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CONVEGNO "Difesa di ufficio e gratuito patrocinio: una difesa effettiva?" 21 settembre 2001 ore 9.00 presso la Casa di Reclusione di Padova, via Due Palazzi, 35/A
Avv. Evita Dalla Riccia (Camera Penale di Padova)
Io volevo intanto ringraziare tutti coloro che oggi hanno contribuito ad ospitarci qui, con le cose meravigliose che ci hanno dato da mangiare, e questo mi faceva venire in mente la possibilità di dare uno sbocco lavorativo concreto a molte persone, magari poi dando una struttura, tipo cooperativa o di altro genere di impresa, per poterla usare anche eventualmente per le misure alternative. L’organizzazione del catering per i congressi, potrebbe essere addirittura sponsorizzata, propongo, dal Consiglio dell’Ordine o dalla Camera Penale: non avrebbe niente di male, anzi... direi che abbiamo avuto la riprova che potrebbe essere una buonissima cosa. Ma, aldilà di questo, mi rifaccio un po’ ai tantissimi spunti che sono stati offerti da quelli che mi hanno preceduto per portare, per quanto poco, un po’ di contributo di mia esperienza personale, specialmente per quello che riguarda il patrocinio a spese per dello stato per gli stranieri. Io ho già avuto modo di avere un rigetto, dal tribunale di Padova, dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato di uno straniero che, pur essendo entrato regolarmente in Italia, non dava residenza in Italia, perché non era residente in Italia... Pur avendo presentato copia del passaporto copia del codice fiscale, perché aveva lavorato in Italia ma, essendo uno quei cittadini, non comunitari, che però possono entrare nel nostro territorio senza avere la necessità di un permesso, quando è andato a chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato se l’é visto rigettare perché, secondo il nostro tribunale, egli non rientrava tra coloro che ne avevano diritto, secondo la nuova previsione normativa. Per cui io chiederei, proprio per ovviare a questo tipo di interpretazione che, sia il Consiglio dell’Ordine, sia la Camera Penale, facciano una nota diciamo "interpretativa", "suggeritiva" al tribunale che, in via informale, chiedesse di voler interpretare in maniera meno restrittiva questa normativa o comunque intendere "residenza" in senso non strettamente letterale legato al possesso di una residenza anagrafica ma al fatto di essere in Italia comunque. Perché l’altro punto successivo, proprio per la capacità di garantire il pagamento di colui che presta le sue capacità professionali agli stranieri, è l’impossibilità materiale, a volte, per coloro che sono irregolarmente in Italia, di ottenere un codice fiscale. E, molte volte, anche per gli italiani viene escluso l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché non si è in grado di reperire il numero di codice fiscale quando agli uffici non può essere un estraneo a chiedere il numero del codice fiscale ma deve essere la persona stessa a chiederlo e ottenerlo. Un’altra cosa che mi aveva dato da pensare, anche ricollegandomi all’intervento del dottor Curtarello, riguarda direttamente noi difensori che ci troviamo a prestare la nostra opera con pagamenti a spese dello Stato: i rapporti con gli uffici preposti sono, a dir poco, come se uno andasse a chiedere l’elemosina, quando chiede la liquidazione. Perché se uno si presenta più di una volta, nel giro di quindici giorni, a vedere se il mandato è stato effettivamente predisposto per il pagamento, si sente rispondere che ci sono cose più importanti da fare ed è una cosa estremamente antipatica, che mette estremamente a disagio un difensore che, per scelta o per avventura a volte, si trova ad avere moltissimi assistiti a spese dello Stato e che si trova veramente in difficoltà: a me è capitato, e ho tutt’ora, dei pendenti dal 1997, specialmente se queste cose devono giungere tramite altro modello 12 con delega a quello del luogo dove si trova il difensore per la liquidazione. Diventa veramente un problema, per cui l’idea di svincolare il pagamento, o la predisposizione dei mandati di pagamento, dall’ufficio modello 12, potrebbe essere un suggerimento da dare, proprio sempre come Consiglio dell’Ordine e come Camera Penale, alla amministrazione della giustizia per rendere più veloce, effettivo e concreto il pagamento dei compensi ai difensori. E questo potrebbe invogliare i difensori, che adesso non prestano la loro opera in questo modo, a rendere effettiva la difesa. Altre cosa che mi veniva da dire (sempre andando molto a ruota libera e anche qui chiederei proprio un intervento concreto da parte del nostro Consiglio dell’Ordine e della Camera Penale), a proposito dei famosi formulari informativi, si potrebbe pensare a offrire (visto che il carcere deve essere una parte della nostra città, del tessuto sociale di questa città, come Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Padova), una copia del nostro Albo, con i nomi di tutti coloro che sono effettivamente nominabili come difensori a ogni detenuto. E che nell’avanti albo ci fossero le copie della normativa relativa alle difese d’ufficio alle ammissioni al patrocinio a spese dello Stato e anche, perché questo mi è capitato più volte, una copia dell’Ordinamento Penitenziario e del regolamento applicativo, perché a volte mi rendo conto che i detenuti non sono in grado di esercitare i loro diritti perché non li conoscono. Un’altra cosa a proposito dei formulari e per rendere effettiva la difesa in sede esecutiva: sugli ordini di esecuzione per la carcerazione, che sono inviati a persone non detenute, quindi a quelli che sarebbero in grado da subito di accedere alle alternative, non viene specificato nulla. Non viene specificata nemmeno, di solito, la possibilità di avere un difensore retribuito a spese dello Stato, con tutte le altre indicazioni che invece abbiamo detto di voler richiedere, per ogni tipo di avviso notificato a una persona coinvolta in un qualsiasi tipo di procedimento penale. Io credo di aver detto tutto e spero di non aver esagerato. Grazie.
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