Progetto M.E.D.I.A.RE.

 

Mutual exchange of data and information about restorative justice

Programma Comunitario Grotius II Penale

 

Visita di studio a Vienna 21 - 25 gennaio 2004

 

Il programma della visita prevedeva incontri con esponenti dell’Associazione Neustart ed operatori della medesima associazione direttamente impegnati nella gestione concreta delle attività di mediazione in un uno dei servizi. La relazione sarà articolata in tre punti: l’associazione Neustart; il sistema delle sanzioni penali, la mediazione in campo penale e la "diversion": il punto di vista giuridico; la mediazione penale in Austria: la procedura in concreto; considerazioni conclusive.

 

L’Associazione Neustart (intervento del dott. Cristoph Koss - assistant of the managing Director of Head Office of Neustart)

 

L’Associazione è nata nel 1957, per iniziativa di privati cittadini, a seguito di una rivolta che ha interessato le carceri austriache nel ‘56. La situazione politico-sociale, in quegli anni, era caratterizzata da una forte crisi economica e da diffusa criminalità minorile. I giovani venivano custoditi in istituti di rieducazione gestiti come carceri. A seguito di questi avvenimenti, un gruppo di persone,in particolare donne, che per motivi ideologici, negli anni 30, erano state internate in lager nazisti o costrette ad espatriare, decisero di costituire un’associazione con l’obiettivo di evitare, per quanto possibile, in particolare ai minori, la carcerazione. Il loro intervento si poneva nelle situazioni di rischio, per prevenire comportamenti antisociali e per ridurre la recidiva. All’inizio degli anni ‘60 fu introdotto un servizio di assistenza sociale che, per l’esperienza professionale pregressa dei fondatori, aveva riferimenti teorici, per lo più, nell’indirizzo psicoanalitico. Il servizio era erogato dall’associazione privata ma sovvenzionato dallo Stato che, inizialmente, contribuiva mettendo a disposizione dell’Associazione funzionari del Ministero della Giustizia (contributo denominato sovvenzione vivente). Oggi il bilancio dell’associazione è costituito per l’89% da fondi del Ministero della Giustizia (€ 3.203.500,00) la maggior parte impiegati per la gestione del personale.

Da sempre si sono posti come alternativa all’esecuzione penale penitenziaria, avendo come obiettivo l’integrazione anziché l’emarginazione ed aiutando le persone ad elaborare il passato, affrontare e superare il presente ed imparare a gestire il futuro. Sono gli unici ad occuparsi, in tutto il territorio nazionale, dell’assistenza sociale nel settore penale. Nel tempo la situazione si è evoluta, l’Associazione, che oggi è denominata Neustart (nuovo inizio), ha regolato i rapporti con lo Stato con un contratto, nel quale sono indicati gli aspetti organizzativi e finanziari.

Dal punto di vista organizzativo, l’Associazione si è completamente rinnovata cercando di ridurre i costi relativi agli aspetti gestionali, anche in coincidenza con la riduzione dei fondi da parte dello Stato, salvaguardando nello stesso tempo, per quanto possibile, la qualità dei servizi prestati. Per quanto riguarda il personale, le cariche direttive sono onorarie, mentre l’attività viene espletata da 649 dipendenti, 656 volontari e 77 collaboratori con onorari minimi, a livello di rimborso spese. Su tutto il territorio austriaco Neustart è presente con 15 uffici di cui uno molto grande, con 150 collaboratori, a Salisburgo.

L’attività viene svolta esclusivamente nei confronti di soggetti in libertà, mentre all’interno degli istituti penitenziari, operano pochi operatori sociali, dipendenti del Ministero della Giustizia, che intervengono, in particolare, per preparare la dimissione dal carcere insieme ai volontari. Oggi l’Associazione assiste 6294 persone. Interviene nei confronti di: dimessi dal carcere, in particolare per problemi alloggiativi, vittime dei reati, tossicodipendenti, giovani con problemi comportamentali, anche privi di precedenti penali (nell’ambito scolastico), accomodamento dei conflitti.

Per quanto riguarda l’intervento nei confronti delle vittime e l’accomodamento dei conflitti, l’attività è iniziata nel ‘95 in via sperimentale, ma solo nel ‘99 è stata approvata la legge sulla Diversion, entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Il sistema della Diversion prevede le seguenti misure: l’ammenda che comporta la proposta, da parte del Procuratore della Repubblica, del pagamento di una somma, se l’indagato accetta, il procedimento viene archiviato; riparazione del danno a mezzo di lavori socialmente utili; periodo di prova con sospensione della pena per un anno senza intervento di operatori sociali; sospensione della pena con impegni particolari quali frequenza di corsi, programmi terapeutici, ecc., con intervento di operatori sociali; accomodamento extragiudiziale dei conflitti.

I conflitti di cui si occupano sono quelli penalmente rilevanti e si riferiscono a: conflitti di coppie già separate-divorziate o in via di separazione, conflitti nei rapporti familiari, conflitti di vicinato, conflitti nella scuola e nei luoghi di lavoro, conflitti nelle comunità (villaggi) dove le liti continuano da generazioni senza che se ne conoscano più le cause, conflitti spontanei (negli incidenti di traffico, nei parcheggi, tra proprietari di cani, ecc.).

Sull’attività di mediazione effettuata in questi ultimi tre anni è stata condotta una ricerca dalla quale è emerso, tra l’altro, un alto grado di soddisfazione delle vittime. Il 75% si è dichiarato favorevole a ripetere l’esperienza, il 15% si è mostrato indeciso, solo il 10% ha espresso parere negativo. Per quanto riguarda la formazione, l’accesso ai corsi per mediatori è riservato agli operatori sociali. Inizialmente Neustart ha formato i mediatori a proprie spese, mentre oggi i corsi per mediatori, della durata di due anni, sono tenuti dalle Università; le materie di insegnamento sono: giuridiche, in particolare Diritto Penale e Civile, tecniche di comunicazione, tecniche operative, i contenuti della mediazione, il procedimento di mediazione e tematiche specifiche relative ai settori nei quali la mediazione verrà effettuata. Nei primi due anni di operatività i mediatori hanno diritto alla supervisione, con incontri settimanali effettuati da operatori esterni ed a carico dell’Associazione. In seguito è previsto, ogni anno, un corso di aggiornamento della durata di una settimana.

 

Il sistema delle sanzioni penali, la mediazione in campo penale e la "diversion": il punto di vista giuridico. (Intervento del giudice della Corte Suprema: Dr. Hans-Valentin Schroll)

 

In Austria alla fine degli anni ‘70 si è constatato un numero sempre crescente di detenuti o comunque di soggetti che avevano subito dei procedimenti penali. Infatti, mentre in Germania la presenza era di circa 83 detenuti su 100.000 abitanti e nei Paesi Bassi di 25 detenuti su 100.000 ab., in Austria la presenza dei detenuti raggiungeva 114 detenuti su 100.000 ab. Questa realtà portò ad un grosso dibattito sulla necessità di creare un’alternativa al processo penale, anche sulla base della preoccupazione che buona parte dei detenuti presenti era minorenne e che la maggior parte della popolazione, di lì a poco, sarebbe stata in grande maggioranza con precedenti penali. Questi dibattiti portarono nel 2000 all’introduzione nel sistema giuridico austriaco della legge sulla c.d. "diversion" (definizione alternativa extragiudiziaria di possibili processi penali).

L’Istituto della diversion prevede la rinuncia al procedimento penale e come conseguenza la non annotazione nel certificato penale del delitto commesso. Alla base dell’Istituto vi è il fatto che l’indiziato del reato si è impegnato ad eseguire delle attività stabilite dal pubblico ministero. Vi è, perciò, alla base un accordo anticipato tra il pubblico ministero e indiziato, che ricorda la forma dell’Istituto del patteggiamento nel nostro sistema giuridico.

Le condizioni, stabilite dalla legge del 2000, per cui si può procedere alla diversion sono: la fattispecie dovrà essere totalmente chiarita, nel senso che vi deve essere un’alta probabilità di condanna dell’indiziato; non è necessaria la piena confessione dell’indiziato, ma è sufficiente la consapevolezza di aver fatto qualcosa di non giusto; non si deve trattare di reati di competenza di organi giudiziari collegiali e la pena prevista per il delitto contestato non deve superare i 5 anni, tuttavia tale limite non esiste per i reati commessi dai minori; si deve trattare di delitti ufficiali, cioè di competenza del Procuratore. In Austria il sistema giuridico prevede c.d. liti ufficiali e liti private. Le seconde possono essere perseguite anche privatamente e per questa ultima non è ammessa la procedura della diversion; dal delitto contestato non deve scaturire il decesso della vittima. Ad esempio l’omicidio colposo, che in Austria è punito con una pena fino ad un anno di reclusione, non è ammesso alla diversion; non deve essere contestata al reo la colpa grave: concetto che in Austria è soggetto all’interpretazione dei giudici ed è stabilita sulla base di determinate circostanze: "alla pena più alta corrisponde la colpa più grave"; la colpa è più o meno grave a seconda della presenza o meno di circostanze aggravanti; valutazione dei casi di recidiva specifica o significativa vicinanza temporale con altri precedenti reati); non devono esserci altresì esigenze di prevenzione generali, che si verifica anche nel caso di uno o più reati che di per se sarebbero di lieve entità ma che in un periodo ben prestabilito (di regola un anno) si sono ripetuti per un numero considerevole di volte. Un esempio di ciò si è verificato in Austria qualche anno fa quando si ebbero oltre 25.000 furti e oltre 20.000 incidenti stradali con lesioni; cifre ritenute eccessivamente elevate per un piccolo paese come l’Austria; in ultimo bisogna tenere in debita considerazione gli interessi della vittima, poiché se questi non sono sufficientemente garantiti non si potrà procedere alla diversion. Pertanto occorre risarcire il danno, anche quello morale presentando formalmente le scuse. In tale ipotesi può attivarsi un processo di mediazione, che è la soluzione extragiudiziale del conflitto. Tutti i succitati requisiti devono sussistere insieme per potersi dare corso alla diversion. D’altro canto il Procuratore prima, il Tribunale poi ed infine anche il Giudice dell’impugnazione hanno l’obbligo di verificare la praticabilità della diversion prima di procedere al giudizio: anzi la mancanza di tale verifica può essere motivo di impugnazione da parte dell’indiziato.

 

Tipi di diversion

 

Un tipo particolare di diversion è la mediazione in campo penale. In Austria indicata con l’acronimo ATA che indica l’accomodamento extragiudiziale del fatto reato. Secondo il dott. Hans-Valentin Schroll il termine più adatto sarebbe "regolamentazione dei conflitti". Tale "pratica" si svolge all’interno del processo penale e viene condotta dal Procuratore ed in alcuni casi anche dal Tribunale. È il Procuratore, il quale conosce per primo il fatto commesso ed il suo autore attraverso la denuncia della Polizia, che deve - nella maniera più spedita possibile, per evitare di mettere in moto un meccanismo inutile con conseguente spreco di risorse - giudicare se si può procedere alla diversion.

In caso positivo il Procuratore invia il fascicolo e affida l’incarico ai mediatori o regolatori del conflitto, che in Austria sono normalmente appartenenti all’associazione Neustart, i quali per prima cosa contattano l’indiziato del reato affinché questo dia il suo assenso a procedere con la diversion (vi sono casi in cui procedendo con il processo si può avere una condanna molto lieve o sospesa condizionalmente che il reo la preferisce alla diversion). Successivamente i mediatori contattano la vittima, il cui consenso è altrettanto necessario per potersi procedere con la diversion. Vi sono dei casi in cui il giudice da ugualmente corso alla diversion anche senza il consenso della vittima, come nel caso di pretesa risarcitoria eccessiva e sproporzionata o anche nel caso in cui il sospettato sia minorenne. Il contesto ove si svolge questo incontro del mediatore, della vittima e del reo è alquanto delicato ed impegna al massimo la professionalità dei mediatori, ma è al contempo il luogo ove la vittima può scaricare la sua frustrazione e la sua tensione.

L’esito della mediazione consiste nel risarcimento del danno (se si accerta che il reo non può pagare, perché non ha le risorse finanziarie sufficienti, si adopererà in altre attività di aiuto a favore della vittima), nelle scuse formali ed anche nell’impegno a cambiare il suo comportamento (ciò è tipico delle liti fra coniugi). Tutto avviene sotto il controllo del mediatore (che per lo più è assistente sociale) e può durare anche vari mesi. Negli anni 2000, 2001 e 2002 i casi trattati con la mediazione hanno riguardato per il 62 - 65% reati di violenza e aggressione e per il 35 -38% reati contro il patrimonio; ciò nel settore minorile, mentre nei confronti degli adulti i casi di reati di violenza ed aggressione salgono al 75-80%, mentre i reati contro il patrimonio scendono al 20-25%.

Altro tipo di diversion è l’ammenda che di regola corrisponde nel suo ammontare all’entità della pena pecuniaria. Deve essere pagata entro 15 giorni, nel qual caso il giudice procede all’archiviazione del caso. Altro tipo di diversion consiste nel lavoro di pubblica utilità (presso Ospedali, Croce Rossa, Caritas, Vigili del Fuoco e simili) per un massimo di 240 ore lavorative in 6 mesi. Tale attività,a differenza di quanto avviene in altre nazioni, non è attività gratuita ed in qualche modo è retribuita. Il mediatore si fa carico di facilitare l’incontro fra il reo e l’Ente ove lo stesso andrà ad operare, molto spesso seguendolo durante il periodo di lavoro. Tale impegno del reo non esclude l’eventuale risarcimento alla vittima, dal momento che il lavoro socialmente utile sostituisce solamente la condanna penale.

Ultimo tipo di diversion è la sottoposizione ad un periodo di prova che consiste nella sospensione del processo per tale periodo, alla fine del quale se il reo non ha dato adito a censura il procedimento si archivia, altrimenti riprende fino alla condanna penale. In tale ipotesi il Servizio Sociale non segue il reo, tranne che non si tratti di soggetti particolarmente problematici per psicopatie e caratteropatie, i quali che vengono affiancati da Assistenti sociali (Neustart). Ancora durante il periodo di prova può essere fatto obbligo al reo di seguire corsi di formazione di varia natura, a secondo della carenza che è stata evidenziata nel comportamento illecito oggetto del reato. La misura di gran lunga più frequentemente adottata in Austria è l’ammenda (circa il 70%) seguita dal periodo di prova e dall’ATA entrambi intorno al 25%. Diversamente dalla Germania ove l’ammenda ha una incidenza intorno al 95% e tutto le altre misure complessivamente al 5%.

 

La mediazione penale in Austria: la procedura in concreto (intervento di Michael Königshofer - Social Worker/Mediator)

 

La procedura inizia dal momento della trasmissione della denuncia da parte della polizia al Procuratore. Il Procuratore svolge una prima verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione di misure di diversion. In particolare devono sussistere tutte le fattispecie previste. Anche nel caso in cui il procuratore non ritenga tale sussistenza, con la susseguente formulazione dell’atto di accusa ed il suo invio al Giudice quest’ ultimo effettua una propria valutazione rivedendo le decisioni del procuratore ed attivando così la procedura di mediazione o di altra misura diversionale. La procedura di accomodamento extragiudiziale si compone di tre fasi distinte e concatenate.

 

Fase pre-meditativa

 

Neustart convoca l’indagato e la vittima separatamente e svolge un’ attività di informazione e di acquisizione del consenso allo svolgimento della mediazione. In particolare si accerta la disponibilità da parte dell’indagato ad assumersi la responsabilità del reato e la sua disponibilità a confrontarsi con la vittima. Occorre sottolineare che l’assunzione di responsabilità richiesta dalla procedura non equivale necessariamente alla piena confessione ma si fonda piuttosto sulla rivisitazione del vissuto dei soggetti in relazione al fatto. Laddove tale assunzione di responsabilità non viene prestata e l’indagato la nega, il procedimento si interrompe con il susseguente invio degli atti al Procuratore. In questa fase all’indagato viene chiarito che il procedimento potrebbe comportare un risarcimento emozionale (confronto diretto con la vittima, scuse formali…) ed il risarcimento finanziario che ristorerà il danno subito, comprese eventuali spese sanitarie, nonché altre forme risarcitorie quali l’assistenza o l’aiuto alla vittima.

Sul piano finanziario l’indagato viene altresì informato che la chiusura della procedura comporterà un ulteriore onere (per spese inerenti l’archiviazione della denuncia) forfetariamente determinato in un massimo di 150 euro. Nei confronti della vittima viene espletata analoga informazione sui contenuti su delineati. Le parti vengono anche informate che gli accordi che saranno eventualmente raggiunti saranno formalizzati in un contratto scritto che consentirà il controllo puntuale. Durante questi colloqui oltre all’informazione si procede alla definizione ed alla chiarificazione del conflitto, alla sua anamnesi attraverso una separata riflessione delle parti. Particolare cura è prestata all’esplicitazione dell’interesse delle parti alla mediazione, quale processo risolutivo del conflitto in atto, e della motivazione sottostante a parteciparvi. In questa fase le parti possono avvalersi di propri consulenti legali per la quantificazione del risarcimento e, da parte della vittima, della presenza di persona di fiducia che svolge una funzione di accompagnamento. La mediazione può essere individuale o combinata secondo se affidata ad un solo mediatore o ad una coppia: in questo ultimo caso, utilizzato prevalentemente nei casi di violenza di coppia, si rispetta il genere delle parti con la mediatrice che effettua colloqui con la donna ed il mediatore con l’uomo.

 

Fase meditativa

 

È questa la fase propriamente meditativa in cui si realizza l’incontro tra le parti alla presenza del/dei mediatore/i. Si riflette sul conflitto e sulla sua prospettiva dinamica e cronologica. Si cercano soprattutto soluzioni al conflitto dotate di concretezza e finalizzate alla sua definitiva cessazione. Come accennato nella descrizione della fase pre-meditativa, si cerca anche l’accomodamento emozionale. Questo costituisce un elemento fondamentale del procedimento di accomodamento extragiudiziale e consiste nell’ammissione delle offese e dei danni posti in essere nei confronti della vittima, e nella richiesta formale di scuse anche attraverso veri e propri rituali. In questa fase la stessa vittima può rivedere la propria percezione ed il proprio ruolo nel conflitto giungendo ad assumersi le proprie responsabilità.

L’accomodamento materiale soddisfa la parte più spiccatamente connessa al danno concreto subito. In caso di accordo tale risarcimento preclude alla vittima la possibilità di ulteriori richieste in ambito civile. La mediazione termina con la stesura e la sottoscrizione di un accordo formale che contempla: l’accordo su fattori concreti e controllabili; la compensazione del danno derivato dal fatto; le azioni concrete per la prevenzione futura del conflitto; le garanzie affinché il conflitto non si riaccenda.

L’iter descritto mediamente si conclude nell’arco di 3/4 mesi salvo eccezioni puntualmente comunicate al Procuratore. Se entro 3 mesi, tempo massimo previsto, il procedimento non è concluso lo si comunica al Procuratore che dovrà relazionare agli organi superiori per ottenere una proroga. Nel caso sia necessario un intervento specialistico (es. terapia di coppia) la mediazione non si sospende ma gli interessati vengono avviati presso specialisti che li seguiranno per questo aspetto.

 

Fase post-meditativa

 

La terza fase, quella post-mediativa, si concretizza nel controllo dell’attuazione degli impegni assunti ella mediazione. In ogni caso Neustart invia una relazione finale al procuratore. In caso di conclusione favorevole la relazione lo evidenzierà e vedrà allegata la copia degli accordi sottoscritti. In caso di esito sfavorevole la relazione affronterà i motivi del fallimento evidenziando anche possibili misure di diversion ritenute più efficaci e praticabili in modo che il Procuratore o la Magistratura ne possa tener conto.

 

Considerazioni conclusive

 

"La mediazione è rivolta al futuro per ristabilire la pace sociale; la pena invece guarda al passato" (C. Koss). Questa semplice affermazione sintetizza in maniera lapidaria la filosofia di fondo che anima le scelte politiche e le concrete realizzazioni ruotanti intorno alla mediazione in ambito penale e, più in generale, intorno alla gestione del controllo sociale. Il presupposto di fondo è che diversi conflitti possono essere risolti se affrontati in un clima di riferimento pratico e lontano da un contesto ansiogeno quale quello innescato dalle regole e procedure tipiche del processo penale. Inoltre, nella visione illustrata nel corso della visita di studio, è stato sottolineato che la giustizia riparativa (restorative justice, nell’intervento della dr. Christa Pelikan of Istitute for the Sociology of Low and Criminology) intende farsi carico del concreto stato di sofferenza della vittima. L’interesse concreto è il danno alla persona concreta e non tanto all’astratta lesione del diritto. La mediazione,quindi, rappresenta un qualcosa di ragionevolmente condiviso tra vittima ed autore del reato.

In definitiva, la mediazione, come intesa nel contesto che ci è stato illustrato, è frutto di consapevole coscienza democratica. Essa rappresenta un attivo esercizio di democrazia responsabile che non delega ma si attiva in prima persona per la soluzione dei conflitti. In questo senso l’affermazione della mediazione rappresenta il risultato di una attività di avanguardia in seno alla magistratura ed ai volontari. Il frutto di un interessante e pionieristico lavoro svolto da un piccolo gruppo di persone oggi si concretizza stabilmente nel European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (www.euforumrj.org). Questa organizzazione non governativa fa fronte alla concreta necessità di offrire ad un rilevante numero di addetti, accademici, politici un regolare flusso di scambi ed un mutuo supporto nello sviluppo delle pratiche connesse con la mediazione e la giustizia riparativa.

Alla base della scelta politica operata dall’Austria di affidare cioè alla diversion una quota ampia, ma ben definita, di controllo sociale che potrebbe sfociare invece in un procedimento penale, prende le mosse dalla necessità di incidere significativamente con interventi di deflazione giudiziaria sulla criminalizzazione di massa a seguito della crescita esponenziale dei procedimenti penali. Nel fare ciò si guarda a riferimenti culturali di derivazione anglosassone e statunitense riguardanti il lavoro di pubblica utilità, l’esperienza americana di regolazione e composizione dei conflitti di vicinato e familiare e dalle esperienze realizzate in Austria stessa con i minorenni. Quello che ha colpito il gruppo di studio è il fatto che, in sostanza, la gestione della diversion (che si può concretizzare, come già descritto, in una ammenda, un lavoro di pubblica utilità, sospensione condizionale del procedimento, nella mediazione) resta in mano ad una associazione privata sovvenzionata quasi completamente da risorse dello Stato Federale. È vero che ciò si iscrive in una lunga tradizione "assistenziale" in area penale che ha visto in prima linea il volontariato e l’iniziativa spontanea della comunità. Ma è anche vero che lo Stato si è inserito in questo alveo consentendo che diversi suoi impiegati migrassero nella struttura di Neustart e, come già ricordato, la stessa fosse sovvenzionata per quasi il 90% da fondi dello Stato.

Come non può essere taciuto il fatto che gli alti vertici dell’Associazione sono coperti da magistrati con incarichi onorari. E ciò, insieme al fatto che il Ministro della Giustizia, a cui il Pubblico Ministero in Austria è sottoposto, rafforza e consolida per questa via l’attività extragiudiziaria di controllo sociale estesa anche alla collettività attraverso il concreto declinarsi delle forme di diversion. Il gruppo si è posto il problema della riproducibilità del sistema austriaco nel nostro contesto. Alla domanda si ritiene di poter rispondere che un conto è gestire un sistema alternativo al carcere (caso italiano) un altro è gestire un sistema alternativo al processo penale (caso austriaco). Sono due approcci che richiedono metodologie e strumenti diversi nonché preparazione e competenze professionali specifiche e non sempre fungibili.

Inoltre suscita non poche perplessità, poiché la scelta è in forte contrasto con l’esperienza italiana, la quasi assoluta separatezza tra carcere (in mano esclusiva all’amministrazione interna) e Neustart (dedicata esclusivamente all’esterno). Un naturale confronto con il ventaglio di strumenti giuridici presenti nella nostra legislazione penale ha portato il gruppo a convenire sul fatto che il sistema penale italiano dispone anch’esso di strumenti di deflazione giudiziaria (basti pensare alla legge 24 novembre 1981 n. 689 su depenalizzazione e sanzioni sostitutive, dec. lgs n. 274 del28 agosto 2000 sulla competenza penale del giudice di pace) ma nella sostanza poco visibile e incisiva è la sua applicazione.

In Austria si evidenzia essere stato molto positivo un approccio più pragmatico al problema dell’aumento dell’indice di detenzione (114/100.000 abitanti) e del conseguente prevalere della custodia preventiva. La scelta di politica giudiziaria, con le sue valutazioni costi/benefici sia in termini economici che sociali, ha avuto l’effetto di dirottare sempre di più in forme alternative al processo penale la gestione del controllo sociale. Oggi tuttavia, a motivo delle restrizioni di bilancio, si comincia a porre un problema di sostenibilità delle scelte operate in considerazione dell’aumento del carico di lavoro per i casi da gestire da ciascun operatore. Si tratta di fronteggiare il problema quantitativo senza danneggiare la qualità del lavoro svolto.

Infine si ritiene significativo sottolineare che tra le cause di successo delle attività di diversion merita di essere ricordato il fatto che l’indagato è portatore di una sorta di diritto o di interesse legittimo ad avere applicato il procedimento di diversion. Egli infatti nell’accettare il procedimento, ha un vantaggio non trascurabile, derivante dal mantenere la fedina penale pulita, e, nello stesso tempo, egli può impugnare la sentenza penale eventualmente pronunciata qualora ritenesse a lui sfavorevole il misconoscimento della possibilità di risolvere l’affare penale che lo riguarda con un procedimento di diversion. I buoni risultati conseguiti (mediamente 80% dei casi trattati; ricadute negative non superiori al 25% nei casi di recidivi) aprono scenari di percorribilità seria a quella che il responsabile dell’Associazione Neustart ha affermato essere un approccio concreto alla visione dal sapore utopistico di liberarsi dalla necessità del carcere.

 

 

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