Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Nazionale per le Politiche Antidroga
Bozza
disegno di legge "Fini" sulle droghe
(versione
del 13 novembre 2003)
Revisione
del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309. Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Raffronto
tra il testo vigente e il testo modificato
|
Testo in vigore |
Testo disegno di
legge "Fini" |
Art.
1 |
Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi
in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti
1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2.
Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che
lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e
giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali,
per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi
delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
3.
Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al
Ministro per gli affari sociali.
4.
Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5.
Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della
politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita
produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a
livello interno ed internazionale.
6.
Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione
di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di
competenza delle regioni nel settore.
7.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica
l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni
del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con
proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio,
in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio
permanente.
8.
L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal
Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a)
sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento
alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi
che del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione
di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b)
sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati
operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché
sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi
attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul
numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul
tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se
presso strutture pubbliche o private;
c)
sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in
particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei
servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle
patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
d)
sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di
informazione e prevenzione;
e)
sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f)
sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
g)
sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal
presente testo unico;
h)
sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla
destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9.
I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e
della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono
tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi
al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e
dicembre.
10.
L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con
l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11.
Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni
dall'Osservatorio.
12.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della
sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari
sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla
salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché
sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di
tali sostanze.
13.
Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di
comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa
quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono
finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla
quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui
delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla
pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle
risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti
radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio
nazionale.
14.
[Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato
delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi
raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti].
15.
Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua
qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla
quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività
nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le
conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al
fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga
dettate dall'esperienza applicativa.
16.
L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di
base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17.
L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito
per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni
illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18.
A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26
febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo.
|
Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2.
Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che
lo presiede, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell’economia
e delle finanze, della difesa, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle
comunicazioni, nonché dai Ministri per le politiche comunitarie, per le
pari opportunità, per i rapporti con il Parlamento e per gli affari
regionali.
3.
Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate ad uno
dei Ministri partecipanti.
4.
Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5.
Il Comitato ha responsabilità d’indirizzo e di promozione della
politica generale di prevenzione e di intervento contro l’illecita
produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
a livello interno ed internazionale.
6.
Soppresso
7.
Il Comitato si avvale dell’Osservatorio di cui all’art. 1 bis e del
Comitato scientifico di cui all’art. 1 ter.
8.
Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua
qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze
psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano
la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al
Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
9.
L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle
decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.
(I
commi da 10 a 18 sono stati collocati negli articoli 1bis, 1 ter, 1
quater e 1 quinquies) |
Art.
1
bis |
|
Osservatorio
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale
per le politiche antidroga è trasferito l’Osservatorio italiano sulle
droghe e le tossicodipendenze, già istituito presso il Dipartimento per
gli affari sociali, con il compito di verificare l'andamento del
fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.
2.
L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal
Comitato di cui all’art 1, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:
a)
sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento
alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le
caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e
l'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b)
sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati
operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché
sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi
attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul
numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul
tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se
presso strutture pubbliche o private;
c)
sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in
particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei
servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle
patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle
sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
d)
sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di
informazione e prevenzione;
e)
sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
f)
sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
g)
sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal
presente testo unico;
h)
sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla
destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;
i)
sulle informazioni richieste dagli organismi europei ed
internazionali competenti in materia.
l)
sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative,
intrinseche ed estrinseche, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze
psicotrope sequestrate.
3.
I Ministeri degli affari esteri, dell’interno della giustizia, dell’economia
e delle finanze, della difesa, della salute, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito
delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio
i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di
ogni anno, rispettivamente entro i successivi mesi di luglio e gennaio.
4.
L'Osservatorio, avvalendosi anche degli Uffici territoriali del governo
e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a
qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli,
con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
5.
Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni
dall'Osservatorio.
6.
Per finalità di carattere statistico-epidemiologico, anche in relazione
agli impegni assunti dall’Italia in ambito comunitario ed
internazionale, le Amministrazioni di cui al precedente comma 4 e i
laboratori privati che svolgono analisi sui campioni di sostanze
sequestrate di cui all’art. 88 sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio
di cui all’art. 1 bis gli esiti degli accertamenti, con l’osservanza
delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali e con modalità
da stabilire con successivo protocollo d’intesa tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga, il Ministero dell’interno, il Ministero della salute e il
Ministero della giustizia.
|
Art.
1 ter |
|
Comitato
scientifico
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale
per le politiche antidroga è istituito un Comitato scientifico composto
da esperti in materia di tossicodipendenza. Il Comitato svolge funzioni
di consulenza, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
di un suo delegato, riguardo alle questioni di carattere
tecnico-scientifico connesse all’esercizio delle competenze della
Presidenza del Consiglio e, su richiesta, dei singoli Ministri
componenti il Comitato di cui all’art. 1, delle altre amministrazioni
coinvolte nella gestione delle problematiche di contrasto, prevenzione e
riabilitazione dell’uso di droghe.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentititi i
Ministri interessati, sono disciplinati l’organizzazione, il
funzionamento e i compiti del Comitato ed è nominato il Presidente del
Comitato, individuato fra i componenti.
|
Art.
1
quater |
|
Campagne
informative
1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga, in collaborazione con altre Amministrazioni dello
Stato, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute
derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope,
nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del
traffico di tali sostanze.
2.
Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di
comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa
quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono
finanziate con non meno di euro 5.160.000 annui a valere sulla quota del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli
interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla
pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle
risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti
radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di
iniziative mirate di comunicazione, animazione, educazione e prevenzione
da sviluppare capillarmente su tutto il territorio nazionale.
|
Art.
1
quinquies |
|
Assistenza
ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope
1.
L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di
base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti e le sostanze
psicotrope.
2.
L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito
per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni
illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
3.
A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26
febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via
di sviluppo .
|
Art.
1
sexies |
|
Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga
1.
Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i compiti di
cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ad esso sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane
connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite ad
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 comprese quelle previste dall’articolo
127 del testo unico.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati
l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga.
3.
Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse
statali destinate ad interventi in materia di «servizi sociali»,
secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto
legislativo, ad eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga.
|
Art.
2 |
Attribuzioni
del Ministero della sanità
1.
Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:
a)
determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per
le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento
sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e
da alcool;
b)
partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione
degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del
Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle
Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i
competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra
organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al
presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi
alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente
importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità
disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
c)
determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per
il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali,
concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d)
concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione,
il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il
commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze
suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;
e)
stabilisce con proprio decreto:
1)
l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;
2)
le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di
sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;
3)
le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope;
4)
[i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;]
f)
verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni
dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre
dipendenza nei consumatori;
g)
promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e
ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici,
psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici
in tema di droghe, alcool e tabacco;
h)
promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare
il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo
anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.
|
Attribuzioni
del Ministero della salute
1.
Il Ministro della salute, nell'ambito delle proprie competenze:
a)
definisce, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e
delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da
alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti
da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool;
b)
partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione
degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con l’Ufficio
delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i
competenti organismi dell’Unione europea e con ogni altra
organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al
presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi
alle quantità di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle
quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
c)
determina, sentite la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico
da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
delle unità sanitarie locali, concernenti le dipendenze da
alcool, nonché da sostanze stupefacenti e da sostanze
psicotrope;
d)
concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione,
il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché quelle per la
produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito
delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope di cui al comma 1
dell'articolo 70;
e)
stabilisce con proprio decreto:
1)
l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1
dell'articolo 70;
2)
il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo
13, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga;
3)
le indicazioni relative alla confezione dei medicinali contenenti
sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope;
4)
Soppresso .
f)
verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni
dall'entrata in commercio di nuovi medicinali, la loro capacità di
indurre dipendenza nei consumatori;
g)
Soppresso
h)
promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare
il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo
anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.
|
Art.
8 |
Opposizione
alle ispezioni. Sanzioni
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni
chiunque:
(omissis)
|
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000
chiunque:
(omissis)
|
Art.
9 |
Attribuzioni
del Ministro dell’interno
1.
Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a)
esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei
compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia
e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti
organismi esteri;
b)
partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri
degli affari esteri e della sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni
Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i
competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi
altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente
testo unico. |
1.
Il Ministro dell’interno, nell’ambito delle proprie competenze:
esplica
le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la repressione
del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle
attività delle forze di polizia; promuove altresì, d’intesa con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e
con il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, accordi internazionali di
collaborazione con i competenti organismi esteri;
partecipa,
sul piano internazionale, salve le attribuzioni del Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dei Ministri degli affari esteri e della salute, ai
rapporti con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il
crimine (UNODC), con i competenti organismi dell’Unione europea
e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di
cui al presente testo unico;
nell’ambito
dell’attività di prevenzione delle tossicodipendenze, promuove e
coordina specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e
gli organi istituzionali a ciò deputati.
|
Art.
10 |
Servizio
centrale antidroga
1.
Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di
coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta
direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del
Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile
1981, n. 121.
2.
Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi
delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione
internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli
organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.
3.
Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali
interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.
4.
Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è
equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di
comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5.
Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri
di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui
all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992,
6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
|
Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga
Per
l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in materia di
coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta
direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si
avvale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, istituita nell’ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi della legge 15
gennaio 1991, n. 16.
1
bis. Ai fini del coordinamento dei servizi per la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope,
alla stessa Direzione Centrale per i Servizi Antidroga deve essere
tempestivamente segnalata ogni attività repressiva condotta da altri
organismi nel settore antidroga ed i risultati conseguiti.
Ai
fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope, la Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti
servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell’Organizzazione
internazionale della polizia Criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli
organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.
La
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga cura, altresì, i
rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione
nelle attività di polizia antidroga.
3
bis. La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ai fini
investigativi degli organi di polizia competenti, ha il compito di
definire, codificare e memorizzare, mediante un sistema centralizzato e
computerizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate,
nelle loro caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche.
Il
servizio prestato dagli Ufficiali dell’Arma dei carabinieri e della
Guardia di Finanza nell’ambito della Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga, è equivalente, agli effetti dello sviluppo della
carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di
appartenenza.
Per
le attività della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga,
nonché per gli oneri di cui all’articolo 100 e per l’avvio del
potenziamento di cui all’articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il
triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d’anno.
|
Art.
11 |
Uffici
antidroga all’estero
1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del
territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a),
e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività
di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della
promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2.
A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a),
è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del
Servizio centrale antidroga.
3.
Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici
operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi
di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi
stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti
delle autorità locali.
4.
Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio
centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in
lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese
riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere
funzionale relativamente al 1990.
|
1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del
territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e
successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga, che opererà presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di
esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione,
consulenza e informazione in vista della promozione e della cooperazione
contro il traffico della droga.
2.
A tali fini il contingente previsto dall’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una
quota di venti unità, riservata agli esperti della Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga.
3.
Per l’assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti
e di sostanze psicotrope, la Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga può costituire uffici operanti fuori del
territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione
stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la
condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità
locali.
4.
Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga, nominato con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia
e delle finanze.
5.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in
lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese
riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere
funzionale relativamente al 1990.
|
Art.
12 |
Consultazione
e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
1.
I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della
Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero
socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle
sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste
dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine
del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche
attinenti alla materia di cui al presente testo unico è obbligatoria la
presenza del Ministro per gli affari sociali.
|
1.
I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della
Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero
socio-sanitario dalle tossicodipendenze e per la lotta
contro l'uso delle sostanze stupefacenti e delle sostanze
psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo
le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione
le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico,
è obbligatoria la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri
o di un suo delegato. |
Art.
13 |
Tabelle
delle sostanze soggette a controllo
1
Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al
controllo del Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità
ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e il
Consiglio superiore di sanità.
2.
Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi
internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto
previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove
acquisizioni scientifiche.
3.
Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma
1.
4.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea
ufficiale.
5.
Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità
adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le
convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e
psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di
quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e
quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono
destinate. |
1.
Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla
vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate,
in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle,
allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce
con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle
con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), punto 2.
2.
Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco delle sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali
indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono
aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle
convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3.
Soppresso
4.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea
ufficiale.
5.
Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio Superiore di sanità
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga ed in accordo con le convenzioni internazionali in
materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con
apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di
quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione
qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello
cui sono destinate.
|
Art.
14 |
Criteri
per la formazione delle Tabelle
1.
La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di
cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
a)
nella tabella I devono essere indicati:
1)
l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze
oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad
azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili
per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per
effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali
importanti intermedi per la loro sintesi;
2)
le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga
ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati
oppure per sintesi;
3)
le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;
4)
ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed
abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso
ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5)
gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i
derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che
possano provocare distorsioni sensoriali;
6)
i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7)
ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
8)
le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;
b)
nella tabella II devono essere indicate:
1)
la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze
ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per
struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle
previste nel numero 6) della tabella I;
2)
le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
c)
nella tabella III devono essere indicate:
1)
le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di
indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze
ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi
i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i
barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali,
sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di
dipendenza innanzi indicati;
2)
le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;
d)
nella tabella IV devono essere indicate:
1)
le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati
accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica
di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze
elencate nelle tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti le
sostanze di cui al numero 1);
e)
nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le
sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b),
c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione
qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non
presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla
disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro
composizione;
f)
nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica,
antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di
abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.
2.
Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del
presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i
sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle
sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa
eccezione.
3.
Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la
denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e
con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del
prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto
sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che
nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della
sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo
|
1.
La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope
nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai
seguenti criteri:
a)
nella tabella I devono essere indicati:
1)
l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze
oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad
azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili
per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per
effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi
per la loro sintesi;
2)
le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga
ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati
oppure per sintesi;
3)
le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;
4)
ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed
abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso
ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5)
gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i
derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che
possano provocare distorsioni sensoriali;
6)
la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli,
i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi
che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmaco-tossicologico;
7)
ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni
o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per
estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di
effetti a carico del sistema nervoso centrale.
Le
sostanze e le piante cui alla presente lettera a) sono soggette alla
disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto
ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela;
b)
nella tabella II devono essere indicati:
nella
sezione A
1)
i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di
semisintesi e di sintesi;
2)
i medicinali di cui all’allegato III bis al presente testo unico;
3)
i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le
quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave
dipendenza fisica o psichica;
4)
i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica
o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto
ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li
contengono;
nella
sezione B
1)
i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per
le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli
prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2)
i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata
d’azione;
3)
le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad
azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo
di abuso e generare farmacodipendenza;
nella
sezione C
1)
le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per
i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica;
nella
sezione D
1)
le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
II, sezione A, da sole o in associazione con altri principi attivi,
quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le
modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e, pertanto, non
sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte
della loro composizione.
2)
le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3)
le composizioni medicinali contenenti tramadolo;
4)
le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le
quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti
contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in
morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le
suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire
praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei
procedimenti estrattivi;
nella
sezione E
1)
le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
II, sezioni A o B, ad azione ansiolitica, antidepressiva,
psicostimolante o sedativa, da sole o in associazione con altri principi
attivi, che possono dar luogo a pericolo di abuso o generare
farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni
medicinali elencate nella tabella II, sezione D.
2.
Nelle tabelle sono compresi, ai fini della applicazione del presente
testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche
relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei
casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai
preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3.
Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione
comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana
o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini
della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la
sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate,
purché idonea ad identificarlo.
|
Art.
19 |
Requisiti
soggettivi per l'autorizzazione
1.
Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e
non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi
titolo ed in qualsiasi forma.
2.
Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o
imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di
società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali.
Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3.
Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è
necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti
previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona
preposta alla filiale o al deposito.
4.
Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione
dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale,
di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale
rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza
necessità di apposito provvedimento.
5.
Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o
del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può
consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di
tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la
responsabilità del direttore tecnico.
|
1.
Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e
non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi
titolo ed in qualsiasi forma.
2.
Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o
imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di
società, offra garanzie di onorabilità e professionalità. Gli
stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3.
Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è
necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti
previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona
preposta alla filiale o al deposito.
4.
Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione
dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale,
di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale
rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza
necessità di apposito provvedimento.
5.
Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o
del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può
consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di
tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la
responsabilità del direttore tecnico. |
Art.
25 |
Distruzione
delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della
sanità
1.
La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi
previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro
della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale
di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2.
In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai
prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata
assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di
distruzione.
3.
Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al
Ministero della sanità.
|
1.
La distruzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze
psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è autorizzata
con apposito provvedimento del Ministero della salute che ne
stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture
pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali, senza oneri a carico.
2.
In tali casi il Ministero della salute può, altresì,
richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata
adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di
distruzione.
3.
Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al
Ministero della salute.
|
Art.
25 bis |
|
Smaltimento
di giacenze di medicinali
1.
Lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti le sostanze comprese
nella tabella II, sezione A, di cui all’art. 14 residuate da un
trattamento terapeutico domiciliare, è chiesto da parte degli
interessati alle Forze di polizia che provvedono secondo i criteri e le
modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della salute, sentito
il Ministero dell’interno.
|
Art.
26 |
Coltivazioni
e produzioni vietate.
1.
Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello
Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante
di canapa Indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver
somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle
tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate
altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope
la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.
2.
Il Ministero della sanità può autorizzare istituti universitari e
laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla
coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici,
sperimentali o didattici.
|
1.
Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello
Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’art.
14.
2.
Il Ministero della salute può autorizzare istituti universitari
e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla
coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici o
sperimentali.
|
Art.
28 |
Sanzioni
(omissis)
Chiunque
non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è
subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave,
con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni.
(omissis)
|
(omissis)
2.
Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione
è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più
grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 500 a
euro 2.000.
(omissis)
|
Art.
30 |
Eccedenze
di produzione
1.
Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per
cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero
della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
(omissis)
Chiunque
per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità
superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione
sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
|
1.
Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per
cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero
della salute entro quindici giorni dal momento in cui sono
accertate.
(omissis)
3.
Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è
punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino ad euro
10.000.
|
Art.
31 |
Quote
di fabbricazione
1.
Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno,
tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali,
stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di
cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita,
in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente
o impresa autorizzati alla fabbricazione.
(omissis)
4.
Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10
per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al
Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono
accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi
nell'anno successivo.
5.
Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
|
1.
Il Ministero della salute, entro il mese di novembre di
ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni
internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle
I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere
fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso
dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla
fabbricazione.
(omissis)
4.
Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10
per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al
Ministero della salute entro quindici giorni dal momento in cui
sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da
fabbricarsi nell'anno successivo.
5.
Chiunque, per colpa, fabbrica sostanze stupefacenti
e sostanze psicotrope in quantità superiori a quelle consentite
o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino ad euro 10.000.
|
Art.
34 |
Controllo
sui cicli di lavorazione.
1.
Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più
sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il
controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante
i cicli di lavorazione.
2.
La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla
sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza,
anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette
sostanze.
3.
Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della
Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima
concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della
sanità.
(omissis) |
1.
Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I
e II, sezione A di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o
più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il
controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti e delle
sostanze psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere
continuativo durante i cicli di lavorazione.
2.
La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla salute
previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche
presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
3.
Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della
Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima
concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della salute.
(omissis)
|
Art.
35 |
Controllo
sulle materie prime
1.
Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di
materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze
stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di
cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna
officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla
ripartizione quantitativa sul mercato.
2.
Il Ministero della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi
momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di
singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.
Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria
che su richiesta del Ministero della sanità.
|
1.
Il Ministero della salute esercita il controllo sulle quantità
di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e
II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in
possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare
riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2.
Il Ministero della salute può limitare o vietare, in
qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la
fabbricazione di singole sostanze stupefacenti e di singole sostanze
psicotrope.
3.
Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria
che su richiesta del Ministero della salute.
|
Art.
36 |
Autorizzazione
all'impiego
1.
Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di
cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di
officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della
sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in
quanto applicabili.
2.
Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei
prodotti.
3.
Il decreto di autorizzazione è valido per l’acquisto e per l’impiego
delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle
preparazioni ottenute.
|
1.
Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I
e II di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato
all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al
Ministero della salute, secondo le modalità previste dal comma 4
dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2.
Il Ministero della salute accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei
prodotti.
3.
Il decreto di autorizzazione è valido per l’acquisto e per l’impiego
delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei
prodotti ottenuti.
|
Art.
37 |
Autorizzazione
al commercio all'ingrosso
1.
Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero
della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.
2.
Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla
conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
3.
Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate statali.
4.
La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a)
la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale
con l'indicazione del legale rappresentante;
b)
la generalità della persona responsabile del funzionamento
dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n.1265;
c)
l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei
quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati
alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei
prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza
adottate per i predetti locali;
d)
le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende
commerciare.
5.
Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia
l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le
condizioni e le garanzie.
|
1.
Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dei prodotti e
dei medicinali da esse ottenuti deve presentare domanda al Ministero
della salute, separatamente per ciascun deposito o filiale.
2.
Il Ministero della salute accerta l'idoneità dei locali adibiti
alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
3.
Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate statali.
4.
La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a)
la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale
con l'indicazione del legale rappresentante;
b)
la generalità della persona responsabile del funzionamento
dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265;
c)
l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei
quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati
alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei
prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza
adottate per i predetti locali;
d)
le sostanze, i prodotti e i medicinali che si intende
commerciare.
4
bis. Gli interessati in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.
19 chiedono specifica autorizzazione se trattasi di attività di
intermediazione – intesa come collegamento tra operatori commerciali
con la sola implicazione finanziaria, senza un contatto diretto con le
sostanze – e, in tal caso, possono svolgere ogni attività
esclusivamente con soggetti già autorizzati ai sensi di legge,
riferendosi per ogni singola operazione ad uno specifico deposito o
officina già autorizzati.
5.
Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti,
rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le
condizioni e le garanzie.
|
Art.
38 |
Vendita
o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1.
La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del
presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al
pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da
apposito bollettario «buoni acquisto» conforme a modello predisposto e
distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è
necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazione comprese
nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese
autorizzate al commercio all'ingrosso.
2.
In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto»,
deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia
scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale
disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
3.
I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti
o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite
dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici
veterinari campioni di tali specialità.
4.
È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate
nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
5.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di
cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
della somma da lire duecentomila a lire un milione.
6.
L’invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato
alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla
somministrazione sotto la propria responsabilità.
7.
Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. |
1.
La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle
sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all’art.
14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo
unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario
«buoni acquisto» conforme a modello predisposto e distribuito dal
Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la
vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di
farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai
medicinali compresi nella tabella II, sezione D ed E, acquistati presso
le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono
utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a
titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e
C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si
configuri il carattere di urgenza terapeutica.
1
bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello
di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.
2.
In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto»,
deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia
scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale
disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
della somma da euro 100 ad euro 2.000.
3.
Soppresso
4.
È vietata la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari
di campioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope.
5.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di
cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
della somma da euro 100 ad euro 500.
6.
Soppresso
7.
Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 16.000. |
Art.
39 |
Buoni
acquisto
1.
Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola
sostanza o preparazione.
2.
Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e
rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la
fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del
buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata
al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
3.
Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti
giustificativi dell'operazione.
4.
La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero
della sanità. Quando l'acquirente titolare o direttore di farmacia, la
sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale
nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
|
1.
Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola
sostanza o medicinale.
1
bis. La richiesta di medicinali compresi nella tabella II di cui
all'art. 14 può essere fatta con «buono acquisto» cumulativo.
2.
Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e
rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la
fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del
buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata
al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
3.
Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti
giustificativi dell'operazione.
4.
La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero
della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia,
la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale
nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
|
Art.
40 |
Confezioni
per la vendita
1.
Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di
sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla
loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni
delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che
possono essere messe in commercio.
2.
Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio
illustrativo che accompagna la confezione.
|
1.
Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative
comunitarie, al momento dell'autorizzazione all’immissione in
commercio, determina, in rapporto alla loro composizione,
indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti
sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che possono essere
messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri
di cui all’art. 14, la sezione della tabella II in cui collocare il
medicinale stesso.
2.
Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio
illustrativo che accompagna la confezione.
|
Art.
41 |
Modalità
di consegna
1.
La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o
delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
(omissis)
d)
mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si
tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e
II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai
cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione,
a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o
comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
1-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze
sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori
sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato
III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di
medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero
che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche
nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
(omissis)
3.
Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non
ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire
venti milioni.
4.
Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la
copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la
consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o
dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla
spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente
comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire un milione.
|
1.
La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o
delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
(omissis)
d)
mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si
tratti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope indicate
nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’art. 14 e il cui
quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere
effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino
ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza.
1-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze
sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori
sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui
all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal
medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico
ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione
anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo
in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
(omissis)
3.
Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è
punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 500
ad euro 10.000.
4.
Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la
copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la
consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o
dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla
spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente
comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino ad euro 500.
|
Art.
42 |
Acquisto
di preparazioni di sostanze stupefacenti
o psicotrope da parte di medici chirurghi
1.
I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in
genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di
gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare
dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di
cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali
necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e
gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni
deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie
rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere
rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio
discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.
(omissis)
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette
preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti
per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
3.
I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1
debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni
acquistate, nel quale devono specificare l’impiego delle preparazioni
stesse.
(omissis)
|
Acquisto
di medicinali a base di sostanze stupefacenti
e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi
1.
I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o
responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità
operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle
professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si
determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di
sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope compresi nella tabella II,
sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta
in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima
delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre
due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso;
queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono
l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.
(omissis)
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti
medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle
occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.
3.
I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1
debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali
acquistati, nel quale devono specificare l’impiego dei
medicinali stessi.
(omissis)
|
Art.
43 |
Obblighi
dei medici chirurghi e dei medici veterinari
1.
I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni
di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono
indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono
essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza
dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario
dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e
l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla
prescrizione stessa la data e la firma.
2.
Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1
debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico,
predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei
medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini
professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna
ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma
all'atto della consegna al richiedente.
2-bis.
Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis
sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal
Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i
farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto
dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del
medico.
3.
Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad
un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a
giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve
contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico
del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.
3-bis.
La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere
fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a
trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio
professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo
o del medico veterinario da cui è rilasciata
4.
Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il
contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui
all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato
III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità
emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della
disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il
Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci
contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste
dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.
5.
I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis
attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente
articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere
nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle
tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale
urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura
del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso
professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis.
5-bis.
Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende
sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti
affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di
cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza
domiciliare.
5-ter.
Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare nell'àmbito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti,
opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono
autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui
all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica
che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti
affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei.
[6.
Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale
devono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico
deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia
per l’unità sanitaria locale".] |
1.
I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali
compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, su
apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
2.
La prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 può comprendere fino a
due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi
differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3.
Nella ricetta devono essere indicati:
a)
cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale
ammalato;
b)
la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c)
l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o
del medico veterinario da cui è rilasciata;
d)
la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui
è rilasciata;
e)
il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui
è rilasciata.
4.
Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco
per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in
triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario
nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall’assistito
o dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute
stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario
di cui al comma 1.
5.
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di
cui all’art. 14, qualora utilizzati per il trattamento di
disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei, è
effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del
piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da
una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116
e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del
comma 2, lett. d) del medesimo articolo. La persona alla quale sono
consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è
tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano
terapeutico in suo possesso.
6.
I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere
i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’art. 14
per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma
1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal
medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate,
annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di
cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il
registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere
conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione
effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come
giustificativo dell’entrate, per lo stesso periodo del registro.
7.
Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende
sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti
affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali
compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, accompagnate
dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e
l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
8.
Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti,
opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi
effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità
terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A,
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e
l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
9.
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e
D, di cui all’art. 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta
per volta e da trattenersi dal farmacista.
10.
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di
cui all'art. 14 è effettuata con ricetta medica.
|
Art.
44 |
Divieto
di consegna a persona minore o inferma di mente
1.
È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle
tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente
inferma di mente.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del
comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una
somma fino a lire due milioni.
|
1.
È fatto divieto di consegnare sostanze e medicinali di cui alle
tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente
inferma di mente.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del
comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una
somma fino ad euro 1.000.
|
Art.
45 |
Obblighi
del farmacista
1.
La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e
III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con
l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere
nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla
ricetta.
2.
Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle
tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione
di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis
dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta.
3.
Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta
secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla
ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa
tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.
4.
Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non
può essere più spedita.
5.
Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a
lire 1.000.000.
6.
Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto,
la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento
delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli
ospedali e singoli reparti.
|
Dispensazione
dei medicinali
1.
La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di
cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta
dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un
documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
2.
Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma precedente dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste
dal comma 1 dell’art. 43 nella quantità e nella forma farmaceutica
prescritta.
3.
Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi
la data di spedizione e di apporvi la data di spedizione e il timbro
della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico
dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1
dell'articolo 60.
4.
La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C,
è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da
rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data
di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto
ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita
di cui al comma 1 dell’articolo 60.
5.
Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima
registrazione nel registro di cui al comma 1 dell’articolo 60 le
ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A,
B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia
della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la
data di spedizione.
6.
La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è
effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da
rinnovarsi volta per volta.
7.
La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è
effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
8.
Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica
non può essere più spedita.
9.
Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 100 ad
euro 500.
10.
Il Ministro della salute è delegato a stabilire, con proprio decreto,
la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento
dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.
|
Art.
46 |
Approvvigionamento
e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1.
La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I,
II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere
provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n.
1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle
allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi
manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.
(omissis)
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un
milione.
4.
Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è
consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il
carico e lo scarico.
(omissis)
|
1.
La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui
devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno
1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle
tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora
questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.
(omissis)
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.
4.
Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è
consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro
il carico e lo scarico.
(omissis) |
Art.
47 |
Approvvigionamento
e somministrazione nei cantieri di lavoro
1.
La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I,
II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere
provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in
triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal
decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve
precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per
il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti;
inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui
circoscrizione il cantiere è ubicato.
(omissis)
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un
milione.
4.
Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza,
l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle
preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo
scarico.
(omissis)
|
1.
La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui
devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole,
a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303,
è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni
previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa
deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il
cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori
addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale
nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.
(omissis)
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.
4.
Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza,
l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei
medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo
scarico.
(omissis) |
Art.
48 |
Approvvigionamento
per le necessità di pronto soccorso
1.
Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste
negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare
autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della
utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di
pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto
terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di
carattere temporaneo.
|
1.
Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di medicinali previsti
negli articoli 46 e 47, il Ministero della salute può rilasciare
autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della
utilizzazione, alla detenzione di detti medicinali, per finalità
di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di
trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di
lavoro, di carattere temporaneo.
|
Art.
49 |
Istituti
di ricerca scientifica
Assegnazione
di stupefacenti e sostanze psicotrope
1.
Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini
richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione
universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e
sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della
sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di
sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di
ricerca di sperimentazione.
2.
L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità,
previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi
deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento
ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale
contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni
compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti.
L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.
(omissis)
5.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del
comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire un milione.
|
1.
Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini
richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione
universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e
sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della salute,
possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope occorrenti per ciascun ciclo
di ricerca di sperimentazione.
2.
L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministero della salute,
previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi
deve essere dato conto al Ministero della salute in qualsiasi
momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale
contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni
compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti.
L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.
(omissis)
5.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del
comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino ad euro 500.
|
Art.
50 |
Disposizioni
generali
1.
L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle
imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di
ricerca scientifica e di sperimentazione.
(omissis)
7.
Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo
modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì
destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a
Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da
quello di transito.
(omissis)
9.
Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di
cui all'articolo 14.
|
Disposizioni
generali
1.
L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti e
di sostanze psicotrope possono essere effettuati esclusivamente
dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante,
alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché
all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
sperimentazione.
(omissis)
7.
Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo
modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato
altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministero
della salute, a Paese diverso da quello risultante dal permesso
di esportazione e da quello di transito.
(omissis)
9.
Soppresso |
Art.
50
bis |
|
Importazione
di medicinali non autorizzati al commercio in Italia
1.
In caso di necessità di somministrazione, a particolari categorie di
pazienti, di un medicinale contenente sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope non autorizzato all’immissione in commercio in Italia, ma
regolarmente autorizzato in un altro Paese, le Aziende unità sanitarie
locali, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) e le case di cura
pubbliche e private, in mancanza di alternative terapeutiche, devono
chiedere al Ministero della salute uno specifico permesso d’importazione.
2.
Al fine del rilascio del permesso per una singola importazione, è
inviata al Ministero della salute per le valutazioni di competenza la
seguente documentazione:
1)
indirizzo della struttura sanitaria richiedente l’importazione;
2)
denominazione del medicinale, sua forma farmaceutica, dosaggio e numero
di unità posologiche da importare;
3)
quantità di principio attivo totale espresso come base anidra;
4)
indicazione della dogana di ingresso nel territorio italiano, nel caso
di importazione da un Paese extracomunitario;
5)
indirizzo della ditta estera da cui si acquista il medicinale;
6)
dichiarazione del medico della struttura sanitaria richiedente che
attesti la necessità di ricorrere, in mancanza di alternative
terapeutiche, all’impiego del medicinale non commercializzato in
Italia;
7)
dichiarazione del medico della struttura sanitaria di utilizzazione del
medicinale sotto la propria responsabilità.
3.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di
trattamenti degli stati di tossicodipendenza.
4.
I medicinali di cui al comma 1 sono annotati sui registri di cui ai
commi 1 e 3 del successivo articolo 60.
|
Art.
54 |
Prelevamento
di campioni
1.
Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana
destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del
Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.
2.
Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse
nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva
quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente
articolo.
3.
Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero
della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve
essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di
oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per
le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia
di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la
codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo
stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I
indicata al comma 1.
(omissis)
8.
Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero
della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di
importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.
9.
Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della
dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno
è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto
agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
|
1.
Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'art.
14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a
richiesta del Ministero della salute e con le modalità da questi
fissate.
2.
Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’art.
14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità
indicate nel presente articolo.
3.
Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero
della salute all'atto del rilascio del permesso di importazione,
deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti
di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20
per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la
paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la
codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo
stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I
indicata al comma 1.
(omissis)
8.
Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero
della salute, altra copia è allegata alla dichiarazione di
importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.
9.
Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della
dogana, al Ministero della salute, uno rimane alla dogana stessa
ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne
conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
|
Art.
60 |
Registro
di entrata e uscita
1.
Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, II, III, IV e V
previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale
nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine
cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto
in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette.
Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità
sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della
autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il
registro è costituito.
2.
Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero
della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
2-bis.
Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle
sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV
previste dall'articolo 14.
2-ter.
Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui
al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato,
che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è
conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza
infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.
2-quater.
Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della
effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle
sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV
previste dall'articolo 14.
2-quinquies.
Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche
ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e
scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere ala
direzione sanitaria. |
1.
Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di
medicinali di cui alle tabelle previste dall’art. 14, è iscritto in
un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o
aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica
per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di
entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è
numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’Azienda unità
sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli
estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il
numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è
conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla
fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell’ultima
registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine
autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.
2.
I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie
ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui
alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma
precedente.
3.
Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste
dall'articolo 14.
4.
Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti
dal Ministero della salute.
5.
In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della
salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su
supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei
medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14.
6.
Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da
un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è
conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza
infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.
7.
Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della
effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista
dall'articolo 14.
8.
Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche
ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di
cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione
sanitaria.
|
Art.
61 |
Registro
di entrata e uscita per gli enti e le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti
o psicotrope
1.
Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati
alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere annotata
ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in
lavorazione.
(omissis)
|
Registro
di entrata e uscita per gli enti e le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e
di sostanze psicotrope nonché di medicinali
1.
Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui
all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di
uscita o di passaggio in lavorazione.
(omissis)
|
Art.
62 |
Registro
di entrata e uscita per gli enti o le imprese
autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti
o psicotrope e per le farmacie
1.
Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese
autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle
farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro
tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni
anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di
tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei
prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti
impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni
eventuale differenza o residuo.
|
Registro
di entrata e uscita per gli enti o le imprese
autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti
e di sostanze psicotrope nonché di medicinali e per le
farmacie
1.
Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e delle
imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti
e sostanze psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle
previste dall’articolo 14, ed il registro delle farmacie per quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C dell'art.
14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie
mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali
delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle
quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante
l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
|
Art.
63 |
Registro
di lavorazione per gli enti e le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1.
Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di
cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione,
numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della
sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità
di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta
denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione,
nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
2.
I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione per la durata di dieci anni a datare dal
giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque
anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope,
per i commercianti grossisti e per farmacisti.
3.
Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto
dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
|
Registro
di lavorazione per gli enti e le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e
sostanze psicotrope nonché di medicinali
1.
Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi
nelle tabelle di cui all'art. 14 tengono anche un registro
di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono
iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con
indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel
reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna
lavorazione.
2.
Il registro di cui al comma 1 è conservato, da parte degli enti
e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci
anni a far data dal giorno dell’ultima registrazione.
3.
Il registro di lavorazione è conforme al modello predisposto dal
Ministero della salute.
|
Art.
64 |
Registro
di carico e scarico per i medici chirurghi
e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di
lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee
1.
Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47
devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il
nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito
nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la
denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la
diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata
ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo
numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
(omissis)
|
1.
Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 sono
annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la
residenza del richiedente la data della somministrazione, la
denominazione e la quantità del medicinale somministrato, la
diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata
ad un solo medicinale e deve essere osservato un ordine
progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
(omissis)
|
Art.
65 |
Obbligo
di trasmissione di dati
1.
Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e
all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle
tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al
Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla
competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio
di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a)
i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b)
la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di
specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso
dell'anno;
c)
la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti
nel corso dell'anno;
d)
la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
(omissis)
|
1.
Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e
all'impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di
medicinali comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al
Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga
e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31
gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e
precisamente:
a)
i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b)
la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di
medicinali preparati nel corso dell'anno;
c)
la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
d)
la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
(omissis)
|
Art.
66 |
Trasmissione
di notizie e dati trimestrali
1.
Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo
14, devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni
dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle
materie prime ricevute, e di quelle utilizzate per la lavorazione, degli
stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel
corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo,
per le foglie e pasta di coca, deve, essere indicato il titolo in
principi attivi ad azione stupefacente.
2.
Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli
enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che
devono essere forniti entro il termine stabilito.
3.
Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle
condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le
informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero
fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
due milioni.
|
1.
Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’art. 17 che abbiano
effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope, nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui
all’art. 14 trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni
dalla fine di ogni trimestre i dati relativi ai permessi di importazione
o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli
enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì,
un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di
quelle utilizzate per la lavorazione delle sostanze stupefacenti e delle
sostanze psicotrope, nonché dei medicinali ricavati e di quelli venduti
nel trimestre interessato. In tale rapporto, per l’oppio grezzo,
nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi
attivi ad azione stupefacente.
2.
Il Ministero della salute può, in qualsiasi momento, richiedere
agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e
al commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope,
notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
3.
Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle
condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le
informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero
fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 1.000. |
Art.
68 |
Registri
di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione
di dati
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera
alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e
scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e
di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
|
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera
alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e
scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e
di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da euro 2.000 ad euro 26.000.
|
Art.
69 |
Obbligo
di trasmissione di dati e di segnalazioni
1.
Gli enti e le imprese che producono fabbricano o commerciano
all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14
debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi
alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla
destinazione specifica delle sostanze.
2.
Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire un milione.
3.
I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei
laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero
della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze
innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di
farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari anche non addetti a
cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della
sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.
|
Articolo
soppresso
|
Art.
70 |
Sostanze
suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1.
Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali
nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
(omissis)
3.
Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in
commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2
dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli
indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano
per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali
variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui
all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei
limiti ivi indicati.
L'esportazione
delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è
subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte
del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto
disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del
Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito
delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi
è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla
concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si
applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.
(omissis)
7.
Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per
i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento
della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative
alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini
stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica
altresì agli operatori che svolgono attività di importazione,
esportazione e transito.
(omissis)
10.
Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di
condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le
attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e
non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare
interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al
comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
11.
Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi
di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a
lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della
sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse
sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e
6.
12.
Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione,
esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella
categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le
esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni
a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca
dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per
la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può
altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore,
con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato
I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13.
Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4,
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può
disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere
applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione
dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14.
La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la
sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma
2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15.
Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del
Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica
della disciplina comunitaria.
|
1.
Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope quelle individuate e classificate
come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I, in
conformità all’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio
del 13 dicembre 1990, come modificato dal regolamento (CE) n. 1116/2001
del Consiglio del 5 giugno 2001 e dal regolamento (CE) n. 1232/2002
della Commissione del 9 luglio 2002.
(omissis)
3.
I soggetti definiti nell’allegato II del decreto legislativo 12
aprile 1996, n. 258 i quali intendono effettuare per taluna delle
sostanze appartenenti alla categoria 2 dell’allegato I una delle
attività indicate nella citata definizione, sono tenuti a comunicare al
Ministero della salute gli indirizzi dei locali in cui detengono dette
sostanze e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni.
4.
L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3
dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso
all'esportazione da parte del Ministero della salute in
conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis
del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente,
l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1
dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al
comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal
Ministero della salute. Si applicano altresì le disposizioni di
cui al titolo V.
(omissis)
7.
Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per
i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento
della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative
alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'interno sentiti i Ministri dell’economia e delle
finanze e delle attività produttive. Il medesimo obbligo si
applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione,
esportazione e transito.
(omissis)
10.
Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 ad
euro 3.000. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre
la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al
comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un
anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della
sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un
periodo non superiore ad un anno.
11.
Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi
di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad
euro 3.000. Può essere adottato il provvedimento della sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si
applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12.
Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione,
esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella
categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le
esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 10.000 ad
euro 100.000. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione,
nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro
anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la
sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle
sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13.
Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4,
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 ad euro
3.000. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la
sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non
inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata
la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione
per un periodo non superiore ad un anno.
14.
La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 300 ad euro 3.000. Il giudice,
con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione
dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15.
Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del
Ministero della salute, in conformità a nuove disposizioni di
modifica della disciplina comunitaria.
|
Art.
71 |
Prescrizioni
relative alla vendita
1.
Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere
vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere
trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4
della Farmacopea ufficiale.
2.
Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere
vendute solo su presentazione di ricetta medica.
3.
Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con
l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
4.
I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono
presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le
confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle
dell'articolo 14.
|
Articolo
soppresso
|
Art.
72 |
Attività
illecite
1.
[È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle tabelle I, II, III e IV,previste dall'articolo 14. È altresì
vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non
autorizzato secondo le norme del presente testo unico].
2.
È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di
sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1], debitamente
prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari
condizioni patologiche del soggetto.
|
1.
Sono vietati l’uso e qualunque impiego di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope non autorizzati secondo le norme del presente testo
unico.
2.
È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope di cui al comma
1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione
alle particolari condizioni patologiche del soggetto. |
Art.
73 |
Produzione
e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1.
Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista,
trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce
in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente
detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste
dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con
la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2.
Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le
sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la
reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta
milioni a lire seicento milioni.
3.
Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica
sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel
decreto di autorizzazione.
4.
Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste
dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la
multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
5.
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal
presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della
reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni
a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e
IV.
6.
Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la
pena è aumentata.
7.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due
terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
|
Produzione,
traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope
1.
Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa
o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze
stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alla tabella I prevista
dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con
la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1
bis. Con le medesime pene è
punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa,
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
detiene:
a)
sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità
superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo
unico ovvero che, per modalità di presentazione, con riguardo al peso
lordo complessivo, al confezionamento frazionato o ad altre circostanze
dell’azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non
esclusivamente individuale;
b)
medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope
elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo
prescritto.
2.
Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le
sostanze indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da sei
a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro
300.000.
2
bis. Le pene del comma precedente si applicano anche nel caso di
illecita produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di
base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I
al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle
sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope previste nelle tabelle
di cui all’articolo 14.
3.
Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica
sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope diverse da quelle stabilite
nel decreto di autorizzazione.
4.
Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi
nella tabella II di cui all’art. 14 e non ricorrono le condizioni di
cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un
terzo alla metà.
5.
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal
presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della
reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000.
5.
bis Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all’art.
73, comma 1 bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il giudice, con la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena,
può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del
lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto
2000, n. 274 secondo le modalità ivi previste. In deroga a quanto
disposto dall’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di
pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione
detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture
iscritte nell’albo di cui all’art. 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’art.
54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico
ministero o d’ufficio, il Giudice che procede, o quello dell’esecuzione,
con le formalità di cui all’art. 666 del c.p.p., tenuto conto dell’entità
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della
misura con conseguente ripristino della pena sostituita. Avverso tale
provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha
effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la
pena per non più di due volte.
6.
Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la
pena è aumentata.
7.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due
terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
|
Art.
75 |
Sanzioni
amministrative
1.
Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non
superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri
indicati al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza
di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente
o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di
turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo
da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e
per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti
o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso
articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il
prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.
2.
Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle
II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si
asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della
sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento
con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse,
avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
3.
In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi
confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma
1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non
fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il
soggetto delle conseguenze a suo danno.
4.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo
I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (11). Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal
comma 2 dell'articolo 121.
5.
Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla
contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al
prefetto.
6.
Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca
dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a
seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per
individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni.
In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo
operativo costituito presso ogni prefettura.
7.
Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui
confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi
immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato
affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8.
Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se
possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze
di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative
esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali
strutture.
9.
Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al
programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se
ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che
l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per
la predisposizione del programma, fissando un termine per la
presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne
il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo
restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini
di ogni disposizione del presente testo unico.
10.
Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra
struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e
recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al
fine di valutare l'opportunità del trattamento.
11.
Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle
relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone
l'archiviazione degli atti.
12.
Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le
tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il
programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza
giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e
lo invita al rispetto del programma, [rendendolo edotto delle
conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta
innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero
nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne
riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui
all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza
volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
13.
Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può
essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle
sanzioni previste nel presente articolo.
14.
L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia
degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la
sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone,
l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative
alla sua situazione.
15.
In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale,
anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie
locali e delle altre strutture di cui al comma 10.
16.
Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è
delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali,
complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento
nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente
articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il
servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture
operanti nella provincia;
b)
previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili
professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in
conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno;
c)
previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il
Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a
procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle
procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24
aprile 1982, n. 340;
d)
previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale
volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del
recupero delle tossicodipendenze.
17.
L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è
determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.
|
Condotte
integranti illeciti amministrativi
1.
Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi
titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope
fuori dalle ipotesi di cui all’art. 73, comma 1-bis, o medicinali
contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella
tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’art. 72,
comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non
superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:
a)
sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b)
sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c)
sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o
divieto di conseguirli;
d)
sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di
conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Il
prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o
di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in
relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni
di cui al presente comma e formula l’invito di cui al comma 2.
2.
L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a
seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’art.
122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in
relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione
al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata
iscritta all’albo di cui al successivo art. 116.
3.
Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono
alla contestazione immediata, se possibile, riferendone senza ritardo e
comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici
sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di
cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 1. Ove al
momento dell’accertamento l’interessato abbia la diretta e immediata
disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono
altresì all’immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti
di ciclomotore, del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo a
fermo amministrativo per la durata di trenta giorni il veicolo stesso.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 214 del
decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285.
4.
Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione
ovvero, nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà
previste dall’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non
venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
contestualmente all’emanazione dell’ordinanza con cui viene ritenuto
fondato l’accertamento il prefetto convoca, anche a mezzo degli organi
di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per
valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare
e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui
al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del
nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale
del governo. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione
delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con la quale il
prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona
segnalata, può essere fatta opposizione, entro il termine di dieci
giorni dalla notifica all’interessato, al giudice di pace, e nel caso
di minorenne al tribunale per i minorenni, competente per territorio in
relazione al luogo come determinato al comma 1.
5.
Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò
non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori
o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di
fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6.
Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può
essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e
delle sanzioni previste nel presente e nel successivo articolo.
7.
L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia
degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la
sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato
può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua
situazione.
8.
Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da
straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al
questore competente per territorio in relazione al luogo, come
determinato al comma 1, per le valutazioni di competenza in sede di
rinnovo del permesso di soggiorno.
9.
Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1
e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal
momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione
entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al
giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni,
competente in relazione al luogo come determinato al comma 1. Copia del
decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10.
Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati
presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle forze di polizia ovvero presso
le strutture pubbliche di base da individuarsi con decreto del Ministero
della salute.
11.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo
I e il comma 2 dell’art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. |
Art.
76 |
(ARTICOLO
ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171)
|
Provvedimenti
a tutela della sicurezza pubblica
1.
Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso,
dalla condotta di cui al comma 1 dell'art. 75 possa derivare pericolo
per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato,
anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il
patrimonio o in violazione delle disposizioni della presente legge,
oppure sanzionato per violazione delle norme della presente legge o
sulla circolazione stradale o destinatario di misura di prevenzione o di
sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due
anni, ad una o più delle seguenti misure:
obbligo
di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio
della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
obbligo
di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata
dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora
prefissata;
divieto
di frequentare determinati locali pubblici;
divieto
di allontanarsi dal comune di residenza;
obbligo
di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente
indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
divieto
di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2.
Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata
una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova
nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al
medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla
notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà
di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro
quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per
territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio
dell'interessato. Il Giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma
precedente, dispone con decreto la convalida nelle successive
quarantotto ore.
3.
Le misure, su istanza dei l'interessato, sentito il questore, possono
essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora
siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su
richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne
hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di
modifica il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista
dal comma 2. Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca
o di modifica non ha effetto sospensivo.
4.
Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75,
adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito
positivo al programma di cui al comma 2 dell'art. 75, è comunicato al
questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti
eventualmente emessi ai sensi dei presente articolo. Il giudice provvede
senza formalità.
5.
Della sottoposizione con esito positivo al programma è data
comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8
dell’articolo 75.
6.
Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del
presente articolo è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.
7.
Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi
dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in
relazione al luogo di residenza o domicilio.
|
Art.
77 |
Abbandono
di siringhe
1.
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo
privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere
a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi
utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire un milione.
|
1.
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo
privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere
a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi
utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 50 ad euro 500.
|
Art.
78 |
Quantificazione
delle sostanze
1.
Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto
superiore di sanità, sono determinati:
a)
le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale
di sostanze stupefacenti o psicotrope;
[b)
le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro
ore]
[c)
i limiti quantitativi massimali di principio attivo per le dosi medie
giornaliere].
2.
Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nel settore.
|
1.
Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere
dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all’art.
1 ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle
conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche,
medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e
l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze
psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 75 e 76.
b)
Già soppressa
c)
Già soppressa
2.
Soppresso |
Art.
79 |
Agevolazione
dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1.
Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un
circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che
ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito,
per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le
sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, o con la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle
tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.
(omissis)
6.
La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con
provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal
Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base
a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in
ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
|
1.
Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un
circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che
ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni
e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le
sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A,
previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali
compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso art. 14.
(omissis)
6.
La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con
provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministero
della salute, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a
suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in
ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
|
Art.
82 |
Istigazione,
proselitismo e induzione al reato di persona minore
1.
Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo
per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso
medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa
da lire due milioni a lire dieci milioni.
(omissis)
4.
Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste
dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un
terzo alla metà.
|
1.
Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti
e di sostanze psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo
14, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per
tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso
medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa
da euro 1.000 ad euro 5.000.
(omissis)
4.
Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II,
sezione B, prevista dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3
sono diminuite da un terzo alla metà.
|
Art.
84 |
Divieto
di propaganda pubblicitaria
1.
La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle
tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è
vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non
destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, sul
diritto d'autore.
2.
Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi
di cui all'art. 82.
3.
Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui all'art. 127.
|
1.
La propaganda pubblicitaria di sostanze o medicinali compresi
nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo
indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere
dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, sul
diritto d'autore.
2.
Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da euro
5.000 ad euro 26.000, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui
all'art. 82.
3.
Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui all'art. 127.
|
Art.
86 |
Espulsione
dello straniero condannato
1.
Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73,
74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato
.
2.
Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato
nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti
previsti dal presente testo unico.
3.
Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di
procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5
dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta
dell'autorità giudiziaria procedente. |
1.
Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73,
74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo
Stato, previo accertamento in concreto della sua pericolosità
sociale, secondo la disciplina dettata dall'articolo 203 c.p.
2.
Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato
nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti
previsti dal presente testo unico.
3.
Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di
procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 1
bis, 2 e 5 dell'articolo 73, il prefetto dispone l'espulsione
immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo
nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente. L'espulsione è
eseguita secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
|
Art.
87 |
Destinazione
delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria
1.
L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al
Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di
sostanze sequestrate.
2.
Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato
dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame,
l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni,
determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui
all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione
della residua parte di sostanze.
3.
Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente
necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria
dispone in tal senso con provvedimento motivato.
4.
In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
5.
Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità
giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove
esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare
svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è
trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della
sanità.
6.
La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con
decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.
|
1.
L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia alla Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga specificando l'entità ed il tipo
di sostanze sequestrate.
2.
Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato
dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame,
l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni,
determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui
all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione
della residua parte di sostanze.
3.
Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente
necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria
dispone in tal senso con provvedimento motivato.
4.
In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscate.
5.
Per la distruzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale,
ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare
svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è
trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della
salute solo nell’eventualità in cui i sequestri riguardino soggetti
autorizzati dal Ministero stesso.
6.
La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con
decreto del Ministro della salute in data 19 luglio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.
|
Art.
88 |
Destinazione
dei campioni delle sostanze sequestrate
1.
Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento
di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la
consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni
possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o
dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga.
L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo
consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione
dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la
priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le
modalità della consegna.
|
1.
La Direzione centrale per i servizi antidroga, che opera
nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di
adempiere ad impegni istituzionali a livello internazionale ovvero anche
per l'addestramento delle unità cinofile impiegate nel contrasto degli
stupefacenti, può chiedere all'Autorità giudiziaria, ovvero,
nei casi di cui all'art. 75, al Prefetto la consegna di campioni
delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere
motivatamente richiesti dal Ministero della salute, dalle singole
forze di polizia o da istituti pubblici di ricerca scientifica,
tramite la Direzione centrale per i servizi antidroga. L'Autorità
giudiziaria o, nei casi di cui all'art. 75, il Prefetto, se la
quantità delle sostanze sequestrate lo consente e se le richieste sono
pervenute prima dell’esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie
le richieste stesse dando la priorità a quelle della Direzione
centrale per i servizi antidroga e determina le modalità della
consegna.
2.
Ai fini della partecipazione dell’Italia al sistema per lo scambio
rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall’Azione
Comune 97/396/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 16 luglio
1997, campioni di sostanze possono essere direttamente richiesti alle
Autorità di cui al comma 1 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento nazionale per le politiche antidroga - Osservatorio
italiano sulle tossicodipendenze.
|
Art.
89
|
Provvedimenti
restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso
programmi terapeutici
1.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata
è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso
un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per
l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura
autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la
disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con
altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per
accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il
programma di recupero.
2.
Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia
cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero
presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero
una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata,
sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La
revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata
certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità
all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è
comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di
sottoporsi a programma terapeutico.
3.
Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il
ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del
programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la
corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato
alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede
per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale .
5.
Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6 . |
1.
Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere
il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una
persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per
l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata
iscritta all’albo di cui al successivo art. 116, e l'interruzione
del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Quando
si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629
secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano
particolari esigenze cautelari il provvedimento è subordinato alla
prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale.
Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice
stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente
o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli
orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione
del programma.
2.
Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia
cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero
presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero
una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art.
116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti
domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell''interessato;
all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio
pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta
all’albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata
per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del
medesimo articolo, attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso
abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcooliche, nonché la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla
struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la
richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.
L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli
articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e
comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina
l'accoglimento dell'istanza all’individuazione di una struttura
residenziale.
3.
Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il
ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del
programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la
corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato
alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si
procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 del ad eccezione di quelli di cui agli articoli
628 terzo comma e 629 secondo comma del codice penale purché non siano
ravvisabili elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti
con la criminalità organizzata od eversiva.
5.
Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.
6.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare
all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona
sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in
caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle
autorità competenti per la sospensione o revoca dell’iscrizione all’albo
di cui all’articolo 116 e della convenzione di cui all’articolo 117.
|
Art.
90 |
Sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva
1.
Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore
a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi
in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la
medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro
anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della
pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o
ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa
disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5,
quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria
o ancora da scontare, non superano i quattro anni .
2.
La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo
compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il
condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la
reclusione.
3.
La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure
di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle
pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle
obbligazioni civili derivanti dal reato.
4.
La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più
di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti
di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive
inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza
di cui all'art. 91, comma 1.
|
1.
Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta
per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente,
il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena
detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della
relazione finale di cui al successivo art. 123, accerti che la persona
si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od
una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116.
Il Tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione
della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
La
sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una
pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non
superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo
comprendente il reato di cui all’art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n.
354.
2.
La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la
relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l’inizio
del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia
commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3.
La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le pene
accessorie e gli altri effetti penali della condanna, le misure di
sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle
obbligazioni civili derivanti dal reato.
4.
La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più
di una volta.
5.
Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la
disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni.
|
Art.
91 |
Istanza
per la sospensione dell’esecuzione
1.
La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del
condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui
l'interessato risiede.
2.
All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione
rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante
il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto,
l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato
eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale
completamento del programma .
3.
Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito,
l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il
limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o
l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale
trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro
quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
4.
Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata
dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il
pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il
limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.
|
1.
Soppresso
2.
All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena
è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da
un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata
iscritta all’albo di cui al successivo art. 116 e specificamente
autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d)
del medesimo articolo attestante, ai sensi del successivo art. 123, la
procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope, il tipo di programma terapeutico
e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il
programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i
risultati conseguiti a seguito del programma stesso.
3.
Soppresso
Se
l’ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è
presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al
luogo di detenzione, il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti
per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano
elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può
disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione
del tribunale di Sorveglianza il Magistrato di Sorveglianza è
competente a dichiarare la revoca di cui al successivo art. 93 comma 2.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.
47 comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
|
Art.
92 |
Procedimento
innanzi alla sezione di sorveglianza
1.
Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne
sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso
al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque
giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel
domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza,
il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.
2.
Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire
copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti
in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
3.
Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata
comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per
l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine
di carcerazione. |
Procedimento
innanzi al tribunale di sorveglianza
1.
Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato
che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone
avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno
cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al
condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all’atto della
scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale
dichiara inammissibile la richiesta.
2.
Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può acquisire
copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti
in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
3.
Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata
comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il
quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.
|
Art.
93 |
Estinzione
del reato. Revoca della sospensione.
1.
Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni
successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette
un delitto non colposo punibile con la sola reclusione la pena e ogni
altro effetto penale si estinguono.
2.
La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato
si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel
termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene
inflitta la pena della reclusione. |
1.
Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non
colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale
si estinguono.
2.
La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato
nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui
viene inflitta la pena della reclusione.
Il
Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente
alle pronunce di cui al presente comma ed a quello precedente.
3.
Il termine di 5 anni di cui al comma 1 decorre dalla data di
presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione
adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 codice di
procedura penale o della domanda di cui al comma 4 dell’art. 91.
Tuttavia il Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e
prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto
e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole
data di decorrenza dell’esecuzione.
|
Art.
94 |
Affidamento
in prova in casi particolari
1.
Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da
scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di
persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato
può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio
sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla
base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o
con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve
essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del
recupero del condannato, del programma concordato .
2.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92,
commi 1 e 3.
3.
Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve
altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza
o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al
conseguimento del beneficio.
4.
Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le
prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le
modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di
recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del
verbale di affidamento.
5.
L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai
sensi del presente articolo, più di due volte.
6.
Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificata dalla legge
10 giugno 1986, n. 663. |
1.
Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di
recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere
in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per
proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un
programma da lui concordato con una Azienda unità sanitaria locale o
con una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art.
116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi
del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. L’affidamento in prova in
casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata
una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non
superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo
comprendente reato di cui all’art. 4 bis della Legge 354/75. Alla
domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116 e
specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del
comma 2, lett. d) del medesimo articolo attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è
stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o
alcooliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in
corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.
2.
Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è
presentata al magistrato di sorveglianza il quale se l’istanza è
ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla
sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione,
qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del
pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della
misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al successivo comma 4. Sino alla decisione del Tribunale di
Sorveglianza il Magistrato di sorveglianza è competente all’adozione
degli ulteriori provvedimenti di cui alla Legge 354/75.
3.
Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve
altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza
o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al
conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all’art.
92, commi 1 e 3.
4.
Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di
recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al comma 5 dell’art.
47 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del
condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta
altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra
le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano
le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di
recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del
verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al
momento della decisione risulti già positivamente in corso, il
Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l’interessato
si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può
determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione.
5.
L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai
sensi del presente articolo, più di due volte.
6.
Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge
10 giugno 1986, n. 663.
7.
Qualora nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente
articolo l’interessato abbia positivamente terminato la parte
terapeutica del programma, l’affidamento prosegue ai fini del
reinserimento sociale previa rideterminazione da parte del magistrato di
sorveglianza delle prescrizioni.
8.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare
all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona
sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in
caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle
autorità competenti per la sospensione o revoca dell’iscrizione all’albo
di cui all’articolo 116 e della convenzione di cui all’articolo 117.
|
Art.
95 |
Esecuzione
della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1.
La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi
in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata
in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e
socio-riabilitativi
2.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i
tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.
|
1.
La persona tossicodipendente condannata che non fruisce di misure
alternative o della sospensione dell’esecuzione di cui al precedente
art. 90, ove possibile e purché non ostino motivate ragioni, sconta la
pena in istituti o sezioni di istituto ove siano attivati, dalle
strutture sanitarie pubbliche o da quelle private iscritte all’albo di
cui al successivo art. 116, idonei programmi terapeutici e
socio-riabilitativi.
2.
L’amministrazione, acquisita, anche su indicazione dell’interessato,
ogni utile informazione presso le strutture sanitarie pubbliche, quelle
private iscritte all’albo di cui al successivo art. 116 e gli istituti
penitenziari di prima assegnazione, provvede all’assegnazione
definitiva ai sensi del comma che precede.
3.
Gli istituti o le sezioni di istituto di cui al comma 1 non possono
accogliere un numero di detenuti superiore a quello compatibile con lo
svolgimento del programma terapeutico e socio-riabilitativo attivato.
4.
Nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, con decreto del
ministro competente sono individuati gli immobili demaniali che, per
caratteristiche strutturali, capienza ed ubicazione, siano adatti o
adattabili ai fini di cui al comma 1. Per la loro utilizzazione il
Ministro della Giustizia può stipulare specifici accordi con le regioni
e gli enti locali proprietari.
|
Art.
96 |
Prestazioni
socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
1.
Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per
reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia
ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di
tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza
necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di
riabilitazione.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente
non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento
dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli
articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma
terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.
3.
Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e
pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi
istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti
tossicodipendenti o alcoolisti.
4.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio
decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente
attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e
con i centri di cui all'art. 115.
5.
Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri
medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati
dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6.
Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la
cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti
domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso le comunità
terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli
albi di cui all'art. 116, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, sentite le regioni interessate. |
1.
Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per
reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia
ritenuto dall’autorità sanitaria abitualmente dedito all’uso di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope o che comunque
abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure
mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a
scopo di cura e riabilitazione.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente
non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento
dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli
articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma
terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.
3.
Le aziende unità sanitarie locali, d'intesa con l’amministrazione
penitenziaria ed in collaborazione con i servizi sanitari interni degli
istituti penitenziari, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei
detenuti tossicodipendenti o alcoolisti. L’organizzazione dell’assistenza
ai suddetti detenuti è definita tramite appositi accordi da stipularsi
tra le regioni e province autonome ed i provveditorati regionali dell’amministrazione
penitenziaria competenti per territorio, per la realizzazione degli
obiettivi di salute indicati dal Ministro della salute, di concerto con
il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, fermi
restando i principi generali di cui ai successivi articoli 118, 120 e
122. Il Ministero della giustizia può stipulare, nel limite degli
ordinari stanziamenti di bilancio, con le strutture private di cui al
successivo art. 116, convenzioni per l’esecuzione di specifici
programmi terapeutici e socio-riabilitativi integrativi dell’offerta
assistenziale pubblica, da realizzare in uno o più istituti di pena o
sezioni di istituto.
4.
A tal fine il Ministro della giustizia organizza, con proprio decreto,
su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati,
provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e, ove
possibile, con le strutture private interessate.
5.
Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai distretti
delle aziende sanitarie locali competenti coloro che, liberati dal
carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6.
Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la
cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti
domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura
privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116 e
convenzionata con il Ministero della giustizia.
|
Art.
97 |
Acquisto
simulato di droga
1.
Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli
ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate
antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di
operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale
antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del
gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del
nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2.
Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e
dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed
all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia
giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino
alla conclusione delle indagini. |
Attività
sotto copertura
1.
Fermo il disposto dell’art. 51 del codice penale, non sono punibili
gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate
antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di
operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga o, sempre, d’intesa con questa, dal
questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di
finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal
direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’art. 3
del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona,
acquistano, ricevano, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti e
sostanze psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.
2.
Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o
indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con
soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico
ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all’inizio
delle attività.
3.
Dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e
dettagliata comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga ed all’autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se
richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria
responsabile dell’operazione, nonché il nominativo delle eventuali
interposte persone impiegate.
4.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed
interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di
cui al presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni può
essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed
immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
5.
Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1,
indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da
due a sei anni.
|
Art.
98 |
Ritardo
o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro.
Collaborazione internazionale
1.
L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione
o disporre che sia ritardata l’esecuzione di provvedimenti di cattura,
arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei
responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.
2.
Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle
unità specializzate antidroga, nonché‚ le autorità doganali,
possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone
immediato avviso, anche telefonico, all’autorità giudiziaria, che
può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il
necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L’autorità
procedente trasmette motivato rapporto all’autorità giudiziaria entro
quarantotto ore.
3.
L’autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’attività
criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità
giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve
concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia
effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero
quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all’art. 70.
4.
Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo
provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore. |
1.
L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione
o disporre che sia ritardata l’esecuzione di provvedimenti di cattura,
arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei
responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.
2.
Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle
unità specializzate antidroga, nonché‚ le autorità doganali,
possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone
immediato avviso, anche telefonico, all’autorità giudiziaria, che
può disporre diversamente, ed alla Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito
internazionale. L’autorità procedente trasmette motivato rapporto all’autorità
giudiziaria entro quarantotto ore.
3.
L’autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’attività
criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità
giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve
concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia
effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero
quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope e di quelle di cui all’art.
70.
4.
Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo
provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
|
Art.
100 |
Destinazione
di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga
1.
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano
esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con
decreto motivato.
2.
Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con
l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere
l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
3.
Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico
dell'ufficio o comando usuario.
4.
I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,
dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
Possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni,
comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5.
Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni
confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione
del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza
ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 (16), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della
sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei
soggetti tossicodipendenti.
|
Affidamento
in custodia giudiziale e rottamazione di beni sequestrati a seguito di
operazioni antidroga
1.
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri
organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità
di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Possono
essere, altresì, affidati ai centri previsti dall'articolo 114 ovvero
alle strutture di cui all’articolo 116 del presente testo unico che si
occupano della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti
o ad enti ed associazioni che operano nel campo della tutela sociale o
ambientale. L'autorità giudiziaria, se vi ostano esigenze
processuali, rigetta l'istanza con decreto motivato; altrimenti,
accoglie la richiesta, dando priorità, in caso di richieste plurime, a
quelle provenienti dagli organi di polizia.
2.
Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con
l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere
l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
3.
Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico
dell'ufficio o comando usuario.
4.
Nel caso in cui non vi sia stata alcuna istanza di affidamento
giudiziale ai sensi del comma 1, i mezzi di trasporto che risultano
adatti allo stivaggio fraudolento di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope ovvero contengono accorgimenti idonei a maggiorarne la
capacità di carico, l’autonomia in difformità delle caratteristiche
costruttive omologate, sono ceduti ai fini della loro distruzione sulla
base di apposite convenzioni, stipulate dal Ministero dell'interno o da
organo da questi delegato. In tal caso, la cancellazione dei veicoli dai
pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto. La distruzione può essere disposta dall'autorità giudiziaria
procedente ovvero direttamente dal Ministro dell'interno o
dall'autorità da lui delegata, previo nulla osta dell'autorità
giudiziaria procedente.
5.
Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia
proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta un’indennità,
sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni
specializzate e tenuto conto dello stato del bene al momento del
sequestro.
|
Art.
100 bis |
|
Confisca
e assegnazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga
1.
Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73
e 74, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto
ovvero il prodotto o il profitto.
2.
Sono sempre soggetti a confisca, salvo quanto previsto dal successivo
comma 3, i mezzi di trasporto di cui al comma 4 dall’articolo 100.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si
tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato
qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito
impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di
vigilanza.
4.
Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per reati
disciplinati dal presente testo unico, qualora l'aggiudicazione non
abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi
esecutati sono trasferiti in proprietà, anche ai soli fini della
rottamazione, al titolare del deposito giudiziario presso il quale si
trovano affidati in custodia. L’alienazione del veicolo si perfeziona
con la notifica al depositario-acquirente dell’atto dal quale risulta
l’esito infruttuoso del primo incanto ed il corrispettivo dell’alienazione
è determinato tenuto conto del tipo e delle condizioni dei mezzi di
trasporto, dell’ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente
in relazione alle spese di custodia nonché degli eventuali oneri di
rottamazione che possano gravare sul medesimo depositario-acquirente.
5.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI
del codice di procedura penale.
6.
A seguito di provvedimento definitivo di confisca, i beni mobili di cui
al comma 1 dell’articolo 100, precedentemente affidati dall’Autorità
giudiziaria in custodia giudiziale, vengono assegnati, a richiesta, agli
organi o ai soggetti che ne hanno avuto l'uso. Agli stessi organi e
soggetti possono altresì essere assegnati, a richiesta, i beni mobili
ed immobili che siano stati definitivamente acquisiti dallo Stato con
provvedimento di confisca. In mancanza di tale richiesta, i beni mobili
ed immobili sono destinati secondo le procedure previste dalla legge 31
maggio 1965, n. 575.
7.
Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni
confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione
del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza
ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della
salute con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei
soggetti tossicodipendenti.
|
Art.
101 |
Destinazione
dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
1.
Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione
di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al
potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti
contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.
2.
A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani
annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle
attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle
strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per
l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.
I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata
e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e
le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1 aprile 1981, n.
121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio
centrale antidroga.
4.
Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad
apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli
dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica
«Sicurezza pubblica». |
1.
Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione
di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope o da associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività
di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo
unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati
alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di
polizia dei Paesi interessati.
1
bis. Sono assimilate ai valori di cui al comma precedente le somme di
denaro provenienti dal rimborso, con riferimento alla tratta non ancora
percorsa, dei titoli di viaggio confiscati a seguito della sentenza di
condanna, utilizzati per commettere uno dei reati previsti dal presente
testo unico.
2.
A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani
annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle
attività della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga,
nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione
della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei
traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope.
3.
I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata
e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e
le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1 aprile 1981, n.
121, al quale è chiamato a partecipare il direttore della Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga.
4.
Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 e 1 bis
affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato
per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica
«Sicurezza pubblica». |
Art.
103 |
Controlli
ed ispezioni
1.
Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal
presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita,
ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2
comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre 1989, n. 349.
2.
Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo
e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti
personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere
rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e
delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli,
trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive
quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno
emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i
Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di
coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì
procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto
ore.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al
controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3,
sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del
verbale di esito dell'atto compiuto. |
1.
Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal
presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
finanza, negli spazi doganali, possono procedere alla visita
dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere. Quando sussistono fondati
sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere
sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente
accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope. Possono, altresì, invitare
coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito degli spazi
doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona,
fermo restando il disposto di cui all'articolo 2 comma 1, lettera o),
della Legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2.
Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti
e di sostanze psicotrope, possono procedere in ogni luogo al
controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere rinvenute sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro
le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente
comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle
finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle
competenze istituzionali.
3.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì
procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto
ore.
4.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al
controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3,
sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del
verbale di esito dell'atto compiuto.
5.
Qualora nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope vi sia fondato motivo di ritenere che all'interno del corpo
della persona sottoposta a controllo possano essere occultate sostanze
stupefacenti e sostanze psicotrope, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato, possono procedere
all'accompagnamento della persona presso un'idonea struttura ospedaliera
pubblica per sottoporla ad esame radiografico od ecografico. Si
osservano le disposizioni dell'art. 349 del c.p.p. In ogni caso,
l'interessato ha diritto di ottenere immediatamente copia del verbale
dell'atto compiuto, che va altresì trasmesso , senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, provvede alla convalida entro le successive
quarantotto ore.
|
Art.
104 |
Promozione
e coordinamento, a livello nazionale,
delle attività di educazione ed informazione
1.
Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività
di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti
dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
2.
Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario
dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di
specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3.
Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da
venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione,
compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e
rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di
prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e
sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4.
Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di
lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella
formulazione dei programmi, le tematiche:
a)
della pedagogia preventiva;
b)
dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai
libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di
massa;
c)
dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da
svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d)
del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre
amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione
primaria.
5.
Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro
interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle
province autonome e dei comuni.
6.
In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia
di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze |
Promozione
e coordinamento delle attività di prevenzione
1.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
inserisce le attività di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall’uso
delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nell’ambito
delle proprie funzioni di indirizzo e di governo generale del sistema
educativo di istruzione e di formazione. Le attività di prevenzione
potranno collegarsi ed estendersi anche ad altre forme di disagio
giovanile e di dipendenza quali l’alcolismo, il tabagismo, i disturbi
alimentari e il gioco d’azzardo. Tali attività di prevenzione si
inquadrano nell’educazione alla convivenza civile che costituisce
parte integrante delle indicazioni nazionali per le scuole di ogni
ordine e grado, adottate ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esse
sono realizzate anche attraverso progetti mirati, in tempi, luoghi e
modalità extrascolastiche, caratterizzati da percorsi formativi di
apprendimento formale, informale e non formale, da prevedersi nei piani
dell’offerta formativa delle scuole. In aggiunta alle predette
attività il Ministero promuove, di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, programmi in collaborazione tra le scuole, le
università e le associazioni di volontariato, finalizzati alla
prevenzione delle forme di dipendenza e di disagio giovanile, sulla base
delle linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all’art. 1,
comma 1.
2.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, nel
rispetto dell’autonomia delle Istituzione scolastiche e delle
università, predispone programmi annuali con indicazione di linee
guida, per la realizzazione delle attività di prevenzione di cui al
comma 1. Le università e gli Uffici scolastici regionali, d’intesa
con le regioni, sono tenuti a recepirli e a sostenerne l’attuazione,
anche ai fini del servizio e del supporto ai Piani dell’Offerta
Formativa propri di ogni istituzione scolastica autonoma.
3.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca potrà
avvalersi, per la realizzazione dei compiti di cui ai commi 1 e 2, dell’Osservatorio
di cui all’art. 1 bis, del Comitato scientifico di cui all’art. 1
ter e di un apposito Comitato scientifico per il disagio giovanile
istituito con proprio decreto. |
Art.
105 |
Promozione
e coordinamento, a livello provinciale,
delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di
studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media
1.
Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale,
la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di
quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche
nell'esercizio della loro autonomia.
2.
Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato
tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito
distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti
tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e
recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di
associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
3.
Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali
territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di
associazioni giovanili.
4.
All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della
scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle
disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono
avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5.
Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale
scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di
studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel
suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal
fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite
convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti,
cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo
regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.
6.
I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono
essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà
sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i
limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti
disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al
reinserimento dell'attività lavorativa.
7.
Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere
disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero
scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli
enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a
condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi
di cui al comma 5.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di
ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole
sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9.
L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di
cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato
in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno
1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto
disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato
tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e
interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei
comitati stessi.
|
Promozione
e coordinamento a livello regionale delle iniziative di formazione e di
prevenzione
1.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
attraverso gli Uffici scolastici regionali, in accordo con la Direzione
generale delle politiche giovanili del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, sovvenziona e coordina, nell’ambito regionale, le
attività di cui all’art. 104, comma 1, previste nei piani dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche.
2.
Il Direttore regionale nell’esercizio delle competenze previste nel
presente articolo e in attuazione delle linee guida indicate nei
programmi annuali di cui all’art. 104, comma 2, può avvalersi, in via
consultiva, di un comitato costituito con proprio decreto e composto da
esperti del settore della prevenzione e del recupero dalle
tossicodipendenze, pubblici e privati. Detti comitati sono composti da
un numero massimo di cinque membri.
3.
L’Ufficio scolastico regionale, in accordo con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, Direzione generale delle politiche
giovanili e Direzione generale per la formazione e l’aggiornamento del
personale della scuola, organizza annualmente corsi di studio per i
docenti delle scuole di ogni ordine e grado in materia di prevenzione
sulle tematiche indicate all’art. 104, comma 1. I corsi devono essere
condotti da Enti accrediti per la formazione dei docenti presso il
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e
selezionati tra quelli con maggiore esperienza e comprovati risultati
nel settore delle tossicodipendenze.
4.
Gli enti iscritti agli albi di cui all’art. 116 entro i limiti
numerici di cui alle vigenti disposizioni, possono essere sedi di
iniziative finalizzate al recupero scolastico e formativo ed all’inserimento
o al reinserimento nell’attività lavorativa, anche ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo, attraverso progetti concordati con istituzioni
scolastiche - con particolare riferimento a quelle sedi di centri
territoriali permanenti per adulti - nonché con centri e agenzie di
formazione professionali accreditati dalle regioni.
5.
Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all’art. 26,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere disposte,
nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e
dell’acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le
associazioni iscritti negli albi di cui all’art. 116, purché tale
personale abbia frequentato i corsi di cui al comma 3. |
Art.
106 |
Centri
di informazione e consulenza nelle scuole
Iniziative di studenti animatori
1.
I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
2.
I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di
consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi
pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3.
Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo
scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed
orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla
prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da
realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale
docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare
le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai
docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4.
Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art.
6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio
di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei
docenti.
5.
La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in
orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
|
Centri
di informazione e consulenza nelle scuole"
1.
I Direttori regionali, coordinati dal Direttore generale delle politiche
giovanili del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sostengono l’azione delle scuole secondarie per l’istituzione,
anche in rete tra loro e con il territorio, di centri di informazione e
consulenza che operano secondo gli indirizzi contenuti nei piani dell’offerta
formativa delle scuole che aderiscono all’accordo.
2.
I Centri si avvalgono dell’operato dei docenti che abbiano frequentato
i corsi di cui all’art. 105 e sviluppano i programmi previsti nei
piani dell’offerta formativa attraverso una fattiva collaborazione con
gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio che operano nel
campo della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. I centri
devono garantire anche un’azione di supporto e consulenza alle
famiglie e devono orientare i giovani che abbiano manifestato disagi
collegati a fenomeni di tossicodipendenza verso le strutture educative e
riabilitative operanti sul territorio.
3.
I docenti sono tenuti ad informare le famiglie circa i comportamenti dei
giovani che abbiano utilizzato sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope o che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di
tossicodipendenza o altre forme di disagio e dipendenze indicate nell’art.
104, comma 1.
(omissis
commi da 4 a 5 )
|
Art.
106 bis |
|
Studi,
ricerche e iniziative di formazione
Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, promuove studi,
ricerche e iniziative di formazione in ambito universitario sull’efficacia
dei trattamenti delle tossicodipendenze nei campi farmacologici,
tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi,
preventivi e giuridici.
|
Art.
113 |
Competenze
delle regioni e delle province autonome. Principi direttivi
1.
Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo
unico.
2.
Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi
pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a)
analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del
tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
b)
controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di
tossicodipendenza;
c)
individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare
riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di
tossicodipendenza;
d)
elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da svolgersi anche a mezzo di altre strutture
individuate dalla regione;
e)
progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi
di informazione e prevenzione;
f)
predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che
operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i
servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui
all'art. 114;
g)
rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
3.
Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o
associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di
personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti. |
1.
Le funzioni pubbliche di prevenzione e di intervento contro l'uso di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono esercitate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i
principi del presente testo unico, servendosi, secondo uniformi
condizioni di parità, dei servizi pubblici per l'assistenza
socio-sanitaria dei tossicodipendenti e delle strutture private iscritte
all’albo di cui al successivo articolo 116.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle proprie competenze in ordine all’assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, attuata mediante strutture pubbliche o strutture
private iscritte all’albo di cui al successivo art. 116, prevedono che
ad esse spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a)
analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del
tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
b)
controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di
tossicodipendenza;
c)
individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare
riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di
tossicodipendenza;
d)
elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture
individuate dalla regione, nel rispetto della libertà di scelta del
luogo di trattamento di ogni singolo utente;
e)
progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi
di informazione e prevenzione.
f)
Soppressa
g)
Soppressa
3.
Le regioni e le province autonome curano che i servizi pubblici per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti siano organizzati con
carattere interdisciplinare e avvalendosi di personale qualificato per
la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
4.
L'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del
medico, dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia,
dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e
di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione,
di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali.
5.
Il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle
ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al
trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti e di tutte le
altre patologie collegate con lo stato di tossicodipendenza, anche in
relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e
della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori
familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della
infezione da HIV.
6.
La disciplina attuativa dovrà garantire su tutto il territorio
nazionale la parità di trattamento tra i servizi pubblici per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e le strutture private
iscritte all’albo di cui al successivo art. 116 operanti nel settore.
7.
Le funzioni pubbliche di gestione degli interventi di prevenzione,
assistenza, riabilitazione e reinserimento devono essere garantite da
organismi distinti da quelli addetti a funzioni di monitoraggio,
verifica, controllo e determinazione della spesa destinata agli
interventi stessi.
|
Art.
114 |
Compiti
di assistenza degli enti locali
1.
Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i
comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle
associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro
consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo
di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili,
i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei
tossicodipendenti;
a)
prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la
progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di
interventi programmati;
b)
rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità
scolastiche, delle cause locali di
disagio
familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la
dispersione scolastica;
c)
reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2.
Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere
affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni
alle competenti unità sanitarie locali. |
1.
Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza, i
comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle
associazioni di cui all'articolo 115, perseguono, anche mediante loro
consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo
di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili,
i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei
tossicodipendenti:
a)
prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la
progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di
interventi programmati su tutto il territorio ed in particolare nelle
aree più degradate;
b)
rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità
scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che
favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c)
reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente
durante e al termine del trattamento riabilitativo e coordinamento degli
interventi volti al suo recupero con quelli in favore dei familiari.
2.
Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere
affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni
alle competenti Aziende unità sanitarie locali o alle
strutture iscritte nell’albo di cui all’articolo116.
|
Art.
115 |
Volontariato
ed enti di formazione
1.
I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i
servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art.
114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o
degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di
lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con
finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della
personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2.
I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114
possono autorizzare perone idonee a frequentare i servizi ed i centri
medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale degli assistiti. |
1.
I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i
servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle Aziende
unità sanitarie locali, singole o associate, i centri previsti
dall'articolo 114 e le strutture iscritte nell’albo di cui all’articolo
116 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato e
di associazioni ed enti di promozione sociale che svolgono senza
fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con
finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della
personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2.
I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114
possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri
medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale degli assistiti.
|
Art.
116 |
Albi
regionali e provinciali delle strutture private
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio
delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un
albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la
riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle
attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti minimi:
a)
personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del codice civile;
b)
disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività
prescelta;
c)
personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3.
Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso
riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al
possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4.
Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di
autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono
gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e
certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e
le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5.
Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi
operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente
ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono
possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le
sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo
presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine,
l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
6.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula
delle convenzioni di cui all'art. 117, per:
a)
l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;
b)
l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata
dimora ai sensi dell'art. 281 del codice di procedura penale, nonché
dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (21), aggiunto
dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c)
l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d)
l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma
6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105,
comma 7.
7.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono
altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con
fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
8.
Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (22), le regioni e le province
autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali
fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le
regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli
enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i
criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.
9.
Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire
gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono
temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai
fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di
certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al
comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente
ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di
iscrizione la data della suddetta registrazione.
|
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio
delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un
albo delle strutture private che gestiscono attività per
la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2.
L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a)
personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del codice civile;
b)
disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività
svolta;
c)
personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività
svolta;
d)
presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure
professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie
correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in
materia di tossicodipendenza, dello psichiatra o dello psicologo
abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere
professionale, se si intende svolgere l’attività di cui al comma 6
lett. d) ed e);
e)
presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di
comunità, che si avvalga del supporto anche esterno ad una singola sede
dell’intera struttura, di un'équipe composta dalle figure
professionali del medico, dello psichiatra o dello psicologo abilitato
all’esercizio della psicoterapia, se si intende svolgere l’attività
di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3.
Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso
riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al
possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4.
Le regioni e le province autonome stabiliscono gli eventuali ulteriori
requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei
requisiti indicati alle lettere b), c) e d) del comma 2 e le
cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5.
Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi
operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente
ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono
possedere i requisiti indicati alle lettere b), c) e d) del comma
2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente
competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o,
in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima
iscrizione.
6.
L'iscrizione all'albo con indicazione delle attività che vengono
svolte è condizione necessaria oltre che per la stipula delle
convenzioni di cui all’articolo 117, per:
a)
lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 114;
b)
l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c)
la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo
96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attività prescelta per la
quale vi è stata iscrizione all’albo;
d)
il rilascio della certificazione attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la procedura con la quale è
stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o
alcoliche;
e)
la predisposizione del piano terapeutico di cui all’art. 43, comma 5.
7.
In sede di prima applicazione e per un periodo comunque non superiore ad
un anno dall’entrata in vigore della presente legge possono essere
iscritti all’albo delle strutture private gli enti, che gestiscono
strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti, già iscritti nel precedente albo degli enti
ausiliari. Trascorso tale termine, l’iscrizione è in ogni caso
soggetta alla valutazione dell’esistenza dei requisiti di cui ai commi
2 e 4.
8.
Soppresso
9.
Soppresso
|
Art.
117 |
Convenzioni
1.
L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e
reinserimento indicate negli articoli 113 e 114, nonché la
realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli
enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da
stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui
all'art. 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le
associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.
2.
Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le
associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire
per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza
sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare
all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti
nella attività di prevenzione e recupero.
3.
Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal
Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e
giustizia ai fini di cui all'art. 94 .
4.
L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni
in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il
servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è
sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione
in materia. |
1.
I rapporti tra le regioni e le province autonome con le strutture
iscritte negli albi di cui al precedente articolo sono disciplinati
mediante apposite convenzioni, nelle quali devono essere indicati
specificamente l’oggetto in relazione al tipo di attività svolta per
la quale vi è stata iscrizione all’albo di cui all’articolo 116, le
modalità quantitative e qualitative dei rimborsi spettanti alle
strutture private per le prestazioni effettuate nonché il numero
massimo di tossicodipendenti che la struttura può contemporaneamente
avere in carico, determinato in relazione alle capacità strutturali ed
alla dotazione organica di personale accertate.
2.
Le convenzioni, per la verifica dell’efficienza degli interventi posti
in essere, devono prevedere l'obbligo di comunicare, con cadenza almeno
semestrale, all'ente concedente il numero degli assistiti, l’attività
svolta ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e
recupero.
3.
Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal
Ministero della salute ed a quello predisposto dal
Ministro della giustizia ai fini di cui all'articolo 94.
4.
L’attività degli enti convenzionati è sottoposta al controllo e agli
indirizzi di programmazione della regione che provvede, altresì, agli
adempimenti di cui al successivo art. 122 bis e all’invio dei relativi
dati al Ministero della salute, per l’inserimento nella Relazione
annuale ivi prevista.
5.
Presso il Ministero della giustizia è tenuto l’elenco delle strutture
private convenzionate, con indicazione dell’attività prescelta che
costituisce oggetto della convenzione. L’elenco è annualmente
aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
|
Art.
120 |
Terapia
volontaria e anonimato
1.
Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può
chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
2.
Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di
volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che
personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la
potestà parentale o la tutela.
3.
Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato
nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture dell'unità
sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto
il personale addetto o dipendente.
4.
Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi
dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
[5.
In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato
l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto
dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda
sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il
grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati
degli accertamenti e delle terapie praticate] .
6.
Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda
sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla
loro identificazione.
7.
I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della
propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti
ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del
codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si
applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni
o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8.
Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello
unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli
presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9.
Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica
atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare
duplicazioni di carteggio.
|
1.
Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può
chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una
struttura privata iscritta all’albo di cui al precedente art. 116 e
specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del
comma 2, lett. d) del medesimo articolo di essere sottoposto ad
accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
2.
Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di
volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che
personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la
potestà parentale o la tutela.
3.
Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato
nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle Aziende unità
sanitarie locali, e con le strutture private iscritte all’albo di
cui al precedente art. 116, nonché con i medici, gli assistenti
sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4.
Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso
di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni
tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le
tossicodipendenze e delle strutture private iscritte all’albo di cui
al precedente art. 116.
5.
Soppresso
6.
Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda
sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla
loro identificazione.
7.
Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle
strutture private iscritte all’albo di cui al precedente art. 116,
salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le
violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico
alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive,
non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria
né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103
del codice di procedura penale in quanto applicabili.
8.
Le regioni e le province autonome definiscono un modello
unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli
presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9.
Il modello di scheda sanitaria prevede un sistema di codifica
atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare
duplicazioni di carteggio. |
Art.
122 |
Definizione
del programma terapeutico e socio riabilitativo
1.
Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari
accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti
necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui
all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e
delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno
inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione
professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.
Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed
urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre
l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti
psico-sociali e farmacologici adeguati.
Il
servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma
da parte del tossicodipendente.
2.
Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della
persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio
delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
3.
Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso
strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o,
in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4.
Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture
riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta
può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale,
ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo
periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5.
Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle
segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui
all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla
data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il
programma terapeutico e socio-riabilitativo.
|
1.
Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private
di cui all’art. 120 comma 1, compiuti i necessari accertamenti e
sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia,
autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono
un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può
prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo
consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e
avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle
associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno
inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione
professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.
Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono
adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti
psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le
tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del
tossicodipendente.
2.
Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della
persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio
e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
2
bis. Le terapie a base di medicinali oppioidi prescrivibili, se ritenute
necessarie, devono essere erogate attraverso modalità che tendono al
pieno recupero clinico e psico-sociale dell’individuo.
2
ter I medicinali stupefacenti prescrivibili dovranno essere utilizzati a
dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, nell’ambito di
programmi definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la stabile
astensione dalle sostanze illegali e permettere l’evoluzione dell’intervento
clinico verso terapie a minor rischio iatrogeno e di cronicizzazione.
3.
Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso
strutture private iscritte all’albo di cui al precedente art. 116 o,
in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4.
Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private
di cui all’art. 120, comma 1, la scelta può cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che dichiari di essere in
condizioni di accoglierlo.
5.
Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle
segnalazioni previste nell'articolo 121 definisce, entro dieci giorni
decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, il programma
terapeutico e socio-riabilitativo. |
Art.
122 bis |
|
Verifiche
e controlli
1.
Il Ministro della salute, anche sulla base dei dati inviati dalle
regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per
le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare
riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti
dai tossicodipendenti, alla efficacia dei programmi medesimi, alle
relazioni fra tali programmi e quelli seguiti dai gruppi di volontariato
e dagli enti ausiliari, ed al rispetto da parte del servizio pubblico
per le tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5 dell'articolo
122.
|
Art.
123 |
Verifica
del trattamento in regime di sospensione del procedimento o dell’esecuzione
della pena
1.
Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di
sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena
ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unità
sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità
che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al
comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della
ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione
delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14. |
Verifica
del trattamento in regime di sospensione dell’esecuzione della pena,
nonché di affidamento in prova in casi particolari
1.
Per tutti i soggetti il cui trattamento possa essere o sia stato
disposto in regime di sospensione dell'esecuzione della pena o di
affidamento ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dall’Azienda
unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata iscritta
all’albo di cui al precedente art. 116, su richiesta dell'autorità
giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia,
relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l’uso
abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope,
all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai
risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua
eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C
dell'art. 14.
2.
Deve, altresì, essere comunicata all’autorità giudiziaria ogni nuova
circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento
adottato.
|
Art.
125 |
Accertamenti
di assenza di tossicodipendenza
(omissis)
4.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il
datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
|
( omissis)
4.
In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il
datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da euro 5.000 ad euro 26.000.
|
Art.
125 bis |
|
Accertamenti
di assenza di tossicodipendenza nei confronti degli appartenenti alle
Forze Armate e alle Forze di Polizia
1.
Gli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia possono
essere sottoposti a controlli di assenza di tossicodipendenza, secondo
modalità definite con decreti dei Ministri competenti, da adottarsi
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Gli stessi
decreti definiscono le categorie di personale da sottoporre al
controllo.
2.
Ove possibile, i predetti controlli sono svolti a cura delle rispettive
strutture sanitarie interne.
|
Art.
127 |
Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga
1.
Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo
59, comma 46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in sede
di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua,
nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti
triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente
comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo
in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la
diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2.
La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di
cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per
cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede
annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della
diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti
dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3.
Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le
aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e
116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n.
381, e loro consorzi, possono
presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere
sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti
delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4.
Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonché le organizzazioni
rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio,
come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7
del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini
per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la
erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione
dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica
dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento
ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i
farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una
relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi
realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti
dall'articolo 131.
5.
Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma
1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica
istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I
progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
a)
alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio
nazionale;
b)
alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e di valutazione dei dati;
c)
alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dall'Unione europea;
d)
allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e)
alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f)
alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g)
al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6.
Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui
al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste
dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
7.
Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo
parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui
all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e
il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono
rispettare le seguenti finalità:
a)
realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione
del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
b)
promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
c)
diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo
intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i
servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d)
individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli
interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
e)
in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche
sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti
scolastici e amministrazioni centrali;
f)
trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel
settore della tossicodipendenza a livello regionale;
g)
realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull'alcooldipendenza correlata, orientati alla
strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
h)
educazione alla salute.
8.
I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non
possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti
incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non
inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone,
limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende
unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata
del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di
avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.
9.
Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà
sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari,
l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione
del danno di cui al comma 7, lettera a).
10.
Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno
finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno
contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11.
Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni
indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal
Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei
campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei
seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico
e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è
preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento
della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
12.
L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle
decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita
conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate,
disciplinata con il medesimo decreto.
|
1.
Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in
presenza di dati statistici che documentano la diminuzione del fenomeno
della tossicodipendenza.
2.
Per la predisposizione del Piano di cui all’art. 18 della legge 8
novembre 2000, n. 328, relativamente agli interventi disciplinati dal
presente testo unico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
acquisisce preventivamente, integrandole nel Piano stesso, le
indicazioni e le priorità fissate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
3.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga, d’intesa con la Conferenza Stato–regioni,
predispone le indicazioni e le priorità di cui al comma precedente
sulla base degli indirizzi generali del Comitato di cui all’art. 1,
delle azioni previste dal Piano quinquennale di interventi, nonché dei
dati dell’Osservatorio di cui all’art. 1 bis, opportunamente
elaborati dal Comitato scientifico di cui all’art. 1 ter.
4.
Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le
aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e
116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono
presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e al reinserimento lavorativo dei
tossicodipendenti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al
comma 1, nei limiti delle somme assegnate, d’intesa con la Conferenza
Stato–regioni, a ciascuna regione.
5.
Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni
rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio,
come previsto dall'atto di intesa di cui al comma 7 del presente
articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la
presentazione dei progetti di cui al comma precedente, nonché la
procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli
sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di
verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni
provvedono altresì ad inviare semestralmente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del
presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
6.
Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui
al comma 4 possono essere disposte le visite ispettive previste
dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
7.
Con atto d’intesa da stipularsi ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
Legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta della Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sono
stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei
progetti di cui al comma 4. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalità:
a)
realizzazione di progetti di prevenzione integrati sul territorio;
b)
promozione di progetti personalizzati finalizzati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
c)
diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo
intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i
servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d)
individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli
interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
e)
trasferimento, in particolare, dei dati tra assessorati regionali
competenti, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli
istituti scolastici e amministrazioni centrali;
f)
trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel
settore della tossicodipendenza a livello regionale;
g)
realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali
di intervento a rete;
h)
educazione alla salute.
8.
I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere
la somministrazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze
psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle
sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei
medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la
durata del trattamento abbiano l’esclusiva finalità
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi
riabilitativ i.
9.
Qualora le regioni non provvedano, entro la chiusura di ciascun anno
finanziario, ad adottare i provvedimenti di cui al comma 5 e all'impegno
contabile delle somme del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 5
giugno 2003, n. 131.
10.
I Ministeri dell’interno, della difesa, della salute, della giustizia,
del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, della ricerca
e dell’università presentano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga progetti,
della durata massima di tre anni, di prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al
comma 1, nei limiti della somma assegnata a quei fini al Dipartimento
per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
11.
I progetti presentati ai sensi del comma 10 sono finalizzati:
a)
alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio
nazionale;
b)
alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e di valutazione dei dati;
c)
all’elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dall'Unione europea;
d)
allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e)
alla formazione del personale nei settori di specifica competenza, anche
attraverso l’utilizzo di tecnologie a distanza;
f)
all’attuazione di programmi di educazione alla salute;
g)
al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali;
h)
all’attuazione di interventi di coordinamento e di ricerca a livello
nazionale;
i)
alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei
risultati raggiunti dalle strutture pubbliche e private.
12.
All’inizio di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sentito il
Comitato scientifico di cui all’art. 1 ter, emana linee-guida per la
presentazione dei progetti di cui al comma 10.
13.
Per la valutazione dei progetti di cui al comma 10, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita, presso il
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, una commissione
composta da esperti in materia di prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti la
composizione, i compiti e il funzionamento della Commissione.
14.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al
finanziamento dei progetti di cui al comma 10, secondo le priorità e le
indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
|
Art.
128 |
Contributi
1.
Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a
sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per
l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un
rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli
enti di cui all'art. 115 un contributo in conto capitale fino alla
totale copertura della spesa necessaria.
2.
La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi
straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera
q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo
decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica
residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla
previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3.
I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di
tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni
dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono
destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a
norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 dea legge
5 agosto 1978, n. 457. |
1.
Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a
sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per
l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un
rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
può concedere agli enti di cui all'articolo 115 un contributo in conto
capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2.
La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi
straordinari attivati dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma,
lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo
decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica
residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla
previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3.
I contributi, d’intesa con la Conferenza Stato–regioni,
sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di
tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 bis e, in ogni
caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al
Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
|
Art.
129 |
Concessione
di strutture appartenenti allo Stato
1.
Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati
autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione
per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici,
strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato,
al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti,
nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2.
Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture
attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei
vincoli posti sui beni stessi.
3.
Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1,
comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
|
1.
Agli enti locali, alle Aziende unità sanitarie locali e ai
centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso,
con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, edifici,
strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al
fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti,
nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2.
Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture
attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 128 e nel rispetto dei
vincoli posti sui beni stessi.
3.
Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo
1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n.
390. |
Art.
131 |
Relazione
al Parlamento
1.
Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo
scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun
anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi
raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività
relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle
attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei
tossicodipendenti. |
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche sulla base dei
dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di
ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato
delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi
raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività
relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle
attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei
tossicodipendenti.
|
Art.
135 |
Programmi
finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
1.
Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della
sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi finalizzati
alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario,
al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti
detenuti.
2.
Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi,
anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni,
tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in
attesa di giudizio.
3.
Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di
addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione
penitenziaria.
4.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato
in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
|
1.
Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e delle politiche sociali,
approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura
dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo
reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2.
Il Ministro della giustizia può realizzare i suddetti programmi,
anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni,
tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in
attesa di giudizio.
3.
Il Ministero della giustizia dovrà attivare corsi di
addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione
penitenziaria.
4.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato
in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992. |
|