Protocollo d’Intesa fra Direzione Casa Circondariale Roma Rebibbia N.C.
e l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale per la Regione Lazio
Vista la Legge Regionale del 6.10.2003 n. 31 con cui si istituiva l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
Visti gli artt. 17 L. n. 354 del 1975, 4, 68 D.P.R. n. 230 del 2000;
Visto l’art. 15 L. n. 241 del 1990
Il Direttore della Casa Circondariale Roma Rebibbia N.C., Dr. Carmelo Cantone il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante. Avv. Angiolo Marroni,
Stipulano
il presente protocollo di intesa, così come di seguito enunciato.
Art. 1
La Direzione dell’istituto e il Garante convengono sull’obiettivo di collaborare reciprocamente per il perseguimento della tutela del diritti dei detenuti e del rispetto della pena.
Art. 2
La Direzione si impegna a garantire l’accesso all’interno dell’istituto, previa autorizzazione ex ant. 17 o 78 L. n. 354 del 1975 del Magistrato di Sorveglianza di Roma, al Garante e ai componenti del suo Ufficio i cui nominativi vengono allegati al presente atto. L’accesso in istituto può avvenire tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. Nei giorni feriali l’accesso viene garantito dalle ore 08.00 alle ore 19,00, nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
Nei casi in cui l’ufficio del Garante verrà a manifestare l’urgenza di accedere in istituto per incontrare un detenuto, il responsabile della sorveglianza di turno contatterà il Direttore o il funzionario di turno per valutare eventuale autorizzazione verbale urgente. Tale deroga potrà comportare l’accesso fino alle ore 22,00 nei giorni feriali e alle ore 20.00 nei giorni festivi.
In caso di negato accesso straordinario di cui al comma precedente i due soggetti stipulanti effettueranno entro giorni tre (3) un incontro di verifica.
Il Garante in presenza di specifiche ragioni connesse al suo ufficio si riserve di richiedere l’autorizzazione per una visita all’istituto ex art. 117 c. 2 D.P.R. n. 230 del 2000 in funzione di verifica ulteriore rispetto ai colloqui ex art. 17 L. n. 354 del 1975.
Il Direttore si impegna ad inoltrare tali richieste in via di urgenza al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Art. 3
I componenti dell’Ufficio del Garante sono autorizzati ad incontrare e colloquiare coi detenuti nelle apposite sale nei reparti detentivi destinate ai colloqui con gli operatori li colloquio potrà avvenire sulla base di domanda presentata per il tramite della Direzione o anche su attivazione dello stesso ufficio del Garante.
Art. 4
All’interno di ciascun reparto detentivo il Garante avrà come riferimento per qualsiasi confronto o scambio di notizie o valutazioni sui singoli casi i seguenti operatori.
Direttore di reparto;
Educatore referente di reparto;
Ispettore caporeparto.
Per le questioni di carattere più complesso e che coinvolgono la generalità dell’istituto referenti saranno:
Il Direttore dell’istituto;
Il responsabile dell’Area Trattamentale;
Il Comandante del Reparto della Polizia Penitenziaria.
Art. 5
II dialogo tra Direzione e Garante sulla materia dei diritti dei detenuti non potrà prescindere per entrambe le parti dal rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali. Pertanto. nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. N. 196 del 2003), le parti non potranno svolgere tra di loro trattamento di dati sensibili, se non previo consenso del detenuto interessato.
Art. 6
Le parti concordano sulla necessità di valorizzare il momento della comunicazione immediata e verbale dei problemi, e per tale motivo utilizzeranno le procedure di contatto ex art. 4. Rimane salva la possibilità per il Garante di interloquire. anche in secondo momento, con atti formali mirati alla “moral suasion”.
Nel rispetto della normativa penale e delle norme dell’Ordinamento Penitenziario il Garante, in caso di insorgenza di conflitti o contenziosi che riguardino i detenuti si Impegna ad agire prioritariamente contattando la Direzione dell’istituto per la soluzione del conflitto e ad informare la Direzione di eventuali successive azioni.
Art. 7
La Direzione dell’istituto e il Garante si impegnano a condividere durante l’attività annuale momenti di formazione congiunta dei loro operatori.
Roma lì 05 maggio 2005
Il Garante regionale
Avv. Angiolo Marroni
Il Direttore della C.C.N.C.
Dr. Carmelo Cantone