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Intervento di Bruno Benigni, Presidente del Centro Franco Basaglia di Arezzo
Aderisco all’appello per la difesa e l’applicazione della legge "Gozzini" del 1975. In questo momento, in cui si deve applicare il Dpcm che trasferisce la competenza sulla salute in carcere dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, alle Regioni italiane, é fondamentale garantire una pratica trattamentale fondata sui diritti di cittadinanza sociale per adempiere al dettato costituzionale che all’articolo 27 pone alla Repubblica italiana l’obiettivo civile del recupero sociale dei detenuti. Propongo che a settembre/ottobre, per iniziativa di Ristretti Orizzonti e con la partecipazione attiva di tutte le Associazioni e di tutte le forze politiche democratiche, si promuova in Roma una grande iniziativa pubblica in difesa della "Gozzini" e per lo sviluppo di un percorso riformatore che consenta all’Italia di avere meno carcere e un carcere dei diritti. Fin d’ora, c’é tutta la disponibilità del Centro Franco Basaglia di Arezzo
Adesioni all’appello pervenute oggi
Carlo Murgia, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Nuoro Bruno Benigni, Presidente del Centro Franco Basaglia di Arezzo Aldo Barbini, Cooperativa Sociale Mattaranetta di Verona Elisa Praturlon C.F.P.P. Casa di Carità Onlus di Torino Giovanni Braini, Gruppo Volontari Carcere di Trieste Stefano Petrella, Tesoriere Associazione Radicale Graf Marcello Paolocci, di www.italiacivile.it Vittorio Svegliado, Volontario in carcere Lina Bevilacqua, insegnante Francesco Mazzanti Laura Collina Fiorenza Colligiani Massimo Peron Tatiana Merlin Sergio Rocchi Senato
della Repubblica - XVI Legislatura Disegno
di legge n° 636, d’iniziativa del Senatore Valditara Modifiche
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio e di misure
alternative alla detenzione Il
presente disegno di legge, volto a modificare una serie di disposizioni della
legge 26 luglio 1975, n. 354, mira, nell’assoluto rispetto della dignità dei
condannati e nella consapevolezza dell’esigenza di garantire ad essi un
adeguato percorso verso un’effettiva rieducazione, a rendere meno aleatoria la
pretesa punitiva, nella consapevolezza dell’esigenza di non veder totalmente
vanificata la portata dissuasiva delle condanne. L’indignazione suscitata da
alcuni recenti casi di cronaca, che hanno visto soggetti in espiazione della
pena commettere, non appena ammessi a fruire dei benefici previsti dalla legge
penitenziaria, nuovi e spesso gravi delitti, deve indurre a riflettere. Spesso
le critiche si sono concentrate, a torto, sui magistrati che emisero i
provvedimenti di ammissione alle misure alternative; in realtà andava censurata
la normativa attualmente vigente, che favorisce la verificazione di simili
episodi, presentando vistose smagliature nelle procedure di controllo. Occorre
dunque eliminare le numerose incoerenze presenti nella citata legge n. 354 del
1975, onde impedire, in particolare, che i benefici da essa previsti siano
concessi a soggetti che, con la loro condotta, appaiano non meritevoli di simili
agevolazioni. Il
disegno normativo si muove lungo ben precise direttive di fondo. E stata
istituzionalizzata la possibilità da parte delle Forze dell’ordine di inviare
note informative all’autorità giudiziaria volte a segnalare la sussistenza di
oggettive controindicazioni alla concessione dei benefici. Bisogna infatti
valorizzare il ruolo prezioso che l’autorità di pubblica sicurezza è in
grado di svolgere nella materia in esame, attribuendo ad essa la facoltà di
rimarcare l’eventuale pericolo, derivante
dall’applicazione delle misure alternative, gravante sui soggetti passivi dei
reati che diedero origine alle condanne. Ciò dovrebbe tra l’altro valere a
scongiurare, almeno in parte, che si ripetano in futuro alcune tragiche vicende,
nelle quali criminali già condannati per gravi episodi di violenza, non appena
usciti dal carcere per permesso premio o per ottenuta ammissione alla
semi-libertà, si sono recati ad uccidere quelle che già in passato erano state
le loro vittime. Sempre
in quest’ottica, nel disegno di legge è stato disposto, all’articolo 7, che
l’autorità di pubblica sicurezza possa segnalare agli organi giudiziari
eventuali condotte da parte dei soggetti ammessi al regime della semilibertà,
che, risultando incompatibili con la volontà di un positivo reinserimento nella
società, siano tali da giustificare la revoca del provvedimento di ammissione a
detto regime. Si
è invece ritenuto di dover ampliare il ricorso alle procedure di controllo
mediante strumenti elettronici o altri dispositivi tecnici (tra cui il
cosiddetto “braccialetto elettronico”), che hanno finora fornito una prova
indubbiamente positiva. L’utilizzo di queste tecnologie eviterà di rendere
evanescente e meramente teorica la verifica del rispetto delle prescrizioni
imposte dall’autorità giudiziaria al momento dell’adozione delle misure
alternative alla detenzione ed al contempo permetterà di ridurre il dispendio
di personale e di energie umane altrimenti necessarie al riguardo. Ciò ha
imposto un intervento correttivo sull’articolo 30-ter, in tema di permessi
premio, ed una modifica dell’articolo 47, relativo all’affidamento in prova
(in relazione al quale è stata invece eliminata la previsione concernente
l’eventuale imposizione al condannato di soggiornare, durante il periodo di
affidamento in prova, in un comune determinato). Al fine di garantire
un’omogeneità di disciplina con la detenzione domiciliare, rispetto alla
quale l’articolo 47-ter, comma 4-bis, già oggi prevede la possibilità di
avvalersi di “mezzi elettronici o altri strumenti tecnici” di controllo,
l’articolo 4 del presente disegno di legge dispone l’estensione di tali
meccanismi anche con riferimento alla detenzione domiciliare speciale. Un
atteggiamento di maggior rigore nei confronti dei soggetti condannati alla pena
dell’ergastolo, volto anche a tener conto delle legittime preoccupazioni
dell’opinione pubblica, ha indotto ad elevare da dieci a sedici anni il
periodo minimo di espiazione della pena antecedentemente al quale non sarà più
possibile per l’ergastolano fruire dei permessi premio. Con l’articolo 6 si
è poi stabilito di non concedere la semilibertà nelle ipotesi di condannati
per i reati di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975
ai quali sia stata applicata la recidiva. L’attuale
articolo 50, secondo comma, dalla citata legge n. 354 del 1975, pur prevedendo
in via generale che per l’ammissione al regime di semilibertà il condannato
debba già avere espiato metà della pena (o i due terzi di essa, relativamente
ai condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis) ammette in alcuni casi
la fruizione del regime di se-milibertà anche antecedentemente a detta
scadenza. Si è inteso eliminare tale eccezione, fissando, all’articolo 5 del
presente disegno di legge, come tetto minimo inderogabile l’avvenuta
espiazione di metà della pena, onde restituire maggiore certezza alla sanzione,
evitando che la sua portata venga di fatto largamente compromessa in sede
esecutiva. Per quanto concerne gli ergastolani è inoltre stato elevato da venti
a ventiquattro anni il periodo minimo che deve essere stato scontato perché sia
possibile l’ammissione al regime di semilibertà. Al
fine di correggere l’attuale incongruenza, derivante da una vistosa sfasatura
fra la pena inflitta e quella effettivamente scontata, è stato proposto
l’inserimento, nell’articolo 54 della legge n. 354 del 1975, in tema di
liberazione anticipata, di disposizioni volte ad ovviare all’attuale
situazione, che di fatto si traduce in un’immotivata detrazione di
quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, slegata da quelle
stesse esigenze rieducative alla luce delle quali era stata originariamente
introdotta. Per eliminare tale anomalia si è previsto che la configurazione di
una serie di ipotesi, delineate altresì negli articoli 46 e 53 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e
dall’articolo 39 della citata legge n. 354 del 1975, venga considerata
ostativa alla concessione del beneficio, in quanto esse evidenziano la mancata
partecipazione del condannato alle attività di rieducazione. Per
effetto dell’articolo 9 viene esteso a tutti i detenuti in espiazione di pena
il divieto (oggi concernente i soli condannati per i delitti di cui
all’articolo 4-bis, primo comma, della legge n. 354 del 1975) di fruire di
ulteriori benefici - con revoca di quelli già concessi - qualora essi si
rendano responsabili del reato di evasione o di delitti puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commessi durante il lavoro
all’esterno o durante un permesso premio o nel contesto di una misura
alternativa alla detenzione. Si
è cioè disposto che detti benefici non possano essere nuovamente concessi a
chi, proprio durante il periodo in cui ne stava fruendo, abbia posto in essere
condotte incompatibili con un giudizio prognostico favorevole, essendo palese la
necessità di non adottare provvedimenti che si traducano in una sorta di
ingiusto premio concesso a chi ha dimostrato di volere reiterare attività di
tipo criminogeno. Infine
è stata esclusa, sempre in virtù dell’articolo 9, la concessione della
detenzione domiciliare speciale, diretta a permettere alle condannate madri di
prole di età non superiore ai dieci anni, di provvedere alla cura ed
all’assistenza dei propri figli, nei confronti di alcune categorie di persone
rispetto alle quali, tenuto conto dei delitti precedentemente commessi, il
ripristino della convivenza con i figli appare di assai dubbia utilità, come
nelle ipotesi di condanna per incesto, prostituzione minorile o pornografia
minorile. Disegno
di legge n° 636 Art.
1 1.
All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, di seguito denominata “legge n. 354 del 1975” è aggiunto,
infine, il seguente comma: “3-ter.
Ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, dei permessi premio e delle
misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI ai detenuti ed internati
per delitti dolosi, sono adeguatamente valutate le comunicazioni dell’autorità
di pubblica sicurezza dirette a segnalare la sussistenza di oggettivi elementi
di pericolo per coloro che furono vittime di detti reati”. Art.
2 1.
All’articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d)
nei confronti dei condannati all’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno
sedici anni”; b)
dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis.
La concessione dei permessi premio può essere subordinata all’accettazione da
parte del condannato ad essere assoggettato a procedure di controllo mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 275-bis del codice di procedura penale”. Art.
3 1.
All’articolo 47 della legge n. 354 del 1975, il comma 6 è sostituito dal
seguente: “6.
Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del
periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più
comuni; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto
di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al
compimento di altri reati. Il tribunale di sorveglianza, al fine di garantire
l’osservanza di tali prescrizioni, può prevedere, quando ne abbia accertato
la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, apposite
procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura
penale”. Art.
4 1.
All’articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, e successive
modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis.
Nel disporre la detenzione domiciliare speciale il tribunale di sorveglianza,
quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al
controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle
prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di
procedura penale”. Art.
5 1.
All’articolo 50 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 2, il terzo periodo è soppresso; b)
al comma 5, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente:
“ventiquattro”. Art.
6 1.
L’articolo 50-bis della legge 354 del 1975 è sostituito dal seguente: “art.
50-bis. - (Concessione della semili-bertà ai recidivi). - 1. La semilibertà
non può essere concessa ai condannati per i delitti di cui al comma 1
dell’articolo 4-bis della presente legge ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista nell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nonché
ai condannati all’ergastolo ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dal citato articolo 99 del codice penale. 2.
La semilibertà non può essere concessa ai condannati per taluno dei delitti
indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis qualora siano condannati per reati
della medesima o di diversa specie commessi nel corso dell’applicazione dei
benefici previsti dalla presente legge”. Art.
7 1.
All’articolo 51 è della legge n. 354 del 1975, dopo il primo comma è
inserito il seguente: “L’autorità
di pubblica sicurezza può segnalare al riguardo la sussistenza di comportamenti
posti in essere dal condannato incompatibili con la volontà di un positivo
reinserimento nella società, e tali da giustificare la revoca del provvedimento
di semili-bertà. Tali segnalazioni devono essere adeguatamente valutate
dall’autorità giudiziaria”. Art.
8 1.
All’articolo 54 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis.
La liberazione anticipata non può essere concessa qualora il direttore
dell’istituto penitenziario o il provveditore regionale, a seguito delle
segnalazioni del personale dell’amministrazione penitenziaria, comunichino al
magistrato di sorveglianza territorialmente competente la mancata partecipazione
del condannato all’opera di rieducazione. 1-ter.
Il beneficio non può parimenti essere concesso qualora il detenuto sia stato
escluso, per il suo comportamento, dai corsi di istruzione e di formazione
professionale, o sia stato escluso dalle attività lavorative, a causa del
rifiuto nell’adempimento dei suoi compiti e doveri, o qualora gli sia stata
inflitta la sanzione dell’esclusione dalle atti-vità in comune. 1-quater.
Il tribunale di sorveglianza riesamina ogni sei mesi l’eventuale persistenza
degli elementi ostativi alla concessione della liberazione condizionale”. Art.
9 1.
All’articolo 58-quater della legge n. 354 del 1975, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il comma 5 è sostituito dal seguente: “5.
Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro
all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal Capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono
revocati, ai condannati nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna
per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a
norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro
all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa
alla detenzione.”; b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis.
La detenzione domiciliare speciale non può essere concessa a chi sia stato
condannato per i reati di cui agli articoli 564, 600-bis e 600-ter del codice
penale”.
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