condannato:
Se il condannato prende corrispondenti impegni per la sua condotta di vita futura, di regola il giudice si astiene provvisoriamente dall’impartire direttive, se è lecito attendersi il rispetto degli impegni.
Aiuto per la prova. Il giudice sottopone il condannato per la durata del periodo di prova o per una sua parte al controllo o alla guida di un assistente per la prova, se ciò appare utile al fine di trattenerlo dalla commissione di reati. Il giudice impartisce di regola una direttiva, quando sospende una pena detentiva di più di nove mesi ed il condannato non ha ancora compiuto ventisette anni. L’assistente per la prova affianca il condannato per aiutarlo e consigliarlo. Sorveglia, di concerto con il giudice, il rispetto degli obblighi e delle direttive, nonché degli impegni e delle promesse. Fa rapporto sulla condotta di vita del condannato ad intervallo di tempo stabiliti dal giudice. Comunica al giudice gravi e persistenti violazioni di obblighi, direttive, promesse o impegni. L’assistente per la prova viene designato dal giudice. È possibile impartirgli direttive per la sua attività. L’attività dell’assistente per la prova è esercitata a titolo professionale o onorario.
Revoca della sospensione della pena. Il giudice revoca la sospensione della pena se il condannato:
Il giudice tuttavia si astiene dal procedere alla revoca se appare sufficiente:
Le prestazioni compiute dal condannato in esecuzioni di obblighi, promesse, direttive o impegni non vengono ricompensate. Il giudice può tuttavia, nel revocare la sospensione condizionale della pena, scomputare dalla pena le prestazioni compiute dal condannato per adempiere obblighi o promesse corrispondenti.
Remissione della pena. Se il giudice non revoca la sospensione della pena, la rimette dopo il decorso del periodo di prova. Il giudice può revocare la remissione della pena se il condannato subisce, nella sfera di validità territoriale di questa legge, una condanna a pena detentiva di almeno sei mesi per un reato doloso commesso nel periodo di prova. La revoca è consentita soltanto entro un anno dalla fine del periodo di prova ed entro sei mesi dal momento in cui la condanna ha efficacia esecutiva.
Sospensione del residuo di pena in caso di pena detentiva temporanea. Il giudice sospende condizionalmente l’esecuzione del residuo di una pena temporanea quando:
Nella decisione devono essere presi in considerazione la personalità del condannato, la sua vita anteatta, le circostanze del fatto, la sua condotta durante l’esecuzione, le sue condizioni di vita e gli effetti che è possibile attendersi dalla sospensione. Il giudice, dopo che è stata scontata la metà di una pena detentiva temporanea, e comunque dopo almeno sei mesi, può sospendere condizionalmente l’esecuzione del residuo se:
Se il condannato ha scontato almeno un anno di pena prima che ne venga sospeso condizionalmente il residuo, il giudice lo sottopone di regola al controllo della guida di un assistente per il periodo di prova per la durata di tale periodo o per una sua parte. Se una pena è stata scomputata, essa è da considerare come pena scontata. Il giudice può astenersi dal sospendere condizionalmente l’esecuzione del residuo di una pena detentiva temporanea se il condannato fa asserzioni insufficienti o false circa la sorte di oggetti sottoposti all’acquisizione pubblica.
Sospensione del residuo di pena in caso di ergastolo. Il giudice sospende condizionalmente l’esecuzione del residuo della pena dell’ergastolo se:
Per un pena scontata si intende ogni privazione della libertà che il condannato ha sofferto a causa del fatto commesso. La durata del periodo di prova ammonta a cinque anni. Il giudice può stabilire un termine massimo di due anni, prima del quale non è ammessa la richiesta del condannato di ottenere la sospensione condizionale della pena.
Pena cumulativa e sospensione della pena. Se taluno ha commesso più reati, per la sospensione condizionale della pena si considera l’entità della pena complessiva. Se nei casi della determinazione della pena cumulativa, l’esecuzione della pena detentiva inflitta nel precedente giudizio è sospesa condizionalmente per intero o per il residuo e viene sospesa condizionalmente anche la pena complessiva, la durata minima del nuovo periodo di prova si riduce del periodo di prova già decorso, ma non può comunque essere inferiore a un anno. Titolo quinto - Ammonizione con riserva alla pena
Presupposti dell’ammonizione con riserva di pena. Se taluno è stato condannato ad una pena fino a centottanta tassi giornalieri, il giudice, dichiarata la colpevolezza, può ammonirlo, fissare la pena e riservarsi di condannarlo a tale pena se:
L’ammonizione con riserva di pena è di regola esclusa se l’autore, negli ultimi tre anni prima del fatto, è già stato ammonito con riserva di pena o condannato a una pena. Congiuntamente all’ammonizione, è possibile condannare all’acquisizione pubblica, alla confisca o all’inutilizzazione. L’ammonizione con riserva non è compatibile con le misure di miglioramento e di sicurezza.
Condanna alla pena oggetto di riserva. Per la condanna alla pena oggetto di riserva si applica la revoca della sospensione della pena Se l’ammonito non viene condannato alla pena oggetto della riserva, il giudice, dopo il decorso del periodo di prova, stabilisce che l’ammonizione è sufficiente.
Pena cumulativa e ammonizione con riserva di pena. Se taluno ha commesso più reati, nell’ambito dell’ammonizione con riserva di pena si applicano, per la fissazione della pena la pluralità dei reati, la determinazione della pena cumulativa e la determinazione successiva della pena cumulativa. Se l’ammonito viene condannato successivamente a una pena per un reato commesso prima dell’ammonizione, sono da applicare le disposizioni sulla formazione della pena cumulativa, considerando la pena oggetto della riserva equivalente.
Rinuncia alla pena. Il giudice rinuncia alla pena quando le conseguenze del fatto che colpiscono l’autore sono così gravi che l’inflizione di una pena sarebbe palesemente sbagliata. Ciò non vale quando l’autore ha meritato una pena detentiva superiore a un anno. Titolo sesto - Misure di miglioramento e di sicurezza
Sommario. Misure di miglioramento e di sicurezza sono: 1. Il ricovero in un ospedale psichiatrico. 2. Il ricovero in un istituto di disintossicazione. 3. L’internamento in custodia di sicurezza. 4. La vigilanza sulla condotta. 5. Il ritiro della patente di guida. 6. L’interdizione da un’attività professionale.
Principio di proporzionalità. Una misura di miglioramento e di sicurezza non può essere disposta se è sproporzionata rispetto al significato dei fatti che l’autore ha commesso o che ci si può attendere che commetterà o al grado del pericolo da lui originato. Sezione sedicesima - Reati contro la vita
Assassinio. L’assassino è punito con l’ergastolo. È assassino colui che: 1. Per desiderio di uccidere. 2. Per la soddisfazione di un istinto sessuale. 3. Per avidità. 4. Per bassi motivi. perfidamente o crudelmente o con mezzi di comune pericolo, oppure per rendere possibile o occultare un altro reato, uccide un uomo.
Omicidio. Chiunque uccide un uomo senza essere un assassino viene punito in qualità di omicida con la pena detentiva non inferiore a cinque anni. Nei casi particolarmente gravi dev’essere inflitta la condanna all’ergastolo.
Casi di minor gravità dell’omicidio. Qualora sia stato senza sua colpa eccitato all’ira da parte dell’ucciso, per un maltrattamento od una grave offesa arrecata a lui o ad un congiunto, e a causa di ciò sia stato immediatamente trascinato alla commissione del fatto, ovvero sussista altrimenti un caso di minor gravità, si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
Omicidio su richiesta. Qualora sia stato determinato all’omicidio dall’espressa e seria richiesta dell’ucciso, dev’essere inflitta la condanna alla pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Il tentativo è punibile.
Infanticidio Una madre che uccide il proprio figlio naturale durante o subito dopo il parto è punita con la pena detentiva non inferiore a tre anni. Nei casi di minor gravità si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
Abbandono di incapaci. Chiunque abbandona una persona incapace di provvedere a se stessa per l’età giovanile, per infermità fisica o per malattia, ovvero chiunque lascia senza aiuto tale persona, quando essa sia sotto la sua custodia o quando egli debba provvedere al suo alloggio, trasporto o ricovero, è punito con la pena detentiva da tre mesi a cinque anni. Qualora il fatto sia stato commesso dai genitori nei confronti del proprio figlio, si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Qualora dal fatto sia derivata alla persona abbandonata o lasciata senza aiuto una lesione personale grave, si applica la pena detentiva da uno a dieci anni e, qualora dal fatto sia derivata la morte, la pena detentiva non inferiore a tre anni.
Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria. Sezione diciassettesima - Lesioni personali
Lesioni personali Chiunque maltratta fisicamente un’altra persona o ne danneggia la salute è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Qualora il fatto venga commesso nei confronti di parenti in linea ascendente, deve essere pronunciata condanna alla pena detentiva fino a cinque anni o alla pena pecuniaria.
Lesioni personali pericolose. Qualora la lesione personale venga commessa per mezzo di un’arma, in particolare di un coltello o di un altro strumento pericoloso, ovvero mediante una subdola aggressione, o da parte di più persone insieme, o tramite modalità di condotta pericolose per la vita, si applica la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria. Il tentativo è punibile.
Maltrattamento di soggetti sottoposti a protezione. Chiunque sevizia o maltratta crudelmente persone di età inferiore a diciotto anni o soggetti indifesi a causa di infermità fisica o malattia, che siano sottoposto alla sua cura o custodia, o che appartengano alla sua comunità domestica, o che siano stati affidati in suo potere da parte del soggetto obbligato alla loro cura, o che siano da lui dipendenti in virtù di un rapporto di servizio o lavoro, ovvero chiunque, per la malevola trascuratezza del proprio obbligo di provvedere alla cura di tali soggetti, ne danneggia la salute, è punito con la pena detentiva da tre mesi a cinque anni. Nei casi particolarmente gravi si applica la pena detentiva da uno a cinque anni, nei casi di minor gravità la detenzione fino a tre anni o la pena pecuniaria.
Furto domestico e familiare. Se da un furto o da un’appropriazione indebita è recata offesa ad un congiunto, al tutore o al curatore o se l’offeso coabita con l’autore, il fatto è perseguibile esclusivamente a querela.
Furto e appropriazione indebita di cose di tenue valore. Il furto e l’appropriazione indebita di cose di tenue valore sono perseguibili esclusivamente a querela, salvo che il pubblico ministero, a causa del particolare interesse all’esercizio dell’azione penale, ritenga necessario procedere d’ufficio.
Uso non autorizzato di un veicolo. Chiunque fa uso di un autoveicolo o di una bicicletta contro la volontà dell’avente diritto è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria, se per il fatto non è comminata in altre disposizioni una pena più grave. Il tentativo è punibile. Il fatto è perseguibile esclusivamente a querela. Ai sensi di questa disposizione, sono autoveicoli quelli mossi da energia meccanica e i veicoli terrestri solo quando non siano fissati su rotaie.
Sottrazione di energia elettrica. Chiunque sottrae energia elettrica altrui a un impianto elettrico o a un dispositivo, per mezzo di un conduttore destinato al regolare prelievo di energia dall’impianto o dal dispositivo, è punito, se compie l’azione con l’intenzione di appropriarsi antigiuridicamente dell’energia elettrica, con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria. Il tentativo è punibile. Se l’azione è compiuta con l’intenzione di arrecare antigiuridicamente danno ad altri, si applica la pena detentiva fino a due anni o la pena pecuniaria. Il fatto è perseguibile a querela. Sezione ventesima - Rapina ed estorsione
Rapina. Chiunque, con violenza contro una persona o minacciando un pericolo attuale per l’incolumità fisica o per la vita, sottrae ad altri una cosa mobile altrui, con l’intenzione di appropriarsi della stessa antigiuridicamente, è punito con la pena detentiva non inferiore a un anno. Nei casi di minore gravità si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
Bibliografia
L’evoluzione del diritto penale tedesco, di Manfred Maiwald e Vincenzo Militello (Giappichelli Editore – 1998). Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione Europea, di Lorenzo Picotti. (Giuffrè Editore – 1999). |