Disegno di legge droghe

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga

 

Bozza disegno di legge "Fini" sulle droghe

(versione del 13 novembre 2003)

 

Revisione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

 

Raffronto tra il testo vigente e il testo modificato

 

 

Testo in vigore

Testo disegno di legge "Fini"

Art. 1

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti

 

 

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

 

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

 

 

 

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

 

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

 

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

 

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

 

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.

 

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

 

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

 

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

 

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

 

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

 

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

 

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

 

 

 

 

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

 

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

 

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

 

13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.

 

14. [Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti].

 

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

 

16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

 

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

 

 

 

 

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

 

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, nonché dai Ministri per le politiche comunitarie, per le pari opportunità, per i rapporti con il Parlamento e per gli affari regionali.

 

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate ad uno dei Ministri partecipanti.

 

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

 

5. Il Comitato ha responsabilità d’indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro l’illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, a livello interno ed internazionale.

 

6. Soppresso

 

 

 

 

7. Il Comitato si avvale dell’Osservatorio di cui all’art. 1 bis e del Comitato scientifico di cui all’art. 1 ter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.

 

(I commi da 10 a 18 sono stati collocati negli articoli 1bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies)

Art.

1 bis

 

Osservatorio

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferito l’Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze, già istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di verificare l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

 

2. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all’art 1, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

 

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope;

 

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

 

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

 

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

 

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

 

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

 

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

 

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;

 

i) sulle informazioni richieste dagli organismi europei ed internazionali competenti in materia.

 

l) sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative, intrinseche ed estrinseche, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope sequestrate.

 

3. I Ministeri degli affari esteri, dell’interno della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, rispettivamente entro i successivi mesi di luglio e gennaio.

 

4. L'Osservatorio, avvalendosi anche degli Uffici territoriali del governo e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

 

5. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

 

6. Per finalità di carattere statistico-epidemiologico, anche in relazione agli impegni assunti dall’Italia in ambito comunitario ed internazionale, le Amministrazioni di cui al precedente comma 4 e i laboratori privati che svolgono analisi sui campioni di sostanze sequestrate di cui all’art. 88 sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio di cui all’art. 1 bis gli esiti degli accertamenti, con l’osservanza delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali e con modalità da stabilire con successivo protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, il Ministero dell’interno, il Ministero della salute e il Ministero della giustizia.

 

 

Art. 1 ter

 

Comitato scientifico

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è istituito un Comitato scientifico composto da esperti in materia di tossicodipendenza. Il Comitato svolge funzioni di consulenza, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato, riguardo alle questioni di carattere tecnico-scientifico connesse all’esercizio delle competenze della Presidenza del Consiglio e, su richiesta, dei singoli Ministri componenti il Comitato di cui all’art. 1, delle altre amministrazioni coinvolte nella gestione delle problematiche di contrasto, prevenzione e riabilitazione dell’uso di droghe.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentititi i Ministri interessati, sono disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e i compiti del Comitato ed è nominato il Presidente del Comitato, individuato fra i componenti.

Art.

1 quater

 

Campagne informative

 

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

 

2. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate con non meno di euro 5.160.000 annui a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione, animazione, educazione e prevenzione da sviluppare capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Art.

1 quinquies

 

Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope

 

1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope.

 

2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

 

3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art.

1

sexies

 

Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

 

1. Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i compiti di cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ad esso sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite ad Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 comprese quelle previste dall’articolo 127 del testo unico.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

 

3. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di «servizi sociali», secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo, ad eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Art. 2

Attribuzioni del Ministero della sanità

 

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

 

a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

 

 

 

 

 

 

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

 

 

 

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

 

 

 

 

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;

 

 

e) stabilisce con proprio decreto:

 

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;

 

2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

 

 

 

 

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

4) [i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;]

 

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

 

g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

 

h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

Attribuzioni del Ministero della salute

 

1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle proprie competenze:

 

a) definisce, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool;

 

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell’Unione europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

 

c) determina, sentite la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernenti le dipendenze da alcool, nonché da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope;

 

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;

 

e) stabilisce con proprio decreto:

 

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;

 

2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;

 

3) le indicazioni relative alla confezione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope;

 

4) Soppresso .

 

 

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi medicinali, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

 

g) Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

 

Art. 8

Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

 

(omissis)

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 chiunque:

 

(omissis)

Art. 9

Attribuzioni del Ministro dell’interno

 

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

 

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

 

 

 

b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.

 

 

1. Il Ministro dell’interno, nell’ambito delle proprie competenze:

 

esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

 

partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministri degli affari esteri e della salute, ai rapporti con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell’Unione europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico;

 

nell’ambito dell’attività di prevenzione delle tossicodipendenze, promuove e coordina specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi istituzionali a ciò deputati.

Art. 10

Servizio centrale antidroga

 

1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

 

 

3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

 

 

5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

 

 

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 16.

 

1 bis. Ai fini del coordinamento dei servizi per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla stessa Direzione Centrale per i Servizi Antidroga deve essere tempestivamente segnalata ogni attività repressiva condotta da altri organismi nel settore antidroga ed i risultati conseguiti.

 

Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell’Organizzazione internazionale della polizia Criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

 

La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

 

3 bis. La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ai fini investigativi degli organi di polizia competenti, ha il compito di definire, codificare e memorizzare, mediante un sistema centralizzato e computerizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate, nelle loro caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche.

 

Il servizio prestato dagli Ufficiali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nell’ambito della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

 

Per le attività della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nonché per gli oneri di cui all’articolo 100 e per l’avvio del potenziamento di cui all’articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d’anno.

Art. 11

Uffici antidroga all’estero

 

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a), e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

 

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a), è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.

 

3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

 

 

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

 

 

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

 

 

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione e della cooperazione contro il traffico della droga.

 

2. A tali fini il contingente previsto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

 

3. Per l’assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

 

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nominato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze.

 

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

Art. 12

Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

 

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

 

 

 

 

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario dalle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico, è obbligatoria la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato.

Art. 13

Tabelle delle sostanze soggette a controllo

 

1 Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.

 

 

 

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

 

 

 

3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.

 

4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

 

5. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

 

 

1. Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), punto 2.

 

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

 

3. Soppresso

 

 

4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

 

5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Art. 14

Criteri per la formazione delle Tabelle

 

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

 

 

a) nella tabella I devono essere indicati:

 

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

 

 

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

 

 

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

 

 

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

 

 

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

 

 

6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

 

 

 

 

 

 

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

 

 

 

 

 

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;

 

 

 

 

 

 

b) nella tabella II devono essere indicate:

 

1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I;

 

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) nella tabella III devono essere indicate:

 

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

 

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;

 

 

d) nella tabella IV devono essere indicate:

 

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

 

e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

 

 

 

 

 

 

 

2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

 

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo

 

 

 

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

 

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

 

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

 

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

 

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

 

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

 

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale.

 

Le sostanze e le piante cui alla presente lettera a) sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela;

 

b) nella tabella II devono essere indicati:

 

nella sezione A

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

 

2) i medicinali di cui all’allegato III bis al presente testo unico;

 

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

 

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

 

nella sezione B

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

 

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;

 

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

nella sezione C

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

 

 

 

nella sezione D

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione A, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e, pertanto, non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.

 

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

 

3) le composizioni medicinali contenenti tramadolo;

 

4) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

 

nella sezione E

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, ad azione ansiolitica, antidepressiva, psicostimolante o sedativa, da sole o in associazione con altri principi attivi, che possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezione D.

 

2. Nelle tabelle sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

 

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarlo.

Art. 19

Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

 

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

 

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

 

3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

 

4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

 

5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

 

 

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

 

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, offra garanzie di onorabilità e professionalità. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

 

3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

 

4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

 

5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Art. 25

Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità

 

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

 

 

2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

 

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

 

 

 

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è autorizzata con apposito provvedimento del Ministero della salute che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali, senza oneri a carico.

 

2. In tali casi il Ministero della salute può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

 

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della salute.

Art. 25 bis

 

Smaltimento di giacenze di medicinali

 

1. Lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti le sostanze comprese nella tabella II, sezione A, di cui all’art. 14 residuate da un trattamento terapeutico domiciliare, è chiesto da parte degli interessati alle Forze di polizia che provvedono secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell’interno.

Art. 26

Coltivazioni e produzioni vietate.

 

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa Indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

 

2. Il Ministero della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

 

 

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’art. 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il Ministero della salute può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici o sperimentali.

Art. 28

Sanzioni

 

(omissis)

 

Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.

 

(omissis)

 

 

(omissis)

 

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000.

 

(omissis)

Art. 30

Eccedenze di produzione

 

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

 

(omissis)

 

Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

 

 

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della salute entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

 

(omissis)

 

3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino ad euro 10.000.

Art. 31

Quote di fabbricazione

 

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

 

(omissis)

 

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

 

5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

 

 

 

1. Il Ministero della salute, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

 

(omissis)

 

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della salute entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

 

5. Chiunque, per colpa, fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 10.000.

Art. 34

Controllo sui cicli di lavorazione.

 

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

 

 

2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

 

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

 

(omissis)

 

 

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

 

2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla salute previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

 

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della salute.

 

(omissis)

Art. 35

Controllo sulle materie prime

 

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

 

 

2. Il Ministero della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

 

 

1. Il Ministero della salute esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

 

2. Il Ministero della salute può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti e di singole sostanze psicotrope.

 

3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della salute.

Art. 36

Autorizzazione all'impiego

 

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.

 

 

2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

 

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l’acquisto e per l’impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.

 

 

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della salute, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.

 

2. Il Ministero della salute accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

 

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l’acquisto e per l’impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

Art. 37

Autorizzazione al commercio all'ingrosso

 

 

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

 

 

2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

 

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

 

4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

 

a) la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

 

b) la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;

 

c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

 

d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

 

 

 

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dei prodotti e dei medicinali da esse ottenuti deve presentare domanda al Ministero della salute, separatamente per ciascun deposito o filiale.

 

2. Il Ministero della salute accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

 

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

 

4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

 

a) la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

 

b) la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

 

c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

 

d) le sostanze, i prodotti e i medicinali che si intende commerciare.

 

4 bis. Gli interessati in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 19 chiedono specifica autorizzazione se trattasi di attività di intermediazione – intesa come collegamento tra operatori commerciali con la sola implicazione finanziaria, senza un contatto diretto con le sostanze – e, in tal caso, possono svolgere ogni attività esclusivamente con soggetti già autorizzati ai sensi di legge, riferendosi per ogni singola operazione ad uno specifico deposito o officina già autorizzati.

 

5. Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

Art. 38

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

 

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazione comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

 

3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

 

4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

 

6. L’invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

 

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

 

 

 

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all’art. 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezione D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.

 

1 bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.

 

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 ad euro 2.000.

 

 

3. Soppresso

 

 

 

 

 

 

4. È vietata la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope.

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 ad euro 500.

 

 

6. Soppresso

 

 

 

 

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 16.000.

Art. 39

Buoni acquisto

 

1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

 

 

 

 

 

 

2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

 

3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

 

4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

 

 

1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o medicinale.

 

1 bis. La richiesta di medicinali compresi nella tabella II di cui all'art. 14 può essere fatta con «buono acquisto» cumulativo.

 

 

2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

 

3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

 

4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 40

Confezioni per la vendita

 

1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

 

 

 

 

 

 

2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

 

 

1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all’art. 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.

 

2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Art. 41

Modalità di consegna

 

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

 

(omissis)

 

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

 

1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

 

(omissis)

 

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.

 

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

 

 

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

 

(omissis)

 

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’art. 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

 

1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

 

(omissis)

 

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 10.000.

 

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro 500.

Art. 42

Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi

 

 

 

1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.

 

 

 

 

 

(omissis)

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

 

3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l’impiego delle preparazioni stesse.

 

(omissis)

Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi

 

 

1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.

 

(omissis)

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.

 

3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l’impiego dei medicinali stessi.

 

(omissis)

Art. 43

Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

 

1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

 

2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

 

2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico.

 

 

3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata

 

4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.

 

5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis.

 

 

 

 

 

5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

 

5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'àmbito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

 

[6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale devono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l’unità sanitaria locale".]

 

 

 

1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

 

 

 

 

 

 

 

2. La prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nella ricetta devono essere indicati:

 

a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale ammalato;

 

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;

 

c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;

 

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;

 

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

 

 

 

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’art. 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’art. 14 per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrate, per lo stesso periodo del registro.

 

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

 

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

 

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’art. 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi dal farmacista.

 

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'art. 14 è effettuata con ricetta medica.

Art. 44

Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

 

1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

 

 

 

1. È fatto divieto di consegnare sostanze e medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino ad euro 1.000.

Art. 45

Obblighi del farmacista

 

1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

 

2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta.

 

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.

 

 

 

 

4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.

 

 

 

 

 

 

 

6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

Dispensazione dei medicinali

 

1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

 

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma precedente dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’art. 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

 

3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi la data di spedizione e il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.

 

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.

 

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui al comma 1 dell’articolo 60 le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

 

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

 

 

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

 

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

 

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.

 

10. Il Ministro della salute è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

Art. 46

Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

 

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.

 

 

(omissis)

 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

 

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

 

(omissis)

 

 

 

1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.

 

(omissis)

 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.

 

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

 

(omissis)

Art. 47

Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

 

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

 

(omissis)

 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

 

4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

 

(omissis)

 

 

 

1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

 

(omissis)

 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.

 

4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

 

(omissis)

Art. 48

Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso

 

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

 

 

 

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di medicinali previsti negli articoli 46 e 47, il Ministero della salute può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di detti medicinali, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

Art. 49

Istituti di ricerca scientifica

Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

 

 

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.

 

2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

 

(omissis)

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

 

 

 

 

 

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della salute, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.

 

2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministero della salute, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della salute in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

 

(omissis)

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro 500.

Art. 50

Disposizioni generali

 

1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

 

(omissis)

 

7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

 

(omissis)

 

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.

Disposizioni generali

 

1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

 

(omissis)

 

7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministero della salute, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

 

(omissis)

 

9. Soppresso

Art. 50

bis

 

Importazione di medicinali non autorizzati al commercio in Italia

 

 

1. In caso di necessità di somministrazione, a particolari categorie di pazienti, di un medicinale contenente sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope non autorizzato all’immissione in commercio in Italia, ma regolarmente autorizzato in un altro Paese, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) e le case di cura pubbliche e private, in mancanza di alternative terapeutiche, devono chiedere al Ministero della salute uno specifico permesso d’importazione.

 

2. Al fine del rilascio del permesso per una singola importazione, è inviata al Ministero della salute per le valutazioni di competenza la seguente documentazione:

 

1) indirizzo della struttura sanitaria richiedente l’importazione;

 

2) denominazione del medicinale, sua forma farmaceutica, dosaggio e numero di unità posologiche da importare;

 

3) quantità di principio attivo totale espresso come base anidra;

 

4) indicazione della dogana di ingresso nel territorio italiano, nel caso di importazione da un Paese extracomunitario;

 

5) indirizzo della ditta estera da cui si acquista il medicinale;

 

6) dichiarazione del medico della struttura sanitaria richiedente che attesti la necessità di ricorrere, in mancanza di alternative terapeutiche, all’impiego del medicinale non commercializzato in Italia;

 

7) dichiarazione del medico della struttura sanitaria di utilizzazione del medicinale sotto la propria responsabilità.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di trattamenti degli stati di tossicodipendenza.

 

4. I medicinali di cui al comma 1 sono annotati sui registri di cui ai commi 1 e 3 del successivo articolo 60.

Art. 54

Prelevamento di campioni

 

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

 

 

2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.

 

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

 

(omissis)

 

8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

 

9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

 

 

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'art. 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della salute e con le modalità da questi fissate.

 

2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’art. 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.

 

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della salute all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

 

(omissis)

 

8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della salute, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

 

9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della salute, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

 

 

Art. 60

Registro di entrata e uscita

 

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

 

 

 

 

2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

 

 

2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.

 

2-quater. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

 

 

2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere ala direzione sanitaria.

 

 

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall’art. 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’Azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.

 

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

 

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.

 

4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

 

 

 

 

 

 

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14.

 

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.

 

7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

 

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

Art. 61

Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

 

1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

 

 

(omissis)

Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali

 

1. Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

 

(omissis)

 

Art. 62

Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie

 

1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

 

Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali e per le farmacie

 

1. Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14, ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C dell'art. 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

 

 

Art. 63

Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

 

 

1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

 

 

2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per farmacisti.

 

3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

 

 

Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali

 

1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

 

2. Il registro di cui al comma 1 è conservato, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a far data dal giorno dell’ultima registrazione.

 

 

 

 

3. Il registro di lavorazione è conforme al modello predisposto dal Ministero della salute.

 

 

Art. 64

Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee

 

1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

 

(omissis)

 

 

 

 

 

1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 sono annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente la data della somministrazione, la denominazione e la quantità del medicinale somministrato, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad un solo medicinale e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

 

 

(omissis)

Art. 65

Obbligo di trasmissione di dati

 

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

 

 

 

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

 

b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

 

c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

 

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

 

(omissis)

 

 

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

 

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

 

b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;

 

c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;

 

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

 

(omissis)

Art. 66

Trasmissione di notizie e dati trimestrali

 

1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, e di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve, essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

 

3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.

 

 

1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’art. 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all’art. 14 trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali ricavati e di quelli venduti nel trimestre interessato. In tale rapporto, per l’oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

 

2. Il Ministero della salute può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

 

3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 1.000.

Art. 68

Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.

Trasmissione di dati

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

 

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 2.000 ad euro 26.000.

Art. 69

Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

 

1. Gli enti e le imprese che producono fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze.

 

2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

 

3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

Articolo soppresso

Art. 70

Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

 

 

1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.

 

 

 

 

 

 

 

(omissis)

 

 

3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.

 

L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.

 

(omissis)

 

7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

 

(omissis)

 

10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.

 

11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.

 

12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

 

13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

 

14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

 

15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

 

 

 

 

1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I, in conformità all’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, come modificato dal regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio del 5 giugno 2001 e dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione del 9 luglio 2002.

 

(omissis)

 

3. I soggetti definiti nell’allegato II del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258 i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell’allegato I una delle attività indicate nella citata definizione, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute gli indirizzi dei locali in cui detengono dette sostanze e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni.

 

 

4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della salute. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.

 

(omissis)

 

7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

 

(omissis)

 

10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 ad euro 3.000. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.

 

11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.

 

12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

 

13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 ad euro 3.000. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

 

14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 ad euro 3.000. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

 

15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della salute, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

Art. 71

Prescrizioni relative alla vendita

 

1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

 

2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

 

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

 

4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.

 

 

Articolo soppresso

Art. 72

Attività illecite

 

1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV,previste dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico].

 

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

 

 

1. Sono vietati l’uso e qualunque impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope non autorizzati secondo le norme del presente testo unico.

 

 

 

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Art. 73

Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

 

1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

 

 

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

 

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope

 

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

 

 

 

1 bis. Con le medesime pene è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo unico ovvero che, per modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell’azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.

 

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

 

2 bis. Le pene del comma precedente si applicano anche nel caso di illecita produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.

 

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

 

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II di cui all’art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

 

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

 

 

 

 

 

 

5. bis Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all’art. 73, comma 1 bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo le modalità ivi previste. In deroga a quanto disposto dall’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture iscritte nell’albo di cui all’art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il Giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 del c.p.p., tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della misura con conseguente ripristino della pena sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

 

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 75

Sanzioni amministrative

 

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

 

 

 

3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (11). Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

 

 

 

 

6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

 

7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

 

 

 

8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

 

 

 

9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.

 

10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

 

 

 

11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

 

12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo.

 

14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

 

15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.

 

16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

 

b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

 

c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340;

 

d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

 

17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.

 

 

Condotte integranti illeciti amministrativi

 

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’art. 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

 

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

 

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

 

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

 

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

 

Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al presente comma e formula l’invito di cui al comma 2.

2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’art. 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116.

 

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, riferendone senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 1. Ove al momento dell’accertamento l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti di ciclomotore, del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo a fermo amministrativo per la durata di trenta giorni il veicolo stesso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 214 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285.

 

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero, nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all’emanazione dell’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento il prefetto convoca, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con la quale il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata, può essere fatta opposizione, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato, al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente per territorio in relazione al luogo come determinato al comma 1.

 

5. Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

 

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente e nel successivo articolo.

 

 

 

 

 

7. L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

 

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 1, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 1. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

 

 

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuarsi con decreto del Ministero della salute.

 

11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il comma 2 dell’art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 76

(ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171)

Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

 

1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'art. 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o in violazione delle disposizioni della presente legge, oppure sanzionato per violazione delle norme della presente legge o sulla circolazione stradale o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:

 

obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

 

obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

 

divieto di frequentare determinati locali pubblici;

 

divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

 

obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

 

divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

 

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio dell'interessato. Il Giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

 

3. Le misure, su istanza dei l'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

 

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'art. 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi dei presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

 

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

 

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

 

7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o domicilio.

Art. 77

Abbandono di siringhe

 

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

 

 

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 500.

Art. 78

Quantificazione delle sostanze

 

1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:

 

 

 

 

a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

 

 

 

[b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore]

 

[c) i limiti quantitativi massimali di principio attivo per le dosi medie giornaliere].

 

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.

 

 

 

1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all’art. 1 ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.

 

b) Già soppressa

 

 

c) Già soppressa

 

 

2. Soppresso

Art. 79

Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

 

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.

 

 

 

(omissis)

 

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

 

 

 

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso art. 14.

 

(omissis)

 

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministero della salute, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 82

Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

 

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

 

 

 

(omissis)

 

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

 

 

 

 

 

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

 

(omissis)

 

4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 84

Divieto di propaganda pubblicitaria

 

1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

 

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.

 

3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

 

 

 

 

1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o medicinali compresi nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

 

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 26.000, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.

 

 

3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

 

 

Art. 86

Espulsione dello straniero condannato

 

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato .

 

 

 

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

 

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.

 

 

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato, previo accertamento in concreto della sua pericolosità sociale, secondo la disciplina dettata dall'articolo 203 c.p.

 

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

 

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 1 bis, 2 e 5 dell'articolo 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente. L'espulsione è eseguita secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Art. 87

Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria

 

1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

 

2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

 

3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

 

4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

 

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

 

 

 

 

 

6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

 

 

 

1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.

 

2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

 

3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

 

4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscate.

 

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della salute solo nell’eventualità in cui i sequestri riguardino soggetti autorizzati dal Ministero stesso.

 

6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della salute in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

Art. 88

Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

 

1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.

 

 

 

 

1. La Direzione centrale per i servizi antidroga, che opera nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di adempiere ad impegni istituzionali a livello internazionale ovvero anche per l'addestramento delle unità cinofile impiegate nel contrasto degli stupefacenti, può chiedere all'Autorità giudiziaria, ovvero, nei casi di cui all'art. 75, al Prefetto la consegna di campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dal Ministero della salute, dalle singole forze di polizia o da istituti pubblici di ricerca scientifica, tramite la Direzione centrale per i servizi antidroga. L'Autorità giudiziaria o, nei casi di cui all'art. 75, il Prefetto, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente e se le richieste sono pervenute prima dell’esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle della Direzione centrale per i servizi antidroga e determina le modalità della consegna.

 

2. Ai fini della partecipazione dell’Italia al sistema per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall’Azione Comune 97/396/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 16 luglio 1997, campioni di sostanze possono essere direttamente richiesti alle Autorità di cui al comma 1 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga - Osservatorio italiano sulle tossicodipendenze.

Art. 89

Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici

 

1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale .

 

 

 

 

 

 

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6 .

 

 

 

1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione del programma.

 

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell''interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcooliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all’individuazione di una struttura residenziale.

 

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 del ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628 terzo comma e 629 secondo comma del codice penale purché non siano ravvisabili elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva.

 

5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

 

6. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 116 e della convenzione di cui all’articolo 117.

Art. 90

Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva

 

1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

 

 

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

 

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.

 

 

1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui al successivo art. 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente il reato di cui all’art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l’inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

 

3. La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

 

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.

 

 

 

 

 

 

5. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

 

Art. 91

Istanza per la sospensione dell’esecuzione

 

1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

 

2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

 

 

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.

 

 

1. Soppresso

 

 

 

 

2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo attestante, ai sensi del successivo art. 123, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.

 

 

3. Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se l’ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di Sorveglianza il Magistrato di Sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui al successivo art. 93 comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47 comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 92

Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

 

1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

 

 

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.

 

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza

 

1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all’atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

 

2. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.

 

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Art. 93

Estinzione del reato. Revoca della sospensione.

 

1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

 

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

 

 

1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.

 

 

 

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed a quello precedente.

 

3. Il termine di 5 anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 codice di procedura penale o della domanda di cui al comma 4 dell’art. 91. Tuttavia il Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione.

Art. 94

Affidamento in prova in casi particolari

 

1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

 

 

 

4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

 

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

 

 

1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una Azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’art. 4 bis della Legge 354/75. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcooliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.

 

2. Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo comma 4. Sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il Magistrato di sorveglianza è competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla Legge 354/75.

 

3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 1 e 3.

 

4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 47 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione.

 

5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

 

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

 

7. Qualora nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, l’affidamento prosegue ai fini del reinserimento sociale previa rideterminazione da parte del magistrato di sorveglianza delle prescrizioni.

 

8. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 116 e della convenzione di cui all’articolo 117.

 

Art. 95

Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

 

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi

 

 

 

 

 

 

 

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La persona tossicodipendente condannata che non fruisce di misure alternative o della sospensione dell’esecuzione di cui al precedente art. 90, ove possibile e purché non ostino motivate ragioni, sconta la pena in istituti o sezioni di istituto ove siano attivati, dalle strutture sanitarie pubbliche o da quelle private iscritte all’albo di cui al successivo art. 116, idonei programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

 

2. L’amministrazione, acquisita, anche su indicazione dell’interessato, ogni utile informazione presso le strutture sanitarie pubbliche, quelle private iscritte all’albo di cui al successivo art. 116 e gli istituti penitenziari di prima assegnazione, provvede all’assegnazione definitiva ai sensi del comma che precede.

 

3. Gli istituti o le sezioni di istituto di cui al comma 1 non possono accogliere un numero di detenuti superiore a quello compatibile con lo svolgimento del programma terapeutico e socio-riabilitativo attivato.

 

4. Nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, con decreto del ministro competente sono individuati gli immobili demaniali che, per caratteristiche strutturali, capienza ed ubicazione, siano adatti o adattabili ai fini di cui al comma 1. Per la loro utilizzazione il Ministro della Giustizia può stipulare specifici accordi con le regioni e gli enti locali proprietari.

Art. 96

Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

 

1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

 

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

 

3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 115.

 

 

5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

 

6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.

 

 

 

1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall’autorità sanitaria abitualmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di cura e riabilitazione.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

 

3. Le aziende unità sanitarie locali, d'intesa con l’amministrazione penitenziaria ed in collaborazione con i servizi sanitari interni degli istituti penitenziari, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti. L’organizzazione dell’assistenza ai suddetti detenuti è definita tramite appositi accordi da stipularsi tra le regioni e province autonome ed i provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria competenti per territorio, per la realizzazione degli obiettivi di salute indicati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, fermi restando i principi generali di cui ai successivi articoli 118, 120 e 122. Il Ministero della giustizia può stipulare, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, con le strutture private di cui al successivo art. 116, convenzioni per l’esecuzione di specifici programmi terapeutici e socio-riabilitativi integrativi dell’offerta assistenziale pubblica, da realizzare in uno o più istituti di pena o sezioni di istituto.

 

4. A tal fine il Ministro della giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e, ove possibile, con le strutture private interessate.

 

5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai distretti delle aziende sanitarie locali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

 

6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.

Art. 97

Acquisto simulato di droga

 

1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

 

 

 

 

 

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Attività sotto copertura

1. Fermo il disposto dell’art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga o, sempre, d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevano, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.

 

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all’inizio delle attività.

 

3. Dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ed all’autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

 

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

 

5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

Art. 98

Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale

1. L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.

 

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché‚ le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all’autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L’autorità procedente trasmette motivato rapporto all’autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

 

 

3. L’autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all’art. 70.

 

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

 

 

 

 

1. L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.

 

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché‚ le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all’autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L’autorità procedente trasmette motivato rapporto all’autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

 

3. L’autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope e di quelle di cui all’art. 70.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 100

Destinazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga

 

 

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

 

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

 

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
Possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 (16), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

 

Affidamento in custodia giudiziale e rottamazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga

 

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Possono essere, altresì, affidati ai centri previsti dall'articolo 114 ovvero alle strutture di cui all’articolo 116 del presente testo unico che si occupano della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti o ad enti ed associazioni che operano nel campo della tutela sociale o ambientale. L'autorità giudiziaria, se vi ostano esigenze processuali, rigetta l'istanza con decreto motivato; altrimenti, accoglie la richiesta, dando priorità, in caso di richieste plurime, a quelle provenienti dagli organi di polizia.

 

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

 

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

 

4. Nel caso in cui non vi sia stata alcuna istanza di affidamento giudiziale ai sensi del comma 1, i mezzi di trasporto che risultano adatti allo stivaggio fraudolento di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope ovvero contengono accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico, l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, sono ceduti ai fini della loro distruzione sulla base di apposite convenzioni, stipulate dal Ministero dell'interno o da organo da questi delegato. In tal caso, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. La distruzione può essere disposta dall'autorità giudiziaria procedente ovvero direttamente dal Ministro dell'interno o dall'autorità da lui delegata, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.

 

5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta un’indennità, sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate e tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

 

Art. 100 bis

 

Confisca e assegnazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga

 

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73 e 74, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

 

2. Sono sempre soggetti a confisca, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i mezzi di trasporto di cui al comma 4 dall’articolo 100.

 

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

 

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per reati disciplinati dal presente testo unico, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati sono trasferiti in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione, al titolare del deposito giudiziario presso il quale si trovano affidati in custodia. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente dell’atto dal quale risulta l’esito infruttuoso del primo incanto ed il corrispettivo dell’alienazione è determinato tenuto conto del tipo e delle condizioni dei mezzi di trasporto, dell’ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente in relazione alle spese di custodia nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possano gravare sul medesimo depositario-acquirente.

 

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

 

6. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, i beni mobili di cui al comma 1 dell’articolo 100, precedentemente affidati dall’Autorità giudiziaria in custodia giudiziale, vengono assegnati, a richiesta, agli organi o ai soggetti che ne hanno avuto l'uso. Agli stessi organi e soggetti possono altresì essere assegnati, a richiesta, i beni mobili ed immobili che siano stati definitivamente acquisiti dallo Stato con provvedimento di confisca. In mancanza di tale richiesta, i beni mobili ed immobili sono destinati secondo le procedure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

 

7. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della salute con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

 

Art. 101

Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga

 

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

 

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

 

 

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza pubblica».

 

 

 

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

 

1 bis. Sono assimilate ai valori di cui al comma precedente le somme di denaro provenienti dal rimborso, con riferimento alla tratta non ancora percorsa, dei titoli di viaggio confiscati a seguito della sentenza di condanna, utilizzati per commettere uno dei reati previsti dal presente testo unico.

 

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope.

 

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

 

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 e 1 bis affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza pubblica».

Art. 103

Controlli ed ispezioni

 

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre 1989, n. 349.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

 

 

 

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

 

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

 

 

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, negli spazi doganali, possono procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope. Possono, altresì, invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2 comma 1, lettera o), della Legge 10 ottobre 1989, n. 349.

 

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

 

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

 

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

 

5. Qualora nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope vi sia fondato motivo di ritenere che all'interno del corpo della persona sottoposta a controllo possano essere occultate sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato, possono procedere all'accompagnamento della persona presso un'idonea struttura ospedaliera pubblica per sottoporla ad esame radiografico od ecografico. Si osservano le disposizioni dell'art. 349 del c.p.p. In ogni caso, l'interessato ha diritto di ottenere immediatamente copia del verbale dell'atto compiuto, che va altresì trasmesso , senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida entro le successive quarantotto ore.

Art.

104

Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione

 

 

1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

 

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

 

b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

 

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

 

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

 

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

 

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze

Promozione e coordinamento delle attività di prevenzione

 

 

1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca inserisce le attività di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall’uso delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di governo generale del sistema educativo di istruzione e di formazione. Le attività di prevenzione potranno collegarsi ed estendersi anche ad altre forme di disagio giovanile e di dipendenza quali l’alcolismo, il tabagismo, i disturbi alimentari e il gioco d’azzardo. Tali attività di prevenzione si inquadrano nell’educazione alla convivenza civile che costituisce parte integrante delle indicazioni nazionali per le scuole di ogni ordine e grado, adottate ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esse sono realizzate anche attraverso progetti mirati, in tempi, luoghi e modalità extrascolastiche, caratterizzati da percorsi formativi di apprendimento formale, informale e non formale, da prevedersi nei piani dell’offerta formativa delle scuole. In aggiunta alle predette attività il Ministero promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, programmi in collaborazione tra le scuole, le università e le associazioni di volontariato, finalizzati alla prevenzione delle forme di dipendenza e di disagio giovanile, sulla base delle linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all’art. 1, comma 1.

 

2. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzione scolastiche e delle università, predispone programmi annuali con indicazione di linee guida, per la realizzazione delle attività di prevenzione di cui al comma 1. Le università e gli Uffici scolastici regionali, d’intesa con le regioni, sono tenuti a recepirli e a sostenerne l’attuazione, anche ai fini del servizio e del supporto ai Piani dell’Offerta Formativa propri di ogni istituzione scolastica autonoma.

 

3. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca potrà avvalersi, per la realizzazione dei compiti di cui ai commi 1 e 2, dell’Osservatorio di cui all’art. 1 bis, del Comitato scientifico di cui all’art. 1 ter e di un apposito Comitato scientifico per il disagio giovanile istituito con proprio decreto.

Art.

105

Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media

 

1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

 

 

 

 

 

 

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

 

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.

 

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività lavorativa.

 

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

 

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.

 

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

 

Promozione e coordinamento a livello regionale delle iniziative di formazione e di prevenzione

 

 

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, attraverso gli Uffici scolastici regionali, in accordo con la Direzione generale delle politiche giovanili del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sovvenziona e coordina, nell’ambito regionale, le attività di cui all’art. 104, comma 1, previste nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

 

 

2. Il Direttore regionale nell’esercizio delle competenze previste nel presente articolo e in attuazione delle linee guida indicate nei programmi annuali di cui all’art. 104, comma 2, può avvalersi, in via consultiva, di un comitato costituito con proprio decreto e composto da esperti del settore della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, pubblici e privati. Detti comitati sono composti da un numero massimo di cinque membri.

 

3. L’Ufficio scolastico regionale, in accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale delle politiche giovanili e Direzione generale per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, organizza annualmente corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado in materia di prevenzione sulle tematiche indicate all’art. 104, comma 1. I corsi devono essere condotti da Enti accrediti per la formazione dei docenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e selezionati tra quelli con maggiore esperienza e comprovati risultati nel settore delle tossicodipendenze.

 

4. Gli enti iscritti agli albi di cui all’art. 116 entro i limiti numerici di cui alle vigenti disposizioni, possono essere sedi di iniziative finalizzate al recupero scolastico e formativo ed all’inserimento o al reinserimento nell’attività lavorativa, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, attraverso progetti concordati con istituzioni scolastiche - con particolare riferimento a quelle sedi di centri territoriali permanenti per adulti - nonché con centri e agenzie di formazione professionali accreditati dalle regioni.

 

5. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell’acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti negli albi di cui all’art. 116, purché tale personale abbia frequentato i corsi di cui al comma 3.

Art.

106

Centri di informazione e consulenza nelle scuole Iniziative di studenti animatori

 

1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

 

 

 

 

 

2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

 

4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

 

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

Centri di informazione e consulenza nelle scuole"

 

1. I Direttori regionali, coordinati dal Direttore generale delle politiche giovanili del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sostengono l’azione delle scuole secondarie per l’istituzione, anche in rete tra loro e con il territorio, di centri di informazione e consulenza che operano secondo gli indirizzi contenuti nei piani dell’offerta formativa delle scuole che aderiscono all’accordo.

 

2. I Centri si avvalgono dell’operato dei docenti che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 105 e sviluppano i programmi previsti nei piani dell’offerta formativa attraverso una fattiva collaborazione con gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio che operano nel campo della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. I centri devono garantire anche un’azione di supporto e consulenza alle famiglie e devono orientare i giovani che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza verso le strutture educative e riabilitative operanti sul territorio.

 

3. I docenti sono tenuti ad informare le famiglie circa i comportamenti dei giovani che abbiano utilizzato sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza o altre forme di disagio e dipendenze indicate nell’art. 104, comma 1.

 

 

 

 

 

(omissis commi da 4 a 5 )

Art. 106 bis

 

Studi, ricerche e iniziative di formazione

 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, promuove studi, ricerche e iniziative di formazione in ambito universitario sull’efficacia dei trattamenti delle tossicodipendenze nei campi farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici.

Art. 113

Competenze delle regioni e delle province autonome. Principi direttivi

 

1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico.

 

 

 

 

 

 

 

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

 

 

 

 

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

 

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

 

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

 

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;

 

 

 

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

 

f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 114;

 

g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

 

3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

 

 

 

1. Le funzioni pubbliche di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico, servendosi, secondo uniformi condizioni di parità, dei servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria dei tossicodipendenti e delle strutture private iscritte all’albo di cui al successivo articolo 116.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in ordine all’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, attuata mediante strutture pubbliche o strutture private iscritte all’albo di cui al successivo art. 116, prevedono che ad esse spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

 

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

 

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

 

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

 

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

 

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

 

f) Soppressa

 

 

 

 

 

g) Soppressa

 

 

3. Le regioni e le province autonome curano che i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti siano organizzati con carattere interdisciplinare e avvalendosi di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

 

4. L'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali.

 

5. Il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti e di tutte le altre patologie collegate con lo stato di tossicodipendenza, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

 

6. La disciplina attuativa dovrà garantire su tutto il territorio nazionale la parità di trattamento tra i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e le strutture private iscritte all’albo di cui al successivo art. 116 operanti nel settore.

 

7. Le funzioni pubbliche di gestione degli interventi di prevenzione, assistenza, riabilitazione e reinserimento devono essere garantite da organismi distinti da quelli addetti a funzioni di monitoraggio, verifica, controllo e determinazione della spesa destinata agli interventi stessi.

Art. 114

Compiti di assistenza degli enti locali

 

1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;

 

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

 

 

 

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di

disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

 

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

 

 

 

 

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

 

 

1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza, i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'articolo 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

 

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati su tutto il territorio ed in particolare nelle aree più degradate;

 

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

 

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente durante e al termine del trattamento riabilitativo e coordinamento degli interventi volti al suo recupero con quelli in favore dei familiari.

 

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti Aziende unità sanitarie locali o alle strutture iscritte nell’albo di cui all’articolo116.

Art. 115

Volontariato ed enti di formazione

 

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

 

 

 

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare perone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

 

 

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle Aziende unità sanitarie locali, singole o associate, i centri previsti dall'articolo 114 e le strutture iscritte nell’albo di cui all’articolo 116 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato e di associazioni ed enti di promozione sociale che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

 

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Art. 116

Albi regionali e provinciali delle strutture private

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

 

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

 

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

 

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

 

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

 

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

 

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

 

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:

 

 

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;

 

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 281 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (21), aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

 

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;

 

 

 

 

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.

 

 

 

 

 

 

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (22), le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

 

9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.

 

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo delle strutture private che gestiscono attività per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

 

2. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

 

 

 

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

 

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività svolta;

 

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività svolta;

 

d) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere professionale, se si intende svolgere l’attività di cui al comma 6 lett. d) ed e);

 

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, che si avvalga del supporto anche esterno ad una singola sede dell’intera struttura, di un'équipe composta dalle figure professionali del medico, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia, se si intende svolgere l’attività di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

 

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

 

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono gli eventuali ulteriori requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b), c) e d) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

 

 

 

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b), c) e d) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

 

6. L'iscrizione all'albo con indicazione delle attività che vengono svolte è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 117, per:

 

a) lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 114;

 

b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

 

 

 

 

 

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attività prescelta per la quale vi è stata iscrizione all’albo;

 

d) il rilascio della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;

 

e) la predisposizione del piano terapeutico di cui all’art. 43, comma 5.

 

7. In sede di prima applicazione e per un periodo comunque non superiore ad un anno dall’entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti all’albo delle strutture private gli enti, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, già iscritti nel precedente albo degli enti ausiliari. Trascorso tale termine, l’iscrizione è in ogni caso soggetta alla valutazione dell’esistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.

 

8. Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Soppresso

Art. 117

Convenzioni

 

1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 113 e 114, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.

 

3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 94 .

 

4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia.

 

 

1. I rapporti tra le regioni e le province autonome con le strutture iscritte negli albi di cui al precedente articolo sono disciplinati mediante apposite convenzioni, nelle quali devono essere indicati specificamente l’oggetto in relazione al tipo di attività svolta per la quale vi è stata iscrizione all’albo di cui all’articolo 116, le modalità quantitative e qualitative dei rimborsi spettanti alle strutture private per le prestazioni effettuate nonché il numero massimo di tossicodipendenti che la struttura può contemporaneamente avere in carico, determinato in relazione alle capacità strutturali ed alla dotazione organica di personale accertate.

 

2. Le convenzioni, per la verifica dell’efficienza degli interventi posti in essere, devono prevedere l'obbligo di comunicare, con cadenza almeno semestrale, all'ente concedente il numero degli assistiti, l’attività svolta ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.

 

 

3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministero della salute ed a quello predisposto dal Ministro della giustizia ai fini di cui all'articolo 94.

 

4. L’attività degli enti convenzionati è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione che provvede, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 122 bis e all’invio dei relativi dati al Ministero della salute, per l’inserimento nella Relazione annuale ivi prevista.

 

5. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private convenzionate, con indicazione dell’attività prescelta che costituisce oggetto della convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

Art. 120

Terapia volontaria e anonimato

 

1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

 

 

 

 

 

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

 

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

 

 

 

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

 

 

 

 

[5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate] .

 

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.

 

7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.

 

 

 

 

 

8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

 

9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

 

 

 

1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata iscritta all’albo di cui al precedente art. 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

 

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

 

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle Aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private iscritte all’albo di cui al precedente art. 116, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

 

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private iscritte all’albo di cui al precedente art. 116.

 

5. Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.

 

7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private iscritte all’albo di cui al precedente art. 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

 

8. Le regioni e le province autonome definiscono un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

 

9. Il modello di scheda sanitaria prevede un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Art. 122

Definizione del programma terapeutico e socio riabilitativo

 

1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati.

Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

 

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

 

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

 

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

 

 

 

 

1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private di cui all’art. 120 comma 1, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia, autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

 

 

2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

 

2 bis. Le terapie a base di medicinali oppioidi prescrivibili, se ritenute necessarie, devono essere erogate attraverso modalità che tendono al pieno recupero clinico e psico-sociale dell’individuo.

 

2 ter I medicinali stupefacenti prescrivibili dovranno essere utilizzati a dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, nell’ambito di programmi definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la stabile astensione dalle sostanze illegali e permettere l’evoluzione dell’intervento clinico verso terapie a minor rischio iatrogeno e di cronicizzazione.

 

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private iscritte all’albo di cui al precedente art. 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

 

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private di cui all’art. 120, comma 1, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

 

 

 

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 121 definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 122 bis

 

Verifiche e controlli

 

1. Il Ministro della salute, anche sulla base dei dati inviati dalle regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai tossicodipendenti, alla efficacia dei programmi medesimi, alle relazioni fra tali programmi e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli enti ausiliari, ed al rispetto da parte del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 122.

Art. 123

Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o dell’esecuzione della pena

 

 

1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.

Verifica del trattamento in regime di sospensione dell’esecuzione della pena, nonché di affidamento in prova in casi particolari

 

1. Per tutti i soggetti il cui trattamento possa essere o sia stato disposto in regime di sospensione dell'esecuzione della pena o di affidamento ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dall’Azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata iscritta all’albo di cui al precedente art. 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C dell'art. 14.

 

2. Deve, altresì, essere comunicata all’autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.

Art. 125

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

 

(omissis)

 

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

 

 

(omissis)

 

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 26.000.

Art. 125 bis

 

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia

 

1. Gli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia possono essere sottoposti a controlli di assenza di tossicodipendenza, secondo modalità definite con decreti dei Ministri competenti, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Gli stessi decreti definiscono le categorie di personale da sottoporre al controllo.

 

2. Ove possibile, i predetti controlli sono svolti a cura delle rispettive strutture sanitarie interne.

 

 

Art. 127

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

 

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

 

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

 

 

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

 

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

 

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

 

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

 

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

 

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

 

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

 

 

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

 

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

 

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

 

 

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

 

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

 

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

 

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

 

 

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

 

 

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

 

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcooldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

 

h) educazione alla salute.

 

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

 

 

9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

 

 

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

 

 

 

 

 

 

 

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici che documentano la diminuzione del fenomeno della tossicodipendenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per la predisposizione del Piano di cui all’art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativamente agli interventi disciplinati dal presente testo unico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali acquisisce preventivamente, integrandole nel Piano stesso, le indicazioni e le priorità fissate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, d’intesa con la Conferenza Stato–regioni, predispone le indicazioni e le priorità di cui al comma precedente sulla base degli indirizzi generali del Comitato di cui all’art. 1, delle azioni previste dal Piano quinquennale di interventi, nonché dei dati dell’Osservatorio di cui all’art. 1 bis, opportunamente elaborati dal Comitato scientifico di cui all’art. 1 ter.

 

 

 

 

 

 

4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle somme assegnate, d’intesa con la Conferenza Stato–regioni, a ciascuna regione.

 

 

 

 

 

 

 

5. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di intesa di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma precedente, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni provvedono altresì ad inviare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 4 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

7. Con atto d’intesa da stipularsi ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 4. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

 

 

 

 

a) realizzazione di progetti di prevenzione integrati sul territorio;

 

 

 

 

b) promozione di progetti personalizzati finalizzati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

 

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

 

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

 

e) trasferimento, in particolare, dei dati tra assessorati regionali competenti, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

 

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

 

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

 

 

h) educazione alla salute.

 

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

 

9. Qualora le regioni non provvedano, entro la chiusura di ciascun anno finanziario, ad adottare i provvedimenti di cui al comma 5 e all'impegno contabile delle somme del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

10. I Ministeri dell’interno, della difesa, della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, della ricerca e dell’università presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga progetti, della durata massima di tre anni, di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti della somma assegnata a quei fini al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

11. I progetti presentati ai sensi del comma 10 sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) all’elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie a distanza;

f) all’attuazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali;

h) all’attuazione di interventi di coordinamento e di ricerca a livello nazionale;

i) alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti dalle strutture pubbliche e private.

 

12. All’inizio di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sentito il Comitato scientifico di cui all’art. 1 ter, emana linee-guida per la presentazione dei progetti di cui al comma 10.

 

 

 

 

 

 

13. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita, presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, una commissione composta da esperti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti la composizione, i compiti e il funzionamento della Commissione.

 

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al finanziamento dei progetti di cui al comma 10, secondo le priorità e le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

 

Art. 128

Contributi

 

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

 

 

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

 

3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

 

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può concedere agli enti di cui all'articolo 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

 

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

 

3. I contributi, d’intesa con la Conferenza Stato–regioni, sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 bis e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 129

Concessione di strutture appartenenti allo Stato

 

1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

 

 

 

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

 

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

 

 

 

 

1. Agli enti locali, alle Aziende unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

 

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

 

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Art. 131

Relazione al Parlamento

 

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

Art. 135

Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS

 

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

 

2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

 

3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

 

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

 

 

 

 

1. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

 

2. Il Ministro della giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

 

3. Il Ministero della giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

 

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

 

Precedente Home Su Successiva