Lo stato della giustizia

 

Lo stato della giustizia in Italia  

di Vittorio Aliquò (Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Palermo)

 

Ricorre in questi mesi il decimo anniversario delle stragi di mafia di Capaci (23 maggio 1992) e di via D'Amelio a Palermo (19 luglio 1992), di cui restarono vittime, rispettivamente, il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca   e tre agenti della scorta, e il magistrato Paolo Borsellino con i cinque agenti della scorta. Furono giorni tragici, tristi e dolorosi, ma determinarono una forte unità d'intenti, una reazione dello Stato e della società civile, mai prima d'allora verificatasi con tanta determinazione, e ad essa seguì l'apertura di grandi brecce nella compattezza della stessa organizzazione mafiosa Cosa Nostra.

Sono passati dieci anni e quei giorni sfumano nella memoria. Si dimenticano presto i morti, l'onda travolgente del dolore e dello sdegno, l'impegno durissimo degli anni successivi per riuscire a identificare, arrestare e condannare i colpevoli, per smantellare in larga misura l'organizzazione criminale.

Quei giorni sembrano lontani, molto lontani, tanto da farci dimenticare certe lungaggini e storture, che non hanno ancora permesso di concludere in tutti i gradi di giudizio molti processi e che, per contro, in alcuni casi hanno fatto sì che soggetti condannati in via definitiva abbiano riacquistato, in forza di benefici carcerari, una libertà che consente loro di riallacciare le vecchie fila, di ricostruire strutture criminali demolite a così alto prezzo. Si levano, di tanto in tanto, perfino voci che chiedono un atto di clemenza o suggeriscono un'apertura per la concessione di ulteriori benefici a fronte di una dissociazione meramente verbale, non accompagnata da veri segni di rottura definitiva, qual è la collaborazione con le autorità inquirenti.

Il desiderio di una completa sconfitta della mafia, che non è poi altro se non la giusta aspirazione a rientrare del tutto in una «normalità» per troppo tempo perduta, è così forte da farci illudere di averla davvero sconfitta, di aver finalmente raggiunto la normalità e di averla definitivamente assicurata a noi stessi e alle generazioni future. Purtroppo è ancora un'illusione. È un'illusione nella quale sono caduti i nostri padri e i nostri nonni. Basterebbe leggere cosa è avvenuto alla fine dell'800 (è di quei tempi il delitto Notarbartolo) e nel periodo fascista, con la repressione compiuta dal prefetto Mori e la falsa certezza di poter ormai e definitivamente «dormire con le porte aperte», come si diceva all'epoca 1).

Ciascuno di noi, guardando indietro alla propria storia, non potrà non rileggere complessivamente il significato della propria vita, che, come quella di tanti altri, è stata toccata da episodi di violenza, o ha risentito della violenza ad altri arrecata, o comunque diffusa accanto a noi, o è stata addirittura una vita trascorsa - come per molti magistrati, avvocati, giuristi, funzionari, appartenenti alle forze di polizia - al servizio diretto della giustizia. E ognuno potrà constatare come la propria storia, la propria vita sia stata violentata e condizionata, in questi anni, dalla brutalità criminale e dalla mafia; non solo in Sicilia.

Ogni violenza è come una grossa pietra in un lago tranquillo: si solleva un'onda che può anche travolgere di cerchio in cerchio chi si trova sulla sua strada. Un'onda che colpisce non solo la vittima, ma anche la sua famiglia, il suo mondo, la società e spesso raggiunge nei suoi effetti perversi l'autore stesso del delitto, i suoi figli, la sua famiglia, i suoi affetti. Per questo è un dovere morale impedire che quella pietra venga scagliata, ma anche soccorrere chi è travolto dall'onda, chiunque esso sia, e impegnare la propria vita e la società in cui viviamo a fare scelte coerenti e tali da impedire ogni ritorno di un passato così oscuro.

1.      Significato delle relazioni annuali dei Procuratori Generali

È questo il solo senso, oggi, delle annuali relazioni pronunciate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e dai Procuratori Generali presso tutte le Corti d'Appello, nel corso di cerimonie, che hanno forse un sapore arcaico e sono talora occasioni di polemiche e contestazioni, ma che, sulla base di una corretta informazione, dovrebbero essere per tutti una spinta a guardarsi intorno nella materia della giustizia, che tutti ci riguarda, a fare un esame che non sia solo attinente alla situazione di fatto nell'ambito limitato che ci è familiare, quello della nostra cerchia di conoscenze e di attività, o al massimo della nostra città, ma che sia un'annuale rivisitazione dei problemi generali della giustizia in Italia; forse una sorta di esame di coscienza: perché ognuno di noi, ogni individuo, ogni categoria, tanto più, ma non solo, chi ha responsabilità di governo, può e deve influire sul complessivo andamento del mondo in cui vive, per migliorarlo e trasformarlo, se necessario, ma sempre in una prospettiva di attenta valutazione degli interessi superiori, che per noi sono compendiati nel termine giustizia.

Certamente, nelle relazioni dei Procuratori Generali variano le tecniche espositive e variano i dati statistici, per un motivo o per l'altro, anche per l'introduzione di nuove tecniche e di nuovi moduli di raccolta dei dati. Poche dunque le certezze, forse relative soltanto alla netta contrazione dei delitti più gravi e del numero dei procedimenti pendenti in primo grado, sia nel settore penale sia in quello civile; ma contrazione accompagnata da un preoccupante aumento, già in corso e prevedibilmente destinato ad aggravarsi, dei procedimenti pendenti negli ulteriori gradi di giudizio, soprattutto nella fase dell'appello, cui si ricorre in maniera generalizzata. Nei discorsi dei Procuratori Generali, però, è possibile cogliere alcuni punti fondamentali di unità e di comune sottolineatura, che sono stati, nei due ultimi anni, i seguenti:

a) la troppo scarsa attenzione da parte del legislatore, complessivamente ma soprattutto nei più recenti interventi, alla persona offesa, sia sotto il profilo più strettamente individuale e umano, che sotto quello di più generale esigenza di tutela sociale;

b) la grave offesa ai diritti dell'uomo costituita dai tempi lunghi di svolgimento del nostro processo penale e dalla non minore durata del processo civile;

c) l'incongruenza dell'introduzione da parte del legislatore di non poche nuove figure di reato, spesso per fatti di limitatissimo allarme sociale, che richiedono un dispendio di attività investigative e giurisdizionali tali da ridurre considerevolmente gli effetti positivi di altri interventi legislativi, volti più opportunamente alla depenalizzazione, cioè in definitiva ad ampliare il campo dell'intervento amministrativo, riservando la sanzione penale alle espressioni più gravi di antisocialità;

d) la nuova necessità di calibrare il nostro sistema procedurale e sostanziale su quello dell'Unione Europea accogliendo istituti e discipline consueti ad altri Paesi e facendo in modo che anche il nostro diritto, che ha tanti pregevolissimi aspetti, sia conosciuto e accettato in questa nuova comunità, che un po' tutti già amiamo e sentiamo nostra2);

e) l'opportunità di molte delle recenti riforme, a volte attese da anni, e tuttavia realizzate in maniera affrettata e poco meditata, trascurando quel giusto equilibrio la cui assenza le ha talvolta trasformate in ulteriori occasioni di lungaggini e di ostacoli al raggiungimento della verità sostanziale. Nel suo discorso inaugurale del 2001, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Francesco Favara, osservava: «talune norme di garanzia rispondono a imprescindibili esigenze di giustizia e sono intoccabili, altre sono tali solo formalmente, perché in realtà sono nient'altro che regole, le quali, se mal poste o male applicate, contribuiscono ad allungare i tempi della procedura, senza offrire una tutela sostanziale dei diritti delle parti.

Questo genere di garanzie esclusivamente formali è incompatibile con un processo rispettoso del principio dell'efficienza e di quello della durata ragionevole di ogni accertamento giudiziario».

Esempi di tal genere se ne possono trovare in abbondanza non solo nei recenti interventi legislativi in materia penale, ma anche in normative attinenti al processo civile.

2.      Le recenti riforme in materia di giustizia

 E invero in questi anni sono stati affrontati molti punti nodali della nostra legislazione in materia di giustizia e sono state attuate - specialmente nell'ultimo triennio - riforme sostanziali di non comune rilievo, nel cui contesto però sono state spesso introdotte norme inadeguate, se non addirittura contrarie negli effetti alle accennate esigenze.

Si sono realizzate in tal modo, benché disorganicamente, riforme, soprattutto di carattere procedurale, nuove e imponenti, che hanno richiesto all'intera struttura giudiziaria un enorme sforzo di innovazione, aggiornamento e riscrittura di modalità e procedure operative tuttora in corso. Il complesso di tali norme si muove certamente nella giusta direzione dell'alleggerimento del carico gravante sulla giustizia ordinaria.

Occorre infatti prendere atto della impossibilità che i magistrati ordinari, in numero ridotto, con gravi carenze di organico e con i noti problemi di inadeguata distribuzione sul territorio, possano gravarsi dell'intero onere di tutte le controversie, di tutti i procedimenti penali derivanti dalla violazione di qualsivoglia norma. Agli stessi va invece riservata la competenza a giudicare i fatti più gravi e i conflitti di maggiore allarme sociale, così da consentirne la soluzione in tempi ragionevoli. Tra le riforme di maggiore ampiezza nel settore penalistico vanno annoverate l'istituzione del giudice unico di primo grado 3), la depenalizzazione delle figure di reato meno gravi 4), la nuova disciplina dei reati tributari 5), la c.d. «legge Carotti» 6), che ha profondamente innovato alcuni istituti, incidendo sulla struttura stessa del codice di procedura penale ben più di quanto la apparente modestia dell'intento riformatore facesse prevedere, e, ancora, la nuova disciplina in materia di collaboratori di giustizia 7), l'introduzione del nuovo istituto delle investigazioni difensive 8) e l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace 9), con effetto appena dal gennaio scorso. Di più ampia valenza e di notevole incidenza la riformulazione dell'art. 111 della Costituzione, in materia di «giusto processo», con le successive leggi attuative, recanti nuove regole sull'assunzione e valutazione delle prove e altri ampi interventi sulla disciplina del processo penale. Il nuovo testo dell'art. 111, nella parte appunto modificata, fissa, con maggiore ampiezza e dettaglio rispetto al passato, i principi fondamentali cui deve rispondere ogni attività giurisdizionale e ogni processo 10).

Di non minore rilievo sono state le riforme nel settore civilistico, fra le quali l'introduzione dei giudici di pace e dei giudici onorari aggregati 11), oltre che, anche in sede civile, del giudice unico di primo grado, introduzione correlata alla profonda riforma di tutta la procedura, che, attraverso un complesso sistema di preclusioni, decadenze e provvedimenti cautelari, appare finalizzata alla semplificazione e concentrazione del processo e, in definitiva, alla razionalizzazione del sistema giustizia, con il necessario alleggerimento dei carichi di lavoro, cha hanno ormai raggiunto livelli insostenibili.

3.      Le riforme attuate nel sistema penalistico: luci e ombre

 Per restare nel campo penalistico, con la prima delle menzionate riforme, quella che ha introdotto il giudice unico di primo grado, sono stati perseguiti fini di razionalizzazione del sistema, evitando di immobilizzare più magistrati, come avveniva in passato, nella celebrazione di dibattimenti necessariamente lunghi per la soluzione di processi di non grande entità. Il prezzo pagato, cioè la soppressione dell'antichissima figura del Pretore, in molti dei nostri centri periferici simbolo vivente della presenza dello Stato, nell'esercizio di una funzione di cui si percepiva tuttora fortemente il valore etico, è stato certamente altissimo e sarebbe stato opportuno quindi mantenere l'originario impianto strutturale che restringeva al massimo le ipotesi di intervento del Tribunale nella sua composizione tradizionale (appunto con tre giudici), prevedendo, come normale, l'intervento del giudice unico e sfruttando quindi al massimo le potenzialità della riforma. Invece l'ambito del giudizio monocratico è stato ristretto e correlativamente è stato ampliato quello del giudizio collegiale, certamente più ponderato e quindi fonte di maggiori garanzie per l'imputato, ma anche molto più lento e più complesso. Inoltre non hanno ancora trovato definitiva soluzione una serie di problemi organizzativi, fra cui quelli derivanti per i pubblici ministeri residenti nel capoluogo del circondario dalla celebrazione in contemporanea di numerose udienze, anche in sedi distaccate assai lontane.

Di pari rilievo, quanto meno per la sua novità, è l'attribuzione di competenza penale al giudice di pace, che presenta numerosi aspetti positivamente innovativi in materia di citazione a giudizio, svolgimento del processo e discrezionalità nell'applicare sanzioni alternative alla pena tradizionale. La riforma, però, stenta ancora a funzionare correttamente per gravi carenze nelle strutture e per non trascurabili problemi dei magistrati onorari, peraltro spesso non ancora sufficientemente «rodati» nelle precedenti competenze civili, nell'affrontare le nuove competenze, nonostante siano stati già organizzati corsi di aggiornamento obbligatori.

Non minore importanza, ai fini del complessivo discorso riformatore, riveste la citata «legge Carotti» (Legge 16 dicembre 1999, n. 479), che ha innovato profondamente il sistema processuale con una pluralità di norme che incidono su quasi tutti gli aspetti della procedura penale. Talune delle innovazioni introdotte hanno già suscitato, però, critiche e perplessità sotto il profilo della spedita definizione dei procedimenti. In particolare l'istituto, del tutto nuovo, dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415 bis del c.p.p., nella pratica costituisce un adempimento meramente formale, complesso e generalmente inutile, tanto più che è stato contestualmente esteso l'ambito dell'udienza preliminare anche a talune categorie di delitti di competenza del giudice monocratico (per i quali la citazione in giudizio dell'accusato avrebbe dovuto avvenire direttamente, mediante decreto di citazione). L'ampliamento di tale udienza, peraltro, insieme a ulteriori modifiche della procedura, consente già di raggiungere notevoli economie nell'attività giurisdizionale, per una molto più ampia possibilità di far ricorso al rito abbreviato, riservando così il dibattimento a ipotesi particolarmente dubbie, o comunque a quelle nelle quali il rito stesso non appaia conveniente all'imputato (che gode di un diritto di scelta che non può essere disatteso dal giudice). In tal modo la definizione del giudizio nell'udienza preliminare si avvia a diventare, tendenzialmente, la forma di giudizio più frequentemente adottata in concreto. Tale riforma, che comunque richiede ancora un notevole rafforzamento degli uffici dei Giudici dell'Udienza Preliminare, si muove certo nello spirito originario del codice di procedura penale del 1989, le cui aspettative di possibile efficienza erano fondate sul presupposto, poi rivelatosi inconsistente, della assoluta preminenza statistica dei riti speciali sul rito ordinario, che avrebbe dovuto essere riservato a un numero assolutamente esiguo di casi.

Una ulteriore riforma che ha inciso sull'acquisizione delle prove, soprattutto in materia di reati di mafia, è quella attuata con la Legge 13 febbraio 2001, n. 45, già prima ricordata, sulla modifica della disciplina della protezione e del trattamento dei collaboratori di giustizia, più noti con l'errata definizione di «pentiti». Da tempo si invocava una disciplina organica della materia che rimediasse a difetti e lacune della vecchia normativa, pur benemerita in un particolare momento storico, ma ormai eccessiva e moralmente inaccettabile sotto vari profili. Sono stati introdotti principi basilari, come quello della separazione del profilo processuale premiale - riguardante cioè la riduzione di pena e altri vantaggi per l'esecuzione della stessa - da quello della protezione della persona del collaboratore e dei suoi familiari da possibili vendette della criminalità, ora realizzata in modo differenziato, in relazione all'importanza del singolo collaboratore e al pericolo cui è concretamente esposto, e correlando i benefici premiali esclusivamente all'attendibilità e importanza del contributo processuale offerto, con ben precisi minimi di pena, che l'imputato collaborante deve comunque scontare in stato di detenzione prima di beneficiare di scarcerazioni anticipate.

Sono invece meno convincenti altre disposizioni, pur dettate dall'intento di tutelare la genuinità della fonte, come quelle che prevedono una sorta di isolamento in carcere del collaboratore di giustizia, in un regime deteriore persino rispetto a quello previsto per i mafiosi irriducibili, o che impongono un termine ultimo e rigido, quello di sei mesi dall'inizio della collaborazione, entro il quale il collaboratore deve riferire in ordine a tutti i fatti di cui è a conoscenza e ai relativi responsabili. In tal caso, infatti, per le dichiarazioni fuori termine, è prevista, oltre a una gravissima sanzione per il collaboratore, anche la «inutilizzabilità probatoria» nei confronti degli eventuali accusati, che possono perciò facilmente sfuggire alle loro responsabilità. Si tratta, come si vede, più che di una sanzione per il collaboratore impreciso o fraudolento, di un grave ostacolo alla ricerca della verità. Ostacolo tanto più irrazionale, ove si rifletta sull'evoluzione complessiva della normativa - in materia di ricerca di specifici riscontri alle accuse dei collaboranti - e della giurisprudenza, sempre più rigorosa nella valutazione dell'attendibilità delle loro dichiarazioni e nella distinzione tra fatti conosciuti per via diretta o appresi da altri, ben diversamente valutabili, se non del tutto privi di valore probatorio.

Da tale doverosamente vario apprezzamento delle persone e delle dichiarazioni derivano spesso quelle profonde differenze nelle decisioni della magistratura e, in particolare, negli interventi correttivi della Corte di Cassazione, con gravi condanne di taluni imputati e assoluzione di altri pur loti criminali, che a volte sorprendono o disorientano l'opinione pubblica, non adeguatamente informata.

4.      Effetti delle nuove normative

Nel complesso, comunque, le nuove disposizioni hanno finito col favorire il ricorso a nuove tecniche d'indagine, specialmente di tipo tecnologico, di maggior rilievo e utilità, ma che allo stato dei fatti non è possibile adottare se non in casi percentualmente limitati e a costi rilevanti.

Sembra peraltro già in atto il paventato effetto che la nuova normativa, anche per l'illustrazione in parte errata datale dai media, venga percepita dalle organizzazioni mafiose come «segnale di arretramento» dello Stato, scoraggiando nuove collaborazioni, soprattutto dei soggetti di maggiore importanza, e quindi azzerando la parte di maggiore utilità del fenomeno del pentitismo. Fenomeno che è troppo riduttivo qualificare oggi come spregevole tentativo di accaparrarsi benefici, dimenticando che solo esso ha consentito di evitare ulteriori e più tremende stragi e di far luce su un mondo criminale rimasto per decenni impenetrabile e sostanzialmente sconosciuto a danno di tutti noi; dimenticando, soprattutto, che spesso la vera collaborazione è stata pagata con la vita e sempre con gravi disagi e sacrifici personali e familiari; dimenticando ancora che fra i pentiti, insieme a coloro che hanno avuto un comportamento poco affidabile o che sono ritornati al delitto, vi sono altri che hanno vissuto l'esperienza come un specie di liberazione, hanno tenuto un comportamento lineare e sono oggi nuovamente inseriti nella società, senza pubblicità e in silenzio, sconosciuti ai benpensanti che auspicano il recupero del delinquente, ma sono pronti a fissarsi sulla pagliuzza che ancora conserva nell'occhio.

Quanto alle investigazioni, la legge n. 397/2000 12) ha regolato compiutamente l'istituto di quelle difensive, che rappresentano una radicale novità nel nostro ordinamento, anche se la facoltà di acquisire elementi in favore del proprio assistito era stata introdotta fin dal 1995, con il diritto attribuito al difensore di conferire con persone informate sui fatti. La nuova legge, che sotto alcuni profili, per un vero e proprio eccesso di garantismo, ha attribuito al difensore poteri talvolta quanto meno anche «anomali» (per esempio, in tema di attività investigativa preventiva «per l'eventualità che si instauri un procedimento penale» e cioè prima ancora che tale procedimento sia iniziato e che il delitto stesso sia stato scoperto, con intuibili pericoli di inquinamento delle prove), ha reso generale il principio che anche il difensore è protagonista dell'indagine preliminare e può svolgere tutte le investigazioni. Ne deriverà però, ovviamente, la necessità di acquisire professionalità e organizzazione, con una certissima lievitazione di costi.

Ben più complessi e tali da non potere essere affrontati in questa sede sono gli effetti indotti nel sistema di assunzione e valutazione della prova dal nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione e dalle relative leggi attuative, che hanno imposto una rimodulazione delle tecniche d'indagine, da una parte garantendo gli spazi dovuti alla difesa e il fondamentale diritto alla formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale, dall'altra, secondo molte voci, comprimendo eccessivamente, attraverso un sistema di preclusioni e inutilizzabilità, gli irrinunciabili principi del libero convincimento del giudice e della ricerca della verità non soltanto formale, ma sostanziale.

Come si vede, gli interventi del legislatore non sono mancati e non può dirsi neppure che siano stati privi di effetti positivi. Non sono diminuite solo le pendenze giudiziarie e, sia pure ancora troppo limitatamente, i tempi della giustizia, ma sono stati conseguiti in questi anni, con l'impegno di tutti, altri risultati, ai quali a volte non si presta la dovuta attenzione.

A Palermo, e non solo a Palermo, gli omicidi non sono più frequenti come negli anni passati. Nel Paese, nonostante recenti dolorosissimi episodi, non vi sono quotidiani delitti politici. Rapine e furti, ancora frequenti, non rivestono più la gravità cui ci avevano abituati gli assalti quotidiani alle banche. Non è più vero, nella maggior parte dei nostri quartieri, che la sera non si possa uscire senza esporsi a esperienze traumatizzanti. Molti, anzi la massima parte, dei grandi criminali sono stati arrestati e la maggior parte di essi scontano già gravi pene definitive. Le ripetute recenti catture e le frequenti vaste operazioni ai danni delle organizzazioni criminali operanti nei più vari campi testimoniano l'efficienza dei magistrati inquirenti e delle forze di polizia giudiziaria, ma anche la persistente efficacia della normativa che regola i loro interventi.

 5.      Esigenze di revisione delle nuove normative

 Ma questo non può tranquillizzarci, non deve far passare in secondo piano i problemi di tutela sociale tuttora persistenti. Infatti, di fronte a talune periodiche eclatanti manifestazioni, che dimostrano una capacità di rinascita e di ricostruzione assolutamente preoccupante, chi può ritenere che mafia, camorra, sacra corona unita e simili consorterie siano scomparse o si siano improvvisamente trasformate in associazioni di benpensanti?

Secondo l'ultima relazione del Procuratore Generale di Palermo, anzi, proprio nel momento attuale, il vertice di Cosa Nostra sta tentando di realizzare un complesso progetto di ricostruzione del suo assetto organizzativo, nel quale sono confluite via via varie componenti storiche dell'associazione, e, in particolare, il latitante Bernardo Provenzano ha cercato di coagulare attorno a sé un ristretto vertice, capace di restituire all'associazione stessa la sua tradizionale funzionalità strategica.

Chi può poi dire che le organizzazioni criminali degli immigrati non trovino opportunità e convenienza a stanziarsi definitivamente presso di noi? Chi può affermare che le droghe, sempre più diffuse e sempre più nuove e raffinate, non siano un pericolo ben superiore al morbo della mucca pazza per il quale sono state giustamente mobilitate risorse straordinarie? Chi, in definitiva, può sentirsi certo che i propri figli non corrano alcun pericolo dalla criminalità nelle loro attività future, specialmente se si tratta di attività imprenditoriali?

Il dovere di operare con giusta fermezza fin da subito non è dunque un optional, o magari qualcosa da lasciare agli altri, ma è un impegno personale e comunitario, che va al di là delle nostre opinioni politiche e degli interessi momentanei. È davvero una buona causa impegnare la nostra vita, di cittadini e di giuristi, per ottenere un sistema legislativo e operativo che consenta sempre - e non solo in brevi momenti di crisi emozionale, presto rimossi - che il crimine sia prevenuto, in quanto possibile, e sia punito, se commesso; che nessuno possa godere, né direttamente né per vie traverse, dei frutti di un delitto; che ciascuno possa tutelare in tempi ragionevoli i propri interessi e che si eviti in ogni modo la possibilità di avvalersi di sotterfugi e di mezzi, anche legali, per raggiungere lo scopo illecito di danneggiare altri, nel campo civile, o di bloccare il sistema di difesa sociale, nel campo penale.

Se dunque molte delle recenti riforme, auspicate e attese, hanno trascurato questi aspetti e in qualche caso anzi hanno determinato pericolosi effetti contrari, è assolutamente necessario, senza nulla togliere ai diritti della difesa e ai nuovi spazi d'intervento aperti con l'introduzione delle investigazioni difensive, tagliare di netto la possibilità per i criminali di sfruttare quelle accennate pieghe della legislazione al solo fine di conseguire l'impunità e conservare il profitto del reato, cioè per continuare a delinquere o, peggio, per ricostruire la rete di strutture criminali prima ancora che sia completata la sua demolizione.

 6.      Alcune necessità primarie

 A tal fine i Procuratori Generali hanno indicato alcune necessità primarie, riconducibili alle seguenti:

a) riforma della prescrizione dei reati, che, verificandosi irrazionalmente anche durante la trattazione del processo, costituisce una spinta formidabile alle lungaggini ad opera della difesa;

b) riforma delle impugnazioni, una gran parte delle quali sono pretestuose e mirate solo a conseguire appunto la prescrizione del reato, ovvero a procrastinare l'esecuzione della pena;

c) razionalizzazione dei sistemi deflattivi, ossia previsti per una più veloce definizione dei processi, perché essi abbrevino concretamente i processi stessi e perché non escludano, come oggi in pratica avviene, ogni diritto della persona offesa;

d) ritocco del sistema di acquisizione delle prove, in modo che non siano mortificati i diritti della difesa, come giustamente sancito dal nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, ma che non sia neppure ostacolata, come oggi con le nuove disposizioni spesso accade, l'attività del pubblico ministero, stretto nella gabbia di numerosi termini, il cui superamento è variamente sanzionato con nullità, decadenze e inutilizzabilità degli atti acquisiti.

E invero, se attraverso l'indagine penale non può e non deve ricercarsi altro che la verità reale -, una verità solo formale è, per definizione, un'apparenza probabilmente menzognera -, questa verità deve potersi ricercare, attraverso sistemi di sanatoria e di recupero, purché sempre rispettino la parità delle parti, anche se essa emergesse in momenti diversi o fuori dagli schemi consueti.

Fuori da schemi consueti, ad esempio, è incontestabile che grandissimi servigi abbia reso alla giustizia il fenomeno del pentitismo, pur nelle sue anomalie e nonostante varie storture, in gran parte eliminate con gli ultimi provvedimenti, sopra menzionati, i quali a loro volta tuttavia hanno introdotto pesanti limitazioni che scoraggiano le nuove collaborazioni.

Ritornando alle necessità primarie, nell'attuale stato della giustizia in Italia, una di esse è la riforma di alcuni aspetti dell'ordinamento riguardanti i giudici, molto spesso distratti da incombenze non giudiziarie e male, o per nulla, supportati da adeguati uffici organizzativi, ancorché di recente siano stati compiuti sforzi notevolissimi in materia di informatizzazione e, in alcune sedi, di edilizia giudiziaria, mentre è già avviato un intensissimo programma di formazione e riqualificazione del personale.

Sui giudici influisce molto, forse disorientandoli, ma comunque rendendo estremamente aleatoria e complessa la composizione dei collegi giudicanti, con pregiudizio del principio costituzionale del giudice precostituito per legge, il recente orientamento a portare alle estreme conseguenze il principio di incompatibilità, sconosciuto in gran parte delle altre legislazioni e manifestazione di una tendenziale sfiducia nell'indipendenza del magistrato.

Dal medesimo atteggiamento di sfiducia, che in linea di massima non è affatto giustificata, è connotata la recente problematica sulla figura del pubblico ministero, la cui carriera si vorrebbe del tutto distaccata da quella del giudice. È indubbiamente una richiesta che viene da molte parti e forse non si può più trascurare un intervento legislativo profondamente innovatore. Tuttavia, chi ha vissuto questi ultimi anni della propria vita giudiziaria all'interno delle Procure sa bene quale maggior ponderazione, quale obiettività, quale rispetto del ruolo della difesa e di quello del giudice dimostrino i sostituti procuratori che hanno vissuto le loro prime esperienze giovanili nei collegi giudicanti, e come, peraltro, la prospettiva del passaggio alla funzione giudicante costituisca, per la massima parte di quanti ancora non ne hanno fatto esperienza, una spinta a mantenere una preparazione più ampia e una sostanziale terzietà rispetto all'indagine, per aspirare in futuro a compiti giudicanti, più stimolanti, quanto meno per la loro novità.

Un'altra necessità, ancor più essenziale per il nostro sistema di giustizia, può individuarsi nell'urgenza di una forte incentivazione dei mezzi di recupero sociale, soprattutto di quelli riguardanti i minori, le cui eclatanti manifestazioni nel campo del crimine sgomentano ogni giorno di più, e di una seria revisione di quelli concernenti i maggiorenni, per i quali attualmente i vari benefici previsti dall'ordinamento penitenziario funzionano, anziché come mezzi differenziati di effettivo recupero, piuttosto come mezzi anomali, volti solo all'abbreviazione irrazionale, quasi sempre neppure giustificata o del tutto immotivata, della pena inflitta dopo anni di processi, approfondita riflessione e dettagliata motivazione, sicché in definitiva la sanzione penale è svuotata di efficacia.

Naturalmente, si può pensare a moltissime altre urgenti necessità e ciascuno può certamente avere molte utili nuove idee. Ben vengano, soprattutto da chi riveste cariche istituzionali e politiche. Ma vengano in sincera ricerca, senza riserve mentali, senza posizioni precostituite, ricordando che la società che abbiamo creato la lasceremo ai nostri figli.

 

1) Emanuele Notarbartolo, direttore generale del Banco di Sicilia e sindaco di Palermo dal 1874 al 1876, venne ucciso il 1° febbraio 1893, mentre viaggiava in treno da Termini Imerese a Palermo. Del delitto vennero accusati il deputato Raffaele Palazzolo, quale mandante, e tale Giuseppe Fontana, quale esecutore.

Essi, dopo complesse vicende processuali, che evidenziarono una capillare e già opprimente presenza mafiosa nell'ambiente siciliano, con interessi nel mondo degli affari e della finanza, furono infine assolti. Cfr Notarbartolo L., Il caso Notarbartolo, li Vespro, Palermo 1977.

Cesare Mori, brillante funzionario di polizia, inviato in Sicilia per reprimere i movimenti di ribellione in certe zone dell'Isola, nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, aveva avuto modo di notare la presenza fitta di interessi e gruppi mafiosi e di illustrarne in suoi scritti l'evoluzione. Tornò in Sicilia a metà degli anni Venti, da prefetto, inviato da Mussolini, con il compito di condurre una lotta radicale contro la mafia, cui si dedicò con metodi spesso durissimi e indiscriminati. Sul significato, i limiti e gli effetti delle sue operazioni repressive, cfr Romano S. F., Storia della mafia, Mondadori, Milano 1966.

2) Cfr, ad esempio, in proposito Militello V. e Altri, Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale: forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania e Spagna, Giuffrè & Iuscrim, Freiburg 2000.

3) D. lg. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

4) Si vedano, in particolare, la Legge 25 giugno 1999, n. 205, Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale tributario, e il D. lg. 30 dicembre 1999, n. 507, Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

5) D. lg. 10 marzo 2000, n. 74, Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

6) Legge 16 dicembre 1999, n. 479, Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.

7) Legge 13 febbraio 2001, n. 45, Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.

8) Legge 7 dicembre 2000, n. 397, Disposizioni in materia d'indagini difensive.

9) Legge 24 novembre 1999, n. 468, Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale, e D. Ig. 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

10) I commi 1-5 dell'art. 111 della Costituzione, introdotti dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, così recitano: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. - Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. - Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. - II processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. - La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

Le necessarie modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione della legge costituzionale suddetta, sono state apportate con la Legge 25 febbraio 2000, n. 35, e con la Legge 1 ° marzo 2001, n. 63.

11) Legge 21 novembre 1991, n. 374, Istituzione del giudice di pace; Legge 22 luglio 1997, n. 276, Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

12) Cfr supra, nota 8.

 

 

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