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Semilibertà art. 50 O.P.
Consente al condannato o internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive, utili al reinserimento. Soltanto in senso lato può parlarsi di misura alternativa alla detenzione, in quanto il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà e inserita in istituto penitenziario, si parla infatti di misura alternativa impropria.
Presupposti
Nel computo della pena si tengono presenti i periodi di liberazione anticipata. (comma 4) L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Dalla suddetta disposizione si ricava che l'indagine deve essere rivolta a due ordine di elementi che si integreranno al momento della valutazione finale sulla concessione o meno del beneficio:
Certamente un ruolo fondamentale assumerà la verifica delle condizioni personali e ambientali in cui la persona può svolgere la misura alternativa. Ciò comporta un ampio margine di discrezionalità da parte del giudice e una necessaria adeguata e approfondita motivazione del provvedimento concessivo o di diniego.
Modalità di concessione e gestione
Vale anche per questa misura la disciplina generale che abbiamo visto in relazione alle misure alternative, così come modificata dalla legge Simeone. La competenza a disporre l'ammissione al regime di semilibertà ed alla revoca spetta al tribunale di sorveglianza. L'istanza va presentata, se il soggetto è libero al PM, se detenuto si applica il 47 comma 4 (istanza rivolta al magistrato di sorveglianza), ovvero si invia direttamente al tribunale. È prevista la possibilità di concedere delle licenze premio (con sottoposizione alla libertà vigilata) e dei permessi di necessità. Non sono contemplati i permessi premio.
Revoca
Infatti si stabilisce (comma 2): se il soggetto rimane assente per non più di 12 ore senza giustificato motivo è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile ex art. 385 c.p. (evasione); la denuncia per l'evasione importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca (in questo caso si ripresenta un'ipotesi di automatismo che potrebbe fondare dubbi di legittimità costituzionale, visto la sentenza di dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla corte con riferimento alla sospensione automatica della detenzione domiciliare con la presentazione della denuncia di evasione cfr. sent.173/97). L'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre 3 ore, è punito in via disciplinare e può subire la revoca.
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