Le Camere penali e l'indultino

 

Le Camere penali: "Rimedio parziale"

 

Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2003

 

"Una risposta solo parzialmente soddisfacente". Questo, in sintesi, il giudizio dell’Unione delle camere penali italiane (Ucpi) sull’indultino. Anche se, a leggere tra le righe, le perplessità suscitate dal provvedimento superano di gran lunga gli aspetti positivi. La sospensione condizionata degli ultimi due anni di pena, come congegnata dal Parlamento, osservano infatti le Camere penali, rischia da un lato di non risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e, dall’altro, di caricare di lavoro la magistratura di sorveglianza. Il dito è puntato, soprattutto, contro la scelta di una procedura che ha sottratto la concessione del beneficio a un meccanismo automatico per rimetterla alla valutazione dei giudici di sorveglianza sulla sussistenza delle condizioni prescritte per il rilascio. E, in secondo luogo, contro la griglia eccessivamente rigorosa di paletti fissati dalla legge 207/2003 per la fruibilità della sospensione.

Da cui, per esempio, sono esclusi – fa notare polemicamente l’organizzazione presieduta da Ettore Randazzo – coloro che sono già ammessi a godere di misure alternative alla detenzione. Mentre i detenuti ai quali, per difetto dei requisiti di meritevolezza, queste ultime siano state negate, possono utilizzare l’indultino, sempre che non risultino altrimenti "inidonei".

Ma questa politica carceraria del "doppio binario", aggiungono le Camere pelai, produce anche altre incongruenze. Così non potranno usufruire dell’indultino i soggetti condannati per i reati indicati dall’articolo 4 bis della legge 354/75. ma si potrà verificare il caso di condannati per rapina che potranno accedere alle misure alternative alla detenzione – se non ricorrano collegamenti con la criminalità organizzata o terroristica – ma non alla sospensione della pena. ancora, fa presente l’Ucpi, l’indultino non si applica a chi sia sottoposto al regime di sorveglianza speciale disposto dall’articolo 14 bis della legge 354 "a meno che non sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14 ter". Creando in questo modo una situazione in cui l’applicazione dello sconto di pena dipende da un provvedimento dell’amministrazione penitenziaria, competente ad accogliere o meno questo reclamo, e non più del magistrato di sorveglianza.

Infine, per i penalisti, la strada verso l’indultino potrebbe essere impedita a causa di un elemento temporale dipendente da molteplici fattori, quale il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. L’articolo 7 della legge 207/2003 include, infatti, tra i destinatari della sospensione solo i "condannati in stato di detenzione o in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge" (il prossimo 22 agosto). Più rispettoso del principio di uguaglianza, per le Camere penali, sarebbe risultato il collegamento dell’efficacia dell’indultino con la data di commissione del reato.

 

 

Precedente Home Su Successiva