Difensore civico Firenze

 

Garante dei diritti delle persone private

della libertà personale del Comune di Firenze

 

Il Consiglio

 

preso Atto che lo Statuto del Comune di Firenze prevede all’art. 6 che "il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione";

all’art. 12 che "Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana", "concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un’efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l’informazione e l’emergenza sanitaria" e "sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore";

all’art. 13 che "interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l’associazionismo. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché esperienze di lavoro socialmente utili".

dato atto inoltre che le linee programmatiche del Sindaco approvate con propria deliberazione n° 1080/153 del 12.7.99, propongono, fra l’altro, le linee-guida e le priorità di intervento dell’Amministrazione: "un patto collettivo di cittadinanza fatto di diritti e doveri per ciascuno il cui buon funzionamento si verifica dalla capacità di Firenze di essere una città aperta, una città dell’accoglienza, della fiducia e della solidarietà, "per realizzare il quale occorre un’azione amministrativa di sostegno, difesa e garanzia dei diritti delle persone più deboli ed emarginate;

 

Rilevato

 

che, in attuazione dello Statuto e delle linee programmatiche sopra citate, il Comune, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro;

che le persone private o limitate nella libertà personale rientrano indubitabilmente, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell’esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale che pure il Comune offre istituzionalmente a tutti coloro che, cittadini e non, hanno domicilio, risiedono ovvero anche solo dimorano nel territorio comunale, come previsto nell’art. 3 dello Statuto, attraverso la fruizione dei servizi e le varie forme di partecipazione alla vita della città;

che il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena non soltanto rientrano fra i doveri istituzionali dell’Ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;

ritenuto pertanto di istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Firenze;

vista la proposta di regolamento del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Firenze" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

Per i motivi sopra esposti delibera

 

di istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Firenze;

di approvare il regolamento del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Firenze" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

si da corso alla votazione dalla quale risulta che la proposta è approvata all’unanimità;

dopodiché il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

 

Il Consiglio approva all’unanimità

Articolo 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

 

Nell’ambito del Comune di Firenze è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Firenze, di seguito denominato "Garante".

 

 

Articolo 2

Nomina e durata

 

Il Sindaco nomina il Garante scegliendolo fra persone d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di Prevenzione e Pena e nei Centri di Servizio Sociale.

Il Garante resta in carica per cinque (5) anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L’incarico è rinnovabile non più di una volta. Il Garante è revocato dal sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall’art. 58 1° comma del T.U.E.L. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio comunale, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.

Il Garante è un organo monocratico. L’incarico è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza .pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

 

 

Articolo 3

Compiti del Garante

 

Il Garante:

 

promuove, con contestuali funzioni d’osservazione e vigilanza indiretta, l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Firenze, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell’umanizzazione della pena detentiva;

promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici fiorentini del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

 

Articolo 4

Relazione agli Organi del Comune

 

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al consiglio comunale apposita relazione annuale.

Il Garante, almeno una volta l’anno, riferisce agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti ed alle Associazioni del terzo settore impegnate nell’ambito dell’esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

 

Articolo 5

Strutture e personale

 

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante ha diritto ad un’indennità determinata dal Sindaco ed è assistito da un ufficio dell’Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva Deliberazione della Giunta.

 

 

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