Riccardo Turrini Vita - magistrato
Il braccialetto elettronico, applicato a chi
deve scontare pene non detentive,
è una valida misura di controllo
ma anche
un importante strumento
per regolare la vita del condannato.
(Dal
sito www.leduecitta.com)
La stampa ha dato notizia, qualche tempo fa, del primo evaso con il braccialetto elettronico; non lenzuola né scale sulle mura di un carcere, però, giacché si trattava di una persona agli arresti domiciliari.
Il sistema di funzionamento del "braccialetto elettronico", che di seguito chiameremo
EM, da electronic monitoring, si compone di un segnalatore fissato al polso, di un apparecchio che riceve il segnale, collegato attraverso la linea telefonica al sistema centrale della stazione di controllo. Esistono anche rilevatori portatili della presenza del radio segnalatore, usati per controlli esterni da parte di pattuglie mobili senza entrare in scuole o luoghi di lavoro. Più di recente, il sistema di voice track può anche fare a meno del bracciale, operando attraverso l'identificazione vocale per telefono, effettuabile da un apparato centrale.
L'esperienza del controllo di persone, condannate a pena non detentiva, attraverso strumenti elettronici di rintracciamento si è sviluppata negli Stati Uniti d'America ed è giunta in Europa attraverso il Regno Unito, all'inizio solo in alcune contee dell'Inghilterra.
Solo nel 1997, nella contea di Norfolk si arrivò al controllo elettronico
(EM) del centesimo condannato.
L'applicazione dell'EM era iniziata nel luglio 1995, e si era dimostrata di successo attirando l'attenzione di magistrati, operatori della
probation, economisti; all'inizio, però, era stata accolta con scetticismo da molti ambienti, ma l'esattezza con la quale più del 90 per cento dei condannati aveva osservato gli ordini di detenzione domiciliare o simili, aveva fatto crescere considerevolmente la curiosità: l'applicazione è infatti rigorosa, e vengono individuate e fatte oggetto di indagine anche assenze di 2 minuti.
In Inghilterra, si è constatato che l'EM è talvolta la sola fonte di strutturazione in vite caotiche,
perché richiede che il condannato introduca un certo grado di pianificazione della sua vita, così che possa avere in casa cibo, ed altro, durante il periodo di arresto; da lì, molti riprendono a considerare l'insieme della loro vita e fare progetti per il futuro. Inoltre, gli operatori del controllo sono chiari nelle loro comunicazioni, non hanno discrezionalità nell'esecuzione della misura e con i loro consigli sui caratteri
dell'EM, aiutano a creare una struttura nella vita del reo. Ciò non corrisponde all'immagine, diffusa all'inizio dai giornalisti, di guardie giurate che inseguono i condannati attraverso la campagna.
I programmi per i condannati spesso dispongono di frequentare centri terapeutici (alcolisti, tossicodipendenti); in questo caso, per permettere la frequenza del trattamento, il provvedimento del giudice che applica
l'EM, prevede le variazioni di luogo.
Nell'applicazione dell'EM, una chiara comunicazione fra operatori di controllo e condannati, è considerata essenziale durante il periodo iniziale. Per le prime quattro settimane, il condannato comprende di essere considerato responsabile della dotazione elettronica e riconosce l'impegno degli operatori di controllo. Una volta che il condannato riconosca che gli operatori di controllo sono interessati ad ogni aspetto dell'esecuzione, il condannato avverte che egli ha una vera partecipazione nell'ordine di tagging (altro nome, gergale,
dell'EM) e che una violazione delle disposizioni distruggerà tutti i suoi precedenti sforzi. La decisione di adempiere spontaneamente alla misura di detenzione oggi si radica, così, in quella dei giorni precedenti e rafforza la fiducia che si possa arrivare alla fine.
Anche nel Regno Unito, il controllo elettronico non è la panacea. I successi maggiori si sono avuti quando i tribunali hanno disposto programmi in cui sono presenti il controllo con
l'EM e l'ausilio delle misure di probation.
In un terzo delle misure di controllo disposte in Norfolk, ad esempio, vi erano state disposizioni miste e il successo
dell'EM è stato dovuto, in non piccola parte, alla chiara distinzione fra controllo della detenzione domiciliare e assistenza, con un prodotto simile all'italiano affidamento in prova. Più propriamente, in Inghilterra e Galles (perché la Scozia ha suo proprio sistema penale) l'ordine di curfew è sempre emesso dal giudice, in forma pura o unito a misure trattamentali a cura del servizio di
probation; la sorveglianza, legata a rigorosi automatismi in relazione alle singole possibili violazioni, è affidata a società che forniscono ed applicano anche la parte strumentale. Volendosi esprimere i termini italiani, siamo in presenza di una detenzione domiciliare, in cui la sorveglianza è appaltata e l'intervento trattamentale esterno è curato dai centri di servizio sociale.
Nel distretto detto Grande Manchester, altra zona di sperimentazione, a fronte di 800 concessioni di misure alternative (ordini di
probation, parole) si sono avuti 60 ordini di curfew; i magistrati onorari sono parsi più scettici, i magistrati professionali (cd
stipendiaries) più aperti al nuovo strumento. Circa un terzo degli ordini di curfew emessi nel 1996 e 1998 nello stesso distretto, sono stati ordini misti, con disposizioni anche di specifici programmi di cura, terapia, di educazione di lavoro comunitario.
Le ricerche effettuate dal Ministero dell'Interno inglese hanno condotto a valutazioni positive ma non sono stati nascosti timori per l'estensione
dell'EM a tutti i detenuti negli ultimi due mesi della pena, che verrebbe scontata così al domicilio, votata dal parlamento.
La legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha reso possibile l'uso di strumenti di rilevazione elettronica (articoli 16 e 17) ed il decreto interministeriale 2 febbraio 2001, ha disciplinato come installare l'apparecchio, il trattamento dei dati personali, gli strumenti tecnici, affidandoli agli uffici di polizia.
La legge, per la verità, è lo sbocco di un lungo lavoro anche dell'Amministrazione penitenziaria, del quale si desidera dare una breve notizia.
Nel 1997, il Ministero della Giustizia, aveva costituito un gruppo di lavoro
sull'EM con l'intervento della Polizia di Stato, e si discusse subito se fosse necessaria una legge ordinaria ovvero se fosse sufficiente un protocollo amministrativo.
Secondo alcuni, per fare ricorso all'EM, era necessaria una specifica legge, poiché si tratterebbe di esecuzione di pena o di misura cautelare, coperta dalla riserva di legge di cui all'art.13 della Costituzione. Per altri, anche in assenza di legge, qualche possibilità di fare uso
dell'EM, si ravvisa nell'ammissione al lavoro esterno con l'accordo del detenuto: il segnalatore sostituirebbe eventuali scorte e consentirebbe una più ampia ammissione al lavoro esterno. D'altro canto, la posizione alla caviglia del segnalatore lo rende del tutto invisibile, mentre la programmazione sul computer di controllo del piano di movimenti del detenuto, consente di prevedere anche una pluralità di vie per recarsi al lavoro e rientrarne.
Fu però subito chiaro che la sorveglianza dei detenuti domiciliari degli imputati agli arresti domiciliari ed equiparati non rientrava fra i compiti affidati dalla legge al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
La questione fu ripresa nel giugno 1998, su impulso del ministro pro
tempore, che voleva ampliare i mezzi di controllo dopo l'approvazione della legge Simeone, che aveva reso più agevole il ricorso alle misure alternative alla detenzione. In quel frangente, si fissarono alcuni punti fermi (definire cosa è il controllo a distanza, tecnica del controllo, esame della normativa estera, possibilità di applicazione diretta in via amministrativa) per il prosieguo.
Gli spazi di intervento diretti immaginati per persone detenute, e sulla base del loro consenso, si ravvisarono in due ipotesi.
In caso di affidamento in prova, il programma di trattamento, predisposto dal centro di servizio sociale o con il suo intervento, avrebbe preveduto la formula dell'accettazione
dell'EM sul rispetto degli orari previsti nell'ordinanza di ammissione all'affidamento in prova. Il conseguente verbale di sottoposizione costituirebbe il titolo di impegno, rispettando il requisito di volontarietà della sottoposizione, di cui alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle regole minime in materia di sanzione nella comunità 16 (92).
In tale ambito è naturalmente il tribunale di sorveglianza che decide e ciò risolve il problema teorico della disponibilità di diritti personali senza intervento del giudice.
Astrattamente, la medesima possibilità esiste per la semilibertà.
Più semplice sarebbe stato il caso dell'autorizzazione del lavoro all'esterno; la proposta dell'amministrazione al detenuto sarebbe stata condizionata all'accettazione dell'uso
dell'EM. In particolare, l'accettazione avrebbe dato, si disse, anche rassicurazione sugli effettivi intendimenti del detenuto, che potrebbe sempre evadere, ma che sarebbe controllabile attraverso il segnalatore e l'unità di controllo sul luogo di lavoro.
Il problema è poi stato risolto dalla legge 4 del 2001, ricordata sopra.
Tirando le somme, si può dire che l'EM, nella più parte d'Europa, presenta due caratteristiche: è usato per l'applicazione più sicura di una pena non detentiva ed è applicato con il consenso del condannato. La ragione è evidente: le misure non restrittive si fondano su una previsione di buon comportamento del condannato, ed il controllo garantisce una verifica puntuale delle presenze imposte dal programma. Per dire altrimenti, il condannato è richiamato dal controllo ad una vita strutturata su orari predeterminati che sono per se stessi un valido elemento di socializzazione, e, come la campana nei collegi, indossare il segnalatore aiuta il condannato a raggiungerla.
L'Italia ha però preferito, almeno per adesso, usare lo strumento come un puro rilevatore di presenza, per agevolare il compito delle forze di polizia. E, nel presente momento, non si può ritenere che tal fine non meriti di essere raggiunto.