Garante
dei diritti delle persone private
della
libertà personale del Comune di Firenze
Il
Consiglio
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preso
Atto che lo Statuto del Comune di Firenze prevede all’art. 6 che "il
Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della
solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel
lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione"; |
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all’art.
12 che "Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il
riconoscimento e la tutela della persona umana", "concorre a
garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria
per un’efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l’informazione
e l’emergenza sanitaria" e "sviluppa un efficiente servizio di
assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate,
riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del
volontariato operanti nel settore"; |
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all’art.
13 che "interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti
formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l’associazionismo.
Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del
sistema produttivo, nonché esperienze di lavoro socialmente utili". |
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dato
atto inoltre che le linee programmatiche del Sindaco approvate con propria
deliberazione n° 1080/153 del 12.7.99, propongono, fra l’altro, le
linee-guida e le priorità di intervento dell’Amministrazione: "un
patto collettivo di cittadinanza fatto di diritti e doveri per ciascuno il cui
buon funzionamento si verifica dalla capacità di Firenze di essere una città
aperta, una città dell’accoglienza, della fiducia e della solidarietà,
"per realizzare il quale occorre un’azione amministrativa di sostegno,
difesa e garanzia dei diritti delle persone più deboli ed emarginate; |
Rilevato
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che,
in attuazione dello Statuto e delle linee programmatiche sopra citate, il
Comune, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la
partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività dei
diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al
lavoro; |
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che
le persone private o limitate nella libertà personale rientrano
indubitabilmente, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi
dalla pienezza dell’esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di
promozione umana e sociale che pure il Comune offre istituzionalmente a
tutti coloro che, cittadini e non, hanno domicilio, risiedono ovvero anche
solo dimorano nel territorio comunale, come previsto nell’art. 3 dello
Statuto, attraverso la fruizione dei servizi e le varie forme di
partecipazione alla vita della città; |
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che
il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni
amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena
non soltanto rientrano fra i doveri istituzionali dell’Ente Locale, in
attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì
necessari per la migliore cura degli interessi pubblici; |
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ritenuto
pertanto di istituire il Garante dei diritti delle persone private della
libertà personale del Comune di Firenze; |
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vista
la proposta di regolamento del "Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale del Comune di Firenze" allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; |
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visto
il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; |
Per
i motivi sopra esposti delibera
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di
istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale del Comune di Firenze; |
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di
approvare il regolamento del "Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale del Comune di Firenze" allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; |
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si
da corso alla votazione dalla quale risulta che la proposta è approvata all’unanimità; |
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dopodiché
il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. |
Il
Consiglio approva all’unanimità
Articolo
1
Istituzione
del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
Nell’ambito
del Comune di Firenze è istituito il Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale del Comune di Firenze, di seguito denominato
"Garante".
Articolo
2
Nomina
e durata
Il
Sindaco nomina il Garante scegliendolo fra persone d’indiscusso prestigio e di
notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle
attività sociali negli Istituti di Prevenzione e Pena e nei Centri di Servizio
Sociale.
Il
Garante resta in carica per cinque (5) anni e opera in regime di prorogatio
secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L’incarico è
rinnovabile non più di una volta. Il Garante è revocato dal sindaco quando
riporti talune delle condanne previste dall’art. 58 1° comma del T.U.E.L. Il
Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio
comunale, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni o gravi
inadempimenti nei compiti affidati.
Il
Garante è un organo monocratico. L’incarico è incompatibile con l’esercizio
di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza .pubblica.
È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti
e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
Articolo
3
Compiti
del Garante
Il
Garante:
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promuove,
con contestuali funzioni d’osservazione e vigilanza indiretta, l’esercizio
dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di
fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà
personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o
minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di
Firenze, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro,
alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute,
allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune
medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione; |
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promuove
iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti
umani delle persone private della libertà personale e dell’umanizzazione
della pena detentiva; |
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promuove
iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in
particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l’esercizio
dei compiti di cui alla lett. a); |
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rispetto
a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua
attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle
persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle
autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il
mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di
assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse
relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare
attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente
tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa,
contrastata o ritardata nei fatti; |
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promuove
con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici fiorentini del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la
Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni
interessate dei protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue
funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione. |
Articolo
4
Relazione
agli Organi del Comune
Il
Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle
Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare
proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei
compiti di cui all’art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte,
sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al
consiglio comunale apposita relazione annuale.
Il
Garante, almeno una volta l’anno, riferisce agli Organismi cittadini per i
problemi penitenziari, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei
detenuti ed alle Associazioni del terzo settore impegnate nell’ambito dell’esecuzione
penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.
Articolo
5
Strutture
e personale
Per
lo svolgimento dei propri compiti, il Garante ha diritto ad un’indennità
determinata dal Sindaco ed è assistito da un ufficio dell’Amministrazione
Comunale, che sarà istituito con successiva Deliberazione della Giunta.
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