L’ergastolo ostativo, “la pena della morte viva”

 

Sono passati trent’anni dall’introduzione del reato di associazione mafiosa e vent’anni dall’inasprimento delle leggi per combattere la criminalità organizzata, tra cui il 41 bis, e nonostante giornali e TV si ostinino spesso a dire che l’ergastolo nel nostro Paese di fatto non esiste più, ci sono nelle carceri italiane centinaia di ergastolani, condannati per reati legati alla criminalità organizzata, che non torneranno più in libertà perché hanno scelto, spesso anche per non distruggere la vita delle loro famiglie, di non essere collaboratori di giustizia. Serve allora una riflessione sul senso della pena e sulla necessità del rispetto dei diritti che la nostra Costituzione garantisce per tutti, indipendentemente dalla tipologia dei reati commessi. Francesca de Carolis, giornalista del GR1 RAI, curatrice del libro Urla a bassa voce - Dal buio del 41 bis e del fine pena mai, una raccolta di testimonianze di chi è condannato a morire in carcere, ha dialogato nella Redazione di Ristretti Orizzonti, nel corso del Seminario annuale per i Giornalisti sui temi dell’esecuzione della pena, con Carmelo Musumeci, detenuto condannato all’ergastolo ostativo, che è anche l’autore di una delle testimonianze raccolte nel libro.

 

a cura della Redazione

 

Carmelo Musumeci: Esistono due tipi di ergastoli, l’ergastolo “normale”, che dopo 10 anni di pena prevede la possibilità di andare in permesso premio, dopo 20 anni in semilibertà, dopo 26 anni puoi chiedere la liberazione condizionale, e questi parametri si possono ridurre tramite la liberazione anticipata. Naturalmente non c’è nessun automatismo, anzi spesso queste misure non vengono concesse

affatto, ma la legge le prevede. Poi esiste la pena di morte in vita, cosi gli ergastolani ostativi chiamano l’ergastolo che non ti dà mai la possibilità di uscire se in cella al posto tuo non ci metti qualcun altro. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che devi collaborare con la giustizia, cioè il parametro non è che uno esce dal carcere perché lo merita, ma solamente perché ci mette un altro, cioè se fai la spia, se parli come al tempo del medioevo esci, se no stai dentro. Questo ergastolo nasce con l’emergenza del 1992 dopo le famose stragi di mafia. Fino a poco tempo fa nessuno conosceva l’ergastolo ostativo perché nessuno aveva ancora maturato i termini, ma adesso che gli arrestati di quel periodo hanno maturato 20/25/30 anni e più di carcere, si scontrano con l’ostatività dei loro reati. Uno dei primi tribunali di Sorveglianza che ne parlano è proprio quello di Perugia, presieduto da Paolo Canevelli, e per far vedere che Ristretti Orizzonti fa una buona informazione, voglio proprio citare un suo pezzo pubblicato su Ristretti: “Per finire, e qui mi allaccio al progetto di riforma del Codice Penale, non so se i tempi sono maturi, ma anche una riflessione sull’ergastolo forse bisogna pur farla, perché l’ergastolo è vero che ha all’interno dell’Ordinamento dei correttivi possibili con le misure come la liberazione condizionale, ma ci sono moltissimi detenuti oggi in Italia che prendono l’ergastolo tutti per reati ostativi e sono praticamente persone condannate a morire in carcere”. Questo non lo dice un ergastolano, un detenuto, ma un Presidente di un tribunale di Sorveglianza, quindi esiste questa realtà.

 

Francesca de Carolis: Gli ergastolani ostativi, in sintesi, sono persone condannate per reati commessi nell’ambito di associazioni di stampo mafioso, che sono escluse dall’applicazione dei benefici normalmente previsti dalla legge, a meno che non abbiano scelto di essere collaboratori di giustizia. “Pentiti”, noi comunemente diciamo. Primo luogo comune nel quale anch’io sono incorsa. Ma la prima cosa che mi hanno insegnato queste testimonianze è proprio che cos’è in realtà il pentimento, che cosa significa essere “pentiti”. Quante volte nella fretta di chiudere un pezzo nel tempo di un minuto, lavorando in passato in televisione, ho usato il termine “pentito”, che spesso tutti usiamo riferendoci a chi collabora con la giustizia. Ma c’è una differenza: essere “collaboratori di giustizia” significa aver fatto una

scelta di carattere processuale, essere “pentiti” significa aver fatto e fare un percorso, un percorso che può essere più o meno lungo, e che comunque si sviluppa su un altro piano, una riflessione intima che pure può portare al distacco dall’organizzazione criminale d’appartenenza, e più in generale dal proprio passato. Le due cose possono non necessariamente coincidere. Nelle pagine alle quali ha contribuito anche Carmelo si fa spesso riferimento a Brusca. Brusca, e lo voglio ricordare, dopo l’arresto si è presto dichiarato collaboratore di giustizia, ha ottenuto dei permessi e questi permessi gli sono stati poco dopo revocati per violazione delle norme sui benefici carcerari… diciamo che sembra non si fosse allontanato dall’organizzazione della quale faceva parte, proseguendo in attività illecite. Questo per chiarire come a volte le due cose, essere collaboratore di giustizia ed essere realmente pentito, possono non coincidere.

Le storie di cui voglio qui parlarvi riguardano persone che hanno scelto di non essere collaboratori di giustizia e che comunque sono in carcere da un periodo lunghissimo di anni: Carmelo Musumeci lo è da 22 anni, ma io porto sempre l’esempio di Mario Trudu, che di anni di carcere ne ha trascorsi 32.

Proprio in questi giorni sto leggendo la sua autobiografia: Trudu è stato in carcere 32 anni, e in tutti questi anni ha avuto otto ore di permesso per un’iniziativa che riguardava la presentazione di lavori svolti in carcere… 32 anni in carcere e un pugno di ore fuori… Nessuna di queste persone, nessuno degli ergastolani ostativi che testimoniano le loro vite nel libro che ho curato vuole sottrarsi alla pena. Quello che chiedono è che questa pena abbia un senso, che dopo un tempo pur lunghissimo abbia una fine. Ognuno dà una spiegazione del fatto che non abbiano scelto di essere “collaboratori di giustizia” e questa spiegazione secondo me merita di essere ascoltata, merita rispetto, riconoscimento. Ecco, Carmelo Musumeci potrebbe dare lui la sua risposta. Carmelo, perché non sei stato un collaboratore di giustizia?

 

Carmelo Musumeci: Non sono stato un collaboratore perché è giusto che uno esca dal carcere perché lo merita, non perché mette un altro al posto suo. È importante accettare la pena, chi non collabora automaticamente accetta la sua pena, poi ci possono essere altri fattori di tipo etico, di tipo religioso, ci può essere il fatto di non mettere in pericolo la propria famiglia e tanti altri, per esempio il mio caso personale è anche che chi dovrei accusare si è rifatto una vita, si è sposato, adesso è un buon padre, un buon cittadino non capisco perché dopo 22 anni lo dovrei fare arrestare per avere la mia libertà. In un certo senso lo Stato mi chiede di essere più criminale di prima, cioè rubare la vita a un altro, anche se certo quest’altro ha commesso dei reati, ma le cose non dovrebbero funzionare cosi. Io posso capire una giustizia immediata, ma dopo 22 anni che questa persona è un buon cittadino, non lo capisco più. E poi anche fra noi, nei nostri rapporti chiamiamoli “malavitosi”, nascono delle amicizie, nascono dei legami, c’è un “submondo” che è un po’ particolare ma non come lo descrivono i mass media, quindi non lo ritengo giusto nella mia etica, attenzione non è omertà, non pensate assolutamente che questa sia omertà, perché io credo che i veri criminali sono loro che collaborano con la giustizia, perché è sbagliato, assolutamente sbagliato accusare gli altri per avere sconti di pena. Il vero pentimento è la crescita interiore, mentre invece è diventato un disvalore accettare la propria condanna e subirne tutte le conseguenze.

 

Francesca de Carolis: Ognuno nel raccontarsi usa un proprio linguaggio, porta le diverse motivazioni che, ripeto, penso ciascuna meriti rispetto. Soprattutto, e mi rivolgo a chi si occupa e si occuperà di cronaca, è necessaria capacità d’ascolto. Bisogna essere molto attenti alle varie sfumature, perché poi la vita, la vita di ognuno, è fatta di sfumature, ogni storia è diversa dall’altra. Carmelo ha dato la sua spiegazione… C’è chi ne dà di lapidarie. Ad esempio: “non ho collaborato perché non volevo rubare anche la vita dei miei figli”. Una frase brevissima ma che sottende l’enormità di quello che comporta la scelta della collaborazione per l’intera famiglia. Insomma, non è facile. C’è chi poi, semplicemente, dice di non aver collaborato perché non ha nulla da dire. E c’è anche chi si dichiara innocente… Gli ergastolani ostativi chiedono che ci sia una considerazione del percorso fatto durante il lungo tempo trascorso in carcere. Si raccontano, e dalle loro testimonianze, che secondo me valgono più di cento trattati, nascono domande alle quali non possiamo sottrarci. La domanda principale è: ha senso una pena che non finisce mai? O è in contrasto con quello che stabilisce l’articolo 27 della nostra Costituzione, che parla di finalità

rieducativa della pena? Come può aiutare a cambiare in meglio una pena che non finisce mai? Io personalmente, lo devo dire in tutta onestà e franchezza, riesco a pensare solo che ne sarei incattivita, definitivamente chiusa al mondo. Non è facile parlare di queste cose. Non è facile parlarne nel nostro paese, assediato com’è dalle organizzazioni criminali. Al solo pronunziare la parola “mafia”, scatta una sorta di “pensiero semplificato”. Quando si parla di mafie noi pensiamo immediatamente alle quattro grandi organizzazioni criminali, Mafia siciliana, Camorra, ‘Ndrangheta, Sacra Corona Unita. In realtà, la normativa che comporta l’ostatività per i reati commessi nell’ambito di un’associazione di stampo mafioso viene applicata in maniera piuttosto rigida, intanto includendo tutte le organizzazioni “di stampo mafioso”, non solo le quattro “grandi” che ho citato, ma anche quelle che possono esistere a livello regionale, una banda di estorsori del bresciano per esempio… E, soprattutto, questa normativa è rigida anche nel senso di non permettere di valutare differentemente la diversa posizione, magari marginale, che ha la persona all’interno dell’organizzazione e questo spiega anche perché qualcuno forse ha poco da dire. Considerando tutto questo, considerando soprattutto che le storie dei 36 ergastolani ostativi del libro che ho curato testimoniano che dal carcere non si esce affatto facilmente (a differenza di un altro luogo comune duro a morire), e che addirittura esiste l’ergastolo ostativo, pena che davvero può non finire mai, è forse il momento di fare una riflessione sul senso della pena, a trent’anni di distanza da quei terribili anni 90, che queste norme hanno prodotto. Come pure queste storie ci chiedono. Devo fare una premessa: ho lavorato in Sicilia, ero in Sicilia quando è morto Falcone, e io so bene da che parte sto quando si parla di lotta alla mafia, e conosco l’importanza che hanno avuto e hanno i collaboratori di giustizia nella lotta contro la mafia. Ma ci sono strumenti sui quali sarebbe forse ora di cominciare a ragionare. Le testimonianze che ho raccolto hanno una bella introduzione di Don Luigi Ciotti. Mi piace leggerne un brano, dove Don Ciotti dice: “Questi racconti, queste storie gridano fatica e dimostrano soprattutto che in carcere è possibile il recupero dell’umano”, e ci invita, Don Ciotti, a fare e farci delle domande, a guardare dentro di noi, perché sono domande che non vorremmo farci, e a guardare in faccia a cose che non vorremmo guardare, abituati come siamo a dividere il mondo in buoni e cattivi, ad essere sempre pronti a metterci noi “buoni” qui, da questo lato, e lasciare i cattivi tutti da un’altra parte, spingendoli fuori dai confini della nostra umanità, perché di questa decidiamo che non fanno parte. Un’altra cosa che ho imparato da queste testimonianze è la lettura dei silenzi, ed è cosa importante per chi fa il nostro mestiere. In queste 200 pagine, (ma avevo molto più materiale, un fiume di voci, questa è soltanto una selezione), ci sono due grandissime assenze. La prima riguarda la vita sessuale. Chiunque si sia occupato di carcere sa benissimo quanto la mancanza di relazione dei corpi è una delle cose che più distorcono la personalità. Ebbene alla domanda “com’è la tua vita in carcere?” nessuno, ma proprio nessuno fa cenno all’argomento. Ciò significa che l’assenza di una vita sessuale e di relazione affettiva è

peso talmente grande, talmente enorme che il suo stesso pensiero viene in qualche modo riassorbito e cancellato. Pensate quale pena suppletiva possa essere anche questa privazione. Questo è stato uno dei pochi argomenti sui quali sono intervenuta sollecitando risposte. Eppure, niente…

Le risposte, quando ci sono state, sono state piuttosto evasive. Tutti ritornavano ai discorsi più generali sulla famiglia e alla sua mancanza. Alla domanda “come vivi la prigionizzazione dell’affettività?”, c’è chi ha risposto: “con tanta, tanta pazienza”. Nulla di più. È una parte di sé che viene cancellata, e questa è deturpazione della personalità. Altro grande assente è il rumore. Forse sono passati dieci anni dall’ultima volta che sono entrata in un carcere. Questa mattina ho risentito il rumore dei cancelli, che fa rabbrividire. Chi vive in carcere vive nel rumore, cosa che mi è stata fatta ben capire da un giovane cieco, che lavora in una radio privata e in un istituto minorile di Torino, il “Ferrante Aporti”, conduce una trasmissione radiofonica insieme ai ragazzi detenuti. Mi ha descritto il suo ingresso in carcere, scandito dal rumore del ferro delle porte che si aprono e che si chiudono ad ogni passaggio, un continuo rumore di ferraglia.

Chi vive in carcere è assediato dal rumore. Nelle decine e decine, nelle centinaia di pagine del racconto dei 36 ergastolani del mio libro, non c’è un cenno al fastidio terribile del rumore. È un’altra presenza talmente invasiva che per sopravviverle la si riassorbe, la si riassume in sé. Una sola persona parlando della sua vita, una di quelle che mi sembrano già un po’ più “sconfitte”, dice: “Arrugginir come il ferro”, ed ecco che tutto il rumore ritorna in una parola quasi come pietra tombale. Conoscere queste storie mi ha fatto riflettere molto, e mi sono chiesta: perché noi accettiamo tutto ciò? Perché accettiamo che ci sia l’ergastolo ostativo? Perché accettiamo che ci siano le carceri e nelle condizioni in cui si trovano? La risposta l’ho trovata tornando a quella linea con la quale separiamo i buoni dai cattivi e nel nostro voler negare umanità a persone che pure (e queste testimonianze lo dimostrano) di umanità sono più ricche di quanto siamo abituati a pensare. Ma è verità che noi spesso respingiamo, che mettiamo fuori, lontano da noi. E’ questo il meccanismo che permette che noi accettiamo tutto ciò, e che ci fa tranquillamente voltare la faccia. A pensarci bene, è lo stesso meccanismo per cui un tempo si bruciavano le streghe, le si mandava al rogo… Non molto è cambiato, secondo me. E’ lo stesso meccanismo per cui si può arrivare ad accettare la pena di morte. Io credo che se chiediamo in giro pareri a proposito di una eventuale reintroduzione della pena di morte, la stragrande maggioranza direbbe di essere contraria. Ma, se devo essere sincera, penso che sia un pensiero ipocrita, molto ipocrita se accettiamo che delle persone in carcere possano morire. E in carcere si può morire, e si muore, in tanti modi. Oltre che per via dell’ergastolo ostativo, per cui, abbiamo detto, si può non uscire mai, in carcere la gente muore eccome…, basta guardare le statistiche. I suicidi, per esempio… E noi, noi “umani” che respingiamo l’inumano che vogliamo negli altri, siamo anche particolarmente accaniti nei confronti di chi si è macchiato di reati, di chi vogliamo “colpevole per sempre”. E ora so che questo accanimento viene percepito chiaramente dalle persone che sono in carcere, per le quali l’informazione passa soprattutto attraverso la televisione. Anche questo accanimento diventa una pena suppletiva. Vorrei leggervi alcune righe. Giuseppe Pullara, che dice: “Il mondo visto attraverso i telegiornali è la percezione di un mondo che cambia senza poterne far parte, é come tenere in un pugno chiuso un po’ di sabbia. Ogni giorno ne cade a terra un pochino finché ci si ritrova con il pugno vuoto. La sensazione di impotenza ci fa allontanare dalla realtà del mondo odierno facendoci sentire diversi esageratamente. Tutti abbiamo pregiudizi su tutto perché abbiamo paura del diverso e dell’ignoto, ma sui detenuti ci sono pregiudizi esagerati perché si identifica il reato con la persona che l’abbia commesso. Quanto dico lo posso affermare per esperienza avuta con gli insegnanti e gli operatori che lavorano nelle carceri. Loro hanno provato “repulsione” a lavorare in questi ambienti, ma dopo pochissimo tempo hanno dovuto ricredersi perché i nostri sentimenti sono simili, se non più sensibili di tanti che vivono “fuori”. Dico più “sensibili” perché il dolore, la mancanza di libertà alzano la soglia sentimentale”. Allora, vedete, non devo aggiungere altro per mostrare quanta nostra disumanità questa testimonianza ci ributta addosso. E per questo insisto sulla responsabilità di chi fa informazione. Anch’io (altra “autodenuncia”) come cronista chissà quante volte mi sono compiaciuta di quei brevi “pezzi” in cui si riassumono le conclusioni di operazioni di polizia, seguendo magari brani di processi, quindi elencando condanne, e poi la storia, per noi, finisce lì. Quando alle spalle di qualcuno si chiudono le porte di un carcere. E’ invece allora che per quei “qualcuno” le storie iniziano, e sono percorsi lunghissimi che io credo dobbiamo cercare di capire, di seguire, di leggere.

Luoghi comuni… forse ne ho citati abbastanza. Ma c’è un luogo comune che in particolare a me fa molta paura: “tolleranza zero”. Francamente non capisco cosa significhi, anche perché la “tolleranza zero” spunta fuori a proposito di un’infinità di cose: dalle aggressioni in momenti che si vogliono di particolare tensione e crisi, a realtà come l’immigrazione. Come in queste due parole si possa riassumere e chiudere tanto è cosa che mi lascia molto perplessa. Penso piuttosto che le due parole, “tolleranza” e zero”, servano semplicemente a creare quel clima di instabilità, di paura e di irrazionalità, che ha permesso l’approvazione di leggi come la Bossi-Fini, la Fini- Giovanardi, la Cirielli o ex che dir si voglia.

Ancora un dubbio. Ho letto, qualche giorno fa, dell’intervento del Presidente della Commissione Giustizia alla Camera, che nella giornata contro la violenza sulle donne ha parlato dell’introduzione del reato di “femminicidio”, per il quale comminare l’ergastolo. Il mio dubbio: ma non esiste già il reato di “omicidio volontario”? E non esistono già aggravanti varie che si possano valutare? La proposta di Giulia Bongiorno forse diventerà legge, forse no. Però è li a dirci che c’è un “nuovo” reato in più, a seminare ancora un po’ di paura, ancora un po’ di incertezza. Cose che contribuiscono a creare il clima che, con tutte le differenze del caso, ha portato ad esempio al recente episodio, che mi ha molto colpito, dell’insurrezione di un intero paese contro Vallanzasca, uscito dopo non so quanti anni dal carcere con un permesso per lavorare all’esterno, ma che l’opinione pubblica ha voluto respingere subito nel nulla. Qualsiasi sia la nostra opinione a riguardo, io credo che però da qualche parte bisogna pur ricominciare, qualche percorso per permettere di ricostruire le vite bisogna pure pensarlo possibile. E non perché dobbiamo essere tutti “più buoni”. Il punto è che bisogna cominciare a ragionare di diritti, perché esiste un “diritto alla pena”, che abbia un senso e che sia “giusta”.

Volevo aggiungere un’ultima cosa, a proposto della non volontà di affrontare questo argomento. Anche per riflettere su di noi giornalisti, su noi presunti “illuminati”, noi persone “aperte”. Ho chiesto a un nostro collega di prendere in considerazione, per il suo giornale, le testimonianze di questo libro. Mi è stato risposto: bello, interessante, però non è un argomento molto in voga di questi tempi… Il collega, ne sono certa, era sinceramente rammaricato… ma non penso la sua sia una risposta possibile.

Mi è venuto in mente quello che disse Leonardo Sciascia quando durante la lotta al terrorismo si batté perché lo Stato non abdicasse ai principi dello Stato di diritto: Leonardo Sciascia, che veniva accusato di “alleanza oggettiva” ogni volta che interveniva in difesa dei diritti fondamentali, un giorno sbottò e disse: “Sono stanco di essere accusato di alleanze oggettive con questo, con quello, queste alleanze mosse in accusa a chi difende certi diritti civili che si vogliono dimenticare è uno dei ricatti che più pesa nella vita italiana”. Io penso che siamo ancora a questo, siamo ancora al ricatto. Un’ultima annotazione, per aggiungere altra cosa che ho imparato dalle testimonianze degli ergastolani ostativi. Quando mi hanno affidato i loro scritti, ho attraversato alcuni momenti iniziali di dubbio e di crisi. Non sapevo bene cosa fare. Intanto, mi stavo confrontando con linguaggi che non conoscevo, che a tratti non riuscivo a capire. Ma ho capito di avere fra le mani testimonianze di percorsi, intrecci di codici vecchi e nuovi (fra l’altro molti sono entrati in carcere semi analfabeti. Poi hanno studiato. Carmelo ha scritto dei libri, e sono anche dei bei libri…), che comunque vanno ascoltati, perché in ogni parola è possibile leggere come in filigrana tutta la vita reale che c’è dietro. C’è “in trasparenza”, ci piaccia o no, la nostra società.

Mi spiego. C’è una parte del libro, verso le ultime pagine, in cui molti parlano della loro infanzia: quartieri degradati, scuole che non c’erano, percorsi obbligati, il Sud abbandonato… Leggendo di queste cose, che anche un po’ si ripetevano, mi sono detta: “ma è sempre la solita storia!” e l’ho detto, io, persona che pure ben conosce quella realtà. Sono nata a Santa Maria Capua Vetere, ho fatto il liceo a Caserta, l’università a Napoli, ho lavorato a Palermo. Sono dunque persona che dentro di sé sa quanto quelle parole siano vere. Eppure, in un primo momento, anch’io le ho ributtate indietro, respinte, lontano da me. E sapete quando invece ho davvero “afferrato” la loro verità? Andando a Napoli. Voi tutti conoscete i Maestri di Strada, oggi uno di loro, Rossi Doria, è sottosegretario alla Pubblica Istruzione. Ho letto alcuni temi dei ragazzini che i Maestri di Strada hanno raccolto, appunto, dalla strada. Bambini che, se non sono figli di camorristi, sono comunque figli di famiglie già “attori e vittime” del Sistema, come si dice a Napoli, comunque imbrigliati in un sistema da cui è improbabile possano uscire.

Nei temi di questi ragazzini ho trovato le stesse parole, gli stessi ragionamenti dei 36 ergastolani del libro che ho curato. Lo stesso modo di ragionare sulla “giusta vendetta”, ad esempio… ma quale dei nostri figli parlerebbe mai di giusta vendetta, in quei termini, con quelle parole?

L’esperienza dei Maestri di Strada, il loro percorso, i temi dei loro alunni, attraverso le riflessioni di Carla Melazzini (che dei Maestri di Strada credo sia stata una delle anime più forti) sono stati raccolti in un libro dal titolo: “Insegnare al principe di Danimarca”. Che significa? Ecco: uno dei loro bambini, (io dico bambini, ma in alcune situazioni siamo abituati a vederli già grandi, otto, nove anni e sono già adulti) viveva nel dolore e nell’astio nei confronti della madre che aveva tradito il padre ed era fuggita. Alla sua giovanissima età era già “grande”, e aveva un unico pensiero: vendicare il tradimento del padre. Presto sarebbe stato forse pronto ad uccidere, a uccidere la madre traditrice, per vendicare il padre. Ma questo non è lo stesso meccanismo che muove l’Amleto della tragedia di Shakespeare? E noi di Amleto abbiamo fatto uno dei nostri eroi, eroe “letterario” e non solo. Noi siamo tutti pronti ad accogliere il suo dolore, a seguire il suo percorso, a fare il tifo per lui. Però, ammettiamolo, abbiamo già respinto nel nulla quel ragazzino napoletano. L’avventura dei Maestri di Strada ha attraversato momenti difficili, ha rischiato di spegnersi per mancanza di finanziamenti, le solite cose che succedono in Italia…

Io non so che fine abbia fatto quel ragazzino. Non so se qualcuno l’ha poi aiutato a sciogliere i suoi nodi, a uscire dalla griglia del sistema al quale sembrava condannato, ma se non ci fossero stati i Maestri di Strada nessuno, molto probabilmente nessuno lo avrebbe ascoltato. E se nessuno lo ha più seguito, oggi potrebbe anche essere uno dei giovanissimi capo-clan di cui ho letto ultimamente sui giornali, dove si parla del “nuovo fenomeno” di giovanissimi criminali più crudeli e spietati che mai, “perché non hanno storia”. Ebbene le storie ci sono, le storie sono queste, e dico che bisogna sforzarsi di leggere attraverso le parole. Soprattutto noi che scriviamo “sulla carta” e a volte sembra pensiamo che anche le parole siano carta. Invece si tratta di carne viva. E c’è un filo rosso, che parte dalla storia dello scolaro dei Maestri di Strada, dalla sua infanzia, e arriva alle mura di carceri come questo nel quale ci troviamo oggi. Per questo penso che la storia di ognuno vada letta, seguita attentamente. E’ il consiglio che mi sento veramente di darvi, di non fermarvi all’inizio delle cose.

 

 

 

Ergastolo e democrazia

Per la Repubblica italiana nessuna persona è mai persa per sempre

 

di Andrea Pugiotto

Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara

 

Solipsismo giuridico?

Quando le forche andavano meno di moda di adesso, discutere di abolizione dell’ergastolo significava tracciare un orizzonte possibile. Oggi, invece, chi lo sostiene viene inchiodato all’accusa di solipsismo giuridico.

Di questa accusa vorrei dimostrare l’infondatezza. Dichiaro, infatti, fin d’ora, che per me l’ergastolo non ha senso. Di più: a me l’ergastolo fa senso, perché regime detentivo che fuoriesce dal disegno costituzionale della pena e della sua esecuzione.

È la tesi che cercherò di dimostrare, usando la cassetta degli attrezzi che porto sempre con me: quella del costituzionalista.

 

Una quaestio (e non un disegno di legge né un referendum)

Preliminarmente, vorrei innanzitutto indicare come veicolare, con ragionevoli chances di successo, i comune obiettivo abolizionista del carcere a vita.

Scarto in partenza la via legislativa. In passato la si è percorsa. Nella V, nella VI e nella XIII Legislatura, il Senato approvò disegni di legge abrogazionisti (poi arenatisi alla Camera). Di analogo segno erano pure le proposte di revisione del Codice penale elaborate dal Comitato Riz (1996), dalla Commissione Grosso (1998) e dalla Commissione Pisapia (2006).

Un’apertura di credito ad un futuro abolizionista è anche la tecnica normativa adoperata dalla Legge n. 589 del 1994 che, abrogando la pena di morte dall’ordinamento penale militare di guerra, la sostituisce (non con l’ergastolo, bensì) con la pena massima prevista dal Codice penale: è un rinvio mobile e non fisso, che trova ragione nella prospettata eventualità che anche l’ergastolo possa, un domani, essere cancellato dalla legge penale comune

Ma oggi? Nell’attuale legislatura, la sola iniziativa parlamentare che ha camminato è il disegno di legge AS 2567 sul cd. processo lungo, già passato al Senato. Esso mira – se così posso dire – ad un ergastolo sempre più lungo. E lo fa agendo su due versanti. Da un lato escludendo il condannato all’ergastolo dalla possibilità – avvalendosi del cd. giudizio abbreviato – di ottenere la conversione del carcere a vita in 30 anni di reclusione. Dall’altro lato, innalzando ad “almeno 26 anni“ l’asticella temporale che l’ergastolano deve raggiungere per sperare di accedere a benefici extra murari.

Più di quanto già oggi non sia, rischiamo così domani di avere un’interdizione davvero perpetua: detto altrimenti, un eterno riposo.

Scarto pure l’ipotesi di un referendum popolare sull’art. 22 c.p. È già accaduto. E sappiamo come andò a finire. Chiamato a pronunciarsi sull’ergastolo, il corpo elettorale votò a favore della sua conservazione. Era il 17-18 maggio 1981: 24.330.954 voti contrari all’abrogazione; 7.114.718+1 (il mio) favorevoli all’abrogazione. Una cifra, credo, che oggi apparirebbe un miraggio anche per il più ottimista degli abolizionisti.

Quel passaggio referendario, semmai, va messo a valore in termini strettamente giuridici. Avendo infatti dichiarato ammissibile il quesito abrogativo (sentenza n. 23/1981), la Corte ha riconosciuto implicitamente che l’ergastolo non è una previsione legislativa imposta dalla Costituzione: le leggi costituzionalmente necessarie, infatti, non sono sottoponibili a referendum popolare. L’ergastolo, dunque, si muove interamente in un ambito rimesso alla discrezionalità del legislatore. La Costituzione non lo proscrive (espressamente), ma nemmeno lo prescrive.

Né legge né referendum, dunque. Semmai – ecco la proposta di metodo - una quaestio di legittimità davanti alla Corte costituzionale, opportunamente congegnata. Con il che il nostro tema slitta di livello: l’ergastolo è una scelta legislativa costituzionalmente compatibile?

 

Corte costituzionale e Cassazione in difesa dell’ergastolo

La Corte di cassazione nel 1956 e la Corte costituzionale nel 1974 si sono già pronunciate in tema. Entrambe dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ergastolo.

L’hanno fatto sulla base di tre argomenti di fondo: [1] l’argomento testuale, secondo il quale la Costituzione, limitandosi a vietare la pena capitale, non avrebbe escluso l’ergastolo; [2] l’argomento teleologico, secondo il quale, in una prospettiva polifunzionale della pena, il carcere a vita si giustifica per la sua finalità retributiva, di difesa sociale e di prevenzione speciale e generale; [3] l’argomento fattuale, secondo il quale l’ergastolo avrebbe ormai perso la sua natura di pena perpetua, grazie all’accesso possibile alla liberazione condizionale (e poi ad ulteriori benefici penitenziari) secondo un procedimento oramai giurisdizionalizzato. Partita chiusa, dunque? Tutt’altro.

 

Vs. l’argomento letterale

Muoviamo dal primo pilastro. Per picconarlo. Lo ricordo di nuovo: poiché la Costituzione ha escluso la pena di morte e non l’ergastolo, allora il carcere a vita è costituzionale. Nonostante l’autorevolezza della sua genesi (riconducibile alle Sezioni Unite penali della Cassazione) non è argomento di pregio. Siamo, anzi, davanti ad un rosario di errori interpretativi del testo costituzionale.

 

Primo errore. Se le pene non espressamente vietate fossero, per ciò solo, ammesse, allora – per assurdo – dovremmo pensare che anche la fustigazione, le mutilazioni o altre forme di punizione corporale non mortali abbiano egualmente cittadinanza costituzionale. Il che non è. Dunque, la premessa del ragionamento è un abbaglio ermeneutico.

Secondo errore. L’interpretazione letterale deve trovare conferma nell’interpretazione sistematica, che chiama in causa altre disposizioni costituzionali: il principio testualmente espresso per cui le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato“ (art. 27, 3° comma, Cost.); la clausola di salvaguardia costituzionale che vieta trattamenti inumani e degradanti in sede cautelare (art. 13, 4° comma, Cost.), in sede esecutiva della pena (art. 27, 3° comma, Cost.), in sede di trattamenti sanitari (art. 32, 2° comma, Cost.); il principio supremo del rispetto della dignità umana (compendiato nell’art. 2 Cost.). Si tratta di una trama costituzionale ostativa all’ergastolo e che dimostra quanto sia superficiale l’assunto per cui la sua non espressa esclusione equivarrebbe ad implicita inclusione.

 

Terzo errore, più degli altri da matita blu. L’ultimo comma dell’originario art. 27 Cost. non vietava affatto la pena di morte. Al contrario, la consentiva a particolarissime condizioni ordinamentali: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». I Costituenti avevano dunque inserito un riferimento alla pena capitale per includere un’eccezione, in quanto sarebbe stato pleonastico, alla luce dell’intera trama costituzionale, vietarla espressamente.

È come se la Carta costituzionale incorporasse una clausola di esclusione per tutte le pene solamente retributive, dunque non risocializzanti, tanto più se contrarie al senso di umanità. E tale – si vedrà - è il carcere a vita.

 

Vs. l’argomento teleologico

Picconiamo ora il secondo pilastro, giocato sulla teoria della polifunzionalità della pena.

A  far data almeno dalla sentenza n. 313/1990, l’evoluzione ormai compiutasi nella giurisprudenza costituzionale è nel senso di una valorizzazione in massimo grado della finalità di risocializzazione del reo. Oggi, tutti i soggetti che partecipano alla dinamica della pena rispondono a questo medesimo vincolo teleologico: il legislatore (nella fase della astratta previsione normativa), il giudice di cognizione (nella fase della commisurazione della pena), il giudice di Sorveglianza al pari della polizia penitenziaria (nella fase della sua applicazione), finanche il Presidente della Repubblica (nell’esercizio del suo potere di fare grazia e commutare le pene). Unitamente al “senso di umanità“, la finalità rieducativa traccia dunque – in ragione dell’art. 27, 3° comma, Cost. - l’orizzonte costituzionale della pena cui tutte le misure limitative della libertà personale «devono tendere». Dove l’accento cade non più sul tendere ma sul devono. Tutte. In qualunque momento della propria vicenda ordinamentale.

Questo orientamento della Corte costituzionale è ora messo in sicurezza dalla nuova formulazione (modificata nel 2007) dell’art. 27, 4° comma, Cost., che ha abolito la pena di morte incondizionatamente, senza se e senza ma: “Non è ammessa la pena di morte“. Punto (e basta).

È così caduta l’unica eccezione costituzionalmente prevista al principio secolarizzato del finalismo rieducativo penale, che recupera quindi la propria natura di autentico paradigma costituzionale. Un paradigma che vorrei esprimere così: per la Repubblica italiana nessuna persona è mai persa per sempre. A tale paradigma vanno dunque commisurate tutte le misure incidenti sulla libertà personale. Tutte, ergastolo compreso.

Ora, è evidente che, davanti al “fine pena mai”, la questione della risocializzazione del condannato neppure si pone. Perché l’ergastolo è intrinsecamente una pena  carattere eliminativo, sia pure non in senso fisico. Qui la violazione della Costituzione è alla lettera: perché il recupero sociale del condannato, in quanto testualmente previsto nel dettato costituzionale, non può mai essere integralmente sacrificato.

 

Vs. l’argomento fattuale

Conosco l’obiezione al mio ragionamento, peraltro messa a valore nella sentenza costituzionale n. 264/1974: non essendo più senza fine, la pena dell’ergastolo conserva una valenza risocializzatrice attraverso il possibile accesso dell’ergastolano a pene alternative.

È facile maramaldeggiare su questo arabesco argomentativo. Ad esempio osservando che, se l’ergastolo in realtà non esiste, non c’è ragione per mantenerlo in vita. Continuare a farlo, è un inutile accanimento terapeutico (normativo).

Di più. È come se il Giudice delle leggi dicesse che l’ergastolo non viola la Costituzione perché non è più ergastolo. Cioè, costituzionalmente parlando, è come dire che l’ergastolo esiste in quanto tende a non esistere.

In tal modo, però, il sofisma della Corte costituzionale dimostra, a contrario, che un regime detentivo perpetuo sarebbe certamente extra ordinem. E che la legittimazione del carcere a vita è subordinata al fatto che non sia poi tale nella realtà, nel diritto applicato.

Ciò apre la porta ad una seconda obiezione. La Corte costituzionale è un giudice di norme. Qui, invece, ha espresso un giudizio di costituzionalità su un fatto (l’eventuale accesso dell’ergastolano alla liberazione condizionale), evitando così di pronunciarsi sulla disposizione legislativa a tenore della quale “la pena dell’ergastolo è perpetua“ (art. 22 c.p.). Così, invece di giudicare della legge impugnata, la Corte ha finito per giudicare impropriamente della sua occasionale disapplicazione. E ancora. Sono in numero elevato i cd. detenuti condannati all’ergastolo ostativo: a fine settembre 2010, erano almeno 681 questi sepolti vivi.

Voglio con ciò dire che quel fatto in base al quale la Corte ha concesso un salvacondotto costituzionale all’ergastolo è una circostanza meramente eventuale, nell’an come nel quando. Come tale non è in grado di modificare normativamente la perpetuità del carcere a vita, non riesce a trasformarlo giuridicamente in una pena temporanea.

 

Ergastolo (ostativo) e divieto di trattamenti contrari al senso di umanità

Fin qui abbiamo pareggiato i conti con gli argomenti spesi dalle Corti (di Cassazione e costituzionale) in difesa del carcere a vita. Nell’arsenale delle armi contro l’ergastolo, troviamo però altri ordigni capaci di farne esplodere l’illegittimità. Penso, innanzitutto, all’altra faccia del disegno costituzionale della pena, che vieta «trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27, 3° comma, Cost.) e che rovescia la piramide collocando la persona e la sua dignità prima e sopra di ogni esigenza statale di difesa sociale (art. 2 Cost.).

Quando il Parlamento aveva una migliore stima di sé, trovava anche il coraggio per dirlo (anche se non per abolirlo): X Legislatura, mozione parlamentare 1-00310 approvata il 3 agosto 1989 alla Camera, dove si legge che l’ergastolo viola il divieto di punizioni crudeli, disumane e degradanti, collocandosi tra quelle pene che “ripugnano alla coscienza democratica e al senso di umanità di ogni persona e comunque non costituiscono neppure un ragionevole deterrente al crimine, essendo invece un’esemplare manifestazione di brutalità dello Stato“.

Che sia così, è dimostrato da una particolare variante del regime del carcere a vita: il cd. Ergastolo ostativo.

Coloro che vi sono sottoposti, in assenza di una collaborazione possibile e fruttuosa con la giustizia, sono costretti ad un regime detentivo perpetuo, amputato da ogni contenuto premiale orientato a quella tensione rieducativa prevista dalla Costituzione. Sono morti che camminano. Candele destinate a consumarsi in carcere.

La Corte costituzionale, più volte chiamata a valutare la legittimità dell’ergastolo ostativo, ha sempre respinto come infondate le relative eccezioni.

Per un verso, ha circoscritto la portata dell’art. 4-bis ord. pen. Escludendone l’applicazione nei casi in cui la collaborazione sia impossibile, irrilevante o comunque inesigibile (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 357/1994 e 68/1995, 89/1999). Per altro verso, ha negato che la disciplina censurata impedisca in maniera automatica l’ammissione ai benefici penitenziari: tale preclusione, infatti, dipende pur sempre da una scelta – reversibile – rimessa al condannato di collaborare o meno con la giustizia (sentenza n. 135/2003). Ciò nonostante, della legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo è lecito dubitare. Mi limito ad accennare le principali censure possibili.

La prima attiene alla circostanza che le condizioni di questi ergastolani paiono coincidere con la definizione contenuta nell’art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dall’Italia nel 1989: “Ogni atto con il quale viene intenzionalmente inflitto ad una persona un grave dolore o sofferenza, fisica o mentale, per propositi quali ottenere da essa o da un terzo informazioni o confessioni, punirlo per un atto che lui o un terzo hanno commesso o di cui sono sospettati […]“ è, per il diritto internazionale, tortura. E’ vero che la medesima disposizione esclude che tale qualificazione possa estendersi al “dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime“ . E, fino alla sua rimozione, l’ergastolo è e resta una pena legittima. Tuttavia, tale clausola di salvaguardia non compare nell’art. 3 della CEDU, né all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE oggi parte integrante del Trattato di Lisbona (e neppure nel similare art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici), laddove si afferma che «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti». La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anzi, è categorica nell’escludere qualunque deroga a tale divieto, neppure nelle circostanze più difficili, quali la lotta al terrorismo e al crimine organizzato.

Tanto basta per ritenere non manifestamente infondato il dubbio che l’ergastolo ostativo violi il nuovo art. 117, 1° comma, Cost., ai sensi del quale la potestà legislativa dello Stato deve essere esercitata nel rispetto “dei vincoli derivanti […] dagli obblighi internazionali”, anche pattizi.

La seconda ragione è che l’ergastolo ostativo abbandona ad una condizione aleatoria e mutevole l’ipotesi di concessione di misure extramurarie a favore del detenuto. Ma così il carcere a vita ritorna ad essere – de facto e de jure – una pena perpetua, perché non più limitata ed interrotta da benefici certi e garantiti, che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale. In tal modo si aggrava quel dubbio di costituzionalità intrinseco alla natura fissa della pena dell’ergastolo: in assenza di una dosimetria sanzionatoria, diventa infatti impossibile per il giudice rispettare il principio costituzionale di proporzionalità della pena al fatto e alla responsabilità personale. A venir meno è, dunque, quella individualizzazione della pena cheè coessenziale alla sua finalità rieducativa. Né questa modulazione risulta recuperabile in sede di esecuzione penale, risultando preclusa all’ergastolano ostativo qualsiasi misura alternativa alla reclusione dietro le sbarre.

La terza ragione di criticità dell’art. 4-bis ord. pen. attiene al dato normativo che fa coincidere il sicuro ravvedimento esclusivamente con un comportamento di collaborazione fruttuosa con la giustizia. Ebbene, quel criterio di valutazione legale può schiacciare il detenuto contro il muro di un vicolo cieco, perché l’errore giudiziario è sempre possibile. In tal modo storie carcerarie condannate a finire male, finiscono peggio. A conti fatti, se vai all’ergastolo ostativo augurati di essere davvero colpevole (perchè solo il colpevole può utilmente collaborare). Ma se sfortunatamente sei innocente, sarà purtroppo peggio per te: dovrai infatti rassegnarti a morire murato vivo.

 

Come la pena di morte, peggio della pena di morte

L’evocazione della pena di morte non è casuale. L’espulsione della pena capitale dal perimetro costituzionale è come una mazza che si abbatte anche contro quello che, in Francia, è non a caso indicato con il nome di “ghigliottina secca“.

E che da noi si propone significativamente di battezzare “pena di morte viva“ o “carcere a morte“.

Il collegamento tra le due massime pene è giustificato dalla loro comune natura eliminativa. Con l’ergastolo lo Stato si prende la vita di una persona, anche se non gliela toglie: perchè la priva di futuro, azzera ogni speranza, amputa il reo dal consorzio umano. Ambedue esprimono un’idea sacrificale – dunque vendicativa – della giustizia, laddove entrambe richiedono il sacrificio della vita del reo (che ha sacrificato la vita altrui). In questo senso, residuano nell’ergastolo connotati premoderni propri delle antiche pene corporali.

Di più. Della pena capitale, l’ergastolo è una variante ancora più crudele. La sua estensione temporale lo rende più terribile dell’intensità della pena capitale, perché “la morte dura un attimo e richiede un coraggio momentaneo. L’ergastolo, invece, è un’esistenza“ (Ignazio Silone).

Non ne siete persuasi? Vi propongo allora un gioco di ruolo. Provate, solo per un attimo, a “immaginare d’essere ancora vivi, eppure dichiarati morti“. Immaginatevi, se ne siete capaci, nella condizione  -definitiva e senza appello – di una castrazione affettiva e sessuale, implicita in ogni condanna all’ergastolo, che s’imprime così, in modo sconvolgente, nella carne del condannato. Entrate, per un istante, nella vita degli altri: “vista da chi resta fuori, la persona condannata all’ergastolo esiste e non esiste“ e questa sua esistenza virtuale, alla lunga, fiacca fino a consumare nella solitudine o nel rancore anche i legami più solidi; non per scarsa resistenza delle persone, ma in ragione di una morte civile e sociale decretata con la condanna ad una pena senza fine.

Vengono in mente le parole dell’ex Presidente della Camera, Pietro Ingrao: “io sono contrario all’ergastolo prima di tutto perché non riesco ad immaginarlo“.

Ecco perché – come è stato detto – “l’ergastolo non è una pena assimilabile alla reclusione, ma è una pena da essa qualitativamente diversa, assai più simile alla pena di morte che non a quella della privazione temporanea della libertà personale“ (Luigi Ferrajoli).

Ma se così è (ed è così), il loro destino costituzionale non può differire. Come il morto afferra il vivo, così l’abolizione della pena di morte trascina con sé l’abolizione della pena di morte viva.

 

Basterebbe un solo giudice a quo

Riavvolgessimo il nastro fin qui proiettato, ci accorgeremmo di quanti (e quali e di quale spessore) siano le possibili eccezioni d’incostituzionalità contro l’ergastolo. Per farle approdare a Corte, basterebbe un solo giudice a quo.

Dal mio punto di vista ha qualcosa di stupefacente che, dal 1974 ad oggi, in tutta Italia, non se ne sia trovato nemmeno uno disposto a sollevar l’eccezione d’incostituzionalità. Come se esistesse una tacita conventio ad escludendum.

Eppure, l’ergastolo è una pena frequentemente irrogata, dunque tutt’altro che simbolica: alla data del 30 giugno 2012, si contavano 1546 condannati al carcere a vita.

Eppure i reati puniti con l’ergastolo sono numerosi, nessuno dei quali prescrittibile. Eppure, anche in sede di esecuzione penale, sono tante le occasioni per il magistrato di Sorveglianza di applicare misure che presuppongono la condanna all’ergastolo. In tutti questi casi, la rilevanza processuale della questione è certa.

Chiudo allora con una proposta molto concreta. Offro la mia piena disponibilità – e chiedo ai Colleghi presenti di fare altrettanto – per redigere un atto di promovimento pilota alla Corte costituzionale, da mettere nella disponibilità dell’Unione delle Camere Penali, che immagino sensibili al tema. Se non un giudice, ci sarà almeno un avvocato difensore a Berlino, disponibile – mediante istanza di parte – a chiedere formalmente al suo giudice di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della quaestio sull’ergastolo, specialmente nella sua variante ostativa.

Quel giudice dovrà motivatamente pronunciarsi, in un senso o nell’altro. E se si attiverà, toccherà poi alla Corte costituzionale farlo. Basterà allora, ai giudici costituzionali, sfogliare una grammatica italiana. Scoprendo così che la nostra lingua conosce ancora il futuro anteriore: “Un giorno, quando avrò finito di…”. E, come ha osservato Adriano Sofri, “una lingua che conserva il futuro anteriore non merita l’infamia dell’ergastolo”.

 

Intervento al Convegno “Ergastolo e democrazia, Roma 2 ottobre 2012, Senato della Repubblica

 

 

 

 

 

Un’intervista a Maurizio Turco

Nel nome della sicurezza puoi fare tutto, anche torturare “democraticamente”

“Io credo che il 41 bis sia una situazione così disperata e disperante che è importante tenere viva l’attenzione, non dimenticarsi che ci sono detenuti in condizioni in cui è davvero impossibile difendersi”

 

a cura della Redazione

 

“Tutto ha inizio nell’estate del 1992 quando nel giro di due mesi, dal 23 maggio al 19 luglio, in due attentati furono uccisi i due più popolari e capaci giudici antimafia, Giovanni Falcone insieme alla moglie e a tre uomini della scorta e Paolo Borsellino insieme a cinque poliziotti.

La risposta delle istituzioni non si fece attendere. L’8 giugno 1992, con un decreto legge, venne introdotto nell’ordinamento penitenziario l’articolo 41 bis, il circuito di detenzione più duro del sistema penitenziario italiano. Si era previsto che tale regime avrebbe cessato di avere effetto dopo tre anni ma, nel 1995, una legge ne prorogòì l’efficacia fino al 31 dicembre 1999 e un successivo provvedimento fino al 31 dicembre 2002”: è questo l’inizio della storia dell’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, di cui Maurizio Turco, che è stato anche parlamentare radicale, è uno dei pochi narratori seri. Ha infatti anche curato, insieme a Sergio D’Elia, il volume “Tortura

democratica. Inchiesta sulla comunità del 41 bis reale” pubblicato da Marsilio. Lo abbiamo incontrato nella nostra redazione, nel carcere di Padova, per parlare di un tema, il 41 bis appunto, che spesso è un tabù anche per chi si occupa seriamente di carcere e di detenuti.

 

Oddone Semolin: Noi abbiamo cercato di mettere a fuoco i meccanismi di come funziona il 41 bis, quello che volevamo sapere è come pensate che si possa superare questo regime, perché siamo consapevoli che la resistenza rispetto alla possibile abolizione di queste forme di carcerazione è trasversale, politicamente parlando, per cui crediamo sia molto difficile. Quali strumenti pensate di adottare per fare questo passaggio concretamente, perché si arrivi al superamento? c’è uno spiraglio, una possibilità?

Maurizio Turco: Penso che non ci sia nessuno spiraglio, né alcun cambiamento in vista, anzi, penso stiamo andando verso una sempre maggiore militarizzazione anche nel sistema carcerario, in assenza di possibilità alcuna di un carcere che risponda a quelli che sono i dettami costituzionali. Il resto è resistenza, noi stiamo cercando di resistere al fatto di un peggioramento del 41 bis, ma non so se ci riusciremo, nel senso che già parlano di riaprire Pianosa, l’Asinara, e sappiamo benissimo cosa significa. Io sono stato questa estate a Badu ‘e Carros e c’è solo un detenuto in 41 bis, ed è un fatto contrario alla legge, perché comunque anche i detenuti in 41 bis hanno diritto alla socialità, per quanto simbolica. Le condizioni di detenzione stanno sempre più peggiorando, nel senso che ormai c’è una parte di detenuti in 41 bis che scontano un 41 bis aggravato e sono tutti quelli che stanno in aree riservate, che sono completamente isolati dal resto del mondo, e c’è anche la difficoltà per noi di poterli andare a vedere nelle necessarie condizioni, per cui voi capite che è una situazione che va sempre più ingarbugliandosi nel senso di violazioni sempre più dure, violente della legge. La nostra prima proposta è quella del rispetto della legge così come è scritta, il fatto è che poi ci sono tutta una serie di regolamenti che il DAP ha emanato, che hanno reso il 41 bis quello che è oggi nella realtà, una realtà contraria alla legge. Noi siamo riusciti in una

occasione a far andare il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa non nei posti dove di solito andava, ad esempio Spoleto, dove c’è una realtà un po’ più aperta, diciamo. Quando siamo però riusciti a far andare il Comitato a Parma, lì sono venute fuori 50 pagine di critica al sistema penitenziario, al sistema italiano, all’applicazione della legge italiana, ecco perché il problema che oggi dobbiamo porci come obiettivo, è quello di far rispettare la legge, il 41 bis, in tutti i luoghi di privazione della libertà da parte dello Stato e nella società intera. Se noi riuscissimo a far rispettare la legge, quella scritta, le condizioni di detenzione sarebbero completamente diverse da quello che sono, purtroppo ogni tentativo di riforma, di mettere il carcere in condizioni di essere rispondente alla legge, non ha sinora portato a nulla.

 

Elton Kalica: Prima c’erano delle garanzie, ora che invece è diventato un sistema, quali tutele ci sono?

Maurizio Turco: Intanto vanno ricordati positivamente i 16 senatori e i 44 deputati che, che tra l’ottobre e il dicembre 2002, votarono contro la legge istitutiva in senso permanente del 41 bis. Il regime straordinario è stato reso ordinario attraverso una “stabilizzazione” perché era una legge che doveva essere sempre rinnovata ogni due anni, proprio per le particolari - cioè, lo ripeto, violente – condizioni di detenzione, poi nel 2002 il Parlamento ha deciso di farlo diventare un sistema “ordinario”. Andrebbero studiati gli ultimi sei mesi del 2002, quello che veniva detto in Parlamento e cosa veniva pubblicato sui giornali e nelle agenzie. Io so solo che Giuseppe Ayala, già membro del pool con Falcone e Borsellino e già sottosegretario alla Giustizia e che nel 2002 era membro della Commissione antimafia, nell’ambito della discussione in Commissione sulla stabilizzazione del 41 bis, disse: «(...) saranno stati centinaia i provvedimenti che ho firmato, le motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria di cose che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un’azione automatica che sappiamo fare tutti e con l’occhio bendato viene meglio).» Perché prorogava ad occhi bendati la permanenza in 41 bis? Perché ci sono persone che continuano a restare in 41 bis sulla base della dichiarazione dei carabinieri di un paese dal quale magari mancano da 30 anni, carabinieri che affermano che questa persona continua ad avere rapporti con la gente del luogo pur essendo da 10 anni in 41 bis: questa è negazione del diritto e della giustizia, della logica e dell’intelligenza. E di questo il sottosegretario alla Giustizia Ayala che prorogava i 41 bis ad occhi bendati se n’è accorto? Certo che se n’era accorto tant’è che aggiunge: (...) Questo lo dico senza avanzare assolutamente critiche nei confronti degli organi che erano di volta in volta chiamati a fornire gli elementi, ma perché certe volte è quasi una probatio diabolica”.

Per quella che è la mia esperienza ho visto poche persone uscire dal 41 bis e le ho ritrovate quasi tutte, ancora insieme a… Badu ‘e Carros, a Nuoro, in Sardegna. L’unico cambiamento è stato un peggioramento delle condizioni di detenzione, intendendo con questo soprattutto la difficoltà di avere rapporti con i familiari, perché è chiaro che quando ti sbattono in Sardegna, se hai dei parenti in qualsiasi parte d’Italia, diventa un costo serio, sei tagliato fuori da qualsiasi possibilità di un rapporto costante. Fra pochi mesi in Sardegna risiederanno la metà dei detenuti in 41 bis e quasi tutti coloro che ci sono passati e sono vittime (e sottolineo: vittime) di un reato ostativo, cioè sono condannati a non uscire mai. In altre parole, questo significa avere introiettato il senso dell’impunità da parte di chi dovrebbe applicare la legge ed invece la viola. C’è un giovane detenuto che ho incontrato una volta in 41 bis e due volte a Badu ‘e Carros ristretto in alta sorveglianza. L’ultima volta mi ha detto “noi qui rappresentiamo il fallimento dello Stato. Siamo da decenni in galera. Siamo condannati all’ergastolo ostativo. La Costituzione non permette la restrizione a vita, ma c’è una legge che la consente attraverso un meccanismo dal quale risulta che siamo noi che vogliamo restare in carcere. Ogni volta che viene e ci trova ancora qui deve pensare: abbiamo fallito”.

 

Sandro Calderoni: Ci racconti come si vive nel 41 bis?

Maurizio Turco: Vivere? Tanto per cominciare, non si potrebbero tenere le telecamere in cella, soprattutto se sono puntate sui servizi igienici, ma questo continua ad accadere in tutte le aree riservate. Ho avuto modo di vedere una cosa allucinante a Badu ‘e Carros, dove c’è un solo detenuto in 41 bis: c’è un corridoio con diverse celle ma una sola è occupata, ha una telecamera puntata sui “servizi igienici”, che consistono in un bagno alla turca anomalo, non si trova ad altezza del pavimento ma è rialzato di un metro per ovvie ragioni, perché c’è la volontà di manifestare un potere fisico, di umiliarlo davanti alla telecamera quando deve fare i suoi bisogni, e questo è qualcosa che è intimamente connaturato al 41 bis. La legge prevede espressamente che chi va in 41 bis può uscire unicamente se si pente, noi - a far morire a casa almeno due persone, una c’è rimasta in agonia dieci giorni, l’altra non hanno fatto in tempo a farla uscire dall’ambulanza che è morta sull’uscio di casa, c’è proprio anche una logica dimostrativa per gli altri, nel senso che una di queste due persone era stata curata per tutt’altra patologia, la cartella clinica è stata inviata al professor Tirelli, del centro oncologico di Aviano, il quale disse: questa persona ha una prognosi infausta certa, può avere un mese di vita. E dopo un mese è morta. Devo dare atto al Ministro Castelli che ha risposto positivamente al nostro appello a non farlo morire come un cane ed è morto a casa sua. Di solito un detenuto in 41 bis muore in ospedale dove viene trasportato dal carcere in prossimità del decesso. Morire nella propria casa è fatto rarissimo. Certi accanimenti hanno solo il senso dimostrativo, è chiaro che non c’è nessun problema di sicurezza per quella persona ammalata di tumore che sta morendo di tenerla li, però il tenerla li è di esempio per gli altri. Diciamo che lo Stato ha fatto propria, ha assimilato e riprodotto la logica mafiosa. Lo Stato, cioè chi dovrebbe prevenire e contrastare il formarsi di una tale logica.

 

Bruno Turci: A proposito della telecamera puntata sui servizi igienici, un paio di anni fa io ero al carcere di Opera ed in quel carcere c’è un reparto di 41 bis, la cosiddetta area riservata, che ospita alcuni detenuti. Ricordo che era intervenuto il magistrato di Sorveglianza che ha in pratica imposto di smantellare la telecamera puntata sui servizi igienici. Lei ha informazioni di questo tipo anche da altre parti?

Maurizio Turco: C’è anche una sentenza della Cassazione che ha vietato questo, però io so di avvocati che in nome dei propri assistiti hanno chiesto di togliere la telecamera e che hanno avuto seri problemi. In tutte le aeree riservate ci sono le telecamere, continuano ad esserci, ed è incredibile che non viene rispettata nemmeno una sentenza della Cassazione, perché c’è un potere superiore ed è quello del DAP con le sue funzioni periferiche, cioè i direttori dei singoli carceri. Vale a dire che nelle diverse situazioni del 41 bis, è il direttore che può fare la differenza, perché può determinare tutta una serie di ulteriori misure che mettono in condizioni le persone che sono in 41 bis di subire una violenza aggiuntiva, quella che noi abbiamo chiamato tortura democratica. È evidente anche dal fatto che non siamo mai riusciti ad avere una ricerca epistemologica sui problemi sanitari degli ammalati in 41 bis. Basterebbe quello per dimostrare cosa succede là dentro.

 

Bruno Turci: A qualcuno che stia in condizioni di sovraffollamento potrebbe venire da dire “però stanno da soli!”…

Maurizio Turco: Le strutture del 41 bis che stanno ristrutturando sono tutte bianche, pulite e ognuno ha la sua cella: come i manicomi che vedi nei film americani. Il problema è che l’isolamento vale per 23 ore al giorno e non puoi fare niente, non devi fare niente, evitano accuratamente che tu abbia qualcosa da fare, sinanche parlare con il tuo vicino di cella. Dal mio punto di vista - che è quello di una persona che sta incondizionatamente dalla parte dello Stato di diritto, che si definisce partigiano della giustizia, della legalità e della democrazia - sono in violazione di questi principi sia la detenzione in condizioni di sovraffollamento o di isolamento. Isolamento che non escludo si possa rendere necessario in rarissimi casi e per brevissimo tempo e che possa essere ripetuto per una persona solo eccezionalmente e non certo a breve distanza.

 

Dritan Iberisha: Quanti sono i detenuti morti in 41 bis o suicidati?

Maurizio Turco: Il numero esatto non lo sappiamo. Abbiamo chiesto al Ministero della Giustizia quante sono le persone detenute in 41 bis che sono morte in carcere, quante mentre venivano trasportate in ospedale, quante morte in ospedale o a casa da detenuti o da quanto tempo erano stati scarcerati. A tutte queste domande il Ministero ha risposto che non ci possono dare i dati… per motivi di privacy! Eppure questi dati sono importantissimi, perché di solito le statistiche - anche per quanto riguarda i detenuti comuni - sono drogate dal fatto che molti detenuti non muoiano formalmente in carcere, per non parlare di coloro che muoiono di carcere. Questo è peraltro un modo di non far capire come stanno le cose neanche al legislatore. Nasconderci questi dati vuol dire metterci nell’impossibilità di capire cosa è necessario fare o cosa lo Stato sta facendo: negare queste verità vuol dire rendere impossibile il nostro dovere costituzionale ad assumerci delle responsabilità. Per fortuna abbiamo il Consiglio d’Europa, anche se ormai ha ritmi italiani: ci vogliono anni per una sentenza e purtroppo anche li è una questione tutta legata all’Italia, che per le ingiustizie che riesce ad infliggere sta mettendo in serio pericolo la capacità del Consiglio di rispondere in tempi rapidi ed efficaci.

 

Bruno Turci: Ma lei ha notizia di maltrattamenti, anche se non fisici, ma solo psicologici, vessazioni all’interno di queste strutture di regime del 41 bis? E rispetto alle famiglie le possibilità di rapporti, colloqui, telefonate quali sono?

Maurizio Turco: I rapporti sono un’ora di colloquio al mese col vetro, oppure 10 minuti di telefono, compreso il fatto che se dovesse cadere la linea i 10 minuti continuano ad andare avanti, quindi è un regime in cui cercano di evitare al massimo il contatto con l’esterno. Noi abbiamo raccolto anche segnalazioni di detenuti che per anni hanno rifiutato di vedere i familiari, per non essere accusati di mandare messaggi. Il carcere diventa così un luogo dove nascondere le persone, possibilmente tenerle il più a lungo possibile, perché così è stato deciso. Per me questo è il miglior esempio della negazione dello Stato di Diritto: quando arrivi a questo livello, vuol dire che non c’è più democrazia. Ripeto: siamo ben oltre i maltrattamenti, siamo ai trattamenti disumani e degradanti. Stiamo parlando, per capirci, della tortura.

 

Sandro Calderoni: Lei ha detto più volte che il 41 bis è una tortura. Cosa lo rende tale?

Maurizio Turco: Purtroppo il 41 bis si lega a qualcosa di profondamente connesso alla tortura, il 41 bis è tecnicamente una vera e propria tortura, perché ha la finalità della tortura. La tortura a cosa è finalizzata? Non è finalizzata a fare del male per fare del male, diciamo ad infliggere una pena aggiuntiva (anche se è accaduto!), la tortura è finalizzata a far parlare, a strappare confessioni, estorcere informazioni, provocare collaborazioni. La legge sull’ordinamento penitenziario prevede espressamente all’articolo 4bis che per certi tipi di reato possano essere concessi privilegi “solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia”, sono gli stessi reati per i quali sulla base dell’articolo 41 bis della stessa legge si finisce al carcere duro. In altre parole, se hai commesso certi reati e non collabori scordati i benefici. Non ti impressiona la perdita dei benefici? Sei un caso di emergenza: articolo 41 bis che fa al caso tuo. Entri nel girone infernale e se qualche magistrato di sorveglianza dovesse riconoscere qualche tuo diritto e liberarti del 41 bis finisci in Sardegna. Ti conviene non collaborare e fare ricorsi contro il 41 bis? Quindi non potendo legalmente passare alle torture fisiche, titorturano in qualche altro modo e la tortura psicologica c’è tutta, fin nelle minime cose. Quando improvvisamente ti tolgono il fornellino, te lo fanno tenere un’ora al giorno, nell’ora che dicono loro e non quando ti serve. Quando decidono che puoi tenere solo un libro, oppure non puoi leggere trattati di medicina se sei un medico. Ci sono tante cose, apparentemente piccole cose che però in quelle condizioni di detenzione in cui non hai niente, sono pesantissime, magari ti negano la penna per scrivere la lettera. Io ho trovato un detenuto da anni nelle aree riservate del 41 bis che aveva avuto anche il 14bis (regime di sorveglianza particolare, quasi che il 41 bis fosse un gioco), per cui aveva il portellone chiuso. Se voleva fumare doveva bussare per avere le sue sigarette perché in stanza non gli avevano lasciato niente. Ricevuta la sigaretta gli chiudevano il portellone. Se voleva accendere la sigaretta doveva ribussare per avere l’accendino. Una cosa alla volta. Non c’è fretta, tanto devi morire in carcere. È chiaro che c’è una volontà, che non sono errori, dietro c’è qualcosa di studiato e voluto. Scientificamente.

 

Elton Kalica: Perché allora la si difende così tanto, questa forma di tortura?

Maurizio Turco: Io ho una mia idea che al di là di tutto il 41 bis deve dare l’impressione che la mafia è quella, cioè la classe sociale è quella, abbiamo individuato che è quella. In carcere ci sono sostanzialmente persone modeste, condannate per reati efferati ma modeste. Insomma non ho trovato banchieri, esperti di finanza internazionale. Per la verità non ce n’è uno, però ci spiegano che la mafia vive di finanza e di transazioni internazionali, ma lì non c’è nemmeno un esperto di quella che dovrebbe essere l’attività principale. Più il 41 bis è feroce, e riescono a far uscire fuori tutta questa violenza che c’è nei confronti di queste persone, più dall’altra parte si vede, lo dicono loro, che le mafie fanno fatturati sempre più alti, si parla di 100 miliardi, cioè cose incredibili. Insomma qualcuno può spiegarci a che serve il 41 bis? Possibile che arrestino sempre e solo perdenti e manovali, magari d’alto calibro criminale ma manovali? Eppure c’è questo 41 bis, c’è sempre più gente in 41 bis: non si capisce dov’è il momento di rottura tra il 41 bis e la sua efficacia.

 

Elton Kalica: Con efficacia intende la collaborazione?

Maurizio Turco: Le persone che collaborano sono pochissime, sono di solito persone di secondo piano e quasi sempre il loro pentimento consiste nell’aver sentito da qualcun altro dei fatti, raramente sono stati protagonisti dei fatti che raccontano. Chiunque entra, e non è detto che entrino solo persone accusate o condannate per aver commesso atti feroci o quant’altro, entra anche gente che non è accusata di essere un capomafia, di aver commesso un delitto, ma è sospettata dell’obbrobrio giuridico definito “concorso esterno”. Noi abbiamo trovato nel 2001 un ragazzo di 19 anni che era la prima volta che entrava in carcere e che poi ho rivisto altre volte, e stava sempre li in attesa di un processo. Ma già quando un tuo primo processo avviene attraverso un televisore e tutti quelli che ti devono giudicare sanno che l’imputato non è presente in aula ma “è nel televisore” perché è pericolosissimo, è oggettivamente difficile giudicarlo per quello di cui è accusato, c’è sempre un pregiudizio. Una volta che sei entrato nel 41 bis, c’è un pregiudizio nei tuoi confronti. Insomma vige il principio di colpevolezza, contrario al principio costituzionale di innocenza. Io non ho avuto ancora casi di persone assolte, perché è difficile conoscerli, e immagino che se capitasse a qualcuno di finire in 41 bis e poi di essere assolto, vorrebbe essere dimenticato, ma se uno va a finire in 41 bis e dovesse essere assolto, non ne esce più comunque, perché è comunque uno che è stato in 41 bis. Non so se mi spiego sei marchiato a vita. Anche nel circuito carcerario quando uno esce dal 41 bis, o perché ha finito di scontare quella pena, o perché il magistrato di Sorveglianza ha deciso che non era più il caso di applicarla, è comunque uno che è stato in 41 bis, in qualsiasi carcere va a finire, viene sempre trattato come un ex 41 bis. Poi c’è stato un certo momento in cui i magistrati di Sorveglianza hanno preso la legge e l’hanno applicata e hanno quindi disapplicato il 41 bis a molta gente, ma questo è diventato motivo di scandalo, attenzione: l’applicazione della legge è stato motivo di scandalo. Questo è il fatto vero. Hanno provato ad avere un magistrato di Sorveglianza unico a Roma per tutti i 41 bis. È vero che rispetto al passato è più facile “uscire” dal 41 bis per andare in un regime di alta sicurezza. In compenso, all’inizio si andava in 41 bis per due anni e i provvedimenti potevano essere prorogati di un anno alla volta; oggi il primo provvedimento dura 4 anni e può essere prorogato di 2. Ripeto: è tutto organizzato scientificamente.

 

Ornella Favero: Molti sostengono, compreso il Capo del Dap, Giovanni Tamburino, che il regime di 41 bis ha dato dei risultati notevoli. Cosa ne pensa lei?

Maurizio Turco: La domanda da porre anche a Tamburino sarebbe: noi vi crediamo, ce li potete illustrare questi risultati? Non ci potete solo dire che il 41 bis funziona, diteci anche come e perché. L’obiettivo della legge è quello di far collaborare, quanti detenuti hanno collaborato? Quanti non hanno collaborato e sono rimasti in 41 bis e qual è la loro storia processuale? Quanta gente è stata condannata perché l’hanno messa subito in 41 bis? E quanta nonostante fosse in 41 bis è stata perseguita per altri reati o assolta? È chiaro che c’è una volontà ben precisa di creare un circuito che, secondo me, rischia di diventare un po’ alla volta un circuito ordinario. Sarà sempre più facile dire: costa troppo portare i detenuti in tribunale, portiamoli in televisione! Io credo che la questione determinante su questo tema sia quella dell’informazione. Io sono andato una sola volta da Giuliano Ferrara a parlare di 41 bis, alla fine si è arrabbiato pure lui che mi aveva invitato, perché la mia domanda al magistrato era sempre la stessa: lei ha mai visto un detenuto in una sezione 41 bis? Non nel televisore, ma dentro la cella, come è fatta, quante ore ci sta, come si svolge la vita? Perché quello è il problema, è la rappresentazione che è diversa dalla realtà. Noi non riusciremo mai a far capire come si vive in carcere, se il carcere non lo facciamo vedere e chi deve condannare al carcere lo dovrebbe anche vivere, e non per tempi brevissimi. Bisogna vederlo, non cinque minuti, il tempo di uno spot, ma dovresti starci dentro, se non ci stai dentro - anche dall’altra parte delle sbarre - non lo capisci. Il 41 bis non dovrebbe essere il punto di forza di una qualsiasi società, perché se abbiamo bisogno del 41 bis, vuol dire che abbiamo fallito tutto il resto. Cioè, cosa c’è di prevenzione nel 41 bis? Cosa previene lo Stato con il 41 bis?

 

Ornella Favero: Quanti detenuti ci sono ora in 41 bis?

Maurizio Turco: Dai 600 ai 650. Noi abbiamo iniziato ad occuparci di 41 bis quando ho visto che c’era un problema di segretezza. Avevo letto negli atti parlamentari della Commissione antimafia che un deputato aveva chiesto al capo del DAP: dove sono le carceri in cui si trovano le sezioni del 41 bis? E lui disse che per questioni di sicurezza non lo poteva dire, si limitò a dire … e comunque non sotto Secondigliano. Andai con Sergio D’Elia a Secondigliano e ricostruimmo l’intera mappa, poi siamo andati a vedere tutti i 650, uno per uno, gli abbiamo scritto, ci hanno risposto, abbiamo fatto questo libro: “Tortura democratica”. Esce il libro e ci avvisano che c’era un’altra sezione di 41 bis, un’altra sezione con un solo detenuto a Belluno: Cutolo. Non diciamo niente a nessuno, partiamo. Arriviamo alla mattina e chiediamo di vedere la sezione del 41 bis, ma nella notte “il detenuto” era stato trasferito a Novara. Praticamente c’era un’intera sezione, in cui era tenuto li da solo da dieci anni, non aveva nessuno con cui parlare, poi io sono andato a Novara, l’ho trovato, io non sono un medico, però era visibilmente in uno stato fisico e psichico precario, non era in grado di parlare, perché non era più abituato a parlare, non aveva nessuno con cui parlare, parlava da solo. Anche questa questione della segretezza che ci deve essere sul 41 bis, del fatto che non puoi parlare con i detenuti non si spiega, perché una cosa è parlare dei processi, e lo sappiamo che non si può; però delle condizioni di detenzione sì. È chiaro che così si creano dei miti, il mito per cui chi doveva essere preso è stato preso, chi è stato individuato come il prossimo da prendere, verrà preso e intanto ne cresce un altro. Dopo di che noi stiamo vedendo semplicemente la parte, come dire, quella più visibile della criminalità, ma anche quella che è meno istituzionale, perché la mafia delle istituzioni non la vediamo, non è in carcere la mafia delle istituzioni, quella non l’abbiamo trovata, né nel 41 bis, né nel carcere ordinario.

 

Elton kalica: Ci sono situazioni analoghe in Europa?

Maurizio Turco: Non abbiamo paragoni possibili con situazioni carcerarie in Europa. Anche in Spagna, quando ero deputato europeo, sono stato l’unico che ha incontrato i familiari delle persone detenute nel regime speciale che è riservato ai terroristi baschi. Sono improvvisamente diventato il nemico: ci sono stati interventi in parlamento, nei consigli regionali, solo perché li avevo incontrati e mi ero occupato di ascoltarli. Anche lì è un regime duro, ma non è il regime italiano: cioè quando c’è la visita, i detenuti stanno insieme con i familiari. Certamente in una situazione di sicurezza, però possono parlare tranquillamente, oltretutto ormai ci sono tanti sistemi per controllare, che non c’è bisogno del vetro. È chiaro che il vetro è un simbolo, è la rottura con l’esterno, ormai stai da quest’altra parte. Certo la situazione italiana del 41 bis è del tutto particolare. Noi dobbiamo comunque tenere presente anche il livello di democrazia alla quale abbiamo l’ambizione di tendere. Non possiamo fare il paragone delle carceri italiane con quelle del Sudan. Il Sudan non ha le nostre ambizioni democratiche. Se però paragoniamo le loro ambizioni con le nostre, nell’applicazione delle stesse leggi, noi siamo messi molto peggio di loro.

 

Antonio Floris: Io sono in cella con uno che è stato in 41 bis per due anni e mi diceva che quando doveva telefonare, la sua famiglia doveva recarsi al carcere più vicino al luogo di residenza. Entravano all’interno del carcere il giorno e l’ora che venivano loro indicati e aspettavano che si mettessero in contatto con il carcere dov’era detenuto il famigliare. Alla fine il mio compagno di cella non telefonava più, per non arrecare alla famiglia, oltre al tempo perso, il fastidio delle perquisizioni personali, l’autorizzazione ad entrare e tutte le altre sofferenze. Ma se le telefonate del 41 bis sono controllate e registrate, e le possono interrompere quando vogliono, anche se uno chiama a casa, che bisogno c’è di fare creare queste difficoltà e questi soprusi?

Maurizio Turco: Oltre che essere una prevaricazione, serve anche per cercare di rompere i rapporti con la famiglia, nel senso che si continua a perseguitare anche la famiglia. La famiglia che va a trovare il familiare in 41 bis è già sospettata di connivenza con il sistema, è gente attenzionata. Ma un figlio cosa deve fare, ripudiare il padre? Questo è il problema, che c’è un livello di punizione eccessivo anche in rapporto alla necessità di sicurezza. Ormai il carcere ha perso qualsiasi parvenza di poter corrispondere ad un qualsiasi criterio di legalità. Di quale legge parliamo? Forse quella della giungla!

 

Sandro Calderoni: Ma come mai non interviene la Corte costituzionale se questa legge va a ledere i diritti dell’art. 27 della Costituzione? Nel 41 bis non c’è nessun trattamento, questo come si concilia con la Costituzione?

Maurizio Turco: Nel nome della sicurezza si può fare di tutto. Questa legge ha passato il vaglio costituzionale sulla base di particolari problemi di sicurezza, sempre giustificati. C’è un fatto all’origine del 41 bis, le stragi di Falcone e Borsellino, e si fece allora quella legge che aveva la durata di sei mesi, poi di due anni, e poi la stabilizzazione. Si è deciso che alcuni comportamenti se organizzati, cioè i reati di mafia, camorra e ‘ndrangheta, sono un’emergenza permanente, e quindi c’è la legge per l’emergenza. La funzione del 41 bis è “borderline” rispetto alla legge e alla Costituzione. Io credo che il 41 bis sia una situazione così disperata e disperante che è importante tenere viva l’attenzione, non dimenticarsi che ci sono detenuti in condizioni in cui è davvero impossibile viverci, ma soprattutto difendersi. Ci sono anche accuse dalle quali è impossibile difendersi. Specialmente quando c’è il concorso esterno in associazione mafiosa. È una cosa di cui non si vuol parlare. Però ci sono degli studi che ha fatto la DIA: in dieci anni sono state accusate settemila persone, sono arrivati a processo in 542 e la maggioranza… è stata assolta! Gli altri si perdono, non hanno neanche il processo. Finiscono sui giornali, massacrati, e poi finisce la storia, che magari dura anni.

 

Elton Kalica: C’è un altro argomento che vorremmo affrontare, ed è quello dell’ergastolo, considerato non illegittimo perché c’è la liberazione condizionale che lo renderebbe una pena conforme alla Costituzione. E l’ergastolo ostativo? Anche in questa sede abbiamo intervistato magistrati e diverse persone autorevoli e competenti, le quali hanno detto che in Italia l’ergastolo non esiste, perché uno può chiedere la liberazione condizionale.

Maurizio Turco: Quello che abbiamo capito, purtroppo, è che volendo la Costituzione può avere delle deroghe, altrimenti non ci sarebbe l’ergastolo ostativo e il 41 bis non sarebbe mai potuto diventare legge. E’ una delle tante vergogne anticostituzionali, ma dirò di più, contraria ai diritti umani fondamentali universalmente riconosciuti.

 

Elton Kalica: Si può uscire dal 41 bis senza essere pentiti?

Maurizio Turco: Si, solo che alcuni magistrati di Sorveglianza che hanno disapplicato il 41 bis non hanno avuto vita facile. Eppure stavano applicando la legge. Tu hai il diritto di chiedere la disapplicazione del 41 bis, se io ti dimostro che sono qui dentro da cinque anni e non ho mai visto nessuno e non c’è nessun procedimento a mio carico e non c’è niente. Come fai a dire che continuo a mantenere i contatti con l’esterno? Purtroppo chi ha applicato la legge si è spesso ritrovato spodestato del suo potere, tanto è vero che ora a decidere è solo la magistratura di Sorveglianza di Roma, perché vogliono che ci sia una uniformità di giudizio. Anche lì, la scusa è che ci vuole la specializzazione, perché il circuito è speciale: i magistrati devono essere speciali, gli agenti devono essere speciali, cioè è un sistema specializzato e militarizzato. Io questo vorrei cercare di far capire, il problema non è la legge, è l’applicazione, o la disapplicazione, è il tuo diritto negato, che tu non hai modo di far valere. Ecco perché trovo ancora più grave che, al di là della legge scritta, ci sia la legge applicata, perché il 41 bis sulla carta non è il 41 bis della cella. Sono due cose diverse, se tu leggi la normativa sul 41 bis, vedi che nella realtà ci sono maggiori privazioni, il vetro divisorio ai colloqui non c’è scritto, il vetro divisorio l’ha deciso il DAP, con quali poteri? Il DAP non è una istituzione legislativa, eppure ha il potere di farlo, nel senso che lo fanno e non succede niente. I magistrati di Sorveglianza, perché sono pochissimi i magistrati di Sorveglianza?

Perché non devono sorvegliare, perché se sorvegliassero e se dovessero applicare la legge e avessero la possibilità di farlo in tempi rapidi, persona per persona, salterebbe tutto il sistema. Quindi debbono essere pochi e debbono avere tanto da fare. La critica più dura ai regimi speciali noi la sentiamo fare dai magistrati di Sorveglianza, io ho sentito dire da un magistrato di Sorveglianza di Palermo cose pazzesche, cioè quelle che ci stiamo dicendo noi qui. Quindi la prima cosa da fare è quella di applicare l’articolo 41 bis. Se lo si applicasse forse resterebbero in carcere 50 persone e non potrebbero restarci per tutto il tempo in cui restano. La seconda cosa è far capire che se uno esce dal 41 bis, non va comunque a fare una passeggiata, non va a casa, è comunque in galera, altamente sorvegliato. E va fatto capire che nella grande maggioranza dei casi non uscirà mai. E quindi porre la questione dei reati ostativi.

 

Bruno Turci: Ci sono stati casi di detenuti in 41 bis che si sono rivolti alla Corte di Strasburgo?

Maurizio Turco: Per fare un esempio, la questione del vetro durante i colloqui è stata portata a Strasburgo, che l’ha considerata unadelle facoltà legittime di uno Stato quando ci sono questioni di sicurezza. C’è il mito della sicurezza, il problema è solo questo. Nel nome della sicurezza puoi fare tutto. Anche inventarti il 41 bis.

 

Bruno Turci: È proprio una strategia, quindi credo sia impossibile che a breve si riesca a sconvolgere il sistema penale e ad arrivare all’abrogazione del 41 bis, però almeno bisogna cominciare a prendere di mira quelle cose che in modo troppo evidente non vanno. Ad esempio qual è il criterio per applicarlo, a chi va applicato, se si riuscisse a spingere su una verifica della sua applicazione, probabilmente ad una buona parte verrebbe tolto.

Maurizio Turco: Io continuo a credere che il 41 bis è un simbolo, per poter dire: noi abbiamo il 41 bis. Ma è un simbolo, perché poi il potere politico non è più quello che conosciamo, ormai la globalizzazione dei mercati fa entrare in gioco delle forze oscure: per fare un esempio, si spostano milioni di euro in Tanzania con una facilità estrema e nessuno se ne accorge? E’ una roba da pazzi. Com’è possibile? Poi vai in banca e versi a qualcuno più di 2.000 euro e registrano a chi li hai dati. Il 41 bis è l’esempio di questi assurdi, perché se poi vai a vedere quelli che sono al 41 bis, molti di loro - l’ho già detto – non solo non sono in grado di fare una transazione finanziaria internazionale, ma non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. Cioè non sono quelli del denaro sporco delle mafie e la maggior parte, credo, nemmeno i loro manovali. Io però continuo a credere che per cambiare qualcosa o puntiamo alto, e quindi partiamo con l’amnistia, oppure è tutto più difficile. È più facile raggiungere un grande obiettivo che non ottenere un qualcosina. Purtroppo l’amnistia molti la vedono come punto d’arrivo, invece l’amnistia è un punto di partenza: o partiamo da li per riformare davvero la Giustizia nel suo complesso, o non si va da nessuna parte perché senza legalità non si va da nessuna parte, nelle carceri e nella società. Io non sopporto che nei confronti di una persona di cui abbiamo la certezza assoluta che abbia commesso le più atroci efferatezze uno Stato che si dice democratico si comporti con la stessa atroce efferatezza. E quindi lotto perché la Repubblica italiana rispetti i principi (traditi) sui quali è stata fondata e il dovere di rispettare i diritti umani fondamentali.

 

 

Dal cubicolo, al loculo

Che senso ha rieducare per legge una persona, che per legge è stata condannata a morire in carcere?

 

di Giovanni Prinari, Carcere di Carinola (CE)

 

Sono un condannato all’ergastolo e mi trovo detenuto dal 5 gennaio 1993 (20 anni). Desidero rivolgere la lettura di questa mia considerazione/riflessione a tutte le persone che si troveranno tra le mani la rivista di Ristretti Orizzonti, che porta avanti una lotta di civiltà giuridica, di sensibilità umana e di conoscenza di una realtà, qual è quella della pena dell’ergastolo ostativo, che ai più è sconosciuta. In effetti questa non conoscenza permette ad una serie di opinionisti e tuttologi, di blaterare nei salotti di trasmissioni televisive sciorinando ognuno le sue pseudo “competenze” o “conoscenze”, i dati e le statistiche sulla pena dell’ergastolo, affermando con illazioni apodittiche che l’ergastolo non lo sconta nessuno.

Tuttavia, la mia considerazione/riflessione non è tanto su questi personaggi che mentono pubblicamente sapendo di mentire o ignorando di mentire, neppure sul cosa si prova o sul come si vive una pena all’ergastolo, ma sul perché bisogna sottoporre al trattamento penitenziario un ergastolano per rieducarlo, se lo stesso non ha nessuna possibilità di riacquisire la libertà e, di conseguenza, di non essere più un soggetto socialmente pericoloso per la società, visto che dal cubicolo passerà direttamente al loculo.

A cosa serve rieducarlo? A chi serve rieducarlo?

Magari per meglio comportarsi con gli angeli o con i diavoli? Forse per andare in paradiso anziché all’inferno? Spero perdonerete questa mia provocazione. Non intendo minimamente essere blasfemo, anche perché sono cattolico credente e lungi da me giocare con la religione.  Quello che è il mio desiderio è di spingere i lettori a una seria riflessione: che senso ha rieducare per legge una persona, che per legge è stata condannata a morire in carcere?

Perché attuare nei suoi confronti un trattamento penitenziario che implica farlo lavorare, studiare, colloquiare con educatori, con assistenti sociali, con psicologi, con criminologi e, perché no, anche con il magistrato di Sorveglianza che si reca in carcere ad incontrare l’ergastolano ostativo, al quale non concederà mai un beneficio, per un colloquio richiesto dal medesimo, se poi il tutto non produrrà nessun effetto utile per la società?

Non pare anche a voi che in tutto questo c’è una contraddizione nella legge? Io ritengo di si. Ma è una mia considerazione. Come può una legge negare dei benefici penitenziari, quali le misure alternative, nei confronti dei condannati all’ergastolo, e allo stesso tempo pretendere la rieducazione che serve per applicare le misure alternative nei confronti di colui che non uscirà mai più dal carcere? Forse sarebbe ora di modificare, per noi ergastolani, l’art. 27 comma 3 della Costituzione, con il principio secondo cui: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ad eccezione dei condannati all’ergastolo che devono morire in carcere”.

Inoltre, a pari dell’art. 27 comma 3 della Costituzione, bisognerebbe poi modificare gli articoli 1, 13 e 15 della legge penitenziaria, nonché gli articoli 1, 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230 del Regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, esplicitando che dal trattamento e dalla rieducazione sono esclusi i condannati all’ergastolo.

Per chiarezza, il mio ergastolo non è ostativo ai benefici, ma non mi vengono ugualmente concessi. Grazie per avermi dedicato un poco del vostro tempo leggendomi.