CONVEGNO

"Difesa di ufficio e gratuito patrocinio: una difesa effettiva?"

21 settembre 2001 ore 9.00 presso la Casa di Reclusione di Padova, via Due Palazzi, 35/A

 

Avv. Aurora D’Agostino (Camera Penale di Padova)

 

Io vorrei soltanto affrontare uno spaccato della questione "difesa d’ufficio e gratuito patrocinio", ed è quella che riguarda gran parte della popolazione detenuta in questo momento nelle carceri italiane, e cioè gli stranieri.

E in particolare io volevo, da una parte, collegarmi a quanto è stato già detto dai relatori, in particolare per quanto riguarda l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per quanto concerne gli stranieri e la precisazione che la collega Alborghetti aveva fatto questa mattina, su quel: "stranieri" e "apolidi residenti dello Stato".

Quindi, il fatto che per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato non occorra, nel caso degli stranieri, essere residenti nel territorio dello Stato. Io spero, francamente, che l’interpretazione che questa mattina ha dato l’avvocatessa Alborghetti, sia quella poi condivisa.

Lo spero perché diversamente ritengo che sarà molto difficile autocertificare la propria situazione economica, in Italia e all’estero, e men che meno sono fiduciosa sul fatto che, a questa istanza, lo straniero sia in grado di allegare come, prescrive la legge, una certificazione consolare.

Perché, francamente, credo che chi avuto a che fare con questo di problematica sa quanta difficoltà, quanti problemi di qualunque natura e tipo, vengono posti da parte delle ambasciate e delle autorità consolari dei paesi... di alcuni paesi, in particolare, pensiamo alla Nigeria, pensiamo a tutti i paesi arabi, alla Somalia, e via dicendo, al rilascio di questo tipo di certificazioni.

Quindi credo che la battaglia su questo terreno sia tutt’altro che risolta, perché alcuni elementi che potrebbero dare "ancora" ragione ai giudici che non ammettono gli stranieri perché non sono in grado di autocertificare, o cose di questo genere, potrebbero tranquillamente ripetersi anche in base a questo tipo di legge, che non ha chiarito questo aspetto, che sicuramente é molto importante per quanto riguarda la difesa effettiva degli stranieri.

E parlo del procedimento penale, in questo momento, ma vorrei entrare subito nell’altro argomento, che é strettamente legato, perché tutti sanno (sia chi fa penale sia chi non lo fa) che nelle aule di tribunale é diversa la situazione giuridica e la considerazione giuridica che ha uno straniero, a seconda che sia regolare o non regolare in Italia. Quindi quella che é la sua situazione amministrativa: se ha o non ha il permesso di soggiorno, se ha o non ha l’espulsione, e così via di questo passo. 

L’altra legge che incide, quindi, anche dal punto di vista della detenzione, del procedimento penale in corso, e via dicendo, é quella che riguarda la condizione dello straniero, quindi il Testo Unico sulla immigrazione in Italia e le condizioni per poter soggiornare regolarmente in Italia. E c’é un articolo che immediatamente dovrebbe entrare nella mente di chi tratta questo tipo di problema, difesa d’ufficio e gratuito patrocinio, e cioè quello delle espulsioni.

Non soltanto perché le espulsioni sono misure di sicurezza e misure che incidono pesantissimamente sulla libertà personale delle persone, quindi sulla libertà di circolazione innanzitutto ma, in base a questa normativa, alla normativa attualmente vigente in Italia, anche rispetto alla libertà personale. Perché sapete che esistono i Centri di Permanenza Temporanea, in un appunto gli stranieri possono essere trattenuti, che quindi sono una specie di detenzione amministrativa, una detenzione senza detenzione, una detenzione senza i diritti della detenzione, per altri aspetti probabilmente anche peggiore.

E lo dico perché, in materia di espulsione, é previsto che lo straniero possa fare ricorso: deve fare ricorso entro cinque giorni, quindi é un termine brevissimo. Entro questi cinque giorni lo straniero deve fare ricorso, procurarsi il difensore che gli faccia il ricorso, che abbia la possibilità di documentare in qualche maniera tutto ma, dice la legge (e parrebbe garantista, da questo punto di vista), lo straniero può sottoscrivere il ricorso anche personalmente e, in questo caso, ha diritto a un difensore d’ufficio (se é privo di difensore), nominato in base alle tabelle che sono esattamente quelle allegate alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, quindi esattamente le stesse di cui si parla nel procedimento penale.

Non é un inciso di poco conto, perché tutto ciò ha comportato un procedimento, dal punto di vista giudiziale, molto misto; perché, quando si tratta di procedimento di espulsione, in sede di impugnazione si applicano poi delle norme di procedura civile, gli articolo 737 e seguenti del Codice di procedura civile, però i difensori dovrebbero essere quelli "speciali", che invece sono designati in base al nuovo Codice di procedura penale.

Quindi la contraddizione non é di poco conto e, francamente, credo che molti colleghi penalisti si trovassero in questo momento improvvisamente nominati difensori di ufficio di uno straniero che ha fatto un ricorso in materia di espulsione si troverebbero effettivamente spiazzati perché, tra l’altro, é una materia, quella delle espulsioni amministrative, molto, molto complessa. Io la tratto spesso e ho ben presente che cosa viene fatto e che cosa viene detto sull’argomento e io credo che alcuni interventi della giurisprudenza, molto interessanti, che sono stati fatti anche ultimamente, per esempio in materia di traduzione degli atti, in materia di nullità di decreti d’espulsione per omessa traduzione, ma non solo per omessa traduzione ma "per omessa traduzione con giustificazione del perché si traduce in quella lingua e non in un’altra del perché non é stato possibile tradurre nella lingua del ricorrente e via dicendo"... tutti questi elementi difficilmente sono stati accolti, per esempio a Padova, dalla giurisprudenza di merito, se non in alcuni periodi... adesso, con le nuove sentenze di Cassazione.

Voglio dire, sono tutte materie abbastanza importanti, abbastanza specialistiche: io non sono una "tuttologa" in altre materie, quindi altre materie non le conosco. Francamente ritengo che chi svolge attività soltanto in sede penale fa già la sua fatica, soprattutto negli ultimi tempi, a tenersi aggiornato, sicuramente non può essere tuttologo anche da questo punto di vista. E allora, garantire effettiva difesa agli stranieri, significa garantirla in sede penale, significa garantirla in sede amministrativa e non é una cosa diversa, perché molto spesso, quando si esce a fine pena dal carcere (non so, ma è successo anche qui a Padova) gli stranieri vengono accompagnati direttamente in questura e dalla questura direttamente accompagnati ai Centri di Trattenimento.

Viene fatta l’udienza di convalida e viene immediatamente, o mandato nel Centro di Trattenimento, o comunque espulso con un provvedimento amministrativo, con intimazione a lasciare il paese entro 15 giorni.

Non é cosa da poco, come non é cosa da poco chiarire che, la difesa d’ufficio, la legge sugli stranieri la prevede in un momento successivo. Per esempio, lo straniero fa ricorso personalmente, lo sottoscrive personalmente, e viene nominato "dopo", ovviamente, il difensore di ufficio, é evidente che non ha senso, ma nella legge non é chiarito, negare la possibilità per uno straniero di dire: "Ricorro, semplicemente: senza allegazione dei motivi, motivi riservati al difensore". 

Eppure giurisprudenza patavina ha detto che il ricorso é inammissibile, perché presentato personalmente senza indicazione dei motivi, e il difensore che é intervenuto successivamente non aveva la possibilità di farlo, secondo questa giurisprudenza. Sono tutti elementi che butto lì, ma che mi sembrano molto significativi su cosa significa "effettività della difesa", sotto questo punto di vista.

Ultimo appunto... no altri due. Il Centro di Trattenimento: un altro buco, per esempio. C’é la difesa, ci deve essere una difesa d’ufficio per forza, c’é un’udienza di convalida, sempre in base alle regole del Codice di procedura civile, in cui viene convalidato l’eventuale provvedimento di trattenimento in Centro Temporaneo, c’é un difensore di ufficio che si trova lì, però c’é un particolare: contro l’espulsione lo straniero può fare ricorso entro cinque giorni, anche personalmente.

Resta un mistero, però, come lo straniero che é trattenuto nel Centro di Permanenza possa materialmente far uscire dal Centro di Permanenza un ricorso contro l’espulsione. Mi è successo personalmente: uno straniero, internato dentro un Centro di Trattenimento, ha consegnato il suo bel ricorso ai volontari che stavano dentro questo centro... non é mai arrivato in tribunale.

Quindi sono scaduti i cinque giorni, quindi il ricorso... 

Per esempio, non c’é un equivalente dall’Ufficio matricola, nei Centri di Trattenimento, e quindi non esiste una possibilità immediata di azionare i propri diritti. 

Ultimo punto: gratuito patrocinio. La legge, il decreto legislativo, dice: "Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio". Ci sono stati però, anche su questo terreno, numerosi pronunciamenti e a Padova sono orientati in questo senso per cui non é automatica, anche qui, l’ammissione al gratuito patrocinio in materia di espulsione ma, invece, deve essere documentata con istanza, con allegata la dichiarazione consolare, etc., anche in sede appunto di ricorso e di impugnazione di espulsione, il che significa di fatto negare la possibilità di avere questo tipo di beneficio.

Pensate ai tempi, che ho già descritto, sono cinque giorni per fare ricorso, per lasciare l’Italia sono quindici, i tempi di decisione del giudice sono altri dieci giorni: evidentemente, é fuori da ogni grazia di Dio ritenere che sia possibile esercitare effettivamente il diritto ad essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in questo caso. Mi fermo qui, ho buttato lì vari argomenti, però volevo sottolineare come questo aspetto della utilizzabilità delle tabelle, degli elenchi dei difensori d’ufficio, anche a questi fini, debba comportare sicuramente dell’attenzione anche da parte dei Consigli dell’Ordine, anche da parte di tutti i colleghi che si occupano di questa materia, proprio perché l’inserimento nelle tabelle può significare "anche" dover intervenire in questo tipo di procedimenti ed essendo queste misure, ripeto, gravissimamente incidenti sulla libertà personale degli stranieri, ritengo vada data attenzione, tanto quanto al problema della libertà personale in sede penale.