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Permessi di necessità e permessi premio
Sono regolati dalla L. 26 luglio 1975 n. 354.
Art. 30 Permessi di necessità concessi
Art. 30 ter Permessi premio
ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore a 15 gg. per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. La durata complessiva non può superare 45gg. in ciascun anno di espiazione.
Art. 30 bis Provvedimenti e reclami
Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. La decisione è adottata con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità al PM e all'interessato i quali possono, entro 24 ore dalla comunicazione fare reclamo al tribunale di sorveglianza. In concreto il permesso è un tipico provvedimento privo di una struttura motivazionale completa; è un provvedimento sintetico. Il legislatore della Gozzini (1986) introdusse una norma (30ter) dove si faceva riferimento alla pericolosità sociale al fine di garantire un'applicazione non indiscriminata dell'istituto, bensì ponderata caso per caso. Nel 30 bis si parla di informazioni dalla polizia: in realtà nella pratica viene concepito come parere della polizia ma è un'interpretazione erronea, perché la legge fa riferimento a informazioni sulla condotta successiva alla condanna. In realtà la polizia non ha informazioni attuali, neppure con riferimento a soggetti veramente pericolosi. A tal fine c'è la proposta di attivare la creazione di una banca dati con riferimento specifico ai condannati ex art. 4 bis o.p. Presupposti per la concessione dei permessi premio
Art. 30 ter 4 comma
La concessione dei permessi premio è ammessa:
Queste disposizioni si applicano a norma dell'art. 4 del dl 13/05/91 n. 152 (il quale ha alzato da 1/4 alla metà il limite di pena per la concessione dei permessi ai condannati per delitti del 4 bis) esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del decreto citato.
È opportuno tenere poi presente le disposizioni dell'art. 58 quater
Va precisato che sempre ex art. 4 DL 152/91 le disposizioni di quest'articolo si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo l'entrata in vigore di detto decreto. Automatismi
Questi automatismi presentano due problemi: da un lato la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto illegittimi gli automatismi in fase esecutiva, dall'altro la giurisprudenza della Cassazione ha messo in discussione che il patteggiamento costituisca una sentenza di condanna. Di conseguenza, prendiamo per esempio, un detenuto a cui è stato negato il permesso in base al comma 5 perché ha commesso una rapina mentre era in permesso, e che ha patteggiato la condanna. La soluzione potrebbe essere:
Le stesse osservazioni valgono per un'altra ipotesi di automatismo (anche essa di dubbia legittimità costituzionale: la Corte Cost., infatti, con sent. 403/97 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con specifico riferimento, tuttavia, ai soli minorenni) che è quella prevista dal comma 6 art. 30ter: divieto di concessione di un permesso premio per almeno 2 anni, per colui che ha riportato una sentenza di condanna per un reato commesso durante l'espiazione della pena. Considerazioni pratiche Va sempre tenuto presente che i permessi premio possono essere concessi solo ai detenuti definitivi; quando un soggetto è definitivo rispetto ad un reato e contemporaneamente imputato per altro reato, il permesso viene respinto, in quanto la presenza di un titolo detentivo non definitivo (provvedimento cautelare in carcere) blocca la concessione del beneficio. La formula di rigetto che viene adottata è: respinto perché "definitivo e appellante". Soltanto in caso di permessi per gravi motivi, per prassi, si pronunciano entrambe le autorità competenti (magistrato di sorveglianza e giudice procedente) o comunque l'autorità procedente dà il nulla osta. Altra situazione che si presenta frequentemente è quella in cui il permesso venga respinto perché manca la relazione sulla personalità del condannato; in realtà questa è una formula che viene utilizzata quando il magistrato non ritiene il condannato ancora pronto per andare in permesso (cioè non "maturo" per il permesso). Va infine ricordato che è consigliabile al soggetto che intenda chiedere la concessione dell'affidamento o di qualche altra misura, se ancora non ha usufruito di qualche permesso, di presentare prima istanza per quest'ultimo beneficio.
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