Regime/Circuito ALTA SICUREZZA 1: la terra dei CATTIVI PER SEMPRE

 

di Carmelo Musumeci

 

Le carceri italiane rappresentano l’esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta: noi crediamo di avere abolito la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi ci vantiamo di avere cancellato la pena di morte dal Codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice; noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei malfattori. (Filippo Turati, Discorso alla Camera dei deputati del 18 marzo 1904. Citazione tratta dal libro “Viaggio nelle carceri” di Davide La Cara e Antonino Castorina, edito da EIR)

 

Sono passati pochi mesi da quando, dopo ventitré anni di carcere, mi hanno declassificato a un regime di carcere meno duro.

Ancora non mi sono abituato a essere considerato un detenuto comune, forse perché a forza di dirmi che ero pericoloso e irrecuperabile per oltre un ventennio, avevo incominciato a crederci anch’io.

E pensavo che sarei rimasto prigioniero nei gironi di Alta Sorveglianza (nelle sezioni ghetto del regime/circuito AS1 ex E.I.V., Elevato Indice di Sorveglianza) fino alla fine della mia pena che è nel 31/12/9999 (così gli ergastolani hanno scritto nel loro certificato di detenzione).

I prigionieri che vivono in questi gironi infernali vengono tutti dal regime di tortura del 41 bis, dove però bene o male c’è una tutela giurisdizionale da parte della magistratura di Sorveglianza e nel decreto che ti notificano c’è scritta la durata della permanenza.

Nella destinazione nei regimi/Circuiti AS1 invece non ti danno nessun decreto e non c’è scritto da nessuna parte quanto durerà la tua permanenza in questi ghetti istituzionali.

E se non hai un colpo di culo (dopo ventitré anni di carcere) come è capitato al sottoscritto (penso che molti altri lo avrebbero meritato più di me) vivrai e morirai nelle sezioni regimi/circuiti dei cattivi per sempre.

Proprio l’altro giorno un compagno detenuto nelle sezioni ghetto del regime/cir­cuito AS1 mi ha scritto:

Ormai in questo lager molti uomini ombra non escono quasi mai dalla cella. Non vanno neanche al passeggio, mangiano e guardano la televisione. Altri vanno solo dal passeggio alla cella e viceversa perché hanno smesso di pensare e sognare. In questi giorni riflettevo “Quanto costa ad un popolo, a tutto il popolo del mondo ignorare la possibilità del cambiamento?”. Se ogni anno disapplicano trenta detenuti sottoposti al regime di tortura del 41 bis e li inseriscono nei circuiti/regimi AS1 perché di conseguenza non declassificano altri trenta prigionieri che da decenni sono ristretti in questi lager? Vengono invece tutti accatastati nel nostro circuito destinati alla tristezza dell’immobilità a tempo indeterminato e infinito.

Non credo che il passar del tempo pos­sa cambiare le persone in meglio, piuttosto invece penso che per migliorare e cambiare le persone in meglio abbia più importanza come l’”Assassino dei Sogni” (così noi chiamiamo il carcere) ti faccia passare il tempo.

 

 

 

 

Ristretti Orizzonti intervista Francesco Maisto, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna

 

Risarcimento: non chiamiamolo “sconto di pena”

Un giorno di carcere in meno ogni dieci, otto euro al giorno per chi ha scontato la pena: si tratta di un “rimedio risarcitorio”, di carattere compensativo, con cui è il detenuto ad essere in qualche modo risarcito per la “condotta” dell’Amministrazione penitenziaria

 

a cura della Redazione

(Intervista concessa a Ristretti Orizzonti per Radio Cooperativa e rivista dal magistrato stesso)

 

In merito al decreto n°92 del 26 giu­gno 2014, che è entrato in vigore il 28 giugno 2014 e poi convertito in legge, che prevede che la persona detenuta possa presentare istanza per ottenere uno sconto di pena per risarcimento al magistrato di Sorveglianza, in quali casi l’istanza può essere presentata da parte del detenuto?

Innanzitutto non è uno sconto di pena; se cominciamo a parlare di sconto di pena confondiamo il nuovo e specifico “rimedio risarcitorio”, di carattere compensativo, con i benefici penitenziari che hanno come condizione generale la meritevolezza da parte del condannato. In particolare, si confonde il nuovo rimedio con la liberazione anticipata, che tradizionalmente è sempre chiamata in gergo carcerario “sconto di pena”, sia se si tratta della liberazione anticipata ordinaria che di quella speciale. Qui invece, è il detenuto ad essere in qualche modo, risarcito per la “condotta” dell’Amministrazione peni­tenziaria.

Ora possiamo precisare in quali casi il detenuto può ottenere il rimedio. Può ottenerlo in tutti i casi il detenuto (quindi, non solo il condannato) che abbia subito (quindi, anche se il pregiudizio non sia più attuale), oppure continui a subire un pregiudizio durante la sua carcerazione e cioè, quel pregiudizio che integra gli estremi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: un trattamento inumano e degradante, tortura. Poi il decreto legge precisa che deve trattarsi si del pregiudizio di cui all’art.3, ma “come interpretato dalla Corte europea dei dirit­ti dell’uomo”. Ecco, quindi, che su questo inciso si può aprire una discussione: non basta soltanto tener conto della dizione ampia dell’art. 3 della Convenzione, ma anche dell’interpretazione che è stata data dalla Corte. Generalmente si sta cominciando a profilare l’idea secondo la quale soltanto i detenuti in uno spazio inferiore ai tre metri quadri, quindi secondo la sentenza Torreggiani, possono chiedere la computazione di un giorno per dieci giorni; però è ammissibile anche un’altra interpretazione più ampia, non secondo l’interpretazione Torreggiani, ma secondo la precedente sentenza Sulejmanovic, pure di condanna dell’Italia, che, per ritenere integrato il trattamento inumano e degradante, non si riferisce soltanto ai tre metri quadri, ma anche a uno spazio calpestabile superiore ai tre metri quadri. E poi sono rilevanti anche gli altri parametri, secondo la precisa griglia elencata dalla sentenza Sulejmanovic. Inoltre possono chiedere il rimedio i detenuti che hanno subìto questo pregiudizio, oppure anche le persone che non sono più detenute; solo che cambia il giudice al quale rivolgere l’istanza. Quindi diciamo che il rimedio è a carico dello Stato e non è un beneficio, ma una sorta di compensazione per la maggior sofferenza, che si armonizza con gli altri rimedi e misure varate negli ultimi mesi per attuare le ri­chieste della Corte europea.

 

“Il rimedio risarcitorio è una norma di sistema per obbedire al dettato della Corte europea dei diritti dell’uomo, quindi, è una norma che viene inserita stabilmente nell’Ordinamento penitenziario”

 

Oltre i detenuti (e questo è un aspetto che molti trascurano) possono chiedere il rimedio gli INTERNATI, cioè le altre persone ristrette che non si possono qualificare come detenute, nelle Case di lavoro, nelle Colonie agricole, negli Ospedali psichiatrici giudiziari o nelle Case di cura e custodia. Quindi, per esempio, per 10 giorni di Casa di lavoro in condizione della violazione dell’art.3 si può avere un giorno in meno di casa di lavoro, e questo vale anche per gi internati negli ospedali psichiatrici giudiziari.

 

Appunto è una cosa che è stata abbastanza tralasciata, non se n’è parlato molto, non si è dato risalto a questo aspetto

Però, non solo il nuovo art. 35 ter della legge penitenziaria, immesso nel sistema dall’art.1 del decreto legge 92, è chiarissimo in questo senso, ma anche l’art. 2 dello stesso decreto si riferisce agli internati. Per in­ternati si intendono le persone che sono in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, cioè: la Casa di lavoro e la Colonia agricola, oppure l’Ospedale psichiatrico giudiziario o la Casa di cura e custodia. Questa tesi è ora sostenibile, nonostante la strutturale indeterminatezza della durata delle misure di sicurezza, alla luce dei nuovi principi del decreto legge n.52 del 31 marzo 2014, convertito il legge n.81 del 30 maggio del 2014 sugli Ospedali psichiatrici giudiziari. Questa legge, tra le altre tante novità non rilevanti ora, all’art.1, comma 1 quater, riguarda tutte le misure di sicurezza detentive e pone un termine finale di durata disponendo che non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, eccetto l’ergastolo.

 

Quali altre condizioni possono essere ritenute inumane e degradanti, oltre alla limitazione dello spazio fisico?

Credo che se si accetta, come ritengo, la tesi secondo la quale non bisogna fare riferimento solo alla sentenza Torreggiani, ma anche alla sentenza Sulejmanovic - ma ce ne sono tante altre della Corte nei confronti degli altri Stati responsabili di trattamento inumano e degradante -, allora non si ha trattamento inumano e degradante soltanto quando lo spazio calpestabile è di un certo numero di metri quadri, ma anche quando vengono violati altri parametri, come per esempio: la luce diretta nella cella, nella camera di pernottamento, per usare un eufemismo, oppure le ore di aria, oppure il diritto alla salute. Tutto ciò che è in violazione di tutti i parametri che ha preso in considerazione la Sulejmanovic. Quindi, l’ispirazione radicale di fondo è la tutela della dignità della persona e non un problema di allevamento ottimale di galline ovaiole in batteria, oppure di spazi necessari per il corretto allevamento dei maiali.

 

Quindi un detenuto può presentare istanza non solo perché in condizioni di spazio ristrette. ma per altri motivi?

Si, infatti il decreto configura il pregiudizio secondo la previsione dell’articolo 69, sesto comma, lettera B della legge penitenziaria, cioè quando c’è stata una violazione di diritti del detenuto e di doveri da parte dell’Amministrazione. E, dopo la modifica dell’art. 35 bis, non solo da parte dell’Amministrazione penitenziaria. Ecco, però poi c’è tutta un’altra serie di condizioni, quindi dicevamo che possono chiedere il rimedio per un computo non inferiore a 15 giorni perché se è meno di 15 giorni, invece di dare un giorno per ogni 10 giorni, bisogna invece dare il rimedio compensativo degli 8 euro al giorno. Poi è necessario innanzitutto, l’input mediante istanza, o personale del detenuto o dell’internato, oppure di un avvocato con procura speciale del detenuto.

 

Cosa significa: tramite difensore munito di procura speciale?

Significa che o il detenuto fa istanza, come in genere nei casi in cui chiede una misura alternativa o un permesso, oppure deve nominare un difensore di fiducia e dargli la procura speciale per questo tipo di procedimento. Quindi non basta il difensore di fiducia solito, abituale, il difensore nominato per le misure alternative nel procedimento di sorveglianza, deve essere un difensore nominato con una procura ad hoc: es. nomino come mio difensore l’avvocato tal dei tali in relazione al procedimento per ottenere il rimedio risarcitorio di cui al decreto legge 92 del 2014.

 

Da che data parte il risarcimento?

Il risarcimento non ha, come si dice in gergo tecnico un dies ad quem e un dies a quo. Proprio perché si tratta di un rimedio compensativo per sofferenze ulteriori rispetto a quella sofferenza che già dà la restrizione della libertà personale, non c’è un termine. Non si può dire: “a partire dal...”. Se dunque io detenuto dico che sono stato posto in una condizione di trattamento inumano e degradante cinque anni fa, e per tutti i cinque anni dico che sono stato posto in questa situazione, chiederò il rimedio risarcitorio per cinque anni. Infatti, la regola generale è che quando la legge ha voluto precisare i termini lo ha detto chiaramente. Prendete per esempio, la liberazione anticipata speciale, quella prevista dal decreto legge del 23 dicembre 2013, n.146 convertito nella legge del 21 febbraio 2014 n. 10, essa può essere concessa per le pene dall’1 gennaio 2010 e per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo. Questa è una norma eccezionale, cioè i 75 giorni di “sconto”, se ci sono i presupposti, non verranno dati tra 15 anni. Invece, quella del rimedio risarcitorio è una norma di sistema per obbedire al dettato della Corte europea dei diritti dell’uomo. Quindi, è una norma che viene inserita stabilmente nell’Ordinamento penitenziario, tanto è vero che la norma sulla liberazione anticipata speciale non è parte integrante dell’Ordinamento penitenziario, non ha una numerazione progressiva tipica dell’Ordinamento penitenziario.

 

Il testo ci sembra che non specifichi però in che modo e in che termini il magistrato di Sorveglianza debba muoversi per la valutazione effettiva delle condizioni degradanti e l’accer­tamento che queste siano perdurate per il periodo che il detenuto dichiara.

No, no. Ho letto anche da qualche par­te una posizione di questo tipo. Non è esatto perché il precedente decreto ha stabilizzato nel sistema l’articolo 35bis e quindi finalmente, anche se con qualche opacità, è previsto che, in caso di violazione di diritti soggettivi, il detenuto si rivolga al magistrato di Sorveglianza per vedere riaffermato il suo diritto soggettivo e per ripristinare una situazione di legalità. Questo decreto non poteva dire niente di più e, d’altra parte, nulla di più avrebbe dovuto dire perché le sentenze della Cedu fanno stato nel nostro Ordinamento e quindi, i criteri ai quali si deve ancorare la giurisprudenza del magistrato di Sorveglianza e poi, in caso di impugnazione, il tribunale di Sorveglianza, sono quelli della giurisprudenza sovranazionale e della legge nazionale e sovranazionale.

Il trattamento legale del detenuto viene assicurato in Italia nel momento in cui si rispetta la Costituzione, le Convenzioni, le leggi nazionali ed in particolare, la legge penitenziaria e il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria con tutte le previsioni dei diritti e dei doveri, per quanto riguarda il tempo libero, le attività ricreative, la formazione, il lavoro e così via. Quindi, i parametri ai quali deve ancorare il suo giudizio il magistrato di Sorveglianza, sia nel caso in cui compensi un giorno per dieci giorni, sia nel caso in cui liquidi otto euro al giorno, sono i criteri della giurisprudenza e della corte. Non sono criteri evanescenti. Sembrano evanescenti perché, come dire, è la prima volta che apprezziamo una normativa di questo tipo stabilmente nel nostro Ordinamento.

 

“Il magistrato di Sorveglianza, sulla base delle affermazioni contenute nell’istanza, svolge gli accertamenti necessari e, non a caso, è un procedimento in contraddittorio in cui si versano le richieste del detenuto e del suo difensore”

 

Più che evanescenti, ci chiedevamo la fattibilità di questa verifica che deve essere fatta per capire se effettivamente poi, per tutto il tempo che il detenuto dichiara, si sia effettivamente trovato in condizioni di detenzione inumane e degradanti

Mah, la fattibilità si realizza prospettando tutti i mezzi di prova. Ad esempio, prospettando che è stato compresso, è stato violato un mio diritto soggettivo da questo giorno a questo giorno. Da questo giorno a questo giorno avevo diritto a una certa prestazione sanitaria perché mi era stata prescritta, accerti il magistrato di Sorveglianza se ciò è vero, se ciò non è vero e decida. Il magistrato di Sorveglianza, sulla base di queste affermazioni contenute nell’istanza, svolge gli accertamenti necessari e, non a caso, è un procedimento in contraddittorio in cui si versano le richieste del detenuto e del suo difensore; quindi non è un procedimento, come dire, senza contraddittorio, sbrigativo, de plano. Il magistrato di Sorveglianza darà l’avviso al Pubblico Ministero, l’avviso all’Amministrazione penitenziaria, assumerà dei mezzi di prova in concreto, caso per caso, oppure, di fronte a situazioni generalizzate di detenzione in violazione di legge, di tutto un carcere, sarà sufficiente acquisire e valutare documenti generali di quel carcere. Anche per quanto riguarda l’assunzione dei mezzi di prova, lo stesso detenuto o il suo difensore potranno indicarli specificamente; potranno indicare circolari dell’amministrazione che non sono state rispettate; potranno indicare testimonianze, ecc. La prova è libera da questo punto di vista, e soggetta alla valutazione motivata del giudice. Bisogna portare al giudice il fumus, come si dice in gergo, la parvenza delle prove, e il magistrato deve accertarle, ha l’obbligo di accertarle. Nel caso in cui poi emette un’ordinanza di rigetto della richiesta del detenuto, questa ordinanza è impugnabile davanti al tribunale di Sorveglianza che a sua volta, proprio perché si tratta di impugnazione, in certi casi, potrà rinnovare l’istruttoria.

 

Immaginiamo però che con tutte le istanze che ci saranno, sarà complicato per i magistrati riuscire a rintracciare la storia delle singole persone, anche perché molti detenuti avranno magari avuto condizioni non continuative di violazione dei loro diritti

Voglio cercare di chiarire questo. Allora, un conto è che si faccia una buona legge e altro conto è, poi, immediatamente fare in modo che ci sia la struttura organizzativa e le risorse umane e personali in modo che la legge funzioni. Insomma, la legge deve poi avere i piedi per cam­minare. Ecco, queste sono le cose che bisogna fare. Però non bisogna lasciarsi spaventare dal numero di istanze che arriveranno. Certo, ne arriveranno tantissime, ma se ne dovessero arrivare tante poi questo sarebbe il sintomo che molto male in più, molta sofferenza in più è stata inferta dal nostro sistema penitenziario in questi 15 anni. Ed in più rispetto a quella che la legge richiedeva. Quindi, non bisogna lasciarsi spaventare dal prevedibile fenomeno. Bisogna mettere in atto gli strumenti perché queste istanze vengano valutate e vengano decise dalla magistratura in un tempo ragionevole.

 

Ma questi strumenti quali sono?

Innanzitutto, un numero di magistrati di Sorveglianza sufficiente in ogni ufficio di Sorveglianza, in ogni tribunale di Sorveglianza.

Attualmente crede che siano sufficienti?

Attualmente sono del tutto insufficienti. E dire insufficienti è dire poco, perché la situazione è drammatica. Poco più di 150 magistrati di Sorveglianza si devono occupare di 55000 detenuti! E poi sono aumentate sempre di più, nel corso degli anni, le competenze, le mansioni, cioè le attività che deve svolgere il magistrato di Sorveglianza. E invece, non sono aumentati gli organici. Quindi abbiamo innanzitutto degli organici non completi che bisogna completare, cioè bisogna fare in modo che tutti gli uffici di Sorveglianza e i tribunali di Sorveglianza abbiano gli organici pieni, completi. E poi bisogna far aumentare gli organici dei magistrati di Sorveglianza. Ci sono notevoli sproporzioni per esempio tra uffici e uffici, in particolare tra il nord e il sud. Valuto per esempio che nel mio tribunale di Sorveglianza ogni magistrato di Sorveglianza ha 200 condannati in più rispetto a un magistrato della Lombardia oppure di Roma, del Lazio.

Bisogna acquisire una mentalità sistemica, per cui se aumenta il numero degli istituti in un certo territorio e quindi aumenta il numero dei detenuti, in modo quasi automatico deve aumentare l’organico dei magistrati. Inversamente, se diminuisce in una certa regione il numero degli istituti e il numero dei detenuti, lì, in quel caso, bisogna far diminuire il numero dei magistrati. Quindi è necessaria una visione moderna che non c’è. Detto questo, cioè il problema della magistratura, c’è un problema ancora più grave ed è quello del personale di cancelleria, perché ben bene che il magistrato abbia deciso con una certa celerità, è necessario che il fascicolo venga composto, venga messo a posto, la documentazione ci deve stare nel fascicolo perché il magistrato decida. E questo deve succedere sia prima che il magistrato decida, sia dopo che il magistrato decide ai fini dell’esecuzione. E tutto questo non c’è. Vero è che il decreto legge prevede assi­stenti volontari ex art.78 che collaborino con la magistratura di Sorveglianza, ma a me sembra che questo servirà a poco. Prevede anche, il decreto legge, che finalmente, non soltanto i magistrati che da un certo tempo siano in carriera possano andare a fare i magistrati di Sorveglianza, ma anche i magistrati di prima nomina, e quindi si possa attingere anche per la magistratura di Sorveglianza ai nuovi ai giovani magistrati. Però questo significa soltanto riuscire ad avere l’organico pieno, ma non significa aumentare il numero dei ma­gistrati di Sorveglianza e invece, bisogna aumentarli.

Poi è chiaro che il decreto legge prevede anche tutta una serie di aspetti importanti, come per esempio il caso della liquidazione, quando la pena sia già stata espiata. In quel caso però, la competenza non è del magistrato di Sorveglianza, ma bisogna proporre una vera e propria azione al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha la residenza la persona che è stata scarcerata, cioè davanti al giudice civile. Però vedo che anche qui c’è una discrepanza, una asimmetria, perché non basta affermare secondo legge che un diritto esiste, poi quel diritto deve vivere e per poter vivere è necessario che, se viene violato, il giudice lo possa ristabilire subito. Allora nel caso, per esempio, del pregiudizio come trattamento inumano e degradante, mentre il procedimento per la persona che è stata scarcerata davanti al tribunale civile è un procedimento più agile, ma meno garantito perché praticamente è prevista l’emissione di un decreto da parte del giudice civile monocratico, peraltro, un decreto non reclamabile, cioè non impugnabile e quindi non garantito, invece, è più garantito, ma meno agile il procedimento della persona detenuta perché è previsto un primo grado di giudizio davanti al magistrato di Sorveglianza, un secondo grado, l’impugnazione davanti al tribunale di Sorveglianza, poi il ricorso per Cassazione e, nel caso in cui non ci sia l’esecuzione, il giudizio di ottemperanza. Ma capite bene che un procedimento così articolato e complesso può facilmente slittare in una negazione del diritto, perché non è possibile che per avere un giorno su dieci giorni oppure otto euro al giorno si debba aspettare il giudizio di Cassazione, oppure il giudizio di ottemperanza. È probabile, come mi auguro, che questo non succederà sempre, però poiché si applica il rito dell’art. 58 bis, l’ordinanza del magistrato di Sorveglianza deve essere non più impugnabile, cioè dev’essere esecutiva. Invece è soggetta ad impugnazione.

 

 

 

 

Meno custodia cautelare e più reinserimento

Ecco perché cerchiamo di chiedere meno galera anche per i potenti come l’ex Governatore della Regione Veneto Giancarlo Galan, anche se qualche detenuto pensa che forse capire cos’è davvero il carcere non gli farebbe male…

 

Conoscendo bene le galere, non saremo mai fra quelli che urlano “In galera, in galera!” quando un politico o un imprenditore rischiano l’arresto: tutte le volte che è possibile, preferiamo di gran lunga che una persona attenda il processo da libero, e che la custodia cautelare in carcere sia davvero usata solo in caso di effet­tiva pericolosità del presunto autore del reato. Però sul caso di Giancarlo Galan, l’ex governatore della Regione Veneto arrestato di recente, le opinioni dei detenuti non erano così concordi, e allora abbiamo deciso di dare spazio ai tanti contrari al suo arresto, ma anche a chi pensa che i reati “dei potenti” debbano essere trattati con più severità di quel che succede oggi.

 

A cura della Redazione

 

 

 

Penso che i potenti debbano smetterla di farla franca

 

di Erion Celaj

 

Nella redazione di Ristretti Orizzonti in una delle ulti­me discussioni l’argomento al centro del confronto è stato l’arresto di GALAN, il gruppo in quest’occasione si è diviso in due fazioni, la più consistente si è espressa contro l’arresto, l’altra in favore. Io mi sono schierato con quest’ultima, e provo a spiegare la mia presa di posizione. Io sono in carcere per aver commesso dei reati, i miei reati sono reati di droga, armi, rapine e furti, tutti que­sti elementi creano allarme sociale perché si tratta di reati violenti dove i danni sono visibili.

Quando ho commesso questi reati ero consapevole che sarei finito in carcere, ho fatto una scelta di vita sicuramente discutibile e oggi giustamente ne pago le con­seguenze, da quasi due anni ho la fortuna di avere dei percorsi che mi fanno riflettere sulle mie scelte, e oggi chiaramente posso dire che chi commette dei reati non riesce ad avere attenzione e rispetto per la società che lo circonda. Ma quando penso a chi commette reati come le frodi bancarie, a chi intasca mazzette, a chi dirotta appalti pubblici a favore di ditte amiche, dico che queste persone devono andare in carcere, il fatto che siano laureate, benestanti, gente della cosiddetta buona società, non le rende diverse da tutti gli altri, queste persone non devono essere immuni dalla legge, se la legge è davvero uguale per tutti. Non sono un forcaiolo ma penso che i potenti debbano smetterla di farla franca, le statistiche riguardo i reati finanziari in Italia parlano chiaro, si va in galera poco o per nulla, e secondo me bisogna cambiare questa mentalità del dire: tanto i potenti non pagano mai.

Io voglio portare un piccolo esempio: se una persona influente pilotasse un appalto a favore di qualche ditta a lui gradita danneggiando cosi la ditta concorrente che per sua sfortuna non ha amici influenti, e che è così costretta a mandare a casa gli operai, e fra questi operai c’è qualcuno che perdendo il lavoro perde tutto quello per cui ha sudato una vita e preso dal panico commette atti irreparabili come quelli che si vedono in tv ultimamente, chi ne sarebbe il responsabile? Invece l’altro esempio è ancora più diretto: cosa fai se ti svegli e da un giorno all’altro i tuoi risparmi messi in banca non ci sono più? Ecco per questi motivi io dico che il carcere è giusto nei confronti di queste persone, non differenti da me e dagli altri delinquenti che creano allarme sociale. Non tutti i reati richiedono l’uso della violenza, ma questo non vuol dire che solo chi è violento va fermato e messo in carcere perché pericoloso, altrettanto pericolosi sono quelli che riducono famiglie sul lastrico stando comodamente seduti in palazzi e sedi importanti. Chiudo ribandendo ancora una volta che NON SONO CONTRARIO AL CARCERE, come mezzo di rieducazione (ma che lo sia in modo serio) anche per quelli che educatamente hanno impoverito migliaia di famiglie, usando una violenza subdola, approfittando della fiducia che viene riposta in loro dai cittadini.

 

 

 

 

Il carcere non può essere la soluzione per tutti i mali

 

di Bruno Turci

 

In questi giorni si parla molto di arresti eccellenti, come quello di Galan, dopo che il manager Piergiorgio Baita pare abbia spifferato tutti i maneggi degli appalti nel Veneto, provocando un’ecatombe che rischia di portare dietro le sbarre i maggiori notabili che hanno imperato nella Regione Veneto negli ultimi due decenni.

A dirla tutta l’ex Presidente della Regione Veneto Galan poteva uscire con più onore dalla vicenda che lo ha condotto in carcere e fare più bella figura costituendosi, ma non intendo giudicare l’uomo, saranno i giudici a farlo. Io credo comunque che sarebbe stato più corretto lasciare libero Galan, avrebbe potuto difendersi meglio e con maggiore dignità.

Sono dell’idea che non solo Galan avesse il diritto di affrontare da uomo libero il suo processo, ma che moltissimi dei detenuti in attesa di giudizio avrebbero diritto di affrontare il processo da persone libere con dignità, senza essere messi alla gogna, subendo a volte una pena aggiuntiva in anticipo sulla eventuale sanzione penale.

Il carcere prima del giudizio è spesso una barbarie, per gli uomini che hanno espiato una pena ingiusta non esiste una misura in grado di risarcire il male che hanno subito, perché non esiste il mezzo di restituire la dignità strappata a un uomo messo alla berlina con una custodia cautelare ingiusta. E non ci sarà serenità nella giustizia finché ci saranno i forconi mediatici che anticipano le sentenze dei giudici: quando un uomo viene maltrattato dai media, nessuno può ridargli la sua vita distrutta. La famiglia, seppure incolpevole, viene travolta anch’essa ed è proprio la famiglia a pagare in modo più pesante.

La nostra società è stata schiacciata negli ultimi decenni da una politica e da una informazione che hanno spesso coperto le magagne dei potenti, spostando il pensiero della gente comune alle semplificazioni sulle questioni della sicurezza, dove si finisce per criminalizzare l’immigrato, prestare enorme attenzione ai reati di strada e invece tanta disattenzione alla corruzione di chi ha in mano le leve dell’economia e della politica.

È comprensibile che il cittadino comune oggi trovi soddisfazione nelle disgrazie di un potente. Si sente maltrattato da una classe dirigente che non difende la capacità di acquisto del suo stipendio e finisce per pensare che tutti i politici rubano e che tutti prendono mazzette, ma è arrivato il momento di fermarci a recuperare quel senso della misura che rimette la giustizia sui binari della serenità e della discrezione, lasciando che le persone si possano difendere da li­beri cittadini e i giudici che devono giudicarle non siano schiacciati da quella macchina infernale della politica e dell’informazione che, invece, oggi schiaccia tutti, colpevoli e innocenti. Chi sarà riconosciuto colpevole sconterà la sua pena come avviene in ogni parte del mondo, ma il carcere non può essere la soluzione per tutti i mali.

Il carcere è un’ignominia per tutti, colpevoli e innocenti, e dove non c’è un vero pericolo per la società è meglio non rinchiuderci nessuno.

 

 

 

Solidarietà fra le sbarre a Giancarlo Galan

 

di Carmelo Musumeci

 

 

Chi ruba una mela fa galera, chi ruba miliardi fa carriera: è un detto popolare, uscito fuori quando nella Redazione di “Ristretti Orizzonti” abbiamo parlato dell’arresto dell’uomo politico che avevamo conosciuto qui nel carcere di Padova durante l’ultimo Congres­so di “Nessuno Tocchi Caino” a dicembre del 2013.

Ed è risultato che la stragrande maggioranza dei “giornalisti detenuti” (ed io fra quelli) a differenza dei suoi colleghi parlamentari, ha ritenuto non necessario il suo arresto e ha sottolineato con forza che “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (articolo ventisette della Costituzione).

Noi non ci siamo però fermati solo alla solidarietà all’uomo arrestato e sbattuto in prigione, ma abbiamo anche criticato Giancarlo Galan che in passato ha fatto parte di un’alleanza e di un partito che, forse anche per scopi elettorali, hanno approvato molte leggi “carcerogene”, che hanno finito per riempire le carceri di poveri, immigrati e tossicodipendenti.

Adesso dispiace che Galan sarà costretto sulla sua pelle a constatare quanto squallore e quanta ingiustizia sociale ci siano nelle nostre Patrie Galere.

Sarà costretto ad accorgersi che la cosa più brutta della prigione non è la mancanza di libertà, ma piuttosto che la tua vita dipende da altri, e tu devi per forza sottostare alle loro imposizioni, come l’assurda regola che puoi fare una sola te­efonata a settimana, della durata di dieci minuti, ai tuoi famigliari. È difficile spiegare a un figlio o a una figlia certi incomprensibili divieti del carcere, come pure è difficile da spiegare che in uno Stato di Diritto a volte si pensi di punire una persona con il carcere preventivo ancora prima di saperla colpevole.

Io non so se Giancarlo Galan sia innocente o colpevole, ma so per certo che è colpevole lo Stato italiano che consente che una persona sia messa alla berlina (insieme ai suoi familiari) prima di essere giudicata colpevole in nome del popolo italiano.